SCHEMA DI CONTRATTO
Condizioni generali di Locazione Finanziaria Strumentale
SCHEMA DI CONTRATTO
Premesso
a) che Banca Agrileasing S.p.A., di seguito denominata più brevemente "concedente" , è una banca specializzata nella locazione finanziaria e pertanto acquista beni, mobili ed immobili, su indicazione e scelta dei propri Clienti, all'esclusivo scopo di concederne loro l'utilizzazione per un tempo determinato, con opzione finale di acquisto;
b) che l'utilizzatore si è rivolto al concedente, allo scopo di ricevere in locazione finanziaria i beni descritti nelle Condizioni particolari del contratto, richiedendogli pertanto di procedere al loro acquisto presso l'indicato fornitore di sua fiducia;
c) che a questi fini esso utilizzatore ha trattato e definito tutte le modalità di fornitura, garantendo la congruità del prezzo, anche ai fini doganali e valutari, ed ha accertato che l'utilizzo dei beni richiesti non è in contrasto con le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche, antinquinamento e tutela dei suoi, volendosi inoltre accollare i rischi di ogni e qualsiasi inadempienza del fornitore, nonché quelli di perdita totale o parziale dei beni, ancorché dovuta a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, con esonero del concedente da qualsiasi responsabilità;
d) che la durata della locazione finanziaria è stata fissata tenuto conto dell'ammortamento fiscale del bene e dell'utilizzo ed usura oggi previsti, elementi, questi, alla base anche della quantificazione del corrispettivo dell'opzione finale di acquisto;
e) che le parti hanno inteso disciplinare la locazione finanziaria con la presente regolamentazione, oltre che con le Condizioni particolari, dandosi reciprocamente atto che la sua causa è di natura finanziaria e non traslativa e che tutte le norme incompatibili con tale causa saranno considerate inapplicabili;
f) che solo in considerazione di quanto precede il concedente si è dichiarato disposto ad acquistare i beni, in conformità alla scelta ed alle indicazioni dell'utilizzatore, per concederli a quest'ultimo in locazione finanziaria;
è convenuto quanto segue
art. 1 - Validità premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale della regolamentazione pattizia.
art. 2 - Oggetto - Il concedente cede in locazione finanziaria all'utilizzatore, che accetta per sé e i suoi aventi causa anche a titolo particolare in via solidale ed indivisibile tra loro, i beni indicati nelle Condizioni particolari, di cui le presenti Condizioni generali di locazione finanziaria costituiscono necessario ed essenziale allegato, acquistati dal fornitore ivi indicato e collocati presso i locali parimenti ivi identificati.
art. 0 - Xxxxxxxxxx - Xxxxx restando che il contratto impegna le parti sin dal momento della conclusione, la locazione finanziaria, la cui durata è indicata nelle già richiamate Condizioni particolari, decorre dal primo giorno del mese in cui l'ultimo dei beni sia stato consegnato con le modalità di cui al successivo art. 9, ovvero all'atto della sottosrizione del verbale di consegna o di collaudo, essendosi di ciò tenuto conto nel calcolo del corrispettivo. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui la consegna abbia avuto luogo nell'anno anteriore alla ricezione da parte del concedente del verbale di consegna o collaudo, il contratto decorrerà a far data dal 1°giorno del mese dell'anno di ricezione dei predetti documenti.
art. 4 - Corrispettivo - Modalità di pagamento - Il corrispettivo della locazione finanziaria è pattuito e fissato come indicato nelle Condizioni particolari e dovrà essere versato alle scadenze ivi individuate, con pari valuta.
Al riguardo, l'utilizzatore si impegna ad impartire alla Banca indicata nelle Condizioni particolari, sotto la propria responsabilità in caso di mancata esecuzione, una autorizzazione permanente R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) per l'addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal concedente.
Nel periodo necessario al perfezionamento di tale procedura di pagamento, ovvero fino alla presa d'atto della Banca indicata, l'utilizzatore farà fronte alle sue obbligazioni di pagamento, come portate dal presente atto, contro ritiro delle ricevute bancarie elettroniche (Xx.Xx) che il concedente provvederà ad emettere e domiciliare presso la stessa Banca.
Sono fatte salve diverse forme di pagamento eventualmente concordate e comprovate in forma scritta.
L'utilizzatore è tenuto inoltre al pagamento delle spese di apertura e perfezionamento pratica, indicate nelle Condizioni particolari, versate contestualmente al primo canone, nonché alle spese di incasso, indicate nelle Condizioni particolari, per singola fattura, nonché alle spese postali per trasmissione copie fatture, estratti conto, comunicazioni o altro, oltre I.V.A. L'utilizzatore sarà infine tenuto al versamento delle spese di istruttoria per agevolazione, come indicate nelle Condizioni Particolari, laddove l'operazione risultasse assistita da contributi agevolativi per Leggi comunitarie, nazionali, regionali o provinciali, oltre al versamento delle spese di gestione contributi, indicate ove sopra, in ipotesi di esito positivo.
art. 5 - Maggiori o minori esborsi - Poiché il corrispettivo della locazione finanziaria è stato determinato, tra l'altro, in base al previsto prezzo di acquisto dei beni, indicato nelle Condizioni particolari, nell'ipotesi in cui l'esborso finale del concedente risultasse maggiore o minore per qualsiasi ragione, nessuna esclusa ed eccettuata (quali in via meramente esemplificativa e non tassativa: oscillazioni di cambio, oneri di sdoganamento e diritti doganali, commissioni bancarie, imposte), il corrispettivo della locazione finanziaria sarà conseguentemente variato, in più o meno, onde ristabilire l'equilibrio voluto dalle parti. E' comunque riconosciuta facoltà al concedente di richiedere il pagamento dell'eventuale maggiore esborso in unica soluzione, per contanti.
Firma dell'utilizzatore
art. 6 - Opzione di acquisto - Alla scadenza della locazione finanziaria è riconosciuta all'utilizzatore l'opzione di acquistare i beni nella loro totalità, escluso qualsiasi frazionamento, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, al prezzo indicato nelle Condizioni particolari.
Il diritto di opzione è sottoposto alla condizione sospensiva che l'utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivantegli dal presente contratto ed abbia materialmente versato il prezzo pattuito, nonché il rimborso forfetario delle spese di vendita/chiusura pratica indicato nelle Condizioni particolari. L'opzione dovrà essere esercitata a mezzo raccomandata
A.R. almeno novanta giorni prima della scadenza della locazione finanziaria.
art. 7 - Indicizzazione - Laddove previsto nelle Condizioni particolari, il corrispettivo della locazione finanziaria è indicizzato giusta il regolamento ivi riportato.
art. 8 - Mora - Tutti i pagamenti previsti in capo all'utilizzatore, quale ne sia la causale, non potranno essere ritardati o sospesi per qualsiasi ragione e/o contestazione. Eventuali diritti o pretese dell'utilizzatore dovranno essere fatti valere in separata sede.
Senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio indicato nelle Condizioni particolari. Il concedente, anche in presenza di indicazioni diverse da parte dell'utilizzatore, potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese ed al capitale. Ogni comunicazione scritta, che il concedente sia costretto ad inviare per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni dell'utilizzatore, comporterà l'addebito a quest'ultimo di un ammontare non superiore a Euro 26= , a titolo di rimborso spese gestione straordinaria, oltre alle spese postali, oltre I.V.A. Laddove l'inadempimento dell'utilizzatore assumesse carattere ripetitivo, il concedente è ora per allora autorizzato a far intervenire Società di recupero crediti, o di recupero beni, il cui costo, alla tariffa all'epoca in vigore e regolarmente documentata, farà carico all'utilizzatore stesso, fatte comunque salve le previsioni del successivo art. 19.
art. 9 - Consegna dei beni e Oneri di Prelocazione - La consegna o la messa a disposizione dei beni da parte del fornitore, secondo le modalità indicate nell'ordine di acquisto, varrà quale consegna dal concedente all'utilizzatore . La consegna si intenderà altresì effettuata in tutti i casi in cui le condizioni di vendita del fornitore e/o fabbricante, accettate dal concedente, la diano per avvenuta.
L'utilizzatore è tenuto a verificare l'esatta corrispondenza dei beni consegnati rispetto a quelli ordinati e che formano oggetto della presente locazione finanziaria, la loro regolarità e conformità alle vigenti disposizioni in materia di antinfortunistica e di antinquinamento, in particolare che siano dotati di marchio CE, di certificazione di conformità e di manuale di istruzioni in lingua italiana, essendo inoltre obbligato, qualora trattasi di beni per i quali è prevista un'apposita omologazione od un particolare accertamento, all'acquisizione dal fornitore anche del documento attestante l'avvenuta omologazione o l'accertamento da parte dell'ente competente.
L'utilizzatore sarà comunque tenuto a sottoscrivere apposito verbale - nel testo predisposto dal concedente - con il quale darà atto della intervenuta consegna e regolarità dei beni, ferma rimanendo la diffida, indotta anche dalle correlative responsabilità penali, dall'accettare la consegna dei beni ove non siano rispondenti alla richiamata normativa e non siano dotati di marchio CE e/o della dichiarazione di conformità e/o del manuale di istruzioni in lingua italiana.
Ove non intenda sottoscrivere detto verbale, l'utilizzatore dovrà notificare, entro e non oltre il termine di 48 ore, al fornitore/fabbricante, ed al concedente, a mezzo raccomandata con preavviso telegrafico, i motivi della mancata sottoscrizione del verbale stesso, astenendosi nel frattempo dall'utilizzo anche parziale dei beni. In caso di ingiustificato rifiuto dell'utilizzatore di ricevere in consegna i beni, si renderà applicabile la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 19.
L'utilizzatore sarà tenuto a versare trimestralmente oneri di prelocazione, sino alla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione finanziaria ai sensi del precedente art. 3, a fronte delle anticipazioni, al lordo delle imposte eventualmente applicabili, sostenute dal concedente: detti oneri saranno determinati sulla base delle esposizioni via via generate dai sopradetti pagamenti, applicando il tasso indicato nelle Condizioni particolari. Le parti, altresì, concordano che non si darà luogo ad addebiti per importi risultanti inferiori ad Euro 26=, al netto di Iva.
art. 10 - Esonero da responsabilità - Legittimazione ad agire - Dal momento del trasferimento della proprietà dei beni al concedente, tutti i rischi, ancorché dovuti a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore. Questi riconosce altresì che nessuna responsabilità potrà essere imputata al concedente per ogni e qualsiasi evenienza connessa ad eventuali inadempimenti del fornitore, oltre che per mancata o ritardata consegna, per eventuali difformità, mancata omologazione, vizi della cosa, palesi ed occulti, difetti di funzionamento, inidoneità o mancato rendimento dei beni, anche se sopravvenuti nel corso della locazione finanziaria, rinunciando fin da ora a chiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione o sospensione del corrispettivo, il risarcimento danni e/o indennità, nonché a qualunque altra rivendicazione nei confronti del concedente, ancorché i beni non siano stati utilizzati per qualsivoglia ragione. Il concedente peraltro si obbliga a concordare con il fornitore che le garanzie derivanti dalla compravendita siano estese anche all'utilizzatore, che sarà legittimato, anche quale mandatario in rem propriam, alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c. nel maggior termine risultante nell'ordine di acquisto.
Ove ciò non si rendesse possibile, le garanzie saranno attivate dal concedente in nome proprio, ma a cura, rischio e spese dell'utilizzatore.
Firma dell'utilizzatore
Qualora con provvedimento delle Autorità competenti fosse disposto a fini di sicurezza il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio dei beni, il presente contratto sarà risolto di diritto: in tal caso l'utilizzatore si obbliga a tenere indenne il concedente dai conseguenti danni, predeterminati fin da ora giusta la regolamentazione di cui al successivo art. 19.
art. 11 - Utilizzo e manutenzione dei beni - L'utilizzatore deve custodire ed usare i beni oggetto della locazione finanziaria nel rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche a carattere locale, assolvendo direttamente ed a proprie spese a tutti gli adempimenti previsti, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica ed antinquinamento emanata ed emanante, e, anche a questi fini, dovrà controllare l'idoneità della documentazione tecnica di supporto attestante la regolarità dei beni ed osservare scrupolosamente le istruzioni eventualmente impartite dal fornitore. Deve altresì mantenere i beni in buono stato di conservazione e funzionamento, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria a mezzo di ditte o personale specializzato, non apportando inoltre alcun mutamento alla loro destinazione ed utilizzazione.
L'eventuale spostamento dei beni dal luogo di installazione indicato dovrà essere autorizzato in forma scritta dal concedente e, in ogni caso, sarà effettuato a cura e rischio dell'utilizzatore, con spese, inclusa adeguata copertura assicurativa, a suo carico.
art. 12 - Addizioni e miglioramenti - L'utilizzatore rinuncia ad ogni indennità per i miglioramenti eventualmente apportati e/o per le addizioni eseguite sui beni oggetto della locazione finanziaria, ancorché vi sia stato consenso del concedente o le dette addizioni non possano essere tolte alla scadenza contrattuale e pertanto debbano da questi essere ritenute.
art. 13 - Tutela dei diritti del concedente - L'utilizzatore deve far riconoscere e rispettare in ogni occasione, ed a proprie spese, il diritto di proprietà del concedente: dovrà pertanto tenere i beni liberi da privilegi, pegni oneri e vincoli di ogni specie e natura, adottando tutte le iniziative affinché i beni vengano esclusi da eventuali misure cautelari ed esecutive esperite da terzi. In ogni caso è tenuto ad informare immediatamente il concedente, a mezzo telegramma, di ogni circostanza che possa menomare la sua proprietà dei beni o modificare o limitare i suoi diritti.
L'utilizzatore si impegna dacché i beni non divengano in nessun caso pertinenza di altri beni, anche se destinati al servizio di quest'ultimi, obbligandosi a renderne edotti eventuali suoi creditori.
L'utilizzatore si impegna a mantenere leggibili le indicazioni di fabbrica necessarie alla identificazione dei beni stessi.
Qualora i beni siano collocati in locali non di sua proprietà, l'utilizzatore si impegna a fornire al concedente una dichiarazione del terzo proprietario dei locali attestante che questi è a conoscenza del contratto di leasing, con espressa rinuncia ad esercitare privilegio sui beni ed a considerare responsabile il concedente per eventuali danni dagli stessi arrecati.
art. 14 - Ipotesi di cessione- E' vietata all'utilizzatore la cessione, totale o parziale, anche nell'ambito di una eventuale cessione di azienda, o il trasferimento a qualsiasi titolo, totale o parziale del presente contratto, dei diritti e/o degli obblighi derivanti da e/o connessi allo stesso, nonché la sublocazione finanziaria, la locazione, il comodato e, sotto qualsiasi forma, la cessione o il trasferimento, in tutto o in parte o anche solo temporanea, del bene oggetto del presente contratto.
In relazione alla circostanza che la presente operazione di locazione finanziaria è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A., come più esattamente indicato dal successivo articolo 17bis, al concedente è inibito cedere, in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o obblighi da e/o connessi al presente contratto.
art. 15 - Assicurazione - I beni di cui al presente contratto dovranno essere assicurati, presso primaria Compagnia di gradimento del concedente, per tutta la durata della locazione finanziaria più trenta giorni e comunque fino alla riconsegna od il trasferimento della proprietà dei beni medesimi, contro tutti i rischi di perdita e/o danno materiale diretto, alle seguenti principali condizioni:
- ESCLUSIONE della copertura per autoveicoli targati (limitatamente a quelli ad uso trasporto materiale e/o persone), fatta eccezione delle macchine agricole come definite dal C.d.S.;
- ESCLUSIONE della copertura per i danni da urto e/o collisione occorsi a macchine operatrici, ancorché targate, durante la circolazione su area pubblica;
- ESCLUSIONE della copertura per i danni causati da trasporto, carico, scarico, montaggio, smontaggio o collaudo dei beni;
- ESCLUSIONE della copertura per i beni lasciati indebitamente all'aperto;
- ESCLUSIONE delle attrezzature di varo e delle frese per gallerie;
- ESCLUSIONE dei beni installati in locali adibiti a lavorazione o deposito di materie esplosive;
- PERMANENZA dei beni all'indirizzo segnalato, in Italia, SCV, San Marino, paesi CEE, Svizzera Austria;
- SCOPERTO pari al 10% con il minimo di Euro 361.51=;
- VALORE ASSICURATO pari al capitale in rischio per il concedente, con un massimo di Euro 3.000.000= per sinistro.
Gli oneri del contratto ed i premi di assicurazione, comprese le spese accessorie, saranno a carico dell'Utilizzatore.
Le polizze dovranno essere altresì vincolate a favore del concedente/beneficiario alle condizioni dal medesimo richieste. Questi potrà in particolare, a suo insindacabile giudizio, trattare con la Compagnia assicuratrice anche in nome e per conto dell'Utilizzatore, transigere, nominare periti, firmare quietanze ed incassare indennizzi.
Firma dell'utilizzatore
Le polizze, le appendici di vincolo e le relative quietanze dovranno essere esibite al fornitore al momento della consegna, nonché inviate in copia al concedente, con l'esclusione dell'appendice di vincolo che dovrà essere inviata tassativamente in originale entro sette giorni.
Dette polizze e appendici saranno controllate dal concedente ai fini della corrispondenza delle stesse alle specifiche concordate. Per detto controllo il concedente addebiterà all'Utilizzatore un importo forfetario per rimborso spese gestione straordinaria, comunque non inferiore a Euro 50= e non superiore a Euro 100=, più le spese postali, oltre I.V.A.
E' facoltà del concedente, nel caso in cui i beni risultino scoperti di assicurazione, o non vengano pagati tempestivamente i premi, o in ipotesi di mancata produzione delle polizze e relativi allegati, di provvedere alle predette coperture a propria cura, ma a spese dell'Utilizzatore, che dovrà rimborsarle al concedente entro cinque giorni dalla richiesta, nell'ammontare quietanzato dalla Compagnia assicuratrice, insieme al rimborso spese gestione straordinaria fissato in Euro 50=, più le spese postali, oltre I.V.A. In tal caso, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di verificare la congruità delle assicurazioni stipulate, riservato in suo favore il diritto di richiederne l'ampliamento a sue spese, nonché di dare immediata comunicazione al concedente di qualsiasi evento rientrante nelle citate coperture.
In deroga a quanto sopra disposto, l'Utilizzatore potrà richiedere di aderire alla convenzione assicurativa intrattenuta dal concedente con primaria Compagnia, sottoscrivendo apposito allegato, alle condizioni tutte ivi riportate e comunque richiamate. In tal caso è riconosciuta facoltà al concedente, ferme comunque le garanzie offerte, di sostituire in pendenza di rapporto la Compagnia convenzionata, addebitando gli eventuali maggiori oneri all'Utilizzatore, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere da tale rapporto assicurativo, entro quindici giorni dalla comunicazione di variazione, previa in ogni caso la copertura diretta.
L'esistenza della copertura assicurativa non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità a carico dell'Utilizzatore, come previsto nel contratto di locazione finanziaria."
art. 16 - Perdita - Deterioramento - Furto - Qualora i beni dovessero andare totalmente perduti per qualsivoglia causa, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, l'utilizzatore dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata A/R l'evento che ha dato origine alla perdita, entro e non oltre il termine di 48 (quarantotto) ore dal suo verificarsi, fatto salvo il diritto del concedente a trattenere i canoni ed ogni altro compenso eventualmente acquisitio fra la data della perdita e quella della ricezione della relativa notizia. L'utilizzatore dovrà, altresì, versare al concedente, entro la scadenza del canone successivo alla conoscenza dell'evento, un importo pari ai residui canoni attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni particolari, oltre al pattuito prezzo di opzione. In caso di mora, in deroga alla previsione di cui al precedente art. 8, troverà applicazione il tasso contrattuale, maggiorato di due punti. Qualora i beni subissero una perdita soltanto parziale troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo. Banca Agrileasing procederà, altresì, al conseguente adeguamento dei canoni dovuti, dandone comunicazione all'utilizzatore, senza necessità di ulteriori formalità. In caso di deterioramento eccedente l'uso normale, l'utilizzatore dovrà provvedere al loro immediato ripristino, senza diritto a riduzione o sospensione del canone. L'eventuale indennizzo che dovesse essere liquidato a fronte degli eventi di cui sopra, sarà di competenza dell'utilizzatore, sempreché in regola con quanto previsto a suo carico nel contratto di locazione finanziaria.
art. 17 - Ispezioni - E' riservata facoltà al concedente, per tutta la durata della locazione finanziaria, di effettuare ispezioni e verifiche sui beni, a mezzo di persone all'uopo delegate, restando inteso che saranno limitate al massimo le soste forzate.
art. 17bis - L'utilizzatore prende atto che la presente operazione di locazione finanziaria è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al costo di EURIBOR sei mesi, variabile semestralmente, maggiorato dello 0.60%
art. 18 - Riconsegna beni - L'utilizzatore, al termine della locazione finanziaria, dovrà riconsegnare i beni, a sua cura, rischio e spese, al concedente nel luogo, nei termini e nei modi da questi indicati. Le spese di trasporto non potranno comunque superare quelle per la consegna presso la sede sociale del concedente.
In caso di mora nella restituzione, l'utilizzatore risponderà dei danni, impregiudicato il diritto del concedente di procedere a spese dell'utilizzatore al ritiro forzoso dei beni.
art. 19 - Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore - Le parti espressamente convengono che l'inadempimento dell'utilizzatore anche di una sola delle clausole appresso elencate, in considerazione del valore alle stesse attribuito, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 c.c.: art. 4 (corrispettivo - modalità di pagamento), art. 5 (maggiori o minori esborsi), art. 7 (indicizzazione), art. 8 (mora), art. 9 (consegna dei beni e oneri di prelocazione), art. 10 (esonero da responsabilità - legittimazione ad agire), art.11 (utilizzo e manutenzione dei beni), art. 13 (tutela dei diritti del concedente), art. 14 (ipotesi di cessione), art. 15 (assicurazione), art.
16 (perdita - deterioramento - furto), art. 21 (obbligo di informazione), art. 22 (spese - imposte), oltre all'eventuale regolamento di indicizzazione e alle eventuali clausole particolari di cui alle Condizioni particolari.
La risoluzione avrà altresì luogo in ipotesi di diminuzione delle garanzie offerte dall'utilizzatore, ivi comprendendo le garanzie collaterali all'operazione, ovvero di mancata rispondenza alla realtà delle situazioni, dati e conti dal medesimo prospettati, nonché in caso di procedure concorsuali o procedure esecutive a suo carico.
Firma dell'utilizzatore
La risoluzione sarà fatta valere mediante spedizione da parte del concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio eletto dall'utilizzatore in contratto, della propria dichiarazione contenente la contestazione dell'inadempimento e della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. Qualora la dichiarazione venga inviata entro il giorno 15 del mese, la risoluzione opererà dal 1° giorno del mese successivo a quello della spedizione della dichiarazione stessa. In caso di invio della dichiarazione dopo il giorno 15, la risoluzione opererà dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di spedizione della medesima dichiarazione.
Resta comunque salva per il concedente la facoltà di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c.
Qualora la risoluzione della locazione finanziaria dovesse intervenire dopo la consegna dei beni, l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni giusta la previsione di cui al precedente art. 18, nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino alla data di risoluzione, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni particolari, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni, al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione. Qualora l'inadempimento dell'utilizzatore dovesse avvenire prima della consegna dei beni, ovvero prima della decorrenza contrattuale ai sensi dell'art. 3, il concedente potrà compensare l'eventuale danno trattenendo pro quota il primo canone, laddove già versato, fatto salvo il danno ulteriore.
art. 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore - Qualora la consegna dei beni non avvenisse secondo le modalità e nei termini indicati nell'ordine di acquisto, o risultasse impossibile, per qualsivoglia ragione, ancorché dovuta a caso fortuito o forza maggiore, purché non imputabile al concedente, questi potrà risolvere di pieno diritto la locazione finanziaria. In tal caso, l'utilizzatore avendo tra l'altro prestato garanzia ai sensi dell'art. 1381 c.c. sarà tenuto a rimborsare al concedente tutte le somme già corrisposte al fornitore, aumentate di un interesse di 2 punti oltre il tasso dell'EURIBOR, nonché tutte le spese sostenute per perfezionamento e risoluzione contrattuali; il concedente si impegna peraltro a retrocedere all'utilizzatore quanto eventualmente riscosso in restituzione dal fornitore.
art. 21 - Obbligo di informazione - L'utilizzatore si obbliga a comunicare al concedente, a mezzo raccomandata A/R., ogni eventuale modificazione sociale ed in particolare ogni modificazione relativa alla composizione, alla forma od alla rappresentanza della società, nell'intesa che tale comunicazione - corredata da idonea documentazione - non avrà effetto nei confronti del concedente se non a ricevimento avvenuto. Ciò anche per l'ipotesi in cui dette modificazioni fossero rese pubbliche a termine di legge ed in qualsiasi altra forma.
In ogni caso sarà dovuto al concedente un rimborso forfetario per le necessarie variazioni amministrative, comunque non superiore a Euro 517=, oltre I.V.A.
art. 22 - Spese - Imposte - L'utilizzatore riconosce che con l'acquisto dei beni richiesti in locazione finanziaria il concedente ha adempiuto alla sua obbligazione e che il corrispettivo, di cui al precedente art. 4, remunera detto adempimento. Riconosce pertanto che ogni ulteriore attività richiesta aI concedente non rientra nel citato corrispettivo e conseguentemente accetta a suo carico, ora per allora, i correlativi maggiori oneri: in precedenza sono stati quantificati i rimborsi dovuti in misura fissa al concedente per l'apertura pratica, per la sua chiusura, per gli incassi, per le comunicazioni ex art. 119 Testo Unico Bancario, per la gestione straordinaria in ipotesi di mora e di assicurazione, nonché i rimborsi variabili in ipotesi di modifiche amministrative (di cui è comunque indicato il limite massimo). Per quanto possa occorrere si riconosce che nelle attività di cui sopra sono ricomprese le forniture di copie conformi, dichiarazioni, atti notori, liberatorie, duplicati e quant'altro, per le quali sarà addebitato un rimborso forfetario non inferiore a Euro 10= e non superiore a Euro 60=, oltre I.V.A. Sono state altresì previste fattispecie quali le spese di Società di recupero crediti, al momento non quantificabili, similarmente alle spese postali per invio fatture in copia, comunicazioni o altro: tutte da riaddebitare al costo. Ai suesposti principi si uniformeranno i casi al momento non previsti, ma non esclusi in assoluto.
Parimenti, tutte le imposte e tasse, nonché qualsiasi eventuale tributo, diretto o indiretto, al momento non quantificabili, afferenti la locazione finanziaria, comunque inerenti o conseguenti alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore, che si obbliga a rimborsare il concedente qualora questi abbia anticipato tali somme.
art. 23 - Elezione di domicilio - A tutti i fini del presente atto l'utilizzatore elegge il domicilio presso la sede indicata nelle Condizioni particolari, restando inteso che ogni comunicazione indirizzata al domicilio eletto, in assenza di una comunicazione di variazione, si avrà per ricevuta a tutti gli effetti anche qualora torni al concedente per compiuta giacenza o irreperibilità o rifiuto dell'utilizzatore. L'utilizzatore dichiara inoltre di aver riscontrato esattamente indicato il suo codice fiscale e partita IVA.
art. 24 - Banca Dati Centrale Rischi - L'utilizzatore conferma di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla circostanza che tutti i dati e notizie relativi alla locazione finanziaria, oggettivi e soggettivi, nessuno escluso ed eccettuato, possano essere comunicati alla BDCR - ASSILEA, ad altra Centrale rischi di Gruppo e presso Banca d'Italia, tutte di esclusiva consultazione di operatori bancari e finanziari.
Previa espressa richiesta chiesta e dietro rimborso delle spese sopportate dal concedente, l'utilizzatore potrà ottenere copia dei dati inseriti in archivio elettronico ed ottenere la correzione di eventuali inesattezze.
Firma dell'utilizzatore
art. 25 - Foro competente - Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
li........................ Utilizzatore ...........................
Firme apposte in mia presenza, per conferma autenticità ai sensi L. 197/91
VISTO DELL'INCARICATO