FORNITURA DI “FARMACO ESCLUSIVO CHIROCAINE”
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
FORNITURA DI “FARMACO ESCLUSIVO CHIROCAINE”
CIG : 056525927B
* * * * * *
CAPITOLATO D’ONERI
Art. n. 1.
Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura
Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura di “FARMACO ESCLUSIVO CHIROCAINE”.
I medicinali oggetto della presente procedura devono essere conformi alla normativa in vigore, in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio.
Confezionamento
Il confezionamento e l’etichettatura dei medicinali devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno, così come definiti dal D.LGS. n° 540 del 30/12/92.
Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.
I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata.
Le quantità sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno stimato sulla base del consumo normale di questa Azienda Sanitaria, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico- scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Ulss richiederà.
Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560 – 1°comma - del C.C.
Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all’Azienda appaltante ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
E’ facoltà dell’Azienda appaltante chiedere, a completamento della fornitura, per soddisfare nuove esigenze terapeutiche, la consegna di dosaggi diversi dello stesso medicinale aggiudicato: la ditta aggiudicataria si impegna a fornirli ad un prezzo per unità posologica non superiore a quello offerto.
Art. n. 2 Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata massima di 20 mesi.
Il periodo contrattuale è così suddiviso:
1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di MESI 8;
2. secondo periodo della durata massima di MESI 12, necessario per l’eventuale procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, durante il quale la ditta, su apposita comunicazione dell’Amministrazione e per il periodo da questa stabilito, è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute.
L’Azienda appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni:
• in caso di attivazione di analoga fornitura regionale centralizzata, per area vasta o Consip;
• nel caso subentrassero cambiamenti di protocolli terapeutici o novità scientifiche recepite dal Ministero della Salute o dalla Commissione del Prontuario Terapeutico Locale;
• in caso di imprevedibili mutamenti dell’organizzazione dei servizi aziendali
inoltre, solo per farmaci esclusivi:
• in caso di uscita sul mercato di farmaci concorrenti per lo stesso principio attivo o per equivalenza terapeutica, con preavviso di 30 gg, senza che per ciò la Ditta aggiudicataria possa rivendicare diritti o pretese di sorta. L’azienda appaltante, in tal caso, prevede fra gli strumenti di informazione anche le liste di trasparenza diffuse on-line dall’AIFA.
Art. n. 3
Deposito cauzionale definitivo
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.
La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.
L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell’Azienda appaltante e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Ulss, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Si prescinde dal richiedere la costituzione della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto.
E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del ---%.
Art. n. 4.
Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda appaltante, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda appaltante.
Art. n. 5.
Revisione prezzi
I prezzi unitari aggiudicati dei prodotti offerti sono soggetti a variazioni in caso di:
⮚ eventuale riduzione o aumento dei prezzi di riferimento: prezzo al pubblico, prezzo ex factory o del prezzo massimo di cessione al SSN, per effetto di provvedimenti/disposizioni normative e/o di Autorità competenti in materia. Gli aggiornamenti opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una/uno corrispondente, proporzionale, riduzione o aumento del prezzo contrattuale rimanendo invariato lo sconto esibito in sede di offerta. E’ fatto onere alle ditte assegnatarie delle forniture, in caso di variazione del prezzo al pubblico, prezzo ex factory o del prezzo massimo di cessione al SSN, di comunicare tempestivamente alle Aziende appaltanti il nuovo prezzo di riferimento e il nuovo prezzo di vendita.
La percentuale di sconto indicata in offerta rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del contratto.
⮚ Per i farmaci di fascia C con obbligo di prescrizione vale quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 26/07/2005, n.149 circa il periodo entro cui chiedere la modifica del prezzo, tenuto comunque conto di eventuali contenimenti degli aumenti disposti da Autorità nazionali competenti. Per i farmaci di fascia C-bis, senza obbligo di prescrizione, le revisioni in aumento dei prezzi sono ammesse a patto che la ditta abbia assolto all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 31/12/07 n.248 (c.d. milleproroghe). In ambedue i casi le ditte appaltatrici sono tenute a fornire tempestivamente copia delle istanze di revisione prezzi inoltrate alle Autorità competenti.
Art. n. 6.
Esecuzione del contratto – consegne
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato d’Oneri.
La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda appaltante e nel rispetto dei termini (7 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine) e delle modalità ivi indicate.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall’Azienda appaltante ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell’art. 1522 del C.C.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.
Il fornitore deve effettuare le consegne presso la sede dell’azienda ordinante ed entro il termine indicato sull’ordine.
In deroga all’articolo 1510, 2° comma del C.C. la c onsegna s’intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole consegne.
I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda appaltante e l’esatta indicazione delle quantità, della tipologia di prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.
In situazioni di particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta o 48 ore e in tal caso nell’ordine sarà apposta la dicitura “tassativa per il …”.
Art. n. 7.
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce.
Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.
L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative.
L’Azienda appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.
L’Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.
In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.
Art. n. 8.
Garanzia/scadenza
Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.
Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi (2/3) della durata prevista.
Art. n. 9.
Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda appaltante ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Art. n. 10.
Pagamento del corrispettivo
L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Ulss, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda appaltante.
In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse.
L’azienda sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art. n. 11.
Contestazioni e controversie-Penali
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità:
In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l’Azienda appaltante respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda appaltante potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 5% della merce non consegnata, con un minimo di €. 250,00= e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
La stessa penale potrà essere applicata, nel caso, non consentito, di consegna parziale o in acconto.
Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all’art. 6 del presente Capitolato, l’Azienda appaltante, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale di €. 100,00=, per i primi 30 giorni consecutivi e di €. 150,00=, per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda appaltante, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda appaltante stessa.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. n. 12.
Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa
L’Azienda appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
L’Azienda appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
• in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
• in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai senssi dell’art. 3 L. 136/2010.
L’Azienda appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 13. Contratto
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. n. 14.
Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ulss sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. n. 15.
Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda appaltante; il responsabile del trattamento è il responsabile del Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda appaltante a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. n. 16.
Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di Contratto” visionabili sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
* * * * * *