COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI NEVIANO
- PROVINCIA DI LECCE -
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE
Approvato con D.C.C. n.31 del 29/10/2013
PARTE PRIMA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE
CAPO I
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
Articolo 1 Definizione del servizio
Articolo 2 Disciplina del servizio
Articolo 3 Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione
Articolo 4 Condizioni d’esercizio
Articolo 5 Numero autorizzazioni
Articolo 6 Riconoscibilità delle autovetture
Articolo 7 Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
Articolo 8 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
Articolo 9 Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
Articolo 10 Requisiti e ubicazione della rimessa
CAPO III
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Articolo 11 Modalità di rilascio delle autorizzazioni
Articolo 12 Contenuti del bando
Articolo 13 Presentazione delle domande
Articolo 14 Titoli oggetto di valutazione
Articolo 15 Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
Articolo 16 Inizio del servizio
Articolo 17 Validità dell’autorizzazione
Articolo 18 Contingente numerico
Articolo 19 Trasferibilità dell’autorizzazione o licenza
CAPO IV
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 20 Caratteristiche della autovetture
Articolo 21 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Articolo 22 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
Articolo 23 Interruzione del trasporto
Articolo 24 Trasporto di soggetti diversamente abili
Articolo 25 Tariffe
Articolo 26 Trasporto bagagli e animali
Articolo 27 Forza pubblica
Articolo 28 Sostituzione alla guida
Articolo 29 Collaborazione familiare
Articolo 30 Personale dipendente
Articolo 31 Stazionamento su aree pubbliche
Articolo 32 Responsabilità nell’esercizio
CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO
Articolo 33 Diffida
Articolo 34 Sanzioni
Articolo 35 Rinuncia all’autorizzazione
Articolo 36 Sospensione dell’autorizzazione
Articolo 37 Revoca dell’autorizzazione
Articolo 38 Decadenza dell’autorizzazione
Articolo 39. ……………Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
Articolo 40 Irrogazione delle sanzioni
PARTE SECONDA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)
Articolo 41 Disciplina dal servizio
Articolo 42 Definizioni e classificazioni
Articolo 43 Accesso al mercato: Autorizzazione
Articolo 44 Disposizioni concernenti i conducenti
Articolo 45 Documento fiscale
Articolo 46 Contingente numerico
Articolo 47 Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 48 Requisiti di onorabilità
Articolo 49 Capacità finanziaria
Articolo 50 Requisito dell’idoneità professionale
Articolo 51 Proseguimento provvisorio dell'attività
Articolo 52 Perdita dell’onorabilità
Articolo 53 Perdita della capacità finanziaria
Articolo 54 Perdita dell’idoneità professionale
Articolo 55 Verifiche ed adeguamenti
Articolo 56 Sanzioni
PARTE TERZA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBUALANZE
Articolo 57 Disciplina del servizio
Articolo 58 Definizioni e classificazioni
Articolo 59 Autorizzazione
Articolo 60 Contingente numerico
Articolo 61 Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 62 Sostituzione di veicolo
Articolo 63 Rinvii
Articolo 64 Entrata in vigore
PARTE PRIMA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE
CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
Art. 1 Definizione del servizio
Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente a mezzo di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. E’ rivolto agli utenti che avanzano, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Art. 2 Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali fattispecie non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.
Art. 3
Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione
1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di cui all’Art.8 della Legge 15.01.1992 n.21;
2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura,
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati previste dal Codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punto b e c, è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.
5. E’ consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi indicati nel comma 1 dell’art.7 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 4 Condizioni d’esercizio
1. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC.
2. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. L’esercente ha l’obbligo di conservare sempre a bordo del mezzo, l’autorizzazione comunale durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
6. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse. E’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ove nel Comune sia esercitato il servizio di taxi. In tal caso i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. Ove, invece, non venga esercitato il servizio di taxi il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
7. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Neviano che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre per il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche in territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è fatto obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane
Art. 5 Numero autorizzazioni
1 - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della normativa vigente e della legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14.
Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
1- Le autovetture in servizio di noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio”, unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “ NCC ", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.
Art. 7
Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
1- Previa autorizzazione del Responsabile del settore, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2- Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.
Art. 8
Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
1- Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l’acquisizione di traffico nel territorio del
Comune a condizione di reciprocità.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
Art. 9
Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
1- L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità. Per il rilascio dei titoli all’esercizio di cui al punto precedente comma 1 è richiesto:
a. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ;
b. certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art. 116 del vigente CdS;
b. idoneità professionale;
c. idoneità morale.
2- Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n.575 e successive modifiche (antimafia);
d) l’aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R. D. n. 773/31;
e) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell’autorizzazione di esercizio;
f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l’esercizio;
g) svolgere altre attività lavorative oltre all’attività autorizzata.
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della licenza e dell’autorizzazione.
Per l'esercizio dei servizi è altresì richiesta l’ iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani.
Disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede ed di una rimessa nel territorio del Comune di Neviano.
Art. 10
Requisiti e ubicazione della rimessa
1- L’esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio;
2- La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del comune; 3- Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.
CAPO III AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Art. 11
Modalità di rilascio delle autorizzazioni
1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell’approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. .
2 - Il bando indetto è pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx)
Art. 12 Contenuti del bando
1- Il bando del concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 13 Presentazione delle domande
1. La domanda per l’ammissione al concorso per l’assegnazione della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Responsabile del Servizio SUAP, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.
2- Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati ed allegati:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. cittadinanza;
d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
e. codice fiscale;
f. titolo di studio;
g. copia di un documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità
h. copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
i. copia del certificato di abilitazione professionale;
j. copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
k. copia del certificato di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;
l. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 e 4 del D. Lgs 31.03.1998, n. 114;
m. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
n. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
o. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
p. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
q. impegno a produrre, entro 1 (uno) mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Neviano di una sede e di una rimessa;
r. certificazione, rilasciata da struttura pubblica, di idoneità al servizio da svolgere;
s. eventuale dichiarazione ai sensi dell’art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.
3 - Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
4 - Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nel relativo bando.
Art. 14
Titoli oggetto di valutazione
1- Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, sono valutati, con l’attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:
a. Laurea punti 5;
b. Diploma di maturità punti 4;
c. Licenza di scuola Media inferiore per i nati dal 1 Gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 Dicembre 1951 Punti 3;
d. Residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale punti 3, in un Comune della Provincia di Lecce punti 1, negli altri casi punti 0;
e. anzianità di presenza operativa nel settore dell’autoservizio pubblico non di linea per il trasporto persone, 1 punto per ogni anno o frazione dell’anno superiore ai sei mesi.
2- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
3- A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:
1. che è residente nel Comune di Neviano;
2.quando anche la residenza nel Comune di Neviano non rappresenti elemento discriminatorio, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 15
Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
1. 1 Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla Statuto e dai regolamenti Comunali, previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta, di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Neviano di una sede e di una rimessa. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta, comporterà l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione.
2. All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.
Art. 16 Inizio del servizio
Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.
A giudizio insindacabile e motivato del Dirigente del Settore, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell’interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.
Art.17
Validità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione d’esercizio ha validità annuale e viene rinnovata per l’anno successivo mediante l’apposizione del visto di vidimazione da parte dell’ufficio comunale competente. La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’esercizio di autonoleggiatore. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Ai fini dell’apposizione del visto annuale, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive verifica ed attesta nei limiti delle proprie competenze, l’idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta.
3. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Art. 18 Contingente numerico
0.Xx sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel Comune e nei Comuni limitrofi e tenuto conto delle norme regolamentari precedenti, si stabilisce che il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l’esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE con autovetture fino a nove posti, compreso il conducente, è fissato in:
AUTORIZZAZIONI DI PROGETTO: N.6
Art. 19
Trasferibilità dell’autorizzazione o licenza
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, secondo l’Art.9 della legge 15 gennaio 1992 n.21, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.10 - 11.
4. Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
CAPO IV L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 20 Caratteristiche delle autovetture
Le autovetture al servizio di N.C.C. devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie ed almeno tre sportelli laterali;
d) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
e) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili;
g) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione;
h) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art.21
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1- In caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2- Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.
Art. 22
Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1- Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e. consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all’interno del veicolo;
f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
g. rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
h. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2- Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
b. portare animali propri in vettura;
c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.
3. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:
a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
b) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
e) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
f) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta.
Art. 23 Interruzione del trasporto
1- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 24
Trasporto di soggetti diversamente abili
1- Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo,di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2- Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.
Art. 25 Tariffe
1- Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2- Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l’ufficio comunale competente.
3- Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
Art.26 Trasporto bagagli e animali
1.E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero. 2.
3.E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
Art. 27 Forza pubblica
E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.
Art. 28 Sostituzione alla guida
1. I titolari dell’autorizzazione di noleggio con conducente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione.
Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione viene disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.
Art. 29 Collaborazione familiare
I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), c) e d).
Il Responsabile del Settore, a seguito di istruttoria effettuata dall’Ufficio commercio, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
Art. 30 Personale dipendente
I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
In tal caso, entro trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'Ufficio Commercio, la seguente documentazione:
a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.
Art. 31 Stazionamento su aree pubbliche
Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico.
Art. 32 Responsabilità nell'esercizio
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio della licenza o dell’autorizzazione ed all'esercizio dell’attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.
Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33 Diffida
Il titolare è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autovettura alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione all’Ufficio Commercio.
Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.
Art. 34 Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:
a) sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
b) sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 in caso di
a) violazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 3 e 5;
b) violazione delle disposizioni di cui all’art. 7;
c) violazione delle disposizioni di cui all’art. 8;
d) violazione delle disposizioni di cui all’art. 11;
3 - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.
Art. 35
Rinuncia all’autorizzazione
1- Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.
Art. 36 Sospensione dell’autorizzazione
1 - L’autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b. violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall’articolo 4, comma 4 e dell’articolo 20;
d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all’articolo 22;
e. violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio.
2- La sospensione viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 37
Revoca dell’autorizzazione
1- La licenza o l’autorizzazione è revoca dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nei seguenti casi:
a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
b. quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore;
c. quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
d. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall’art. 18;
e. per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno.
2- La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 38
Decadenza dell’autorizzazione
1 Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato, dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’articolo 20.
2- La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 39
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione.
Art. 40 Irrogazioni delle sanzioni
1 – Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.
PARTE SECONDA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)
ART. 41 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1- Il servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di autoveicoli del tipo “Autobus” omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
a. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
b. dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;
c. dalla Circolare regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006
d. dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 42 Definizioni e classificazioni
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua
durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
Art. 43
Accesso al mercato: Autorizzazione
1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
Art. 44
Disposizioni concernenti i conducenti
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Art. 45 Documento fiscale
1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
Art. 46 Contingente numerico
1- Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l’esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOBUS.
Art. 47
Rilascio delle autorizzazioni
1- Fino all’emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le licenze vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.
2- Le licenze comunali rilasciate prima che intervenga la regolarizzazione regionale in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni. Pertanto le licenze in parola, con validità temporale limitata, dovranno riportare espressamente tale limite temporale.
Art. 48 Requisiti di onorabilità
1- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, per le imprese che intendono svolgere l’attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:
a. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c. dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
a. sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b. sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 dei codice penale;
c. abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 0, x 00 xxx x.x.x. 0 xxxxxxx 0000, x. 000; per il delitto di cui all'articolo
189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del
d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
f. abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
x. xxxxx subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
x. xxx stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3- Nei casi in cui il comma 2 contempli la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4- Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5- L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto.
6- La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7- La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai comma che precedono.
8- Fermo restando gli effetti degli articoli 166 e 167 dei codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
a. a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
b. in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
c. per le ipotesi di cui alle lettere f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
Art. 49 Capacità finanziaria
1- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le imprese che intendono svolgere l’attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al
pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a. cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
b. cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.
2- La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico
Europeo, in cui il soggetto, in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere, è stabilito.
Articolo 50
Requisito dell'idoneità professionale
1. Per le imprese che intendono svolgere l’attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.
2. E’ ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo la direzione dell'attività nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, l’attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso e abbiano superato la prova di esame di controllo.
3. L'esperienza pratica ivi contemplata si considera:
a. continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b. attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
Articolo 51 Proseguimento provvisorio dell'attività
1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività, ai sensi della vigente normativa, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, al Comune;
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Comune ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti necessari.
3. Decorso invano tale periodo si procede alla revoca della licenza .
Articolo 52 Perdita dell'onorabilità
1. Se il requisito di cui all'articolo 48 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. In tal caso il Dirigente del Settore Sviluppo Locale o suo delegato, venuto a conoscenza del fatto, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di onorabilità, l’autorizzazione all’esercizio.
2. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di onorabilità, il Dirigente procede alla revoca dell’autorizzazione.
Articolo 53
Perdita della capacità finanziaria
1. Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa, entro tre giorni, comunica il fatto al Comune.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, il Dirigente del Settore Sviluppo Locale o suo delegato, può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, il Dirigente procede alla revoca dell’autorizzazione.
Articolo 54
Perdita dell'idoneità professionale
1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell’idoneità professionale non è stato reintegrato il Dirigente del Settore Sviluppo Locale o suo delegato, revoca l’autorizzazione.
Articolo 55 Verifiche ed adeguamenti
Il Comune verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.
Articolo 56 Sanzioni
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 3.098,74;
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 52, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 1.5493,71.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 53, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 4.648,11.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 7.746,85.
5. Per l’applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.
PARTE TERZA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE
Articolo 57 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1- Il servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di autoveicoli speciali del tipo “Autoambulanze” omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992
n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
a. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
b. dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
c. dal Decreto 01 /09/ 2009, n. 137;
d. dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 58 Definizioni e classificazioni
1- Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.
Art. 59 Autorizzazione
1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.
Art. 60 Contingente numerico
1- Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l’esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOAMBULANZE.
Art. 61
Rilascio delle autorizzazioni
1- Fino all’emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le licenze vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.
Art. 62 Sostituzione di veicolo
1- E’ consentita all’impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
2- L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
Art. 63 Rinvii
1- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 64 Entrata in vigore
0.Xx presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio.
2- Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.