VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, in data 28 marzo 2022
tra
• Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo
e
• le Rappresentanze Sindacali Aziendali e di Gruppo Assicurativo FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA
premesso che:
• in data 9 dicembre 2021 le Parti hanno sottoscritto l’accordo che regola gli effetti delle
operazioni di fusione per incorporazione di Assicurazione Vita S.p.A., BancAssurance Popolari
S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e l’armonizzazione, a far tempo dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti economici e normativi del personale appartenente a Cargeas Assicurazioni S.p.A. e Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A.;
• nell’ottica di favorire la mobilità interaziendale, le Parti condividono l’opportunità di aggiornare i contenuti dell’Accordo 31 gennaio 2012 da applicare alle cessioni individuali di contratto di cui all’art. 1406 c.c. e seguenti, per consentire i trasferimenti consensuali di personale tra le Compagnie del Gruppo Assicurativo che applicano la contrattazione di primo livello e di secondo livello della Divisione Insurance del Gruppo ISP e successive integrazioni;
• quanto sopra nel rispetto delle professionalità acquisite dal Personale ed anche in ottica di valorizzazione dei contribuiti operativi e di conoscenza dei singoli;
si conviene quanto segue
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i principi del presente accordo possono trovare applicazione alle cessioni individuali di contratto di lavoro del Personale in servizio presso le Compagnie del Gruppo Assicurativo che, tempo per tempo, applicano la contrattazione di primo e di secondo livello della Divisione Insurance del Gruppo ISP ad oggi rappresentate nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
3. le cessioni individuali non possono essere disposte nei confronti di Personale iscritto alle gestioni ex INPDAD-CPDEL e PREVINDAI;
4. a decorrere dalla data di cessione individuale del contratto, il rapporto di lavoro del contraente ceduto prosegue senza soluzione di continuità con la Compagnia cessionaria, con applicazione della normativa contrattuale nazionale e aziendale prevista a favore del Personale della medesima, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, il livello retributivo (e relativa classe) ed inquadramento rivestito a tale data e il riconoscimento dell’anzianità
maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali e aziendali applicabili al medesimo, salvo quanto previsto dal presente accordo;
5. dalla cessione non derivano variazioni del regime legale di tutela del rapporto di lavoro applicato alla data del passaggio stesso;
6. il Personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze della Compagnia cessionaria il contratto part-time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite;
7. ferme restando le facoltà riconosciute dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, il Personale ceduto manterrà l’iscrizione al regime di previdenza complementare a contribuzione definita di pertinenza in atto al momento della cessione, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste presso la Compagnia cessionaria per la propria posizione;
8. in materia di assistenza sanitaria il Personale ceduto continuerà a beneficiare delle prestazioni e delle contribuzioni a carico del datore di lavoro tempo per tempo previste;
9. il premio aziendale variabile (PAV) ovvero il premio sociale relativo all’esercizio in cui avviene la cessione individuale del contratto di lavoro viene riconosciuto in proporzione ai mesi di servizio prestati presso le Compagnie cedente e cessionaria, secondo gli importi e le regole di erogazione in essere presso le stesse;
10. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e altri permessi derivanti dalla contrattazione di primo e secondo livello spettanti al Personale interessato, la Compagnia cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la Compagnia cedente fino alla data di perfezionamento della cessione;
11. in materia di condizioni agevolate, la Compagnia cessionaria continuerà ad assicurare al Personale ceduto il mantenimento delle condizioni applicate presso la Compagnia cedente, comuni alle aziende del Gruppo;
12. nei confronti del Personale ceduto, sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale
specificamente mantenute nell’ambito dei percorsi di armonizzazione.
INTESA SANPAOLO S.p.A.
in qualità di Capogruppo FIRST/CISL FISAC/CGIL FNA
SNFIA UILCA
Accordo firmato digitalmente
Allegato 1
INTESA SANPAOLO ASSICURA
INTESA SANPAOLO INSURANCE AGENCY INTESA SANPAOLO RBM SALUTE INTESA SANPAOLO VITA
CARGEAS ASSICURAZIONI FIDEURAM VITA