CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E COMPONENTI DI PRODUZIONE (MATERIALI DIRETTI) rev. 03 del 03.06.22
CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E COMPONENTI DI PRODUZIONE (MATERIALI DIRETTI) rev. 03 del 03.06.22
1.1 Un contratto di acquisto si considera concluso quando un Ordine inviato dal Cliente viene accettato dal Fornitore ovvero nel caso in cui il Fornitore, pur senza accettare espressamente l’Ordine, esegue la prestazione ivi indicata. Gli Ordini vengono gestiti tramite il portale del Cliente.
1.2 In caso di stipulazione per iscritto di eventuali ulteriori accordi specifici tra il Cliente ed il Fornitore (di seguito “Contratto Quadro”) le presenti condizioni trovano comunque applicazione nei limiti in cui non siano derogate dal, o incompatibili col, Contratto Quadro.
1.3 Salvo diverse espresse intese tra le Parti, in caso di incompatibilità tra Ordine e condizioni generali di acquisto, prevalgono le previsioni contenute nell’Ordine accettato o eseguito.
2. PIANO CONSEGNE
3.1 Il Fornitore deve rispettare il piano consegne di volta in volta comunicato dal Cliente con riferimento ai Prodotti oggetto dei vari Ordini. Il piano consegne include le richieste previsionali e le richieste definitive.
3.2 Il Fornitore deve mantenere una capacità produttiva adeguata alle richieste previsionali e deve avvertire il Cliente qualora ritenga di non essere in grado di soddisfare dette richieste.
4. ASSENZA DI ESCLUSIVA
Non è prevista alcuna esclusiva in favore del Fornitore.
5. MATERIE PRIME E MATERIALE IN CONTO LAVORO
5.1 Il Fornitore deve fornire al Cliente la documentazione attestante la qualità e le caratteristiche dei materiali utilizzati nella produzione dei Prodotti. Il Fornitore, inoltre, deve rendere, con le modalità richieste dal Cliente, la dichiarazione relativa all’origine della merce.
5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Cliente rimane proprietario dei materiali forniti in conto lavoro e dei residui delle lavorazioni eseguite con tali materiali (e.g. sfridi, rottami o pezzi di scarto). In caso di consegna di materiale del Cliente in conto lavorazione, il Fornitore deve comunicare al Cliente - a pena di decadenza entro 3 (tre) giorni dalla consegna - eventuali difformità dei materiali consegnati rispetto a quelli indicati nel documento di trasporto.
5.3 Il Fornitore è custode del materiale ricevuto in conto lavorazione, deve provvedere alla sua conservazione con diligenza e deve impiegarlo esclusivamente per la realizzazione dei Prodotti oggetto del Contratto di Acquisto. Il Fornitore deve inoltre tenere separati i beni e i materiali di proprietà del Cliente da quelli di proprietà del Fornitore e/o di terzi e deve consentire al Cliente di controllare lo stato di conservazione ed utilizzazione di tali beni e materiali.
5.4 Nel caso in cui il Cliente abbia chiesto al Fornitore di dotarsi di attrezzature specifiche destinate alla produzione di Prodotti, dette attrezzature, in mancanza di specifici accordi, restano di proprietà esclusiva del Cliente e non possono essere utilizzate dal Fornitore per fornire soggetti terzi.
5.5 Il Fornitore dovrà custodire le attrezzature con l’ordinaria diligenza e mantenerle in stato tale da poter produrre i Prodotti, a propria cura e spese.
6. CONSEGNE
6.1 Il Fornitore deve consegnare i Prodotti alla data prevista nell’Ordine. Il Fornitore deve informare tempestivamente il Cliente di ogni evento che possa mettere a rischio il puntuale svolgimento delle consegne. Qualora il Cliente comunichi la chiusura del proprio magazzino per festività o inventario, il Fornitore deve posticipare alla data di riapertura le consegne previste per il periodo di chiusura.
6.2 Nel caso in cui la quantità di Prodotto consegnata non sia conforme a quella pattuita, il Cliente ha la facoltà di:
a) in caso di maggiore quantità consegnata, (i) accettare la maggiore quantità consegnata, imputandola ad acconto sulle successive consegne dello stesso Prodotto, rimanendo inteso che il prezzo relativo alla maggiore quantità consegnata dovrà essere versato al Fornitore unitamente al prezzo della successiva consegna prevista; oppure (ii) respingere l'eccedenza, che verrà restituita dal Cliente al Fornitore a rischio e spese di quest’ultimo e utilizzando vettori convenzionali;
b) in caso di minore quantità consegnata, ottenere dal Fornitore la spedizione immediata dei Prodotti mancanti, con costi a carico del Fornitore.
6.3 In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto indicato nell’Ordine non dovuto a circostanze di forza maggiore, il Cliente oltre ai rimedi di legge, ha il diritto di annullare l’Ordine di acquisto, rifiutare l’esecuzione della prestazione ivi prevista ed acquistare da altro fornitore,
addebitando al Fornitore l’eventuale maggiore spesa, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ed il diritto ad ottenere dal Fornitore il rimborso di quanto eventualmente addebitato, a causa del ritardo, dal cliente finale.
6.4 Salvo diverso accordo tra le Parti, le consegne devono avvenire presso la sede del Cliente nei termini DAP (Incoterms® 2010).
Il ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente e il pagamento del relativo prezzo non comportano rinuncia del Cliente ai diritti e alle azioni contrattualmente e/o normativamente spettantigli.
7. QUALITA’ E CONTROLLI
7.1 Salvo diversa preventiva pattuizione, il Fornitore, a proprie spese e costi, si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare le prove e/o i controlli necessari a stabilire l’affidabilità e l’idoneità dei Prodotti all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni previste dal Cliente ed alle normative italiane ed estere. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno il Cliente, il quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà produrre un campione dei Prodotti.
7.2 Il Fornitore dichiara di attenersi a quanto prescritto nel “Manuale della qualità dei Fornitori PO PUR 04 rev.7” del Cliente e si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Prodotti oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili in materiali e manodopera, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche del Cliente.
7.3 A fronte dell’impegno del Cliente di promuovere la propria politica ambientale ed in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche presso i propri fornitori, il Fornitore dichiara di conoscere, per averne preventivamente ricevuto copia, la procedura del Cliente per la gestione degli aspetti ambientali indiretti relativi alla produzione di beni e si obbliga a attenersi a quanto stabilito dalla medesima procedura. Il Fornitore, altresì, si obbliga a rispettare la legislazione vigente in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.).
8. GARANZIA SUI PRODOTTI
8.1 Il Fornitore garantisce per un periodo di 2 (due) anni dalla data di consegna al cliente finale la conformità dei Prodotti alla vigente normativa e a tutto quanto pattuito tra le parti, nonché l’assenza di vizi e difetti. Eventuali difformità e/o vizi dei Prodotti devono essere denunciati dal Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza del vizio da parte del Cliente stesso , mediante invio al Fornitore di apposita comunicazione scritta.
8.2 In caso di vizi il Cliente ha la facoltà di (i) ottenere a spese del Fornitore l’immediata sostituzione dei Prodotti viziati con Prodotti conformi ovvero, a discrezione del Cliente, (ii) restituire al Fornitore - a spese e rischio di quest’ultimo - l’intero lotto in cui sono stati rinvenuti i Prodotti viziati e risolvere l’acquisto per la parte relativa ai Prodotti restituiti. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere immediatamente, il Cliente può altresì effettuare o far effettuare da terzi lavorazioni sui Prodotti viziati allo scopo di eliminare i vizi. Quanto precede non esclude in alcun modo il diritto del Cliente di ottenere il rimborso di tutti i costi inerenti e conseguenti alla presenza dei vizi (inclusi gli importi che il Cliente avesse dovuto versare ai clienti finali a causa dei Prodotti viziati) ed il risarcimento di ogni danno, anche da fermo produttivo.
8.3 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere, a proprie spese, per l’intera durata della fornitura al Cliente idonea polizza assicurativa per responsabilità civile prodotti, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Cliente. Il Fornitore si impegna ad inviare al Cliente copia della suddetta polizza e di ogni eventuale successiva modifica.
9. PAGAMENTI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
9.1 Il credito del Fornitore nei confronti del Cliente non può essere oggetto di cessione e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.
9.2 Il Fornitore si impegna a inserire in ciascuna fattura emessa nei confronti del Cliente una espressa menzione dell’incedibilità del credito nei confronti del Cliente. In difetto, il Cliente ha il diritto di respingere la fattura del Fornitore e di chiederne la regolarizzazione.
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO
È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di acquisto.
11. SUBFORNITORI
Non è ammessa la subfornitura in mancanza di approvazione da parte del Cliente.
mG miniGears Spa
Società unipersonale
soggetta all’attività di direzione
Xxxx xxxxxx xx Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/00
Stabilimento di Padova Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/00 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.
CodiceFiscale/Registro
12. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA
12.1 Le presenti condizioni generali di acquisto, gli ordini di acquisto ed i contratti di acquisto da queste regolati sono disciplinati dalla legge italiana con esclusione dell’applicazione delle norme riguardanti il conflitto di leggi o di qualsiasi altra convenzione internazionale.
12.2 Qualunque controversia tra le parti inerente alle presenti condizioni generali di acquisto, agli ordini di acquisto o ai contratti di acquisto da queste regolati sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Padova.
13. CODICE ETICO
Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico “HR 04 vers.1” adottato dal Cliente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute.
14. PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti prestano reciproco consenso all’inserimento ed al trattamento dei propri dati personali nelle rispettive banche dati informatiche e/o cartacee.
Con la sottoscrizione il Fornitore dichiara di avere preso visione delle presenti condizioni generali di acquisto e di accettarle integralmente.
Data: _ Il Fornitore:
Ai sensi dell’art. 1341 il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare espressamente le previsioni degli artt. 6 (Consegne); 7. (Qualità e controlli) 8 (Garanzia sui prodotti) 9 (Pagamenti - Divieto di cessione del credito) 10 (Divieto di cessione del contratto di acquisto); 11 (Subfornitori); 12 (Legge applicabile e foro competente);
Data: _ Il Fornitore:
mG miniGears Spa
Società unipersonale
soggetta all’attività di direzione
Xxxx xxxxxx xx Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/00
Stabilimento di Padova Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/00 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.
CodiceFiscale/Registro