CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG Z371AB50FA
Comune di Marcon
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG Z371AB50FA
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Marcon da svolgersi con le modalità ed alle condizioni descritte nel capitolato speciale d’appalto e nel rispetto delle disposizioni fissate dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).
Il servizio sarà affidato direttamente, previa indagine di mercato per verificare l’esistenza di operatori economici qualificati, interessati alla prestazione del servizio a favore dell’Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti).
ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico, di durata triennale, avrà decorrenza dal 01/09/2016.
Dalla data di decorrenza dell’incarico il broker affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, con le modalità operative, come indicato nel presente capitolato e nello stipulando contratto.
Dovrà, inoltre, collaborare con il broker attualmente incaricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il broker, su richiesta dell’Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all’Amministrazione.
L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al R.U.I. di cui al D.Lgs. 209/2005.
ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO
Il broker affidatario si impegna a fornire al Comune supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:
1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo personalizzata e finalizzata alla ottimizzazione delle coperture assicurative ed al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla limitazione dei costi a carico dell’Ente;
3. costante monitoraggio del programma assicurativo in maniera da assicurare un costante ed adeguato livello di efficienza che preveda, nella dinamica dell’equilibrio tra costi e benefici, anche la predisposizione di proposte di aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo o di nuove esigenze dell'Ente o di modifiche legislative;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle condizioni economiche praticate per le diverse tipologie contrattuali di polizza;
5. elaborazione dei capitolati speciali per l’affidamento delle coperture assicurative ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte pervenute;
6. assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi e dei relativi adempimenti contrattuali (segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle appendici, segnalazione preventiva
delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, comunicazione dati di regolazione, appendici, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc.);
7. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi riferiti alle polizze assicurative dell’Ente (compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di affidamento del servizio) ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno nonché verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. L’assistenza comprende la gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio ed evento, in modo da minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, nonché la periodica consegna di reports sull’andamento dei sinistri che contengano, oltre alla specificazione dello stato di ciascuna pratica presso la rispettiva Compagnia, anche una interpretazione dei fenomeni di sinistrosità verificatisi, le conseguenti valutazioni tecniche e le proposte operative / strategie da adottare;
8. resa di pareri, assistenza e consulenza, anche presso la sede municipale, su ogni questione che possa avere attinenza alla materia assicurativa e che possa riguardare l’attività dell’Ente e dei servizi comunali;
9. realizzazione di corsi di formazione per il personale dell’Ente in materia assicurativa, secondo un programma proposto e concordato con il Comune, nonché inviti gratuiti a convegni organizzati o tenuti dal broker in collaborazione con terzi; comunicazione di informative al personale del Comune sui rapporti tra rischi e coperture assicurative e più in generale sulle eventuali novità normative intervenute in tema di assicurazioni.
Ad integrazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, il broker aggiudicatario sarà, inoltre, vincolato al rispetto di quanto contenuto nel contratto d’appalto, con particolare riferimento alla struttura organizzativa, che dovrà essere tale da assicurare il costante e rapido collegamento con l’Ente ed un elevato livello di prestazione del servizio.
Il broker dovrà essere dotato di un sistema informatizzato di gestione delle polizze dell’Ente il cui accesso dovrà essere messo a disposizione attraverso apposita User ID e Password all’Ente stesso al fine di consentirgli un agevole e costante monitoraggio della sua posizione assicurativa.
Il broker affidatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza all’Ente. E’ prevista anche la presenza in numero illimitato del broker referente presso la sede municipale su richiesta dell’Ente o del broker stesso.
I tempi di evasione delle richieste dell’Amministrazione dovranno essere particolarmente soddisfacenti. In particolare dovranno essere rilasciati:
- in tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato di sinistri;
- entro un giorno lavorativo pareri e informazioni scritte via e-mail o pec che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori dell’impresa di brokeraggio affidataria;
- entro al massimo tre giorni lavorativi i pareri che richiedono la consulenza di operatori esterni all’impresa di brokeraggio affidataria.
Sarà onere del broker affidatario ricercare in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno dell’Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.
Il broker affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.
Resteranno in capo all’Ente l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette e/o l’esecuzione di altre operazioni modificative dei contratti sottoscritti con le Compagnie.
Il broker affidatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
ART. 4 – REFERENTE DEL SERVIZIO
Il broker affidatario dovrà individuare e comunicare la struttura di riferimento per l’Ente, all’interno della quale dovrà designare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa, quale “Referente del Servizio” per il servizio oggetto del presente affidamento.
Il Referente del Servizio dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi istituito dal D.Lgs. 209/2005.
Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, garantendo, se richiesto, la necessaria presenza presso la sede dell’Ente.
All’avvio del servizio, il Referente dovrà comunicare tempestivamente i recapiti per il proprio reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e, in caso di assenza, dovrà individuare un adeguato sostituto.
ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il broker affidatario svolgerà l’incarico nell’interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà.
Il Comune è libero di accettare in tutto od in parte le proposte.
Il broker affidatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; egli non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune; egli dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione.
Il broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Sono a carico del broker affidatario:
- tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico;
- i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
Il Comune si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi.
L’Ente si impegna, altresì, a fornire la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo dell’attività riguardante l’incarico affidato.
ART. 6 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO
Nell’esecuzione del servizio in oggetto il broker si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l’affidamento.
Al personale impiegato dovranno, inoltre, essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.
ART. 7 - CORRISPETTIVO
L’incarico di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi del Comune.
Attualmente l’Ente ha in corso le polizze di seguito elencate:
COMPAGNIA | TIPO POLIZZA | IMPORTO PREMIO (annuo lordo) | DECORRENZA | SCADENZA |
LLOYD’S BDB Limited | RCT/O | € 57.457,50 | 29/07/2015 | 29/07/2017 |
GENERALI Italia Spa – Divisione Ina Assitalia | ALL RISKS (Incendio, Furto, Elettronica) | € 23.320,50 | 29/07/2015 | 29/07/2017 |
UNIPOL SAI | INFORTUNI | € 993,90 | 29/07/2015 | 29/07/2017 |
Agenzia di Portogruaro DPIU’ | ||||
AIG EUROPE LIMITED | RC Patrimoniale | € 9.100,00x3= 27.300,00 | 31/05/2016 | 31/05/2019 |
XXXXXX | Xxxxxx Legale | € 4.500,00 | 30/04/2015 | 30/04/2018 |
ITAS | RC Auto | € 6.108,00 | 31/10/2015 | 31/10/2016 |
ITAS | ARD veicoli Amministratori | € 600,00 | 31/10/2015 | 31/10/2016 |
ITAS | ARD veicoli Dipendenti | € 454,00 | 31/10/2015 | 31/10/2016 |
Gli importi sopra riportati non comprendono eventuali regolazioni finali e/o franchigie.
Sulla base del monte premi suindicato ed al solo fine della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al D.Lgs. 50/2016, il valore dell’affidamento è stimato in circa € 8.202,71 all’anno, (ovvero € 24.608,13 per l’intera durata triennale dell’appalto), calcolato applicando, sul totale dei premi imponibili pagati nel 2015 dall’Ente per le polizze in corso, l’aliquota media del 10%.
Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).
Non viene, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I..
Sarà onere del broker affidatario predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi che saranno stipulati dal Comune, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione.
Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami RCA e non RCA – secondo quanto offerto in sede di indagine di mercato – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” di cui sopra contenuta nei capitolati di gara per la stipulazione delle polizze assicurative.
Si precisa che:
1. la percentuale della commissione da applicare sulle polizze RC AUTO dovrà essere compresa tra un limite minimo del 3,50% ed un limite massimo del 5%;
2. la percentuale della commissione da applicare sulle restanti polizze dovrà essere compresa tra un limite minimo del 7% ed un limite massimo del 10%.
Non saranno ammesse offerte con percentuali inferiori ai limiti minimi e/o superiori ai limiti massimi sopra specificati.
Le percentuali offerte in sede di indagine di mercato dovranno essere mantenute per l’intera durata dell’incarico affidato.
Alle Compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione / documentazione attestante la percentuale di premio riconosciuta al broker.
Nessun compenso o indennità o rimborso sostitutivo sarà dovuto al broker affidatario a causa della riduzione dei corrispettivi a seguito della mancata stipula di una o più delle coperture assicurative attualmente in corso, oppure a seguito della diminuzione dei premi.
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Comune provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Non saranno imputabili all’Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal broker.
Il broker si impegna a trasmettere al Comune gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie di assicurazione.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine di scadenza indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante.
Il broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell’Ente.
Il Xxxxxx risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso.
Prima della stipula del contratto, o della data di decorrenza dell’affidamento del servizio in caso di esecuzione anticipata, il broker dovrà produrre copia della polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione successiva.
La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale non inferiore all’importo di € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e non inferiore all’importo di € 2.000.000,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri.
ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso da parte del Comune.
Il Comune autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
ART. 12 - SUBAPPALTO
Per la particolare tipologia delle prestazioni in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso e assoluto divieto al broker affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto.
Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell'impresa troverà applicazione il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il broker affidatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto o dell’avvio anticipato del servizio, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale presunto (determinato con riferimento al valore dei premi delle polizze in corso ed alla misura delle provvigioni offerte).
Nel rispetto dei contenuti dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della cauzione, calcolato nei termini di cui sopra, sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EC 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale.
Qualora la cauzione venga prestata con deposito in contanti, lo stesso sarà considerato infruttifero. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e la facoltà per l’Ente di procedere alla scorrimento della graduatoria.
In caso l’Amministrazione Comunale debba valersi, in tutto od in parte, del deposito cauzionale per inadempimenti del broker affidatario, quest’ultimo sarà obbligato a reintegrare la cauzione prestata entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente.
ART. 15 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto comporterà l’applicazione di una penale a carico dell’affidatario determinata in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini temporali indicati nei predetti elaborati (capitolato-contratto) o rispetto a termini di risposta/adempimento fissati in apposite richieste dell’Ente.
Xxxx intendersi quale ritardo anche l’ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme al capitolato e al contratto.
Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni.
Decorso il termine assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell’importo della sanzione che verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto per l’Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’insorgere dell’obbligo al pagamento della penale medesima.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione nonché, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte del broker degli obblighi contrattuali posti a suo carico.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita;
b) mancata copertura assicurativa di cui all’art. 10 del presente capitolato;
c) violazione del divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto;
d) mancato reintegro della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
e) inosservanza agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
f) applicazione, nel corso del contratto, di penali per mancato rispetto degli obblighi contrattuali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
g) violazione dell’obbligo di riservatezza imposto dal presente capitolato;
h) perdita dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione;
i) ogni ipotesi per la quale l’Ente ritenga che non sussistano più i presupposti fiduciari e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione con invio di PEC o di raccomandata con avviso di ricevimento e la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione.
L’incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al R.U.I di cui al D.Lgs. 209/2005, oppure nel caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere da parte del broker affidatario.
In caso di risoluzione del contratto l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti all’originaria procedura di indagine di mercato, secondo l’ordine della relativa graduatoria.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 17 – RECESSO
Al solo Comune di Marcon è attribuita la facoltà di recesso unilaterale da esercitarsi, nel corso del periodo di durata del contratto, a seguito di sopravvenute disposizioni normative in materia o per ragioni di pubblico interesse.
In particolare, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip Spa o da altre centrali di committenza o da altra normativa sopravvenuta, che prevedano parametri migliorativi rispetto a quelli stabiliti dal presente contratto, l’Ente avrà il diritto di recedere dal medesimo, in ogni momento, alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, salva la possibilità, per il broker affidatario, di accettare un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999.
Art. 18 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione e il broker affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno deferite al giudice ordinario.
Foro territorialmente competente sarà quello di Venezia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 19 – CONTRATTO ED ONERI
Il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico. Pertanto il broker dovrà essere dotato di firma digitale.
Nel contratto saranno richiamati i contenuti del presente capitolato.
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula di tale contratto, comprese le spese di xxxxx, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio al servizio con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 20 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
X.xx IL RUP dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx