Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per la copertura dei rischi riferiti al documento di guida
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: Convenzione Difesa Patente
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie rivolta ad aziende e professionisti che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti degli assicurati per eventi della circolazione stradale e la corresponsione di una diaria a favore dell’impresa o del datore di lavoro se un collaboratore dell’azienda che per lo svolgimento dell’attività lavorativa guida un veicolo, si vede sospendere il documento di guida per effetto della violazione del codice della strada.
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale offre:
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di 16.000 euro per sinistro, senza limite annuo. E’ possibile aumentare tale somma fino a 31.000 euro per sinistro.
Le garanzie sopra indicate operano per la tutela dei diritti degli Assicurati alla guida di veicoli a motore che sono coinvolti in un incidente stradale, nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale, di interrogatorio da parte degli organi di polizia inquirente e per ottenere il dissequestro del veicolo;
✓ Ambito amministrativo: per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa accessoria di ritiro, revoca o sospensione della patente conseguente a incidente stradale e per presentare ricorso e/o opposizione a una sanzione amministrativa o contro l’illegittima variazione dei punti relativi al documento di guida.
La copertura di perdite pecuniarie comprende:
✓ La corresponsione di una diaria, a copertura del rischio del ritiro temporaneo del documento di guida eseguito dall’autorità di controllo in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale con morte o lesioni a persona e/o sospensione del documento di guida dovuta a una o più infrazioni al codice della strada tra quelle indicate in polizza; la diaria prevista è indicata in polizza; nel caso di sanzione applicata da autorità estera, tale diaria è corrisposta nella misura del 50% e fino a un massimo di 5.200 euro;
✓ rimborso per corso di aggiornamento (fino a 500 euro) o per riesame patente di guida (fino a 1.000 euro) in caso di perdita parziale o totale di punti per decurtazioni subite dopo la sottoscrizione della polizza;
✓ rimborso spese per traino del veicolo a seguito di guasto o incidente stradale; con un massimo di:
✓ tipo veicolo | ✓ Traino in Italia | ✓ Traino in Europa – Paesi del Mediterraneo |
Veicolo conducibile con patente A/B | € 105 | € 155 |
Altri veicoli | € 210 | € 310 |
✓ rimborso di un importo fisso di 100 euro per duplicazione di documenti di guida.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
x i conducenti non autorizzati alla guida dei veicoli assicurati;
x le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore.
x i procedimenti penali per delitto doloso compiuti dall’assicurato.
La diaria per sospensione del documento di guida non può essere corrisposta:
x a persone fisiche
x se la guida di veicoli da parte del titolare del documento di guida ritirato o sospeso non è strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 60 giorni dal Sinistro;
! se l’assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o senza rispettare le caratteristiche indicate nella carta di circolazione;
! per le sanzioni amministrative non connesse a incidente stradale, se l’ammontare della sanzione è inferiore a 100 euro e/o se la sanzione prevede la decurtazione di meno di 5 punti dalla patente o se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso.
D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! per sanzioni amministrative non connesse a incidente stradale in garanzia, DAS non sostiene le spese di deposito o per la presentazione del ricorso o dell’opposizione agli uffici competenti.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo: per procedimenti penali, per la diaria da sospensione del documento di guida per il rimborso spese per traino;
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per le altre garanzie.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
- E’ previsto l’obbligo di dichiarare che i soggetti assicurati con la garanzia “diaria da sospensione del documento di guida” guidano i veicoli come attività strettamente funzionale alla mansione a cui sono adibiti presso l’azienda.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- E’ necessario pagare i premi o le rate di premio successive
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, in particolare le variazioni che incidono sulle condizioni per usufruire della diaria per sospensione del documento di guida.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione;
- per usufruire della diaria per sospensione del documento di xxxxx, deve presentare ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione nei termini previsti, se richiesto da DAS.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se il contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per vendita del veicolo), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
DIP Danni Convenzione Difesa Patente– mod. DIPD-CPAT/1810 – Documento aggiornato a ottobre 2018
Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per la copertura dei rischi riferiti al documento di guida
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Difesa patente
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo relativo al prodotto assicurativo (XXX Xxxxx), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Autotrasportatori | La diaria prevista in polizza verrà inoltre corrisposta in caso di sospensione del documento di guida dovuta ad una o più infrazioni delle seguenti norme di comportamento previste dal codice della strada: 1. art. 6, comma 12 - regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati; 2. art. 10, - tutto quanto previsto al comma 24 - veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; 3. art. 62 - massa limite; 4. art. 164, comma 9 - sistemazione del carico sui veicoli; 5. art. 168, comma 9 - trasporto di materiali pericolosi con involontaria inosservanza delle prescrizioni impartite; 6. art. 174 - durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; 7. art. 179 - cronotachigrafo, solo nell’ipotesi di non funzionamento involontario. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto alle imprese.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25,23% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. |
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all’Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall’assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ARTICOLO 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta ed al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all’altra parte.
ARTICOLO 6 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ E ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contratto è stipulato a condizione che il Contraente non abbia in corso altri contratti di assicurazione, con la Società o con altre Compagnie di assicurazione, che coprano il rischio di corresponsione di una diaria in caso di ritiro e sospensione del Documento di Guida, su medesima persona/veicolo assicurati nella presente polizza.
Il Contraente è tenuto a dichiarare tale circostanza al momento della stipula del Contratto.
Parimenti, il Contraente è tenuto a dichiarare con lettera raccomandata alla Società la successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio e in tal caso il presente contratto perde ogni efficacia, senza obbligo per la Società di restituzione del premio non goduto e verrà annullato alla prima scadenza annuale.
Il Contraente autorizza la Società, in caso di denuncia di un caso assicurativo, ad assumere informazioni presso altre Compagnie in merito alla stipula di altre polizze che coprano il rischio di cui sopra.
Ad ogni modo, in caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.
ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 8 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 9 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE
ARTICOLO 10 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali, compresa l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ARTICOLO 11 - AMBITO E GARANZIE
Con riferimento all’Articolo 10, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora alla guida di veicoli a motore, siano coinvolte in un incidente della circolazione stradale.
Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
b) Difesa Legale delle Persone Assicurate in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
c) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
d) Difesa Legale delle Persone Assicurate per l’eventuale ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, irrogate in conseguenza di incidente stradale e connesso allo stesso o derivante da violazione di norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada.
e) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Tale garanzia vale:
- quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia di cui alla lettera e) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare l’opposizione, l’Assicurato abbia la titolarità per presentare l’opposizione e l’ammontare della sanzione sia superiore ad € 100,00 e/o la sanzione preveda la decurtazione superiore a 5 punti sul Documento di Guida. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti.
f) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro l’illegittima variazione da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida dei punti relativi al proprio Documento di Guida.
ARTICOLO 12 - SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE Consul DAS
Ad integrazione delle garanzie la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, con il numero verde 800/849090.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
ARTICOLO 13 - ASSICURATI
Le garanzie operano:
- AD PERSONAM a favore dell’Assicurato/Conducente identificato in polizza per i casi assicurativi connessi alla guida di qualsiasi veicolo;
- GARANZIA SU TARGA: a favore dell’Assicurato/Contraente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla guida del veicolo identificato in polizza.
ARTICOLO 14 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa:
- per le controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- per la materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per quanto espressamente previsto all’Art. 11, lett. c), d), e) ed f);
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con Documento di Guida non regolare o diverso da quella prescritto o non ottempera agli obblighi stabiliti nel Documento di Guida; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto il Documento di Guida, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di Documento di Guida scaduto, ma ottenga il rilascio o il rinnovo dello stesso entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
ARTICOLO 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo fatta eccezione per le Opposizione alle Sanzioni Amministrative e i ricorsi di cui all’Art. 11 lett. f) , che si riferiscono ai casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 16 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
Inoltre:
- la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
ARTICOLO 17 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
In particolare, l'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi. L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..
L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 17.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena l’eventuale perdita parziale al diritto delle prestazioni previste in polizza, in base agli eventuali pregiudizi arrecati dal mancato aggiornamento;
• L’Assicurato deve rilasciare le necessarie procure ai legali designati ai sensi dell’Articolo 17
• Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• Gli incarichi ai legali devono essere effettuati in accordo a quanto previsto dall’art. 17 - denuncia del caso assicurativo e scelta del legale, sempre che le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’assicurato rilascerà le necessarie procure.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.
ARTICOLO 19 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e
rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 20 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE
ARTICOLO 21 – DIARIA SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA
La Società garantisce alle Persone Assicurate:
1. la copertura, mediante la corresponsione della diaria indicata in polizza per la durata massima indicata in polizza, del rischio del ritiro temporaneo del Documento di Guida in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana in conseguenza diretta ed esclusiva di:
- incidente stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (Artt. 589 e 590 Codice Penale);
- sospensione del Documento di Guida da parte dell’Autorità italiana dovuta a una o più infrazioni, commesse dalle ore 24 del giorno di decorrenza della copertura assicurativa, alle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, qui di seguito riportate :
- art. 142 - limiti di velocità;
- art. 143 - circolazione contromano in curva, dosso ecc. ..;
- art. 145 - omessa precedenza;
- art. 146 - violazione della segnaletica stradale – semaforo rosso;
- art. 147 - transito irregolare ai passaggi a livello;
- art. 148 - sorpasso irregolare;
- art. 149 - distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o strade di montagna;
- art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 - inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada;
- art. 186 - guida sotto l’influenza dell’alcool;
- art.186 bis- guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
2. la corresponsione del 50% della diaria indicata in polizza, fino ad un massimo di € 5.200 ove una Autorità straniera prenda per gli eventi sopra previsti, provvedimento analogo per il proprio territorio.
Quando la sospensione del Documento di Guida è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, la diaria convenuta sarà proporzionalmente ridotta.
Qualora l’Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del Documento di Guida nei due anni precedenti alla decorrenza della polizza, la diaria verrà corrisposta nella misura del 50% di quella prevista in polizza.
Le diarie da sospensione del Documento di Guida non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea sospensione di più Documenti di Guida appartenenti al medesimo Assicurato.
CONDIZIONE AGGIUNTIVA AUTOTRASPORTATORI (estensione facoltativa valida solo se richiamata nel frontespizio di polizza)
La diaria prevista in polizza verrà inoltre corrisposta in caso di sospensione del Documento di Guida dovuta ad una o più infrazioni delle seguenti norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada:
- art. 6, comma 12 - regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
- art. 10, - tutto quanto previsto al comma 24 – veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;
- art. 62 – massa limite;
- art. 164, comma 9 - sistemazione del carico sui veicoli;
- art. 168, comma 9 - trasporto di materiali pericolosi con involontaria inosservanza delle prescrizioni impartite;
- art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cosa;
- art. 179 - cronotachigrafo, solo nell’ipotesi di non funzionamento involontario.
ARTICOLO 21 BIS - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
In conformità a quanto disposto dal Regolamento Isvap n.29 del 16 marzo 2009, le parti si danno reciprocamente atto che il rischio assicurato all’Art. 21 è sottoposto alle seguenti condizioni:
A. La diaria sarà corrisposta esclusivamente a favore dell’Azienda/Datore di lavoro Contraente del presente Contratto, presso i quali opera l’autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare del Documento di Guida assicurato e oggetto del provvedimento di sospensione o individuato al momento dell’infrazione quale conducente di un veicolo assicurato;
B. La guida di veicoli da parte dell’autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare del Documento di Guida assicurato e oggetto del provvedimento di sospensione o identificato al momento dell’infrazione quale conducente di un veicolo assicurato, è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività lavorativa cui l’autore medesimo è adibito presso l’Azienda/Datore di lavoro, beneficiari della diaria prevista in polizza.
Il Contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società qualora i rischi assicurati subiscano variazioni incidenti sulle condizioni descritte sopra ai punti A e B.
ARTICOLO 22 – RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE
La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:
1. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
2. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.
I rimborsi di cui al presente Articolo non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo Assicurato.
ARTICOLO 23 – INDENITA’ E RIMBORSI
La Società assicura:
1. il rimborso delle spese di recupero e traino del veicolo a seguito di guasto o incidente, dal luogo dell’arresto fino ad un officina, con un massimo di:
Tipo di veicolo | Italia, Stato Vaticano e San Marino | Paesi europei e Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo |
veicoli conducibili con patente di guida A – B | € 105,00 | € 155,00 |
tutti gli altri veicoli | € 210,00 | € 310,00 |
sono altresì comprese le integrazioni a liquidazioni effettuate da altra Compagnia di assicurazione;
2. indennità di € 100,00 complessive per duplicazione del Documento di Guida, della Carta di circolazione, del Certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti.
ARTICOLO 24 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano:
- DIARIA SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx; inoltre in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, con la limitazione prevista all’Art. 21.2;
- INDENNITA’ AUTOSCUOLA: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
- INDENNITA’ E RIMBORSI: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx ed inoltre in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.
ARTICOLO 25 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
ARTICOLO 26 - ASSICURATI
Le garanzie operano:
- AD PERSONAM a favore dell’Assicurato/Conducente identificato in polizza per i casi assicurativi connessi alla guida di qualsiasi veicolo;
- GARANZIA SU TARGA: a favore dell’Assicurato/Contraente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla guida del veicolo identificato in polizza.
ARTICOLO 27 – DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono denunciare tempestivamente il caso assicurativo.
In particolare, devono denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando alla Società una copia conforme o autenticata di tale provvedimento.
Con la denuncia il Contraente deve altresì dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro o sospensione del Documento di Guida conduce veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all’attività svolta presso il Contraente.
L’Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all’indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..
La liquidazione della diaria prevista in polizza avverrà in un’unica soluzione, una volta acquisito dalla Società il documento attestante la restituzione del Documento di Guida, al fine di consentire alla Società stessa la verifica dell’effettivo periodo di sospensione del Documento di Guida.
I rimborsi previsti agli Articoli 22 e 23 verranno effettuati successivamente alla ricezione da parte della Società degli originali delle relative fatture/ricevute.
Il Contraente autorizza la Società, in caso di denuncia, ad assumere informazioni presso altre Compagnie in merito alla stipula di altre polizze che coprano il medesimo rischio.
Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2015/CPAT – Documento aggiornato a maggio 2015.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959),
N. 16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n. 18 “Assistenza” (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I.
DIFESA PATENTE - CONVENZIONE GLOSSARIO
A) Assicurativo
Anno/annualità/annuo/annuale | Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Documento di guida | La Patente di guida – la Carta di Qualificazione del Conducente – il Certificato di Abilitazione (questi ultimi per i guidatori professionali) |
Indennizzo / Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo |
Mese/mensile/mensilità | Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sinistro/Caso Assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società/Assicuratore | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Valore in lite | L’importo della sanzione amministrativa |
B) Giuridico
Arbitrato | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato. Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Delitto | E’ un reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto penale | E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza nell’ipotesi di procedimento penale o di sanzione amministrativa è il momento in cui sarebbe stato commesso il reato o la violazione di una norma di comportamento prevista dal Codice della Strada. |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Glossario - pagina 1 di 1