DEFINIZIONI
xxx Xxxxxx x.00, 00000 Xxxxxxxxxxxxxx (XX) C.F. 96024110635 - P.IVA 06321661214
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CAPITOLATO SPECIALE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato
la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione
assicurazione
il contratto di assicurazione
Contraente
l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (in seguito ASL), che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
anno assicurativo
il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale o tra due date di scadenza annuale tra loro successive o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione
garanzia
la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
indennizzo / indennità / risarcimento
la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro
limite di indennizzo / limite di risarcimento
la somma massima dovuta dalla Società
Parti
la Contraente e/o Assicurato e la Società
periodo di assicurazione
il periodo compreso tra la data di effetto e la data di cessazione del contratto
polizza / capitolato
il documento che prova e regola l'assicurazione
premio
la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro
sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Assicuratori / Società
l’impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che presta l’assicurazione
DEFINIZIONI DI SETTORE
inabilità temporanea
la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie attività professionali dichiarate
infortunio
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente e/o un’inabilità temporanea
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Si conviene tra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dagli Assicuratori in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
I moduli prestampati degli Assicuratori, eventualmente allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti a Contraente, Assicurati, polizza, conteggio del premio, durata contrattuale, trattamento dei dati personali, nonché eventuale coassicurazione, salvo diversa e specifica disposizione del presente contratto.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART. 01 -
La presente assicurazione ha efficacia (copertura) dalle ore 24.00 del 31/01/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/01/2025 (tre anni), data alla quale il contratto s’intenderà risolto senza preventiva disdetta ma con facoltà, da parte dell’ASL Napoli 2 Nord, di prosecuzione con un rinnovo alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di ulteriori due anni previa richiesta scritta da inoltrare entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale.
È facoltà della Contraente richiedere agli Assicuratori, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza naturale, un’ulteriore proroga tecnica per gara della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo complessivo di 180 (centoottanta) giorni.
Gli Assicuratori si impegnano ad accettare le suddette proroghe alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore al momento della richiesta della Contraente.
Gli Assicuratori prendono atto ed accettano che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx
S.p.A. di apposita gara centralizzata a livello regionale e di attivazione del contratto del medesimo oggetto, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che l’operatore economico possa avanzare pretesa di qualsivoglia genere e natura.
In ogni caso è facoltà della Contraente e degli Assicuratori disdire il contratto ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 180 (centottanta) giorni da notificarsi con PEC o raccomandata AR. Non è ammesso il recesso degli Assicuratori dalla garanzia in relazione a singoli rischi o parti della
copertura assicurativa, salvo esplicita accettazione da parte della Contraente e conseguente riduzione del premio.
ART. 02 - PAGAMENTO DEI PREMI - RATEIZZAZIONE
I premi devono essere pagati alla Direzione degli Assicuratori o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza, essi sono calcolati in base all’applicazione della tassazione, che rimarrà fissa per tutta la durata del contratto, sui parametri definiti in offerta e riportati nelle specifiche di polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dalla Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
b) il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 c.c., nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’Aggiudicatario del presente contratto circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e
33 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero
temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Si convengono, inoltre, tra le Parti, a parziale deroga dell’art.1901 del c.c., i seguenti termini di pagamento:
rateizzazione:
il premio annuo di xxxxxxx verrà corrisposto in due rate semestrali
prima rata di premio (perfezionamento):
la prima rata di premio potrà essere pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza/effetto della polizza, in mancanza l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento;
rate di premio successive alla prima:
le rate di premio semestrali potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della rata, in mancanza l’assicurazione resterà sospesa dalla fine di tale periodo e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento;
premio di regolazione:
Le differenze risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate rispettivamente:
‐ per le differenze attive - dalla Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del documento di regolazione correttamente emesso dagli Assicuratori, in mancanza la Società deve fissare, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale gli Assicuratori avranno diritto di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata AR o PEC, la risoluzione del contratto. In caso di scadenza contrattuale, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio di regolazione, fermo il diritto di agire giudizialmente, la Società anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, il pagamento del premio arretrato;
‐ per le differenze passive – dagli Assicuratori entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.
premi di proroga:
la rata di premio relativo alle eventuali proroghe contrattuali, corrisposto pro-rata temporis e conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di proroga, potrà essere pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza/effetto di tale proroga, in mancanza l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento;
premio in caso di recesso anticipato del contratto:
fermo quanto previsto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, in caso di recesso/risoluzione anticipata dal contratto, il premio sarà corrisposto pro-rata temporis e conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno dalla data dell’ultima scadenza di rata e quella di effetto del recesso.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 03 -
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., a tale scopo, pena la risoluzione del contratto, s’impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente servizio assicurativo, devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, il codice unico del progetto (CUP) comunicato dalla Contraente.
Il mancato assolvimento dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del succitato art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
Si precisa che l’utilizzo della presente clausola risolutiva del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
La Società si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
CIRCOSTANZE E MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
ART. 04 -
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del c.c., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
Gli Assicuratori hanno, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio, corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, pro-rata temporis a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino alla scadenza del contratto.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione di rischio, la Società sarà tenuta a ridurre immediatamente il premio rimborsando, in pro-rata temporis, la quota di premio pagata e non goduta (escluso imposte) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della Contraente rinunciando alla facoltà di recesso.
La Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da mutamenti o sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali per le quali, in caso di incompatibilità totale o parziale del presente contratto, sarà previsto un tempestivo aggiornamento della normativa di polizza, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.
ART. 05
Si prende
COMUNICAZIONI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
atto tra le Parti che tutte le comunicazioni debbono essere fatte in forma scritta
(raccomandata AR, e-mail, PEC) e che le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere
provate per iscritto.
VARIAZIONI NORMATIVE
ART. 06
In caso di variazioni normative, oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio della Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.
ONERI FISCALI
ART. 07
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
FORO COMPETENTE
ART. 08
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente il Foro ove ha sede la Contraente.
Resta fermo che per il tentativo di conciliazione (ove sussista l’obbligatorietà della stessa), per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo di Mediazione - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - sito nel luogo del Foro Territorialmente Competente per la controversia, scelto secondo criterio di cui al comma precedente.
INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
ART. 09
In caso di interpretazione dubbia delle norme contrattuali, verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole alla Contraente e/o Assicurato
TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 10
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
COASSICURAZIONE E DELEGA
ART. 11
Qualora la presente assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società resta inteso che la Società “delegataria”, in caso di sinistro, ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società “coassicuratrici”, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse ritenuta, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società “delegataria” rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società “coassicuratrici”.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART. 12
Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge.
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ALTRE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – GENERALITA’ DEGLI ASSICURATI
ART. 13
Poiché il premio è quantificato, in tutto o in parte, in base a elementi del rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel contratto ed è regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio.
La Contraente è tenuta a comunicare per iscritto agli Assicuratori, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè il numero degli Assicurati per singola categoria assicurata riferibili al suddetto periodo.
Si precisa che non vi è alcun obbligo per la Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati o qualsiasi altro dato variabile.
La Società, obbligata ad emettere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei dati variabili la relativa appendice di regolazione del premio, rinuncia alla preventiva identificazione delle generalità degli Assicurati, per i quali si farà riferimento agli atti e registri della Contraente.
ALTRE ASSICURAZIONI
ART. 14
La contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
LEGITTIMAZIONE
ART. 15
Gli Assicuratori danno e prendono atto che:
‐ la presente polizza viene stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o altre obbligazioni esistenti;
‐ la Contraente adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA
ART. 16
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
VALIDITÀ TERRITORIALE
ART. 17
La presente assicurazione è valida in tutto il mondo.
ESONERO INFERMITA’
ART. 18
La Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla denuncia delle infermità, delle malattie sofferte, nonché delle mutilazioni e dei difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero sopravvenire successivamente.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 19
La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dai soggetti assicurati nell’espletamento delle mansioni loro affidate e/ delle attività cui sono tenuti (rischi professionali), nei termini di cui al CCNL di riferimento e/o altre obbligazioni esistenti e nei limiti successivamente descritti ed indicati per singola categoria, anche se, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., cagionati da colpa grave dell’Assicurato, della Contraente e/o del Beneficiario.
Si prende atto che qualsiasi variazione dovesse intervenire nei suddetti CCNL od obbligazioni, verrà automaticamente recepita e ritenuta in garanzia dagli Assicuratori, senza obbligo di comunicazione da parte della Contraente e, in caso di aggravamento di rischio, la Società provvederà a richiedere il maggior premio dovuto.
RISCHI INCLUSI NELL’ASSICURAZIONE
ART. 20
Sono parificati ad “infortunio” e quindi inclusi in garanzia anche i seguenti eventi:
‐ annegamento;
‐ folgorazione;
‐ assideramento e/o congelamento;
‐ i colpi di sole, di calore e di freddo, nonché gli effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
‐ asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose;
‐ soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
‐ lesioni da contatto con acidi e sostanze corrosive;
‐ avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
‐ le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
‐ le infezioni e gli avvelenamenti causati da punture e/o contatto con piante;
‐ intossicazione anche non avente origine traumatica;
‐ le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana ed in occasione di aggressioni o atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione dì tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.
Sono, inoltre, compresi gli infortuni derivanti da:
‐ imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
‐ la pratica non professionale di qualsiasi sport;
‐ immersioni con autorespiratore, compresa embolia, purché in possesso dì regolare brevetto, a condizione che la profondità non superi i 30 metri e non si tratti di immersioni in solitaria;
‐ la partecipazione in squadre interne antincendio;
‐ la partecipazione ad Associazioni di Volontariato e Protezione Civile;
‐ l'uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
‐ vertigini, nonché sofferti in stato di malore o incoscienza purché non cagionati da abuso di alcolici;
‐ frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e maremoti;
nonché le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza.
RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
ART. 21
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:
‐ la partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
‐ stato di ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;
‐ abuso di alcolici, psicofarmaci non a scopo terapeutico, uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
‐ contaminazioni radioattive, chimiche e biologiche dovute ad atti di terrorismo.
‐ guerra e/o insurrezioni nonché calamità naturali salvo quanto previsto nelle condizioni particolari della presente polizza;
‐ la pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico e bob, lotte e pugilato;
‐ l'uso o guida di mezzi di locomozione aerea (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili) o subacquei, salvo quanto previsto nella garanzia “rischio volo”;
‐ la guida di veicoli e natanti in genere per cui l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni di legge;
‐ proprie azioni delittuose o per imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
‐ la pratica professionistica di qualsiasi sport; sono altresì escluse le conseguenze:
‐ dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostici terapeutici oggetto dell'attività della Contraente e dell’Assicurato;
‐ di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
‐ di infezioni da Sars-Cov-2 (malattia respiratoria acuta o più semplicemente malattia da covid- 19, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus).
PERSONE NON ASSICURABILI
ART. 22
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o infermità mentale; di conseguenza l'assicurazione cessa, per tali persone, al manifestarsi di tali affezioni.
LIMITI DI ETA’
ART. 23
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 (settantacinque) anni, tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, essa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale e cessa al compimento di detto termine.
ESTENSIONI DI GARANZIA
ART. 24
24.01 ernie e sforzi limitatamente alla garanzia “invalidità permanente”, l’assicurazione è estesa alle lesioni muscolari (escluso gli infarti) o tendinee, le rotture sottocutanee dei tendini determinate da sforzi e aventi carattere traumatico, nonché alle ernie da causa violenta con l’intesa che qualora, secondo il parere medico, l’ernia sia operata o operabile venga riconosciuto un indennizzo non superiore al 5% (cinquepercento) della somma assicurata, limite elevato al 10% (diecipercento) nel caso di ernia non operabile
24.02 rischio guerra la garanzia è estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) e derivanti da stato di guerra internazionale o civile (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato resti sorpreso dal verificarsi degli eventi bellici mentre si trova all’estero in paese sino ad allora in pace.
La presente estensione di garanzia non opera per coloro che prestano il servizio militare
24.03 rischio volo nell’ambito dell’”Oggetto dell’assicurazione” del presente contratto, la garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.
Gli Assicuratori rispondono delle garanzie di cui alla presente estensione nei limiti delle somme assicurate per singolo Assicurato nonché del limite massimo d’indennizzo previsto nel presente contratto
24.04 calamità naturali la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane e valanghe, nei limiti delle somme assicurate per singolo Assicurato nonché del limite massimo d’indennizzo previsto nel presente contratto
24.05 malattie professionali limitatamente al rischio morte ed invalidità permanente e fatto salvo quanto previsto per le infezioni da covid-19, l’assicurazione comprende le malattie professionali previste nel DPR 30.06.1965 n.1124 e ss.mm.ii. nonché le malattie contratte in servizio o per cause di servizio, che si manifestino per la prima volta nel corso di validità del presente contratto o entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dello stesso e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La presente estensione di garanzia opera esclusivamente in assenza delle coperture assicurative INAIL e, comunque, in eccesso a quanto previsto dalla copertura assicurativa
R.C.T.O. se operante
24.06 covid-19 a parziale deroga dell’articolo 21 “Rischi esclusi dall’assicurazione” e limitatamente alle categorie A e B, sono inclusi gli infortuni conseguenti ad infezioni da covid-19 con le seguenti condizioni:
- limite d’indennizzo per sinistro: 10% della somma assicurata;
- limite d’indennizzo per sinistro medico vaccinato (con seconda dose): 20% della somma assicurata;
- invalidità permanente: 20% franchigia relativa
- inabilità temporanea: con decorrenza dal 16° giorno (dall’8° giorno se vaccinato con seconda dose);
ferme le altre condizioni (somme assicurate, franchigie e scoperti) previste nelle specifiche schede A e B.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 25
25.01 morte qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, ancorché successivamente alla scadenza del presente contratto, gli Assicuratori liquideranno la somma assicurata per il caso morte ai Beneficiari, individuati applicando i criteri della successione testamentaria o legittima, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore, entro 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponderà ai Beneficiari solo la differenza tra l’indennità pagata e quella prevista per il caso morte se superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario
25.02 morte presunta qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 - 62 del c.c..
Qualora dopo il pagamento dell'indennità l'Assicurato risultasse in vita o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma liquidata.
Solo a restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita ed indennizzabile a termini della presente polizza
25.03 invalidità permanente se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento alla tabella allegata al T.U. sull’assicurazione obbligatoria del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ss.mm.ii. con rinuncia, da parte degli Assicuratori, all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge.
Resta, altresì, convenuto che:
‐ la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali (di cui alla citata tabella) vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
‐ nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per invalidità permanente totale;
‐ l'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà e per quella di qualunque altro dito di mani e piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;
‐ in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
‐ per le menomazioni agli arti superiori, nel caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;
‐ nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione
25.04 rischio in itinere nei limiti previsti per le singole categorie, l’assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione di tutti i trasferimenti effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, anche a piedi, da e per l’abitazione ed il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo dove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione per conto della Contraente, purché tali infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria prima o dopo l’orario d’inizio e cessazione dell’attività
25.05 rimborso spese mediche da infortunio dove previsto nella categoria di Assicurati, gli Assicuratori rimborsano, fino alla concorrenza del massimale stabilito, le spese mediche sostenute e debitamente documentate dall’Assicurato rimaste a suo effettivo carico (in quanto non riconosciute dal S.S.N. e/o non indennizzate da altre assicurazioni).
LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO
ART. 26
Nel caso di sinistro/evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico degli Assicuratori non potrà superare la somma complessiva di € 5.000.000,00 (cinquemilioni).
Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limite, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
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NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO
ART. 27
A parziale deroga dell’art. 1913 c.c., la denuncia dell’infortunio deve essere inoltrata per iscritto agli Assicuratori entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l’Ufficio della Contraente incaricato alla gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso scritto alla Società il più presto possibile.
Tale denuncia deve contenere tutte le informazioni minime utili alla corretta apertura del sinistro da parte della Società quali generalità del danneggiato, luogo – giorno – ora dell’evento, attività dell’Assicurato infortunato e certificato medico.
L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici degli Assicuratori e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
CRITERI D’INDENNIZZO
ART. 28
Gli Assicuratori corrispondono l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
CONTROVERSIE SULL’INFORTUNIO
ART. 29
In caso di disaccordo sulla causa o natura delle lesioni nonché sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, le Parti (Assicurato e Società) si obbligano a deferire la vertenza ad un Collegio Arbitrale.
Tale Collegio Medico, la cui proposta di convocazione deve partire per iscritto dall’Assicurato o dagli aventi diritto e che dovrà risiedere nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato (o aventi diritto), sarà composto da tre medici, due nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo (in caso di disaccordo quest’ultimo sarà designato dal Presidente dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio).
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabile come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria e le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
ART. 30
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
ART. 31
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
ART. 32
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti (la Contraente o la Società) possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni, mediante lettera raccomandata AR o PEC.
Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata (annuale o semestrale) ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza di rata successiva.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO - OBBLIGO
ART. 33
Gli Assicuratori sono obbligati, ad ogni scadenza semestrale (di rata), a fornire alla Contraente il dettaglio aggiornato di tutti i sinistri che hanno interessato il contratto assicurativo, ed in particolare dovrà contenere, per ogni evento, le seguenti informazioni:
‐ nome Assicurato;
‐ data accadimento;
‐ stato sinistro (riservato, liquidato, senza seguito, respinti);
‐ data di eventuale liquidazione;
‐ motivazioni per i sinistri senza seguito o respinti;
‐ importo per singolo sinistro (liquidato o riservato). La Società, altresì, si impegna a fornire i suddetti dati:
‐ sia su tabulato che in formato elettronico excel;
‐ con un aggiornamento anche in date diverse da quelle indicate entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Contraente;
‐ anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta della Contraente;
‐ in caso di recesso anticipato da parte della Società, automaticamente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di invio della richiesta di recesso.
ASSICURATI, GARANZIE E SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata, alle condizioni (garanzie, somme assicurate, franchigie, scoperti, numero di Assicurati, o altra variabile, preventivato e premio) riportate nelle singole schede descrittive, per le categorie di seguito indicate.
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ASSICURATI CATEGORIA A
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI – VETERINARI – ALTRE PROFESSIONALITÀ AMBULATORIALI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) E SOSTITUTI SPECIALISTI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è infortuni è prestata con le modalità previste dall’Accordo Collettivo Nazionale del 30.07.2015 e successive modifiche, correzioni ed integrazioni (incluso eventuale Accordo Integrativo Regionale), assicurando gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale indicata nel predetto ACN.
Relativamente alla “sostituzione” del medico specialista ambulatoriale, previsto nell’ambito del suddetto accordo collettivo nazionale, sono previste le medesime garanzie del designato ma subentrando, di fatto, temporaneamente ad esso non modifica le circostanze del rischio e, pertanto, non sono da considerarsi un numero aggiuntivo agli Assicurati indicati.
Rischio in itinere: sono compresi gli infortuni subiti in itinere, secondo quanto previsto all’art. 24 (Condizioni Particolari – rischio in itinere) delle presenti Condizioni di Assicurazione, sempreché il servizio sia prestato in un Comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna ai sensi dell’art. 30 dell’ACN. Sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE
garanzia | somma assicurata | franchigie / scoperti |
morte | € 1.032.913,80 | no |
invalidità permanente | € 1.032.913,80 | no |
inabilità temporanea | € 154,94 al giorno | con decorrenza dalla data di inizio dell'invalidità e da corrispondersi per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% (cinquantapercento) per i primi 3 (tre) mesi |
CALCOLO DEL PREMIO
numero Assicurati preventivato: | 370 |
premio annuo lordo pro-capite: | € |
premio annuo lordo anticipato categoria A: | € |
ASSICURATI CATEGORIA B
MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE – MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI – MEDICI DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è infortuni è prestata con le modalità previste dall’Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005 e del 29.07:2009 e successive modifiche, correzioni ed integrazioni (incluso eventuale Accordo Integrativo Regionale), assicurando gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale indicata nel predetto ACN.
Rischio in itinere: sono compresi gli infortuni subiti in itinere, secondo quanto previsto all’art. 24 (Condizioni Particolari – rischio in itinere) delle presenti Condizioni di Assicurazione, sempreché il servizio sia prestato in un Comune diverso da quello di residenza, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei Comitati e delle Commissioni previsti dall’ACN. Relativamente ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale, sono inclusi gli infortuni occorsi in occasione dello svolgimento dell’attività intramoenia ai sensi dell’art.95 del suddetto accordo.
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE
garanzia | somma assicurata | franchigie / scoperti |
morte | € 775.000,00 | no |
invalidità permanente | € 775.000,00 | no |
inabilità temporanea | € 52,00 al giorno | con decorrenza dal giorno successivo a quello dell’infortunio fino al giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione, per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni. |
CALCOLO DEL PREMIO
numero Assicurati preventivato: | 400 |
premio annuo lordo pro-capite: | € |
premio annuo lordo anticipato categoria B: | € |
ASSICURATI CATEGORIA C
PERSONALE DIRIGENTE IN MISSIONE SU MEZZO DI TRASPORTO NON DI PROPRIETÀ DELL’ASL
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’assicurazione è operante per il personale dirigente dipendente (o figure ad esso equiparato) debitamente autorizzato dalla Contraente (riscontrabile su documentazione ufficiale e precedente all’evento) anche in convenzione, a svolgere mansioni all’esterno per adempimenti di servizio alla guida o come trasportato su veicolo non di proprietà della Contraente nei termini e nei limiti di leggi e normative in vigore.
La garanzia è relativa esclusivamente a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto della Contraente ed è valida dal momento in cui salgono a quello in cui discendono dal veicolo.
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE
garanzia | somma assicurata | franchigie / scoperti |
morte | € 260.000,00 | no |
invalidità permanente | € 260.000,00 | no |
CALCOLO DEL PREMIO
numero km annui preventivati: | 100.000 |
premio annuo lordo per km percorso: | € |
premio annuo lordo anticipato categoria C: | € |
ASSICURATI CATEGORIA D
PERSONALE IN MISSIONE SU MEZZO DI TRASPORTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’assicurazione è operante per il personale dipendente (o figure ad esso equiparato) debitamente autorizzato dalla Contraente (riscontrabile su documentazione ufficiale e precedente all’evento) anche in convenzione, a svolgere mansioni all’esterno per adempimenti di servizio alla guida o come trasportato su veicolo di proprietà e non della Contraente nei termini e nei limiti di leggi e normative in vigore.
La garanzia è relativa esclusivamente a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto della Contraente ed è valida dal momento in cui salgono a quello in cui discendono dal veicolo.
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE
garanzia | somma assicurata | franchigie / scoperti |
morte | € 150.000,00 | no |
invalidità permanente | € 150.000,00 | no |
CALCOLO DEL PREMIO
personale in servizio con mezzo non di proprietà dell’ASL | |
numero km annui preventivati: | 100.000 |
premio annuo lordo per km percorso: | € |
personale in servizio con mezzo di proprietà o in uso all’ASL | |
numero veicoli preventivati: | 114 |
premio annuo lordo per veicolo: | € |
premio xxxxx xxxxx anticipato categoria D: | € |
ASSICURATI CATEGORIA E
DONATORI DI SANGUE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è operante per infortuni subiti dai donatori di sangue iscritti ad associazioni di volontariato o occasionali durante lo svolgimento di tale attività.
Si precisa che l’assicurazione è operante per le donazioni effettuate nell’ambito di tutte le strutture facenti capo alla Contraente.
Rischio in itinere: sono compresi gli infortuni sofferti durante il tempo necessario per il trasferimento per via ordinaria dalla propria abitazione al luogo di donazione e viceversa.
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE
garanzia | somma assicurata | franchigie / scoperti |
morte | € 500.000,00 | no |
invalidità permanente | € 500.000,00 | no |
inabilità temporanea | € 25,00 al giorno | con decorrenza dal giorno dell’invalidità per un periodo massimo di 200 (duecento) giorni. |
rimborso spese mediche | € 50.000,00 | no |
CALCOLO DEL PREMIO
numero donazioni preventivate: | 50 |
premio annuo lordo per donazione: | € |
premio annuo lordo anticipato categoria E: | € |
ASSICURATI CATEGORIA F
VOLONTARI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è riferita agli infortuni subiti dai Volontari durante l'attività di volontariato presso tutte le strutture della Contraente.
Per la loro identificazione si farà riferimento all'apposito registro tenuto dall'Associazione di Volontariato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Quadro n. 266 dell'11.08.1991 e relativo D.M. del 14.02.1992.
Si precisa che tra le attività di volontariato rientrano anche i seguenti servizi:
‐ accompagnamento in auto al domicilio di pazienti dimessi dalle strutture della Contraente;
‐ accompagnamento di pazienti dal loro domicilio alle strutture della Contraente per terapie ambulatoriali;
‐ accompagnamento di pazienti dimessi presso Istituti di Riabilitazione in genere fuori dalle strutture della Contraente.
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE
garanzia | somma assicurata | franchigie / scoperti |
morte | € 50.000,00 | no |
invalidità permanente | € 50.000,00 | no |
CALCOLO DEL PREMIO
numero Assicurati preventivati: | 50 |
premio annuo lordo per Assicurato: | € |
premio annuo lordo anticipato categoria F: | € |
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente capitolato, sottoscritto in ogni sua pagina dall’aggiudicataria in sede d’offerta, dopo il
decreto di aggiudicazione della Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze e la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto sopra nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 del medesimo decreto e fatto salvo quanto ivi previsto.
Esclusivamente per le finalità inerenti l’operatività del presente contratto, la Contraente, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e Reg. UE n.678/2016, autorizza la Società al trattamento dei dati personali.