Protocollo di intesa tra l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e la Regione
Protocollo di intesa tra l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e la Regione
……………………. per la gestione delle attività di controllo sulla rendicontazione dei Programmi operativi delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed istruttoria della liquidazione degli aiuti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/1308, al Regolamento delegato (UE) 2017/891 ed al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), C.F. 9711460581 con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxx
x. 00, nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore dell’Area Organismo pagatore domiciliato per la carica presso la sede di AGEA, autorizzato alla stipula con deliberazione del Direttore n. .. del …. 2022
e
la Regione …………. - Direzione ….., con sede in …, via …, n. 31 - C.F , nella persona del
Direttore del ……… ….. dott. ….. domiciliato per la carica presso la sede di in esecuzione del
proprio decreto n. .. di data ….;
di seguito denominati Parti,
Premesso che:
1) l’AGEA, ai sensi del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 116/2019, in qualità di Organismo Pagatore cura, tra l’altro, l’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA;
2) il Regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, disciplina gli aiuti nel settore ortofrutticolo;
3) il Regolamento delegato (UE) 2017/891 ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dettano le disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni per l’erogazione dell’aiuto finanziario di cui al citato Regolamento 2013/1308;
4) la normativa in materia prevede che l’Organismo Pagatore, prima di procedere all'ordine di pagamento, assicuri:
- il controllo della ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto, nonché la loro conformità alle norme unionali;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa;
5) gli Organismi Pagatori, previsti dal Reg. (UE) n. 2014/907, hanno la competenza per i controlli in loco e amministrativi disciplinati, in particolare, dal citato Regolamento n. 2017/892 agli artt. 26, 27, e 29 e quindi per l’istruttoria e la liquidazione degli aiuti;
6) l’Organismo Pagatore AGEA è competente per la gestione ed il pagamento di tutte le domande di aiuto presentate per i programmi operativi (anticipi, versamenti parziali e saldi annualità) dalle Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione ;
7) i controlli nell’ambito dell’esecuzione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di produttori con sede legale nella Regione sono di competenza dall’Organismo Pagatore AGEA, con esclusione dei controlli relativi all’approvazione dei Programmi Operativi e di tutte le loro modifiche, sia nel corso dell’anno che per gli anni successivi;
8) l’Organismo pagatore AGEA intende delegare alla Regione l’esecuzione di talune attività nell’ambito di quelle previste dalla richiamata normativa comunitaria;
9) il Regolamento (UE) n. 907/2014 stabilisce, nell’Allegato I, paragrafo 1, lett. C), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo pagatore, ed in particolare prevede che:
i) vi sia un accordo scritto tra l’Organismo pagatore e l’Organismo delegato, che specifichi la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’Organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’Organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
ii) l’Organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei Fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
iii) le responsabilità e gli obblighi dell’Organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti;
iv) l’Organismo pagatore garantisce che l’Organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
v) l’Organismo delegato conferma esplicitamente all’Organismo pagatore che è in grado di espletare i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
vi) periodicamente l’Organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l’operato dell’Organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria;
vii) che il citato regolamento delegato n. 907 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, come previsto dal regolamento (UE) delegato della Commissione n. 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA
L’Organismo pagatore AGEA esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relative ai Programmi Operativi ortofrutticoli approvati dalla Regione
……………………………………… e ne ha la responsabilità.
Con il presente Protocollo di intesa l’Organismo Pagatore AGEA delega, ai sensi del reg. CE 907/2014 allegato I, par. 1 lett. c) alla Regione ……………, che accetta, l’esecuzione - anche avvalendosi di qualificate Agenzie regionali - di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti come descritto nell’Allegato 1 che costituisce il Manuale delle attività delegate, che forma parte integrante del presente protocollo e che potrà all’occorrenza essere aggiornato d’intesa fra le parti.
La Regione si impegna:
ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI
1) nell’ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di pagamento e prima di procedere all'emissione del nulla osta al pagamento a:
a) ricevere, archiviare e conservare le domande di pagamento compilate sulla base delle procedure definite da Organismo pagatore AGEA ed inserite sul Portale SIAN;
b) ad effettuare i controlli in loco di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del reg. (UE) n. 2017/892 su un campione definito dall’Organismo Pagatore AGEA sulla base dell’analisi di
rischio definita secondo i criteri previsti dal Manuale di cui all’allegato 1 e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dal Reg. n. 892;
c) effettuare i controlli in loco e amministrativi previsti dal Reg. (UE) n. 892/2017 all’art. 26 come dettagliato nel suddetto allegato 1;
d) acquisire sul portale SIAN i dati delle liste di controllo, con gli esiti delle attività di controllo istruttorio svolte, al fine di consentire alla Regione la successiva fase di autorizzazione al pagamento;
e) ad effettuare i controlli disposti in applicazione di eventuali regolamenti emanati per fronteggiare situazioni di crisi del mercato;
2) a rilasciare il nulla osta al pagamento sulla base delle procedure definite da Organismo pagatore AGEA, anche tramite acquisizione sul portale SIAN e relativa stampa;
3) a presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, anche tramite le apposite applicazioni presenti sul portale SIAN;
4) ad assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria, in particolare al fine di fornire i documenti necessari per la certificazione del bilancio FEAGA annuale;
5) ad assicurare, nell’esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell’Allegato I, par. 1, lett. (B), del regolamento (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare ma non esclusivo riferimento alla separazione delle funzioni;
6) ad assumere a suo carico tutti gli oneri di cui alle attività oggetto del presente Protocollo di intesa. La Regione è pienamente responsabile nei confronti dell’AGEA, ed in ordine al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate, che devono essere svolte secondo le modalità e la tempistica di cui all’allegato 1.
L’AGEA si impegna:
1) con riferimento alle domande di aiuto e prima di procedere all'esecuzione del pagamento a:
a) eseguire i controlli amministrativi e informatici sulla totalità delle domande di aiuto presentate ai sensi degli art. 9,11 e 12 del Reg. n. 892/2017;
b) fornire il campione per i controlli in loco di cui all’art. 27 del Reg. 892/2017;
c) mettere a disposizione i servizi informatici sul portale SIAN per la gestione di tutte le misure dei Programmi Operativi e, in particolare:
• le procedure informatiche per l’acquisizione e successiva gestione delle domande di aiuto;
• le procedure per l’emissione dei nulla osta al pagamento;
• specifiche funzionalità che consentano di:
o verificare le compagini sociali delle Organizzazioni dei produttori ed eventuali doppi associazionismi significativi nell’ambito delle spese sostenute dalle O.P. medesime;
o controllare e predisporre le informazioni costituenti la domanda di aiuto con particolare riferimento ai conti correnti bancari delle Organizzazioni dei produttori ed ai piani di ripartizione finanziaria utili alla determinazione degli importi massimali ammissibili su domanda delle Organizzazioni stesse;
o predisporre, nelle more della completa informatizzazione delle procedure nell’ambito del portale SIAN, funzionalità volte alla predisposizione ed al controllo dei dati inerenti alla rendicontazione delle spese;
o predisporre aggiornamenti delle funzionalità informatiche, a seguito di eventuali modifiche della regolamentazione;
o eseguire i controlli in loco sul territorio della Regione, ma afferenti ai Programmi Operativi di competenza di altri Organismi delegati.
ART. 3
VERIFICA SULL’ATTIVITA’ DELEGATA
Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi del presente protocollo di intesa, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al Regolamento (UE) n. 907/2017 da parte del Titolare dell’Ufficio Monocratico per l’esercizio delle funzioni di O.P. AGEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l’effettuazione, da parte dell’AGEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari. La Regione si impegna altresì a consentire i controlli nell’ambito dell’attività di audit prevista all’interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno di AGEA.
ART. 4
ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI
Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e l’Organismo pagatore AGEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti allo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.
ART. 5
RESPONSABILITA’
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo di intesa, ai sensi dell’art. 1, le Parti per quanto di competenza garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell’Unione europea e dell’erario nazionale.
Qualora, in seguito a verifiche di conformità svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate irregolarità o frodi che comportano a qualsiasi titolo correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell’AGEA, a questa ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto responsabile dell’effettuazione dell’irregolarità stessa.
ART. 6
ESECUTIVITA’ E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA, CLAUSOLA DI RECESSO
Il presente protocollo di intesa è esecutivo per la gestione dei Programmi Operativi ortofrutta a decorrere dalla rendicontazione delle spese dall’annualità 2021 fino all’annualità 2026 compresa.
La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte, almeno 90 giorni prima dell’inizio delle attività di controllo per l’annualità di cui trattasi, e cioè la scadenza per la presentazione della rendicontazione che, di norma, corrisponde al 15 febbraio dell’anno successivo all’annualità stessa.
Le Parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto il presente protocollo di intesa, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti con lo stesso.
ART. 7
ATTI AGGIUNTIVI
Le parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e adempimenti in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell’Organismo di coordinamento regolanti la materia.
ART. 8
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le attività oggetto del presente protocollo di intesa implicano, da parte della Regione, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare AGEA, ai sensi del Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”).
L'Agenzia, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, riconosce che la Regione dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui AGEA è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR.
Pertanto, la Regione, nell’ambito delle prestazioni oggetto del protocollo di intesa effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, la Regione, con la sottoscrizione del presente protocollo, viene da AGEA, designata Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I relativi compiti vengono descritti nel dettaglio in un separato atto (il cui modello viene allegato al presente protocollo), che la Regione contestualmente si impegna a provvedere alla sua sottoscrizione, entro il termine di quindici giorni, dalla data di stipula del presente protocollo.
ART. 9
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l’esecuzione del Protocollo di intesa, le Parti dichiarano, ai sensi dell’art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l’utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l’esecuzione del Protocollo di intesa, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti
presso i recapiti indicati nell’informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle parti o diversamente comunicati ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
ART. 10 REQUISITI ISO
La Regione si impegna a rispettare i requisiti di sicurezza di cui all’Allegato “Requisiti generali in materia di sicurezza delle informazioni cui gli Enti delegati devono fare riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con AGEA”, che forma parte integrante del presente protocollo.
ART. 11 CLAUSOLE FINALI
Il presente protocollo di intesa, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Organismo Pagatore AGEA Per la Regione ………………………
Dott………………………….
Roma,
Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Per l’Organismo Pagatore AGEA Per la Regione ………………………
Dott. Dott………………………….
Roma,