Contract
1 Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali
1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante gli ordini di cui costituiscono allegato nonché parte integrante e sostanziale.
1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni e servizi sono disciplinate dal D. Lgs. 163/06, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.
1.3 Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla FLAM GAS s.r.l. con sede legale a Fiume Veneto (PN) in Via Malignani (nel seguito “FG”). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di FG.
2 Condizioni di fornitura dei beni e servizi
2.1 Ordini
2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro tre (3) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell’ordine controfirmata o apposita CONFERMA D’ORDINE. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all’ordine se non successivamente all’invio di quanto al presente articolo. Ogni modifica al ns. ordine deve essere comunicata in forma scritta entro tre giorni dal ricevimento. In caso contrario l'ordine si intende accettato in ogni sua parte. Nelle fatture e nei documenti di trasporto che accompagnano il materiale fornito deve essere sempre riportato il riferimento al ns. ordine (n°d'ordine e data).
2.1.3 Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l’analisi dell’offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell’ordine.
2.2 Consegne
2.2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell’ordine.
2.2.2 I beni s'intendono resi "franco destino" salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine.
2.2.3 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di FG, nel luogo di consegna convenuto. Esternamente all’imballo, per ogni collo, deve essere indicato il codice articolo FG e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine.
2.2.4 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine, e nel caso di emissione di fattura immediata (come previsto al seguente articolo 4) copia del presente documento.
2.2.5 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate.
2.2.6 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente a FG ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.
2.2.7 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, FG avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell’importo complessivo dell’ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per FG al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2.2.8 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, FG avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
2.2.9 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni.
2.2.10 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di FG, la quale si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra.
2.2.11 Nel caso di consegna di materiale in esubero (ovvero in quantità superiore a quella ordinata) oltre il 10% rispetto all'ordinato, se non preventivamente concordato tra le parti, il materiale sarà reso al Fornitore a sue spese, oppure verrà applicato uno sconto del 25% sull'eccedenza e lo spostamento del pagamento di 30 gg.
2.2.12 Gli orari di ricevimento merci sono dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 11:30 a.m. e dalle 14:00 alle 17:00 p.m. In ogni caso si consiglia di prendere contatto con la segreteria per eventuali deroghe o informazioni sugli orari di ricevimento merci.
2.3 Collaudo dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento
2.3.1 L’accettazione del bene o servizio avverrà solo a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione che sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data della consegna e/o dal completamento dell’installazione, ove prevista, o dal completamento dell’attività richiesta, anche in assenza del Fornitore. All’atto della consegna il materiale verrà accettato CON RISERVA con apposito contrassegno apposto sul DDT di consegna; questo per permettere l’espletamento delle procedure di cui al precedente punto. Nel caso di materiali di cui sia impossibile stabilirne a priori l’idoneità (es. materia prima), l’accettazione del bene potrà essere protratta oltre i 30 (trenta) giorni dalla data della consegna.
2.3.2 I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell’ordine, s’intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso.
2.3.3 Nelle ipotesi di esito negativo del collaudo, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da FG.
2.3.4 Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 mesi dalla data di accettazione da parte di FG.
2.3.5 Nel caso di consegna di materiale fuori specifica (dimensioni, geometria, qualità, ecc.) o imballato con protezioni non richieste da FG (pellicole adesive, carta interposta, sigilli di produzione, ecc.) sarà discrezione di FG deciderne l'accettazione, o la restituzione a carico del fornitore o l'applicazione di sconti e posticipi di pagamento. Le specifiche relative al materiale ordinato possono essere allegate all’ordine di acquisto o secondo frequenza periodica stabilita da FG. Il materiale deve risultare in accordo con le prescrizioni della Direttiva RoHS 2011/65/UE, RAEE 2012/19/UE, REGOLAMENTO REACH 1907/2006, e successivi aggiornamenti
2.4 Vizi del bene acquistato
2.4.1 I beni forniti devono essere conformi ai disegni, schemi, grafici, schede e/o specifiche tecniche fornite da FG durante il negoziato o allegate all’ordine di acquisto. Inoltre i beni forniti dovranno essere conformi alla legislazione Comunitaria vigente ove applicabile.
Qualora il bene consegnato non sia conforme a quanto riportato al precedente punto, FG ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
2.4.3 Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2.4.4 In caso contrario FG avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore.
2.4.5 In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, FG ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 giorni dalla scoperta.
2.4.6 Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso FG al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.
2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche
2.5.1 La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da FG, non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.
2.5.2 Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare a FG ogni modifica o miglioria nel bene o nell’oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto.
2.5.3 Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta degli enti preposti di FG non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore.
3 Condizioni particolari di fornitura per i servizi
3.1 I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell’ordine o concordate con gli enti di FG osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.
3.2 Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di FG. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni, in particolare quelle inerenti la proprietà intellettuale, presso aree di proprietà o nella disponibilità di FG (es. in caso di interventi su IT), a cui corrispondono contratti a consuntivo orario, è fatto divieto assoluto di utilizzo delle tecnologie di comunicazione (telefonia mobile, smartphones, tablet, computer, ecc.) durante l’erogazione del servizio stesso. Fatto salvo per gli usi inerenti l’attività oggetto del servizio erogato. Differentemente FG avrà facoltà di contestare il servizio erogato ed in particolare il monte ore consuntivato.
3.3 Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità di FG - norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore
3.3.1 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di FG (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.
3.3.2 Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da FG.
3.3.3 Il Fornitore deve rilasciare a FG il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D.lgs 81/2008.
3.3.4 Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale.
3.3.5 In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di FG, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di FG. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art.26 D.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 D.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 D.lgs. 81/2008, per i casi previsti.
3.3.6 Ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
3.3.7 La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di FG.
3.3.8 Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del D.lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.
3.3.9 Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
3.3.10 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a FG e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali supabappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di FG. A tal fine, il Fornitore assume l’obbligo di stipulare presso compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della prestazione e, se richiesto, di fornirne copia a FG.
3.3.11 Per tutti i rifiuti (speciali, pericolosi e non pericolosi), originati dall’attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di FG, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Non sarà accettato da FG il conferimento presso la propria sede di rifiuti industriali prodotti dal servizio effettuato. Pertanto il fornitore è obbligato a prelevare e smaltire presso la propria sede tutti i materiali di risulta, scarti, sfridi, rimanenze, compresi gli imballaggi, prodotti durante il servizio erogato presso i luoghi di FG oggetto del servizio.
4 Prezzi, listini, spese, termini di pagamento e fatturazione
4.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell’ordine e non può essere modificato. L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull’importo del corrispettivo.
4.2 Il corrispettivo è omnicomprensivo e sarà liquidato, tramite pagamento concordato e secondo quanto previsto al precedente articolo 2, punto 2.3.1, fatte salve le diverse condizioni pattuite, qualora ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto, e debitamente indicate nell’ordine e/o nel contratto.
4.3 La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all’espletamento della procedura di pagamento. In particolare la fattura dovrà riportare: il numero dell’ordine di FG e la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, FG provvederà a richiedere al Fornitore le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che FG non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.
4.4 La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e trasmessa al SDI (ns. codice SDI: SUBM70N) secondo il formato previsto dalla legislazione in vigore. La fattura dovrà pervenire a FG entro il FINE MESE; in difetto i pagamenti saranno automaticamente posticipati.
La scadenza della fattura è considerata “A FINE MESE”, inoltre, poiché i nostri uffici nel mese di Agosto e nell’ultima decade di Dicembre sono solitamente chiusi per ferie, le scadenze di tali periodi devono essere spostate rispettivamente al 15/09 e 15/01.
4.5 Al Fornitore non è consentito cedere, nè in tutto nè in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto.
4.6 Le spese di emissione (bollo) ed incasso sono conseguenti all’accettazione del fornitore della forma di pagamento concordata e pertanto rientrano nella propria gestione finanziaria.
In caso di loro addebito i relativi titoli saranno respinti e verrà successivamente effettuato bonifico bancario per il solo importo della merce e degli oneri fiscali.
4.7 Le spese di imballo e accessorie sostenute dal fornitore rientrano nella normale gestione aziendale, pertanto in caso di addebito i relativi titoli saranno respinti e verrà successivamente effettuato bonifico bancario per il solo importo della merce e degli oneri fiscali.
4.8 A meno di accordi specifici e occasionali, tutti i materiali, componenti e servizi saranno gestiti tramite appositi listini prezzi concordati con FG dopo adeguata negoziazione tecnica e commerciale. Non saranno accettati aumenti di prezzo rispetto al listino concordato se non concordati preventivamente con FG. Non saranno presi in considerazione aumenti di prezzo proposti durante l'anno solare.
Gli eventuali aumenti di prezzo dovranno essere proposti solamente a fine anno con entrata in vigore dall'anno successivo.
5 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
5.1 Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
5.2 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5.1 conferisce a FG la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di FG a chiedere il risarcimento dei danni.
6 Trattamento dei dati.
6.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che FG provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività di FG, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell’eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
6.2 Il titolare del trattamento dei dati personali è la FG, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 x Xxxxx Xxxxxx (XX).
6.3 Qualora l’oggetto del presente ordine preveda il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati gestiti dalla FG, quest’ultima, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, Responsabile esterno del trattamento di dati personali effettuato per conto del Titolare nella esecuzione del presente contratto. Il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Codice della Privacy”) e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 29 del suddetto Codice e delle istruzioni ricevute dal Titolare. Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive norme attuative, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti da FG in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni. In particolare il Fornitore si impegna ad attenersi alle seguenti istruzioni:
A) Il Responsabile è autorizzato ad operare il trattamento di dati personali di cui FG è Titolare esclusivamente per le finalità previste dal contratto. Il Responsabile opererà sulla base delle istruzioni di dettaglio che gli saranno, se del caso, fornite dal Referente del contratto di cui FG è Titolare.
B) Il Responsabile si avvarrà soprattutto di strumenti informatici, operando con logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che esso è obbligato a rendere nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni in materia, anche in ordine alla sicurezza dei dati.
C) Il Responsabile dovrà adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti sensibili dal Codice della Privacy. In particolare, dovranno essere rigorosamente osservate le misure minime stabilite dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (All. B al Codice della Privacy). In aggiunta il Responsabile dovrà adottare eventuali ulteriori misure
specifiche stabilite dal Titolare, previa approvazione della stima presentata dal Responsabile riguardo ai costi delle misure eccedenti il dettato normativo.
D) Il Responsabile inoltre adotterà ogni misura in linea con le disposizioni del Codice della Privacy, atta a: adeguarsi alla normativa rilevante, svolgendo i compiti assegnati; istituire un modello organizzativo coerente con le disposizioni di legge; evitare danni o irregolarità prevedibili.
E) Il Responsabile deve individuare tutti coloro che, sotto la propria autorità, materialmente eseguono le operazioni di trattamento sui dati personali per conto di FG e nominarli per iscritto “incaricati del trattamento”, fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento (art. 30 del Codice della Privacy).
F) Il Responsabile è tenuto a far rispettare ai propri incaricati la riservatezza su tutte le informazioni acquisite a seguito del presente ordine. In particolare, egli assicura che i propri dipendenti e collaboratori - operanti sotto la propria ed esclusiva responsabilità osserveranno e faranno osservare la normativa rilevante sia di contratto sia legislativa nonché le istruzioni relative al presente ordine al fine di adempiere ai compiti assunti dal Responsabile in base al medesimo.
G) Il Responsabile inoltre dovrà provvedere ad adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla legge ed in particolare sulle misure di sicurezza adottate.
H) Qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, questi deve: darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; valutare con il Titolare la legittimità delle richieste; coordinarsi con il Titolare al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
I) Il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l’Autorità Garante, quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l’Autorità. In particolare: fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte; consente l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; consente l’effettuazione di controlli; compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
J) Il Responsabile consente al Titolare ed ai suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e delle misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche. A richiesta del Titolare, il Responsabile provvederà all’autocertificazione o alla certificazione - con oneri a carico del Titolare
- da parte di Enti Privati specializzati in materia di sicurezza e la cui attendibilità è riconosciuta a livello europeo. Sono escluse dalle verifiche le attrezzature, le strutture, i dati o le informazioni che non siano essenziali ai fini del presente ordine e che si riferiscano all’attività propria del Responsabile.
La presente nomina ha efficacia dalla sottoscrizione del presente ordine da parte del Fornitore e cesserà a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione da parte di FG.
7 Proprietà Intellettuale
Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei beni e dei servizi forniti a FG non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa.
FG è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell’adempimento del contratto.
FG è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all’estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna.
Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei risultati in capo a FG.
8.Gestione degli adempimenti ambientali
8.1 Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell’esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di FG, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti.
8.2 FG si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
8.3 In caso di subappalto del Fornitore, da eseguire nei modi e termini previsti al precedente punto 3.2, quest’ultimo, come ivi previsto resta responsabile nei confronti di FG per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei sui fornitori.
8.4 Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da FG ai sensi del precedente punto 8.2, conferisce a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
9 Legge applicabile
Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.