INDICE
COMUNE DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO (c_G467) - Codice AOO: SGIOVPTO - Reg. nr.0009154/2019 del 04/03/2019
COMUNE DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA REP.
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO
CUP N. – CIG N.
INDICE
PREMESSA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 Oggetto del contratto di accordo quadro art. 2 Documenti contrattuali
art. 3 - Norme da applicare all’appalto
art. 4 Ammontare massimo dell’accordo quadro art. 5 Durata dell’accordo quadro
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
art. 6 Affidamento dei contratti attuativi ed esecuzione delle relative prestazioni
art. 7 Tempo utile per l’ultimazione delle prestazioni di cui all’accordo quadro -Penali in caso di ritardo
art. 8 Pagamenti corrispettivi contratti attuativi – Revisione dei prezzi art. 9 Certificato di Regolare esecuzione
art. 10 Cauzioni
art. 11 Responsabilità verso terzi e assicurazioni art. 12 Riserve e controversie
art. 13 Risoluzione del contratto attuativo e dell’accordo quadro art. 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
art. 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
art. 16 Subappalto
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
art. 17 Domicilio dell’impresa aggiudicataria art. 18 – Trattamento dei dati personali
art. 19 – Spese di contratto, di registro ed accessorie
- - - - -
L'anno duemila (20 ), il giorno ( ) del mese di ( ), nella Residenza comunale di San Xxxxxxxx in Persiceto, con la presente scrittura privata autenticata, da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge, fra:
- L’ , nato a il _, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell’Area della Stazione appaltante Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, con sede in Xxxxx Xxxxxx, 00 (X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del quale agisce;
E
- Sig./ra , nat a il ( ), in qualità di ( ) della ditta , P.IVA , con sede in Via , a ( ), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di al n. come risulta da visura camerale telematica
n. in data , e domiciliata per la carica presso la sede della ditta stessa,
e con l’autenticazione delle firme di dette persone, apposte in calce al presente atto, da parte del Segretario Generale,
PREMESSO CHE:
con determinazione del Responsabile del Servizio _ n……… del è stato approvato il Progetto per i lavori di
con la citata determina è stato disposto di procedere alla gara per l’appalto delle opere per l’importo complessivo di € ………………, di cui €
……………………. per lavori e € ……………………….. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
a seguito dell’esperimento di procedura aperta con aggiudicazione attraverso offerta economicamente più vantaggiosa i cui elementi di qualità si considerano allegati al presente, i lavori in appalto sono stati aggiudicati all’Impresa , con il ribasso percentuale del % ( ) per l’importo netto di €
……………………………, comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data ;
con determinazione del Dirigente dell’Area _ n. del l’appalto in oggetto è stato aggiudicato all’Impresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;
l’Impresa ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al P.G. del Comune il al n.; è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
1) il RUP dei lavori di cui al presente atto è il , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) l’Impresa ha dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsa di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
- il Legale Rappresentante dell’impresa ha dichiarato di osservare, a pena di risoluzione del contratto, personalmente e tramite il personale preposto, quanto disposto dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per quanto compatibile), il quale è consultabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- generali/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san- xxxxxxxx-in-persiceto;
3) l’Appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di €
…………………. a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto, mediante polizza fideiussoria n. …………. della , rilasciata in
data (in atti al PG );
4) L’Appaltatore ha nominato Direttore di cantiere il Signor
……………………., il quale ha accettato senza riserve la nomina.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
art. 1 - Oggetto del contratto di accordo quadro
1. Il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, di seguito denominato Comune, rappresentato dall’Ach. _ in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura _ esperita in data , assegna
all’impresa , con sede legale a ( ), Via
(P.IVA ), di seguito denominata impresa, rappresentata dal Sig.
, l’accordo quadro per l’esecuzione della manutenzione delle strade
comunali di San Xxxxxxxx in Persiceto, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. del che accetta, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina n…………. del …………., nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all’articolo 2.
2. Il contratto è stipulato a _ ai sensi dell’art. 3 comma
) del D.Lgs. n50/2016.
3. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato tra loro utilità.
art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
a) Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa
b) Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica
c) Elenco prezzi unitari
d) Tav. 1 – Quadro delle esigenze manutentive delle pavimentaizoni stradali al 20/02/2019
e) Piano di Sicurezza e Coordinamento
f) Computo oneri della sicurezza
g) Fascicolo Tecnico dell’Opera
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto di accordo quadro e concorre a determinarne il contenuto l’offerta tecnica presentata in gara d’appalto dall’impresa e costituita dai seguenti elaborati:
_.
3. I documenti di cui al precedente comma 1, lettere _in copia informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs 7
marzo 2005, n. 82, sono allegati al presente contratto. I restanti documenti di cui al comma 1 ed i documenti costituenti l'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria di cui al comma 2, seppur non materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dalle stesse sottoscritti mediante apposizione di firma autografa e conservati in atti.
4. La lettura dei suddetti allegati è omessa per espressa dispensa dei comparenti i quali dichiarano di averne già presa compiuta visione e conoscenza.
art. 3 - Norme da applicare all’appalto
1. Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).
2. Si richiamano in particolare: il Codice (D.Lgs. n. 50/2016); il Regolamento
D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile); il D. Lgs. n. 81/2008; il codice civile, il Codice (D.Lgs. n. 50/2016); il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile); il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni
dei lavoratori; le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera; la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell’ambiente; le norme in materia di prevenzione mafiosa; le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.
art. 4 - Ammontare massimo dell’accordo quadro
1. L’ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti attuativi durante la vigenza del presente accordo (intesa come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti attuativi stessi) è pari ad €
_ (oltre IVA) con i prezzi unitari di cui all’allegato elenco prezzi a cui si applicano i ribassi distinti per lavori, forniture e servizi offerti in sede di gara.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’impresa si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dal Comune ai sensi dell’accordo stesso entro il tetto di spesa sopra indicato.
3. L’impresa non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantochè il Comune non darà luogo ai contratti attuativi.
4. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Comune, ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.
5. Le prestazioni di cui ai successivi contratti attuativi non sono pertanto predeterminate, ma saranno individuate dal Comune nel corso dell’accordo quadro.
6. Il corrispettivo comprende anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera, opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
art. 5 – Durata dell’accordo quadro
1. Le lavorazioni oggetto dell’accordo quadro devono essere effettuate dalla data di stipula del presente contratto fino al 31/12/2021, salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti attuativi fino all’importo massimo previsto.
2. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi saranno validi sino alla data di completamento delle prestazioni oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all’accordo quadro.
3. Qualora un contratto attuativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell’accordo quadro, quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l’impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
art. 6 – Affidamento dei contratti attuativi ed esecuzione delle relative prestazioni
1. Durante la vigenza del presente accordo il Comune affiderà l’esecuzione di prestazioni all’impresa con la modalità del contratto attuativo del presente accordo quadro senza che la stessa possa vantare diritti alcuno.
2. E’ facoltà del Comune procedere ad affidamenti contemporanei di più contratti attuativi in favore dell’impresa restando in capo alla stessa l’onere della gestione contemporanea di più cantieri e garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e di quanto offerto per l’aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’impresa per la contemporaneità di più cantieri.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art.
2.2 del capitolato speciale d’appalto.
4. L’impresa presenterà per ciascun contratto attuativo il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni previste per l’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.
5. Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli contratti applicativi, l’esecuzione delle prestazioni è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti, dal capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, dalle linee guida X.X.XX. ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.
Art. 7 - Tempo utile per l’ultimazione delle prestazioni di cui all’accordo quadro - penali in caso di ritardo
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.
2. E’ facoltà del Comune procedere in via d’urgenza alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto attuativo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il termine per l’ultimazione delle prestazioni sarà stabilito in ciascun contratto attuativo.
4. L’impresa, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione delle prestazioni previste oltre le tempistiche contrattuali previste nell’allegato capitolato speciale d’appalto salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare alle penali previste dall’art. 3.10 del capitolato speciale d’appalto. La misura complessiva delle penali non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto attuativo in danno all’impresa e conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno all’impresa.
Art. 8 – Pagamenti corrispettivi contratti attuativi – revisione dei prezzi
1. Richiamato quanto previsto dal capo IV del capitolato speciale d’appalto, i pagamenti delle prestazioni saranno effettuati separatamente per ciascun contratto attuativo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1.664, primo comma del codice civile.
2. All’impresa è dovuta, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016, un’anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale di ogni contratto attuativo, da erogarsi con le modalità ed alle condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto, previa presentazione di apposita garanzia.
3. L'Impresa assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni previste avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa aggiudicataria come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L’impresa si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
art. 9 – Certificato di regolare esecuzione
1. Il Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni di ciascun contratto attuativo verrà eseguito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in relazione a quanto previsto sulla base degli importi di ciascun contratto attuativo.
art. 10 – Cauzione
1. La garanzia definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all’Appaltatore.
2. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell’art. 103 del Codice.
3. La garanzia cesserà di avere effetto solo all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.
art. 11 – Responsabilità verso terzi e assicurazioni
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa per ciascun contratto attuativo discendente dal presente accordo quadro dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Comune
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 12 – Revisione e controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario secondo le disposizioni di cui all’art. 205 del Codice.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.
3. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, non si farà ricorso all’arbitrato.
4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.
5. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziali di cui sopra.
Art. 13 – Risoluzione del contratto attuativo e dell’accordo quadro
1. Fermo restando il diritto di recedere dall'accordo quadro ai sensi dell'art.
109 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva l’espressa facoltà di
risolvere il contratto attuativo nei casi e nei modi previsti dagli articoli 108 del citato X.Xxx. n. 50/2016 ed in genere in tutti i casi previsti dai rispettivi articoli del capitolato speciale d'appalto nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Costituisce espressa causa di risoluzione del contratto attuativo l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
3. L'impresa, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Bologna.
4. La risoluzione del contratto attuativo determina la risoluzione dell'accordo quadro.
Art. 14– Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del presente contratto di accordo quadro e dei relativi contratti attuativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nell'ipotesi di cessione dei crediti i cessionari sono tenuti ad indicare il
C.I.G. (codice identificativo gara) e C.U.P. (codice unico di progetto) e ad anticipare i pagamenti all’Impresa mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra il Comune ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
art. 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed
assistenza
1. L'Impresa, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 105, comma 9 del D.Lgs n.
50/2016, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere al Comune, prima di dare corso all'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli contratti attuativi, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento delle prestazioni è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa e dei subappaltatori.
2. Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei contratti attuativi, l'Impresa si obbliga, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo:
a) a dimostrare a qualsiasi richiesta del Comune, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;
b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. nonché al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.
3. L'Impresa è responsabile nel rapporto intercorrente con il Comune e per essa con il Dirigente stipulante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, primo periodo e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
art. 16 - Subappalto
1. Il subappalto o il cottimo delle prestazioni di cui ai successivi contratti attuativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto attuativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 30 dell'importo di ogni contratto attuativo, delle seguenti lavorazioni: a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto attuativo e conseguentemente il presente accordo quadro ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l’azione di risarcimento di ulteriori danni.
3. L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.
4. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare
5. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell’importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 5, Il Comune procederà al pagamento dell’Impresa la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge
13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge
13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa si impegna a fare rispettare quanto
disposto all’art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte del Comune.
in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso in sede di offerta:
1. Relativamente ai contratti attuativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere, lavorazioni, servizi, forniture connesse all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l’Impresa non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 105, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 di indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto attuativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
art. 17 – Domicilio dell’impresa aggiudicataria
1. a tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa elegge domicilio presso
, Via .
art. 18 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l’esercizio da parte dell’Impresa dei diritti, di cui all’Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le
modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L’impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
2. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx)
3. Titolare del trattamento è il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, Xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail-pec: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
4. Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo e-mail:
_@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta all’indirizzo DPO c/o Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 X.Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX).
Articolo 19 – Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’I.V.A., sono a carico dell’Appaltatore che ha versato la somma di € (Euro) a titolo di anticipo e salvo conguaglio.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e verrà registrato telematicamente.
3. L’imposta di bollo viene assolta con modalità telematica ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, per l’importo forfettario di Euro .
4. Il presente contratto ed i suoi allegati, è stato predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura su numero facciate e n. righe, comprese le firme (art. 13 del Codice dei contratti), oltre agli allegati.
Dopo la lettura, il file è stato convertito in “portable document format” (PDF) e sottoscritto dai comparenti alla presenza del Segretario Generale, con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma s), del codice dell’amministrazione digitale.
Atto letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL DIRIGENTE DELL’AREA ARCH.
Firmato digitalmente L’APPALTATORE
SIG. _
Firmato digitalmente
AUTENTICAZIONE DI FIRME
Io sottoscritto DOTT. , Segretario Generale del Comune di San
Xxxxxxxx in Persiceto, con residenza in questo Comune, certifico che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:
- , nato a ( ) il _ ,
Dirigente dell’Area Tecnica dell’intestato Comune, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Corso Italia, 70 – San Xxxxxxxx in Persiceto;
- Sig. _, nato a il , Legale
Rappresentante della ditta , con sede legale in in Via
, domiciliato per la carica presso .
della cui personale identità e capacità giuridica io Vice Segretario Generale sono certo, hanno firmato in mia presenza l’atto che precede.
Io Segretario Generale attesto il rispetto dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005.