CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Sezione 2
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Premesso che:
a) L’Associazione dei Medici Endocrinologi (di seguito AME), in collaborazione con la Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (di seguito SIUMB) e con International Chapter of Clinical Endocrinology (di seguito ICCE), ha deciso di istituire una Commissione per la Certificazione Ecografica del Collo Endocrino al fine di pianificare, adeguare e verificare il processo di Certificazione della diagnostica ecografica del collo per medici (soci delle Società promotrici) secondo standard riguardanti le indicazioni all’esame ecografico del collo, le sue modalità di esecuzione e la refertazione;
b) la Certificazione di Ecografista della Patologia Endocrina del Collo (di seguito Certificazione EPEC) è finalizzata al miglioramento e alla standardizzazione della gestione integrata ecografica e clinica dei pazienti endocrinologici;
c) EPEC rappresenta l’esito di un percorso professionalizzante nel campo della diagnostica ecografica del collo e può essere ottenuta nel rispetto delle modalità indicate nel “Regolamento del Processo di Certificazione” (allegato A);
d) è interesse di medici specialisti e/o in formazione (di seguito Candidati) ottenere la Certificazione EPEC;
e) le premesse e l'allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto;
si conviene e stipula quanto segue Articolo 1 – Percorso di Certificazione
1. La partecipazione al percorso di Certificazione EPEC è aperta ai soci AME/SIUMB/ICCE in
possesso dei requisiti di ammissione. Nei casi in cui le domande eccedano le disponibilità, l’anzianità di iscrizione alle società promotrici costituisce titolo di preferenza per l’ammissione.
2. Il percorso di Certificazione si articola in due fasi: l’Esame Teorico Pratico Iniziale (di seguito ETPI) e il Processo di Validazione delle Competenze (di seguito PVC).
3. I medici che hanno completato e superato ETPI e PVC ricevono un attestato di Certificazione e possono utilizzare il titolo di ecografisti certificati secondo gli standard AME/SIUMB/ICCE per la patologia endocrina del collo.
Articolo 2 – Requisiti di ammissione al percorso di Certificazione
1. Il percorso di Certificazione è aperto ai medici specialisti o medici in formazione all’ultimo anno di specializzazione, con specifico interesse assistenziale nell’ambito della patologia endocrina del collo e che sono in possesso dei requisiti previsti in seguito e nell'Allegato A. E’ necessario essere soci AME/SIUMB o ICCE. Il numero di medici ammessi annualmente al percorso di Certificazione verrà stabilito di volta in volta dalla Commissione Certificatrice.
2. In particolare possono partecipare:
a. Specialisti Dipendenti e/o Convenzionati: Medici Specialisti in Endocrinologia, Medicina Interna, Radiologia, Otorinolaringoiatria, Oncologia, Medicina Nucleare, Chirurgia Generale che si interessino di patologia endocrina del collo. L’attività assistenziale può essere svolta sotto forma di medico convenzionato ASL del territorio, di medico ospedaliero, di clinico e/o ricercatore/docente universitario.
b. Medici in Formazione: Medici in formazione nel loro ultimo anno di specializzazione in Endocrinologia, Medicina Interna, Radiologia, Otorinolaringoiatria, Oncologia, Medicina Nucleare, Chirurgia Generale.
c. Specialisti Libero-Professionisti: liberi professionisti specialisti in Endocrinologia, Medicina Interna, Radiologia, Otorinolaringoiatria, Oncologia, Medicina Nucleare, Chirurgia Generale.
3. La domanda di partecipazione dev'essere corredata da documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.
4. Nel caso in cui la domanda di partecipazione non contenga tutta la documentazione richiesta, non sarà possibile procedere alla Certificazione. Nel caso in cui la documentazione inviata sia incompleta, la Commissione Certificatrice chiederà formalmente di procedere con l'integrazione. Se ciò non avverrà nei tempi richiesti, la domanda verrà respinta e al Candidato sarà rimborsata la metà della quota versata per l’iscrizione all’ETPI.
Articolo 3 – Costi di iscrizione
1. I costi per la partecipazione alla fase ETPI e a quella PVC sono indicati nell'Allegato A, tuttavia possono subire variazioni anche nel corso del Percorso di Certificazione; in tale ipotesi sarà cura della Commissione di Certificazione darne notizia al Candidato.
2. Le cifre versate per l'iscrizione al processo di Certificazione non verranno rimborsate se il Candidato:
a. decide di interrompere il processo;
b. non supera gli esami previsti;
c. non dimostra di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al processo di Certificazione.
3. Per essere ammesso al percorso di certificazione è necessario che chi presenta la domanda di partecipazione sia iscritto ad AME/SIUMB/ICCE da almeno un anno e sia in regola con la quota dell’anno in corso. Qualora il socio sia iscritto all’associazione da minor tempo è necessario regolarizzare la quota dell’anno in corso e in anticipo quella dei due anni successivi.
Articolo 4 – Xxxxx Xxxxxxx-Pratico Iniziale (ETPI)
1. L’ETPI si svolge almeno una volta l’anno, solitamente il primo giorno del Congresso Nazionale AME. È facoltà della Commissione Certificatrice fissare ulteriori sessioni di ETPI nel corso dell’anno.
2. Per sostenere l'esame, il Candidato deve presentare una specifica domanda secondo le modalità indicate nell'Allegato A. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento dell’iscrizione.
3. L'ETPI si svolgerà con le modalità e le tempistiche descritte nell'Allegato A.
4. Qualora per cause di forza maggiore la sessione dell'ETPI non si svolga, essa è riprogrammata senza costi aggiuntivi per il Candidato; quest'ultimo, in tale ipotesi, può richiedere l'interruzione del percorso di Certificazione e il rimborso del costo di iscrizione.
5. Sono in ogni caso esclusi rimborsi per spese di viaggio o di soggiorno sostenute dal Candidato in caso di differimento della data.
6. Nel caso in cui il Candidato non possa partecipare alla sessione di esame per giusta causa, egli deve darne comunicazione scritta alla Commissione di Certificazione almeno 48 ore prima dell’ inizio dell’esame, chiedendo di riprogrammare la prova. Se la Commissione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di aderire alla richiesta del Candidato, la sua prova verrà riprogrammata con un costo aggiuntivo di 50,00 € a carico del Candidato. In caso di mancata comunicazione tempestiva o di rigetto della richiesta da parte della Commissione, il Candidato dovrà presentare una nuova domanda e pagare integralmente il costo di iscrizione.
7. I risultati dell’ETPI saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Candidato entro il termine indicativo di otto settimane dallo svolgimento dell’esame.
8. Il Candidato che non ha superato la prova, può presentare reclamo circostanziato per ottenere il giudizio definitivo in merito al caso specifico. La domanda va inoltrata al Presidente AME, che dopo consulto con il Presidente SIUMB ed ICCE, i relativi Consigli Direttivi e la Commissione Certificatrice, potrà ratificare la precedente decisione della Commissione Certificatrice o permettere la ripetizione dell’esame al Candidato senza costi aggiuntivi.
Articolo 5 – Processo di Validazione delle Competenze (PVC)
1. Il PVC stabilisce le competenze, il livello di attività e l’abilità del medico nell’eseguire un esame ecografico, nel refertarlo e nel porre indicazione all’esecuzione dell’US-FNA. Il superamento dell’ETPI è propedeutico allo svolgimento del PVC.
2. Il Candidato invia, con le modalità e le tempistiche indicate nell'Allegato A, immagini di esami ecografici eseguiti personalmente, con allegata interpretazione e orientamento diagnostico affinché la Commissione possa valutarne le competenze.
3. Il Candidato è tenuto a rimuovere tutti i dati personali e le informazioni che possono permettere l’identificazione del paziente (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, codice sanitario regionale e codice fiscale). In caso contrario, la Commissione distruggerà le immagini e respingerà la domanda del Candidato.
4. La Commissione Certificatrice non prenderà in considerazione il materiale inoltrato in difformità alle modalità indicate nell'Allegato A. La Commissione potrà richiedere un supplemento di immagini e di documentazione nel caso in cui il materiale inviato non risulti sufficiente. Nel caso in cui il Candidato non integri la documentazione entro novanta giorni dalla richiesta, il processo di Certificazione si arresta, con conseguente automatico mancato superamento del PVC.
5. I risultati del PVC saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Candidato entro il termine indicativo di otto settimane dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il materiale.
Articolo 6 – Validità della Certificazione
1. La Certificazione EPEC è valida dieci anni e decade automaticamente se non rinnovata.
2. Il processo di rinnovazione della Certificazione ha lo scopo di confermare che il Candidato continua a svolgere attività di ecografista nel campo della patologia della tiroide e delle paratiroidi nel tempo trascorso dalla Certificazione iniziale. Per completare il processo di rinnovazione il Candidato deve:
a. fornire un attestato ufficiale degli esami eseguiti nei due anni precedenti (almeno 100 ecografie del collo);
b. ripetere il processo di Validazione delle Competenze.
3. Per il rinnovo della Certificazione non è necessario ripetere l’ETPI.
4. Il mancato rinnovo della Certificazione comporterà automaticamente la cancellazione dall’albo degli ecografisti certificati EPEC. Trascorsi sei mesi dalla scadenza della Certificazione, il Candidato che voglia presentare nuovamente domanda di Certificazione dovrà ripetere anche l’ETPI.
Articolo 7 – Obblighi, divieti e responsabilità del Candidato
1. Con la firma del contratto, il Candidato dichiara che le informazioni fornite nella domanda di ammissione sono veritiere, complete e fornite in buona fede. Nel caso in cui anche solo alcune di queste informazioni si dovessero rivelare false, la Commissione Certificatrice si riserva il diritto di interrompere il Processo di Certificazione (qualora non sia terminato) o di revocare la Certificazione concessa, senza che questo comporti la restituzione degli importi economici versati dal Candidato per l’iscrizione.
2. Il Candidato ha l'obbligo di informare per iscritto la Commissione di Certificazione nel caso in cui emerga una circostanza che faccia venir meno uno o più requisiti necessari per accedere al Percorso di Certificazione o per mantenere lo status di ecografista certificato.
3. Il Candidato garantisce e manleva la Commissione Certificatrice, l’AME, la SIUMB e l’ICCE da ogni responsabilità, richieste e/o rivalse di pazienti e/o di terzi, derivanti dall’attività clinico- ecografica svolta in seguito al conseguimento e in virtù della Certificazione di Ecografista della Patologia Endocrina del Collo.
Articolo 8 – Confidenzialità
1. I testi contenenti le domande e le risposte che costituiscono l’ETPI sono di esclusiva proprietà intellettuale di AME/SIUMB/ICCE.
2. Il Candidato non può rivelare le domande d'esame o discutere di qualsiasi contenuto dei materiali d'esame con terzi, senza previa autorizzazione scritta della Commissione Certificatrice.
3. È fatto divieto al Candidato di:
a. rimuovere dalla sala d'esame i materiali di qualsiasi tipo forniti al Candidato o qualsiasi altro materiale legato all'esame, comprese le eventuali note o minute;
b. copiare e/o cedere e/o distribuire a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità i materiali d'esame, le domande o le risposte.
Articolo 9 – Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.
Art. 10 – Riservatezza
1. AME, SIUMB, ICCE e la Commissione Certificatrice si impegnano in modo reciproco a trattare come riservato ogni dato o informazione conosciuta o gestita in relazione al Processo di Certificazione.
2. Il Candidato dichiara di aver chiesto e ottenuto formalmente l’autorizzazione dei pazienti all’uso scientifico e anonimo delle immagini relative agli esami richiesti per il superamento del PVC e si assume ogni responsabilità in merito, garantendo e manlevando espressamente AME/SIUMB, ICCE e la Commissione Certificatrice.
Art. 11 - Disposizioni finali
1. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le Parti fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia compatibile, alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del contratto.
3. Gli obblighi derivanti dal presente accordo rimangono in vigore dopo il superamento del Processo di Certificazione e anche dopo l’eventuale cessazione della Certificazione, a prescindere dalla ragione o le ragioni per il termine della stessa.
□ Accetto □ Non accetto
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si intendono specificamente approvati in forma scritta i seguenti articoli: art.7 – Obblighi, divieti e responsabilità del Candidato, art. 10 – Riservatezza e art. 9 – Foro competente.
□ Accetto □ Non accetto
Firma data …….../………/…………
Il Candidato che non ha superato la prova, può presentare reclamo circostanziato per ottenere il giudizio definitivo in merito al caso specifico. La domanda va inoltrata al Presidente AME, che dopo consulto con il Presidente SIUMB ed ICCE, i relativi Consigli Direttivi e la Commissione Certificatrice, potrà ratificare la precedente decisione della Commissione Certificatrice o permettere la ripetizione dell’esame al Candidato senza costi aggiuntivi.
Articolo 5- Processo di Validazione delle Compentenze (PVC)
1. Il PVC stabilisce le competenze, il livello di attività e l’abilità del medico nell’eseguire un esame ecografico, nel refertarlo e nel porre indicazione all’esecuzione dell’US-FNA. Il superamento dell’ETPI è propedeutico allo svolgimento del PVC.
2. Il Candidato invia, con le modalità e le tempistiche indicate nell'Allegato A, immagini di esami ecografici eseguiti personalmente, con allegata interpretazione e orientamento diagnostico affinché la Commissione possa valutarne le competenze.
3. Il Candidato è tenuto a rimuovere tutti i dati personali e le informazioni che possono permettere l’identificazione del paziente (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, codice sanitario regionale e codice fiscale). In caso contrario, la Commissione distruggerà le immagini e respingerà la domanda del Candidato.
4. La Commissione Certificatrice non prenderà in considerazione il materiale inoltrato in difformità alle modalità indicate nell'Allegato A. La Commissione potrà richiedere un supplemento di immagini e di documentazione nel caso in cui il materiale inviato non risulti sufficiente. Nel caso in cui il Candidato non integri la documentazione entro novanta giorni dalla richiesta, il processo di Certificazione si arresta, con conseguente automatico mancato superamento del PVC.
5. I risultati del PVC saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Candidato entro il termine indicativo di otto settimane dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il materiale.
Articolo 6 – Validità della Certificazione
La Certificazione EPEC è valida dieci anni e decade automaticamente se non rinnovata.
1. Il processo di rinnovazione della Certificazione ha lo scopo di confermare che il Candidato continua a svolgere attività di ecografista nel campo della patologia della tiroide e delle paratiroidi nel tempo trascorso dalla Certificazione iniziale. Per completare il processo di rinnovazione il Candidato deve:
a. fornire un attestato ufficiale degli esami eseguiti nei due anni precedenti (almeno 100 ecografie del collo);
b. ripetere il processo di Validazione delle Competenze.
1. Per il rinnovo della Certificazione non è necessario ripetere l’ETPI.
2. Il mancato rinnovo della Certificazione comporterà automaticamente la cancellazione dall’albo degli ecografisti certificati EPEC. Trascorsi sei mesi dalla scadenza della Certificazione, il Candidato che voglia presentare nuovamente domanda di Certificazione dovrà ripetere anche l’ETPI.
Articolo 7 – Obblighi, divieti e responsabilità del Candidato
1. Con la firma del contratto, il Candidato dichiara che le informazioni fornite nella domanda di ammissione sono veritiere, complete e fornite in buona fede. Nel caso in cui anche solo alcune di queste informazioni si dovessero rivelare false, la Commissione Certificatrice si riserva il diritto di interrompere il Processo di Certificazione (qualora non sia terminato) o di revocare la Certificazione concessa, senza che questo comporti la restituzione degli importi economici versati dal Candidato per l’iscrizione.
2. Il Candidato ha l'obbligo di informare per iscritto la Commissione di Certificazione nel caso in cui emerga una circostanza che faccia venir meno uno o più requisiti necessari per accedere al Percorso di Certificazione o per mantenere lo status di ecografista certificato.
3. Il Candidato garantisce e manleva la Commissione Certificatrice, l’AME, la SIUMB e l’ICCE da ogni responsabilità, richieste e/o rivalse di pazienti e/o di terzi, derivanti dall’attività clinico-ecografica svolta in seguito al conseguimento e in virtù della Certificazione di Ecografista della Patologia Endocrina del Collo.
Articolo 8 – Confidenzialità
1. I testi contenenti le domande e le risposte che costituiscono l’ETPI sono di esclusiva proprietà intellettuale di AME/SIUMB/ICCE.
2. Il Candidato non può rivelare le domande d'esame o discutere di qualsiasi contenuto dei materiali d'esame con terzi, senza previa autorizzazione scritta della Commissione Certificatrice.
3. È fatto divieto al Candidato di:
a. rimuovere dalla sala d'esame i materiali di qualsiasi tipo forniti al Candidato o qualsiasi altro materiale legato all'esame, comprese le eventuali note o minute;
b. copiare e/o cedere e/o distribuire a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità i materiali d'esame, le domande o le risposte.
Articolo 9 – Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.
Art. 10 – Riservatezza
1. AME, SIUMB, ICCE e la Commissione Certificatrice si impegnano in modo reciproco a trattare come riservato ogni dato o informazione conosciuta o gestita in relazione al Processo di Certificazione.
2. Il Candidato dichiara di aver chiesto e ottenuto formalmente l’autorizzazione dei pazienti all’uso scientifico e anonimo delle immagini relative agli esami richiesti per il superamento del PVC e si assume ogni responsabilità in merito, garantendo e manlevando espressamente AME/SIUMB, ICCE e la Commissione Certificatrice.
Art. 11 - Disposizioni finali
1. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le Parti fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia compatibile, alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del contratto.
3. Gli obblighi derivanti dal presente accordo rimangono in vigore dopo il superamento del Processo di Certificazione e anche dopo l’eventuale cessazione della Certificazione, a prescindere dalla ragione o le ragioni per il termine della stessa.
□ Accetto □ Non accetto
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si intendono specificamente approvati in forma scritta i seguenti articoli: art.7 – Obblighi, divieti e responsabilità del Candidato, art. 10 – Riservatezza e art. 9 – Foro competente.
□ Accetto □ Non accetto
Firma data …….../…/…………