Condizioni di vendita e di consegna
Condizioni di vendita e di consegna
Le presenti condizioni di vendita e di consegna si applicano soltanto ai commercianti, se il contratto rientra nell’esercizio della loro attività commerciale, alle persone giuridiche di diritto pubblico nonché ai patrimoni speciali di diritto pubblico. Con il conferimento dell’ordine tali condizioni si intendono accettate dal Committente (Acquirente) e aventi carattere giuridicamente vincolante. Le condizioni del Committente divergenti dalle presenti necessitano della nostra conferma scritta per la loro validità. Le deroghe alle condizioni di vendita e consegna, vigenti per i contratti precedenti, sono invalide per il presente negozio.
1. Offerte
Le nostre offerte sono libere e non vincolanti, salvo che non vengano espressamente indicate come vincolanti o contengano un termine di accettazione. I modelli e i campioni costituiscono indicazioni quadro non vincolanti.
2. Prezzi
(1) I prezzi si intendono in euro (più IVA secondo legge) franco nostra fabbrica e non includono il trasporto, la dogana, l’imballaggio e l’assicurazione.
(2) Qualora, in presenza di rapporti di fornitura a lungo termine, di contratti di fornitura continuativa o di rapporti contrattuali con durata già superiore a nove mesi, dovessero verificarsi variazioni sostanziali dei fattori di costo, in particolare dei costi del lavoro e dei materiali, i nostri prezzi saranno adeguati dietro previa comunicazione. L’adeguamento dei prezzi avviene soltanto nella misura in cui i costi aumentano o diminuiscono. Si è in presenza di una variazione sostanziale dei fattori di costo quando una voce della base di calcolo (fattore di costo) o più fattori variano complessivamente di oltre il 5% rispetto al loro livello, al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento. Tale adeguamento si applica anche agli ordini già confermati.
3. Consegna
(1) Per i termini di consegna fa fede la data di conferma dell’ordine. Essi iniziano a decorrere dal momento in cui sono stati chiariti tutti i dettagli dell’ordine nonché sono stati ricevuti tutti i documenti necessari alla sua esecuzione e i pagamenti pattuiti. Qualora sia stato precedentemente indicato un termine o un periodo di consegna, quest’ultimo si rimanda o si prolunga di conseguenza. Il termine di consegna si intende rispettato se, entro la sua scadenza, la merce ha lasciato la fabbrica oppure se vi è stata la comunicazione di merce pronta per la spedizione.
(2) Sono consentite consegne e prestazioni parziali ragionevoli. In particolare le consegne parziali si considerano ragionevoli, quando sono utilizzabili per il Committente nell’ambito della destinazione contrattuale, quando la consegna della restante merce ordinata è garantita e quando per il Committente non vengono in essere spese supplementari o costi aggiuntivi di notevole entità. Ogni consegna parziale costituisce un negozio separato. È ammessa una consegna in eccedenza o in difetto pari al massimo al 5% rispetto alla quantità ordinata.
(3) In presenza di eventi di forza maggiore siamo autorizzati a rimandare la consegna per la durata dell’impedimento e di un ragionevole periodo iniziale oppure a recedere dal contratto, per intero o parzialmente, a causa della parte non ancora eseguita. Per cause di forza maggiore si intendono scioperi, serrate legittime o circostanze imprevedibili, a noi non imputabili quali, per es. interruzioni dell’attività aziendale, mancanza di mezzi di trasporto, carenza di materie prime o energetiche, che rendano impossibile l’esecuzione da parte nostra di una consegna puntuale nonostante gli sforzi ragionevoli compiuti. Ciò vale anche se gli impedimenti si verificano nel corso di un ritardo o presso uno dei subfornitori. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ne daremo tempestiva notifica al Committente. In una tale evenienza il Committente può invitarci a comunicare, entro due settimane, se intendiamo recedere dal contratto o eseguire la consegna entro una proroga del termine
ragionevole. In mancanza di una comunicazione da parte nostra il Committente può recedere dalla parte non eseguita del contratto. Inoltre resta salvo in particolare il diritto di ciascuna parte contraente di risolvere per giusta causa i contratti di fornitura continuativa in presenza di un evento di forza maggiore che si protrae a lungo.
4. Restituzione
(1) Qualora il Committente voglia recedere dal contratto, senza averne la facoltà in virtù del contratto o di norme di legge, e riceva il nostro consenso, egli è tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo pari al 10% del prezzo di acquisto, senza l’obbligo da parte nostra di documentare il relativo danno. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori pretese al risarcimento del danno.
(2) Il ritiro di oggetti della fornitura, in segno di cortesia, presuppone le loro perfette condizioni, l’imballaggio originale e la consegna franco trasporto, dopo aver concordato il termine. Siamo autorizzati a calcolare in modo ragionevole i costi cagionati dal ritiro.
5. Spedizione / Passaggio del rischio
(1) Il luogo della prestazione è, in ogni caso, la nostra fabbrica. Quando la merce lascia la nostra fabbrica, il rischio passa al Committente, salvo che la spedizione non sia eseguita da noi o da uno spedizioniere da noi incaricato e indipendentemente da chi sostenga le spese di trasporto. Salvo patto contrario, spetta a noi la scelta del tipo di spedizione e della modalità di trasporto, senza garanzia per il trasporto più veloce e più economico.
(2) In caso di ritardo della spedizione, imputabile al Committente, il rischio passa a quest’ultimo già al momento della comunicazione di merce pronta alla spedizione.
(3) L’assicurazione della spedizione spetta esclusivamente al Committente.
6. Pagamento
(1) Salvo patto contrario, le nostre fatture, indipendentemente dal ricevimento della merce e dal diritto di denuncia dei vizi, vanno pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Se il pagamento ci perviene in contanti, per bonifico bancario o con assegno entro 10 giorni dalla data della fattura, concediamo il 2% sconto. Condizione necessaria affinché venga concesso un qualsiasi sconto è che tutti gli obblighi di pagamento relativi alle precedenti forniture siano stati interamente soddisfatti.
(2) Le cambiali e gli assegni vengono accettati all’incasso solo previo accordo speciale e pro solvendo. Le spese di incasso e gli oneri di sconto sono a carico del Committente. L’adempimento si verifica quando, dopo aver dedotto tutti i costi da noi sostenuti, possiamo disporre in via definitiva dell’importo della fattura, maggiorato dei crediti accessori, e siamo esonerati da una qualsiasi responsabilità cambiaria.
(3) Le prestazioni del Committente vengono imputate, anche con diversa indicazione dell’estinzione del debito, al credito esigibile più vecchio, salvo che il Committente per la prestazione avanzi interessi legittimi che giustificano un diverso ordine di estinzione.
(4) L’inosservanza delle condizioni di pagamento o la presa di conoscenza di circostanze che giustificano seri dubbi sulla solvibilità del Committente e mettono a rischio il pagamento dei nostri crediti aperti, risultanti dal presente rapporto contrattuale (inclusi altri ordini singoli nell’ambito dello stesso contratto quadro) comportano l’esigibilità immediata di tutti gli altri nostri crediti, a prescindere dalla scadenza delle cambiali accettate.
In presenza di uno dei requisiti contemplati alla cifra 6, par. 4, frase 1, siamo autorizzati, dietro dichiarazione unilaterale nei confronti del Committente, a far dipendere tutte le forniture dal pagamento anticipato del corrispettivo dovuto per la fornitura. Resta salva la cifra 6, par. 3; l’ottenimento della merce non costituisce di per sé alcun interesse legittimo del Committente.
(5) Inoltre abbiamo la facoltà di recedere dal contratto, richiedere il risarcimento danni per inadempimento, far valere i diritti di riserva di proprietà, recuperare, a spese del Committente, la merce non ancora pagata e realizzare le garanzie ricevute. In caso di superamento delle scadenze, siamo autorizzati ad applicare interessi di mora maggiorati di 8 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale. Resta salvo il diritto di far valere un ulteriore danno di mora.
(6) Solo con riguardo ai crediti non contestati e accertati con sentenza passata in giudicato, il Committente può avvalersi della compensazione o far valere un diritto di ritenzione.
7. Limite di credito
Qualora sia stato concesso un credito fornitore (limite di credito) per l’acquisto dei beni in corso, questo rappresenta un limite massimo di rischio da parte nostra e presuppone il rispetto incondizionato da parte del Committente delle scadenze di pagamento fissate.
8. Riserva di proprietà
(1) La merce consegnata (merce soggetta a riserva di proprietà) rimane di nostra proprietà fino a quando vengono soddisfatti tutti i crediti a noi spettanti, ora o in futuro, nei confronti del Committente.
(2) Se, in correlazione all’adempimento dei crediti, viene costituita una responsabilità cambiaria, la riserva di proprietà si estingue non prima dell’incasso definitivo e dell’estinzione della nostra responsabilità cambiaria.
(3) Il Committente è tenuto, a sua discrezione, a custodire la merce consegnata, relativa ai singoli ordini, in modo separato e identificabile oppure a contrassegnarla secondo le procedure di consegna.
(4) In caso di violazione del contratto da parte del Committente, in particolare in caso di mora di pagamento di un credito oneroso, abbiamo il diritto di ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà, dopo aver fissato un termine ragionevole per l’esecuzione della prestazione. Le spese di trasporto che vengono in essere per il ritiro della merce sono a carico del Committente. Il ritiro da parte nostra della merce soggetta a riserva di proprietà costituisce un recesso dal contratto. Siamo autorizzati a utilizzare la merce con riserva di proprietà, da noi ritirata. Il ricavo dell’utilizzo viene compensato con quegli importi di cui il Committente è debitore nei nostri confronti, dopo aver detratto un importo ragionevole per le spese di realizzazione.
(5) Il Committente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà e ad assicurarla adeguatamente, a proprie spese, contro i danni da incendio, acqua e furto per il suo valore a nuovo. Nella misura in cui siano necessari lavori di manutenzione e di ispezione, il Committente è tenuto a espletarli tempestivamente a proprie spese.
(6) Il Committente può impiegare i beni con riserva di proprietà e rivenderli nell’ambito dell’esercizio regolare della sua attività, fintantoché non si trovi in mora di pagamento. Egli non è autorizzato a costituire in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà né a trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. Il Committente fin d’ora cede a noi, a titolo di garanzia e interamente, i crediti onerosi risultanti da una rivendita, che il Committente vanta nei confronti dei propri acquirenti, nonché quei crediti, relativi ai beni con riserva di proprietà, che sorgono da altra causa nei confronti dei propri acquirenti o di terzi (in particolare crediti da atto illecito e diritti a prestazioni assicurative), inclusi tutti i crediti risultanti dal saldo del conto corrente. Noi accettiamo questa cessione.
(7) Il Committente è autorizzato a incassare, per conto e in nome proprio, i crediti così ceduti sino a revoca di tale autorizzazione da parte nostra. Resta salvo il nostro diritto di incassare direttamente questi crediti. Tuttavia non rivendicheremo personalmente tali crediti né revocheremo l’autorizzazione all’incasso, fintantoché il Committente ottemperi correttamente ai suoi obblighi di pagamento.
(8) In caso di violazione del contratto da parte del Committente, in particolare in caso di mora di pagamento, possiamo pretendere che egli renda pubblici i crediti ceduti e i rispettivi debitori,
notifichi la cessione a questi ultimi nonché ci consegni tutti i documenti e ci fornisca tutte le indicazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti.
(9) Il Committente non è autorizzato a far incassare questi crediti tramite cessione nell’ambito del factoring, salvo che egli obblighi irrevocabilmente il factor a eseguire la controprestazione direttamente a noi, fintantoché vantiamo dei crediti nei confronti del Committente.
(10) Una trasformazione o un cambiamento della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del Committente viene effettuata/o per noi. Se la merce con riserva di proprietà viene trasformata con altri beni di proprietà altrui, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore dei beni con riserva di proprietà (importo finale della fattura inclusa IVA) rispetto agli altri beni trasformati al momento della lavorazione. Per la nuova cosa così risultante vale quanto detto per la merce sottoposta a riserva di proprietà.
(11) Se la merce con riserva di proprietà viene unita o mescolata con altri beni che non ci appartengono, in modo da formare un sol tutto, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore dei beni con riserva di proprietà (importo finale della fattura inclusa IVA) rispetto agli altri beni uniti o mescolati al momento dell’unione o del mescolamento. Se la merce oggetto di riserva di proprietà viene unita o mescolata in modo tale che il bene del Fornitore vada considerato bene principale, il Committente e noi conveniamo sin d’ora che il Committente ci trasferisca la comproprietà della cosa in misura proporzionale. Noi accettiamo questo trasferimento.
(12) Il Committente custodirà per noi, a titolo gratuito, la proprietà esclusiva o la comproprietà a una cosa, che ne risulta.
(13) In caso di pignoramenti della merce con riserva di proprietà da parte di terzi o di altre azioni avanzate da terzi, il Committente è tenuto a far presente la nostra proprietà nonché a darcene tempestiva comunicazione scritta, affinché possiamo far valere i nostri diritti di proprietà. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsare le spese giudiziali e stragiudiziali, derivanti da tali circostanze, ne risponde il Committente.
(14) Su richiesta del Committente siamo tenuti a liberare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 20% il valore dei crediti aperti nei confronti del Committente. Tuttavia spetta a noi la decisione di quale garanzia liberare per l’eccessiva garanzia.
9. Attrezzature
Gli stampi e le attrezzature, che produciamo o procuriamo su incarico del Committente, tenuto conto della nostra prestazione di costruzione e delle spese di manutenzione, sono di nostra proprietà, anche se i costi vengono fatturati al Committente in misura proporzionale. Gli stampi e le attrezzature vengono impiegati esclusivamente per gli ordini del Committente, fintantoché questo ottemperi ai suoi obblighi di pagamento e di presa in consegna. Il nostro obbligo di conservazione si estingue se, entro due anni dall’ultima fornitura di singole parti, da parte del Committente non perviene alcun ordine connesso a tali stampi e/o attrezzature.
10. Garanzia
(1) I beni consegnati vanno ispezionati con scrupolosa attenzione, tempestivamente dopo la consegna al Committente o a terzi da quest’ultimo indicati. Tali beni si intendono accettati quando una denuncia scritta, concernente i vizi palesi o altri vizi che erano individuabili effettuando una tempestiva ispezione accurata, non ci perviene tempestivamente, al più tardi però entro sette giorni lavorativi dalla consegna dell’oggetto della fornitura, oppure tempestivamente, al più tardi però sette giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o da una data antecedente, alla quale il vizio era individuabile dal Committente facendo un uso normale del bene, senza un’ispezione più dettagliata. Su nostra richiesta, il bene contestato ci deve essere rispedito porto franco. In caso di denuncia di vizi fondata, rimborsiamo le spese della modalità di trasporto più conveniente; ciò non vale per le maggiori spese ascrivibili al fatto che l’oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello dell’uso cui è stato destinato.
(2) In caso di una denuncia di vizi giustificata, siamo tenuti a nostra scelta ad eliminare i vizi o a prestare una fornitura sostitutiva a titolo gratuito.
(3) La garanzia viene meno se il Committente, senza nostro consenso, modifica o fa modificare da terzi l’oggetto della fornitura, cosicché l’eliminazione dei vizi diventi impossibile o impretendibile. In ogni caso il Committente deve sostenere le spese aggiuntive dell’eliminazione dei vizi, venute in essere in seguito alla modifica.
(4) I diritti di garanzia si prescrivono un anno dopo il ricevimento della merce, salvo diversa disposizione delle norme di legge coattive o di norme successive. Lo stesso termine vale anche per la prescrizione dei diritti per i danni che non si sono verificatisi direttamente sull’oggetto della fornitura e della prestazione. Sono esclusi dal termine di prescrizione di un anno i diritti al risarcimento del danno per lesioni e danni alla salute, per i quali vigono i termini di prescrizione previsti dalla legge.
11. Limitazioni generali di responsabilità
(1) La nostra responsabilità per risarcimento danni, indipendentemente da quale sia la causa, in particolare impossibilità, mora, fornitura affetta da vizi o errata, violazione del contratto, violazione di obblighi nel corso delle trattative contrattuali e atto illecito, è limitata, sempreché sia riconducibile a colpa, in conformità alla presente disposizione.
(2) Non rispondiamo per colpa lieve dei nostri organi, rappresentanti legali, impiegati o altri ausiliari, salvo che non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Per obblighi contrattuali essenziali si intendono l’obbligo di consegna puntuale o la fornitura del bene non affetto da vizi, nonché gli obblighi di consulenza, di protezione e di custodia, che devono consentire al Committente l’utilizzo dell’oggetto della fornitura, conforme al contratto, oppure mirare a proteggere da danni notevoli la vita e la salute del personale del Committente o la sua proprietà.
(3) Ove sostanzialmente rispondiamo del risarcimento danno, questa responsabilità è limitata ai danni che, al momento della stipulazione del contratto, abbiamo previsto quali possibili conseguenze di una violazione contrattuale oppure che avremmo dovuto prevedere applicando la normale diligenza. I danni diretti e indiretti, sorti per vizi dell’oggetto della fornitura, sono inoltre risarcibili solo nella misura in cui essi siano tipicamente prevedibili utilizzando l’oggetto della fornitura in modo conforme allo scopo.
(4) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità sopra menzionate si applicano in modo analogo ai nostri organi, rappresentanti legali, impiegati e altri ausiliari.
(5) Ove forniamo indicazioni tecniche o operiamo come consulenti e laddove tali informazioni o consulenza non rientrino nella prestazione contrattualmente pattuita, da noi dovuta, ciò accade a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
(6) Queste limitazioni non valgono per la responsabilità per comportamento doloso, per le specifiche di qualità garantite, per le lesioni alla vita, al corpo o alla salute oppure in ottemperanza alla Legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (ProdHaftG).
12. Diritti di proprietà industriale
(1) Il Committente risponde per il fatto che i diritti di proprietà industriale di terzi non vengano violati, qualora i prodotti vengano fabbricati secondo i disegni, le specifiche, i modelli oppure impiegando parti messe a disposizione dal Committente. Il Committente ci esonera dalle pretese di terzi in tal merito. Qualora un terzo ci vieti la produzione o la consegna appellandosi a un diritto di proprietà industriale a lui spettante, siamo legittimati, senza esaminare la posizione giuridica, a interrompere i lavori.
(2) Su richiesta, i disegni e i modelli che abbiamo ricevuto e che non hanno portato ad alcun ordine vengono rispediti; altrimenti siamo autorizzati alla loro distruzione trascorsi tre mesi dalla consegna dell’offerta.
(3) Rivendichiamo il diritto di produzione esclusiva di bozze, disegni, modelli, stampi e attrezzature realizzati da noi o su nostro incarico. Questi non devono essere accessibili a terzi.
(4) I nostri marchi sono apposti sulla merce da noi consegnata. Pertanto vanno utilizzati anche dal Committente in particolare sui prodotti, da lui fabbricati utilizzando la merce da noi consegnata (ad es. finestre), per i quali mettiamo a disposizione la documentazione di produzione, il know-how e la pubblicità sovralocale. Un utilizzo dei nostri marchi è limitato esclusivamente ed espressamente alla merce da noi consegnata, ai prodotti realizzati con quest’ultima e alla pubblicità di tali prodotti. Il diritto e l’obbligo di utilizzo termina con la cessazione della relazione commerciale. Il Committente, né durante la relazione contrattuale né dopo la relativa cessazione, utilizzerà i nostri marchi quale parte integrante della propria denominazione sociale o li farà registrare per sé come marchio o contrassegno commerciale (per es. indirizzo internet o simili).
13. Luogo di adempimento – Foro competente – Diritto applicabile
Il luogo di adempimento è la sede della fabbrica. Il foro competente è, a nostra discrezione, la sede della nostra società o quella del Committente, anche per i processi documentali, cambiari e per assegno cambiario. Si applica la legge della Repubblica Federale di Germania con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di compravendita internazionale di merci.
14. Varie
(1) Il Committente non è autorizzato a trasferire a terzi i propri diritti contrattuali senza consenso espresso da parte nostra.
(2) I nostri sistemi di profilo sono indicati esclusivamente per la lavorazione nella costruzione di finestre e porte. Un’alienazione attiva a terzi di semilavorati greggi necessita della nostra approvazione espressa.
(3) Se una disposizione delle presenti condizioni di contratto o una disposizione contemplata nell’ambito di ulteriori accordi dovesse essere o divenire inefficace, integralmente o parzialmente, resta salva l’efficacia di tutti gli altri accordi o disposizioni.