Assicurazione Rami Elementari
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Vittoria con te - Casa e Famiglia 02.22
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Vittoria con te – Casa e Famiglia assicura diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base alla libera scelta e alle specifiche esigenze assicurative.
Che cosa è assicurato?
u Sezione Pet: Si tutela la salute degli animali domestici (solo cani e gatti) e la responsabilità civile derivante dal loro possesso.
L’Impresa di Assicurazione risarcisce i danni o indennizza il Contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale/Somma assicurata) con riferimento a ciascuna garanzia.
Che cosa non è assicurato?
w Sezione Pet: L'assicurazione non opera per animali diversi da cani e gatti, sprovvisti di microchip e di età inferiore a tre mesi e superiore a dieci anni compiuti.
Ci sono limiti di copertura?
! Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
Dove vale la copertura?
u Sezione Pet: le prestazioni di assistenza operano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. Le prestazioni veterinarie operano in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto. La garanzia di responsabilità civile da possesso degli animali opera in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Puoi pagare il premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- carta di credito;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario.
Xxxx provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.
Come posso disdire la polizza ?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire all’Impresa o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni (60 se non sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 “Codice del Consumo”) rispetto alla scadenza anniversaria.
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Vittoria con te - Casa e Famiglia 02.22
Il presente documento è stato redatto in data 03/05/2022 ed è l'ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2020 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 664.884.439, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 488.881.655.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 518.809.455 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.007.027.864, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 233.464.255 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 794.315.988 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 194,1%.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE PET | ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI Sono garantite all’assicurato le seguenti prestazioni di assistenza: ⚫ Second opinion veterinaria Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la struttura organizzativa prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all’interno della regione di residenza dell’assicurato stesso. La Società terrà a proprio carico il costo della visita. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria. Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante. ⚫ Invio pet sitter Se l'assicurato, a seguito di malattia o di infortunio che ha comportato un suo ricovero, si trova nell’impossibilità di accudire il proprio animale nei 15 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura, la struttura organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla residenza dell’assicurato. La Società terrà a proprio carico i relativi costi. |
L'assicurato dovrà comunicare alla struttura organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione e inviare alla struttura organizzativa il certificato di dimissioni dall'istituto di cura. Se l'organizzazione del servizio da parte della struttura organizzativa non è possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall’assicurato. ⚫ Trasporto dell’animale Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio che ha comportato un’ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria residenza, di recuperare l’animale, la struttura organizzativa predisporrà il trasporto dell’animale. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. ⚫ Spese d’albergo Se l’animale, a seguito di malattia o infortunio verificatosi durante un viaggio, è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la struttura organizzativa individuerà e prenoterà un albergo per l’assicurato nei pressi della struttura veterinaria. La Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione. ⚫ Anticipo spese veterinarie Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la struttura organizzativa provvederà ad anticiparne l’importo. ⚫ Custodia dell’animale presso un parente o una pensione Se l'assicurato, a seguito di malattia o di infortunio, si trova ricoverato in istituto di cura o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura, è impossibilitato ad accudire il proprio animale, la struttura organizzativa organizzerà il trasporto dell’animale presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell’animale stesso. La Società terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l’animale e la destinazione prescelta. Alternativamente, se l’assicurato non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la struttura organizzativa suggerirà il nome di una pensione per animali ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo la Società a proprio carico il costo di custodia. ⚫ Consegna di generi alimentari per l’animale Se l'assicurato, a seguito di malattia o di infortunio, si trova ricoverato in istituto di cura, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura l’assicurato risulta temporaneamente inabile, la struttura organizzativa effettuerà, in base a una lista fornita dall’assicurato stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l’animale presso la residenza o il luogo in cui risiede l’animale in quel momento. La Società terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l’animale. Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. ⚫ Consulenza veterinaria Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato. ⚫ Consulenza nutrizionista Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l’animale stesso, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull’utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato. |
⚫ Consulenza legale Se l’assicurato necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto l’animale per i quali può richiedere risarcimento per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, l’assicurato stesso potrà contattare la struttura organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto. ⚫ Help care animali domestici Se l’assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a: - veterinari reperibili; - farmacie con prodotti specifici per l’animale; - pensioni per l’animale in città e provincia; - centri di protezione degli animali, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri. ⚫ Consulenza veterinaria in viaggio Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato. ⚫ Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino. ⚫ Help line animali domestici Se l’assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a: - negozi di articoli e/o alimenti per animali; - scuole addestramento cani; - toelettatura cani; - allevamenti per cani e gatti in città e provincia; - informazioni su mostre e raduni di cani e gatti; - concorsi, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa, che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri ed eventi. ⚫ Informazioni per viaggiare con animali Se l’assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a: • possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale; • malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale; • obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia; • informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili; • informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia; • informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l’animale. SPESE VETERINARIE PLUS |
Sono garantite all’assicurato le seguenti prestazioni veterinarie: • Spese veterinarie precedenti al ricovero Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all’intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital. • Spese veterinarie durante il ricovero Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per: - onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi); - rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital. • Spese veterinarie durante il ricovero Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all’intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital. • Spese per distacco compassionevole Se l’assicurato, a causa di malattia o infortunio dell’animale il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l’abbattimento terapeutico/eutanasia dell’animale stesso, la Società sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione. • Spese veterinarie senza ricovero se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, la Società sosterrà le relative spese. • Spese veterinarie post ritrovamento dell’animale Se l’assicurato smarrisce l’animale e, al suo ritrovamento, deve: - effettuare una visita veterinaria di controllo; - effettuare una toilettatura; - sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato. RESPONSABILITÀ CIVILE La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato per la responsabilità civile derivante dai danni involontariamente causati a terzi dall’animale, che abbiano come conseguenza: - morte o lesioni personali; - morte o lesioni di altro animale; - danneggiamenti a cose. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l’animale, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale. La garanzia opera in tutto il mondo. | |
AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in copertura assicurativa). | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare ? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO : Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non previste |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE PET | Sono esclusi: i cani e gatti non legalmente posseduti, non registrati con specifico libretto sanitario; non regolarmente iscritti all’anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina; utilizzati nell’ambito di attività professionali o d’ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione; non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali; non tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti. |
Ci sono limiti di copertura? | |
SEZIONE PET | L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: • dolo o colpa grave dell’assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione; • guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada); • la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l’uso professionale dell’animale o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy; • l’uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; • infortuni o malattie dell’assicurato e dell’animale i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della polizza; Le garanzie non sono operanti per: • terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico; • gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore; • qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale; • intervento chirurgico relativo all’asportazione di neoplasie recidive; • intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato; • tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici; • tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici; • soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali; • malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; • leishmania; • malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi; • xxxxx in genere; • finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all’estero). • epidemie e/o pandemi animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e |
non limitativo, epizoozia e/o zoonosi); • epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.); • circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della struttura organizzativa/struttura liquidativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore. Relativamente alla prestazione “Consegna di generi alimentari per l’animale”, restano esclusi i costi dei generi alimentari acquistati Per la garanzia “Responsabilità civile”, l’’assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; b) atti dolosi dell’assicurato; c) uso dell’animale per l’attività venatoria. d) a cose ed animali di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Le seguenti prestazioni della garanzia "Assistenza" sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo: - “Second opinion veterinaria”; - “Invio pet sitter”; - “Trasporto dell’animale”; - “Custodia dell’animale presso un parente o una pensione”; - “Consegna di generi alimentari per l’animale”. Le restanti prestazioni sono erogate con un massimo di tre volte per anno assicurativo. La prestazione “Trasporto dell’animale” non può essere combinata con la prestazione “Spese d’albergo” e viceversa. La prestazione “Anticipo spese veterinarie” è garantita a condizione che l’assicurato fornisca adeguate garanzie scritte per la restituzione della somma anticipata. l’assicurato deve comunicare alla struttura organizzativa la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia. L’assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. |
Sezione Pet - Franchigie | |
La garanzia Spese veterinarie Plus opera fino alla concorrenza annua di € 2.000 per ciascun animale assicurato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro ? | Sezione Pet - Prestazioni di Assistenza In caso di sinistro, l'assicurato potrà telefonare, in qualsiasi momento, alla struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24, al: • numero verde 800/066320 • numero nero: x00 000 0000000 o inviare una mail a: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx |
Garanzia colpita da sinistro | Franchigie (per sinistro salvo diversa indicazione) |
Responsabilità Civile Sezione Pet - Limiti di Indennizzo PRESTAZIONE | € 100 |
LIMITI DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, se non diversamente indicato) | |
Invio pet sitter | n.5 giorni per un'ora al giorno oppure € 100 |
Trasporto dell'animale | € 100 |
Spese d'albergo | € 100 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo € 300 per sinistro (3 notti) |
Anticipo Spese Veterinarie | anticipo denaro massimo importo € 2.000 per sinistro |
Custodia dell'animale presso un parente o una pensione | Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell'assicurato) oppure costo di custodia in pensione € 300 |
Consegna di generi alimentari per l'animale | Km 15 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell'assicurato) |
Spese veterinarie precedenti al Ricovero | € 150 |
Spese veterinarie durante il Ricovero | € 1.000 |
Spese veterinarie successive al Ricovero | € 150 |
Spese per distacco compassionevole | € 150 |
Spese veterinarie senza Ricovero | € 500 |
Spese veterinarie post ritrovamento animale | - Visita veterinaria di controllo: € 100 - Toilettatura: € 40 - Permanenza presso canile: € 50 |
Responsabilità Civile | € 500.000 |
oppure un fax al numero: +39 015/2559604 presso Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX). In ogni caso si dovrà comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui necessita; • cognome e nome; • numero della polizza; • luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamare l'assicurato nel corso dell’assistenza. La struttura organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. in ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Il diritto alle prestazioni decade se l’assicurato, al verificarsi del sinistro, non prende contatto con la struttura organizzativa, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore. Sezione Pet - Garanzia Responsabilità Civile In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso all’agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell’evento. l’assicurato deve inoltre: • riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni; • allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato. | |
ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE: Relativamente alle garanzie della Sezione Pet,sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE: Relativamente alla Sezione Pet, la gestione dei sinistri delle garanzie Assistenza e Spese Veterinarie è affidata a “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
PRESCRIZIONE: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Con riferimento alle sezioni R.C. il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | PAGAMENTO DEL SINISTRO Sezione Pet |
Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. Sezione Pet Per la garanzia “Responsabilità civile”: verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. La Società paga il risarcimento concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al sinistro è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la Società si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione Nessun aumento del premio. - Indicizzazione Non si applica alla sezione: - Pet |
Rimborso | In caso di recesso, da parte dell’Impresa o del contraente, a seguito di pagamento di un sinistro, l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso del contraente su polizza stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’Impresa trattiene la quota parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto e rimborsa la parte restante. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza ha durata non inferiore ad 1 anno, e giunta alla scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle parti è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga. |
Sospensione | La presente copertura assicurativa non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza ? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell’Impresa del frazionamento mensile. |
Tutte le persone fisiche, proprietari di cani e gatti, legalmente posseduti che intendono proteggerli in caso di infortunio o malattia e ricevere assistenza.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 23,44%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto precedente - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato La presente copertura assicurativa non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia la copertura assicurativa, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: ⚫ contattare il numero verde 800.016611; ⚫ inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.
Mod. PB.RI01.313091 edizione 352022.0
Testo redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Data della redazione del presente documento: 03/05/2022
Gentile Cliente,
GRAZIE di avere scelto Vittoria Assicurazioni.
Con il presente documento che Le è stato consegnato prima della sottoscrizione della Polizza, abbiamo il piacere di illustrarle le garanzie e i servizi che il nostro prodotto “Vittoria con te – Casa e Famiglia” è in grado di offrirle.
Le garanzie assicurative prestate sono pensate per far fronte alle diverse tipologie di imprevisto che quotidianamente possono minacciare la stabilità economica Sua e della Sua famiglia.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del contratto sono state predisposte delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni contenenti le garanzie da Lei opzionate, ciascuna con il relativo glossario. Le condizioni delle garanzie opzionate sono riportate nelle relative Sezioni del presente documento.
Ricordiamo che “Xxxxxxxx con te - Casa e Famiglia” è stato ideato per soddisfare al meglio le Sue reali esigenze di tutela e ha quindi, come caratteristica principale, che le condizioni di assicurazione sono strettamente connesse alla scelta di garanzie da Lei esercitata. Troverà quindi condizioni contrattuali relative solo a ciò che Xxx ha effettivamente scelto, evitandole quindi il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.
“Vittoria con te - Casa e Famiglia” prevede infatti la possibilità di includere ed abbinare in un unico documento contrattuale diverse tipologie di garanzie così come, nel corso della vita del contratto, potrà modificare il numero e la composizione delle garanzie presenti all’interno della Polizza aggiungendo nuove garanzie e/o eliminando quelle esistenti, senza necessità di annullare tutta la Polizza.
Come vantaggio per avere scelto il prodotto “Vittoria con te – Casa e Famiglia”, Vittoria Assicurazioni Le riserva la possibilità di disdettare la polizza annualmente, anche se scelta una durata iniziale poliennale.
Lei potrà inoltre sempre modificare il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale, le franchigie ecc .
Ulteriori caratteristiche del prodotto “Vittoria con te – Casa e Famiglia” è che in ogni momento a sua richiesta Lei potrà avere un documento denominato Cartella Assicurativa che conterrà informazioni utili relative alla Sua posizione complessiva con Vittoria Assicurazioni.
Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.
Diventando nostro Cliente, infatti, Xxx non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.
All’interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.
Le frasi evidenziate graficamente tramite l’utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:
⚫ oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell’assicurato
⚫ nullità e decadenze;
⚫ operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).
I N D I C E
Indice
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z" 3
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 4 IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z” 5
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? 5
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 5
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 5
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 5
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 6
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 6
1.6 - DOLO E COLPA GRAVE 6 2 - Come mi assicuro? 6
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE 6
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO 6
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO 7
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE 7
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME 7
2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE 8
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO 8
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA 8
2.9 - IMPOSTE E TASSE 8
2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 8
2.11 - FORO COMPETENTE 9
2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 9
2.13 - PRESCRIZIONE 9
2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO 9 TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 10 NOTE E NORMATIVE 11
Sezione “PET” 14
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 15 OGGETTO DEL CONTRATTO 17
1 - Cosa è assicurato? 17
1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI 17
1.2 - SPESE VETERINARIE ''PLUS'' 19
1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI 20 2 - Cosa NON è assicurato? 20 3 - Ci sono limiti di copertura? 21
3.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE 21
3.2 - ESCLUSIONI 21
3.3 - LIMITI DI COPERTURA 22
3.4 - FRANCHIGIE 22
3.5 - SCOPERTI 23
3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO 23
Pag. 1
di 28
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 26
I N D I C E
4 - Gestione del SINISTRO 26
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 26
4.2 - ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE 26
4.3 - OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE 27
4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO 27
4.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 27 TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 28
Pag. 2
di 28
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
CASA E FAMIGLIA
IL CONTRATTO DALLA "A"
ALLA "Z"
Pag. 3
di 28
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
I termini riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO” nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle SEZIONI acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.
LE PARTI:
⚫ CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
⚫ SOCIETÀ: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:
⚫ ANNO SOLARE: periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della POLIZZA e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
⚫ ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
⚫ CONSUMATORE: la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
⚫ GARANZIA: è la copertura assicurativa sui RISCHI che regola le modalità di RISARCIMENTO o
INDENNIZZO che la SOCIETÀ si impegna a corrispondere a seguito di un SINISTRO.
⚫ INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO.
⚫ POLIZZA o CONTRATTO: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra le PARTI.
⚫ PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.
⚫ RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ ai terzi danneggiati in caso di SINISTRO.
⚫ RISCHIO: la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
⚫ SEZIONE/I: insieme di GARANZIE raggruppate in funzione dei RISCHI assicurati.
⚫ SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Pag. 4
di 28
IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z”
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il CONTRATTO.
Il CONTRATTO è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell’Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al CONTRATTO.
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?
In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per CONTRAENTE/ASSICURATO e SOCIETÀ.
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
E’ particolarmente importante per la SOCIETÀ che al momento della conclusione del CONTRATTO, il CONTRAENTE e l’ASSICURATO (se persona diversa al CONTRAENTE) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del rischio. Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del rischio, quest’ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all’INDENNIZZO/RISARCIMENTO nonché la cessazione della POLIZZA (1)
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
In caso di variazioni che comportino una diminuzione (2) del rischio, il CONTRAENTE ne deve dare comunicazione alla SOCIETÀ in una delle forme previste dal successivo articolo: “FORMA DELLE COMUNICAZIONI” .
In tal caso la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del CONTRAENTE. In alternativa la SOCIETÀ potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal CONTRATTO entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto dopo un mese.
Anche nei casi di aggravamento (3) del Rischio il CONTRAENTE è tenuto a darne comunicazione scritta alla SOCIETÀ mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, nonché la cessazione dell’assicurazione.
Cosa si intende per “RISCHIO”?
Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito “RISCHIO” la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un SINISTRO.
Ad esempio, rientra nella definizione di “RISCHIO” la probabilità che l’ASSICURATO subisca un INCENDIO della propria abitazione ad esempio a causa di un fulmine.
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (4)
CGA_CF_AZ_02&1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI|
Qualora il CONTRAENTE abbia sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA deve darne comunicazione alla SOCIETÀ. Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare tale comunicazione, la SOCIETÀ non è tenuta a corrispondere l’INDENNIZZO/RISARCIMENTO.
LA SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dalla POLIZZA con preavviso di almeno 15 giorni e restituisce al CONTRAENTE la quota parte di PREMIO pagata e non goduta.
In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri.
Pag. 5
di 28
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
Se il CONTRATTO è stipulato per conto altrui, il CONTRAENTE deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’ASSICURATO (5)
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta da parte del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO con lettera raccomandata o PEC all’Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA oppure alla SOCIETÀ ai seguenti indirizzi:
⚫ Vittoria Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
⚫ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La SOCIETÀ risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di POLIZZA, determinati da:
⚫ colpa grave del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE);
⚫ dolo e colpa grave delle persone di cui il CONTRAENTE o dell’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE), deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in POLIZZA, nonché il personale domestico (come ad esempio colf e badanti) in genere.
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la
SOCIETÀ presta le GARANZIE offerte dal presente CONTRATTO.
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE
La prima rata di PREMIO o l’eventuale PREMIO unico pattuito devono essere pagati alla consegna della POLIZZA.
Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.
La SOCIETÀ rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la POLIZZA o presso la sede della SOCIETÀ.
Se il CONTRAENTE ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit (6), le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato al contratto “SEPA Direct Debit”.
Se il CONTRAENTE ha optato per l’Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’“allegato Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito”, che forma parte integrante del contratto La sottoscrizione della POLIZZA (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il CONTRAENTE a mantenere in vita la POLIZZA stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di PREMIO alle scadenze convenute.
Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo “ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI”.
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
Le GARANZIE acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la POLIZZA
se il PREMIO è stato pagato, a meno che la POLIZZA stabilisca una data successiva.
In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le GARANZIE restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del PREMIO, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (7).
Per i CONTRATTI poliennali:
⚫ la SOCIETÀ può prevedere frazionamenti del PREMIO diversi da quello mensile (per esempio, al posto di rate mensili prevedere rate annuali);
Pag. 6
di 28
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
⚫ la SOCIETÀ può applicare un diverso frazionamento del premio in occasione di ogni ANNO SOLARE comunicando tale intenzione al CONTRAENTE almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.
In tal caso il CONTRAENTE può recedere dal contratto comunicando il recesso alla SOCIETÀ
almeno 15 giorni prima della scadenza dell’ANNO SOLARE.
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
CGA_CF_AZ_05&2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO|
Il CONTRATTO può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Anche se la POLIZZA dovesse prevedere una durata poliennale, il CONTRAENTE potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità in cui ha esercitato il recesso (8) .
La POLIZZA (così come le GARANZIE in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle PARTI nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.
La disdetta, in quest’ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all’articolo “FORMA DELLE COMUNICAZIONIi” , almeno 30 giorni prima della scadenza della POLIZZA, se la stessa è stipulata con un CONSUMATORE (se non CONSUMATORE, 60 giorni prima della scadenza della POLIZZA).
Nel caso di durata poliennale è prevista una riduzione del PREMIO.
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate:
⚫ il CONTRAENTE o l’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE) deve avvisare la
SOCIETÀ indicando la località di destinazione e la data di inizio del trasloco;
⚫ le GARANZIE vengono prestate contemporaneamente nelle due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di inizio del trasloco, alla fine del quale saranno operanti solo per la nuova località.
Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del RISCHIO, nonché le esclusioni previste nelle singole SEZIONI.
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME
Le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO sono soggetti ad adeguamento dell’indice dei “Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
⚫ nel corso di ogni ANNO SOLARE sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
⚫ in fase di rinnovo della POLIZZA, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all’indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO o le rate di PREMIO verranno aumentati o ridotti in proporzione;
⚫ l’aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della POLIZZA, dietro rilascio al
CONTRAENTE di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Se, in conseguenza della variazione dell’indice, le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle PARTI, rinunciare con comunicazione scritta da inviare all’altra parte, all’aggiornamento della POLIZZA e le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO o le rate di PREMIO rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell’indice, la SOCIETÀ comunicherà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. È facoltà del CONTRAENTE rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all’articolo: “FORMA DELLE COMUNICAZIONI”.
La presente condizione non è operante per le SEZIONI “PET”, “Tutela Legale”, “Assistenza” e "Micro-mobilità" qualora acquistate.
Pag. 7
di 28
Esempio di indicizzazione: Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2020 Data scadenza POLIZZA: 1/12/2021 Indice ISTAT rilevato a giugno 2020: 100 Indice ISTAT rilevato a giugno 2021: 102 | |||
Variazione indice ISTAT tra giugno 2020 e giugno 2021: +2% | 1/12/2020 | 1/12/2021 | |
CAPITALE ASSICURATO | € 100.000 | € 102.000 | |
PREMIO | € 500 | € 510 | |
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
CGA_CF_AZ_05&2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO|CGA_CF_AZ_05&2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME|CGA_CF_AZ_05&2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE|
In fase di rinnovo della POLIZZA, la SOCIETÀ può modificare il PREMIO, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo “Indicizzazione delle Somme”.
La variazione di PREMIO è evidenziata sulla quietanza rilasciata al CONTRAENTE che, pagando il PREMIO così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di PREMIO. Qualora il CONTRAENTE non accetti le nuove condizioni, astenendosi dal pagamento del PREMIO, l’assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO
CGA_CF_AZ_05&2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO|CGA_CF_AZ_05&2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME|CGA_CF_AZ_05&2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE|CGA_CF_AZ_05&2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO|
Dopo ogni pagamento di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento dell’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, le PARTI possono recedere dal contratto o dalla singola GARANZIA con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all’articolo “FORMA DELLE COMUNICAZIONI”.
La SOCIETÀ, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al CONTRAENTE la parte di PREMIO, al netto dell’imposta, relativa al periodo di RISCHIO non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di PREMIO o di una rata di PREMIO, il CONTRAENTE non deve pagare il PREMIO o la rata di PREMIO e l’assicurazione cessa alla data di questa scadenza.
Se il PREMIO o la rata di PREMIO viene ugualmente pagata, la SOCIETÀ restituirà il rateo di
PREMIO imponibile (netto imposte) non goduto.
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il CONTRATTO è stipulato da un CONSUMATORE, il CONTRAENTE può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, tramite richiesta scritta da inviare nelle modalità previste dall’articolo “FORMA DELLE COMUNICAZIONE” . In tal caso la SOCIETÀ trattiene la quota parte di PREMIO relativa al periodo in cui il CONTRATTO ha avuto effetto.
Cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”?
Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del CONTRAENTE (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di CONTRATTI assicurativi e riassicurativi.
Il PREMIO è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del CONTRAENTE. 2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal CONTRATTO valgono le norme di legge.
Pag. 8
di 28
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
Per le eventuali controversie relative a questo CONTRATTO il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO (se diverso).
2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo CONTRATTO, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione (9)
L’Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).
In ogni caso la PARTE richiedente si impegna:
⚫ ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del SINISTRO, numero della POLIZZA), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla SOCIETÀ della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
⚫ a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà il regolamento di mediazione dell’Organismo.
Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
I diritti derivanti dalle prestazioni e GARANZIE di cui alla presente POLIZZA si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Relativamente alle GARANZIE “Responsabilità Civile” , il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’ASSICURATO o ha promosso contro di questo l’azione (10)
2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni variazione al CONTRATTO deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da LE PARTI.
Pag. 9
di 28
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO
La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti generali in caso di SINISTRO.
Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole SEZIONI:
SEZIONE | Adempimento |
Tutte le SEZIONI | 1. Denunciare il SINISTRO alla Direzione della SOCIETA- o all’Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 gg da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del SINISTRO. 2. Fornire nella denuncia indicazione della data del SINISTRO. 3. Indicare il legale cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora la fase stragiudiziale non abbia esito positivo. |
Pag. 10
di 28
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Xxxxx richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.
(1) CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito condolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
(2) CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
(3) CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
(4) CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Pag. 11
di 28
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
(5) CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
(6) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.
(7) CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
(8) Articolo 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n°99 del 23 luglio 2009. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
(9) In base al disposto dell’Art.5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo” del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
Se il contratto è stato stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell’ASSICURATO. La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia l’ASSICURATO) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
Pag. 12
di 28
C O N T R A T T O D A L L A A A L L A Z
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
(10) CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1) Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Pag. 13
di 28
CASA E FAMIGLIA
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
Sezione “PET”
Pag. 14
di 28
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo
G L O S S A R I O
Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
⚫ ANIMALE: il cane o il gatto, i cui dati siano stati riportati all’interno della POLIZZA, di proprietà dell’ASSICURATO.
⚫ ASSICURATO: il CONTRAENTE o altra persona appartenente al suo nucleo famigliare (come risultante dalla stato di famiglia), residente in Italia, proprietario dell’ANIMALE.
⚫ CARENZA: periodo di tempo durante il quale le PRESTAZIONI VETERINARIE non sono operanti.
⚫ DAY HOSPITAL: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di INTERVENTO CHIRURGICO, documentata da cartella clinica o documentazione veterinaria.
⚫ DOCUMENTO DI PRESA IN CARICO: il documento con cui la STRUTTURA LIQUIDATIVA comunica alle strutture veterinarie convenzionate i termini di operatività della GARANZIA. Riporta inoltre i limiti di POLIZZA, i diritti e gli obblighi della STRUTTURA LIQUIDATIVA e dell’ASSICURATO verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari.
⚫ FRANCHIGIA: l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’ASSICURATO per ogni
SINISTRO.
⚫ INFORTUNIO: SINISTRO dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
⚫ INTERVENTO CHIRURGICO: atto veterinario, praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio, compiuto per asportare formazioni patologiche, ricreando, per quanto possibile, condizioni di normalità o migliorando la funzionalità di una parte del corpo lesionata. Rientrano nella definizione anche le fratture e le lussazioni.
⚫ ISTITUTO DI CURA: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
⚫ LIBRETTO SANITARIO: documento all’interno del quale vengono registrate le vaccinazioni dell’ANIMALE. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
⚫ LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO: l’importo massimo entro il quale la SOCIETA’ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa per una determinata prestazione o garanzia.
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
⚫ MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da INFORTUNIO.
⚫ MICROCHIP: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
⚫ PRESTAZIONE DI ASSISTENZA: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all’ASSICURATO, nel momento della difficoltà causata da un SINISTRO, da parte della SOCIETA' tramite la STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
⚫ PRESTAZIONE VETERINARIA: l’attività, relativa a spese veterinarie, di erogazione della prestazione richiesta in forma diretta o di valutazione della richiesta di rimborso a favore dell’ASSICURATO, in caso di SINISTRO, da parte della STRUTTURA LIQUIDATIVA.
Pag. 15
di 28
G L O S S A R I O
⚫ RESIDENZA: il luogo in cui l’ASSICURATO ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
⚫ RICOVERO: degenza con pernottamento di almeno una notte in ISTITUTO DI CURA o in struttura veterinaria.
⚫ RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ ai terzi danneggiati in caso di SINISTRO.
⚫ SCOPERTO: parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’ASSICURATO.
⚫ SOMMA ASSICURATA o MASSIMALE: somma fino alla cui concorrenza la SOCIETA’ presta le
GARANZIE previste in POLIZZA.
⚫ STRUTTURA LIQUIDATIVA: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETA’, provvede per incarico di quest’ultima alla gestione delle PRESTAZIONI VETERINARIE, curando il contatto e il rapporto con l’ASSICURATO.
⚫ STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETA’, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l’ASSICURATO, ed organizza e eroga, con costi a carico della SOCIETA’ stessa, le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA previste in POLIZZA.
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
⚫ VIAGGIO: lo spostamento, il soggiorno o la locazione a scopo turistico dell’ASSICURATO verso /in una località ad almeno 100 chilometri dal luogo di RESIDENZA in Italia.
Pag. 16
di 28
OGGETTO DEL CONTRATTO
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le GARANZIE della presente SEZIONE richiamate in
POLIZZA.
Tutte le GARANZIE sono valide entro la SOMMA ASSICURATA o il MASSIMALE indicata in POLIZZA e ferme le esclusioni e LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo capitolo “Ci sono limiti di copertura? ”
Sono assicurati i cani ed i gatti legalmente posseduti dall’ASSICURATO ed indicati in POLIZZA.
1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI
Sono garantite all’ASSICURATO le seguenti PRESTAZIONI DI ASSISTENZA:
a) Second opinion veterinaria
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all’interno della regione di RESIDENZA dell’ASSICURATO stesso. La SOCIETA’ terrà a proprio carico il costo della visita.
La prestazione presuppone una prima diagnosi clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.
Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica.
b) Invio pet sitter
Se l'ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o di INFORTUNIO che ha comportato un suo RICOVERO, si trova nell’impossibilità di accudire il proprio ANIMALE nei 15 giorni successivi alla dimissione dall'ISTITUTO DI CURA, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla RESIDENZA dell’ASSICURATO.
La SOCIETA’ terrà a proprio carico i relativi costi.
L'ASSICURATO dovrà comunicare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione e inviare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA il certificato di dimissioni dall'ISTITUTO DI CURA.
Se l'organizzazione del servizio da parte della STRUTTURA ORGANIZZATIVA non è possibile, la SOCIETA’ rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall’ASSICURATO.
c) Trasporto dell’animale
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO che ha comportato un’ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria RESIDENZA, di recuperare l’ANIMALE, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA predisporrà il trasporto dell’ANIMALE.
La SOCIETA’ terrà a proprio carico il relativo costo.
d) Spese d’albergo
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
Se l’ANIMALE, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO verificatosi durante un VIAGGIO, è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA individuerà e prenoterà un albergo per l’ASSICURATO nei pressi della struttura veterinaria.
La SOCIETA’ terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.
e) Anticipo spese veterinarie
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà ad anticiparne l’importo.
Pag. 17
di 28
f) Custodia dell’animale presso un parente o una pensione
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
Se l'ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o di INFORTUNIO, si trova ricoverato in ISTITUTO DI CURA o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'ISTITUTO DI CURA, è impossibilitato ad accudire il proprio ANIMALE, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA organizzerà il trasporto dell’ANIMALE presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell’ANIMALE stesso.
La SOCIETA’ terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l’ANIMALE e la destinazione prescelta.
Alternativamente, se l’ASSICURATO non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA suggerirà il nome di una pensione per ANIMALI ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo la SOCIETA’ a proprio carico i relativi costi.
g) Consegna di generi alimentari per l’animale
Se l'ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o di INFORTUNIO, si trova ricoverato in ISTITUTO DI CURA, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'ISTITUTO DI CURA l’ASSICURATO risulta temporaneamente inabile, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA effettuerà, in base a una lista fornita dall’ASSICURATO stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l’ANIMALE presso la RESIDENZA o il luogo in cui risiede l’ANIMALE in quel momento.
La SOCIETA’ terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l’ANIMALE.
*****
Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
h) Consulenza veterinaria
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'ASSICURATO.
i) Consulenza nutrizionista
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l’ANIMALE stesso, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull’utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'ASSICURATO.
j) Consulenza legale
Se l’ASSICURATO necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto l’ANIMALE per i quali può richiedere RISARCIMENTO per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio ANIMALE, l’ASSICURATO stesso potrà contattare la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.
k) Help care animali domestici
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
Se l’ASSICURATO ha necessità di ricevere informazioni in merito a:
- veterinari reperibili;
- farmacie con prodotti specifici per l’ANIMALE;
- pensioni per l’ANIMALE in città e provincia;
- centri di protezione degli animali,
potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri.
Pag. 18
di 28
l) Consulenza veterinaria in viaggio
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'ASSICURATO.
m) Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che provvederà a segnalare il centro più vicino.
n) Help line animali domestici
Se l’ASSICURATO ha necessità di ricevere informazioni in merito a:
⚫ negozi di articoli e/o alimenti per animali;
⚫ scuole addestramento cani;
⚫ toelettatura cani;
⚫ allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
⚫ informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
⚫ concorsi,
potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri ed eventi.
o) Informazioni per viaggiare con animali
Se l’ASSICURATO ha necessità di ricevere informazioni in merito a:
⚫ possibilità di viaggiare in compagnia dell'ANIMALE;
⚫ malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'ANIMALE;
⚫ obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
⚫ informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili;
⚫ informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
⚫ informazioni su documenti necessari per VIAGGI all'estero,
potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l’ANIMALE.
1.2 - SPESE VETERINARIE ''PLUS''
Sono garantite all’ASSICURATO le seguenti PRESTAZIONI VETERINARIE.
a) Spese veterinarie precedenti al ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETA’ sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all’INTERVENTO CHIRURGICO, al RICOVERO o al DAY HOSPITAL.
b) Spese veterinarie durante il ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETA’ sosterrà le spese veterinarie per:
- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il RICOVERO o il DAY HOSPITAL.
c) Spese veterinarie successive al ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETA’ sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all’INTERVENTO CHIRURGICO, al RICOVERO o al DAY HOSPITAL.
Pag. 19
di 28
d) Spese per distacco compassionevole
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
Se l’ASSICURATO, a causa di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l’abbattimento terapeutico/eutanasia dell’ANIMALE stesso, la SOCIETA’ sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.
e) Spese veterinarie senza ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, la SOCIETA’ sosterrà le relative spese
f) Spese veterinarie post ritrovamento dell’animale
Se l’ASSICURATO smarrisce l’ANIMALE e, al suo ritrovamento, deve:
⚫ effettuare una visita veterinaria di controllo;
⚫ effettuare una toilettatura;
⚫ sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato, la SOCIETA’ terrà a proprio carico i relativi costi.
La GARANZIA è valida entro la SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA e ferme le esclusioni e
LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo capitolo “Ci sono limiti di copertura?”.
1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI
La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l’ASSICURATO per la responsabilità civile derivante dai danni causati a terzi dall’ANIMALE, che abbiano come conseguenza:
⚫ morte o lesioni personali;
⚫ morte o lesioni di altro animale;
⚫ danneggiamenti a cose.
La GARANZIA viene estesa alla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l’ANIMALE, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale.
La GARANZIA opera in tutto il mondo.
In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative
Non sono assicurabili cani e gatti:
⚫ non legalmente posseduti;
⚫ di età inferiore a 3 mesi o superiore a 10 anni compiuti. Se l’età di 10 anni è raggiunta nel corso della durata della POLIZZA, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del PREMIO e cessa al compimento di detta scadenza.
⚫ utilizzati nell’ambito di attività professionali, o d’ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
⚫ non dotati di MICROCHIP;
⚫ non registrati con specifico LIBRETTO SANITARIO e regolarmente iscritto all’anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina;
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
⚫ non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali;
⚫ non tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.
Se l’ASSICURATO non usufruisce di una o più prestazioni, la SOCIETA’ non è tenuta a fornire prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA o LIQUIDATIVA non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata la copertura, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI ”, ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi:
Pag. 20
di 28
⚫ tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
⚫ il coniuge, i genitori, i figli dell’ASSICURATO, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente.
3 - Ci sono limiti di copertura?
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la GARANZIA, nonchè le FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO previsti dal CONTRATTO.
Le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA sono operanti esclusivamente sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Le PRESTAZIONI VETERINARIE sono operanti in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx .
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
⚫ dolo o colpa grave dell’ASSICURATO, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’ANIMALE per il quale è prestata l’assicurazione;
⚫ guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
⚫ il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
⚫ la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l’uso professionale dell’ANIMALE o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
⚫ l’uso dell’ANIMALE in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
⚫ INFORTUNI o MALATTIE dell’ASSICURATO e dell’ANIMALE i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della POLIZZA.
⚫ terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di INTERVENTO CHIRURGICO;
⚫ gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
⚫ qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
⚫ INTERVENTO CHIRURGICO relativo all’asportazione di neoplasie recidive;
⚫ INTERVENTO CHIRURGICO effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
⚫ tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
⚫ tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
⚫ soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
⚫ MALATTIE evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
⚫ Leishmania;
⚫ MALATTIE o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
⚫ ernie in genere;
⚫ finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all’estero);
⚫ epidemie e/o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi);
⚫ epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo
Pag. 21
di 28
esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.);
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
⚫ circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA/STRUTTURA LIQUIDATIVA saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
Relativamente alla prestazione “Consegna di generi alimentari per l’animale ”, restano esclusi i costi dei generi alimentari acquistati.
Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI ”, l’assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
b) derivanti da atti dolosi dell’ASSICURATO;
c) derivanti dall’uso dell’ANIMALE per l’attività venatoria.
d) a cose ed animali di terzi che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Per la GARANZIA “ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI” , le seguenti prestazioni sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo:
- “Second opinion veterinaria” ;
- “Invio pet sitter” ;
- “Trasporto dell’animale” ;
- “Custodia dell’animale presso un parente o una pensione” ;
- “Consegna di generi alimentari per l’animale” .
Le restanti prestazioni sono erogate non più di una volta per tipo e per singolo SINISTRO, per un massimo di tre SINISTRI per anno assicurativo.
La prestazione “Trasporto dell’animale” non può essere combinata con la prestazione “Spese d’albergo” e viceversa.
La prestazione “Anticipo spese veterinarie” è garantita a condizione che l’ASSICURATO sia in grado di fornire alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate per la restituzione della somma anticipata. L’ASSICURATO deve comunicare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia. L’ASSICURATO deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Per la GARANZIA “SPESE VETERINARIE PLUS” , le PRESTAZIONI VETERINARIE devono essere eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
La copertura assicurativa per le PRESTAZIONI VETERINARIE, decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della POLIZZA.
Se la presente POLIZZA è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra POLIZZA riguardante gli stessi ANIMALI, la CARENZA di cui sopra non opera. Tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa POLIZZA.
CGA_CF_PE_OG_FR_01&3.4 - FRANCHIGIE|
Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ’ CIVILE ANIMALI DOMESTICI” , salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, il RISARCIMENTO viene corrisposto dalla SOCIETA’ previa detrazione, per ciascun SINISTRO, di una FRANCHIGIA di € 100,00.
Pag. 22
di 28
Cosa è la “FRANCHIGIA”?
La FRANCHIGIA è l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’ASSICURATO per ogni SINISTRO. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.
Esempio A:
⚫ FRANCHIGIA = € 100,00
⚫ Ammontare del danno = € 200,00
⚫ RISARCIMENTO = € 200,00 – € 100,00 = € 100,00
Esempio B:
⚫ FRANCHIGIA = € 100,00
⚫ Ammontare del danno = € 40,00
⚫ RISARCIMENTO = € 0, in quanto l’importo del danno è inferiore alla FRANCHIGIA
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
CGA_CF_PE_OG_SC_02&3.5 - SCOPERTI|
Per le PRESTAZIONI VETERINARIE contenute nella GARANZIA “SPESE VETERINARIE PLUS” , salvo
quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, l’INDENNIZZO viene corrisposto dalla
SOCIETA’ previa detrazione, per ciascun SINISTRO, di uno SCOPERTO pari al 10%.
Cosa è lo “SCOPERTO”?
E’ una parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’ASSICURATO per ogni SINISTRO.
Esempio:
⚫ Valore della PRESTAZIONE VETERINARIA: € 500,00
⚫ SCOPERTO: 10%.
⚫ INDENNIZZO: € 500,00 - € 50,00 = € 450,00 poiché rimane a carico dell’ASSICURATO il 10% del danno (€ 50,00).
3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Cosa si intende per “LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO”?
Per “LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO” si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETA’ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa; rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata prestazione o GARANZIA.
Il LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurativo. Esempi di applicazione di LIMITE DI INDENNIZZO per una determinata prestazione:
1) LIMITE DI INDENNIZZO € 500,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno assicurativo, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso anno assicurativo (max € 500,00 ciascuno);
2) LIMITE DI INDENNIZZO € 500,00 per SINISTRO e per anno assicurativo: la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurativo (es. 2 SINISTRI da € 250,00);
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, le prestazioni e GARANZIE prevedono l’applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO indicati nella tabella sottoriportata.
I LIMITI DI INDENNIZZO indicati per le singole PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE
debbono intendersi per ciascun ANIMALE, nonché al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Pag. 23
di 28
Per la GARANZIA “SPESE VETERINARIE PLUS”, la POLIZZA opera fino alla concorrenza di una
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
SOMMA ASSICURATA annua di € 2.000,00 per ciascun ANIMALE.
Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI ”, l’assicurazione opera fino alla concorrenza di un MASSIMALE annuo di € 500.000 complessivo per tutti gli ANIMALI assicurati e per la totalità dei SINISTRI che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo.
Tutte le eccedenze ai LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO sono a carico dell’ASSICURATO.
TABELLA 1
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
Applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
RIFERIMENTO (Articolo) | PRESTAZIONE | LIMITE DI INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, se non diversamente indicato) | |||||
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | Invio pet sitter | n. 5 giorni per un’ora al giorno oppure € 100,00 per SINISTRO | |||||
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | Trasporto dell’ANIMALE | € 100,00 per SINISTRO | |||||
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | Spese d’albergo | € 100,00 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo €. 300,00 per SINISTRO (3 notti) | |||||
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | Anticipo spese veterinarie | anticipo denaro SINISTRO | massimo | importo | € | 2.000,00 | per |
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | Custodia dell’ANIMALE presso un parente o una pensione | Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell’ASSICURATO) oppure costo di custodia in pensione € 300,00, per SINISTRO. | |||||
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | Consegna di generi alimentari per l’ANIMALE | Km 15 per il tragitto di percorrenza per SINISTRO (eccedenza a carico dell’ASSICURATO) | |||||
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS | Spese veterinarie precedenti al RICOVERO | € 150,00 per SINISTRO | |||||
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS | Spese veterinarie durante il RICOVERO | € 1.000,00 per SINISTRO | |||||
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS | Spese veterinarie successive al RICOVERO | € 150,00 per SINISTRO | |||||
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS | Spese per distacco compassionevole | € 150,00 per SINISTRO | |||||
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS | Spese veterinarie senza RICOVERO | € 500,00 per SINISTRO |
Pag. 24
di 28
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS | Spese veterinarie post ritrovamento ANIMALE | - Visita veterinaria di controllo: €100,00 - Toilettatura: € 40,00; - Permanenza presso canile: € 50,00 per SINISTRO |
“Che cosa è assicurato?” RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI | - | € 500.000,00 |
Pag. 25
di 28
O G G E T T O D E L C O N T R A T T O
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
I N C A S O D I S I N I S T R O
Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI.
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO potrà telefonare, in qualsiasi momento, alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al:
⚫ numero nero: x00 000 0000000
⚫ numero verde 800/066320
o inviare una mail a: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
oppure un fax al numero:
+39 015/2559604
presso
Mapfre Asistencia S.A.- Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:
⚫ il tipo di assistenza di cui necessita;
⚫ cognome e nome e codice fiscale dell'ASSICURATO;
⚫ numero della POLIZZA;
⚫ luogo in cui si trova;
⚫ il recapito telefonico dove la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a richiamare l'ASSICURATO nel corso dell’assistenza.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all'ASSICURATO - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
In ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Il diritto alle prestazioni decade se l’ASSICURATO, al verificarsi del SINISTRO, non prende contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.
4.2 - ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE
La SOCIETA’, anche per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA o STRUTTURA LIQUIDATIVA, potrà richiedere all’ASSICURATO - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per la definizione del SINISTRO.
Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
L’ASSICURATO libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti della SOCIETA’, della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, della STRUTTURA LIQUIDATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del SINISTRO stesso.
Pag. 26
di 28
4.3 - OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE
I N C A S O D I S I N I S T R O
In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO deve darne avviso all’Agenzia cui è assegnata la POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell’evento.
L’ASSICURATO deve inoltre:
⚫ riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
⚫ allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato.
4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO
CGA_CF_PE_SI_01E&4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO|
Per la GARANZIA “SPESE VETERINARIE PLUS ”: verificata l’operatività della GARANZIA, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro, la STRUTTURA LIQUIDATIVA provvederà al rimborso entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI ”: verificata l’operatività della GARANZIA, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la SOCIETÀ provvede alla liquidazione del RISARCIMENTO entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
La SOCIETÀ paga il RISARCIMENTO concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso.
Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.
4.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI ”, la SOCIETÀ assume, fino a
quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell’ASSICURATO, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’ASSICURATO stesso.
Sono a carico della SOCIETÀ le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al 25% del MASSIMALE stabilito in POLIZZA per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto XXXXXXXXX, le spese vengono ripartite fra la SOCIETÀ e l’ASSICURATO in proporzione al rispettivo interesse.
La SOCIETÀ non indennizza le spese sostenute dall’ASSICURATO per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
$$M407$ 0
Pag. 27
di 28
T A B E L L A D I S I N T E S I
CASA E FAMIGLIA - SEZIONE PET
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO
GARANZIA INTERESSATA | COSA FARE SUBITO | PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO |
Telefonare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800/066320 (o numero nero +39 015/2559750) | ||
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA | oppure, inviare una mail a: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx | Fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. |
oppure un fax al numero: x00 000 0000000 presso Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) | ||
PRESTAZIONI VETERINARIE | Telefonare alla STRUTTURA LIQUIDATIVA, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al Numero Verde 800/066320 (dall’estero +39 015/2559750). u Pagamento Diretto Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la PRESTAZIONE VETERINARIA, scrivere all’indirizzo e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed inviare il modulo “Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie”. | u Pagamento Diretto Se l’ASSICURATO si rivolge a strutture e/o medici veterinari convenzionati con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, questa ne sosterrà direttamente i costi. u Xxxxxxxx L’ASSICURATO dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alla struttura e degli onorari dei medici veterinari. |
u Xxxxxxxx Effettuare la denuncia di XXXXXXXX, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento, a: MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 13871 Verrone – Biella Ufficio / GSM | Le spese sostenute saranno rimborsate previo contatto con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, invio della denuncia di SINISTRO e successiva valutazione della documentazione prodotta. L’ASSICURATO dovrà fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del SINISTRO. | |
inviando il modulo “Richiesta di rimborso spese veterinarie”. | ||
RESPONSABILITA’ CIVILE | Dare avviso all’Agenzia cui è assegnata la POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni, indicando la data dell’evento. | Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che sia stato notificato. |
Pag. 28
di 28
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Xxxxxx 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.