DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA SENZA PUBBLICAZIONE
Documento
DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA SENZA PUBBLICAZIONE
DI BANDO EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
Lavori da attuarsi
APPALTO DEI LAVORI DI FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA – OPERE DA DIPINTORE - PRESSO LE SEDI CENTRALI DELLA GIUNTA REGIONALE E ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO REGIONALE, TRAMITE ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG: 932847229F
Localizzazione Lavori
SEDI CENTRALI DELLA GIUNTA REGIONALE E ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO REGIONALE
Stazione Appaltante
Regione del Veneto – Giunta regionale
Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio Direzione Gestione del Patrimonio
Unità Organizzativa Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, 30121 – Venezia
C.F. 80007580279
Indice
1. PREMESSE 3
1. CHIARIMENTI 3
2. COMUNICAZIONI 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE 4
3.1 Oggetto dell’appalto 4
3.2 Luoghi di esecuzione dell’appalto 5
4. IMPORTO A BASE DI GARA - FINANZIAMENTO - DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA 5
4.1 Importo a base di gara 5
4.2 Modalità di finanziamento 6
4.3 Documentazione a base di gara 6
5 PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 7
5.1 Criterio di aggiudicazione 7
6 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 7
6.1 Opzioni 7
7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 8
7.1 Gruppi di operatori economici (Raggruppamenti Temporanei, GEIE, Consorzi Ordinari) 9
7.2 Limiti di partecipazione e cause di esclusione 9
8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10
8.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale 12
8.2 Requisiti di idoneità 11
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 11
8.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E 11
8.4.A Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 11
8.4.B Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 12
9 AVVALIMENTO 12
10 GARANZIA PROVVISORIA 13
11 GARANZIA DEFINITIVA 15
12 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE 15
13 SOPRALLUOGO 15
14 SUBAPPALTO 15
15 CONTRIBUTO ANAC 16
16 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 16
16.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 19
16.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 24
17 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 24
18 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 25
19 VERIFICA OFFERTE ANOMALE 26
20 SOCCORSO ISTRUTTORIO 26
21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 26
22 RICORSI 27
23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 27
24. RINVIO 28
1. PREMESSE
La presente procedura è finalizzata alla selezione di un operatore economico con il quale la Giunta Regionale del Veneto intende affidare i lavori di finiture di opere generali di natura edile e tecnica – Opere da dipintore - presso le Sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, tramite Accordo Quadro da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti).
La Procedura negoziata in modalità telematica senza pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, anche indicato per brevità “Codice”) si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. (già ARCA S.p.A.), centrale di committenza della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema”, “Piattaforma” e/o “Sintel”), - accedendo al link: xxxx://xxx.Xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/XxxxxxXxxxxx.xxxxx - mediante il quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento allegato denominato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno di Sintel nonché pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente all’interno nel percorso xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxxxx all’interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Unità Organizzativa Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi.
La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale - Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio – Direzione Gestione del Patrimonio - Unità Organizzativa Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi;
Indirizzo: Xxxxxxxxxx X. Xxxxx, Xxxxxxxxxx x. 00 – 30121 – Venezia;
Punti di contatto: (tel. 041/0000000 – 5910 - 5091 - 5129 – mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx); Sito internet: xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx;
MAIL: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx CODICE CPV: 45442110-1
CODICE CIG: 932847229F
1. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti circa il contenuto del presente Disciplinare e degli altri documenti di gara devono essere trasmesse per iscritto dai concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.
Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara, seguito dalla dicitura “Richiesta chiarimenti”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il predetto canale presente su Sintel, “Comunicazioni della procedura”.
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui l’operatore economico non sia legalmente tenuto ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta elettronica ordinaria.
Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al bando di gara e/o ai restanti documenti della procedura, nonché differimento dei termini saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste per legge. E’onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative
2. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli offerenti avverranno a mezzo di strumenti elettronici.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione e le ammissioni ed esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente.
I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo del sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE
3.1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di finiture di opere generali di natura edile e tecnica – Opere da dipintore - presso le Sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, tramite Accordo Quadro da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si intendono comprese nell’appalto tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessario finalizzati alla completa esecuzione delle opere come descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.
3.2 Luoghi di esecuzione dell’appalto
Le Sedi regionali oggetto di intervento sono le seguenti:
VENEZIA CENTRO STORICO:
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxx;
Palazzo Sceriman Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx;
Palazzetto Sceriman Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx;
Palazzetto Contarini Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx;
Palazzo Linetti Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx;
Xxxxxxx Xxxxx X. Xxxx 0000, Xxxxxxx;
Xxxxxxx xx XXXX X. Xxxxx 0000, Xxxxxxx;
Rio Novo - Dorsoduro 3493, Venezia;
Xxx Xxx Xxxxx - Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxx;
Xxxxxxxxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx;
Palazzo Gussoni-Grimani, Xxxxxxxxxx 0000/0000, Xxxxxxx;
MESTRE-VENEZIA:
Xx Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx;
Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx,
x Xxxxx Xxxxxxxxxxx Via Carducci, Mestre;
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 15 – 17, Mestre;
Xxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx,
x XXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX:
Edificio Lybra xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx (porzioni ai piani primo, secondo e terzo),
Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx;
Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx;
Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx;
Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx;
Xxx Xxxxxxxxx 000X e 123 P/Q, Malcontenta Venezia;
MOGLIANO VENETO (TV):
Polo Logistico di Bonisiolo;
MOTTA DI LIVENZA (TV):
Villa Rietti-Rota, xxx Xxxxxxxxx 0/0, Xxxxx xx Xxxxxxx (XX).
ROMA:
Via del Tritone, 46.
Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale della Stazione Appaltante, di proprietà o gestita. L’Accordo si estenderà automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo della Regione del Veneto, anche all’interno del territorio regionale fino ad un massimo di n. 5 nuovi fabbricati, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
4. IMPORTO A BASE DI GARA - FINANZIAMENTO - DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA
4.1 Importo a base di gara
L’importo massimo dell’Accordo Quadro, che viene messo a base di gara, è pari ad Euro 614.754,10, IVA esclusa, di cui:
- Euro 600.000,00 IVA esclusa, per lavori, soggetto a ribasso;
- Euro 14.754,10 IVA esclusa, per l’attuazione dei piani di sicurezza per lavori, non soggetto a ribasso.
Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23 co. 16 del Codice dei Contratti è di Euro 186.206,90=, pari al 45% dell’importo dei lavori soggetti a ribasso ed è compreso nell’importo totale dei lavori di appalto.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co.2, e 216 co. 14, del Codice dei Contratti, nonché 61 co. 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito, per brevità Regolamento) i lavori sono classificati come di seguito:
Categoria e classifica D.M. 154/2017 | Qualif. Obbl. (si/no) | Importo (€) | Importo costi sicurezza (€) | Importo complessivo compresi costi sicurezza (€) | % su importo complessiv o | Indicazioni specifiche ai fini della gara | |
Prevalente (CP) Scorporabile (CS) SIOS | NOTE | ||||||
OS7 II^ | SI | € 600.000,00 | € 14.754,10 | € 614.754,10 | 100% | CP |
4.2 Modalità di finanziamento
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio regionale.
4.3 Documentazione a base di gara
La documentazione di gara è costituita dai documenti di seguito riportati (caricati e consultabili nel portale di SINTEL).
La documentazione di gara è costituita da:
Disciplinare di gara - il presente documento;
Capitolato Speciale d’Appalto _parte 1;
Capitolato Speciale d’Appalto _parte 2^;
Schema di Accordo Quadro.
La modulistica di gara necessaria per la partecipazione è costituita da:
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Allegato A) al Disciplinare di gara;
Dichiarazione integrativa al DGUE – Allegato B) al Disciplinare di gara;
Dichiarazione costo della manodopera – Allegato C) al Disciplinare di gara.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della documentazione della procedura su SINTEL, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
Protocollo di legalità approvato con DGR n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla Regione del Veneto con gli uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UP Veneto e consultabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx (la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012);
DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze ai fini del coordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, consultabile al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx?xxXxxxxxxxx0000;
“Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto”, adottato dalla Giunta regionale con DGR 38 del 28 gennaio 2014 ed approvato con DGR 1939 del 28 ottobre 2014, accessibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/x/xxxxxxxx_xxxxxxx/xxx_xxxx?xxxxx00xx00xx-0000-0000-xxxx- 5f83b5c7db9b&groupId=10136
Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel.
5 PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b) del Codice e dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e come modificato dall’art. 51, comma 3 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e successiva
L. 23.12.2021 n. 238, a mezzo piattaforma telematica messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., in sigla A.R.I.A., della Regione Lombardia, denominata “Sintel”.
5.1 Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice.
Il minor prezzo sarà determinato mediante massimo ribasso percentuale unico sull’importo a base di appalto. Il ribasso percentuale unico sarà applicato sugli Elenchi Prezzi posti a base di gara.
Per la valutazione del prezzo unitario offerto si prendono in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola, applicandosi il troncamento dopo la seconda cifra decimale.
6 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà durata complessiva di anni 3 (tre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna generale dell’Accordo.
6.1 Opzioni
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare l’Accordo Quadro per un ulteriore anno e con aumento dell’importo dell’Accordo fino ad un massimo di Euro 204.918,03, IVA esclusa, per complessivi Euro 819.672,13 IVA esclusa.
L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.
Qualora, prima della scadenza dell’Accordo Quadro, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga l’Appaltatore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.
Nel caso in cui, alla scadenza dell’Accordo Quadro l’importo dello stesso non sia ancora esaurito, il Committente si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di proroga sopra indicate.
Infine, la Stazione Appaltante si riserva di apportare le modifiche contrattuali che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dell’appalto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del Decreto -Legge 30 aprile 2022, n. 36.
7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’art. 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25/06/1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8/08/1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice dei Contratti civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) gli R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice dei Contratti civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice dei Contratti civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter, del D.L. 10/02/2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/04/2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240.
Ai sensi dell’art. 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.
Inoltre, gli R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando, ai sensi dell’art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.. In sede di gara tali indicazioni saranno fornite mediante la presentazione del documento Modello 1A - (Dichiarazione integrativa al DGUE), come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’art. 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi del medesimo art. 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice dei Contratti penale.
Ai sensi dell’art. 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
In ogni caso si applica l’art. 48 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 30/’07/2010,
n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2010.
Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6 del X.X. 00/00/0000, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7.1 Gruppi di operatori economici (Raggruppamenti Temporanei, GEIE, Consorzi Ordinari)
I gruppi di operatori economici sono disciplinati dall’art. 48 del Codice dei Contratti e possono essere, ai sensi dei co. 2 e 4 sia di tipo verticale, orizzontale che di tipo misto. Per il possesso dei requisiti si rinvia al successivo
§ 9.5 delle presenti Condizioni.
Salvo quanto disposto ai co. 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei gruppi di operatori economici rispetto a quella risultante dall'impegno dichiarato al momento della partecipazione o, se già costituiti, rispetto alla composizione dichiarata nell’Istanza di partecipazione e risultante dall’atto di costituzione prodotto in sede di offerta.
Ogni modificazione senza motivo giustificato autorizza la Stazione Appaltante a risolvere il contratto stipulato con effetto immediato e con oneri a carico dell’affidatario.
In caso di gruppo di operatori economici già costituito devono essere allegati fotocopia dell’atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento (risultante da scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita al legale rappresentante del mandatario (risultante da scrittura privata autenticata).
In caso di gruppo di operatori economici non ancora costituito, è prevista nella documentazione da presentare a cura del concorrente, la dichiarazione d’impegno alla costituzione formale del gruppo.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale o di tipo misto, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti riferiti alla categoria principale, ai sensi dell’art. 48 co. 2, primo periodo, del Codice dei Contratti. Gli altri requisiti potranno essere posseduti cumulativamente dal R.T.I.
7.2 Limiti di partecipazione e cause di esclusione
Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un gruppo di operatori economici (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzi, GEIE) ovvero di partecipare singolarmente e contemporaneamente in forma associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti coinvolti. I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferma restando l’applicazione dell’art. 353 c.p..
Ai sensi dell’art. 48 co. 9 del Codice dei Contratti, è vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 48 del Codice dei Contratti.
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione: nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d’azienda, o di ramo d’azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute. Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.
8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica, di cui al successivo punti 8.1 del presente Disciplinare.;
essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi punti 8.2 e 8.3 del presente Disciplinare.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito, “DGUE”) e della Dichiarazione integrativa al DGUE.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f -bis, del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.
8.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Si precisa che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo di cui all’art. 80 del Codice, salvo il caso in cui l’operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
8.2 Requisiti di idoneità
L’operatore economico deve essere in possesso di iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 co. 2, 87 e 216 co. 14, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà essere in possesso di:
a. attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni nella categoria OS7 “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica”, nella classifica almeno II^;
b. valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto, in corso di validità;
c. valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del reg. CE 1221/2009 oppure UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto, in corso di validità;
d. valutazione di conformità delle proprie misure di responsabilità sociale alla norma XX 0000 in corso di validità.
8.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.
8.4.A Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
In caso di partecipazione in forme aggregate i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, a pena di esclusione, dovranno posseduti:
i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.TIP. e del consorzio;
ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E..
8.4.B Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
Fermo restando che, a pena di esclusione, i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del punto 8.3 devono essere posseduti da ciascun concorrente che intende partecipare alla procedura di gara, anche se riunito in un raggruppamento temporaneo di operatori economici, i restanti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito indicato.
A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento), riferita a ogni singola categoria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10%, riferita a ogni singola categoria.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, co. 3, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera subassociazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi e per l’effetto dell’art. 83, co. 8, del Codice dei Contratti.
9 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti, nonché della dichiarazione integrativa al D.G.U.E.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il R.U.P. richiede al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10 GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del Decreto -Legge 30 aprile 2022, n. 36, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto.
La garanzia potrà essere costituita a scelta dell’operatore, in forma di cauzione, secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 93 (nel qual caso, il relativo importo dovrà essere versato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario IT 32 D 02008 02017 000100543833, presso Unicredit S.p.A. - Codice fiscale e partita IVA n. 00348170101 - Mercerie dell’Orologio, 191 Venezia, intestato alla Regione del Veneto - Conto depositi cauzionali, specificando nella causale: “Garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG:932847229F”); oppure a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui AL Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31, contenente il Regolamento con cui sono stati adottati gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquantapercento), nei seguenti casi:
a) si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.
Si precisa che:
- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell’ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
- in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l’effetto dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50 per cento non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa, barrando l’apposita casella di cui al punto 26 della dichiarazione integrativa al DGUE.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, co. 7 del Codice dei Contratti l’operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.
In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.
La garanzia dovrà:
- essere intestata alla Stazione Appaltante;
- avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti;
- in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, essere intestata a tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ed alle consorziate designate esecutrici;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, dovrà prevedere la copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al certificato di collaudo.
Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, con una semplice dichiarazione di svincolo resa della Stazione Appaltante.
L’operatore economico può prestare la garanzia provvisoria anche in una delle modalità previste dall’articolo 93 co.2 del Codice dei Contratti.
11 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al certificato di collaudo / regolare esecuzione.
12 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
Ai sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell’esecuzione dell’appalto.
Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
13 SOPRALLUOGO
Nella presente procedura di gara, non è previsto il sopralluogo presso i luoghi oggetto dei lavori in appalto.
14 SUBAPPALTO
In materia di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 105, comma 1, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) del decreto-legge n. 77/2021.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Nel caso di subappalto, pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II,
sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
I consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
15 CONTRIBUTO ANAC
A pena di esclusione ai sensi dell’art. 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC - pari ad Euro 80,00 - secondo le “istruzioni operative” consultabili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
La Stazione Appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, co. 67 della L. 266/2005.
16 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nella Piattaforma Sintel, le proprie offerte collegandosi al sito internet xxx.xxxxxxx.xx, accedendo alla piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet xxx.xxxxxxx.xx).
Si rileva che ai sensi del decreto legge “Semplificazioni”, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11.09.2020 come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, fino al 30.06.2023 si applicano, a discrezione della stazione appaltante, le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016, senza obbligo di motivazione. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx (cd. “step”).
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento su Sintel dei documenti richiesti dagli atti di gara;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Xxxxxx.
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e sono stati confermati tramite firma degli hash - codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti - riguardanti i singoli file. Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta di cui attesta di aver controllato integrità e leggibilità.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa;
b) la Documentazione tecnica (in questa procedura non richiesta);
c) l’Offerta economica.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare).
Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree del Sistema dedicate al singolo concorrente.
Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.
Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5° ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta. Detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta. Si concretizza l’invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso “Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara. Xxxxxx non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema per tempo; è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta.
È altresì possibile – nonché caldamente consigliato - controllare detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità ed immodificabilità una volta decorso tale termine perentorio.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione al Sistema. La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nelle “Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, vale quanto in seguito precisato in ordine alla sottoscrizione del DGUE che tiene luogo della domanda di partecipazione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ove richiesta, l’offerta tecnica, ove richiesta e l’offerta economica - devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, fermo quanto previsto limitatamente alla documentazione in lingua inglese al paragrafo successivo. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la produzione di traduzione semplice purché corredata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la conformità all’originale della traduzione prodotta. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità. In caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
A pena di esclusione, per la partecipazione alla procedura, dovrà essere inserita nel sistema la seguente documentazione di offerta:
la Documentazione AMMINISTRATIVA di cui al successivo § 16.1;
la Documentazione ECONOMICA di cui al successivo § 16.2.
Per motivi di omogeneità e al fine di evitare vizi formali o sostanziali, si chiede di predisporre la documentazione di gara utilizzando preferibilmente i moduli predisposti dalla Stazione Appaltante.
Qualora il concorrente non faccia uso dei moduli predisposti, deve fornire in ogni caso tutti i dati richiesti.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’art. 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
16.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la seguente documentazione:
1. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) – ALLEGATO A), che tiene luogo della domanda di partecipazione alla gara, compilando il modello allegato e sottoscrivendolo digitalmente a cura del legale rappresentante dell’impresa concorrente o da persona dotata dei necessari poteri; il documento dovrà essere corredato da copia di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; si precisa che non è obbligatorio compilare le parti del documento, evidenziate in grigio nel modello allegato ed in particolare la Parte IV^ “Criteri di selezione”, purchè si indichi, nella medesima Parte IV^, l’opzione “SI” nel campo denominato “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”.
Con riferimento alla Parte III^ del D.G.U.E., relativa ai motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, Sezioni A, B, C e D, si precisa che il concorrente non è tenuto a indicare le condanne penali solo in caso di:
1) reato depenalizzato;
2) intervenuta riabilitazione;
3) estinzione del reato dopo la condanna;
4) revoca della condanna.
Si ricorda che il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico; l’elenco completo e esaustivo delle condanne riportate può essere rilevato dalla visura del Casellario giudiziale.
2. Dichiarazione integrativa al D.G.U.E. (ALLEGATO B), in conformità alla modulistica appositamente predisposta dalla Stazione Appaltante;
In merito ai documenti di cui ai Punti 1. e 2. si precisa quanto segue:
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i documenti di cui ai Punti 1. e 2. del presente articolo dovranno essere presentati da parte del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e di ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice) e dovranno:
- essere accompagnati dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- essere accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, i documenti di cui ai Punti 1. e 2. del presente articolo dovranno essere presentati da parte del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) in nome e per conto proprio e delle mandanti e dovranno:
- indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite dai singoli componenti;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, i documenti di cui ai Punti 1. e 2. del presente articolo dovranno essere presentati da parte del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e di ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante) e dovranno:
- indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare l’impresa mandataria;
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il
R.T.I. o il consorzio;
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione
Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:
- titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
dei membri degli organi con poteri di direzione e controllo;
del direttore tecnico;
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
- in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Si precisa per ognuno di soggetti sopra indicati e limitatamente ai commi 1 e 2, dell'art. 80 del Codice il legale rappresentante può rendere le relative dichiarazioni, nel proprio D.G.U.E., sia per sé che per gli altri, sottoscrivendo egli stesso il D.G.U.E.
In questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della Parte III^, che: “Nella mia qualità di legale rappresentante, sottoscrittore del D.G.U.E., rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art.80, comma 1 anche per gli altri soggetti facenti parte dell' impresa concorrente, che in questa sede rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art.80 e precisamente: il Sig............................nella sua qualità di..................................., il Sig nella sua qualità
di etc.”.
IN ALTERNATIVA:
dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati, elencati nell'art. 80, c.3 del Codice, provvedendo gli stessi a:
- sottoscrivere il D.G.U.E. presentato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute, allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
OPPURE
- presentare ciascuno un proprio distinto D.G.U.E., compilato limitatamente alla parte di loro interesse (Parte III^ del D.G.U.E.) e debitamente sottoscritto, allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti si precisa, altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall’ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di “self cleaning”, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.
Si invitano i concorrenti a prestare particolare attenzione a quanto dagli stessi dichiarato, ai fini della responsabilità penale in cui possono incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ess.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
3. PASSoe rilasciato dal servizio AVCPASS dell’ANAC: tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire su Sintel.
Si precisa che:
- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.
Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.
4. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e
qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito, per brevità, CAD);
- ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
5. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
6. Procure.
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, la procura attestante i poteri conferiti.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
7. Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
a) la garanzia provvisoria bancaria o assicurativa con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del Codice dei contratti, dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica nei seguenti modi alternativi:
i. in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
ii. ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
iii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della garanzia, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b) i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 2 del Codice dei Contratti, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del Decreto -Legge 30 aprile 2022, n. 36, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari
costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
8. Contributo ANAC: La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC, di cui all’articolo che precede, potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
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N.B: UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.
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16.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
L’offerta economica, formulata secondo il modello della piattaforma SINTEL, dovrà essere espressa mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, oneri di sicurezza esclusi.
Il concorrente dovrà inoltre indicare, nell’apposito campo, ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice dei Contratti, l’importo degli “ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI”, che non potrà essere pari a “0” (zero).
L’offerta economica dovrà essere corredata dalla dichiarazione relativa ai costi della manodopera (art. 95 co.10 del Codice dei Contratti), conforme al relativo Modello predisposto dalla Stazione Appaltante (ALLEGATO C), che pertanto dovrà essere allegato, debitamente compilato all’offerta economica; l’importo di tali costi (che non potrà essere pari a zero) dovrà essere indicato in euro (sono ammesse due cifre decimali dopo la virgola), e dovrà essere espresso in valore assoluto.
L’offerta economica e la dichiarazione relativa ai costi della manodopera dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti di seguito indicati:
i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
iii. in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute nel presente Disciplinare e relativi allegati, con rinuncia ad ogni eccezione. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla selezione non avranno conseguito piena efficacia giuridica.
L'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua presentazione e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice dei Contratti Civile.
17 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il concorrente dovrà inviare l'offerta, mediante la piattaforma digitale SINTEL entro il termine indicato in piattaforma.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato.
Farà fede la data di ricezione attestata dal sistema informatico SINTEL.
18 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.
In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni”, il Seggio di Gara nominato con il provvedimento di indizione procederà:
- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;
- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della Documentazione amministrativa presentata;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara e ad ammettere con riserva eventuali offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice;
- ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito Verbale relativo alle attività svolte;
- a formalizzare in apposito Verbale eventuali esclusioni dalla procedura.
Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito Xxxxxxx che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area Sintel “Comunicazioni procedura”.
Si precisa che la comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art.76 del Codice.
Il Verbale di gara sarà pubblicato anche sul Profilo del Committente.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti integrativi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Quindi, in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura”, si procederà in seduta riservata all’apertura della “BUSTA – OFFERTA ECONOMICA” ed alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo.
All’esito della verifica, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione. Le attività di cui ai punti che precedono saranno svolte dal Seggio di gara.
Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito Xxxxxxx che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”, dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione della procedura; la comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” sarà valida agli effetti di cui all’art. 76 del Codice.
19 VERIFICA OFFERTE ANOMALE
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del Codice.
Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato automaticamente dalla Piattaforma SINTEL.
In ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 6 del Codice, nel caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.
20 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice dei Contratti, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 59, commi 3 e 4 dello stesso, le carenze di qualsiasi elemento DGUE e dei documenti richiesti all’interno della sezione amministrativa della piattaforma SINTEL possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma.
La Stazione Appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere.
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso, saranno dichiarate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla procedura:
a) le offerte che siano sottoposte a condizione;
b) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di appalto;
c) le offerte incomplete e/o parziali.
21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara, nella persona del RU.P., formulerà la proposta di aggiudicazione.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Parimenti, la Stazione Appaltante si riserva di dare corso all’aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea.
Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Per quanto riguarda le verifiche antimafia, decorsi 30 giorni ai sensi dell’art. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia con riguardo ai soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 85 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante accetta, come prova sufficiente della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, la documentazione elencata nelle lettere a), b), c) dell’art. 86 comma 2 del predetto Decreto.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011; fino al 30.06.2023 si applica l’art. 3 del decreto legge “Semplificazioni”, convertito con Xxxxx
n. 120 del 11.09.2020, come modificato dal decreto-legge n. 77/2021.
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legge “Semplificazioni”, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11.09.2020 come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, fino al 30.06.2023 è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
22 RICORSI
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. DI Venezia, territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente provvedimento per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Decreto di indizione della procedura di gara sul Profilo del Committente.
23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “Regolamento generale sulla protezione dei dati” vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati che riguardano i concorrenti e l’aggiudicatario sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto, nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di obblighi di legge.
Tutti i dati acquisiti dal Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento.
Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione del Veneto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
a) al personale della Direzione Gestione del Patrimonio che cura il procedimento di gara;
b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).
c) alle altre Strutture regionali competenti per l’esecuzione contrattuale o per l’eventuale contenzioso;
d) nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall’ordinamento: la “pubblicazione dei dati” avrà ad oggetto i dati della persona giuridica aggiudicataria e non dei legali rappresentati/firmatari del contratto.
Diritti del concorrente interessato.
Agli offerenti ed all’aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 000, 00000 – XXXX, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901 – 00000 XXXXXXX. Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio.
Il DPO “Data Protection Officer” ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 00000 Xxxxxxx. PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
24. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si intendono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx