Contratto di subappalto tipo relativo alla esecuzione di opere e lavori riguardanti la pubblica amministrazione
Contratto di subappalto tipo relativo alla esecuzione di opere e lavori riguardanti la pubblica amministrazione
Art. 1
Definizioni
Tra la Società ('*) ______________________________________________________________________________________________ con sede in ______________________________________ Via _________________________________________________________ Cod. Fisc. __________________________ P.IVA n. __________________________ Matricola ANC n. _________________________ a mezzo del suo legale rappresentante Sig. _________________________________________________________________________ nato a _________________________________ il ___________________ e residente in _____________________________________ Cod. Fisc. ___________________________ e la Società (**)____________________________________________________________ con sede in ___________________________________ Via ____________________________________________________________ Cod. Fisc. ___________________________ P. IVA ___________________________
Matricola ANC n. ___________________________ cat. ___________________________ classe ___________________________
(o, per i casi consentiti dalla legge, iscrizione C.C.I.A.A. n. _____________________________________________________________) intestataria delle seguenti posizioni assicurative: presso l'INAIL - sede di ___________________________ n. _____________________ presso l'INPS - sede di ___________________________ n. _____________________
iscritta presso la Cassa Edile (posizione n. ________________________) e presso l'Ente Scuola della provincia di rappresentata dal Socio Amministratore Sig. _______________________________________________________________________________________ nato a _________________________________ il ___________________ e residente in _____________________________________ Cod. Fisc. ___________________________ si stipula e si conviene quanto in appresso specificato.
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(*) Appresso denominata impresa subappaltante.
(**) Appresso denominata impresa subappaltatrice.
Art. 2
Premessa
Si premette che:
l'impresa subappaltante, in forza di contratto d'appalto stipulato in data ___________________________ assumeva per conto del Committente _______________________________________________________________________________________ (cod.fisc. n. ____________________________________ partita iva n. __________________________________) esecuzione di un complesso di lavori ________________________________________________________________________________ nel Comune di ________________________________________________________________________________________;
l'impresa subappaltatrice, specializzata nell'esecuzione di ______________________________________________________ risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
l'impresa subappaltatrice, esaminato il progetto, il tipo e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni cui al presente contratto;
non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'impresa subappaltatrice ha fornito all'impresa subappaltante tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06);
l'impresa subappaltante ha ottenuto l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06), e comunicato altresì all'impresa subappaltatrice l'intervenuta autorizzazione;
non sussistono, (ovvero: sussistono) ai sensi dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06), tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ.;
l'impresa subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06);
le opere oggetto del presente contratto non superano il limite quantitativo di cui all’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06);
tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti, della legge 20 maggio 1970 n. 300, della legge 13 settembre 1982 n. 646 e della legge 19 marzo 1990 n. 55.
Art. 3
Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ____________________________________________________________ secondo il progetto e il capitolato allegati al contratto e con i quali forma parte integrante.
Art. 4
Importo del subappalto
Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato a "corpo", di comune accordo fra le parti in € ____________________________ e non potrà in alcun modo essere variato (*).
Rispetto all'importo di aggiudicazione delle corrispondenti lavorazioni è praticato un ribasso pari al _______________________.% (**)
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(*) Nel caso di opere affidate a misura il relativo importo globale è concordemente previsto in €__________________, sulla base dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi, di cui all'art. 27 lett. e) del presente contratto.
(**) Ai sensi dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06) il ribasso non può essere superiore al 20%dei prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
Art. 5
Consegna dei lavori
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre ___________________________ giorni dalla stipulazione del presente contratto.
In caso di tardiva consegna dei lavori da parte dell'impresa subappaltante, l'impresa subappaltatrice ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora entro giorni ___________________________ dalla consegna l'impresa subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.
Art. 6
Rapporti esecutivi tra i contraenti
L'impresa subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa.
L'impresa subappaltante dichiara altresì che la Direzione dei Lavori è affidata a _____________________________________________ residente in ______________________________________________ iscritto all'Albo degli ____________________________________ di ___________________________ e che la Direzione del cantiere è affidata a _____________________________________________ residente in ______________________________________________ domiciliato in_________________________________________.
È in Facoltà dell'impresa subappaltante di sostituire le persone sopra indicate, senza che l'impresa subappaltatrice possa sollevare eccezioni.
Art. 7
Sorveglianza dei lavori
L'impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del Direttore di cantiere.
Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.
Art. 8
Persone autorizzate dall'impresa subappaltatrice
L'impresa subappaltatrice autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto e a saldo le seguenti persone: ____________________________________________________________________________________________________________;
ciò con esonero di responsabilità dell'impresa subappaltante e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione dovrà essere comunicata alla stessa impresa immediatamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.
L'impresa
subappaltatrice nomina, altresì, a tutti gli effetti, come proprio
rappresentante e responsabile dei lavori da
eseguire
__________________________________________________________, che deve
essere reperibile per tutta la durata dei lavori al seguente
indirizzo
______________________________________________________________________________________.
L'impresa subappaltatrice nomina altresì, per iscritto e prima dell'utilizzo dei lavori, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza.
Art. 9
Tempi di esecuzione
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è di giorni ___________________________ naturali consecutivi computati dalla data del verbale di consegna degli stessi (*).
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e sempreché il ritardo sia imputabile all’impresa subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati di avanzamento anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità di € _________________________ (euro _______________________________________) salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'impresa subappaltante e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'impresa subappaltatrice.
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(*) Qualora il Committente dell'opera abbia fatto riferimento nel determinare i tempi di esecuzione alle giornate di lavoro concretamente utilizzabili e non ai giorni di calendario, lo stesso criterio si intende seguito dall'impresa subappaltante nei confronti dell'impresa subappaltatrice.
Art. 10
Pagamenti
Per i lavori convenuti a prezzo unico "a corpo" saranno redatti da parte dell'impresa, stati di avanzamento secondo í ratei particolari qui di seguito precisati e con le seguenti percentuali del prezzo unico:
al raggiungimento ______________________________________, rateo del _______________%
‘’ ‘’ ______________________________________, ‘’ ‘’ _______________%
‘’ ‘’ ______________________________________, ‘’ ‘’ _______________%
‘’ ‘’ ______________________________________, ‘’ ‘’ _______________%
Il pagamento dell'importo a credito di volta in volta risultante, al netto delle ritenute e degli acconti versati, avverrà entro i _______________ giorni successivi alla sottoscrizione dello stato di avanzamento da parte dell'impresa subappaltatrice (*).
In ogni stato di avanzamento verranno contabilizzate anche le eventuali prestazioni in economia richieste dall'impresa subappaltante, con ordine scritto ed eseguite nel periodo dello stato di avanzamento stesso.
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, a qualsiasi titolo eseguito, l'impresa subappaltante effettuerà una trattenuta del _______________% (________________________ per cento) a titolo di garanzia per la buona esecuzione dell'opera e per la corretta osservanza del contratto.
Tale importo, infruttifero, sarà versato all'impresa subappaltatrice ad accettazione dell'opera, dopo verifica finale, come meglio precisato all'art. 11 del presente contratto.
L'impresa subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia senza aver prima dato prova all'impresa subappaltante dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e da quanto altro stabilito nel presente contratto.
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(*) Qualora si volesse convenire un lavoro "a misura", anziché "a corpo" il comma dovrà essere così sostituito: "per i lavori la cui contabilizzazione è invece prevista a misura, gli stati di avanzamento verranno compilati, sempre a cura dell'impresa subappaltante, ogni qualvolta raggiungeranno l'importo minimo di € __________________________. (diconsi euro ________________________________) al netto, come sopra, delle ritenute e degli acconti versati; la contabilizzazione verrà redatta in base alle misurazioni eseguite in contraddittorio ed in applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuali; il pagamento seguirà entro i ___________________ giorni successivi alla firma dello stato di avanzamento.
Art. 11
Verifica dei lavori e pagamento dei saldi
Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'impresa subappaltante eseguirà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro___________________________ giorni dalla loro ultimazione, dandone regolare preavviso a 'impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato.
La mancata comunicazione scritta da parte dell'Impresa subappaltante, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, entro il termine di ___________________________ giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'impresa subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.
Art. 12
Sospensione dei lavori
L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza Impresa o Xxxxx interessata alla complessiva esecuzione delle opere.
Resta impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltatrice ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
Art. 13
Variazione dei lavori
L'impresa subappaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'impresa subappaltante.
Se delle modifiche al progetto si renderanno necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, le parti convengono, fin d'ora, di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni di prezzo.
Art. 14
Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi verrà calcolata nei limiti e con le modalità vigenti per le opere pubbliche.
Art. 15
Oneri a carico dell'impresa subappaltatrice
Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, l'impresa subappaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese, al a fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera; in particolare dovrà disporre delle seguenti attrezzature:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L'impresa subappaltatrice dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori e, in particolare, dei seguenti materiali:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.
L'impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:
di rendere tempestivamente edotta l'impresa di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di iscrizione all'attestazione SOA ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richiesti dalle vigenti leggi al fine dell'iscrizione all'Albo medesimo, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3, legge 19 marzo 1990 n. 55;
di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il qua e essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza e dell'Ente Scuola della Provincia di _________________________________ tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti dei due Organismi anzidetti;
di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di _________________________________ e dalle altre norme da essi richiamate;
di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
di predisporre e mettere a disposizione della impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'impresa subappaltatrice accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte dell'impresa subappaltante e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;
di far pervenire, qualora intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 6, della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'impresa subappaltante in tempo utile per la trasmissione alla committente, entro venti giorni dalla data del rilascio, la certificazione rilasciata dalla competente prefettura;
di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
di trasmettere all'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. L'impresa subappaltatrice si obbliga altresì a trasmettere periodicamente all'impresa subappaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
a richiesta dell'impresa subappaltante ovvero del committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa Edile e all'Ente Scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente principale. L'impresa subappaltatrice si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d), e), e g) del presente articolo;
Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.
Art. 16
Oneri a carico dell'impresa subappaltante
Resta a carico dell'Impresa subappaltante la messa a disposizione di (*) __________________________________________________ nonché la fornitura di (**)________________________________________________________________________________________.
La manutenzione ordinaria di tali macchine ed attrezzature è a carico di __________________________________________________.
L'Impresa subappaltante dovrà provvedere a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di ________________________________________ la denominazione dell'impresa subappaltatrice.
L'impresa subappaltante provvederà, inoltre, a comunicare 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e, comunque, prima dell'inizio medesimo, ai Dirigenti delle R.S.A. di cui al vigente contratto collettivo nazionale - qualora la stessa sia costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate - la denominazione dell'impresa subappaltatrice e le indicazioni delle opere subappaltate.
Qualora nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate non sia costituita la R.S.A. l'impresa subappaltante entro i termini indicati al precedente comma, provvederà agli adempimenti medesimi nei confronti dei Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Associazione Costruttori di _________________________________.
L'impresa subappaltante garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di averlo posto a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
La medesima impresa provvederà altresì a trasmettere tale piano all'impresa subappaltatrice ed a curare il necessario coordinamento con quest'ultima, al fine di rendere lo specifico piano compatibile con quello da essa approntato e presentato ai sensi del comma precedente.
L'impresa subappaltante provvederà a trasmettere alla committente ed al direttore dei lavori copia autentica del presente contratto entro venti giorni dalla data del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06).
Xxxxx gli adempimenti di cui ai punti precedenti, l'impresa subappaltante è responsabile in solido con l'impresa subappaltatrice dell'osservanza da parte di questa delle norme sul trattamento economico e normativo nei riguardi dei dipendenti adibiti alle lavorazioni subappaltate.
L'impresa subappaltante provvederà a comunicare agli enti previdenziali, incluse la Cassa edile e l'Ente scuola, assicurativi ed antinfortunistici la denominazione dell'impresa subappaltatrice.
L'impresa subappaltante - ai sensi dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06)- è tenuta ad indicare nei cartel esposti all'esterno del cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché gli estremi di iscrizione della stessa alla SOA., con indicazione delle categorie e classifiche di iscrizione, ovvero alla C.C.I.A.A..
L'impresa subappaltante deve trasmettere inoltre alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e l'Ente scuola, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, fatte pervenire dall'impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/06).
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(*) Precisare le macchine e le attrezzature da mettere eventualmente a disposizione dell'impresa subappaltatrice. Vanno ovviamente escluse le macchine e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.
(**) Precisare i materiali da mettere a disposizione dell'impresa subappaltatrice.
Art. 17
Custodia del cantiere
Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.
Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.
L'inosservanza di tale ultima previsione renderà nullo fin dall'origine il presente contratto, impregiudicato il diritto dell'Impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall'eventuale inadempimento dell'Impresa subappaltatrice.
Art. 18
Risoluzione del contratto
È in facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto:
quando l'impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
quando l'impresa subappaltatrice non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa edile e all'Ente scuola, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.
Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice.
All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'impresa subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'impresa subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.
Art. 19
Risoluzione del contratto per volontà dell'impresa subappaltante
Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 del presente contratto, è in facoltà dell'impresa subappaltante risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre ad un decimo dell'importo delle opere non eseguite in analogia e con i criteri di cui all’art. 122 del DPR n. 554/99 escluso ogni altro compenso.
Art. 20
Obbligo di rilascio del cantiere
Sia nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'impresa subappaltante ai sensi degli art. 18 e 19 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, l'impresa subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità, di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.
Art. 21
Danni
L'impresa subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna.
Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.
Art. 22
Divieto di subappalto dei lavori
L'impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto.
Art. 23
Corresponsabilità dell'impresa subappaltatrice
L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde, al Committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.
Art. 24 (*)
Arbitrato
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà decisa da un arbitro unico (**) indicato nella persona di _______________________________________________________.
Qualora l'arbitro designato non fosse in condizioni di espletare il suo incarico, dovrà essere nominato un altro arbitro, scelto di comune accordo dalle parti. In difetto e su iniziativa della parte più diligente esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di _________________________________________________.
L’arbitro deciderà secondo equità (***) in via irrituale, ed il lodo non sarà impugnabile. La sua decisione viene fin d’ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
L’arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari.
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(*) Cancellare se l’ipotesi non interessa in quanto alternativa al successivo art. 25.
(**) Nell’ipotesi in cui le parti preferiscano deferire preventivamente la controversia ad in collegio di arbitri, questo dovrà essere composto da tre membri, nominati uno dall’impresa subappaltatrice ed il terzo dagli altri due ovvero in difetto, e su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di ________________________
(***) Le parti che lo desiderano possono sostituire “equità” con “diritto”.
Art. 25 (*)
Foro competente
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto (art 20 c.p.c.) oppure quello _______________________________________ concordato dalle parti (art. 28 c.p.c.).
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(*) Cancellare se l’ipotesi non interessa in quanto alternativa al precedente art. 24
Art. 26
Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui artt. 1655 e segg. Del Codice Civile e le altre norme di legge.
Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.
Art. 27
Allegati
Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante:
l’offerta dell’impresa subappaltatrice contenente il computo metrico estimativo che ne ha determinato il prezzo a corpo;
il capitolato speciale d’appalto e/o la descrizione dei lavori;
gli elaborati grafici di progetto;
il programma cronologico di esecuzione dei lavori concordato tra le parti contraenti;
elenco prezzi (*).
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(*) Da allegare in caso di opere affidate a misura.
Art. 28
Spese del contratto
Le spese del presente contratto ed accessorie vanno divise a metà tra le due parti contraenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Lì ____________________________
L’IMPRESA SUBAPPALTANTE L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE