SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
Comune di Pregnana Milanese
(Provincia di Milano)
Settore Assetto ed uso del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO DI PREGNANA MILANESE
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
CUP B14I11000020004
CIG 28877674B6
Telefono 00 00 00000000
Posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Posta elettronica certificata PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Fax 00 00 00000000
Indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx Ente aggiudicatore Comune di Pregnana Milanese
Profilo del committente: xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx sezione bandi e concorsi
Pregnana Milanese, lì 29 giugno 2011
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
((Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
I N D I C E
Titolo I – Oggetto del contratto
Art. 1 - Oggetto del contratto
Titolo ii – Costruzione, avviamento, manutenzione ed estensione dell’impianti
Art. 2 - gli impianti e la rete di distribuzione
Art. 3 - Manutenzione della rete e potenziamento
Art. 4 - Estensione e sviluppo Art. 5 - Modalità costruttive Art. 6 - Programma lavori Art. 7 - Collaudo
Art. 8 - Avviamento
Art. 9 - Affidamento delle opere a terzi
Titolo iii - Erogazione del servizio
Art.10 - Disposizioni generali sulle modalità di svolgimento del servizio
Art.11 - Principi generali in materia di accesso al servizio
Art.12 - Accesso al servizio per sostituzione della fornitura a clienti finali
Art.13 - Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità di gas
Art.14 - Erogazione del servizio
ART.15 – QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art.16 - Condizioni economiche per l’erogazione del servizio
ART.17 - SICUREZZA DEL SERVIZIO
Art.18 - servizio di reperibilita’ e pronto intervento
Art.19 - Continuità e sospensioni del servizio
Art.20 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico
Art.21 - Allacciamenti
Art.22 - Contributo per l’allacciamento, contributo per posa contatore e contributo per manovre semplici
ART.23 - SERVIZI ALL’UTENZA
Titolo iv – Disposizioni generali
Art.24 - pagamento dell’indennizzo al Gestore uscente - Consegna impianti
Art.25 - corrispettivo al Comuni
ART. 26 - DURATA DEL CONTRATTO
Art.27 - Vigilanza e controllo del Comune ART. 28 - Obblighi del Gestore
Art. 29 - Banca dati inerente agli impianti
Art.30 - Inadempimenti e penali
ART.31 - RISOLUZIONE
ART.32 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO ART.33 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Art.34 - condizioni alla scadenza
Art.35 - cauzione
Art.36 - assicurazioni
Art.37 - trattamento dei dati personali Art.38 - sopravvenute modifiche normative Art.39 - domicilio
Art.40 - documenti contrattuali
Art.41 - spese
CONTRATTO DI SERVIZIO
tra
Il Comune di Pregnana Milanese (C.F. n. 00223680125 e Partita I.V.A. n 00223680125 ), in persona del Responsabile dell’Area tecnica, Sig./ Sig.ra nato a , domiciliato per la carica presso la casa comunale corrente in Pregnana milanese, , (di seguito per brevità anche “Comune”)
e
la società (C.F. e Partita I.V.A. n. ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede sociale corrente in Via n , munito dei necessari poteri, giusta , allegata al presente contratto sub “A”; (di seguito per brevità anche “Distributore” )
(di seguito congiuntamente “Parti”)
e
la società ……….(C.F. e Partita I.V.A. n. ………………….), in persona del Legale Rappresentante pro tempore……………….., nato a ………………….. il ,
domiciliato per la carica presso la sede sociale corrente in …………………Via……n ,
munito dei necessari poteri, giusta …………….., allegata al presente contratto sub “A”; (di seguito per brevità anche “Gestore” )
(di seguito congiuntamente “Parti”)
premesso che:
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito, “D.Lgs. n. 164/00”) e dell’art. 2 e 33 bis della L.R. della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (di seguito “L.r. n. 26/03), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’art. 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- all’interno del territorio dei Comuni i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/00, spettano ai medesimi Comuni, che li esercitano con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera n. 31 del 14/10/2009, il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare a terzi il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel proprio territorio comunale, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164;
- Il Comune di Pregnana milanese, con determinazione del n. ha bandito una procedura aperta per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio;
- con atto n. del , il Responsabile del Procedimento, considerate le risultanze della Commissione di aggiudicazione all’uopo istituita per l’individuazione del soggetto di cui alla precedente premessa, per l’effetto ha aggiudicato l’affidamento in esclusiva del pubblico servizio di distribuzione del gas negli intero territorio comunale;
- la Società ha preso visione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas e non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza delle predette reti e impianti indicati in gara;
- la Società, con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, ribadisce e conferma
integralmente la validità e la fattibilità dell’offerta dalla stessa avanzata in sede di gara, comprensivo del piano degli investimenti, dichiarandone la piena realizzabilità e l’assoluta sostenibilità economica;
- la Società, in data _, ha presentato le garanzie fideiussorie richieste nel bando e nel
disciplinare di gara in favore del Comune a garanzia dell’esatta prestazione del servizio alla stessa affidato;
- la Società, in data _, ha consegnato al Comune copia della polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi espressamente richiesta nel bando e nel disciplinare di gara;
- la Società, in data , ha consegnato al Comune copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale espressamente richiesta nel bando e nel disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Titolo I – Oggetto del contratto
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1 Il presente contratto è concluso tra il Comune di Pregnana Milanese e il Gestore ed ha per oggetto il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.14 e seguenti del D.Lgs.164/2000 e degli artt. 2 e 33 bis della L.R. della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.
1.2 Il servizio riguarda l’intero territorio comunale ove il Comune garantisce al Gestore la qualità di unico affidatario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana.
A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio verrà concesso dal Comune al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio.
1.3 Il servizio dovrà essere erogato dal Gestore perseguendo la massima efficienza, secondo le buone regole di tecnica, nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune che affida il servizio; il tutto nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei documenti di gara.
1.4 Ai fini del presente contratto si richiamano le definizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. n. 164/2000.
La gestione del servizio di distribuzione del gas sarà effettuata dal Gestore in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d’impresa, nell’ambito di quanto stabilito dal presente contratto.
Titolo ii – Costruzione, avviamento, manutenzione ed estensione dell’impianti
Art. 2 – gli impianti e la rete di distribuzione
2.1 Gli impianti di distribuzione di gas e tutti i relativi beni accessori agli impianti stessi sul territorio del Comune, sussistenti alla data della stipula del presente contratto e più dettagliatamente dal Disciplinare di gara vengono dati in disponibilità al Gestore per tutta la durata del servizio di cui al presente contratto.
Art. 3 - Manutenzione della rete e potenziamento
3.1 Per tutto il periodo di affidamento del servizio, il Gestore a sua cura e spese provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché a tutti gli interventi di potenziamento offerti in sede di gara, e risultanti dal relativo piano degli investimenti qui allegato.
3.2 Inoltre, il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti i potenziamenti che si rendessero necessari per un corretto ed efficiente svolgimento del servizio di distribuzione di gas, ivi compresi quegli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza degli impianti, quelli che si presentassero necessari nel rispetto delle direttive emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito anche “AEEG” o “Autorità”) e da altre Autorità competenti, oltre quelli derivanti da intervenute disposizioni legislative e regolamentari, di modo da conservare gli impianti nello stato di consistenza in cui essi si trovavano al momento della consegna.
Ad eccezione degli interventi già previsti ed offerti in sede di gara, tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed i potenziamenti che si rendessero necessari sulla rete, così come da relativo cronoprogramma, dovranno essere previamente concordati con il Comune.
In particolare, il Gestore, oltre a tutti gli altri obblighi previsti nel presente contratto, sarà tenuto a:
a) svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;
b) compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;
c) disporre e aggiornare la cartografia degli impianti su supporto informatico e cartaceo, che dovrà inviare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno.
3.3 Il Gestore dovrà altresì provvedere a sua cura e spese alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie per assicurare la continuità e l’efficienza del servizio. Il Gestore dovrà altresì provvedere, qualora necessiti, alla tempestiva esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, riducendo al minimo i tempi di fermata degli impianti e di interruzione del servizio.
3.4 Entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di cui all’art. 24.3 del presente contratto e successivamente con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Gestore comunica al Comune la previsione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria da realizzare nell’anno successivo, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio, con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Gestore comunica altresì al Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati nel corso dell’anno precedente
3.5 Per tutti gli interventi elencati in questo articolo dovranno essere previsti i ratei previsti dal piano di ammortamento presentato, ai sensi dell’art. 12 del disciplinare, in sede di gara e che si in tende qui allegato.
ART. 4 – ESTENSIONE E SVILUPPO
4.1 Il Gestore sarà tenuto a progettare ed eseguire le eventuali estensioni e sviluppo della rete secondo le modalità di seguito indicate.
0.0.Xx Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli interventi di estensioni e sviluppo così come previsti nel Piano degli Investimenti offerto in sede di gara e allegato al presente contratto.
4.3. Inoltre, il Gestore sarà obbligato ad estendere, a sua cura e spese, la rete di distribuzione gas qualora, sul nuovo tronco da realizzarsi siano previsti n. metri per ogni utente (in base al risultato dell’offerta di cui al punto A.5 del disciplinare di gara).
4.4 Qualora l’estensione riguardi un numero di metri per utente superiore a quello previsto sub 4.3 i costi relativi alla parte eccedente saranno a carico dei richiedenti.
4.5 Il Gestore dovrà eseguire le estensioni di rete di cui agli art. 4.3 e 4.4 sulla base di un progetto, comprendente un cronoprogramma dei lavori, che sarà sottoposto all’approvazione del Comune.
4.6 Gli interventi previsti sub 4.3 e 4.4 comportano l’adeguamento del Piano degli Investimenti allegato al presente contratto e dovranno essere applicati dal Gestore i medesimi ratei di ammortamento applicati nel Piano di Ammortamento allegato al presente contratto.
4.7 Per gli investimenti di cui al 4.2, 4.3 e 4.4. dovranno essere previsti i ratei indicati dal piano di ammortamento presentato in sede di gara e che si intende qui allegato.
4.8 La contabilizzazione di tutti gli interventi da realizzare nel corso dell’affidamento, originariamente previsti o meno, sarà effettuata applicando il listino prezzi a base di gara ribassato dello sconto percentuale offerto in sede di gara ed incrementato della rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4.9 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati dal Gestore nel rispetto dei criteri della buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti, tenendo sollevati i singoli Comuni da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che potesse verificarsi in conseguenza degli interventi stessi.
ART. 5 - Modalità costruttive
5.1 Tutti gli interventi relativi all’esecuzione delle opere di estensione della rete, di potenziamento degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque opera sugli impianti, dovranno essere eseguiti in conformità alla perfetta regola d’arte, alle vigenti normative in materia, alle disposizioni dell’Autorità.
Art. 6 - Programma lavori
6.1 Il Gestore dovrà iniziare e completare i lavori concernenti le estensioni e lo sviluppo e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di potenziamento nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma presentato in sede di gara che si intende qui allegato.
Art. 7 - Collaudo
7.1 Prima della messa in esercizio degli impianti od opere eseguite nello svolgimento del presente servizio, il Gestore dovrà provvedere a proprie spese al collaudo secondo le normative vigenti.
Il collaudo sarà eseguito da un tecnico indicato, a sua discrezione, dal Comune.
Art. 8 - Avviamento
8.1 Il Gestore dovrà provvedere all’avviamento degli eventuali nuovi impianti realizzati entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dal collaudo.
Per i potenziamenti e le manutenzioni straordinarie l’avviamento dovrà avvenire nel minor tempo possibile a seguito dell’eventuale collaudo.
Art. 9 - Affidamento delle opere a terzi
9.1 Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, che il Gestore effettuerà nei confronti di terzi avverranno nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, previa verifica della competenza tecnica delle imprese autorizzate.
Titolo iii - Erogazione del servizio
Art. 10 - Disposizioni generali sulle modalità di svolgimento del servizio
10.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dalla normativa vigente, dai provvedimenti dell'Autorità, dal presente Contratto, da quanto dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara e dal Codice di Rete approvato dall’Autorità. In particolare le previsioni contenute nel presente contratto non potranno in alcun modo limitare quanto previsto a favore degli utenti e dell’apertura del mercato dalle altre disposizioni normative.
Art. 11 - Principi generali in materia di accesso al servizio
11.1 Il Gestore è tenuto a permettere l'accesso al servizio a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e interconnessione di cui al D.Lgs n. 164/2000 e ss.mm.ii., o di altra successiva normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni definite dall'Autorità.
11.2 Il Gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedisca lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il Gestore è soggetto, ovvero da tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente.
11.3 Il Gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel Codice di Rete.
11.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il Gestore da contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro dello Sviluppo Economico ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Art. 12 - Accesso al servizio per sostituzione della fornitura a clienti finali
12.1 E' vietata qualsiasi intesa tra il Gestore ed un utente-venditore diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente-venditore nella fornitura al cliente finale.
12.2 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente-venditore nell'ipotesi di cui all’articolo successivo, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.
Art. 13 - Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità di gas
13.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.
Art. 14 - Erogazione del servizio
14.1 II Gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.
14.2 Il Gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio, in conformità al Codice di Rete. Il Gestore non può negoziare condizioni particolari con gli utenti-venditori che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il Gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto.
14.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il Gestore non può esigere alcun pagamento dagli utenti-venditori per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.
14.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 14.2 devono prevedere che, qualora l'utente-venditore che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il Gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente-venditore, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente-venditore chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.
14.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 14.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente-venditore che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il Gestore è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.
14.6 Ai fini del comma 14.5, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il Gestore può anche:
a) richiedere al Ministro dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.
Art. 15 - qualità del servizio
15.1. Il Gestore dovrà applicare e rispettare quanto previsto dall’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. Il Gestore dovrà altresì applicare gli scostamenti migliorativi offerti in sede di gara.
Art. 16 - Condizioni economiche per l’erogazione del servizio
16.1 Per l'erogazione del servizio, il Gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.
16.2 Il Gestore comunica al Comune, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende xxxxxxxxx.Xx Comune, può chiedere al Gestore di pubblicare a sue spese, su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sulle predette opzioni tariffarie e sui predetti conguagli.
In caso di inerzia, il Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnerà al Gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.
16.3 Il Comune può richiedere al Gestore chiarimenti in ordine alla determinazione delle opzioni tariffarie. Il Gestore è tenuto a fornire i chiarimenti entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
16.4 Il Gestore comunica al Comune l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione dello stesso. Il Gestore comunica altresì al Comune, tutte le modifiche all’ambito tariffario entro 15 giorni da cui sono avvenute.
16.5 Il Comune ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.
16.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal Gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità, il Gestore ne da immediata comunicazione al Comune
16.7 L’inadempimento delle disposizioni di cui al presente articolo qualora reiterate possono costituire causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 - Sicurezza del servizio
17.1 Il Gestore sarà tenuto a garantire la sicurezza del servizio alle condizioni offerte in sede di gara e comunque a condizioni mai inferiori a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni dell’Autorità.
17.2 Entro 1 (un) anno dalla sottoscrizione del Contratto e, successivamente, con cadenza indicata nelle disposizioni normative e dell’Autorità e comunque non inferiore ad 1 anno, il Gestore comunica al Comune l’elenco degli accertamenti effettuati in tema di sicurezza.
Art. 18 – servizio di reperibilità e pronto intervento
18.1 Il Gestore, fin dall’inizio dell’attività, è tenuto a dotarsi di un centro di ricezione chiamate e di una struttura operativa di pronto intervento funzionante 24 ore su 24 sia per i giorni feriali che festivi. Tale centro deve risultare attivo per tutta la durata del Contratto.
Il servizio di reperibilità dovrà essere pubblicizzato in modo idoneo tra gli utenti.
18.2 Il servizio di pronto intervento dovrà rispettare le modalità proposte in sede di gara.
Art. 19 - Continuità e sospensioni del servizio
19.1 Il Gestore ha l’obbligo di svolgere il servizio in modo continuativo senza sospensioni salvo cause di forza maggiore o esigenze tecniche.
19.2 In relazione alla sospensione del servizio trovano applicazione le disposizioni del Testo Integrato allegato alla delibera dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e ss.mm.ii. o le disposizioni in vigenza al momento di esecuzione del contratto.
Art. 20 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico
20.1 Il Gestore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l’obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, di perseguire il risparmio energetico, lo sviluppo di fonti rinnovabili e la tutela ambientale nel rispetto della politica energetica nazionale e regionale, le opportune iniziative da assumere anche in relazione a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 164/2000, dal DM 20/07/2004 e dal DM 21/12/2007.
Art. 21 - Allacciamenti
21.1 Qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l’allacciamento siano tecnicamente realizzabili, il Gestore dovrà allacciare tutti coloro che ne facciano richiesta e praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l’assoluta parità di trattamento e l’equità nel servizio offerto.
21.2. Prima di eseguire un nuovo allacciamento, la progettazione del quale compete al Gestore, il cliente dovrà fornire allo stesso l’autorizzazione del proprietario dello stabile per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà.
21.3 Per l’esecuzione dei lavori che interessano la sede stradale o il suolo pubblico il Gestore dovrà applicare le prescrizioni tecniche per la manomissione del suolo pubblico allegate al Disciplinare di Gara.
21.4 Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell’abitazione o, preferibilmente sulla recinzione.
Gli impianti di derivazione fino al contatore restano nella disponibilità del Gestore, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione.
21.5 I clienti che richiederanno l’allaccio alle condotte di trasporto in media pressione, dovranno mettere a disposizione del Gestore le aree necessarie per l’installazione dei gruppi di riduzione della pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle limitrofe.
21.6. Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Gestore o da imprese da questi espressamente autorizzate scelte nel rispetto della normativa degli appalti pubblici, previa verifica della competenza tecnica.
Art. 22 - Contributo per l’allacciamento, contributo per posa contatore e contributo per manovre semplici
22.1 Per la realizzazione degli allacciamenti di utenze alla rete di distribuzione (sia ex-novo che a seguito richiesta di potenziamento dell’allacciamento), per la posa dei contatori (sia ex-novo che a seguito richiesta potenziamento contatore) e per l’effettuazione di manovre semplici tipo chiusura/apertura, il richiedente sarà tenuto a versare un contributo, pari a quanto stabilito dal listino prezzi scontato in sede di offerta di gara ovvero un contributo di allacciamento. (di cui all’allegato
sub ).
I valori saranno aggiornati di anno in anno, a far data dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto, nella stessa misura percentuale del tasso di inflazione per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT.
I prezzi di cui sopra sono comprensivi degli oneri di scavo, di rinterro e ripristino.
22.2 Per l’allacciamento di edifici di proprietà o gestione comunali, adibiti a servizi e/o uffici facenti capo al Comune non verrà richiesto alcun contributo e pertanto le opere necessarie saranno eseguite a totale carico del Gestore, nei modi e nei tempi concordati con il Comune.
22.3 Per le pratiche amministrative relative alla disattivazione, attivazione o subentro degli allacciamenti esistenti il richiedente sarà tenuto a versare esclusivamente le eventuali spese di bollo dovute per ciascuna operazione.
22.4 Tutti i valori sopra riportati non comprendono l’IVA, i bolli e le eventuali opere murarie ricadenti in proprietà privata il cui onere e responsabilità è a totale carico degli utenti.
22.5 La sostituzione dei contatori in caso di cattivo funzionamento è ad esclusivo onere e carico del
Gestore.
Art. 23 - Servizi all’utenza
23.1 Allo scopo di facilitare il rapporto con gli utenti, il Gestore metterà a disposizione dell’utenza un numero verde.
Titolo iv – Disposizioni generali
ART. 24. – DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI E UNA TANTUM AL COMUNE
24.1 Il Gestore acquisirà la disponibilità degli impianti a fronte della richiesta fatta dal Comune.
24.2 Il Gestore acquisisce la disponibilità pro-tempore degli impianti, delle reti e di tutte le infrastrutture necessarie alla gestione del servizio dalla data del pagamento dell’indennizzo indicato sub 24.1, ovvero dalla data di offerta reale.
24.3 Per la disponibilità e l’uso degli impianti e delle reti l’affidatario deve versare al Comune, la somma una tantum pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre Iva da pagarsi contestualmente al pagamento dell’importo indicato sub 24.1
24.4 Della presa in consegna degli impianti sarà redatto un verbale tra il Comune e il Gestore uscente e l’entrante, contenente l’inventario dei beni costituente gli impianti, entro 6 mesi dall’entrata del nuovo gestore.
Art. 25 - Corrispettivo al Comune
25.1 Il Gestore si impegna a corrispondere in favore del Comune, il canone annuo determinato alla luce delle disposizioni recate dal disciplinare e offerto in sede di gara.
Le Parti convengono espressamente che il corrispettivo annuo da pagarsi al Comune, sarà pari al
% del VRD offerto in sede di gara.
25.2 Il canone annuo è versato dal Gestore al Comune, in n. 2 (due) rate semestrali di pari importo. La rata relativa al primo semestre dovrà essere pagata entro il 15 luglio dell’anno di riferimento. La rata relativa al secondo semestre dovrà essere pagata entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
25.3 Per il primo ed ultimo anno contrattuale, qualora la gestione del Servizio non copra l’intero anno, l’importo del canone dovuto al Comune, è determinato in misura proporzionale su base
annua, da pagarsi secondo modalità che verranno concordate con apposito accordo aggiuntivo tra le parti in sede di stipulazione del presente Contratto.
25.4 Per il ritardato pagamento degli importi dovuti verranno applicati gli interessi al saggio legale vigente aumentato di 3 punti.
25.5 Qualora in futuro venisse modificato il sistema tariffario della distribuzione di gas in modo tale da modificare l’equilibrio economico nel rapporto tra il Gestore e il Comune di Pregnana milanese evidenziato nel presente accordo resta inteso che il valore del canone offerto andrà determinato in buona fede tra le parti mantenendo il rapporto attuale tra quanto incassa il Gestore e quanto versa al Comune, a titolo di canone.
Art. 26 - Durata del contratto
26.1 La durata del diritto di esercitare e gestire il servizio di distribuzione del gas sul territorio del Comune è fissata in anni 12 (dodici) a decorrere dalla data in cui il Gestore entrerà nella disponibilità degli impianti ai sensi dell’art. 24 del presente contratto.
26.2 La durata dell’affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti ecc.) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni: di queste ogni qual volta si verificassero, il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune.
26.3 Alla scadenza dell’affidamento verrà redatto un verbale di riconsegna degli impianti.
26.4 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore.
Art. 27 - Vigilanza e controllo del Comune
27.1 Il comune di Pregnana milanese, svolgerà attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo delle attività svolte dal Gestore.
In particolare il Comune di Pregnana milanese potrà svolgere ogni controllo che ritengano opportuno sulle reti e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, nonché degli strumenti di misura del gas attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il Gestore.
27.2 Il Comune di Pregnana milanese esercita il controllo sulla gestione del servizio di cui al presente contratto verificando il raggiungimento degli obiettivi e la corretta applicazione dei patti e condizioni contrattuali.
Per permettere il controllo sulla gestione il Gestore è obbligato a mettere a disposizione del Comune di Pregnana milanese tutti i dati necessari richiesti entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, fermo
restando il trattamento dei dati riservati previsti dalla legge.
Il Comune di Pregnana milanese , potrà procedere ad ispezioni, sopralluoghi ed ogni altro tipo di attività volto a verificare il livello prestazionale del servizio.
Art. 28 - OBBLIGHI DEL GESTORE.
28.1 Salvi gli altri obblighi specificamente indicati nel presente contratto, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall’Autorità di Vigilanza per l’Energia Elettrica ed il Gas, il Gestore è obbligato a:
a) trasmettere al Comune di Pregnana Milanese entro il mese di marzo di ogni anno l’elenco aggiornato degli utenti allacciati alla rete risultanti al trentuno dicembre dell’anno precedente;
b) rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità, vecchiaia e malattie professionali;
c) promuovere l’informazione agli utenti sull’uso razionale dell’energia, degli obblighi di servizio, delle modalità di presentazione di reclami od istanze;
d) provvedere all’acquisto in proprietà o alla costituzione di servitù relativamente alle aree private necessarie all’ampliamento della rete od al suo mantenimento in stato di efficienza;
e) rinnovare l’eventuale certificazione di qualità UNI EN ISO nel caso venga a scadenza durante il periodo di vigenza del Contratto;
f) sostenere le spese relative a prove e saggi sui materiali e per il prelevamento dei campioni;
g) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che dovessero essere interessati o comunque disturbati dall’esecuzione dei lavori, provvedendo a tal fine a proprie spese, con opere provvisionali e con l’applicazione di segnalazioni diurne e notturne previste dalla vigente normativa;
h) disporre i materiali a piè d’opera ed i materiali di risulta dagli scavi in modo da impegnare al minimo possibile la sede stradale;
i) osservare la normativa vigente concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, nonché la normativa vigente concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
l) sostenere tutti gli oneri e le spese per le prestazioni del personale, per gli attrezzi e strumenti per i rilievi, per tracciamenti e misurazioni, per la verifica e la contabilità dei lavori;
m) sostenere tutti gli oneri e le spese per i disegni, per la documentazione tecnica, per le domande di concessioni di attraversamenti e parallelismi con ferrovie, strade statali e provinciali, autostrade e corsi d’acqua;
n) garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori, mantenendo in buono stato le aree aperte alla viabilità ed in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna che si renderà necessaria in ottemperanza alla normativa vigente;
o) installare ed impiantare cantieri efficienti, verificare preventivamente ed a propria cura e spese l’esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo (ivi inclusi i sottoservizi), effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati;
p) il Gestore si impegna, fatta salva l’espressa rinuncia dell’ interessato, ad assumere nr. due addetti alla gestione degli impianti di distribuzione del gas siti nel territorio del Comune di Pregnana milanese, garantendo gli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale impiegato nel servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pregnana milanese.
28.2 Il Gestore subentrerà al Gestore uscente:
a) nei canoni per concessioni Enti governativi, Strade Statali, Provinciali e Ferrovie dello Stato, ecc.;
b) nelle eventuali servitù di gasdotto con privati e varie;
c) in ogni altro rapporto riferibile al servizio.
In ogni caso il Gestore terrà indenne il Comune di Pregnana milanese da ogni spesa ed onere relative alle predette fattispecie.
In ogni caso il Gestore si assume ogni responsabilità sollevando il Comune di Pregnana milanese da ogni responsabilità civile e penale.
28.3 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi competenti per settore, e verso Terzi in genere, nessuno escluso, sollevando il Comune di Pregnana milanese, nei suoi Amministratori e nei suoi dipendenti, da ogni responsabilità.
Il Gestore è responsabile unico dei danni a cose e persone causate nell’esercizio delle proprie attività anche da parte di Ditte terze delle quali si potrà avvalere.
Il Gestore, nel caso di danni, dovrà provvedere al ripristino o al risarcimento a proprie cure e spese. In mancanza, il Comune di Pregnana milanese, procederà d’ufficio a spese del Gestore, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di Legge.
Art. 29 - Banca dati inerente agli impianti
29.1 Il Gestore ha l’obbligo di tenere una banca dati avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti la gestione in oggetto annotando per ciascuna di essa il relativo stato di consistenza, da tenere aggiornata con gli sviluppi che si andranno a verificare nell’esecuzione del servizio.
Il Gestore si impegna a redigere un primo stato di consistenza entro 6 mesi dall’attivazione del servizio.
29.2 Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità del Contratto, il Gestore trasmette al Comune di Pregnana milanese, lo stato di consistenza aggiornato delle reti e degli impianti con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi. Unitamente allo stato di consistenza il Gestore dovrà comunicare i costi sostenuti per gli interventi.
29.3 Il Gestore si impegna a consegnare al Comune di Pregnana milanese periodicamente, se richiesto con preavviso di tre mesi, e comunque alla scadenza del contratto, contestualmente alla riconsegna degli impianti e delle reti:
a) la banca dati aggiornata degli impianti e della rete di distribuzione del gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondità, anno di posa, pezzi speciali, allacciamenti, ecc…);
b) la cartografia vettorializzata con scala di restituzione 1:1000 e precisione con un errore massimo di venti centimetri che deve avere i seguenti requisiti minimi: indicazione planoaltimetrica delle linee (divise in bassa pressione, media pressione e allacciamenti) di distribuzione e di adduzione (con riportati i materiali ed i diametri), indicazione planimetrica degli organi di linea, delle valvole di intercettazione, dei riduttori di pressioni, degli impianti di protezione catodica ecc…;
c) l’elenco degli utenti allacciati e dei PDR attivi, su supporto magnetico di formato standard.
29.4 Il Comune di Pregnana milanese si impegna a mettere a disposizione la cartografia di base. Il Comune di Pregnana milanese, peraltro, si impegna a fornire su supporto cartaceo, all’avvio del contratto, tutti i dati in proprio possesso utili al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 30 - Inadempimenti e penali
30.1 Fatta salva la previsione di cui all’art. 31 (Risoluzione), il Comune di Pregnana milanese in caso di inadempienze, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto di servizio o imposto dalla normativa vigente, anche tecnica, dovrà contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli inadempimenti riscontrati, attribuendo al Gestore un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze.
30.2 In caso di inadempimenti relativi agli interventi previsti nel Piano degli investimenti, alle estensioni, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria e ai ripristini stradali, qualora il predetto termine trascorra invano e il Gestore non fornisca idonee giustificazioni sull’inadempimento, il Comune di Pregnana Milanese, ha facoltà di applicare la penale giornaliera di 0,2% dell’importo del valore del singolo intervento non realizzato tempestivamente e salvo in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
30.3 La medesima penale sarà pagata ogni volta in cui il Gestore non si attivi prontamente alle richieste di pronto intervento.
ART. 31 – RISOLUZIONE
31.1 Le parti convengono che in tutte le ipotesi sotto elencate il Comune di Pregnana milanese potrà, ai sensi dell’art. 1454 c.c., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Gestore via fax o con raccomandata a.r. da parte del Comune di Pregnana milanese.
31.2 Le parti convengono che le seguenti sono considerate ipotesi di grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.:
a) inadempimento al divieto di cessione del contratto e di sub-affidamento del servizio;
b) la sospensione della fornitura del gas ad almeno il 50% degli utenti per più di 24 ore consecutive per cause non dipendenti da forza maggiore debitamente comprovate e non idoneamente giustificate;
c) la mancata dotazione del centro di ricezione chiamate e della struttura operativa di pronto intervento sub) art. 18;
d) inadempimento, da parte del Gestore, dell’obbligo di dare accesso al Servizio al nuovo utente, ai sensi dell’art. 12;
e) perdurante inadempimento dopo un anno dalla scadenza del termine previsto all’art. 30.2;
f) mancato pagamento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, al Gestore uscente delle somme previste dall’art. 11 del disciplinare di gara e dall’art. 24 del presente contratto;
g) fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata e ogni altra procedura concorsuale a carico del Gestore;
h) mancato pagamento, di due rate consecutive del canone di affidamento decorsi 15 giorni dalla scadenza della seconda rata;
i) mancato rinnovo delle polizze assicurative;
l) mancata reintegrazione da parte del Gestore della garanzia cauzionale dallo stesso prestata;
m) negoziazione da parte del Gestore di condizioni particolari con gli utenti che appartengono al medesimo gruppo societario;
n) indicazioni all’Autorità di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri;
o) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell’Autorità, ovvero con provvedimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale ad assicurare posizioni dominanti all’interno del mercato locale del gas;
p) al di fuori dai casi indicati nelle lettere precedenti, in caso di inadempimenti reiterati almeno per tre volte da parte del Gestore a seguito dell’inoltro di formali diffide da parte del Comune di Pregnana milanese decorsi inutilmente i termini assegnati ai sensi dell’art. 30.1.
Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Gestore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le previsioni del presente articolo non limitano in alcun modo la facoltà del Comune di Pregnana milanese di agire in forza delle norme del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto.
Art. 32 - conseguenze della risoluzione dell’affidamento
32.1 In caso di risoluzione del contratto il Gestore dovrà effettuare la consegna al Comune di Pregnana milanese, ovvero ad altro esercente entro 30 gg. di tutto quanto occorra per non interrompere il servizio, prestandosi ad ogni effetto a redigere verbale di ricognizione e di consistenza, fermo restando il risarcimento dei danni e il pagamento di ogni altra somma dovuta.
Art. 33. Cessione del Contratto
33.1 E’ fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio fatta salva la possibilità di subappaltare i lavori a norma di legge.
Art. 34 - Condizioni alla scadenza
34.1 Alla scadenza dell’affidamento, o in caso di cessazione anticipata del contratto, le reti nonché gli impianti e le dotazioni rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs n. 164/2000.
34.2 Per la determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati durante la vigenza del contratto, il Gestore deve praticare ratei di ammortamento tenendo conto di quanto stabilito del piano di ammortamento basato sulla tabella dell’Autorità. I medesimi ratei di ammortamento dovranno essere applicati anche per gli ulteriori investimenti non previsti originariamente nel Piano degli Investimenti che dovessero rendersi necessari durante il periodo di affidamento.
Il valore a nuovo dei suddetti investimenti sarà determinato applicando il Listino “Prezzi informativi delle opere edili Regione Lombardia – anno 2009 ” ridotto dello sconto offerto in sede di gara.
34.3 Per la determinazione del valore residuo degli impianti, oggetto del riscatto, si applicherà al relativo importo, pagato ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di gara dal gestore entrante, l’ammortamento previsto dalla tabella 159/08 dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
34.4 Il Gestore, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Pregnana milanese sarà tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria.
Art. 35 - Cauzione
35.1 Il Gestore a garanzia degli adempimenti contenuti nel presente contratto, produce idonea garanzia fideiussoria, con le caratteristiche di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti pari al 10% del canone annuo offerto in sede di gara per 12 anni.
35.2 Il Comune di Pregnana milanese, potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di opere di competenza del Gestore nonché a rimborso degli oneri che il Comune di Pregnana milanese dovesse sostenere per colpa del Gestore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione, il Gestore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione.
La garanzia fideiussoria del presente articolo resta vincolata per 12 anni.
Art. 36 - Assicurazioni
36.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Gestore consegna al Comune di Pregnana milanese:
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente efficacia fino ad un massimale pari ad Euro 5.000.000,00(_cinquemilioni/00_) rilasciata in data [•] da [•], per i danni causati a terzi nell’erogazione del Servizio.
- n. polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alla gestione del Servizio ed a copertura dei danni cagionati alla rete infrastrutturale ed alle altre dotazioni patrimoniali con copertura fino ad un massimale pari ad Euro 1.500.000 (_unmilionecinquacentomila/00_), rilasciata in data [•] da [•].
36.2 Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione degli eventuali lavori svolti direttamente o tramite terzi e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.
36.3 Il Gestore si impegna, altresì, a mantenere in essere ovvero a rinnovare dette polizze per tutto il periodo di effettiva durata del servizio.
Per la realizzazione degli interventi, il Gestore è obbligato a prestare, in caso di realizzazione diretta, o ad ottenere dai soggetti esecutori degli interventi, in caso di appalto a terzi, e per ciascuno degli interventi da realizzare, tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163.
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
37.1 Per l’attività oggetto del servizio, il Gestore assumerà la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali in nome e per conto dei Comuni, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
37.2 Con tale qualifica, il Gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
ART. 38 - SOPRAVVENUTE MODIFICHE NORMATIVE
38.1 Fermo restando quanto previsto all’art. 25 in relazione al corrispettivo spettante al Comune di Pregnana milanese, le pattuizioni contenute nel presente contratto saranno modificate con accordo integrativo tra le parti qualora risultino in contrasto con disposizioni imperative di legge o dell’Autorità che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.
Art.39 - Domicilio
39.1 Per tutta la durata del servizio il Gestore elegge domicilio presso il Comune di Pregnana milanese e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.
Resta inteso che, per tutta la durata del contratto, ogni comunicazione diretta al Gestore sarà effettuata al domicilio come sopra eletto.
Art. 40 - Documenti contrattuali
40.1 Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché materialmente non allegati:
a) gli elaborati tecnici presentati in sede di gara;
b) il Piano degli Investimenti presentato in sede di gara;
c) il Piano degli ammortamenti presentato in sede di gara;
d) l’offerta economica presentata in sede di gara;
e) il cronoprogramma presentato in sede di gara;
f) lo stato di consistenza degli impianti;
g) le prescrizioni tecniche per la manomissione del suolo pubblico;
h) Listino “Prezzi informativi delle opere edili Regione Lombardia – anno 2009 ”
ART. 41 - SPESE
41.1 Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono ad esclusivo carico del Gestore.
Ai soli fini fiscali, il valore del presente contratto è indicato in € essendo gli importi riportati nel presente contratto soggetti ad Iva, il Gestore richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa.