POLIZZA
POLIZZA
Responsabilità Civile Professionale
Agente in Attività Finanziaria
-
Mediatore Creditizio
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello CondPolRCPAgMed - Edizione 01-2019
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTEDA ATTIVITÀ PROFESSIONALE
DELL’AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEL MEDIATORE CREDITIZIO
In considerazione delle informazioni fornite con la Proposta scritta, che costituiscono base e parte integrante del presente contratto, e del pagamento del Premio determinato nel frontespizio, la Compagnia e l’Assicurato convengono quanto segue:
Sezione 1 : Definizioni
1.1. Contraente
Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto identificato nel Frontespizio.
1.2. Assicurato
Per Assicurato si intende il soggetto, persona fisica e/o persona giuridica, identificato in quanto tale nel Frontespizio nonché il suo Presidente, Amministratori, Soci, Direttori e Dipendenti, purché abilitati all’attività professionale sotto definita e iscritti, ai sensi delle norme vigenti, negli elenchi tenuti dall’ Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (in breve OAM).
1.3. Attività Professionale
Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio: L’attività esercitata dall’Assicurato, realizzata nel campo professionale di sua competenza e per la quale è legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle leggi e regolamenti.
L’Attività Professionale garantita dalla polizza sarà quella dichiarata nella proposta e riportata nel frontespizio di polizza.
1.4. Circostanza
Circostanza indica uno degli eventi qui di seguito riportati, sebbene elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
✓ Una comunicazione scritta contenente l’intenzione di promuovere una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato.
✓ Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell’Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
✓ Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall’attività prestata da una persona per la quale l’Assicurato è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
1.5. Compagnia
La Compagnia che fornisce la copertura assicurativa è la CNA Insurance Company (Europe) S.A..
1.6. Costi e spese di difesa
Per Xxxxx e spese di difesa si intendono le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato (spese di resistenza). Non sono comprese le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell’Assicurato soccombente con la sentenza (spese di soccombenza).
1.7. Dipendenti
Per Dipendente si intende qualsiasi persona, dall’Assicurato, che presti la propria opera o attività in relazione all’Attività Professionale dell’Assicurato e sotto il controllo dello stesso, in forza di un contratto di lavoro subordinato, di servizio, apprendistato, impiego, assunzione, collaborazione o distaccamento presso l’Assicurato, anche in forza di qualsiasi tipo di collaborazione prevista dalla legge.
1.8. Documenti
Per Documento si intende tutti i documenti derivanti dall’Attività Professionale dell’Assicurato, siano essi contenuti in forma cartacea (esclusi bolli, denaro, monete, banconote, lingotti d’oro o argento, travellers cheques, assegni, vaglia postali, ordini di pagamento, securities e simili), in forma magnetica o elettronica, di proprietà dell’ Assicurato o per i quali l’Assicurato è legalmente responsabile.
1.9. Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx significa qualsiasi inadempimento, presunto o reale, negligenza, errore, dichiarazione falsa o ingannevole o omissione, commessa, anche con colpa grave, nell’esercizio dell’Attività Professionale dell’Assicurato, come specificato al punto 3 del Frontespizio, ivi inclusi:
(i) Qualsiasi forma di calunnia, diffamazione o qualsiasi altra offesa al decoro, alla reputazione o all’immagine di una persona fisica o giuridica, inclusa la diffamazione, l’ingiuria, diffamazione del titolo o dei beni e la mendace dichiarazione, resa o commessa involontariamente dall’Assicurato;
(ii) Qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla vita pubblica o privata, compresa la pubblicazione o divulgazione di informazioni false o che mettono qualcuno in cattiva luce, di fatti personali, intrusione e uso a scopi commerciali di denominazione o simile; evizione o ingresso illecito, accesso abusivo su fondo altrui, intercettazione, o altre lesioni del diritto di proprietà privata;
(iii) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso, compresi gli effetti del ritardo accidentale nel pagamento di imposte tasse e contributi per conto del cliente;
1.10. Franchigia
Per Franchigia si intende la parte di ogni Richiesta di Risarcimento determinata nel frontespizio che | |
rimane a carico dell’Assicurato. La Franchigia si applica anche alle spese di soccombenza e agli | |
eventuali ulteriori costi e spese effettuate per l’indagine e/o la difesa da qualsiasi Richiesta di | |
Risarcimento, diversa dall’azione giudiziale, o Circostanza da parte di o per conto dell’Assicurato. |
1.11. Inquinamento
Per Inquinamento si intende qualsiasi solido, liquido o gas irritante o contaminante, quali fumo, vapore, fuliggine, sostanze chimiche o alcaline e rifiuti. I rifiuti includono i materiali da riciclare, recuperare o bonificare.
1.12. Periodo Assicurativo
Periodo Assicurativo è il periodo di efficacia della presente polizza ovvero quello compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza, indicate nel Frontespizio, oppure la data di risoluzione anticipata della Polizza.
1.13. Premio
Per Premio si intende l’ammontare indicato nel Frontespizio.
1.14. Richiesta di Risarcimento
Per Richiesta di Risarcimento si intende:
(i) qualsiasi azione o procedimento civile, penale o amministrativo promosso da una persona fisica o giuridica contro l’Assicurato per danni pecuniari o risarcimento di altri danni, anche in forma specifica
(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone fisiche o giuridiche, con la quale questi ultimi attribuiscono la responsabilità all’Assicurato in conseguenza di uno specifico Xxxxx Xxxxxxx
(iii) qualsiasi procedimento penale promosso nei confronti dell’Assicurato, risultante da un fatto non doloso dell’Assicurato
(iv) Tutte le Richieste di risarcimento derivanti da/ basate su o attribuibili alla stessa causa e/o ad un singolo atto dannoso saranno considerate, ai fini della presente Polizza, come una singola Richiesta di Risarcimento
Sezione 2 : Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale determinato nel Frontespizio, da tutti i danni subiti, quale civilmente responsabile, in conseguenza delle Richieste di risarcimento derivanti dall’esercizio dell’Attività Professionale dell’Assicurato, avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato e notificate alla Compagnia nel corso del Periodo Assicurativo, per:
2.1. Violazione di doveri professionali
Violazione di doveri professionali derivante da errore, omissione o Xxxxx Xxxxxxx avvenuto o commesso involontariamente:
a) dall’Assicurato
b) da qualsiasi Dipendente
2.2. Dolo del Dipendente - Slealtà
Illecito derivante da un atto doloso, anche omissivo, di qualsiasi Dipendente, o di qualsiasi altra persona (diversa dal Direttore, Membro o Socio), del fatto della quale l‘Assicurato deve rispondere ai sensi della legge, fermo restando che:
a) la persona che ha commesso o consentito il suddetto atto o la suddetta omissione non avrà diritto all’indennità;
b) qualora richiesto dalla Compagnia, l’Assicurato dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di ottenere il risarcimento dalla persona o dai rappresentanti legali del soggetto che ha commesso o consentito l’atto di cui sopra;
c) i seguenti importi saranno dedotti dalle somme dovute in virtù della presente polizza:
i) denaro o oggetti preziosi dovuti dall’Assicurato alla persona che ha commesso, consentito o contribuito al suddetto atto;
ii) denaro o oggetti preziosi trattenuti dall’Assicurato ed appartenenti alla persona che ha commesso, consentito o contribuito al suddetto atto; nonché
iii) qualsiasi denaro o oggetto prezioso ottenuto a seguito dell’azione prevista dal punto 2.2.b) di cui sopra.
d) la Compagnia non sarà responsabile per le richieste di risarcimento, derivanti da atti ed omissioni dolosi, pervenute dopo la scoperta di qualsiasi elemento che possa giustificare sospetti di dolo o di illecito commessi dalla persona stessa.
2.3. Diffamazione e ingiuria
Diffamazione e/o ingiuria commessa dall’Assicurato o da qualsiasi Dipendente, fermo restando che la Compagnia non sarà responsabile per le affermazioni rese dall’Assicurato senza l’effettiva convinzione della loro veridicità.
2.4. Riservatezza e segretezza
Qualsiasi violazione non intenzionale dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dal Dipendente, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente nominata dall’Assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo.
2.5. Perdita di Documenti
Qualora nel corso del Periodo Assicurativo, l’Assicurato scopra ed informi la Compagnia che un Documento, di proprietà dell’Assicurato/ o per il quale l’Assicurato è legalmente responsabile/ o che potrebbe essere/ o che si ritiene sia custodito dall’Assicurato o da un’altra persona alla quale tali Documenti siano stati affidati, collocati o depositati dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale dell’Assicurato, sia stato distrutto, danneggiato, perso, falsificato, cancellato o irrecuperabile, LA COMPAGNIA PROVVEDERÀ AD INDENNIZZARE L’ASSICURATO PER:
(i) tutte le somme che l’Assicurato dovrà corrispondere per legge a seguito della suddetta perdita o del danneggiamento avvenuto nel corso del Periodo Assicurativo indicato al Punto 5 del Frontespizio;
(ii) tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenute, durante il Periodo Assicurativo di cui al Punto
5 del Frontespizio, dall’Assicurato per rimpiazzare o ripristinare i suddetti Documenti, a condizione che:
(a) tale perdita o danno si siano verificati nel periodo in cui i Documenti erano in transito o in custodia presso l’Assicurato o presso una persona alla quale l’Assicurato li aveva affidati, nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività di quest’ultima, e l’Assicurato ha effettuato una ricerca diligente dei Documenti persi o irrecuperabili;
(b) l’ammontare di ogni Richiesta di Risarcimento, per tali costi e spese, sia comprovato da fatture e da documentazione contabile, che saranno soggette all’approvazione da parte di una persona competente, nominata dall’Assicurato con il consenso della Compagnia;
e fermo restando che
(c) la Compagnia non è responsabile per la perdita o il danno causato da sommosse o da agitazioni civili;
(d) la Compagnia non è responsabile per le Richieste di Risarcimento derivanti dall’uso e dal graduale deterioramento, da tarme ed insetti parassiti
la presente copertura aggiuntiva è soggetta ad un limite massimale pari ad euro 150.000,00 ed una
Franchigia di euro 1.500,00, fermo restando i limiti statuiti nel frontespizio.
2.6. Costi e Spese di Difesa
Spese per la difesa dell’Assicurato: Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Spese per la difesa del danneggiato vittorioso: le spese di soccombenza ovvero le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell’Assicurato soccombente con la sentenza definitiva saranno computate nel massimale e indennizzate dalla Compagnia ai termini e alle condizioni della presente polizza e sono soggette alla Franchigia indicata nel frontespizio; fatto salvo quanto previsto dall’art. 1917 del cc.
2.7. Richieste di risarcimento della Società Mandante
Le Richieste Xx Xxxxxxxxxxxx presentate all’Assicurato dalla Società Mandante o da Società Controllate e/o Collegate alla Società Mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente polizza e nel caso in cui la Società Mandante abbia ottenuto una sentenza a suo favore emessa da un qualunque tribunale in territorio italiano oppure da un Collegio Arbitrale, legalmente costituito, a patto che la Compagnia ne venga preventivamente informato dall’Assicurato e dia il proprio consenso. Non vale invece per le eventuali altre Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate dalla mandante, che non siano collegabili e direttamente conseguenti all’Attività Professionale come definita.
Sezione 3 : Esclusioni
La Compagnia non sarà responsabile, ai sensi della presente polizza, per i danni derivanti direttamente od indirettamente da/ o in qualsiasi modo attinenti a:
3.1. Qualsiasi indagine o procedimento disciplinare o qualsiasi ammenda, danni a carattere punitivo o esemplare, penalità o risarcimento aggravato comminato all’Assicurato. sono altresì escluse tutte le Richieste di Risarcimento derivanti da qualsiasi autorità di controllo, di sorveglianza, federazione o commissione professionale, cosi come tutte le autorità equivalenti che dispongono di potere di controllo sia in italia che all’estero.
3.2. Qualsiasi violazione di obbligazioni dell’Assicurato derivanti dalle norme sul lavoro o comunque in qualità di datore di lavoro di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente o aspirante ad un posto di lavoro.
3.3. a) qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all’ordinaria diligenza, dall’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza.
b) inoltre, qualsiasi errore, omissione o Xxxxx Xxxxxxx commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nel frontespizio.
c) sono altresì escluse tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della polizza.
d) qualsiasi fatti o circostanze che siano oggetto di un’ informazione/avviso fatta su un’altra polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione.
3.4. Qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx in relazione alla quale l’Assicurato abbia diritto all’indennità in virtù di altro contratto di assicurazione (e comunque a prescindere dall’esistenza della presente polizza), salvo il caso in cui l’altra assicurazione sia stata espressamente stipulata come assicurazione per somma eccedente, ovvero per il valore eccedente l’ammontare coperto ai sensi della presente polizza.
3.5. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa da o per conto dell’Assicurato/ o da qualsiasi società controllante o controllata dell’Assicurato/ o da qualsiasi persona titolare di un influenza notevole o di interessi finanziari, esecutivi o di controllo con l’Assicurato, o qualsiasi entità controllata, collegata o gestita dall’Assicurato, salvo che tale Richiesta di Risarcimento provenga inizialmente da un terzo totalmente indipendente.
3.6. Qualsiasi violazione di diritto d’autore, diritto di design, design registrato, marchio, brevetto o sottrazione indebita di segreti aziendali.
3.7. i danni derivanti da insolvenza dell’Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all’adempimento delle prestazioni.
3.8. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivanti da compensi pagati all’Assicurato e/o prezzi pagati per prodotti o servizi; nonché il costo di correzione (da intendersi come spese o costi sostenuti per fare ri- eseguire, correggere, integrare o completare) una qualsiasi Attività Professionale dell’Assicurato.
3.9. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante dal fatto dell’Assicurato che agisca in qualità di fiduciario o amministratore di qualsiasi fondo pensioni, trattamento di fine rapporto, congedo o un qualsiasi altro piano pensionistico.
3.10. Qualsiasi responsabilità conseguente a/ basata su/ o attribuibile a:
(a) una clausola contrattuale che determini l’obbligo dell’Assicurato di prestare l’attività secondo canoni o criteri che superino la ragionevole abilità tecnica e diligenza professionale;
(b) un ritardo nell’esecuzione, e/o la mancata concessione del credito e/o mancato o parziale completamento di qualsiasi obbligo contrattuale verso terzi, salvo che tale ritardo o mancanza derivi da un Xxxxx Xxxxxxx commesso dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale ed inadempimento dello stesso contratto, fermo restando che la consegna fuori termine, il ritardo, la mancata concessione del credito e/o il mancato completamento non costituiscono di per sé un Fatto Dannoso.
3.11. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque Assicurato o violazione intenzionale o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte, salvo quanto disposto dall’art. 2 al punto 2.2 – slealtà.
3.12. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da attività o consulenze (in ambito finanziario) dell’Assicurato volte a garantire un determinato rendimento o un tasso di interesse specifico.
3.13. Qualsiasi responsabilità derivante dalla responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro non direttamente collegabile allo svolgimento dell’Attività Professionale.
3.14. Qualsiasi responsabilità derivante da un impegno o garanzia, fornite dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
- disponibilità di fondi.
- proprietà immobiliari o personali.
- beni e/o merci e/o valore futuro di qualsiasi patrimonio.
- qualsiasi forma di investimento, valutazioni patrimoniali, analisi e stime di mercato che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
3.15. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante dall’attività dell’Assicurato esercitata:
- senza mandato e/o con mandato irregolare
- senza regolare iscrizione e/o registrazione all’albo professionale e/o elenco tenuto dall’organismo di riferimento
- su prodotti finanziari che leggi e regolamenti vietano agli agenti in attivita’ finanziaria e/o mediatori creditizi di intermediare.
3.16. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento per l’indennizzo, ai sensi della presente polizza, qualora la responsabilità o il danno dell’Assicurato derivino da errore dell’Assicurato o da qualsiasi terzo operante per conto dell’Assicurato, nella predisposizione di una accurata valutazione preliminare dei costi relativi all’esecuzione delle attività professionali dell’Assicurato.
3.17 Qualsiasi responsabilità conseguente a/ basata su/ o attribuibile alla inadepiemza nella communicazioni ai propri clienti di quante comissioni, emolumenti o altri benefits l’Assicurato abbia percipito a fronte dell’attivita’ professionale, o dal rifuito dell’Assicurato di fornire la propria attivita’ di intermediazione.
3.18 Qualsiasi responsabilità conseguente a/ basata su/ o attribuibile attività di tipo xxxxxx/stanford, similari ed a esse in qualunque modo riconducibili.
3.19 Qualsiasi responsabilità conseguente a/ basata su/ o attribuibile ad attività effettuate dall’Assicurato per conto dei propri clienti in materia di gestione patrimoniale, gestione di fondi a qualunque titolo, operazioni di asset management e corporate finance e consulenza su investimenti negli u.s.a. o in qualunque modo riconducibili a tali stati.
Sezione 4 : Massimale e Franchigia
4.1. La responsabilità complessiva della Compagnia, per tutti i danni derivanti dalle Richieste di risarcimento promosse per la prima volta contro l’Assicurato ai sensi della presente Xxxxxxx, comprese le spese di soccombenza dovute al danneggiato vittorioso, non dovrà eccedere il Massimale determinato nel Frontespizio.
4.2. La Compagnia sarà responsabile soltanto per la parte della Richiesta di Risarcimento che eccede la
Franchigia specificata nel frontespizio.
4.3. Inopponibilità ai terzi danneggiati
La Compagnia si impegna alla gestione ed alla liquidazione (qualora ne sussistano i presupposti di risarcibilità) di tutte le Richieste di risarcimento che dovessero colpire la Polizza, salvo il diritto di recupero dell’importo risarcito al terzo danneggiato rientrante nell’ambito della Franchigia specificata nel Frontespizio e contrattualmente prevista a carico dell’Assicurato. L’Assicurato si impegna a ratificare, in ogni caso, l’operato della Compagnia in ambito gestionale e liquidativo, non potendo, pertanto, opporre alcunché alla richiesta di rimborso degli importi rientranti nell’ambito della Franchigia di polizza.
4.4. Tutte le Richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento assicurato saranno considerate come singole Richieste di risarcimento e saranno quindi soggette ciascuna ad una proprio Franchigia
4.5. Il Massimale e la Franchigia si applicano a tutti gli Assicurati congiuntamente.
Sezione 5 : Limiti Territoriali
5.1. La copertura assicurativa vale per qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa contro l’Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:
(a) qualora la procedura giudiziaria si svolga innanzi ad una giurisdizione diversa da quella indicata nel Frontespizio oppure innanzi alla giurisdizione indicata nel Frontespizio per l’esecuzione di una sentenza o un dispositivo di condanna emesso da una qualsiasi giurisdizione diversa da quella indicata; oppure
(b) qualora la responsabilità civile derivi dall’Attività Professionale dell’Assicurato esercitata al di fuori dei Limiti Territoriali determinati nel Frontespizio.
Sezione 6 : Condizioni Generali
6.1. Decorrenza della polizza, pagamento del Premio e periodo di estensione
6.1.1. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di
Premi sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
6.1.2. Proroga dell’assicurazione e Periodo Assicurativo
Il Periodo Assicurativo ha durata di 1 anno a partire dalla decorrenza della polizza, salvo quanto diversamente indicato nel frontespizio e in nessun caso e’ prorogabile tacitamente.
6.1.3. Periodo di estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento
Nel caso di morte o di cessazione dell’Attività Professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale, gli Assicurati (e/o i loro eredi legittimi) avranno il diritto di chiedere un’estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento per i mesi immediatamente successivi al termine del Periodo Assicurativo, fino ad un massimo di 36 mesi.
L’estensione del termine di Richiesta di Risarcimento è limitata ai Fatti Dannosi avvenuti prima della data di scadenza del Periodo Assicurativo.
Qualora l’Assicurato sostituisca la presente polizza con un’altra similare non sarà possibile chiedere il periodo di estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento; qualora, invece, stipuli una nuova polizza durante il periodo di estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento, tale periodo verrà automaticamente ed immediatamente interrotto.
Pena la decadenza e nel termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo Assicurativo della polizza, l’Assicurato deve inviare alla Compagnia una richiesta scritta per attivare la presente estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento e provvedere al pagamento del Premio convenuto per tale estensione pari al 150% dell’ultimo Premio di polizza.
L’offerta da parte della Compagnia di rinnovare questa polizza o di estendere il termine per la
Richiesta di Risarcimento con un Premio o a condizioni differenti rispetto a quelli applicabili alla
presente Xxxxxxx non costituirà un mancato rinnovo della presente Polizza/ o una mancata estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento da parte della Compagnia.
Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il periodo di estensione per la
Richiesta di Risarcimento.
6.2. Avviso del sinistro, gestione delle vertenze e recesso
L’obbligo di risarcimento della Compagnia ai sensi della presente polizza è soggetto alle seguenti condizioni:
6.2.1. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato deve informare la Compagnia per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r, nel tempo più breve possibile e al più tardi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scoperta, ricevuta o presunta individuazione di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Circostanza.
Se, durante il Periodo Assicurativo o, se previsto, il periodo di estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento, la Compagnia viene informata di una Circostanza, dalla quale potrebbe sorgere una Richiesta di Risarcimento, qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento che deriva direttamente da tale Circostanza così notificata, sarà considerata avvenuta nel corso del Periodo Assicurativo.
L’Assicurato deve inoltrare alla Compagnia tutte le comunicazioni relative a qualsiasi verbale di conciliazione, azioni e procedimenti giudiziari, e deve fornire tutti i dettagli relativi a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Circostanza. L’Assicurato deve prestare ogni co-operazione ed assistenza che la Compagnia, i suoi legali rappresentanti, legali o agenti possono ragionevolmente richiedere.
L’Assicurato si impegna a custodire ed a far custodire diligentemente ai propri Dipendenti i Documenti relativi a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Circostanza, al fine di evitare lo smarrimento o la distruzione degli stessi.
6.2.2. Gestione delle vertenze
La Compagnia ha il diritto, ma non l’obbligo, di assumere le indagini, la difesa, la transazione (ivi inclusi arbitrati e/o conciliazioni ai sensi della normativa vigente), e/o la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell’Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici, relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Circostanza. La Compagnia ha piena discrezione nella gestione della lite.
In mancanza di previo consenso della Compagnia, l’Assicurato non può riconoscere la propria responsabilità, transigere, definire o fare una qualsiasi proposta di pagamento relativa a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Circostanza, che potrebbe far sorgere una Richiesta di Risarcimento, o qualsiasi altra Circostanza per la quale l’Assicurato ha chiesto il risarcimento ai sensi della presente polizza.
6.2.3. Recesso anticipato o in caso di sinistro
Durante il Periodo Assicurativo e/o dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, la Compagnia, mediante avviso, può recedere dall’assicurazione con effetto esclusivamente ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
L’avviso sarà considerato ricevuto se è stato inviato tramite lettera raccomandata a/r all’ultimo indirizzo dell’Assicurato conosciuto.
6.2.4. Surrogazione
Ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile la Compagnia è surrogata nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità pagata, a meno che la Compagnia non debba esercitare tali diritti verso un Dipendente o ex Dipendente. E’ in ogni caso ammesso il diritto di surroga nei confronti del Dipendente o ex Dipendente dell’Assicurato qualora questi abbia agito dolosamente.
Si conviene tra le parti che per tutti i lavori dati ed eseguiti in subappalto, la Compagnia, si riserva il diritto di rivalsa nei confronti delle società che hanno eseguito i lavori in subappalto.
Se richiesto, l’Assicurato provvederà alla cessione del suo diritto di recupero alla persona che sarà nominata dalla Compagnia. L’Assicurato deve prestare l’assistenza in qualsiasi procedura di surrogazione nella misura che verrà richiesta ragionevolmente dalla Compagnia.
6.3. Adempimenti a carico delle parti
6.3.1. Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, la Compagnia non è tenuta a pagare l’indennità. nel caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed il numero delle polizze.
6.3.2. Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa risoluzione della polizza ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile.
6.3.3. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato e ha la facoltà di recedere dalla Polizza ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile.
6.3.4. Modifiche dell’assicurazione
le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
6.3.5. Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la risoluzione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
6.3.6. Clausola risolutiva espressa
a) Per Richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta:
Nel caso in cui l’Assicurato avanzi una Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente polizza (oppure ai sensi di una polizza precedente) essendo a conoscenza (o dovendo esserne a conoscenza) del fatto che tale richiesta sia falsa o fraudolenta, la polizza si intenderà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del Premio e l’Assicurato decade da tutti i diritti derivanti dalla
xxxxxxx, fermo restando inoltre il diritto della Compagnia alla restituzione degli importi già versati all’Assicurato e/o terzo danneggiato e al risarcimento dell’eventuale danno alla stessa provocato.
b) Per Insolvenza:
La Polizza sarà immediatamente risoluta di diritto se nel corso del Periodo Assicurativo si verifica una delle seguenti fattispecie:
(a) l’avvio di una della procedura concorsuali in relazione dell’Assicurato;
(b) la bancarotta o il fallimento di un membro, partner o principale dell’Assicurato
(c) l’approvazione della delibera per la nomina di un liquidatore o commissario xxxxxxxxxx, o la nomina di un commissario liquidatore o straordinario sul patrimonio dell’Assicurato;
(d) la sospensione da parte dell’Assicurato del pagamento dei propri debiti o una qualsiasi minaccia dell’Assicurato di procedere in tale maniera o la stipulazione di un accordo volontario o un altro piano di pagamento da parte dell’Assicurato con i suoi creditori;
o l’equivalente istanza alla corte, decreto, nomina o accordo ai sensi della giurisdizione nella quale l’Assicurato sia domiciliato.
6.4. Altre Norme che regolano l’assicurazione
6.4.1. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
6.4.2. Legge applicabile e foro competente
La presente polizza è regolata dalla legge italiana. Le parti concordano inoltre, che il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla polizza è quello del foro di residenza, domicilio o sede dell’Assicurato.
6.4.3. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente polizza valgono le norme di legge.
6.5. Responsabilità in solido
E’ escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà dell’Assicurato con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del Fatto Dannoso, indipendentemente dal fatto che tale vincolo sia imposto dalla legge. Si precisa, inoltre, che nel caso di responsabilità, concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell’Assicurato a raggruppamento e/o ad una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture, l’assicurazione opera esclusivamente per la parte di danno derivante da un Fatto Dannoso direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto attraverso il Broker sopra indicato e che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato.
Il Contraente L’Assicuratore
CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole:
Questa polizza si applica su base CLAIMS MADE come evidenziato nel Frontespizio. Art 1.2. Attività Professionale
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Massimale e franchigie
Art. 6.1.2 Proroga dell’assicurazione e periodo dell’assicurazione
Art. 6.1.3 Periodo di estensione del Termine per la Richiesta di risarimento Art. 6.2. Avviso del sinistro, gestione delle vertenze e recesso
Art. 6.3.6. Clausola risolutiva espressa Art. 6.5. Responsabilità in solido
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo, di aver preso visione e compreso tutte le indicazioni a lui fornite all'interno del Fascicolo Informativo e di accettare integralmente le Condizioni ivi riportate.
IL CONTRAENTE
L’informativa sulla protezione dei dati non fa parte della Polizza. L’informativa sulla protezione dei dati potrà essere di volta in volta aggiornata, modificata e/o sostituita. La versione più recente dell’informativa sulla protezione dei dati sarà resa disponibile nel sito web dell'Assicuratore.
Informativa sulla protezione dei dati
Introduzione
Questa è una versione concisa dell'informativa sulla protezione dei dati dell’Assicuratore. La versione completa è disponibile qui: xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy I Dati personali indicano i dati che, da soli o insieme ad altri dati disponibili, possono essere usati per identificare una persona. L'Assicuratore tratterà i Dati personali raccolti per questa Polizza in conformità all’Informativa sulla protezione dei dati o, ove applicabile, all’Informativa sulla protezione dei dati delle sue filiali locali europee (disponibili su xxx.xxxxxxxx.xxx) e come riassunto in questo documento.
Vedere xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy per le denominazioni degli uffici delle nostre filiali, le persone giuridiche e i dettagli di contatto registrati. Deve essere letta anche se la società o la filiale degli assicuratori che stanno trattando i Dati personali dell'utente si trovano al di fuori del Regno Unito (poiché in questo caso si applicano i requisiti locali del paese). Deve essere mostrata a tutte le persone i cui Dati personali sono trattati da noi e ottenerne il consenso (ove pertinente).
Solo Regno Unito: È possibile contattarci su: XxxxXxxxxxxxxxXxxxxxx@XXXXxxxx.xxx o scrivendo a Data Protection Officer, General Counsel Department, 00xx Xxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX. Per i nostri uffici e i dettagli di contatto al di fuori del Regno Unito:xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy. Qualora nella documentazione della Polizza (secondo i casi) manchino alcuni Dati personali o risultino imprecisi, potremmo non essere in grado di gestire la Politezza.
L'Assicuratore ("noi", "esso") è autorizzato a trattare i Dati personali al fine di gestire la copertura assicurativa dell’Assicurato (inclusi i rinnovi e le richieste di risarcimento), per ottemperare a un obbligo legale, amministrare i conti, fornire assistenza ai clienti, effettuare controlli sul credito, impegnarsi nella prevenzione delle frodi e commercializzare i nostri prodotti e servizi. Inoltre, potremmo utilizzarla per gli scopi descritti, come specificato ulteriormente in seguito.
Categorie dei Dati Personali che raccogliamo (alcune di questi sono raccolti indirettamente, ad esempio da broker e intermediari)
Possiamo raccogliere il nome completo, l’indirizzo, la data di nascita e altri dettagli di identificazione come i documenti di certificazione dell’identità e dell’indirizzo di residenza, le informazioni di contatto, inclusi l'indirizzo e-mail e il numero telefonico del luogo di lavoro, l'indirizzo del luogo di lavoro e (in caso di amministratore, partner o titolare formale o effettivo dell'Assicurato) l’indirizzo di casa; condanne penali e dettagli del reato, comprese eventuali frodi commesse o sospette, riciclaggio di denaro o altri reati.
Base giuridica e finalità di utilizzo
Le finalità d'uso includono la copertura assicurativa dell'Assicurato (comprese le comunicazioni sulla Polizza, per i rinnovi e per l'amministrazione/elaborazione delle richieste di risarcimento e della Polizza), per la gestione e la verifica delle nostre operazioni commerciali, inclusa la contabilità, per verificare la/le identità di imprese individuali, direttori, funzionari, partner e altri proprietari legali o beneficiari dell'Assicurato, per eseguire controlli antifrode e antiriciclaggio, per l'istituzione e la difesa dei diritti legali, per essere conformi ai requisiti legali o normativi, per altre attività relative alla prevenzione, all'individuazione e l'indagine su crimini, per amministrare i conti e fornire il servizio di assistenza clienti, per ricerche di mercato e per commercializzare i nostri prodotti e servizi e quelli del nostro gruppo di aziende.
La base legale include l'elaborazione necessaria per adempiere ai nostri obblighi nel quadro della Polizza (se non sono i singoli che stipulano la Polizza con noi - ad esempio imprese individuali); il trattamento necessario per i nostri interessi legittimi e quelli delle altre nostre società e filiali, compresi i nostri obblighi di buona governance, monitoraggio delle e-mail e di altre comunicazioni (vedi sotto) e per amministrare la Polizza; e l'elaborazione necessaria per la conformità con gli obblighi legali o di quelli della società o della filiale in questione all'interno di CNA Hardy o per stabilire o difendere rivendicazioni e diritti legali.
Possiamo anche trattare i Dati personali in base al consenso. Ad esempio, se viene richiesto di condividerli con altre persone o organizzazioni; quando trattiamo, su richiesta, categorie speciali di Dati personali (come definito nella versione completa) e per inviare comunicazioni pubblicitarie per cui abbiamo richiesto il consenso. Il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento. Questo potrebbe comportare, come conseguenza, la compromissione della nostra capacità di amministrare la Polizza o l’impossibilità di eseguire alcune prestazioni.
Condivisione dei dati
Al fine di organizzare la copertura assicurativa dell'Assicurato, o di elaborare eventuali reclami, l'Assicuratore può divulgare Dati personali ad altre società interne al gruppo, ai suoi partner assicurativi e ad altre terze parti che agiscono per l'Assicuratore per svolgere ulteriori elaborazioni, broker, intermediari, agenti assicuratori, periti, consulenti legali e per altre prestazioni professionali, enti governativi e Ombudsman, e altre terze parti e i fornitori di servizi che collaborano con noi e con il nostro gruppo per gestire l’attività; ad autorità di regolamentazione, tribunali e agenzie governative per conformità alle normative legali, ai requisiti legali o normativi e alle richieste governative; nel contesto di una vendita di tutto o parte del nostro gruppo societario o del trasferimento di beni aziendali; alle Agenzie per la prevenzione delle frodi e all'Associazione degli assicuratori britannici (solo nel Regno Unito) o agli enti del settore corrispondenti nei diversi paesi. In alcuni casi, potrebbe essere necessario trasferire i Dati personali tra gli uffici europei e internazionali dell'Assicuratore. Questo può includere la divulgazione dei Dati personali a organismi legali o di regolamentazione al fine di conformarsi a norme legali differenti, incluse quelle imposte alla casa madre dell'Assicuratore con sede negli Stati Uniti. L’Assicuratore si impegna a garantire che tali dati trattati o comunicati siano opportunamente protetti da misure di sicurezza tecnologiche e operative e da misure contrattuali ove necessario.
Trasferimenti internazionali
I Dati personali saranno trasferiti al di fuori del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo, comprese le società del nostro gruppo che si trovano negli Stati Uniti. Alcuni paesi hanno leggi che forniscono adeguate protezioni ai Dati personali. In altri (compresi gli Stati Uniti) saranno necessarie misure per garantire garanzie adeguate, come ad esempio obblighi contrattuali di adeguatezza o che richiedono al destinatario di iscriversi o essere certificati con un "quadro internazionale" di protezione. Le autorità per la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti possono ottenere l'accesso ai Dati personali.
Criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
Verranno applicati questi criteri: conservazione in caso di richieste (ad esempio in caso di richieste da parte tua o dell'Assicurato); conservazione in caso di richieste di risarcimento (ad esempio per il periodo in cui l'Assicurato potrebbe legalmente inoltrare richieste di risarcimento nei nostri confronti); e conservazione in conformità con i requisiti legali e normativi (ad esempio dopo che la Polizza è giunta al termine).
Verifica dell’identità e controlli di prevenzione delle frodi
I Dati personali saranno condivisi con le agenzie di prevenzione delle frodi che li useranno per prevenire frodi e riciclaggio di denaro e per verificare la tua identità. Se viene rilevata una frode, in futuro potrebbero essere rifiutati determinati servizi, finanziamenti o impieghi. Saranno utilizzati per consentire alle forze dell'ordine di accedere e utilizzare i Dati personali per rilevare, indagare e prevenire il crimine. Le agenzie di prevenzione delle frodi possono conservare i Dati personali per diversi periodi di tempo, a seconda del modo in cui vengono utilizzati. È possibile contattarli per ulteriori informazioni. Se si ritiene che costituiscano un rischio di frode o di riciclaggio di denaro, li conserveranno fino a sei anni.
Anonimizzazione dei dati
I Dati personali saranno condivisi con le agenzie di prevenzione delle frodi che lo utilizzeranno per prevenire frodi e riciclaggio di denaro e per verificare l’identità dell’Assicurato. Questo dati aggregati possono essere condivisi e utilizzati in tutti i modi sopra descritti.
Direct Marketing
Utilizzeremo i dettagli di contatto per tenere informato l’Assicurato tramite posta, telefono o e-mail riguardo ai nostri prodotti o servizi accessori e agli sviluppi nel settore delle assicurazioni in generale, anche dopo la scadenza della Polizza. È possibile modificare le preferenze o annullare in qualsiasi momento l’iscrizione - i dettagli saranno nel messaggio - in alternativa è possibile inviarci un’e-mail o scriverci (vedi sopra).
Diritti ai sensi delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati vigenti
I diritti possono includere quanto segue (rilevando che questi diritti non si applicano in tutte le circostanze e che la portabilità dei dati è rilevante solo a partire da maggio 2018): il diritto di essere informato sul trattamento dei propri Dati personali; il diritto a correggere i propri Dati personali se inesatti e completati se incompleti; il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati personali; il diritto di limitare il trattamento dei propri Dati personali; il diritto di cancellare i propri Dati personali (il "diritto all'oblio”); il diritto di spostare, copiare o trasferire i propri Dati personali ("portabilità dei dati"); e diritti in relazione al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. L’Assicurato ha il diritto di sporgere denuncia all'autorità di vigilanza del proprio paese in cui vigono le leggi sulla protezione dei dati. Nel Regno Unito vedere: xxxxx://xxx.xxx.xx/. Per le autorità di vigilanza di altri paesi vedere xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy.
Sistema di monitoraggio delle frodi sul mercato delle assicurazioni (solo Regno Unito)
Possiamo inviare i Dati personali a un sistema di monitoraggio delle frodi per il settore assicurativo. Questo è un immenso database delle frodi del settore gestito da una terza parte e utilizzato da altri membri del ramo assicurativo nel Regno Unito. Se viene identificato un rischio di frode, altri membri del settore lo vedranno.
Le domande sulle pratiche di protezione dei dati dell'Assicuratore devono essere indirizzate all'Assicuratore ai dettagli indicati all'inizio dell'Informativa sulla privacy dei dati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:
✓ il trattamento dei dati personali per le finalità dell'informativa;
✓ la comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate nella predetta informativa,
✓ il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui all'informativa.
❑ lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
Data Nome e Cognome leggibili Firma
per informazioni:
085 906 63 36
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00
• Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia di CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0 (qui di seguito “CNA” o “la Compagnia”, nel testo delle Condizioni Generali anche “l’Assicuratore”), la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company (Europe) S.A. con sede legale in Lussemburgo, 00X, xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx (xxx di seguito “CNA”).
• CNA esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata “Commissariat aux Assurances”, al cui controllo è sottopo- sta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) ed è pertanto iscritta nell’allegato dell’Albo per le Imprese assicurative presso l’ISVAP con il Codice impresa D955R al n. I.00154.
CNA Insurance Company (Europe) S.A. Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Telefono: x00 00 0000 0000
Fax: x00 00 0000 0000
e-mail: xxxxxx@xxxxxxxx.xxx Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xxx