CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126 pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2020
E
IREN S.p.A. (di seguito anche “IREN”), con sede legale in Reggio Xxxxxx, Via Nubi di Magellano, 30, cap. 42123, pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, codice fiscale 07129470014 e partita IVA del Gruppo n. 02863660359, rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Torino il 9.3.1962
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) l’Università ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
b) l’Università, quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
c) gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
d) l’Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
e) IREN S.p.A. è una delle principali multiutility italiane, quotata alla Borsa Italiana, opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione, distribuzione e vendita), del gas (rigassificazione, distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi energetici. Nei suddetti settori IREN S.p.A. opera direttamente o tramite società controllate specializzate in singole linee di business;
f) IREN ha già collaborato con l’Università in iniziative molteplici, quali attività di studi
e ricerca, attività formative, tirocini, consulenze;
g) in particolare le collaborazioni tra IREN e Università si sono intensificate con l’avvio di progetti di ricerca e co-partecipazioni a bandi di finanziamento, la partecipazione al Comitato consultivo Territoriale della Provincia di Genova (canale di dialogo, confronto e progettazione tra il Gruppo Iren e tutti i portatori di interesse delle comunità locali in merito ai servizi dell’azienda e ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, di cui fa parte anche un rappresentante dell’Università), iniziative di divulgazione congiunta e la co-partecipazione al Polo Regionale Energia e Ambiente ed alla governance del consorzio TICASS;
h) le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione, servizi, attività consulenziali, trasferimento tecnologico siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera;
i) IREN e Università hanno formalizzato la collaborazione fra le Parti con la sottoscrizione in data 27.3.2017 di una Convenzione quadro di durata triennale;
j) le Parti intendono dunque rinnovare la suddetta Convenzione, al fine di proseguire e rafforzare la cooperazione intrapresa, in virtù dei risultati ottenuti e dei futuri obiettivi da conseguire.
k) IREN e Università con il rinnovo della presente Convenzione intendono quindi ampliare l’esperienza fin qui svolta proseguendo una collaborazione strategica di lungo periodo nei settori di business del Gruppo IREN, avente ad oggetto:
• progetti di ricerca, innovazione, sviluppo;
• co-progettazione in bandi di finanziamento per la ricerca;
• formazione permanente, alta formazione, didattica;
• attività di recruitment di personale laureato;
• attività consulenziali;
• servizi nelle materie di competenza;
• trasferimento tecnologico;
l) l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. IREN e l’Università, pertanto, si propongono di continuare nell’individuazione di azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico- tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre potranno essere attuate forme di collaborazione
riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di IREN e dell’Università, e organizzati eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali;
m) le Parti, inoltre, intendono proseguire nell’individuazione di nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso l’utilizzo degli strumenti di cui IREN si è dotata (quali i Comitati Territoriali e EduIREN, catalogo di offerte formative e didattiche gestite da IREN) e la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale;
n) IREN opera nei “settori speciali” (gas, acqua, energia termica, elettricità) di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti) nonché nel “libero mercato”;
o) per l’affidamento di appalti nei “settori speciali” la stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera b) del Codice Appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1.1 Le premesse (e l’allegato) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
2.1 L’Università e IREN favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, trasferimento tecnologico e della conoscenza e consulenza nelle aree dei settori di attività di IREN.
2.2 La definizione degli obiettivi strategici della collaborazione e le linee di indirizzo generali sugli ambiti della Convenzione di partnership saranno definiti dal Comitato di cui all’articolo 3.
2.3 Le attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi Accordi attuativi fra l’Università e IREN (IREN S.p.A. o sue controllate), come disciplinati all’articolo 4.
2.4. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e consulenza da concordare ai sensi della presente Convenzione; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da IREN. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi, di cui al successivo art. 4, redatti secondo il format previsto dall’Allegato 1;
d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l’Università e IREN partecipano;
f. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica, tecnologica e della sostenibilità socio-ambientale sul territorio;
g. promozione della cultura del management dell’innovazione;
h. organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
i. trasferimento tecnologico e di best practice.
2.5 IREN dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente quali:
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- l'organizzazione di visite e stage indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione di progetti di trasferimento della conoscenza sul territorio locale;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università e IREN aderiscono e attraverso gli strumenti di cui si sono dotati (es. Fondazioni, Comitati Territoriali, EduIren, ecc);
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell’Università sia di manager/personale IREN.
2.6 L’Università si rende disponibile a collaborare con IREN nell’ambito di progetti di recruitment di personale laureato che XXXX potrà utilizzare per stage, assunzioni a tempo determinato, contratti di apprendistato e ogni altra forma di collaborazione.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
3.1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. due componenti designati dall’Università, e da n. due componenti
designati da IREN con il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Per l’Università i due componenti sono il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxx Xxx Xxxxxx. Per IREN i due componenti sono il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e il Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
3.2 Inoltre, al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell’ambito dalla presente Convenzione, il Comitato di Coordinamento coinvolgerà i soggetti di ciascuna Parte competenti in ciascun specifico settore di attività in funzione delle esigenze di programmazione e definizione degli indirizzi strategici, al fine di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell’ambito del presente Accordo.
Art. 4 - Accordi attuativi
4.1. La collaborazione tra Università e IREN, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o specifici contratti di ricerca tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
4.2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
4.3 Le citate attività e l’articolazione in Accordi attuativi saranno pianificate annualmente e preventivamente condivise con il Comitato di Coordinamento di cui al precedente articolo 3.
4.4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 5 – Oneri economici
5.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
5.2. Gli oneri economici a carico di IREN derivanti dal finanziamento di specifici progetti di ricerca saranno individuati negli appositi contratti da stipularsi tra IREN e le strutture universitarie interessate.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
6.1 La presente Convenzione ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
6.2 È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
6.3 Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
7.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
7.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
7.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
7.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
8.1 La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall’esecuzione dei progetti di ricerca svolti in partnership o dei contratti di ricerca o consulenza stipulati tra le Parti in attuazione del presente Accordo, sarà regolata secondo quanto riportato al presente articolo.
8.2 Nel caso in cui, nell’esecuzione dei contratti, si raggiungano risultati inventivi che IREN ritenga di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma.
a) Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale di XXXX, la titolarità esclusiva dell’invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà di IREN; parimenti, nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale dell’Università, la titolarità esclusiva dell’invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà dell’Università.
b) nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale di IREN e di Università, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e l’Università collaborerà con IREN nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. Tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni conseguite e dei diritti dalle medesime derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, faranno capo
esclusivamente a IREN. Fatti salvi i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni facenti capo a IREN, in ogni caso le Parti depositeranno, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto IREN e Università saranno i contitolari. La contitolarità del brevetto sarà disciplinata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 8.4.
c) Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta di Università e di IREN è fatto comunque salvo il diritto morale del personale di Università, sia dipendente sia interno non dipendente, e del personale di XXXX, che abbia conseguito l’invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.
8.3 Risultati che non sono di diretto interesse di XXXX
Nel caso in cui, nell’esecuzione dei contratti, siano conseguiti risultati brevettabili, sia esclusivamente dal personale dell’Università, sia congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, in relazione ai quali IREN abbia comunicato per iscritto a Università di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, qualora Università manifesti il suo interesse alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia formale richiesta a IREN, la stessa cederà a titolo gratuito all’Università la propria quota di titolarità dell’invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti. In tal caso l’Università sarà l’unico soggetto legittimato a decidere del relativo deposito della domanda di brevetto, che sarà conseguentemente depositata a suo nome. L’Università, che provvederà a depositare la relativa domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all’estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di XXXX e/o del personale di Università - sia dipendente sia interno non dipendente - che abbia conseguito l’invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.
8.4 Disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale a titolarità congiunta
a) Le Parti stabiliscono sin da ora che IREN procederà al deposito della domanda di brevetto per le invenzioni di cui l’Università è contitolare e l’Università fornirà a IREN il supporto necessario per la redazione del testo ed i nominativi dei propri inventori; l’Università si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario all’espletamento delle pratiche brevettuali. Ad IREN è altresì affidata la gestione di tutte le procedure brevettuali relative alle invenzioni oggetto di questo articolo in riferimento alle eventuali estensioni all’estero, al mantenimento in vita delle domande di brevetto o dei brevetti ed ad ogni eventuale ulteriore adempimento procedurale.
b) IREN sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all’estero.
c) Depositata la domanda di brevetto, IREN provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’Università degli Studi di Genova, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, sottoscriverà idoneo atto di cessione o di licenza esclusiva della propria quota di titolarità del brevetto a favore di IREN, che si impegna a richiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di estensione all’estero del brevetto, la trascrizione dell’atto di cessione della quota di titolarità dell’Università degli Studi di Genova solo dopo la pubblicazione del brevetto.
d) Per ogni domanda di brevetto depositata, IREN corrisponderà all’Università degli Studi di Genova un importo equo da concordarsi in buona fede tra le Parti all’atto di sottoscrizione dell’accordo di ricerca.
Art. 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati.
9.1 Xxxxx restando i disposti dell’articolo 10, i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati liberamente da entrambe le Parti, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito di eventuali brevetti.
9.2 Le Parti concorderanno in buona fede il livello di dettaglio di ogni divulgazione delle informazioni inerenti impianti e processi di IREN al fine di tutelare gli interessi industriali di riservatezza della medesima.
Art. 10 - Riservatezza
10.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
10.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
10.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
10.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento
della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Art. 11 - Sicurezza
11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di IREN assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso IREN.
11.2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di XXXX ospitato nei locali dell’Ateneo.
11.3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
11.4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati negli accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 12 - Coperture assicurative
12.1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di IREN sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
12.2 IREN garantisce analogamente che i propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
12.3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
13.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente
Convenzione e agli Accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 14 - Incompatibilità
14.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 - Controversie
15.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 16 - Adempimenti di cui al d.lgs 231/2001 e alla legge n. 190/2012
16.1. IREN e Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adottati da ciascuna Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di comportamento e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinchè venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.
16.2. L’inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici di Comportamento, costituisce grave inadempimento alla presente convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d’ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:
- sospendere l’esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali accordi attuativi fino alla cessazione dell’inadempimento;
- risolvere la convenzione, fermo restando l’obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall’altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
Art. 17 - Registrazione
17.1 Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Accordo concluso con scambio di corrispondenza (proposta Ateneo il 4.5.2020, accettazione IREN l’8.6.2020).
Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
IREN S.p.A.
Il Presidente
Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Allegati:
Allegato 1 – Schema tipo contratto di ricerca
CONTRATTO DI RICERCA
tra
la Società (di qui in seguito IREN o Parte), C.F. / P.I , con sede legale in, Xxx , xxxxxxxxxxxxx xxx , xxxx , xxxxxxxxxxx per la presente carica presso la Sede della Società, nel seguito indicata come "IREN",
e
il Dipartimento dell’Università degli Studi di Genova con sede in Genova, Via
Codice Fiscale 00754150100, (di qui in seguito l’Università o Parte), rappresentato dal
Premesso che:
• L’Università degli Studi di Genova ed IREN hanno definito una partnership di ricerca, formazione e tirocinio nell’ambito della quale si impegnano a favorire la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione stipulando in data […] un’apposita Convenzione quadro (di seguito la “Convenzione”);
• in attuazione della citata Convenzione si rende necessario stipulare tra l’Università e IREN un contratto attuativo avente ad oggetto le attività di ricerca nel prosieguo meglio descritte. Tutto ciò premesso a formare parte integrante del presente contratto le Parti come sopra descritte e rappresentate convengono quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
IREN affida al Dipartimento dell’Università degli Studi di Genova -nel seguito (inserire acronimo del Dipartimento) - che accetta, l’esecuzione del programma di ricerca relativa a
. Le prestazioni relative all’esecuzione di tale programma consistono nelle attività indicate nel seguito (oppure: “ nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto”).
Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale
Il (inserire acronimo) svolgerà tale ricerca sotto la direzione del Prof. , cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con IREN e la cui sottoscrizione è apposta per
assenso sul presente atto. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del (inserire acronimo) deve essere comunicata tempestivamente a IREN per iscritto. IREN indica quale referente aziendale per i rapporti con il (inserire acronimo) inerenti il presente contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al (inserire acronimo) per iscritto.
Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente contratto dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per IREN: ;
- per il (inserire acronimo): Università degli Studi di Genova, Dipartimento . Articolo 3 – Durata e rinnovo
Il presente contratto entra in vigore al (“data della firma" o una data specifica purché successiva a quella della firma) e ha la durata di (oppure: “e terminerà il
”).
La durata del presente contratto potrà essere prorogata in seguito ad accordo scritto tra le Parti. Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Per la prestazione di cui all'art. 1, IREN riconosce all’Università, a favore del (inserire acronimo), un corrispettivo di importo pari a € + I.V.A. in conformità al calcolo di dettaglio e/o giustificazioni delle attività sotto indicate.
Tale importo verrà corrisposto a seguito di richieste di pagamento, che saranno emesse dal (inserire acronimo) nei seguenti termini:
• prima rata per € + I.V.A. entro giorni dalla firma;
• seconda rata per € + I.V.A. entro ;
•
Gli importi relativi saranno versati entro 90 giorni dalla data delle relative fatture che saranno emesse dal (inserire acronimo) _ (specificare “alla firma del contratto”, “al termine dell’attività”, o altra data)
oppure:
Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 90 giorni dal ricevimento dalla data della relativa fattura, che sarà emessa dal (inserire acronimo) (specificare “alla firma del contratto”, “al termine dell’attività”, o altra data)
Articolo 5 – Variazione del programma
Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del programma di ricerca di cui all’art. 1, tale modifica deve essere concordata in seguito ad atto scritto tra le Parti. Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
XXXX si impegna a fornire al Prof. e ai suoi collaboratori tutta l’assistenza necessaria per condurre la ricerca.
L’accesso alle strutture IREN …. (inserire le modalità attraverso le quali IREN consentirà l’accesso alle sue strutture).
Articolo 7 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall’attività del presente contratto sarà regolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione di cui alle Premesse.
In particolare, in attuazione di quanto previsto dall’Art. 8.4 lettera d) della Convenzione, l’importo dovuto da IREN all’Università degli Studi di Genova per ciascuna domanda di brevetto depositata derivante dal presente contratto sarà pari a € ……………
Articolo 8 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati
I risultati della ricerca oggetto del presente contratto potranno essere utilizzati e divulgati secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Convenzione di cui alle Premesse.
In particolare l’Università, qualora intenda effettuare divulgazione tramite pubblicazioni scientifiche dei risultati deve fare richiesta per iscritto ad IREN e questa ha 60 giorni per formulare un parere positivo con eventuali richiesta di modifica, ovvero formulare un parere negativo. In mancanza di risposta nel periodo temporale previsto si considera realizzata la condizione di silenzio assenso.
Articolo 9 – Riservatezza
Il trattamento dei dati nell’ambito del presente contratto è regolato sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 della Convenzione sottoscritta dalle Parti di cui alle Premesse.
[disciplinare eventuali obblighi/modalità specifici del Contratto di Ricerca]
IREN autorizza l’Università a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente
contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del contratto.
Articolo 10 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Genova quale Xxxx competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto.
Articolo 11 – Registrazione e spese
Il presente contratto si compone di n. …… pagine ed è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura del Dipartimento giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – …………………………... (da integrarsi da parte delle strutture interessate) Il Dipartimento con nota scritta chiederà a IREN il rimborso della quota di spettanza.
Articolo 12 – Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
PER L’UNIVERSITA’ | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | ILRESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER IREN IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ) Data, luogo |