ACCORDO MULTIREGIONALE (A.M.)
ACCORDO MULTIREGIONALE (A.M.)
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013
tra
il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
e
le Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza
Roma, 2008
Accordo Multiregionale (A.M.)
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013
tra
il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
e le
Regioni dell’Obiettivo convergenza e quelle dell’Obiettivo non di convergenza rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;
VISTO il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma Operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
VISTO il Programma Operativo del FEP 2007-2013, e in particolare il §8 Disposizioni di esecuzione;
VISTO, in particolare, l’art. 38 del Regolamento (CE )498/2007, ove è indicato che, qualora uno o più compiti dell’autorità di gestione o dell’autorità di certificazione, siano effettuati da organismi intermedi, le relative convenzioni devono essere formalmente registrate per iscritto;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del Programma Operativo del FEP, le risorse finanziarie sono state ripartite nella misura del 33% e del 67% rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008;
CONSIDERATO che occorre assicurare un adeguato coordinamento fra i soggetti interessati, allo scopo di sviluppare le possibili sinergie e di garantire omogeneità di attuazione delle misure di intervento previste, indipendentemente dal soggetto attuatore;
VISTO il DM n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale è stata istituita la Cabina di regia, di cui al § 8 del Programma Operativo;
CONSIDERATO che la Commissione europea, nella seduta del Comitato di Sorveglianza FEP del
13 giugno 2008, ha suggerito di prevedere un meccanismo di compensazione finanziaria che permetta un riesame delle allocazioni finanziarie tra Regioni appartenenti allo stesso Obiettivo sulla base dei risultati raggiunti;
VISTA l’intesa sul predetto Accordo Multiregionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;
Tutto ciò premesso,
con il presente atto si conviene quanto segue
Art. 1
Oggetto dell’ Accordo Multiregionale
1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, delle misure cofinanziate dal Regolamento (CE) 1198/06, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007/2013 (di seguito Programma) approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)6792 del 19 dicembre 2007.
2. L’A. M. in particolare:
a) approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati) (Allegato 1);
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al §8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008;
c) identifica le funzioni delegate dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.
Art. 2
Piani finanziari
Eventuali modifiche dei piani finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) verranno esaminate ed approvate in Cabina di regia, fermo restando la ripartizione di risorse fra Stato e Regioni e Province Autonome definita in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Art. 3
Attività disciplinate dall’A.M.
I. Cabina di regia
Al fine di sviluppare le possibili sinergie, evitare distorsioni in sede di attuazione e garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma, la Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:
⮚ Predisposizione di schemi-tipo di bandi di gara;
⮚ Coordinamento preventivo delle misure previste dai Piani di gestione nazionali e locali;
⮚ Definizione comune del Manuale di gestione e controllo e dei documenti preventivi e attuativi;
⮚ Elaborazione di un Vademecum interpretativo a seguito dell’analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell’attuazione;
⮚ Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione delle irregolarità;
⮚ Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma e del piano finanziario ed eventuali compensazioni a seguito della verifica dei risultati di attuazione;
⮚ Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell’attuazione;
⮚ Supporto alle riunioni del Comitato di Sorveglianza (discussione preliminare);
⮚ Eventuale individuazione di indicatori non previsti dal Programma;
⮚ Informativa sulle modalità relative ai controlli di II livello;
⮚ Coordinamento per il monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
I documenti approvati in seno alla Cabina di Regia sono successivamente adottati con decreto ministeriale in accordo con il Comitato Tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura.
La Cabina di regia si riunisce a cadenza trimestrale, ed ogni qualvolta si ritenga necessario, su istanza dell’Amministrazione centrale o di almeno tre tra Regioni e Province autonome.
La Cabina di regia delibera per consenso. Qualora il consenso non venga raggiunto, l’Autorità di gestione, in qualità di organismo responsabile per la gestione del Programma, ai sensi degli artt. 58 e 59 del Regolamento (CE) 1198/2006, ha facoltà di deliberare, secondo gli indirizzi condivisi dalla maggioranza dei componenti, in coerenza con una sana e corretta gestione del Programma.
II. Sistema informatico di monitoraggio
Il presente A.M. impegna:
1. l’Amministrazione centrale a :
a) regolamentare e rendere disponibile l’accesso al sistema informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP, attraverso il portale del SIAN, via Internet, alle Regioni e Province autonome;
b) regolamentare e rendere disponibile l’accesso alla banca dati della flotta e dei finanziamenti precedenti ai periodi di programmazione SFOP, alle Regioni e Province autonome;
2. le Amministrazioni Regionali e Provinciali a:
a) aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con i dati relativi alle misure di propria competenza, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore.
III. Funzioni dell’Autorità di gestione e di certificazione
Per il periodo di programmazione 2007/2013, l’Amministrazione centrale – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – in qualità di Autorità di gestione e Autorità di certificazione del FEP, è responsabile dell’efficacia e della regolarità dell’attuazione del Programma nel suo insieme.
All’Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 59 del Regolamento (CE) 1198/06, ed, in particolare:
1. per le misure di competenza: elaborazione delle regole e delle procedure per l’aggiudicazione delle stesse, inserimento di tutte le informazioni per ciascuna pratica nella procedura informatica, organizzazione e gestione delle procedure finalizzate all’archiviazione delle
domande di contributo presentate, monitoraggio finanziario, sistema informativo di trasmissione delle informazioni e dei dati alla Commissione europea;
2. in qualità di responsabile della valutazione del Programma: individuazione del valutatore indipendente e assistenza per la stesura della valutazione ex ante, intermedia ed ex post;
3. gestione del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati fisici e finanziari relativi a ciascuna operazione;
4. organizzazione e gestione della fase relativa all’informazione e alla pubblicità del Programma e di tutti gli atti a valenza esterna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 del Regolamento (CE) 1198/2006 e dal Capo V del Regolamento (CE) 498/2007.
All’Autorità di certificazione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 60 del Regolamento (CE) 1198/06.
L’Amministrazione centrale è direttamente responsabile delle seguenti misure:
▪ Sostituzione degli attrezzi e compensazione socio economica, qualora inserite nei Piani di gestione nazionali;
▪ Arresto definitivo;
▪ Arresto temporaneo (inclusi Piani di salvataggio e ristrutturazione e Mancato rinnovo accordi).
Inoltre, l’Amministrazione centrale gestisce parte dei fondi assegnati alle seguenti misure:
▪ Sviluppo mercati e campagne consumatori;
▪ Progetti pilota;
▪ Assistenza tecnica.
IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione
Su mandato dell’Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:
▪ Ammodernamenti pescherecci;
▪ Piccola pesca costiera;
▪ Compensazioni socio economiche;
▪ Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
▪ Acque interne;
▪ Trasformazione e commercializzazione;
▪ Azioni collettive;
▪ Fauna e flora acquatica;
▪ Porti da pesca;
▪ Modifiche dei pescherecci;
▪ Sviluppo sostenibile zone di pesca.
Inoltre, le Regioni e Province autonome gestiscono parte dei fondi assegnati alle seguenti misure:
▪ Sviluppo mercati e campagne consumatori;
▪ Progetti pilota;
▪ Assistenza tecnica.
Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell’Autorità di gestione e un referente dell’Autorità di certificazione.
Compiti del referente dell’Autorità di gestione:
1. elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per l’elaborazione del documento “Descrizione sui sistemi di gestione e controllo” e trasmetterla all’Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;
3. coadiuvare l’Amministrazione centrale nell’elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione, ai sensi dell’ art. 67 del Regolamento (CE) 1198/2006, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;
4. elaborare le regole e procedure per l’attuazione delle misure di competenza, immettere nel sistema informatizzato i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, organizzare e gestire le procedure finalizzate all’archiviazione delle domande di contributo presentate, per le misure di propria competenza;
5. trasmettere all’Amministrazione centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, alla data del presente Accordo, gli Organismi intermedi non dispongano dell’accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni inerenti le misure di competenza;
6. segnalare le irregolarità rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dalla Cabina di Regia;
7. assistere il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione centrale, per la valutazione del Programma;
8. ai sensi degli artt. da 29 a 31 del Regolamento (CE) 498/07, gestire, per la parte di competenza, la fase relativa all’informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza esterna.
Compiti del referente dell’Autorità di certificazione:
⮚ predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle misure di competenza, secondo i modelli predisposti dall’Autorità di certificazione;
⮚ trasmettere la documentazione all’Autorità di certificazione per l’elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma;
⮚ effettuare i controlli di I livello sulle spese relative ad operazioni inerenti le misure di competenza;
⮚ tenere una contabilità separata degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate e trasmettere le relative informazioni, a scadenze prestabilite, all’Amministrazione centrale.
Roma, li
Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Per le Regioni Obiettivo convergenza Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Per le Regioni Obiettivo non di convergenza Provincia Autonoma di Trento
Regione Abruzzo Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio
Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx