PROVINCIA
PROVINCIA
DI REGGIO XXXXXX
Ufficio XVI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Xxxxxx
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIOEMILIA
Accordo di programma per l'integrazione scolastica
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
(LEGGE N. 104 DEL 5/02/1992)
tra la Provincia di Reggio Emilia, l’Ufficio XVI -Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia
con l'adesione delle Associazioni delle famiglie
sottoscritto il 12 dicembre 2012
INDICE
PREMESSA 3
ART. 1 - FINALITÀ DELL’ACCORDO 4
ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO 4
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ 4
ART. 5 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE 5
PARTE PRIMA - GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DI BASE E I GRUPPI DI LAVORO 5
ART. 6 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO CON DISABILITA’ (ART.3 –LEGGE104/92) 6
ART.7 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE 7
ART. 8 - IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 7
ART. 9 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 8
ART. 10 - IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 8
PARTE SECONDA - AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 9
ART. 11 - L’INTEGRAZIONE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 9
ART. 12 - L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: GLI IMPEGNI RECIPROCI 10
A. Le istituzioni scolastiche 10
B. L’Azienda Unità Sanitaria Locale 10
C. La Provincia 10
D. Il Comune 10
E. L'Ufficio Scolastico Provinciale 13
ART. 13 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 11
A.Le Istituzioni Scolastiche 11
B. L’Azienda Unità Sanitaria Locale 11
C. Il Comune 12
ART. 14 – L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICA NELLLE SCUOLE DI SECONDO GRADO: GLI IMPEGNI RECIPROCI 12
A. Le istituzioni scolastiche 12
B. La Provincia 12
C. Il Comune 13
ART. 15 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 13
PARTE TERZA – ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ ALL’UNIVERSITA’ 13
ART. 16 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL’UNIVERSITÀ 13
PARTE QUARTA - LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE 14
ART. 17 - L’INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE 14
17. 1 - Personale docente 14
17.2 - Collaboratore scolastico 14
17.3 - Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3-L.104/92) 14
17.4 - Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri) 15
ART. 18 – CENTRO SERVIZI INTEGRAZIONE 15
PARTE QUINTA - VALIDITÀ ED EFFICACIA 14
ART. 19 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE - GLIP 15
ART. 20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 16
ART. 21 - ORGANO DI VIGILANZA 16
ART. 22 - DIFFUSIONE 16
ART. 23 - DURATA DELL' ACCORDO 17
PREMESSA
Il presente Accordo si prefigge lo scopo di portare a piena attuazione le leggi e le direttive nazionali e regionali previste per l’integrazione culturale e sociale delle persone disabili.
In particolare, i sottoscrittori del presente Accordo intendono promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni con disabilità effettive opportunità d’integrazione scolastica e d’inclusione sociale
Il raggiungimento di tale obiettivo è finalizzato a promuovere una cultura dell’integrazione che richiede impegno, ricerca, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Una cultura inclusiva presuppone la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi scolastici, educativi, sanitari e sociali così come richiamato nella legge quadro 8 novembre 2000 L.
n. 3281 che ha promosso la riforma dello stato sociale. A livello regionale si è data attuazione alla legge 328 con la legge 12 marzo 2003 n. 2 e con successivi provvedimenti regionali in cui si ribadisce l'esigenza imprescindibile di una programmazione coordinata degli interventi per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili.
In questo senso, una scuola che persegue l’integrazione è una scuola migliore per tutti perché determina forme più avanzate di crescita culturale e personale. Quanto affermato per la scuola, vale naturalmente anche per la più vasta comunità sociale e civile.
L’adulto (genitore, insegnante, terapista, educatore, assistente, …) che opera a fianco di alunni con disabilità non deve percepirsi come “stampella” della persona disabile, ma piuttosto sentirsi artefice di un processo che educa all’autonomia , all’indipendenza e alla realizzazione personale.
L ’OMS nel sistema Internazionale di Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, 2002) sottolinea che la salute dipende da fattori individuali e soprattutto contestuali. Le condizioni ambientali determinano in positivo o in negativo il progetto di crescita e di vita di una persona con disabilità: il contesto , infatti, è il principale fattore di inclusione o di esclusione.
Alle istituzioni e, in particolare, agli operatori spetta il compito di ridurre le situazioni di disagio e di sfavore, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei diversamente abili in famiglia, a scuola, nello sport, nel lavoro, nel tempo libero.
La disabilità, infatti, rappresenta una ragione di confronto e di impegno dell’intera comunità , non può essere assunta con comportamenti di delega o di rinuncia, ma con atteggiamenti di reciproca responsabilità, nel rispetto di quanto definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)2.
Il presente Accordo intende dare attuazione ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità votata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e fatta propria dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009, n.18. Recepisce altresì le indicazioni contenute nelle Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009.
L’integrazione non è un fatto acquisito, ma una conquista continua; un percorso che si realizza solo attraverso l’organizzazione di diversi contesti: famiglia, scuola, autonomie locali, associazionismo, privato sociale. I bambini e i ragazzi con disabilità chiedono la presenza di adulti e coetanei che provino il piacere di vivere e di lavorare con loro. Accogliere la persona nella sua unicità significa accettarne i limiti, ma soprattutto valorizzarne i potenziali aprendosi alla dignità di ciascuno.
Sullo sfondo di questo contesto etico e culturale, il presente Accordo di programma, oltre a rispondere a criteri di adempimento formale, intende impegnare istituzioni, associazioni e mondo sociale in un'ottica di rinnovata progettualità, ognuno per i propri livelli di competenza .
1 Il richiamo è alla Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”.
2 Si fa riferimento a quanto stabilito dall' art. 12, comma 5 della L.104/92
ART. 1 - FINALITÀ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo di programma rinnova il precedente testo siglato il 31.5.2006, adeguandolo allo sviluppo della normativa e alle riforme del sistema scolastico nel frattempo intervenute.
Conferma la finalità generale del documento precedente: garantire tutte le condizioni operative e gli impegni per la più efficace integrazione scolastica degli alunni di cui all’art. 3 Legge 104 / 92.
Il perseguimento di tale finalità è assicurato attraverso la collaborazione puntuale e verificata di tutti i soggetti corresponsabili dei processi di integrazione.
ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO
Sottoscrivono l’Accordo di programma tramite i loro rappresentanti legali:
• La Provincia di Reggio Emilia;
• I’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (di seguito indicato come Ufficio Scolastico Provinciale)
• L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Xxxxxx (AUSL),
• I Comuni della provincia di Reggio Xxxxxx;
• Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Reggio Emilia.
A tale Accordo aderiscono anche le forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie e dei disabili.
Oltre ai soggetti sottoscrittori, l’Accordo si rivolge a tutti gli operatori scolastici e sociali, a tutte le famiglie in quanto soggetti attivi, atti a garantire l’efficacia e la qualità dei percorsi di integrazione.
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni e gli impegni contenuti nel presente Accordo si applicano ai servizi Educativi per la prima infanzia (0 - 3 anni)3, alle Scuole dell’infanzia, alle Scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e paritarie della provincia. Nei predetti ambiti, l’Accordo vuole garantire l’efficacia del diritto all’educazione e all’apprendimento per tutti gli alunni di cui sopra.
L’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altri problemi derivanti dalle specificità connesse alla disabilità, né da difficoltà di natura organizzativa. La collaborazione attiva dei genitori, non solo presupposta, ma promossa e sostenuta, è condizione essenziale per l’esercizio efficace di tale diritto.
ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ
L’integrazione scolastica degli alunni disabili muove dalla capacità degli operatori scolastici e delle altre figure professionali di valorizzare le competenze e di rispondere a bisogni particolari del soggetto all’interno della classe e della scuola.
Una lettura di tali bisogni consente di poter intervenire più adeguatamente, soddisfacendo in modo più articolato e completo, le richieste del ragazzo, della famiglia, dei servizi scolastici, sanitari assistenziali. L’autonomia scolastica è, quindi, una condizione per assicurare a tutti esiti formativi positivi, rispettando l’identità, promuovendo l’autonomia di ogni alunno.
All’alunno disabile è garantita:
3 Si fa riferimento alla Legge Regionale n.6 del 22 giugno 2012 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".
♦ la priorità di iscrizione, accesso e frequenza regolare alla scuola più vicina alla residenza, con precedenza rispetto ai criteri stabiliti dal DPCM 7 giugno 19954;
♦ il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo di integrazione;
♦ il personale educativo, assistente di base, docente di sostegno ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione;
♦ la priorità, nell'ambito delle rispettive competenze, nell’acquisto e nell’impiego di attrezzature di sussidi speciali e particolari;
♦ l’eliminazione delle barriere architettoniche in tempi brevi;
♦ l’incontro periodico e programmatico delle figure professionali impegnate nell'attuazione del PEI;
♦ la valutazione scritta da parte dei docenti (consiglio di classe) e delle eventuali altre figure professionali coinvolte nella stesura del PEI, dell’andamento di processi e dei risultati raggiunti, finalizzata ad esplicitare alle famiglie il livello di acquisizione degli obiettivi programmati.
In casi del tutto eccezionali, sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI, potrà essere valutata, unitamente agli operatori dell’Azienda USL e alla famiglia, l’eventuale riduzione dell’orario scolastico di frequenza dell’alunno, tenuto conto degli impegni terapeutici o riabilitativi. Gli interventi riabilitativi programmati dall’AUSL, coincidenti con l’orario scolastico, dovranno essere concordati con la scuola e la famiglia.
ART. 5 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE
Con il presente Accordo si intende portare a sistema un modello di integrazione degli alunni disabili incentrato sull'attivazione di "coalizioni" locali, negli ambiti specifici territoriali che dovrà avere come punto di riferimento i gruppi di lavoro dei piani sociali di zona5, i gruppi di istituto nell'ottica di attivare un servizio integrato tra i diversi attori del sistema di inclusione: Famiglia, Scuola, Ente Locale, Azienda USL.
Emerge, infatti, con crescente urgenza, la necessità di rilevare a livello più circoscritto rispetto all'ambito provinciale i bisogni delle persone con disabilità, , favorendo una migliore integrazione degli interventi ed orientando di conseguenza le risorse. Accordi territoriali, conferenze, ecc.hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità dell’integrazione degli alunni disabili anche attraverso la promozione di specifiche forme di coordinamento nelle comunità in cui vengono erogati i diversi servizi.
PARTE PRIMA - GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DI BASE E I GRUPPI DI LAVORO
L’avvio e la promozione continua del processo di integrazione scolastica presuppongono la produzione, l’acquisizione e l’uso di una documentazione tecnico – conoscitiva progettuale che si compone dei documenti di cui ai successivi articoli.
4 Si fa riferimento al DPCM 7 giugno 1995 recepito dalla direttiva del 21 luglio 1995 n.254 , relativa alla Carta dei Servizi Scolastici : punto 4. Diritto di Scelta, Obbligo Scolastico e Frequenza.
5 Crf. art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che rogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità
( residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).
4.2 L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale e organico.
ART. 6 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO CON DISABILITA’ (art.3 –legge104/92)
In base alla normativa vigente6 il servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ( di seguito NPIA) dell’AUSL, tramite il referente ( neuropsichiatria infantile e/o psicologo) qualora venga consegnata alla famiglia una diagnosi di patologia che può dar luogo a certificazione di disabilità (invalidità, condizione di handicap, etc.), dovrà:
⏵ informare la famiglia dei diritti “esigibili” connessi a tale situazione consegnando l’opuscolo informativo “Diritti del minore con disabilità”, indirizzandola nelle procedure;
⏵ consegnare la documentazione sanitaria con l’indicazione della diagnosi clinica;
⏵ indirizzare la famiglia al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale verso le procedure previste dalla normativa.
Il Servizio di Medicina Legale dell’AUSL ed il servizio di NPIA concordano sedute dedicate esclusivamente all’utenza minorenne.
Alle sedute della Commissione di accertamento partecipa, come componente, un neuropsichiatra infantile dell’AUSL ; qualora il minore abbia come referente uno psicologo, lo stesso può partecipare alla Commissione.
A tale seduta, la famiglia viene convocata direttamente dalla Medicina Legale; in seguito alla valutazione, l’eventuale riconoscimento di disabilità viene inviato al domicilio.
Per i minori già in possesso di certificazione di disabilità che necessita di aggiornamento: su richiesta della famiglia, con congruo anticipo, lo specialista referente effettua una rivalutazione clinica della condizione di disabilità e rilascia la nuova documentazione, inviandola alla Commissione , senza ulteriore convocazione del minore.
Per i minori a cui viene riconosciuta la necessità di certificazione per l’integrazione scolastica, viene rilasciato dalla Commissione il documento che i genitori presenteranno alla scuola per poter usufruire delle facilitazioni quali insegnante di sostegno, educatore, strutturazione degli ambienti e della didattica, attrezzature informatiche, etc.
Tale certificazione corredata di una descrizione sintetica dei bisogni:
a) attesta la natura della disabilità ed eventualmente la sua gravità, con riferimento agli artt. 3, 4, 12 della legge 104/92; 7
b) contiene in maniera chiara la diagnosi clinica e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD 10 ed un sintetico inquadramento generale della situazione;
6Si fa riferimento alla Legge Regionale n. 4 del 19.2.2008 “Disciplina degli accertamenti per il riconoscimento della disabilita”, con conseguenti Delibere GR. 1016/2008 “Attuazione dell’art. 5 primo comma della LR 4/2008” e Delibera GR 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Xxxxxx-Romagna” e alla Circolare n.131 28/12/2009 dell’INPS e alla legge n.102 del 3 agosto 2009, art.20 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”.
7 Il riferimento è al DPCM del 23 2.2005, n. 185 che prevede ai fini dell’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap appositi accertamenti collegiali
8 I riferimenti sono a:
art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92: " All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico- pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione [...]".
c) arriva a domicilio alla famiglia che provvederà a presentarla alla scuola, normalmente entro il mese di gennaio, per la frequenza dal mese di settembre successivo. Salvo parere contrario dell’AUSL o della famiglia, la certificazione si intende, dunque, automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun periodo scolastico.
Per gli alunni in corso di frequenza scolastica che presentano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in precedenza non apparse, compete al Dirigente scolastico concordare con i genitori l’opportunità di invio al medico di base o al pediatra; quest'ultimo dovrà valutare la necessità di una visita specialistica medico o psicologica presso il Servizio AUSL. Se i genitori dissentono e il problema persiste, l’AUSL attraverso il servizio competente di NPIA può fornire, se richiesto, consulenza agli insegnanti.
Per gli alunni che necessitano di servizi a carico dell'Ente locale, il Dirigente invia, entro il mese di giugno, copia delle informazioni relative al quadro numerico complessivo degli alunni in situazione di disabilità iscritti nelle scuole di competenza e al fabbisogno preventivato dei servizi di supporto di competenza dell’ente medesimo.
ART.7 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE
La diagnosi funzionale8, redatta dal servizio NPIA dell'AUSL, deve tenere conto delle potenzialità del soggetto ed è finalizzata al massimo recupero possibile.
L’AUSL, attraverso il servizio NPIA , assume i seguenti impegni:
♦ compila la Diagnosi Funzionale in forma discorsiva nel rispetto del modello allegato. In particolare s'impegna ad evidenziare, in tale relazione, gli aspetti di prognosi prevedibili per la situazione diagnosticata. La Diagnosi Funzionale è consegnata alla scuola entro l'inizio dell'anno scolastico ed in copia alla famiglia;
♦ aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico. L’aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno.
Le istituzioni Scolastiche
♦ Organizzano con l'Azienda Unità Sanitaria Locale e la famiglia un incontro finalizzato alla presentazione dei contenuti della Diagnosi Funzionale.
ART. 8 - IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale, gli operatori sanitari, i docenti e i genitori elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).
Il PDF individua, nell’ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell’alunno, “le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile "9 evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.
.L'AUSL, attraverso gli operatori che hanno in carico l'alunno disabile, partecipa al primo incontro nel momento del passaggio da un grado scolastico a quello successivo, in cui si definiscono le linee del PDF unitamente al PEI. Infatti, il PDF è uno strumento di lungo periodo. Gli impegni che vengono assunti all’atto della sua stesura, all’inizio di ogni grado di scolastico, dovranno essere ricondotti ad un’efficace realizzazione del PEI.
9 I riferimenti sono a
art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92;
art. 4 D.P.R. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.
ART. 9 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per l’alunno in situazione di disabilità, al fine di assicurare i diritti all’educazione e all’istruzione.
Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il gruppo docente, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dell’AUSL e le altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL.,
• elabori entro il primo bimestre il Piano Educativo Individualizzato e lo verifichi collegialmente nei tempi concordati. Esso deve contenere le modalità di sviluppo, lo svolgimento delle attività e la prefigurazione dell’organizzazione didattica ;
• individui l’organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari con l’indicazione delle modalità di impiego e della finalizzazione del loro uso.
Le Istituzioni Scolastiche favoriscono altresì la partecipazione dei docenti alla programmazione delle attività extrascolastiche educative per una migliore integrazione sociale e alla definizione di eventuali progetti di alternanza scuola- lavoro-formazione ed altre opportunità.
Tutti coloro che partecipano alla stesura del PEI, lo sottoscrivono e ne avranno copia. Il documento verrà dato in copia alla famiglia. La documentazione di cui agli art. 7,8,9,10 (vedi) dovrà essere tenuta in apposito fascicolo in posizione riservata.
L’AUSL, attraverso il servizio di NPIA, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in occasione degli incontri programmati.
Il Comune, in base alla normativa regionale vigente , partecipa all’elaborazione del PEI, per quei soggetti per i quali sono previsti servizi e risorse professionali. Nel caso sia stato definito il "progetto di vita"10, esso è assunto a riferimento nella definizione del PEI.
ART. 10 - IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il Gruppo di lavoro d’Istituto11 è la sede nella quale all’interno di ogni singola Istituzione Scolastica si riprendono i principi, gli orientamenti alla base del presente Accordo di programma e si individuano le strategie e le organizzazioni più efficaci per la costruzione di progetti di integrazione scolastica.
Il Gruppo, a partire dalle singole situazioni degli alunni disabili:
♦ promuove una cultura dell’integrazione, ponendosi come interlocutore privilegiato verso i soggetti coinvolti nel processo di integrazione ;
♦ monitora la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando criteri di analisi e di lettura nell’ottica della promozione di “buone prassi”;
♦ verifica e valuta in itinere e al termine dell'anno scolastico, l’andamento del processo di integrazione nelle singole realtà scolastiche.
La composizione del Gruppo di lavoro può prevedere la presenza di:
• Dirigente Scolastico,
• Docente curricolari e di sostegno,
• Personale ausiliario,
10 Il riferimento è all'art. 14 della legge 328/2000.
11 Tale gruppo è previsto dal comma 2 dell’art. 15 della L. 104/92: "Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".
• Genitori degli alunni in situazione di disabilità,
• Componente genitori eletti nel consiglio di istituto,
• Referenti dell’AUSL,
• Rappresentante dell‘ Ente Locale. Per le scuole secondarie di II grado si può prevedere la partecipazione del Comune e della Provincia, su invito, nel momento in cui si trattano tematiche riguardanti gli Enti locali per le rispettive competenze.
• Studenti per le scuole secondarie di secondo grado.
Entro il mese di ottobre, ogni dirigente scolastico provvede a costituire o a confermare il Gruppo di Lavoro di Istituto. Pertanto le designazioni dell'AUSL e degli Enti Locali dovranno essere trasmesse entro tale data.
L’atto di nomina dovrà essere inviato all’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale XVI della provincia di Reggio Xxxxxx – Ufficio Integrazione . entro il mese di novembre.
Il Gruppo di Lavoro può articolarsi in commissioni e si riunisce in seduta plenaria almeno due volte l'anno; nel corso del primo incontro viene fissato il calendario delle attività. In particolare, il Gruppo verifica:
♦ entro novembre la situazione dell’anno in corso (numerosità e composizione delle classi, presenza di necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature, particolari problematiche) verifica che PEI e PDF siano stati redatti e firmati da tutti i soggetti previsti;
♦ entro febbraio lo stato di avanzamento delle attività decise nel 1° incontro;
♦ entro maggio le rilevazioni delle attività decise negli incontri riguardanti le Diagnosi Funzionali per i nuovi ingressi e l’effettuazione di appositi incontri (raggiungimento obiettivi PEI) tra genitori, insegnanti e operatori AUSL referenti per ogni singolo caso.
Al termine di ogni incontro, verrà redatto il verbale che sarà a disposizione di chi ne farà richiesta, assicurando adeguata informazione alle famiglie degli alunni disabili.
PARTE SECONDA - AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART. 11 - L’INTEGRAZIONE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano dell'Offerta Formativa12 (POF) rappresenta il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”. Esso dovrà pertanto esplicitare come la scuola, sulla base delle risorse a disposizione, garantisce agli alunni disabili le migliori condizioni possibili per la loro crescita personale, culturale e sociale.
Le istituzioni scolastiche dovranno pertanto dichiarare nel POF le scelte educative ed organizzative che maggiormente caratterizzano la “forma“ dell’inclusione, partendo, in ogni caso dal presupposto che il gruppo classe rappresenta l’ambito ordinario del processo di integrazione.
12 Il riferimento è all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59"
ART. 12 - L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: GLI IMPEGNI RECIPROCI
A. Le istituzioni scolastiche
1. Promuovono la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche nella predisposizione del Piano dell’Offerta formativa;
2. Individuano, all’interno di un quadro organico delle risorse materiali e finanziarie presenti nell’Istituto, le modalità migliori di utilizzo delle medesime ai fini della realizzazione dei percorsi di integrazione;
3. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'istituto, prevedono l’impegno di risorse per l’acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio relative ai percorsi di integrazione realizzati in ambito scolastico;
4. Assicurano che il personale in servizio nell’Istituto (docente, personale ausiliario, tutor, assistenti-educatori) operi secondo criteri di funzionalità pedagogica e didattica;
5. Garantiscono la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (art. 13).
B. L’Azienda Unità Sanitaria Locale
1. Offre adeguata consulenza e collaborazione per attuare nel modo più efficace gli interventi di integrazione.
2. Fornisce indicazioni e formula richieste per l’acquisto e la fornitura d’attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario alla realizzazione dei progetti d’integrazione scolastica.
3. Collabora alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale impegnato nei progetti di integrazione, anche con riferimento a specifiche disabilità.
C. La Provincia
1. Assicura nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione tra i sistemi, risorse in misura adeguata a sostenere il percorso formativo degli studenti disabili nella scuola secondaria di secondo grado.
2. Sostiene, nell'ambito della programmazione provinciale e nel quadro di riferimento della normativa regionale sul "Diritto allo studio"13 progetti di qualificazione specifici delle istituzioni scolastiche elaborati in accordo con i Comuni che prevedano azioni rivolte a rendere operative forme avanzate di integrazione e aiuti mirati alla persona, attraverso risorse finanziarie e/o professionalità aggiuntive rispetto a quelle scolastiche.
3. Promuove e coordina esperienze di peer education che rientrano nel progetto tutor.
4. Realizza un monitoraggio della scolarità degli alunni disabili e pubblica i dati periodicamente nell'Annuario della scuola reggiana.
5. Promuove attività di documentazione.
6. Sollecita intese tra i Comuni per coordinare gli interventi rivolti alle persone in mobilità intercomunale tra residenza e sede scolastica.
7. Rende gli edifici e gli spazi idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati.
D. Il Comune
provvede, "nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del Piano Educativo Individualizzato"14, a:
13 Il riferimento è alle seguenti leggi regionali: Legge Regionale del 8 agosto 2001 n.26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10" e Legge Regionale 30 giugno 2003,
n. 12 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.
14 art.5 comma 3 lettera a) Legge Regionale 26/2001 Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare: a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la
1. Rendere gli edifici idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati;
2. Acquistare arredi, attrezzature speciali e libri di testo. Per i non vedenti il suddetto acquisto di materiali e sussidi è pianificato dal Comune degli utenti in carico al Servizio con la collaborazione del servizio di consulenza tiflopedagogica “A. Romagnoli” presso l'Istituto Ciechi "Garibaldi" di Reggio Xxxxxx;
3. Assegnare operatori per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione personale o risorse finanziarie da utilizzare per garantire tale ambito di funzioni. Nell'orario annuale è da comprendere anche un monte ore per gli incontri di programmazione e verifica con il gruppo docente;
4. Organizzare i servizi di trasporto, anche individuali e speciali, per l'accesso e la frequenza dell'alunno disabile, comprese le attività e i progetti previsti nel PEI;
5. Partecipare alla progettazione, all'organizzazione e alla realizzazione degli interventi in una dimensione inter - comunale e attraverso forme di gestione associata dei servizi promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti associativi, del privato sociale, anche secondo modalità previste dalla normativa vigente;
6. Promuovere programmi di integrazione sociale e di socializzazione rivolti agli alunni in situazione di disabilità in ambito extrascolastico ed il loro raccordo con la scuola.
E. L'Ufficio Scolastico Provinciale
preso atto del numero di studenti con disabilità, iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della provincia, attraverso i dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nell'anagrafe del Portale "dAbili":
1. formula, secondo la normativa vigente e in base ai tempi dell'organico di diritto, dell'organico di fatto e delle eventuali richieste di deroga all'USR-E.R., la proposta di dotazione organica di posti di sostegno da assegnare alla provincia di Reggio Emilia;
2. promuove la realizzazione di progetti di particolare rilevanza per i contenuti e le modalità intraprese da singole istituzioni scolastiche o da scuole in rete a favore degli allievi con disabilità, nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendosi anche dell'apporto del Centro Territoriale a Supporto delle tecnologie (CTS) e dei sei Centri (CTH) dislocati nei distretti della provincia.
ART. 13 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA
Per assicurare le condizioni di una concreta continuità tra i nidi, la scuola dell'infanzia e i successivi cicli di istruzione, con particolare riferimento al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado15:
A. Le Istituzioni Scolastiche
• Xxxxxxxxxx forme di consultazione e di incontri tra i docenti del ciclo precedente e di quello successivo, prevedendo tra gli altri interventi forme di preaccoglienza, prestiti professionali, anche di diversa amministrazione;
• Trasmettono d'Ufficio, previo consenso della famiglia, alla scuola di nuova iscrizione il fascicolo personale dello studente disabile.
B. L’Azienda Unità Sanitaria Locale
Partecipa agli incontri di continuità promossi dalla scuola, con particolare riguardo al passaggio nelle annualità - ponte da un ordine di scuola all'altro.
frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.
15 Crf. art. 14 del presente accordo
C. Il Comune
Collabora all'attuazione di un percorso di continuità, garantendo l'uso di spazi educativi, servizi, impianti sportivi, ludoteche, biblioteche teatri, musei e assicurando la partecipazione del personale con competenze educativo - assistenziali per l'attuazione dei progetti specifici.
ART. 14 – L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICA NELLLE SCUOLE DI SECONDO GRADO: GLI IMPEGNI RECIPROCI
La frequenza della scuola secondaria di secondo grado da parte degli studenti disabili è un diritto soggettivo sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dal quadro giuridico successivo16.
In tale contesto si collocano anche le disposizioni contenute nel panorama di riferimento normativo stabilito sia a livello nazionale che regionale17.
Nell'ambito di un sistema formativo integrato, agli studenti disabili sono assicurati i percorsi d’istruzione e di formazione più corrispondenti alle loro caratteristiche affettive, sociali e cognitive. Famiglia, scuola, AUSL, enti locali e IeFP dovranno individuare le scelte più opportune per assicurare le condizioni del miglior progetto di vita possibile.
Per conseguire tale obiettivo gli enti coinvolti assumono i seguenti impegni:
A. Le istituzioni scolastiche
a.1) Preaccoglienza
Dopo le iscrizioni al primo anno degli istituti superiori, i dirigenti della scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado predisporranno le condizioni più favorevoli all’inserimento nella prima classe dell'ordine successivo, programmando incontri per il passaggio delle informazioni, visite guidate e prevedendo l’eventuale utilizzo di docenti della scuola secondaria di I grado nella scuola successiva nei primi mesi.
a.2) Accoglienza nel corso del primo anno della scuola secondaria di 2° grado
I consigli di classe, che accolgono studenti in condizioni di disabilità, programmano, realizzano e verificano azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l’integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo.
a.3) Programmazione educativa individualizzata
Nella definizione del Piano Educativo Individualizzato, prima della fine dell’obbligo d’istruzione, il consiglio di classe delinea le fasi del progetto di vita, in accordo con la famiglia, con lo studente stesso, con l’apporto della consulenza del referente dell’Azienda USL e degli Enti Locali.
a.4) Percorsi didattici integrati con il sistema della Formazione professionale
Il Dirigente scolastico, qualora la programmazione educativa Individualizzata lo preveda, stipula apposite convenzioni con Enti di Formazione professionale per la realizzazione di percorsi didattici integrati.
B. La Provincia
b.1) Nell’ambito dei progetti integrati scuola - formazione professionale può finanziare anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo percorsi di accoglienza, orientamento ed integrazione per alunni in condizione di disabilità progettati tra le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di formazione accreditati .
16 I riferimenti sono a: la Sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987; la Circolare Ministeriale 262/ 1988, la legge 104/1992 e il D. Lvo 297/1994.
17 A livello nazionale il riferimento è alla Legge n.53/ 2003; a livello regionale ci si riferisce alla legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.12/2003.
C. Il Comune
Nell’ambito delle competenze previste dalla legge n. 328/2000 provvede ad assicurare, su specifiche azioni previste dal PEI, la presenza di assistenti educatori del Comune di residenza per la piena realizzazione del progetto formativo dello studente disabile.
ART. 15 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Per facilitare l'integrazione scolastica degli studenti disabili, la Provincia ed eventualmente i Comuni, anche in forma associata, assicurano la presenza di studenti tutor, figure di tipo amicale, che affiancano i ragazzi diversamente abili in alcuni momenti della giornata
Il tutor si prende cura dello studente, svolge compiti di integrazione sociale nei contesti extrascolastici, di facilitazione nell'apprendimento, nello studio, a scuola, a casa e nelle attività di laboratorio.
Le sue funzioni all'interno dell'istituzione scolastica sono assunte dal Consiglio di classe nella progettazione e realizzazione del PEI.
Il tutor non può svolgere funzioni sostitutive degli operatori assegnati dal Ministero e/o dagli Enti Locali.
E’ compito del dirigente scolastico promuovere le condizioni per la piena valorizzazione di questa figura e individuare i giovani che possono ricoprire tale funzione.
La Provincia garantirà le risorse economiche a sostegno del progetto.
PARTE TERZA – ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ ALL’UNIVERSITA’
ART. 16 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL’UNIVERSITÀ
Ai sensi della Legge 17/1999, ad integrazione della Legge 104/1992, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è attivo un servizio di accoglienza per gli studenti disabili, con sportello sia presso la sede di Modena che presso la sede di Reggio Xxxxxx. Per tutti gli studenti disabili in possesso di diploma di maturità sono previsti servizi di orientamento, servizi alla persona e di supporto didattico.
Orientamento e servizi alla persona:
-orientamento in ingresso e sostegno nella scelta del corso di studi;
-rimozione della barriere architettoniche a culturali;
-aiuto nella compilazione delle pratiche burocratiche;
-supporto per l’integrazione all’interno dell’Università;
-registrazione delle lezioni su formato audio e multimediale;
-ausili e strumenti tecnologici in comodato d’uso gratuito;
-tutorato didattico e alla pari;
-interpretariato in Lingua dei Segni (LIS) per studenti non udenti;
-scansione di testi in formato digitale;
-possibilità di sostenere gli esami con modalità “equipollenti” (tempo aggiuntivo, frazionamento delle prove, utilizzo di strumenti compensativi...);
-interventi personalizzati che permettano di svolgere con profitto il proprio corso di studi
Benefici economici
Inoltre, gli studenti disabili possono usufruire di varie tipologie di benefici economici volti a garantire il diritto allo studio; oltre ai benefici rivolti a tutti gli studenti, per gli studenti disabili è previsto:
-esonero totale o parziale delle tasse a seconda del grado d’invalidità riconosciuto;
-maggiorazione della borsa di studio;
-sussidio straordinario sotto forma di posto alloggio attrezzato;
-contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici speciali.
PARTE QUARTA - LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE
ART. 17 - L’INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE
L’integrazione scolastica degli alunni disabili richiede capacità di dialogo e di confronto tra i diversi operatori e i genitori.
Occorre pertanto evitare una parcellizzazione di presenze e di compiti, che finiscono per disorientare ragazzi e famiglie.
17. 1 - Personale docente
L’Ufficio XVI- Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia formula la proposta di dotazione organica di personale di sostegno secondo la normativa in vigore e tenendo presente i criteri del GLIP e le proposte del GLH.
L’Ufficio XVI- Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia garantirà alle istituzioni scolastiche gli interventi di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati e non, che in stretta corresponsabilità con gli altri colleghi, attueranno il PEI.
Il dirigente scolastico presenta all'Ufficio Scolastico Provinciale la documentazione del fabbisogno di docenti di sostegno relativa all’Istituto per l’anno scolastico successivo, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro dell’Istituto , tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di Istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.
17.2 - Collaboratore scolastico
Svolge servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche , all'interno e all'uscita di esse .
Tale personale , come affermato nel CCNL del quadriennio 2002/ 2005 , siglato il 24.7.2003 e nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12.9.200018 e nell’Accordo Nazionale tra MIUR e OO. SS. del 25.7.2008 garantisce l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
Il collaboratore scolastico svolge tali attività di assistenza attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro previste dal CCNL.
17.3 - Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3- L.104/92)
Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno disabile19. Viene assegnato, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, dietro richiesta del dirigente scolastico e nel quadro del presente Accordo.
L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto supervisione del dirigente scolastico, fermo restando la funzione
18 Ci si riferisce al protocollo d'intesa , sottoscritto il 12.9.2000 , tra MPI e UPI-ANCI-UNCEM e CGIL -CISL-UIL-
SNALS che all'art. 2 comma B precisa che
" L'attività di assistenza ai disabili , di competenza della scuola , è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti, di quanto previsto dal CCNL - Comparto Scuola- Art. 46 e tab. A - area A Collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica ".
19 Crf nota precedente.
di coordinamento svolta dall'Ente Locale e le competenze dell'eventuale soggetto affidatario del servizio. L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definito, previo Accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto, l’intervento di detto personale deve rientrare negli impegni del PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.
17.4 - Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri)
E’ reso disponibile dalla Azienda USL, interviene in situazioni particolari nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti, famiglia e Comune.
ART. 18 – CENTRO SERVIZI INTEGRAZIONE
I firmatari del presente accordo convengono sull’impegno di sostenere, valorizzare e utilizzare il Centro Servizi per l’Integrazione delle persone disabili (C.S.I.), centro interistituzionale provinciale, come risorsa strumentale e di consulenza per gli interventi o processi di integrazione scolastica e sociale delle persone disabili.
In tema di integrazione scolastica il compito precipuo del CSI è quello di supportare le istituzioni scolastiche, gli Enti Locali, le Associazioni in servizi di informazione, formazione e documentazione delle buone pratiche riconducibili a significativi percorsi didattici e formativi, raccolta di materiali che consentano la trasferibilità e la diffusione di esperienze e moduli organizzativi.
In particolare il CSI, tramite la propria struttura:
- -collabora con i servizi che si occupano di disabilità avendo come obiettivo il consolidamento delle reti di relazione e il miglioramento delle performances della rete dei servizi;
- promuove direttamente iniziative e accoglie proposte per favorire e realizzare riflessioni e progettazioni interistituzionali;
- attiva interventi formativi richiesti dai servizi della rete o utili per costruire la rete,valorizzando la possibilità di una formazione congiunta tra operatori e famiglie.
PARTE QUINTA - VALIDITÀ ED EFFICACIA
ART. 19 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE - GLIP
Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell’esecuzione e del controllo dell'accordo di programma, adempie alle attività di monitoraggio e verifica dello stesso.
Nel caso in cui dalle suddette attività emergano inadempienze rispetto al dettato del presente accordo il GLIP si attiva prontamente e in piena autonomia per sollecitare, presso i responsabili degli uffici competenti all’interno delle istituzioni firmatarie, l’adozione delle idonee misure correttive.
Nel caso non vengano intraprese azioni correttive o queste non risultino funzionali allo scopo, il GLIP ne dà notifica al Collegio di Vigilanza.
Inoltre il GLIP:
♦ fornisce i criteri al Gruppo di Lavoro (GLH ) per la distribuzione del contingente provinciale dei docenti di sostegno alle istituzioni scolastiche, per l’analisi dei progetti presentati dalle medesime e per la predisposizione del piano delle risorse professionali disponibili;
♦ predispone annualmente entro ottobre una relazione di consuntivo e di valutazione in cui segnalerà puntualmente le carenze di organico, di servizio e finanziarie che avranno determinato situazioni di disagio o inadempienza degli Enti firmatari da inviarsi al collegio di vigilanza, agli organi locali e nazionali competenti in materia.
ART. 20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale attiva operazioni di conoscenza, accertamento e monitoraggio continuo dei processi di integrazione scolastica.
A tal fine può individuare ogni anno istituzioni scolastiche con le quali concordare progetti articolati di monitoraggio e consulenza.
Relativamente alle modalità e ai tempi per la verifica degli adempimenti delle amministrazioni coinvolte20, si definiscono i seguenti livelli:
♦ ad un primo livello , sono svolte direttamente dai responsabili dei servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno dei Comuni, della Provincia , delle Aziende Sanitarie Locali e dell'ufficio Scolastico Provinciale;
♦ ad un secondo livello, sono svolte dagli organismi interistituzionali previsti dal presente Accordo con compiti e ruoli a seconda del loro diverso ambito territoriale a livello di responsabilità dei rispettivi componenti.
Per quanto riguarda il primo livello, le risultanze delle attività di monitoraggio sono formalizzate e portate all'attenzione del GLIP con cadenza almeno annuale. Il GLIP richiederà all'AUSL, agli Enti Locali ed alle istituzioni scolastiche una serie di informazioni sulle tematiche ritenute prioritarie.
ART. 21 - ORGANO DI VIGILANZA
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi si realizza in osservanza del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, art.34.
ART. 22 - DIFFUSIONE
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Xxxxxx, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti dei Servizi Azienda USL, i Sindaci, il Presidente della Provincia attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente Accordo.
In particolare esso deve costituire oggetto di specifica formazione/informazione per i seguenti soggetti:
• Genitori
• Dirigenti scolastici
• Insegnanti e personale ATA
• Personale AUSL dei settori rilevanti ai fini della integrazione scolastica
• Educatori, assistenti e altro personale degli Enti Locali
• Altre risorse professionali coinvolte nei processi di integrazione
Il Dirigente scolastico provvede affinché siano assicurate:
• l’illustrazione del contenuto dell'accordo di programma agli insegnanti in sede del collegio docenti;
• l’illustrazione e la consegna di copia dell’accordo ai genitori degli alunni disabili, in modo da assicurare adeguata informazione nel periodo di vigenza dello stesso;
20 Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dove, all'art. 34, prevede la stipula di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, provincie e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (enti locali, organi scolastici e unità socio-sanitarie locali, ...).
• l'informazione rivolta ai genitori degli alunni iscritti nelle annualità di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.
Gli Enti Locali organizzano momenti di formazione/informazione rivolti al personale degli uffici scuola per illustrare il contenuto degli accordi di programma.
Il Direttore Generale dell'AUSL organizza momenti di formazione/informazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto dell'accordo di programma.
Il GLIP predispone il materiale informativo necessario per le attività di cui sopra. Le attività di informazione - formazione dovranno essere documentate e trasmesse annualmente al GLIP.
ART. 23 - DURATA DELL' ACCORDO
Il presente accordo ha la durata di quattro anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Reggio Xxxxxx, lì 12 dicembre 2012
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX LA PRESIDENTE
per L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO XVI PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
IL DIRIGENTE
per L’AZIENDA USL DI REGGIO XXXXXX
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA
per I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA I SINDACI
per LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE I DIRIGENTI
Per le SCUOLE MATERNE PARITARIE NON STATALI IL PRESIDENTE REGIONALE FISM
Per le SCUOLE PARITARIE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO IL RESPONSABILE DI RETE
ALLEGATI
- CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA ai sensi art. 3 – Legge 104/92
- DIAGNOSI FUNZIONALE ai sensi art. 3 Legge 104/92
- CODICI DIAGNOSTICI utilizzabili per l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi della Legge 104/19992
CERTIFICAZIONE
per INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ai sensi art. 3 – Legge 104/92
Cognome Nome
Nato/a a il
Residente Via N°
Comune Provincia
CODICE FISCALE DIAGNOSI CLINICA GRAVE SI NO
CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10 )
□ docente di sostegno
□ supporto assistenziale specialistico
□ supporto assistenziale di base
□ supporto / progetti specifici :
□ ausili per
□ altro
RISORSE PER L’INTEGRAZIONE
ANNO SCOLASTICO
/
Iscrizione prevista alla classe
Scuola / Istituto Comune
Scuola / Istituto di provenienza Comune
□ nuova certificazione
□ rinnovo
Referente del caso (nominativo)
(recapito)
(Firme)
Neuropsichiatra Infantile/
Il Presidente della Commissione Operatore sociale
Luogo
DIAGNOSI FUNZIONALE
ai sensi art. 3 Legge 104/92
Cognome Nome
Nato/a a il
Residente Via N°
Comune Provincia
CODICE FISCALE
Anno Scolastico
AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE AREA AUTONOMIA PERSONALE AREA AUTONOMIA SOCIALE
AREA MOTORIA AREA SENSORIALE AREA COGNITIVA
AREA APPRENDIMENTI: LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
AREA AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE
GRADO DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLE AREE
LIEVE | MEDIO | GRAVE | |
MOTORIA | |||
SENSORIALE | |||
COGNITIVA | |||
APPRENDIMENTI | |||
LINGUISTICO/COMUNICATIVA | |||
AFFETTIVO/RELAZIONALE | |||
AUTONOMIA PERSONALE | |||
AUTONOMIA SOCIALE |
Operatori referenti Luogo,
Codici diagnostici utilizzabili per l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi della Legge 104/19992
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato l’ICD 10 (International Classification of Desease 10° revisione): una codificazione delle patologie in 5 Assi (capitoli).
L’Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici. L’Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici.
L’Asse 3 comprende il ritardo mentale. L’Asse 4 comprende le patologie organiche.
L’Asse 5 comprende le problematiche sociali, culturali ed ambientali.
Elenchiamo i codici diagnostici ICDl0 utilizzabili sull'Asse 1, Asse 2, Asse 3 e Asse 4 per certificazione di handicap ai sensi della legge 104 e conseguente richiesta di insegnante di sostegno. I codici diagnostici dell’Asse 5 non sono utilizzabili.
Asse 1 | Dal compimento del 14° anno di età | Da F 20 a F 29 |
Asse 1 | Dal compimento del 14° anno di età | Da F 30 a F 31 |
Asse 1 | SI | F 32.3 |
Asse 1 | SI | F 33 |
Asse 1 | Con criterio di gravità | F 42.2 |
Asse 1 | Con criterio di gravità | F 43 |
Asse 1 | Dal compimento del 14° anno di età | F 60 |
Asse 1 | SI | F 84 |
Asse 1 | Con criterio di gravità | F 88, F 89 |
Asse 1 | Con criterio di gravità | Da F 90 a F 92 |
Asse 1 | Con criterio di gravità, dal compimento del 14° anno di età | F 95.2 |
Asse 2 | Con criterio di gravità | F 80.1 |
Asse 2 | Con criterio di gravità | F 80.2 |
Asse 2 | Con criterio di gravità | F 80.3 |
Asse 2 | Con criterio di gravità | F 82 |
Asse 2 | Solo in ambito di scuola dell’infanzia | F 83 |
Asse 3 | SI | Tutti i codici |
Asse 4 | SI | Tutti i codici |
Si precisa inoltre che per le situazioni già certificate con codici diagnostici non più ammessi, sarà necessario rivalutare la diagnosi per ogni singolo studente. Tale rivalutazione dovrà essere fatta in collaborazione tra gli specialisti e la famiglia e si attuerà al momento del passaggio da un grado scolastico ad uno superiore.