Contratto Integrativo d’Istituto
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2012/13
Contratto Integrativo d’Istituto
tra il dirigente scolastico Prof.ssa XXXXX XXXXXXXXX
in rappresentanza dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “X.XXXXXXXXX” di CAPOLONA (Arezzo)
e
i terminali organizzativi delle seguenti XX.XX.
per la | CGIL | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX |
per la | UIL | XXXXXXXXXX XXXXXX |
L’anno 2013 , il mese di aprile , il giorno 30 in Capolona, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “X. XXXXXXXXX”
VIENE STIPULATO
Il presente Contratto Integrativo dell’ Istituto Comprensivo “X.XXXXXXXXX” per l’a.s. 2012/2013
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa XXXXX XXXXXXXXX
SINDACATI SCUOLA
i Rappresentanti delle XX.XX.:
per la CGIL _Bianchi Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx per la UIL Xxxxxx Xxxxxxxxxx
per la CISL : Terminale Associativo Xxx Xxxxx
per lo SNALS: Terminale Associativo Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Il presente contratto sarà inviato ai Revisori dei Conti per il previsto parere, corredato dalla Relazione Tecnica del D.S.G.A.
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1) Il presente Contratto Integrativo d’istituto è sottoscritto fra l’ISTITUTO COMPRENSIVO“X. XXXXXXXXX” di seguito denominato “scuola” ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce .
2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d’istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3) Il presente Contratto Integrativo d’istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d’istituto in materia.
4) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5) Il presente Contratto Integrativo d’istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
6) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d’istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d’istituto nelle Bacheche sindacali della scuola e la pubblicazione nel sito WEB della scuola
Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d’istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
Articolo 3 – Contrattazione integrativa a livello di scuola
1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti
2) Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL 2006- 09 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell’art. 1.
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art.4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art.5 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 6– Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art.7 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 8 – Informazione successiva
1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca virtuale all’interno del sito WEB della scuola e sono responsabili della pubblicazione dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca o pubblicato sull’albo del sito Web di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge/pubblica, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in segreteria amministrativa, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art.10 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, se la partecipazione degli Ata è totale il Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale Ata tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
6. In mancanza di un’intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n°1 Assistente Amministrativo per l’intera scuola e di n°1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso.
7. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
Art.11 - Permessi sindacali
1) I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 2006-09, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 2006-09.
2) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3) Xxxxx salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1),da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le XX.XX. sono tenute a comunicare, l’elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi della normativa vigente. Sarà cura delle stesse XX.XX. comunicare tempestivamente eventuali variazioni , modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti della scuola.
5) Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici Territoriali , salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma.
6) Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Art.12 - Patrocinio ed accesso agli atti
1) La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2006-09 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 2006-09.
2) Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4) La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione Scolastica.
5) Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.
Art.13 - Agibilità sindacale all’interno della scuola
Alle R.S.U è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
2) La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalle R.S.U. ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in segreteria.
3) Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito nelle giornate di martedì mattina e pomeriggio e sabato mattina degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica ( Internet e Intranet) e della posta elettronica disponibili in sede centrale.
4) Alle R.S.U. firmatarie del presente contratto è consentito l’uso di locali scolastici liberi da altri usi per l’eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito
dell'attività sindacale; su richiesta potrà essere messo a disposizione un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
Art.14 - Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero
1) Vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale A.T.A, i servizi minimi nelle seguenti circostanze:
a) qualsiasi tipo di esame e scrutini finali;
b) pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
I nominativi dell'assistente amministrativo, purché competente, e del collaboratore scolastico vengono individuati dal D.S.G.A., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; qualora non ci siano lavoratori disponibili, il DSGA sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico; i lavoratori "precettati" sono avvertiti per iscritto almeno 3 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile.
2) A norma dell'art. 4 dell'allegato di Attuazione della legge 146/90, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero della Scuola il D.S. pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'Istituto.
Art.15 – Bacheca sindacale e Documentazione
La bacheca sindacale è a disposizione in ogni plesso, le R.S.U. hanno il diritto di affiggere in tale xxxxxxx, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Quanto affisso rimarrà esposto per 30 giorni, passati i quali il collaboratore scolastico addetto provvederà alla defissone, raccogliendolo in una cartella.
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l’affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il D.S. a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alle R.S.U.
I prospetti riepilogativi dei fondi dell’Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda , comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle XX.XX. firmatarie del CCNL Scuola 2006/09 e della R.S.U. della scuola.
Il personale interessato può chiederne l’accesso ai sensi della L.241/90.
Art. 16 – Comunicazioni
1) Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite posta elettronica, fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma.
TITOLO TERZO:
IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO
Art.17 - Criteri generali per l’impiego delle risorse
1 - Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell’istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant’altro al personale in servizio presso l’istituto stesso.
Calcolo del fondo
La ripartizione del fondo deve ispirarsi al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, equità e trasparenza e prenderà l’avvio dall’esame delle esigenze della Scuola delineate nel piano delle attività dal Dirigente per il personale docente e dal DSGA per il personale ATA e chiaramente definite nel POF.
❑ L’equità della ripartizione non significa distribuzione a pioggia, quanto piuttosto pari opportunità di accesso al fondo da parte di chi è disponibile ad assumersi la responsabilità di impegni aggiuntivi ai quali corrisponderà l’erogazione di un compenso. Si ritiene inoltre che costituisca un criterio di equità anche una approssimativa suddivisione del fondo tra docenti e personale ATA che sia proporzionale al numero degli uni e degli altri.
La trasparenza della gestione del fondo è garantita dalla esaustività delle tabelle allegate, dalla disponibilità della Direzione e della Segreteria nel permettere l’accesso agli atti ed in particolare nel coinvolgimento del Collegio docenti e dell’assemblea del personale ATA, che hanno già avuto modo di affrontare molti degli impegni confluiti nella presente ipotesi di contratto in ambito collegiale.
Art. 18 - Modalità di assegnazione degli incarichi
Per l’individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività da retribuire con il fondo d’Istituto, ci si atterrà ai seguenti criteri:
❑ disponibilità all’assunzione dell’incarico
❑ competenze specifiche in merito
❑ esperienze specifiche in merito
❑ compatibilità con l’orario di servizio
Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato:
❑ il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
❑ le modalità di certificazione dell’attività.
In mancanza di questa, faranno fede gli appositi verbali deliberati dagli organi competenti.
TABELLA CALCOLO RISORSE FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA BOZZA A.S. 2012/2013
L.S. L.D.
- NUMERO ADDETTI ORGANICO DI DIRITTO DOCENTE EDUCATIVO ATA | 107 | 445,88 | 47.709,16 | 35.952,65 |
- NUMERO SEDI EROGAZIONE SERVIZIO | 7 | 3.058,90 | 21.412,30 | 16.135,87 |
- ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE SUPERIORE | 857,00 | |||
69.121,46 | 52.088,52 | |||
INDENNITA' DIREZIONE (lordo Stato) | є | 5.254,92 | 3.960,00 | |
SOST. DSGA | 545,80 | 411,30 |
TOTALE TOTALE 47.717,22 + RESIDUI 3.870,91 = 51.588,13 | 47.717,22 | |
TOTALE F.I.S. lordo dipendente | 51.588,13 | |
PERCENTUALE DOCENTE dedotta 68% dalla contrattazione di istituto | 35.079,93 | |
PERCENTUALE A.T.A. 32% dedotta dalla contrattazione di istituto | 16.508,21 |
TITOLO QUARTO: PERSONALE ATA
Tutto il personale è tenuto all’osservanza delle norme disciplinari previste dal CCNL scuola, affisse all’albo.
Per quanto riguarda i compiti dei collaboratori scolastici fa fede quanto previsto dal Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto.
Art.19 – Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive, con accesso al fondo di istituto, sono intese come:
intensificazione del lavoro giornaliero, senza quindi che vengano meno tutte le mansioni previste dalla ripartizione del lavoro con verifica di risultato a fine anno con riferimento alla complessità del plesso di servizio e con riferimento all’arco temporale in cui dette attività sono presenti
Art. 20 – Incarichi specifici
Da retribuire con verifica di finanziamento e di risultato, sulla scorta delle risorse, tenendo conto dell’incarico di Raccordo tra D.S./DSGA e aree segreteria e dei compiti legati all’assistenza alunni disabili e dei compiti legati all’assistenza alunni in tenera età.
Art. 21– Orario di lavoro
L’orario di lavoro è subordinato al rispetto e all’applicazione del CCNL e dal presente contratto integrativo.
Di norma l’orario prevede lo svolgimento delle 6 ore giornaliere per ciascuno, fatta salva una diversa articolazione giornaliera, ma che nel totale della settimana deve essere pari a 36 ore.
In generale, si conviene di adottare la turnazione per coprire l’orario di apertura dei locali. Le turnazioni possono subire modifiche in particolari momenti.
Nel caso di orario superiore a 7h e 12 minuti giornalieri dovuto a causa di forza maggiore, il dipendente può volontariamente e per sua personale necessità spostare la prevista pausa mensa di 30 minuti in un altro momento giudicato dallo stesso più favorevole alle sue esigenze.
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il fiduciario o il DSGA: posta, banca, vari uffici, sede centrale, emergenze.
La timbratura di presenza tramite orologio marcatempo è obbligatoria e deve essere apposta ogni qualvolta si entra o si esce dal luogo di lavoro.
Una volta adottato l’orario, ogni cambiamento deve essere autorizzato.
Possono essere autorizzate variazioni nell’orario di ciascuno sia per particolari esigenze personali da valutare o per esigenze organizzative della scuola in accordo tra le parti.
Collaboratori Scolastici
L’orario, in particolari momenti, può essere articolato in più settimane con turnazioni e/o flessibilità da concordare con il personale.
Possono essere effettuati scambi di turni tra i collaboratori scolastici da segnalare sempre al DSGA – gli scambi non dovranno essere numerosi per non stravolgere la ripartizione del lavoro.
L’orario potrà essere flessibile per consentire l’apertura e la chiusura dei plessi secondo le varie esigenze e consentire le riunioni e le altre attività pomeridiane autorizzate.
TURNAZIONE PREVISTA DI NORMA:
Si premette che per particolari esigenze di carattere temporaneo il D.S. potrà disporre in ogni plesso una diversa distribuzione del personale.
Durante il periodo estivo verrà disposta la chiusura dei vari plessi allorquando saranno terminate le operazioni di riordino e pulizia degli stessi, e comunque non oltre il 30 giugno per la primaria ed il 10 luglio per la scuola dell’infanzia.
Conseguentemente, resterà aperta e funzionante la sola sede centrale presso la quale i collaboratori scolastici di tutto l’Istituto saranno chiamati a prestare servizio nei giorni non concessi per ferie o recuperi.
Art.22 – Plus orario e Ferie
Il plus orario è previsto come riposo compensativo e non dà, di norma, accesso al pagamento, salvo casi particolari e straordinari da valutare da parte del Dirigente, sentito il D.S.G.A.
Il plus orario deve essere autorizzato nei casi e modi come successivamente analizzato. Dopo il servizio di 7 ore e 12 minuti, si fa pausa di almeno 30 minuti prima di proseguire il lavoro.
Il plus orario dà luogo a periodiche verifiche.
Prestazione plus orario – Collaboratori Scolastici
▪ Sono considerati esplicitamente autorizzati – previa comunicazione anche verbale con il DSGA o con il personale addetto – i prolungamenti di orario di servizio purchè nei limiti massimi giornalieri delle 9 ore e con la prevista interruzione di 30 minuti per:
- colloqui docenti – genitori, oltre l’orario previsto
- organi collegiali che prevedono la partecipazione di personale esterno alla scuola, oltre l’orario previsto
- esigenze straordinarie di apertura del plesso.
▪ per altre attività (feste scolastiche e altre iniziative…). previa esplicita richiesta dai fiduciari di plesso al DSGA -e relativa autorizzazione- per le utilizzazioni di personale collaboratore scolastico
▪ nei casi ove non sia necessaria la presenza del collaboratore scolastico le chiavi del plesso e le responsabilità connesse sono dei fiduciari autorizzati dal dirigente o di altro docente delegato e autorizzato dal dirigente
▪ nei plessi dove lavorano più collaboratori, i prolungamenti orari sono, di norma, effettuati da 1 unità al massimo, salvo diversa specifica disposizione per casi particolari da valutare
▪ durante l’interruzione dell’attività didattica, non sono ammessi prolungamenti degli orari di servizio, salvo casi particolari da valutare al momento
Recupero plus orario – Collaboratori scolastici
- I recuperi saranno usufruiti, di norma, nel periodo di sospensione dell’attività didattica, Natale, Pasqua, estate ecc. quando cioè non ci sono le lezioni scolastiche.
- I recuperi saranno concessi a turno, per permettere a tutti di poter usufruire del riposo compensativo e di assicurare anche il normale servizio.
- Dopo la fine delle lezioni nei plessi della scuola primaria, i collaboratori potranno usufruire di recuperi dopo aver valutato le assenze di altri colleghi, le pulizie del reparto, riunioni, i lavori di manutenzione del Comune, il piano ferie e il piano recuperi generali, ecc.
- I recuperi spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche in modo frazionato a condizione che sia garantito il numero minimo di personale in servizio
- Il rifiuto eventuale sarà motivato.
- Qualora più dipendenti contemporaneamente xxxxxxxx recuperi in mancanza di accordo tra loro, si valuterà la data di presentazione della domanda.
- La domanda deve essere presentata almeno 3 giorni prima dell’inizio del periodo o giorno richiesto.
- Lo spostamento del periodo di recupero già accordato sarà possibile a condizione che ci siano le garanzie della sostituzione con altra unità
- I collaboratori supplenti devono recuperare entro la data della fine del contratto di lavoro
Ferie
La domanda di ferie dovrà essere presentata almeno 3 giorni prima del periodo richiesto;
le domande di xxxxx e recupero per il periodo estivo dovranno essere presentate entro il 15 maggio
- Una volta elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare parte del periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato:
a) alla disponibilità dei colleghi e in accordo con loro
b) allo scambio dei periodi
e, comunque, senza che il piano xxxxx subisca modifiche sostanziali nella struttura originaria
- Le ferie saranno concesse dopo aver verificato la possibilità di garantire il servizio con altra unità, senza pregiudicare il normale servizio
- Saranno garantiti almeno 15 giorni consecutivi in luglio o agosto
- Per i supplenti temporanei le ferie saranno ultimate entro la data di scadenza del contratto
- Per i supplenti con contratto in scadenza al 30 giugno, le ferie saranno distribuite tra Natale, Pasqua e a giugno per un periodo di 7 giorni al massimo, visto il piano generale di xxxxx e recuperi.
FERIE PER LA SEGRETERIA
In Segreteria sarà stilato un piano ferie tra tutte le unità in servizio per armonizzare le richieste.
FERIE PER COLLABORATORI SCOLASTICI
- La domanda di ferie dovrà essere presentata almeno 3 giorni prima del giorno/periodo richiesto.
- Le ferie potranno essere concesse solo se ci sarà la possibilità di garantire il normale servizio, senza pregiudicare la funzionalità dell’istituzione
- Prima delle ferie cosiddette “estive” i collaboratori scolastici dovranno assicurare la pulizia dei locali assegnati, la normale funzionalità del plesso e la stabilità del piano ferie generale
- Per il mese di giugno sarà possibile usufruire di ferie con valutazione preventiva di:
1. copertura di eventuali assenti
2. pulizia accurata del reparto
3. impegni scolastici
4. piano ferie e recuperi generale
FERIE ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
Le ferie dell’anno scolastico precedente – massimo 10 giorni – devono essere ultimate dal personale di ruolo entro il 30 aprile dell’a.s. successivo.
Per i mesi di luglio ed agosto almeno due collaboratori scolastici dovranno essere in servizio presso la sede centrale (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx). Nel caso di più richieste di ferie per lo stesso periodo, si cercherà un accordo. Se ciò non sarà possibile si terrà conto dell’anzianità di servizio presso questa istituzione scolastica.
Art.23 – Attività di formazione
1. Premesso che va favorito in ogni modo l’aggiornamento professionale, il Dirigente, sentito il Direttore amministrativo, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento che si svolgano in orario di servizio. Sarà data priorità di partecipazione ai corsi organizzati e/o proposti dall’Istituzione scolastica.
1. 2. Le ore prestate nei corsi di aggiornamento sia in presenza che on line sono considerate facenti parte dell’orario di servizio e qualora eccedano l’orario ordinario, sono prese a recupero (fino a un max di 40 h pro capite ad anno scolastico). Per la formazione on line le relative ore saranno recuperate nella misura del 50%
Art. 24 – Assenze e sostituzioni
In caso di assenza il personale è tenuto a comunicare tempestivamente al personale di segreteria e al collega di plesso la sua assenza in maniera da organizzare l’apertura e la normale funzionalità dei servizi.
La sostituzione dei colleghi assenti, con spostamento da un plesso all’altro, sarà effettuata secondo la disponibilità del personale. Qualora nessuno si renda disponibile saranno seguiti i seguenti criteri:
- identico orario di lavoro del collega assente
- vicinanza alla sede di servizio sostitutiva
- turnazione
Ritardo nell’entrata in servizio
In caso di ritardo il dipendente è tenuto a comunicare alla segreteria e al collega di riferimento del plesso la propria momentanea assenza al fine di consentire l’apertura dei locali e la normale funzionalità dei servizi.
Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente NON superiore a 30 minuti. Il ritardo sarà giustificato e recuperato. Se non si ha plus orario, si recupera nella stessa giornata, comunque entro 2 mesi dal ritardo effettuato.
Nel caso invece di plus orario già maturato il ritardo va a decurtare automaticamente il credito orario esistente. Prima di recuperare, il personale si informa presso il DSGA per la situazione oraria personale.
Art. 25 – Chiusure prefestive
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive su proposta di almeno il+ 50% del personale e su conforme parere del Consiglio di Istituto con provvedimento del dirigente esposto all’albo e comunicato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo.
Si partecipa alla chiusura con:
- ferie
- recupero per plus già effettuato
- recupero da restituire successivamente
Art.26 - Permessi brevi
Le uscite personali – permessi brevi – si comunicano preventivamente in segreteria. In caso di carenza di personale, saranno valutati i motivi della richiesta.
Le uscite personali autorizzate – permessi brevi – saranno comunicate ai colleghi presenti per la momentanea sostituzione nei servizi assegnati.
I brevi permessi giornalieri non possono superare la metà dell’orario giornaliero. I brevi permessi non possono superare le 36 ore in un anno scolastico.
L’autorizzazione negata sarà messa per iscritto e motivata.
Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi saranno chiesti possibilmente all’inizio del turno di servizio e saranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta al fine di salvaguardare il numero minimo di personale presente.
I permessi per il personale che non ha plus orario devono essere recuperati entro 2 mesi, dopo aver concordato con l’amministrazione le modalità di recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.
I brevi permessi di chi ha plus orario non saranno recuperati in coda all’orario di servizio del giorno, ma decurtano automaticamente il plus accumulato.
Il personale si metterà in contatto con il DSGA per controllare il proprio debito o credito orario maturato, secondo quanto riportato nelle tabelle consegnate mensilmente a ciascuna unità del personale.
Brevi uscite autorizzate per servizio
Possono essere autorizzate al personale in servizio uscite per esigenze di UFFICIO.
Art. 27 - Permessi per motivi familiari o personali
I giorni di permesso per motivi personali e familiari previsti dal CCNL scuola saranno richiesti dal personale ATA, nei limite del possibile, con sufficiente anticipo. Per casi imprevisti, l’amministrazione vaglierà caso per caso.
PRIVACY
Tutto il personale ATA è tenuto al rispetto della normativa sulla RISERVATEZZA , con l’obbligo quindi a non diffondere notizie che riguardano la sfera privata del personale e degli alunni, notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito del proprio settore lavorativo. A questo proposito si rimanda al rispetto delle norme contenute nell’ art. 89 del CCNL, alle lettere di incarico conferito dall’istituzione scolastica e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (Privacy).
In caso di presenza di persone estranee, il personale collaboratore è tenuto ad informare nei modi e nei tempi possibili il dirigente, il DSGA e il fiduciario di plesso.
TITOLO QUINTO : PERSONALE DOCENTE
Art.28 - Orario di servizio
❑ Le modalità organizzative e gli orari di lavoro dei docenti dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali del POF, funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e rispettosi dei ritmi di apprendimento degli alunni.
❑ Ferme restando le competenze in materia di redazione dell’orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge sulla maternità.
❑ L’orario delle lezioni provvederà che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione quando le ore di lezione risultino distribuite su 6 giorni settimanali. Nel caso in cui vengono presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste. Tale criterio è valido anche per gli insegnanti di sostegno, l’orario dei quali sarà gestito in rapporto alle esigenze degli alunni seguiti, prevedendo - se necessario – anche rientri pomeridiani nel caso operino in classi a tempo pieno o in moduli con rientro al pomeriggio.
E’ da evitare anche la fruizione concentrata del giorno libero il sabato e il lunedì.
Art. 29 - Sostituzione dei docenti assenti
Preso atto dell’eliminazione delle compresenze per effetto della L. 169/08 e fermo restando quanto previsto dall’attuale normativa in tema di supplenza dei docenti assenti fino a 5 giorni nella Scuola Primaria, così come deliberato dal Collegio dei Docenti le eventuali ore in esubero verranno destinate nell’ordine a supplenze, progetti trasversali e attività finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento.
La sostituzione dei colleghi assenti fino a 5 gg. nella scuola primaria e dell’infanzia sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
❑ Si provvederà alle sostituzioni a livello di plesso avvalendosi delle ore in esubero, dei recuperi di permessi orari e comunque di docenti disponibili a vario titolo;
❑ Laddove non sia possibile coprire la classe con personale già in servizio verrà chiamato immediatamente il supplente;
❑ In via straordinaria gli alunni della classe, al fine di garantirne la vigilanza e relativa incolumità, potranno essere distribuiti nelle altre classi.
❑ Sarà compito dei fiduciari di plesso elaborare il piano delle sostituzioni dopo aver interpellato i colleghi.
❑ Gli insegnanti che, dopo l’esaurimento delle possibilità di sostituzione previste dal piano elaborato dai fiduciari di plesso e delle risorse sopra evidenziate, si renderanno disponibili a sostituire i colleghi assenti in orario eccedente rispetto a quello di servizio, verranno retribuiti secondo il D.P.R. 209/87 e 389/88 in base alle attuali disponibilità di bilancio ed eventuali ulteriori finanziamenti.
❑ Nella scuola secondaria di primo grado la sostituzione dei docenti assenti è effettuata dal personale mediante recuperi di permessi orari e ore eccedenti (solo per chi ha dato la disponibilità). In via straordinaria gli alunni della classe priva di docente, al fine di garantirne la vigilanza e relativa incolumità, potranno essere distribuiti nelle altre classi.
Art.30 - Permessi orari e ferie
Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle attività funzionali all’insegnamento dandone tempestiva comunicazione scritta al Dirigente. Poiché si tratta però di prestazioni obbligatorie, tali permessi vanno recuperati, possibilmente in attività dello stesso tipo; in subordine per recuperare le ore prestate in eccedenza, rispetto all’orario previsto, in occasione di gite scolastiche.
E’ possibile usufruire nel corso dell’anno scolastico dei giorni di ferie previsti dal CCNL 2006/09 purché ciò non comporti oneri per la scuola, come previsto dall’art.13 del vigente CCNL.
Nel caso di richiesta di ferie di più docenti nello stesso periodo, tale da creare disagio al regolare andamento delle lezioni, la precedenza sarà data secondo la data di presentazione della richiesta.
TITOLO SESTO :
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 32 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
Art. 33 - Le figure sensibili
1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
Art.34 - Disposizione finale
1. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti : tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo
2. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.
3. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle normative ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze.
Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
Art.35 – Ripartizione dei compensi accessori tra il personale dipendente
Si allegano tabelle FONDO ISTITUTO ATA, INCARICHI SPECIFICI ATA, FONDO ISTITUTO DOCENTI , FUNZIONI STRUMENTALI
RISORSE ASSEGNATE A.S. 2012/2013
Gli importi delle risorse economiche previsti nel presente contratto sono quelli ricavabili dall’Intesa del 30/01/2013 sottoscritta fra le parte pubblica e le XX.XX. CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS.
FONDO D’ISTITUTO | 52.072,90 |
FUNZIONE STRUMENTALE | 7.750,87 |
INCARICHI ATA | 3.140,82 |
ORE ECCEDENTI | 2.415,21 |
PRATICA SPORTIVA | 1.944,77 |
TOTALE | 67.324,57 |
TOTALE M.O.F. 2012/2013 LORDO DIPENDENTE
In particolare si conviene che,fatti salvi gli importi a destinazione specifica di cui ai punti 2),3),4),5) della tabella, l’importo Fondo dell’Istituzione scolastica sarà utilizzato prioritariamente per retribuire le seguenti attività:
a) incarichi DOCENTI, commissioni, incarichi ATA... relativi al funzionamento didattico/amministrativo
b) attività aggiuntive di insegnamento per ampliamento offerta formativa Capolona 30 Aprile 2013
Per la delegazione di parte Pubblica
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Per la delegazione di parte Sindacale RSU
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Sindacati Scuola Territoriali
CGIL CISL UIL SNALS