LEGGE 4 aprile 2016, n. 54
Accordo tra Italia e Cina sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari
LEGGE 4 aprile 2016, n. 54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. (16G00061)
(GU n.97 del 27-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 13) Vigente al: 28-4-2016 La Camera dei deputati ed il Senato de la Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente de la Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di live lo universitario rilasciati ne la Repubblica italiana e ne la Repubblica popolare cinese, con Alegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data a l'Accordo di cui a l'articolo 1, a decorrere da la data de la sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto da l'articolo 9 de l'Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti da la presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere da l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione de lo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, ne l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» de la missione «Fondi da ripartire» de lo stato di previsione del Ministero de l'economia e de le finanze per l'anno 2015, a lo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli a fari esteri e de la cooperazione internazionale.
2. Ai sensi de l'articolo 17, comma 12, de la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro de l'istruzione, de l'universita' e de la ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro de l'economia e de le finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a le previsioni di cui al comma 1, il Ministro de l'economia e de le finanze, sentito il Ministro de l'istruzione,
de l'universita' e de la ricerca, provvede mediante riduzione, ne la misura necessaria a la copertura finanziaria del maggior onere risultante
da l'attivita' di monitoraggio, de le dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi de l'articolo 21, comma 5, lettera b), de la legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate a le spese di missione ne l'ambito del programma di spesa «Sistema universitario e formazione post-universitaria» de la missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari a l'importo de lo scostamento, i limiti di cui a l'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, da la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro de l'economia e de le finanze riferisce senza ritardo a le Camere con apposita relazione in merito a le cause degli scostamenti e a l'adozione de le misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro de l'economia e de le finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a que lo de la sua pubblicazione ne la Gazzetta U ficiale.
La presente legge, munita del sigilo de lo Stato, sara' inserita ne la Raccolta u ficiale degli atti normativi de la Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge de lo Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2016 MATTARELLA
Xxxxx, Presidente del Consiglio dei ministri
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ministro degli a fari esteri e de la cooperazione internazionale Xxxxxxxx, Ministro de l'istruzione, de l'universita' e de la ricerca
Visto, il Guardasigili: Orlando
ACCORDO
sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese
Il Governo de la Repubblica italiana e il Governo de la Repubblica popolare cinese (d'ora in avanti denominati Parti Contraenti) convengono quanto segue circa il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da le Istituzioni universitarie de la Repubblica italiana e de la Repubblica popolare cinese
Art. 1.
Ambito di validita'
a) il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini de l'accesso e de la prosecuzione degli studi ne le Istituzioni universitarie dei due Paesi e le modalita' di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti ne l'altro Paese;
b) in ottemperanza de le normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti ne le Istituzioni universitarie de la Repubblica italiana e de la Repubblica popolare cinese;
c) in base al presente Accordo l'espressione "Istituzione Universitaria" include:
- per la parte italiana: le Universita', gli Istituti Universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo le leggi de la Repubblica Italiana;
- per la parte cinese: le Istituzioni di Istruzione Superiore e gli Istituti di Ricerca abilitati da istituzioni Statali cinesi preposte a l'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati (Zhuanke);
d) le Istituzioni universitarie italiane e cinesi cui si applica il seguente Accordo sono elencate rispettivamente negli Alegati A e B, costituenti parte integrante de l'Accordo stesso;
e) Ogni Parte contraente si impegna a notificare a l'altra Parte per le vie diplomatiche eventuali aggiornamenti da apportare a l'elenco de le proprie istituzioni universitarie, a seguito di intervenute soppressioni o nuove istituzioni.
Art. 2.
Individuazione di titoli di livello corrispondente
Per l'accesso ai corsi di live lo successivo, e' riconosciuta la corrispondenza di live lo dei titoli accademici dei due Paesi quale indicata ne la seguente tabe la, a condizione che non vi siano rilevanti di ferenze nei percorsi formativi.
===============================================
| | Repubblica popolare |
| Repubblica italiana | cinese |
+=======================+=====================+
|Livelli |Livelli |
+ + +
|1° LIVELLO | |
+ + +
|Laurea (D.M. 270/04, | |
|durata minima 3 anni o |Xxxxxx Xxxxxx 4/5 |
|180 crediti ECTS) |anni |
+ + +
|Diploma Accademico di I| |
|livello (durata minima | |
|3 anni, 180 crediti) | |
+ + +
|2° LIVELLO | |
+ + +
|Laurea Magistrale (D.M.| |
|270/04, durata 2 anni | |
|dopo la laurea |Shuoshi durata 2/3 |
|triennale) |anni |
+ + +
|Diploma di laurea ex | |
|lege 341/90 (durata del| |
|corso da 4 a 6 anni | |
|secondo le discipline) | |
+ + +
|Diploma Accademico di | |
|II livello (durata | |
|minima 2 anni, 120 | |
|crediti) | |
+ + +
|3° LIVELLO | |
+ + +
|Dottorato di Ricerca | |
|(durata minima 3 anni) |Boshi durata 3 anni |
+ + +
Art. 3.
Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie
Ai fini de l'ammissione a le Istituzioni universitarie di una de le due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori
de l'altra Parte completato dal superamento de l'eventuale esame di idoneita' al corso universitario che fosse previsto ne l'ordinamento del Paese di origine.
Sono fatte salve le disposizioni del Paese di accoglienza relative a le verifiche de la conoscenza de la lingua nazionale e a la disponibilita' di' posti riservati agli studenti stranieri, nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso.
Sono esonerati da la prova di competenza linguistica e dal limite numerico di' posti riservati agli studenti stranieri, coloro che attestino di aver frequentato una scuola secondaria nel cui programma sia stato inserito per almeno un triennio l'insegnamento de la lingua del Paese ospite.
Art. 4.
Riconoscimento di certificati (Zhuanke Zhengshu), di periodi di studio e di esami
I certificati (Zhuanke Xxxxxxxx) rilasciati da le istituzioni di cui a l'a legato B, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di studio di primo live lo
de le universita' italiane. La valutazione dei crediti ottenuti e dei corsi frequentati e' e fettuata da l'Universita' di accoglienza sula base del certificato di studi e de l'attestazione degli esami sostenuti al fine di convertili in crediti utili per la continuazione degli studi.
Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'istituzione universitaria de l'altro Paese, possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati da l'istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.
Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni Universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione.
La competenza ad esprimere un giudizio sul'equivalenza degli esami e dei periodi di studio svolti con profitto spetta a l'istituzione universitaria di accoglienza.
Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici de l'Istruzione universitaria di accoglienza, ove non siano gia' stati superati ne l'istituzione universitaria di origine.
Art. 5.
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo
Le Parti convengono che lo studente di un Paese che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido in tale Paese per l'accesso ad un corso universitario di secondo o terzo live lo, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie de l'altro Paese a l'iscrizione ad un analogo xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx live lo.
La valutazione de la corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei suindicati titoli accademici di uno dei due Paesi ai titoli nazionali richiesti per l'accesso ai corsi universitari di live lo superiore ne l'altro Paese, e' di competenza de l'Istituzione universitaria di accoglienza che puo', eventualmente, richiedere un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto.
L'iscrizione e fettiva xxxx' concessa nel rispetto di eventuali ulteriori condizioni e requisiti previsti da la legislazione e dagli ordinamenti didattici de l'istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso ai singoli corsi.
Ai fini de la valutazione e del riconoscimento dei titoli validi per l'accesso potra' anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario svolti dal candidato con esito positivo ne la istituzione di origine.
Art. 6.
Accesso al Dottorato di Ricerca
I titoli accademici italiani di "Diploma di Laurea in ..." ex lege 341/90 e di "Laurea magistrale ex DM 270/04 che danno accesso in Italia agli studi di Dottorato di Ricerca sono riconosciuti ne la Repubblica popolare cinese ai fini de l'ammissione ai corsi di Boshi (PHD), nel rispetto de le condizioni di ammissione previste da la legislazione cinese per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.
I titoli accademici cinesi Xxxxxx che danno accesso in Cina ai corsi di Boshi (PHD) sono riconosciuti ne la Repubblica italiana per l'accesso agli studi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto de le condizioni di ammissione previste da la legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.
Art. 7.
Uso del titolo accademico
I possessori di un titolo accademico conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi hanno diritto di fregiarsi di questo titolo ne l'altro Paese ne la forma linguistica, intera ed abbreviata, prevista da le disposizioni del Paese di origine.
Art. 8.
Commissione mista permanente di esperti
Le Parti contraenti concordano di costituire una Commissione mista permanente di esperti con i seguenti compiti:
- discutere e chiarire eventuali questioni applicative de l'Accordo;
- procedere agli aggiornamenti periodici de l'Accordo che si rendessero necessari in funzione di eventuali sostanziali modifiche di uno o entrambi i sistemi universitari derivanti sia da norme nazionali che da impegni contratti in sede internazionale.
Per la costituzione de la Commissione mista di esperti ogni Parte contraente nomina un massimo di sei membri, i cui nominativi sono comunicati a l'altra Parte per le vie diplomatiche.
La Commissione mista di esperti si riunisce su richiesta di una de le Parti e la sede de l'incontro e' concordata per le vie diplomatiche.
I chiarimenti interpretativi de l'Accordo e gli aggiornamenti periodici del medesimo forniti da la Commissione mista permanente di esperti avranno e ficacia attraverso uno Scambio di Note per le vie diplomatiche.
Art. 9.
Periodo di validita' ed entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a la data di ricezione de la seconda de le due notifiche con cui le parti contraenti si sono reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti a tal fine.
Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di tempo ilimitato.
Ciascuna Parte contraente puo' denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avra' e fetto dopo sei mesi da la data de la sua notifica a l'altra Parte.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi e certificati di studio che abbiano presentato le istanze di riconoscimento prima de la denuncia de l'Accordo.
Firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 in due versioni originali, italiana e cinese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo de la Repubblica italiana
Il Ministro de l'istruzione de l'universita' e de la ricerca Moratti
Per il Governo de la Repubblica popolare cinese Il Ministro de l'istruzione
Zhou Ji
TRADUZIONE NON UFFUCIALE - ALL. B
Parte di provvedimento in formato grafico
(C) Altalex / Xxxxxxx Kluwer
Parte di provvedimento in formato grafico Alegato B
Parte di provvedimento in formato grafico