Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore economico, unico lotto avente ad oggetto l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro PROGETTO COFINANZIATO...
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore economico, unico lotto avente ad oggetto l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 | ||
CUP: B60J21000090001 | CIG: 9137334E8A | |
Elaborato L1.TVM.G.03 | SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | |
revisione | emissione | |
00 | 28/03/2022 | Servizio Linee Metropolitane Urbane |
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse 5
Articolo 2 – Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 5
Articolo 3 - Oggetto e descrizione dell’Accordo Quadro 6
Articolo 4 – Valore economico dell’Accordo Quadro, limiti di spesa e vincoli dei Contratti attuativi 8
Articolo 5 - Durata dell’Accordo 8
Articolo 6 – Obbligazioni generali dell’Appaltatore 8
Articolo 7 – Contratti applicativi 10
Articolo 8 - Tempi e modalità delle forniture 10
Articolo 9 – Variazioni quantitative della fornitura e obbligo di accettazione dell’appaltatore 12
Articolo 10 - Corrispettivo 12
Articolo 11 - Contratto per ciascun Ordine 14
Articolo 12 - Eventuali modifiche delle Condizioni di Fornitura 14
Articolo 14 - Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro. Garanzie ulteriori. 14
Articolo 15 – Risoluzione e recesso 15
Articolo 16 – Cessione del contratto e Cessione del credito 15
Articolo 17 - Comunicazioni 16
Articolo 18 - Disposizioni particolari – Protocollo di Legalità 16
Articolo 19- Riservatezza e Tutela Dei Dati 17
Articolo 20 - Foro Competente 19
Articolo 21 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 19
Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari 19
Articolo 23 - Disposizioni finali e norme di rinvio 20
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
Comune di Napoli, con sede legale in Napoli, alla ……. n. ..., C.F. e partita IVA …..., in persona del , nato a
(), il , C.F.
autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del
_, domiciliato per la carica presso la sede del Comune,
(di seguito per brevità anche “Stazione Appaltante” o Committente”)
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro ( , ), iscritta al
Registro delle Imprese di
al n. _ , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in
, Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore”);
Oppure:
, sede legale in , via , capitale sociale euro ( _), iscritta al registro delle imprese di al n. , x. Xxx , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del raggruppamento temporaneo oltre alla stessa la
mandante con sede legale in , via , capitale sociale euro ( ),
iscritta al registro delle imprese di al n. , x. Xxx _ , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , via ,
capitale sociale euro ( , ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. _ , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore”);
PREMESSO che
- Il Comune di Napoli ha inteso affidare la “Fornitura in opera di macchine emettitrici di titoli di viaggio” mediante procedura aperta con la conclusione di un Accordo Quadro (di seguito A.Q.), unico lotto, con un unico operatore economico (CIG 9137334E8A; CUP: B60J21000090001) ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 50/2016;
- Il Comune di Napoli ha affidato la gestione del Trasporto Pubblico Locale, nell’ambito del territorio locale di competenza, ad ANM S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilità – d’ora in avanti anche “Gestore”), società di proprietà interamente del Comune, la quale lo esercita attraverso un sistema di:
• autobus
• filobus
• tram
• metropolitane
• funicolari
Inoltre, ANM S.p.A. gestisce la sosta a raso e la sosta in una serie di parcheggi di prossimità e/o di interscambio presenti sul territorio del Comune di Napoli;
- Nell’ambito delle attività di potenziamento e agevolazione all’accesso al servizio di TPL, oltre che di dematerializzazione dei Titoli di Viaggio come previsto dal Piano Industriale di ANM, il Comune di Napoli ha inteso dotare quest’ultima di un moderno ed efficiente sistema di emissione di titoli di viaggio in modalità self-service, attraverso l’installazione, in sostituzione o affiancamento di quelli esistenti, di apparati che facciano uso degli standard tecnologici più recenti;
- ANM S.p.A. partecipa, inoltre, al Consorzio Unico Campania, avente come scopo lo sviluppo e la gestione del sistema tariffario della Regione Campania, e ne adotta standard e tecnologie di bigliettazione; inoltre, il Consorzio gestisce di fatto per conto delle aziende partecipanti il SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronica), utilizzato anche per la gestione di tutti i titoli di viaggio di competenza di ANM S.p.A;
- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della presente procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;
- a seguito dei controlli di cui all’art. 32 d.lgs. 50/2016 per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs., non sono emersi elementi ostativi e pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- con provvedimento n. ….. del ….. è stata disposta l’aggiudicazione in favore del Fornitore;
- con note prot. …………. del ……. le imprese concorrenti non aggiudicatarie sono state informate dell’intervenuta aggiudicazione in favore del Fornitore;
- la società dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- il DURC è regolare;
- La verifica del Programma 100, previsto con delibera di CC n. 17 del 11 giugno 2008 come modificato dalla delibera di CC n. 32 del 9 ottobre 2008, ha dato esito regolare;
- che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell’affidatario, il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € , con bonifico del , somma della quale il Area C.U.A.G. - Servizio Gare renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200.00.
Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata redatta e firmata su supporto digitale, si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono, per espresso accordo delle parti, patto e formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, così come il Capitolato Speciale d’Appalto amministrativo e tecnico.
Tutti i suddetti atti sono conosciuti dalle parti e sono custoditi presso il Servizio Linee Metropolitane Urbane
– Comune di Napoli.
Solitamente scriviamo nei contratti:
La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.
Il presente Atto contiene le pattuizioni dell’Accordo Quadro e conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto tecnico presentato.
Articolo 2 – Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
Il presente A.Q. è regolato:
• dal contenuto dell’A.Q. e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’A.Q.;
• dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con DPR 207/10, per la parte non abrogata;
• alle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
• dal Testo Unico sulla Sicurezza, approvato con Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente A.Q. e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente A.Q. e suoi Allegati.
L’APPALTATORE è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti.
L’APPALTATORE è tenuto altresì all’osservanza di tutte le normative comunitarie e regolamentari vigenti ed alla connessa disciplina.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Articolo 3 - Oggetto e descrizione dell’Accordo Quadro
Il presente A.Q. viene stipulato con un unico operatore economico ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 del
D. Lgs. 50/2016 e smi. Ne costituisce oggetto la “Fornitura in opera di macchine emettitrici di titoli di viaggio (d’ora in poi TVM)” nel numero massimo di 106 apparati.
Le condizioni generali alle quali verranno affidate le singole forniture sono contenute nello Schema di Contratto applicativo.
Con il presente Accordo Quadro, il Comune di Napoli affida e la società/RTI accetta, la “Fornitura in
opera di macchine emettitrici di titoli di viaggio (d’ora in poi TVM)” nel numero massimo di 106 (centosei) apparati, con le caratteristiche riportate nel Capitolato Tecnico e allegati presentato dal fornitore in sede di offerta di cui sinteticamente se ne riportano gli elementi principali:
1) Fornitura ed Installazione degli apparati riportati nella tabella seguente:
Tipologia di Apparato/Sistema; Quantità; Note
a) Macchine Emettitrici di Titoli di Viaggio (TVM) Full; 49;
b) Macchine Emettitrici di Titoli di Viaggio (TVM) Light; 57;
c) Kit di Upgrade da TVM Light a Full; 30;
d) Kit di Upgrade da Titoli Magnetici a Titoli Chip On Paper; 106;
e) Moduli Opzionali (in base ai contenuti dell’offerta); ; Dispenser aggiuntivi, moduli di ricircolo per due tagli e Monitor on top
f) Applicativo TVM; 1;
g) Sistema di Supervisione; 1;
h) Sistema di gestione dell’Assistenza (SW ASS); 1; Da utilizzare anche per la manutenzione degli attuali apparati self service
2) Servizio di movimentazione delle attuali TVM installate ed eventualmente delle nuove;
3) Servizio di Manutenzione “to go”;
4) Servizio di Assistenza full service (eventuale);
5) Servizio di Supporto Specialistico (eventuale);
6) La Formazione del personale indicato dalla Stazione Appaltante per garantire un adeguato supporto all’utilizzo dei nuovi apparati/sistemi installati.
7) Tutto il Software di base e applicativo/Drivers/Firmware e relative le licenze d’uso previste nella fornitura per rendere la stessa in opera a regola d’arte.
Qualora, nel corso del periodo di validità del presente Accordo, dovessero essere disponibili ulteriori finanziamenti a valere sulle risorse comunitarie e/o di provenienza statale o regionale, il COMMITTENTE si riserva di acquistare ulteriori apparati, a mezzo di successivi contratti applicativi, nei limiti quantitativi del presente A.Q.
In ogni caso, i restanti contratti applicativi potranno essere composti da un numero di apparati variabile in base alle esigenze del COMMITTENTE.
Il fornitore resterà obbligato alla stipulazione dei successivi contratti applicativi, entro e non oltre la validità dell’A.Q., agli stessi termini economici e alle stesse condizioni del primo contratto. Qualora alla scadenza del periodo contrattuale, il COMMITTENTE non abbia portato a termine l’intero programma di acquisti, resta escluso per il fornitore il riconoscimento di qualsiasi somma a titolo di spese sostenute e/o mancato guadagno e/o indennizzo, salvo il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
Il nominativo del Responsabile dell’Accordo Quadro (RAQ)per il Fornitore è il Dott. il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. mail
PEC . Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche.
Articolo 4 – Valore economico dell’Accordo Quadro, limiti di spesa e vincoli dei Contratti attuativi
Il valore massimo dell’A.Q. è stabilito in complessivi € 4.450.548,00 (€ QUATTROMILIONICINQUECENTOTRENTOTTOMILACINQUECENTOQUARANTOTTO/00) al netto di IVA di cui €
2.268,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I corrispettivi per ciascun Contratto Applicativo verrà determinato sulla base del prezzo e delle condizioni determinate in sede di offerta e accettate dalla Stazione Appaltante.
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’affidamento del Contratto Attuativo avviene secondo le modalità e tempistiche definite nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
Articolo 5 - Durata dell’Accordo
Il presente Accordo avrà durata di 48 mesi decorrenti dalla firma del primo contratto applicativo e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste. Le eventuali forniture affidate, successive alla prima, potranno avere termine anche dopo la scadenza del presente Accordo purché il relativo contratto applicativo venga sottoscritto nel corso del periodo dei 48 mesi di validità.
L’A.Q. si intenderà concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo o quantità massime.
Articolo 6 – Obbligazioni generali dell’Appaltatore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi all’erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Attuativo e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna inoltre a garantire al Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Committente.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
• rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
• predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
• predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
• nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente e/o dal Gestore per quanto di rispettiva ragione;
• consentire al Committente e/o al Gestore di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
• comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
• non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi e delle forniture;
• rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016;
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Il Fornitore è tenuto a garantire che le macchine siano esenti da vizi e adatte all’uso a cui sono destinata ex all’art. 1490 c.c. per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal collaudo della singola TVM.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.
Articolo 7 – Contratti applicativi
Al Committente è riconosciuto il diritto di acquisire forniture di macchine emettitrici di titoli di viaggio entro il termine di validità dell’Accordo Quadro stipulato.
Le eventuali forniture di TVM saranno regolate dai contratti applicativi per i quantitativi che saranno indicati in relazione alle disponibilità finanziarie. Il prezzo delle singole TVM sarà quello indicato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto in tema di revisione dei prezzi.
Un’eventuale negoziazione potrà avere ad oggetto esclusivamente variazioni di dettaglio o comunque collegate a circostanze sopravvenute o ad eventuali miglioramenti tecnici e/o prestazionali.
Articolo 8 - Tempi e modalità delle forniture
L’Appaltatore è tenuto a presentare, in occasione di ciascun contratto applicativo, (nella FASE A) un Master Plan (Piano di realizzazione) indicando i tempi di realizzazione e di consegna degli apparati oggetto del contratto. Il piano è da presentarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo.
Il Master Plan andrà realizzato tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Capitolato Tecnico, eventualmente migliorato in sede di offerta. Il Master Plan può, in ogni caso, prevedere ulteriori miglioramenti sui tempi offerti fermo restando che il Committente e/o Gestore li sottoporranno a propria accettazione giudicandone la congruità; in ogni caso eventuali ulteriori miglioramenti dei tempi rispetto a quelli offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di valutazione, essendosi esaurita la fase di presentazione e valutazione delle offerte, e non daranno luogo a ulteriori compensi e/o rimborsi.
Il Master Plan è inteso come impegnativo per l’Appaltatore e in base ad esso saranno determinate le scadenze per la consegna e l’applicazione delle eventuali penali.
I tempi di fornitura offerti nel “Master Plan” del Primo Contratto Applicativo dovranno essere validi anche per i successivi contratti applicativi e l’Appaltatore è obbligato al rispetto.
La realizzazione per fasi di consegne deve comunque permettere, di volta in volta, l’uso operativo da parte dell’Appaltatore delle componenti verificate in ciascuna Fase.
Per i dettagli delle singole fasi previste nel Master Plan si rinvia al Capitolato Tecnico.
Il Master Plan dovrà essere verificato dal Committente e/o Gestore entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione. Qualora il Committente e/o Gestore elaborassero osservazioni o correzioni e richiedessero un’ulteriore trasmissione del Master Plan, l’Appaltatore assume l’obbligo di recepirle e dovrà presentare una nuova versione di tale elaborato nel termine di 10 giorni consecutivi dalla formale comunicazione del Committente e/o Gestore, in piena conformità alle osservazioni.
Il Committente e/o Gestore dovranno riesaminare, correggere e dare formale approvazione del Master Plan entro i successivi 7 giorni consecutivi dalla consegna della nuova versione.
Una volta approvato il Master Plan dal Committente e/o Gestore, lo stesso impegna l’Appaltatore e costituisce patto tra le parti.
Qualora l’Appaltatore non consegni il Master Plan nei tempi stabiliti nonché in conformità con le prescrizioni contrattuali oppure in caso di mancato rispetto delle osservazioni del Committente e/o Gestore, questi avranno diritto di correggere e/o rielaborare il Master Plan in danno dell’Appaltatore.
Il Master Plan, una volta approvato dal Committente e/o Gestore, costituirà il Master Plan definitivo dell’appalto e l’Appaltatore sarà obbligato ad attuarlo senza modifiche.
Inoltre, qualora venisse richiesto dal Committente e/o Gestore, l’Appaltatore dovrà predisporre ed inviare, su base settimanale o per intervalli periodici stabiliti dal Committente e/o Gestore, un dettagliato programma di lavori che dimostri tutte le attività che sono in avanzamento o quelle che stanno per iniziare. Le attività descritte nel menzionato programma consistono in un’estensione di quelle incluse nel Master Plan approvato, con le quali devono essere in perfetta conformità.
Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto, vengano osservati ritardi in relazione al Master Plan approvato per motivi addebitabili a inadempienze dell’Appaltatore, questi dovrà prendere tutte le necessarie misure per accelerare i lavori, a suo giudizio o in accordo con le indicazioni del Committente e/o Gestore. Le misure di accelerazione previste in questo paragrafo saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore. In caso di mancata adozione di dette misure o nel caso in cui le stesse non consentano un allineamento dei tempi a quelli contrattualmente previsti, verranno applicate le penali di cui a questo Capitolato Speciale d’Appalto. Si specifica che, in caso di attività aggiuntive assegnate all’Appaltatore, il Master Plan sarà conseguentemente aggiornato e, se le stesse influenzino l’esecuzione, le rispettive scadenze saranno prorogate.
Resta inteso, infine, che il Master Plan delle attività di cui al presente articolo, redatto dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni impartite dal Committente e/o Gestore, tiene conto di tutte le soggezioni connesse al mantenimento delle normali condizioni dell’esercizio del Committente e/o Gestore in vigore che l’Appaltatore è tenuto ad osservare.
Articolo 9 – Variazioni quantitative della fornitura e obbligo di accettazione dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna, alla stipula di ciascun contratto applicativo e per tutta la loro validità, ad aumentare o diminuire la quantità della fornitura, a richiesta del committente, fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo.
Qualora fosse necessario aumentare, nei limiti del quinto di legge, il numero degli oggetti di fornitura, l’appaltatore dovrà provvedere, nei termini richiesti dal committente, agli stessi prezzi e condizioni di gara. Nel caso fosse necessario diminuire il numero, nei limiti del quinto di legge, l’appaltatore dovrà provvedere alla rimozione senza nulla pretendere a titolo di rimborso, risarcimento o comunque denominato.
Al verificarsi dell’una o dell’altra ipotesi, dal primo giorno del mese successivo all’evento (collaudo, rimozione, ecc.) sarà rideterminato l’esatto ammontare da corrispondere all’appaltatore.
Le eventuali estensioni della fornitura potranno essere richieste dalla stazione appaltante a propria discrezione, senza alcun obbligo nei confronti dell’appaltatore, e secondo le quantità, modalità e tempistiche ritenute opportune.
In ogni caso tempi e modalità dovranno essere concertate con il Committente e/o Gestore.
L’Appaltatore conferma l’obbligo di accettare gli ordini che gli saranno conferiti nell’ambito di operatività del presente A.Q., impegnandosi a svolgerli nei tempi, con le modalità e per i corrispettivi stabiliti.
L’ingiustificato rifiuto di accettare un ordine ovvero la richiesta dell’Appaltatore di variarne in modo irragionevole le condizioni, comporteranno la decadenza del presente Accordo, l’incameramento della cauzione e il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Verrà riconosciuto all’APPALTATORE il corrispettivo risultante dai Contratti Applicativi. I termini e le modalità di pagamento sono le seguenti:
a) Fornitura Apparati/Sistemi:
• 20% dell’importo della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase A2 “Approvazione Specifiche Tecniche” da parte della Stazione Appaltante con l’accettazione formale da parte del Committente delle “specifiche di fornitura e posa in opera”;
• 10% dell’importo della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase C “Collaudo dei sistemi Prototipali” con la firma del verbale di collaudo;
• 35% della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico alla fine della fase di “predisposizione degli apparati”;
• 35% della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase G “Collaudo Finale” con la firma del verbale di collaudo;
b) Servizio di Installazione Apparati/Sistemi:
• 100% dell’importo della voce 2) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase G “Installazione Apparati”.
c) Servizio di manutenzione to-go:
• 100% dell’importo della voce X) della tabella A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase M “Manutenzione to-go”.
d) Servizio di Movimentazione delle Attuali TVM e Nuove TVM:
• 100% dell’importo in base al numero di spostamenti effettuati al completamento della Fase G” Installazione Apparati”.
e) Servizio di Supporto Specialistico (eventuale):
• Pagamenti trimestrali a misura nel caso di “Supporto specialistico” in base alle ore (minimo 1 ora) effettivamente richieste dal Committente.
f) Servizio di Assistenza “Full-Service” (eventuale):
• Canoni trimestrali posticipati a partire dall’inizio dell’esecuzione del servizio in numero pari al numero dei mesi (24) diviso per tre.
Le fatture saranno predisposte in formato elettronico e dovranno recare:
i) le coordinate bancarie per il bonifico;
ii) fonte di finanziamento (PON Metro REACT - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile);
iii) nome completo del progetto (NA.6.1.2.b – Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro)
iv) l’evidenza della decurtazione dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
v) il numero del contratto e l’indicazione della determina di impegno della spesa (possono essere indicati anche nella parte descrittiva della fattura qualora non sia presente un campo apposito);
vi) Il codice destinatario del Committente destinato per la fatturazione elettronica;
vii) CIG;
viii) CUP.
Il corrispettivo per gli ordini successivi al primo, qualora non siano intervenute variazioni, sarà determinato dai successivi contratti applicativi, anche alla luce di quanto indicato nell’art. 5 del presente atto.
Articolo 11 - Contratto per ciascun Ordine
Per ciascuno degli eventuali ordini verrà sottoscritto apposito Contratto applicativo alle condizioni di cui all’offerta, salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie e, eventualmente, a piccole modifiche richieste dal COMMITTENTE come precisato nell’articolo seguente.
Articolo 12 - Eventuali modifiche delle Condizioni di Fornitura
Per le eventuali forniture successive alla prima, potranno essere negoziate nuove condizioni (eventuali modifiche di dettaglio, miglioramenti tecnico-costruttivi o prestazionali imprescindibili, variazioni conseguenti a circostanze sopravvenute) purché coesistano le seguenti circostanze:
• che le nuove condizioni siano giustificate da esigenze oggettive, sopravvenute o rese palesi da vicende connesse alla fornitura o all’evoluzione tecnico-costruttiva, il cui soddisfacimento sia imprescindibilmente connesso all’interesse pubblico perseguito dal COMMITTENTE;
• che le nuove condizioni non comportino variazioni di prezzo o di tempi di consegna superiori al 3% di quanto offerto per la prima fornitura;
Se la negoziazione avrà esito positivo, nel senso che le Parti giungeranno ad un accordo sulle modificazioni rispetto alla fornitura originaria, il Contratto applicativo le recepirà.
Se l’accordo non sarà raggiunto, il COMMITTENTE avrà la scelta tra impartire l’ordine senza alcuna variazione rispetto alle condizioni originarie ovvero non impartirlo.
Nel primo caso l’APPALTATORE sarà obbligato ad accettare l’Ordine, stipulando il Contratto.
In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle prestazioni, si applica quanto previsto dai singoli contratti applicativi.
Articolo 14 - Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro. Garanzie ulteriori.
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione, pari al ...% del valore massimo del presente Accordo, rilasciata dalla XXXXX (ISTITUTO BANCARIO) con n. XXXXXXX del XX.XX.20XX, così come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
[L'impresa, essendo in possesso dell'attestazione di cui all’art. 93 comma 7 applicabile in relazione alla garanzia di cui all’art. 103, ha usufruito di una riduzione dell’importo della garanzia definitiva nei limiti di cui allo stesso art. 93.]
Il Committente potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni che non saranno eseguite per motivi dipendenti dall’Appaltatore e nei casi previsti dalla legge. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell’importo originario.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 103 d.lgs. 50/2016.
In occasione dell’acquisto del “servizio di assistenza full-service”, l’Appaltatore è tenuto a stipulare una Fideiussione bancaria di € 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00) a copertura del prelievo dei titoli di viaggio da caricare nelle TVM a favore di ANM SpA (Soggetto gestore).
Per quanto qui non espressamente richiamato, in materia di garanzia, si rimanda al Capitolato speciale d’Appalto.
Articolo 15 – Risoluzione e recesso
Si rinvia a quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016, all’art. XX del Capitolato Speciale d’Appalto e dai singoli contratti applicativi.
Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell’Accordo Quadro.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’Appaltatore ai sensi dell’artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Resta fermo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 in tema di risoluzione.
Articolo 16 – Cessione del contratto e Cessione del credito
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo ed i singoli Contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
È vietata la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente accordo a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1260, comma 2, del Codice Civile.
I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte della Società (oppure RTI) neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dalla Società (oppure RTI) che, quest’ultima, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio.
L’inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese al Committente.
Le comunicazioni inerenti la corretta gestione dell’Accordo dovranno essere inoltrate esclusivamente dal Direttore dell’Esecuzione e dal Rappresentante dell’APPALTATORE secondo le modalità descritte nei singoli contratti applicativi.
Per ogni altra comunicazione relativa al presente Accordo, le parti eleggono il seguente domicilio:
Comune di Napoli – Area Infrastrutture. Servizio Linee Metropolitane Urbane. Xxx Xxxxxxxxx, 00/0– 00000 XXXXXX – PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
XXXXX (Impresa) –XXXXX (Indirizzo)
In caso di modificazione del domicilio eletto, non comunicata a mezzo PEC, ovvero, comunque, in caso di irreperibilità, le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate con il deposito di copia presso il Comune di Napoli.
Articolo 18 - Disposizioni particolari – Protocollo di Legalità
La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’APPALTATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e della disciplina normativa e regolamentare in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Capitolato Tecnico per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Nel partecipare alla gara l’APPALTATORE dichiara di conoscere ed accettare le condizioni inserite nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, e recepito con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, e del cui testo - pubblicato e prelevabile anche sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07:
Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili”, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del X.X.X. 000/00 (Xxxxxxx legislativo 6 settembre 2011, n. 159) a carico del subfornitore.
Articolo 19- Riservatezza e Tutela Dei Dati
L’APPALTATORE e i suoi collaboratori saranno tenuti alla massima riservatezza e confidenzialità su tutte le informazioni a cui potranno avere accesso durante l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto; l’APPALTATORE si impegna ad informare di questo obbligo i propri collaboratori. In particolare l’APPALTATORE si impegna a consegnare al COMMITTENTE tutta la documentazione in suo possesso alla data di completamento dell’erogazione del servizio oggetto del contratto.
Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in materia di privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e al Nuovo Regolamento U.E. 679/2016, le Parti dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all’art.13 contenuti nel D.lgs. e nel Regolamento sopra richiamato circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali di pertinenza nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.
In particolare le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi di legge, si impegnano reciprocamente a:
Effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Accordo. Nel caso siano compiute ulteriori operazioni di trattamento, le stesse devono comunque essere compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
• Effettuare i trattamenti – sia con l’ausilio di strumenti elettronici che con supporti cartacei – nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 196/2003. Nel dettaglio dette operazioni saranno effettuate esclusivamente dal personale incaricato al trattamento con apposito atto scritto corredato delle istruzioni in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza.
• A non comunicare e/o divulgare i dati trattati a soggetti terzi se non per l’adempimento di obblighi prescritti da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento.
• Comunicare i dati trattati a soggetti terzi non autorizzati al trattamento (consulenti e/o enti esterni) esclusivamente per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo. In particolare devono essere rispettate le disposizioni inerenti: alla nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003 e/o inerenti alla nomina di incaricati esterni del trattamento ai sensi dell’art 30 stesso decreto e/o inerenti alla predisposizione di appositi contratti ai sensi dell’art. 28 Regolamento U.E. 679/2016.
• Adottare le misure – tecniche ed organizzative - idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea sulla privacy (articoli 32-35 Regolamento U.E. 679/2016).
• Garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e/o all’art. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di informativa.
Le Parti si impegnano a regolamentare i rispettivi trattamenti di dati personali stipulando un apposito atto giuridico secondo quanto prescritto dall’art. 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy.
Le Parti dichiarano di essere state informate in merito alle modalità e alle finalità del trattamento dei rispettivi dati personali, autorizzando espressamente il trattamento stesso con la sottoscrizione del presente Accordo.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo Quadro ovvero in relazione ai singoli rapporti che sorgeranno dalla sua esecuzione, qualora non possano essere risolte in via amministrativa, è competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.
Articolo 21 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ai sensi dell’art. 53, comma 16–ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010
n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente.
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 23 - Disposizioni finali e norme di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.
L’APPALTATORE accetta in maniera piena e incondizionata tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e dei suoi allegati.
Per tutti i patti e condizioni disciplinanti il presente Accordo nonché le singole forniture, si applicano le Condizioni disciplinate nello Schema di Contratto applicativo che è parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Il presente Accordo è stipulato con definitiva efficacia per entrambi le parti contraenti, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Per espressa volontà dei comparenti tutti gli atti e documenti, richiamati nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Le parti reciprocamente danno atto e dichiarano di ben conoscere e confermare i documenti riportati in allegato al presente contratto, sui quali appongono la propria sigla di firma.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle/i Amministrazioni/Beneficiari non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Visto per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG IL RESPONSABILE DELL’AREA C.U.A.G. - Dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXX
Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previa accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:
1) Ing. , quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie ;
2) Sig. , nato a , il , quale rappresentante dell'altra parte contraente, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.
Letto, confermato e sottoscritto