Contract
IL CONTRATTO (dal latino cum traho = tratto con …)
Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale (art. 1321c.c.). Esso, in sostanza, è uno strumento (di natura giuridica) consistente in una manifestazione di volontà proveniente da due o più parti e diretta al raggiungimento di finalità pratico - giuridiche (nascita, modificazione od estinzione di diritti reali o di diritti di credito - cfr. artt. 922 e 1173 c.c.).
Se, ad esempio, Xxxxx vuole diventare proprietario dell’orologio di Xxxx e quest’ultimo è disponibile a cederglielo in cambio del pagamento di un certo prezzo, le due parti (Xxxxx e Xxxx), per raggiungere tale finalità pratico -giuridica (trasferimento del diritto di proprietà sull’orologio in cambio del pagamento di una determinata somma di danaro), utilizzeranno come strumento il contratto previsto dal codice civile all’art. 1470 definito contratto di vendita o compravendita.
Per concludere validamente il contratto i soggetti devono essere muniti della capacità di agire e, dunque, essere capaci di intendere e di volere, proprio in quanto devono conoscere e volere gli effetti che scaturiranno dal contratto stesso.
Nell'ambito dei fatti giuridici il contratto va inquadrato tra gli atti giuridici leciti e più precisamente tra i negozi giuridici, nei quali la volontà dell'autore è diretta non solo al compimento dell'atto, ma anche (e soprattutto) ai suoi effetti.
CONTRATTO E NEGOZIO GIURIDICO
Il contratto viene inquadrato dalla dottrina nell'ambito dei cd negozi giuridici ovvero delle manifestazioni di volontà provenienti da una due o più parti e dirette al raggiungimento di finalità pratico - giuridiche (di natura patrimoniale o non patrimoniale) tutelate dall’ordinamento.
Il negozio (dal latino nec otium = attività) è una costruzione dottrinale operata dai giuristi, i quali, analizzando i diversi tipi di manifestazioni di volontà (contrattuali e non) ipotizzate dal codice civile, hanno individuato appunto la manifestazione di volontà come elemento portante di tutte le figure prese in considerazione. Non troveremo, dunque all’interno del codice civile alcun articolo dedicato alla vasta categoria dei “negozi”, ma moltissimi articoli che trattano dei contratti, di manifestazioni di volontà unilaterali (es. testamento) o di natura non patrimoniale (es. matrimonio).
Sulla base di quanto affermato possiamo concludere che il contratto è un particolare tipo di negozio giuridico, concluso da almeno due parti (bi o plurilaterale) e con contenuto patrimoniale.
Possiamo, altresì, asserire che tutti i contratti sono negozi giuridici, mentre non tutti i negozi giuridici sono contratti.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
All’interno di ogni contratto devono essere presenti (sotto pena di nullità) i seguenti elementi costitutivi:
> L’accordo tra le parti (consenso) che si presume perfezionato quando al domicilio di colui che ha proposto la conclusione del contratto giunge la notizia dell’accettazione della controparte (incontro tra proposta ed accettazione)
> La forma con la quale il consenso tra le parti viene manifestato
> La causa ovvero la funzione economico - sociale cui il contratto adempie (essa non va confusa con i motivi che sono soltanto le spinte soggettive che hanno indotto le parti a contrarre). Naturalmente la causa deve essere lecita.
> L’oggetto (o contenuto del contratto) che è costituito dai rapporti giuridici che le parti intendono costituire modificare od estinguere. Tale oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Per adattare il contratto alle proprie esigenze, le parti possono inserire all’interno dello stesso apposite clausole, le quali influiranno sugli effetti che il contratto dovrà produrre.
Tali clausole vengono dette elementi accidentali del contratto proprio perché la loro presenza all’interno di esso non è essenziale, ma soltanto eventuale, qualora le parti le ritengano opportune. Esse si distinguono in condizione, termine e modo.
1. LA CONDIZIONE1 consiste in un evento futuro e incerto dal cui verificasi le parti fanno dipendere l’inizio (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) degli effetti del contratto.
Esempio di condizione sospensiva: ti venderò questo quadro se verrò trasferito a Milano.
Esempio di condizione risolutiva: ti regalo il motorino, ma se tornerà mio fratello da Roma me lo restituirai Un’ulteriore distinzione nell’ambito delle condizioni viene operata tra:
> condizione potestativa il cui verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti (...se mi farai questo favore)
> condizione casuale, il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di un terzo (…se domani pioverà)
> condizione mista il cui verificarsi dipende sia dalla volontà di una delle parti che dal caso o dalla volontà di un terzo (...se ti sposerai).
2. IL TERMINE consiste in un evento futuro ma certo dal cui verificasi le parti fanno dipendere l’inizio (termine iniziale) o la cessazione (termine finale) degli effetti del contratto:
Esempio di termine iniziale: ti affitto l’appartamento dal 1° gennaio Esempio di termine finale: ti affitto l’appartamento fino al 31 dicembre
3. IL MODO (detto anche onere) che consiste in un peso gravante sul beneficiario di un negozio a titolo gratuito. Es. ti dono l’appartamento ma dovrai, una volta l’anno, far dire messa per la mia anima. Il modo non sospende l’efficacia del contratto, ma obbliga la parte beneficiaria a adempierlo.
ELEMENTI NATURALI DEL CONTRATTO
Sono quegli elementi (secondo alcuni autori sono semplicemente degli effetti) che derivano direttamente dal contratto concluso, pur senza che le parti ne abbiano fatta esplicita menzione.
Esempi di elementi naturali sono la garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) e la garanzia per vizi occulti (art. 1490 c.c.) nel contratto di compravendita.
L’AUTONOMIA CONTRATTUALE (NEGOZIALE)
Negli stati liberi il cittadino, pure nei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico, è libero di perseguire i propri interessi attraverso le varie articolazioni dei rapporti sociali e giuridici: si tratta quindi di un'autoregolamentazione da parte dei privati o, come più frequentemente si dice, di "autonomia privata" (dal greco "autos nomos" = legge propria).
Nell'ambito dell'autonomia privata rientra la cosiddetta autonomia contrattuale, cioè la libertà dei soggetti di porre in essere contratti, ovvero strumenti idonei al perseguimento degli interessi dei loro autori (cfr. art. 1322 c.c.). La libertà contrattuale (negoziale) si articola in vari aspetti, e precisamente:
1. concludere o meno un contratto
2. scegliere la controparte
3. definire il contenuto
4. stabilire la forma
5. utilizzare uno dei contratti già previsti dalla legge (cd. contratti tipici) o crearne uno nuovo che meglio risponda alle loro esigenze (es. leasing, factoring, baliatico etc.).
L’autonomia contrattuale incontra, però, una serie di limiti posti dall’ordinamento giuridico nell’interesse della collettività e precisamente:
1La condizione illecita rende nullo l’intero contratto (art. 1354 primo comma c.c.). La condizione impossibile se sospensiva rende nullo il contratto, mentre, se risolutiva, si considera non apposta (art. 1354 secondo comma c.c.)
PUNTI DELL’AUTONOMIA | LIMITI DELL’AUTONOMIA |
1. concludere o meno un contratto | in talune ipotesi i soggetti possono essere obbligati a concludere contratti (es. contratto di assicurazione RCA) |
2. scegliere la controparte | in qualche caso il proponente deve scegliere la controparte all'interno di apposite liste predisposte dall'autorità statuale come nel caso del contratto di lavoro. E' pure previsto l'obbligo a contrarre con chiunque ne faccia richiesta da parte di quei privati che esercitano attività commerciale in regime di monopolio o di concessione governativa. |
3. definire il contenuto | in alcune ipotesi (es. contratto di lavoro) le parti non sono libere di stabilire entità e natura del contenuto del contratto da stipulare |
4. stabilire la forma | i contratti cd. formali o solenni impongono ai contraenti di scegliere forme determinate (atto pubblico, scrittura privata etc.) come nel caso del contratto di compravendita di beni immobili |
5. utilizzare uno dei contratti già previsti dalla legge o crearne uno nuovo | per raggiungere determinate finalità pratico - giuridiche previste dalla legge le parti dovranno necessariamente utilizzare contratti tipici cioè espressamente previsti dalla legge |
CLASSIFICAZIONI DEI NEGOZI GIURIDICI
Secondo il numero delle parti | I negozi unilaterali, consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte come il riconoscimento di un debito, un pagherò cambiario o il licenziamento da parte del datore di lavoro. I negozi giuridici unilaterali, a loro volta, sono recettizi se sono efficaci dal momento in cui sono portati a conoscenza della persona o delle persone che ne sono i destinatari (la proposta o l'accettazione di concludere un contratto, la domanda di iscrizione ad una scuola, le dimissioni presentate dal lavoratore); non recettizi se sono efficaci dal momento stesso in cui la volontà viene manifestata (la rinuncia a un diritto, il testamento, l'accettazione della eredità); I negozi bilaterali o plurilaterali sono formati dalle dichiarazioni di volontà di due parti nel caso di una compravendita, di un contratto di assicurazione oppure di più parti, come nel caso del contratto costitutivo di una società o di un'associazione; |
Secondo la forma eventualmente prescritta dalla legge | formali o solenni, se è richiesta dalla legge una forma determinata (come per il matrimonio, il testamento, la donazione, la vendita di beni immobili, il contratto costitutivo di una società per azioni); non formali e non solenni, se non è richiesta dalla legge nessuna forma particolare e, quindi, la volontà delle parti può essere manifestata con qualsiasi mezzo, come nel caso della compravendita di un bene mobile: posso pertanto acquistare un computer chiedendolo al negoziante, scegliendo personalmente dal ripiano sul quale è esposto, od ancora ordinandolo per lettera o per telefono al rivenditore. |
Rispetto al momento dal quale iniziano gli effetti | negozio a causa di morte, quando la produzione degli effetti del negozio dipende dalla morte della persona da cui proviene la dichiarazione. L'unico negozio di questo tipo è costituito dal testamento; negozi tra vivi, se l'efficacia dell'atto non dipende dalla morte del dichiarante. Appartengono a questo tipo tutti gli altri negozi diversi dal testamento. |
Riguardo all'oggetto | non patrimoniali, quando si riferiscono a interessi o rapporti di natura non economica, ad esempio, il matrimonio, l'adozione, la legittimazione di un figlio naturale; patrimoniali, se riguardano interessi o rapporti prevalentemente di natura economica cioè direttamente valutabili in denaro come un contratto, una cambiale, un patto di non concorrenza tra imprenditori. |
Secondo la previsione o meno di una controprestazione | a titolo gratuito, se una parte esegue un'attribuzione patrimoniale a favore dell'altra senza un corrispettivo. Ne costituiscono esempi la donazione, il comodato, il deposito o il trasporto giuridico; a titolo oneroso, se l'attribuzione patrimoniale che effettua ciascuna parte trova un corrispettivo nella attribuzione che riceve dall'altra, cioè se ogni parte ha un vantaggio ma sopporta anche un sacrificio. |
Riguardo al momento in cui si conclude il negozio | contratti consensuali sono quelli che si perfezionano con il semplice consenso delle parti. Essi costituiscono la grande maggioranza dei contratti previsti dall'ordinamento italiano (cfr. artt. 1326 cc. e ss.); contratti reali sono quelli che per il loro perfezionamento richiedono, oltre al consenso, anche la consegna (traditio rei) della res oggetto del contratto. |
Riguardo gli effetti che derivano dal negozio | contratti ad effetti reali sono quelli che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su di un bene determinato (es. compravendita, donazione, contratto costitutivo d’usufrutto); contratti ad effetti obbligatori sono quelli non fanno sorgere diritti reali, ma diritti di obbligazione (es. locazione, contratto di lavoro etc.) |
Secondo la previsione del negozio da parte della legge | contratti tipici sono quelli specificamente previsti e disciplinati dalla legge (es. compravendita, comodato, mandato); contratti atipici sono quelli il cui contenuto è disciplinato dalle parti, purché non sia contrastante con la legge (e. leasing, factoring, franchising, catering) contratti misti sono quelli sono quelli risultanti dalla combinazione delle caratteristiche di più contratti tipici |