PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE DIABETICA DELLA ASL...
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE DIABETICA DELLA ASL ROMA 1
ALLEGATO 7
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LOTTO
TRA
La A.S.L. Roma 1 (C.F. n° ), con sede legale in i - nella
persona del Legale Rappresentante Dott. nato/a
il autorizzata alla stipula del presente Accordo quadro in virtù dei poteri conferitigli con
E
L'impresa (Partita I.V.A.n° ) con sede in Via/Piazza
C.C.1.A.A , Registro Imprese , che nel seguito viene definita "Fornitore" o “Impresa” - nella persona di _ nato
a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
a. La ASL Roma 1 con Delibera n……………..del………..ha esperito una procedura di gara finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici - il cui numero degli aggiudicatari è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale ) sulla base della tabella di corrispondenza di cui al paragrafo 19.1 del disciplinare - per la fornitura di “microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM e relativo materiale di consumo e servizi connessi destinati alla popolazione diabetica della Asl Roma 1” suddivisa in 4 lotti, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. del
2019 nonché sulla GUCE n.
;
/ del
b. con Delibera n.
del
la ASL Roma 1 ha aggiudicato il lotto
individuando il Fornitore quale primo/secondo/terzo/quarto/etc operatore economico facente parte dell’Accordo quadro per un importo totale complessivo offerto pari ad euro -----
---------------------oltre I.V.A.;
c. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo pari ad Euro
prestata sotto forma di fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. rilasciata da a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo quadro stesso e dei successivi Contratti attuativi, che la ASL Roma 1 stipulerà ai sensi del paragrafo 25 del Disciplinare;
d. il presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la ASL Roma 1 nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo accordo quadro le condizioni generali del contratto attuativo successivamente stipulato dalla ASL Roma 1 con il Fornitore, il quale nei limiti ivi previsti, sarà per la ASL Roma 1 fonte di obbligazione;
e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente Accordo quadro, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente Accordo quadro, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di “microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM e relativo materiale di consumo” (di seguito anche solo “prodotto” o “prodotti”) e la prestazione dei ”servizi connessi destinati alla popolazione diabetica della Asl Roma 1 “ di cui al lotto avente ad oggetto ” ”per un quantitativo massimo stimato pari a oltre l’IVA, nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Con la stipula del presente Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl Roma 1 ad eseguire tutte le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalla Asl Roma 1 con il successivo contratto attuativo ed i relativi ordini, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto al precedente comma 1.
3. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo contratto attuativo e per l’accettazione degli ordini emessi dalla Asl Roma 1.
4. La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 1 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, l’ordinativo di fornitura oggetto del successivo contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo quadro.
5. L’A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 3
Durata dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata di 24 mesi dalla data della sottoscrizione.
2. L’ASL Roma 1 si riserva la facoltà di chiedere il rinnovo della fornitura per ulteriore 12 mesi.
3. Ferme restando la validità e l’efficacia dell’Accordo quadro e del successivo contratto attuativo, la ASL Roma 1 non potrà più utilizzare l’Accordo quadro qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun lotto, anche eventualmente incrementato.
4. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell’efficacia del presente Accordo quadro nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per la A.S.L. Roma 1 di prorogare gli effetti del presente Accordo quadro per il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all’affidamento della medesima fornitura.
Articolo 4
Attivazione della fornitura
1. Nell’ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell’Accordo Quadro, per ogni lotto, la ASL Roma 1 stipulerà il contratto attuativo secondo le modalità stabilite nel paragrafo 25 del Disciplinare di gara ed emetterà i relativi ordini secondo i criteri stabiliti nel predetto contratto attuativo.
2. Per dare esecuzione alla fornitura, la ASL Roma 1 stipulerà, successivamente al presente Accordo quadro, un contratto attuativo, nel quale sono specificati:; tipologia e quantità dei
prodotti da fornire (come specificato nell’allegato 4 a) “dettaglio delle informazioni costituenti l’offerta economica”, importo della fornitura, luoghi di consegna, estremi per la fatturazione, indicazione del Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC).
3. Per l’esecuzione della fornitura oggetto del successivo contratto attuativo, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ed a seguito dell’emissione degli ordini, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato tecnico, con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo Penali del presente Accordo quadro.
4. La fornitura dei microinfusori e dei sistemi di monitoraggio decorrerà dalla data di stipula dei contratti attuativi e avrà durata di ventiquattro mesi; invece la fornitura del rispettivo materiale monouso dedicato terminerà il quarantottesimo mese successivo dalla data di emissione dell’ordine dei microinfusori e/o sistemi.
5. L’Operatore Economico prescelto dall’Accordo Quadro è, pertanto, vincolato a fornire materiale di consumo per i microinfusori e/o sistemi di monitoraggio oggetto della gara per almeno quarantotto mesi a partire dall’emissione dell’ordinativo stesso.
Articolo 5
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e del contratto attuativo
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.S.L. Roma 1 assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Accordo quadro, a:
a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’A.S.L. Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
c. erogare le forniture oggetto dell’Accordo quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro, nel contratto attuativo e negli Atti di gara;
d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell’Accordo quadro e del successivo contratto attuativo, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
f. utilizzare, per l’erogazione delle forniture, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
h. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla A.S.L. Roma 1 le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
Articolo 7
Modalità e termini di esecuzione
1. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica) e nel contratto attuativo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’A.S.L. Roma 1.
3. L'erogazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
Articolo 8
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 9 (Verifiche del prodotto) del Capitolato tecnico Il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1 di procedere, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro e del successivo contratto attuativo previste dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’A.S.L. Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e del successivo Contratto attuativo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della A.S.L. Roma 1. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore, su richiesta della A.S.L. Roma 1 dovrà inviare un report contenente almeno le seguenti informazioni: vedi capitolato tecnico
˗ attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
˗ valore residuo del contratto;
˗ altre informazioni di interesse espressamente richieste
5. Resta inteso che l’A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell’esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 9
Consegna
1. La consegna deve essere effettuata secondo quanto indicato nell’ordine trasmesso presso le sedi/punti indicati negli ordinativi di fornitura e di seguito elencate:
- Farmacie Territoriali della ASL Roma 1
- I distretto - Oftalmico – piazzale degli Eroi, 11;
- II distretto via Tagliamento, 19;
- III distretto Largo Rovani, 5;
-distretto 14 – 15 S. Maria della Pietà pad. 13.
2. Il fornitore si impegna, in caso di riorganizzazione delle strutture della ASL Roma 1, a consegnare anche presso altri punti qualora richiesto.
3. La consegna dei prodotti oggetto della presente gara a cura ed a carico del Fornitore dovrà essere effettuata - fatta salva l’urgenza - entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell’ordine anche trasmesso via fax.
Articolo 10
Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’A.S.L. Roma 1 per l’affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo quadro e del successivo contatto Contratto attuativo sono determinati sulla base dei prezzi netti di cui all’allegato 4 a) “dettaglio delle informazioni costituenti l’offerta economica”.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’A.S.L. Roma1.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Articolo 11
Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Accordo quadroc e le forniture effettivamente prestate. Dovrà essere intestata e spedita alla
_, all’indirizzo: . Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dalla A.S.L..
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalla A.SL. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, e dal DCA n. U00006 del 02 gennaio 2018 della Regione Lazio
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’Azienda al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora lo si ritenesse necessario, si può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore,
presso e con le seguenti coordinate bancarie:
Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc .
6. Rimane inteso che la A.S.L. Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la
regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo quadro e nel successivo Contratto attuativo. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’A.S.L. Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.
Articolo 12
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e del successivo Contratto attuativo.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, sono .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative all’Accordo quadro ed al successivo contratto attuativo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro ed il successivo contratto attuativo sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. La A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 13
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per
tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14
Penali
1. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura (a titolo esemplificativo: ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito capitolato tecnico, paragrafo 7.1, Capitolato Tecnico; ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa nella fase del collaudo rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 7. 4, Capitolato tecnico; ritardo per il ritiro e sostituzione dei resi per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 8.1.1, capitolato Tecnico; ritardo per il ritiro dei resi per difformità quantitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 8.1.2, capitolato Tecnico; inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 8.1.3, capitolato tecnico; mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza secondo le modalità richieste al paragrafo 7.3, capitolato tecnico) la
A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero la A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
3. Per tutti i punti/sedi la verifica di non conformità sull’esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa
aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l’ufficio della penale.
4. La A.S.L. Roma 1potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
Articolo 15
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della A.S.L. Roma 1 una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’A.S.L. Roma 1.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ A.S.L. Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 16
Riservatezza
1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell’Accordo quadro/ Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della A.S.L. Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della A.S.L. Roma 1 o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la A.S.L. Roma 1. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula dell’Accordo quadro e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il Fornitore allega al presente Accordo quadro copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora il Fornitore, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la A.S.L. Roma 1 resta autorizzata
a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai pazienti, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’impresa.
11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti la
A.S.L. Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
12. In caso di assenza dei rappresentanti dell’impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola la A.S.L. Roma 1, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.
Articolo 18
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, la
A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, la A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.
5. L’affidamento della fornitura è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 del c.c. in caso di espletamento e di successiva aggiudicazione di gara centralizzata da parte della Centrale Acquisti Regionale o di gara aggregata disposta con DCA regionale per il biennio 2018-2019.
Articolo 19
Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’A.S.L. Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. La A.S.L. Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
5. La A.S.L. Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
Articolo 20
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La A.S.L. Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento della fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 21
Brevetti industriali e diritti d'autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della A.S.L. Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso
terzi, le spese giudiziali e legali a carico della A.S.L. Roma. La A.S.L. Roma i si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della A.S.L. Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.
Articolo 22
Responsabile della commessa
1. Con la stipula del presente Accordo quadro il Fornitore individua nel
Sig. il Responsabile della commessa, con capacità di
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti della A.S.L Roma 1.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico , numero di fax indirizzo e-mail
_.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa della A.S.L Roma 1.
3. In ogni caso la A.S.L Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati
saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore alla A.S.L Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 24
Cessione di credito e di contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della A.S.L Roma 1, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la
A.S.L Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo quadro
5. .Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Articolo 25
Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso la
A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.
Articolo 26
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla A.S.L Roma 1 per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 27
Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la A.S.L. Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma
Articolo 28
Direttore dell’esecuzione
Con la stipula del presente Accordo quadro la A.S.L Roma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig. in qualità di Direttore dell’Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.
Articolo 29
Clausola Antipantouflage
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL Roma 1 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Roma 1 nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Articolo 30
Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente Accordo quadro, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Fornitore.
Si allega, inoltre, al presente Accordo quadro la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
Il Fornitore | A.S.L. Roma 1 |
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata dell’Accordo Quadro, Articolo 4 Attivazione della fornitura, Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 7 Modalità e termini di esecuzione, Articolo 8 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 10 Corrispettivi, Articolo 11 Fatturazione e pagamenti, Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Penali, Articolo 15 Cauzione definitiva, Articolo 16 Riservatezza, Articolo 17 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 18 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 19 Recesso, Articolo 24 Cessione di credito e contratto, Articolo 25 Subappalto, Articolo 26 Oneri fiscali e spese contrattuali.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
Il Fornitore