Allegato alla D.C.C. n. 56 del 30.10.2017
Allegato alla D.C.C. n. 56 del 30.10.2017
X.XX IL PRESIDENTE X.XX IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
CONVENZIONE PER MUTUO SUPPORTO TRA “COMANDO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO OVEST TICINO” E “SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI CERANO”
LE PARTI
il Sindaco pro tempore di Trecate Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Sindaco del Comune Capofila della “Convenzione di Polizia Locale Ovest Ticino”, con sede in Xxxxxxx X.xx Xxxxxxx,0
il Sindaco pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxx legale rappresentante del Comune di Cerano con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00,
Vista la L. 65/86, legge quadro sulla Polizia Municipale; Visto il D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
Le Amministrazioni Comunali richiamate in premessa condividono l’importanza di poter sopperire alle esigenze di funzionamento dei corpi e servizi di polizia locale agendo mediante azione sinergica sul territorio.
Al fine di garantire la più efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione, volendo mantenere la forma autonoma di gestione dei corpi e servizi di Polizia Locale oggi esistenti, intendono sopperire alle difficoltà di efficacia di intervento derivante dalle limitate risorse di personale a disposizione, dando luogo ad una forma di supporto mutualistico tra i corpi e servizi operanti sul territorio, accordando agli stessi la possibilità di poter intervenire in reciproco soccorso nelle situazioni, straordinarie ed eccezionali, in cui si manifestassero esigenze di intervento difficilmente gestibili, per contingente numerico disponibile e/o qualifica funzionale richiesta, dal solo personale appartenente al corpo o servizio direttamente interessato dalla situazione manifestatasi.
Art. 2 – FORME DI COLLABORAZIONE.
1. I corpi e servizi di Polizia Locale dipendenti dalle Amministrazioni convenzionate, fatte salve le specifiche priorità nei singoli territori che restano sotto la piena discrezionalità dei Responsabili di servizio, possono intervenire in supporto reciproco, senza necessità di ulteriori autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza per le seguenti tipologie, così come previsto dall’art. 4 della presente convenzione:
a. MISSIONI ESTERNE
b. SERVIZI IN PROGETTO
2. Il supporto, di norma, è concordato tra i Responsabili del servizio di Polizia Locale. In caso di intervento urgente, in assenza del Responsabile del servizio della struttura
coinvolta dall’esigenza, il personale operante potrà intervenire direttamente, mettendosi a disposizione degli operatori del Comune interessato, previa autorizzazione orale del proprio Responsabile. In caso di irreperibilità del Responsabile del servizio territorialmente competente, sarà data notizia al Sindaco o all’Assessore da lui delegato, competente per territorio.
3. La medesima procedura potrà essere impiegata nel caso in cui si manifestasse l’esigenza d’intervento di un UPG ed il comando coinvolto dovesse risultarne sprovvisto. In tal caso l’UPG prestante supporto provvederà ad informare il Responsabile del servizio competente per territorio circa la situazione riscontrata ed i provvedimenti da assumersi. In caso di irreperibilità del Responsabile del servizio territorialmente competente, sarà data notizia al Sindaco o all’Assessore da lui delegato, competente per territorio.
4. In caso di completa assenza del personale in servizio su un territorio, potrà intervenire personale appartenente ad altri Corpi e Servizi convenzionati autonomamente, informando il Responsabile del servizio competente per territorio senza ritardo. Il personale intervenuto, fatti salvi gli atti d’Ufficio previsti per la tipologia di intervento, produrrà dettagliata relazione di servizio al proprio comando di appartenenza, che ne curerà la trasmissione al Responsabile del servizio beneficiario.
5. Il supporto tra comandi non dovrà comportare costi e spese a carico dell’Ente cui appartiene il personale che eroga il supporto. In caso di interventi l’Ente beneficiario provvederà al rimborso del costo della prestazione resa dal personale impiegato. Il compenso derivante dalle prestazioni rese al di fuori dei turni di servizio sarà erogato al personale che ha reso le prestazioni, equiparate a incarichi extra ufficium come da tabella straordinario per le MISSIONI di cui al punto a) dell’art. 4 ed extra ufficium come da quota prevista per i SERVIZI A PROGETTO di cui al punto b) dell’art. 4.
Per gli eventi che si verificassero in normale turno l’importo del rimborso sarà introitato nel bilancio dell’Ente di appartenenza.
6. Il Responsabile del servizio del personale impiegato in supporto provvederà a segnalare al proprio ufficio personale le ore lavorate per conto dell’Amministrazione beneficiaria per l’inoltro della richiesta di rimborso.
Art. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE E CABINA DI REGIA
Al Responsabile del servizio del Corpo di Polizia Locale della convenzione Ovest Ticino è demandato il compito di intrattenere eventuali rapporti con la Regione Piemonte o altre istituzioni, a nome e per conto dei Comuni aderenti e previo accordo con i rispettivi Responsabili di Servizio.
I Responsabili di Servizio degli Enti aderenti costituiscono la cabina di regia, che rappresenta l’organo decisorio e di coordinamento rispetto all’attuazione dei contenuti della presente convenzione. La stessa viene integrata dai Sindaci o Assessori delegati nel caso vengano trattate questioni attinenti all’indirizzo politico amministrativo.
Art. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI
A) MISSIONI ESTERNE
Gli operatori di Polizia Locale possono intervenire nei territori appartenenti alla Amministrazioni aderenti al presente accordo, per missioni esterne, uscendo dal territorio dell’ Amministrazione di appartenenza come previsto dall’art. 4 comma 4 lettera c) della Legge quadro 65/86 che così recita:
⮚ le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.
B) SERVIZI IN PROGETTO
Gli operatori di Polizia Locale verranno inoltre impiegati nei territori appartenenti alla Amministrazioni aderenti al presente accordo, per i progetti sotto indicati previo ottenimento dell’estensione della qualifica di Pubblica Sicurezza che andrà richiesta alla Prefettura di Novara da parte delle singole Amministrazioni Comunali:
• Servizi di pattugliamento serali estivi nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 31 agosto ;
• Servizi di vigilanza in occasione delle rispettive feste patronali;
• Servizi di pattugliamento serali attivati per il contrasto ai furti nelle abitazioni nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre.
• I servizi devono essere concomitanti nei due enti.
Art. 5 – ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE.
1. Nei casi di supporto previsti dalla presente convenzione, il personale impiegato nelle attività di sostegno mantiene le proprie attribuzioni di Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza relative al grado posseduto.
2. Il personale munito di qualifica di Agente di P.S. cui è conferita l’arma di dotazione personale, è autorizzato al porto dell’arma di ordinanza e gli strumenti di difesa individuale eventualmente assegnati sui territori delle Amministrazioni Convenzionate per l’esercizio delle proprie funzioni stabilite dalla presente convenzione.
Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO E FUNZIONALE.
1. Il personale dei corpi e servizi appartenenti alle Amministrazioni Comunali convenzionate mantiene rapporto funzionale con l’Amministrazione di appartenenza. Lo stesso soggiace a rapporto gerarchico verso i superiori di grado, il Responsabile del servizio ed il Sindaco competente per territorio.
2. In luogo ad interventi di supporto ad altri comandi, il personale si atterrà alle disposizioni di servizio impartite in linea gerarchica ed al regolamento del servizio vigente sul territorio interessato.
Art. 7 – GESTIONE DELLE PROCEDURE.
1. Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
2. Le violazioni e le sanzioni dovranno essere verbalizzate, utilizzando gli appositi stampati in dotazione ai Comandi di Polizia Locale del Comune/Convenzione sul territorio del quale è effettuata l’operazione.
3. I proventi derivanti da sanzioni di competenza territoriale sono riscossi dal Comune in cui è accertata l’infrazione, il quale è tenuto a seguire tutta la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
Art. 8 – AMMISSIONE DI ULTERIORI AMMINISTRAZIONI E RECESSO.
1. Le Amministrazioni convenzionate possono valutare eventuali istanze di altre Amministrazioni che volessero chiedere di aderire alla presente convenzione. L’ammissione di nuove Amministrazioni potrà intervenire in qualsiasi momento dell’anno e diverrà esecutiva con l’assunzione di Deliberazione del Consiglio Comunale dell’Amministrazione istante previo parere favorevole unanime delle Amministrazioni già aderenti espresso mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.
2. Nessuna spesa e quota è richiesta alle Amministrazioni per l’ammissione alla presente convenzione.
Art. 9 – DURATA E SCIOGLIMENTO
• La presente convenzione avrà decorrenza a far data dal giorno di sottoscrizione della stessa
per anni 5, salvo interventi Legislativi di modifica.
• La stessa, non comportando impegni di spesa per le Amministrazioni convenzionate, ad eccezione delle ore di servizio effettivamente erogate dal personale presso uno degli enti aderenti.
• La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali degli enti aderenti.
• Ciascun Comune aderente, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, entro il 30 settembre di ogni anno, previa Deliberazione del proprio Consiglio Comunale. L’ente deve darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC agli altri Enti, accompagnando la comunicazione con la copia della deliberazione consiliare. Il recesso avrà comunque effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione da parte di altri Enti aderenti. L’Ente che recede ha l’obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico.