Contract
N. 132 - settembre 2016 |
A.S. 2484 "Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti" |
Contenuto
Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in sede deliberante, reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 definisce:
• la "rete internet", nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica definite dall'articolo 2, par. 1 lett. a) della direttiva 2002/21/CE, come il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, compreso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la suite di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall'Internet engineering task force (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall'Internet assigned numbers authority (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet
«port numbers», i registri dei nomi a dominio, nonché la Domain name system (DNS) root zone, coordinati a livello globale dalla IANA;
I protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) sono i protocolli che consentono il trasferimento di pacchetti di dati tra computer eterogenei: si tratta quindi delle tecniche di interconnessione che consentono il funzionamento della rete Internet. In particolare il TCP organizza la frammentazione in pacchetti dei dati da inviare,
e l’IP monitorizza e verifica il corretto instradamento dei pacchetti stessi. L'Internet Engeneering Task Force (IETF) rappresenta l'articolazione dell'Internet Society (ISOC) (l'organizzazione no profit privata di diritto statunitense, fondata nel 1992, che si occupa dello sviluppo di Internet) che definisce le norme tecniche di Internet. L'indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) è un'etichetta numerica che identifica in modo univoco un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete. Assolve essenzialmente a due funzioni: identificare un dispositivo sulla rete e di conseguenza fornire il percorso per essere raggiunto da un altro terminale o dispositivo di rete in una comunicazione dati a pacchetto. L'indirizzo IP viene assegnato a una interfaccia (ad esempio una scheda di rete) che identifica l'host di rete, che può essere un personal computer, un palmare, uno smartphone o un router. Agli indirizzi IP corrispondono nomi, organizzati in gruppi gerarchici detti domini (il dominio indica il singolo sito della rete Internet; il sistema di organizzazione gerarchica dei domini è il Domain Name System (DNS); la DNS Root Zone costituisce il "dominio radice", rappresentato dalla stringa vuota successiva ai domini di primo livello, quali .it, .org .com, e a cui "appartengono" tutti i domini di primo livello; il punto di partenza, in sostanza, dell'ordinamento gerarchico dei domini).
L'Internet Assigned Number Authority (IANA) è l'organismo che gestisce l'assegnazione dei numeri IP. La IANA è un'emanazione
dell'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) organizzazione no- profit USA responsabile del coordinamento globale del sistema di identificazione univoca di Internet. L'ICANN oltre che dell'assegnazione degli indirizzi IP si occupa anche dell'assegnazione dei nomi a dominio di primo livello. Per internet "port numbers" si intendono invece i dati identificativi di un programma in esecuzione su uno dei computer collegati ad internet.
• piattaforma tecnologica l'insieme di software, specifiche tecniche, standard e hardware organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari software o servizi resi disponibili per via telematica ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei software limitati a usi specializzati e che non sono di utilizzo generale;
• fornitore di servizi della società dell'informazione il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, (definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.70 del 2003), che fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente.
Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/31/UE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Il provvedimento, oltre a recare norme relative alla contrattazione e alcune definizioni:
- sancisce l'obbligo di fornire informazioni generali sui prestatori dei servizi;
- precisa l'obbligo della registrazione delle testate editoriali telematiche solo per le attività che intendono avvalersi delle provvidenze ex legge n. 62 del 2001;
- definisce il regime relativo alle comunicazioni commerciali, sia sollecitate che non sollecitate (tra le quali il c.d. "spam"), esaminando anche la
casistica delle professioni regolamentate;
- definisce gli ambiti di responsabilità per internet service providers ed hosting service providers.
In particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a) definisce come servizi della società dell'informazione le attività economiche svolte on line, nonché, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n.
317 del 1986, qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Con "servizio a distanza" si intende un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; con "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; con "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.
• esperienza utente, il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o un servizio reso disponibile on line e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva velocità ed efficienza maggiori rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva lentezza e ritardi maggiori rispetto alle sue aspettative iniziali;
• fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, i soggetti autorizzati all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete;
I soggetti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003). Tale disposizione prevede che l'attività di fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica sia libera, ovvero sia sottoposta unicamente alla
necessità di acquisire un'autorizzazione generale. Il regime dell'autorizzazione generale è assimilabile a quello di una dichiarazione di inizio attività: l'autorizzazione generale è infatti automaticamente acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili.
• accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.
In sostanza, sembra desumersi che, in base al disegno di legge, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia) sono definiti come operatori, mentre host provider, cioè provider che distribuiscono contenuti degli utenti (come Facebook), nonché cache provider, cioè provider che memorizzano temporaneamente siti web, e motori di ricerca (come Google) sono riconducibili alla definizione di gestori di piattaforma. La generalità delle altre attività svolte su Internet appare infine riconducibile alla definizione di fornitore di contenuti.
L'articolo 2 interviene in materia di qualificazione dei servizi forniti all'utenza, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE 2015/2120, che impone specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a Internet. In particolare si vieta di definire, nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, come "accesso ad internet" o "servizio internet", un accesso o
servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet. La disposizione prevede inoltre che per l'accesso o il servizio di connettività la documentazione contrattuale indichi, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete internet.
L'articolo 4 del Regolamento UE 2015/2120 prevede in particolare che i contratti debbano contenere almeno: a. le informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali; b. una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a Internet e, in particolare, sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi; c. una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che i servizi diversi dai servizi di accesso a Internet, a cui si abbona l'utente finale possono avere sui servizi di accesso a Internet forniti a tale utente finale; d. una spiegazione chiara e comprensibile della velocità dei servizi di accesso a Internet minima, normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o la velocità dei servizi di accesso a Internet massima stimata e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti mobili, nonché il potenziale impatto di deviazioni significative dalle rispettive velocità di caricamento e scaricamento dichiarate sull'esercizio dei diritti degli utenti finali; e. una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata conformemente alle lettere da a) a d).
L'articolo 3 reca norme relative ai limiti alla gestione del traffico.
In particolare il comma 1 sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet, ciò compatibilmente con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, par. 5, del Regolamento (UE) 2015/2120.
L'articolo 3, par. 5 del Regolamento 2015/2120 richiamato, stabilisce più precisamente che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.
Il principio di neutralità della rete è generalmente utilizzato al fine di indicare l’insieme delle condizioni tecniche, giuridiche e commerciali in virtù delle quali si garantisce parità di trattamento dei dati veicolati in rete e la facoltà degli utenti di accedere liberamente a contenuti, servizi e applicazioni di propria scelta. Tale concetto, che sottende l’obiettivo di mantenere la rete internet aperta e neutrale nel quadro dell’evoluzione dell’ecosistema digitale, è stato oggetto di ampio dibattito sia a livello internazionale ed europeo che nazionale1.
1 Si rinvia in proposito agli studi e all'indagine conoscitiva svolta sul tema dall'Autorità per le garanzie nelle comuni- cazioni.
La disposizione consente - comunque per brevi periodi- misure di ostacolo o rallentamento dell'accesso solo laddove risultino necessarie per le seguenti ragioni:
a) prevenire o mitigare gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;
b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché del servizio del fornitore in oggetto o del terminale dell'utente finale;
c) limitare la trasmissione di comunicazioni non richieste a un utente finale, previo consenso dello stesso utente;
d) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali.
Il comma 2 dell'articolo 3 consente ai i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, sempre in coerenza con gli orientamenti attuativi dell'articolo 3, par. 5, del Regolamento (UE) 2015/2120, sopra ricordati, di commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche richieste della clientela di affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed essere oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort oltre a dovere, in ogni caso, far parte dell'offerta, deve essere anche pubblicizzato con la medesima evidenza nelle offerte commerciali delle quali deve costituire la tariffa base.
Il comma 3 vieta ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete internet.
Il comma 4 reca una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza della rete internet, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali causati dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore.
In tali casi l'operatore, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, è tenuto
ad inviare a tale utente una notifica preventiva concernente le misure che intende intraprendere al fine di consentirgli di porre termine spontaneamente al comportamento lesivo. Nei casi d'urgenza, l'operatore può adottare immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno, notificandole al proprio utente.
La notifica preventiva non va inviata solo qualora il comportamento dannoso sia commesso dall'utente finale dei servizi di un altro operatore. Limitatamente poi ai casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, il fornitore di connettività è tenuto a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale e all'AGCOM, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
Il CERT è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal comma 4 dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) che prevede che il Ministero istituisca il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente. Il DPCM 24 gennaio 2013, nel delineare l’architettura istituzionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, ha attribuito al CERT Nazionale la funzione di supporto al Tavolo NISP – Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione, che agisce come “Tavolo interministeriale di Crisi Cibernetica”.
Il comma 5 prevede infine che, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/2120, al fine di prevenire il degrado del servizio di acceso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'AGCOM stabilisca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi standard minimi di
qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica.
L'articolo 4 disciplina il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei software, contenuti e servizi.
In particolare ai sensi del comma 1, gli utenti hanno il diritto di reperire on-line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietari o open source, contenuti e servizi leciti. Agli utenti è inoltre riconosciuto il diritto di disinstallare software o di rimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi, salvo che non si tratti di disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.
Il comma 2 precisa che tali diritti non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente, fatti salvi i casi previsti dal comma 1.
Il software proprietario, chiamato anche privato, non libero, o closed source, è un software la cui licenza consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni ed impedendone altre come la modifica, la condivisione, lo studio, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa. Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè l'autore o – in caso di cessione dei diritti patrimoniali – il cessionario dei diritti in questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza al regime di circolazione dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti. Le modalità di limitazione sono spesso anche di natura tecnica, quando, ad esempio il software è pubblicato soltanto in codice binario tenendone segreto il codice sorgente.
Con open source si indica un software di cui gli autori (rectius, i detentori dei diritti) rendono pubblico il codice sorgente, favorendone il libero studio e consentendo a programmatori indipendenti di apportarvi modifiche ed
estensioni. Tale possibilità è regolata tramite l'applicazione di apposite licenze d'uso. E' opportuno osservare, come dall' open source debba essere tenuto distinto il cd. software libero. Mentre con il termine "open source" ci si riferisce soprattutto alla libertà sul codice sorgente di un'opera; il concetto di software libero descrive più generalmente le libertà applicate ad un'opera, ed è prerequisito che il suo codice sia consultabile e modificabile, rientrando generalmente nella definizione di open source.
L'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sul proprio sito internet, nella sezione trasparenza dei prezzi, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3 (vedi supra), specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.
Con la Deliberazione n. 96/07/CONS (successivamente modificata, in seguito alla conversione dalla deliberazione n. 302/07/CONS) l'AGCOM ha dato attuazione al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 7 del 2007 (conv. L. n. 40 del 2007). L'articolo in questione prevede che l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia debba evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, demandandone (comma 4) l'attuazione all'AGCOM.
L'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge.
In particolare si prevede che l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale rende il gestore di piattaforma responsabile per omissioni ingannevoli, di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), e
sanzionabile dall'autorità competente, di cui all'articolo 27 che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti (comma 1).
L'articolo 22 del Codice del consumo considera una pratica commerciale come omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L'articolo 27 prevede la tutela amministrativa e giurisdizionale per le violazioni del Codice del consumo, individuando nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l' autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
Ai sensi del comma 2 le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano, in violazione dell'articolo 3, nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2015/2120, sono valutate dall'AGCOM, che vigila sull'osservanza di queste disposizioni e, in caso di violazioni accertate irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003).
Il richiamato comma 11 prevede che ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
Il comma 3 individua nell' Autorità garante della concorrenza e del mercato l'autorità competente a valutare e sanzionare le violazioni dell'articolo 4 della legge.
Iter d'esame presso la Camera dei deputati
La IX Commissione ha avviato l'iter d'esame in sede referente della proposta di legge AC 2520, di iniziativa parlamentare (presentata l'8 luglio 2014) il 6 maggio 2015. Dopo aver proceduto alla elaborazione di un nuovo testo, il provvedimento è stato riassegnato in sede legislativa e approvato in prima lettura il 7 luglio 2016. Per l'istruttoria legislativa la Commissione ha proceduto allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali (luglio-settembre 2015). Nel corso dell'attività conoscitiva sono stati auditi i rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG); di Google Italy; di FEDERALBERGHI; di Fastweb SpA; di Microsoft Italia; di Acu, Adiconsum, Altroconsumo, Codacons e Federconsumatori e di Xxxxxxx.xxx (Italia) Srl.
A cura di X. Xxxxxxxxxxxx
L’ultima nota breve: "Modifiche al codice penale in materia di reati commessi nell'attività giudiziaria" |
nota breve sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato I testi sono disponibili alla pagina: xxxx://xxx.xxxxxx.xx – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi |