● Contratto di Assicurazione Temporanea di gruppo per il caso morte, a capitale costante e premio unico monoannuale
xxxx xxxx
Società del Gruppo Sara
SaraTutelaVita Corporate
● Contratto di Assicurazione Temporanea di gruppo per il caso morte, a capitale costante e premio unico monoannuale
● Contratto di Assicurazione Temporanea di gruppo per il caso morte e invalidità permanente, a capitale costante e premio unico monoannuale
Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
ultimo aggiornamento dei dati: 21/09/22
CdA SaraTutelaVita Corporate mod. V395 ed.09/22
i nostri CONTATTI:
Intermediario di riferimento:
nel caso appartenga alla rete agenziale Xxxx l’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto assicurativo è facilmente individuabile da xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx
Home Insurance e SaraConMe:
la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto
Assistenza Clienti:
numero verde 800.095.095 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00)
indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
FAQ consulta le domande frequenti xxx.xxxx.xx/xxxx
Le comunicazioni di Sara Vita:
Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto vengono inviate da Sara Vita:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dalla Contraente
● via posta ordinaria all’indirizzo di recapito indicato dalla Contraente
● sull’Area riservata del Contraente.
la Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Indice delle Condizioni di Assicurazione
PREMESSA
SEZIONE A: GARANZIA PRINCIPALE - NORME VALIDE IN OGNI CASO PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa pag. 4
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario pag. 4
Art. 3 - Caratteristiche del contratto pag. 4
Art. 4 - Prestazioni pag. 4
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato pag. 5
PARTE II - VERSAMENTO, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 6 - Premio unico monoannuale, costi e pagamenti pag. 5
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto pag. 6
Art. 8 - Durata del contratto pag. 6
Art. 9 - Recesso dal contratto pag. 6
PARTE IV - ESCLUSIONI, ASSUNZIONE DEL RISCHIO, COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E
HOME INSURANCE
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio pag. 7
Art. 11 - Dichiarazioni della Contraente e dell’Assicurato pag. 7 Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE pag. 8 PARTE V - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Art. 13 - Mancato pagamento del premio - sospensione pag. 9
Art.14 - Ripresa del pagamento del premio - riattivazione pag. 9
Art. 15 - Risoluzione del contratto pag. 9
Art. 16 - Riscatto e Riduzione pag. 9
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 17 - Cessione, Pegno e Vincolo pag. 9
Art. 18 - Beneficiario pag. 9
Art. 19 - Pagamenti dell'Impresa pag. 10
Art. 20 - Foro competente pag. 10
Art. 21 - Legge applicabile al contratto pag. 10
SEZIONE B: NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER SaraTutelaVita Corporate (904)
CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI INVALIDITÀ PERMANENTE pag. 11 GLOSSARIO pag. 13
CONFLITTO DI INTERESSI RIFERIMENTI NORMATIVI
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano SaraTutelaVita Corporate - Assicurazione Temporanea di Gruppo (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”).
Sono previste due distinte tariffe:
● Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Temporanea di gruppo per il caso morte, a capitale costante e premio unico monoannuale (codice tariffa 903)
● Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Temporanea di gruppo per il caso morte e invalidità permanente, a capitale costante e premio unico monoannuale (codice tariffa 904).
Entrambe prevedono la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (di seguito anche
prestazione) in corso di contratto.
Per la sola tariffa 904 è prevista anche la prestazione in caso di invalidità permanente dell’Assicurato.
Di seguito si indicano distintamente i due contratti soltanto per gli elementi che li differenziano (relativi, di fatto, alla prestazione in caso di invalidità permanente).
Entrambi i contratti vengono stipulati in applicazione di uno specifico accordo, definito Convenzione, tra Xxxx Xxxx Xxx
- l’Impresa - e la Contraente, che stipula il contratto e sono destinati ad un gruppo di individui aventi caratteristiche omogenee - gli Assicurati - ciascuno dei quali viene inserito nel contratto con una propria posizione individuale.
La Contraente corrisponde il premio unico monoannuale distintamente per ogni singolo Assicurato e il premio unico monoannuale complessivo, di seguito anche premio, è dato dalla somma di tutti i singoli premi corrisposti.
Il capitale assicurato spettante viene determinato, distintamente per singola posizione individuale, con criteri uniformi e oggettivi e, in ogni caso, viene indicato all’Impresa dalla Contraente.
La Contraente della Convenzione coincide con la Contraente del contratto e deve essere esclusivamente una
persona giuridica.
Sulla Contraente gravano tutti gli obblighi derivanti dal contratto, tra cui quello di:
● corrispondere all’Impresa il premio unico monoannuale complessivo; la Contraente è dunque il soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del premio
● inviare all’Impresa, al momento della stipulazione della Convenzione, l’elenco degli Assicurati destinatari del contratto e tutte le comunicazioni relative al rapporto assicurativo; a seguito di queste informazioni l’Impresa registra in polizza l’elenco degli Assicurati, indicando per ciascuno il capitale assicurato e il premio da corrispondere
● comunicare tempestivamente all’Impresa l’inserimento - in corso di validità del contratto - di nuovi Assicurati: a seguito della comunicazione la Contraente corrisponde all’Impresa una quota parte del premio relativo alla posizione individuale dell’Assicurato, proporzionale al periodo di garanzia prestata (dal momento dell’inserimento in polizza fino alla data di scadenza del contratto)
● consegnare ai singoli Assicurati una copia delle presenti Condizioni di Assicurazione, tale obbligo è previsto anche per quegli Assicurati le cui singole posizioni individuali vengono incluse successivamente alla data di decorrenza del contratto; in questi casi la Contraente si impegna a consegnare loro l’edizione delle Condizioni di Assicurazione al momento della loro inclusione.
Sinteticamente, si possono individuare le seguenti tipologie di Assicurazioni Temporanee di Gruppo:
a. stipulate da un datore di lavoro a seguito di quanto previsto, obbligatoriamente:
- nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
- nel contratto integrativo
b. stipulate a seguito di accordi o regolamenti aziendali, ovvero stipulate da associazioni per i clienti di enti specifici,
con obbligo di adesione
c. stipulate a seguito di accordi o regolamenti aziendali, ovvero stipulate da associazioni per i clienti di enti specifici,
senza obbligo di adesione.
Per le prime due tipologie di Assicurazioni Temporanee di gruppo (a. e b.) non esiste alcun obbligo di numero minimo di Assicurati; per il solo caso c. il numero minimo di Assicurati è 5.
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
● DIP VITA: il documento che fornisce informazioni essenziali e di sintesi del prodotto
● DIP Aggiuntivo VITA: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto al DIP VITA e alle Condizioni di Assicurazione, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione, la Contraente deve consegnare tale documento ai singoli Assicurati
● Modulo di proposta/polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio di perfezionamento
● Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
I vari documenti che compongono il Set Informativo vengono:
● consegnati alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto
● pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei
box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni di supporto o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto alla Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda alla Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
SEZIONE A: GARANZIA PRINCIPALE - NORME VALIDE IN OGNI CASO
PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
● dalla Convenzione stipulata dalla Contraente
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dalla proposta/polizza
● dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
● Contraente: chi stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa il premio unico monoannuale
● Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
● Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. La Contraente può designare in proposta/polizza uno o più Beneficiari.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto
SaraTutelaVita Corporate - Assicurazione Temporanea di Gruppo appartiene alla categoria dei contratti di Assicurazione Temporanea per il caso di morte - di Xxxx X - e garantisce:
● per la tariffa 903: in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, una prestazione caso morte in misura pari al capitale assicurato
● per la tariffa 904: in caso di decesso, ovvero di invalidità permanente, dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, rispettivamente una prestazione caso morte in misura pari al capitale assicurato o una prestazione invalidità permanente in misura pari al capitale assicurato corrispondente.
Le prestazioni sono contrattualmente garantite dall’Impresa.
Di norma la Contraente decide il capitale assicurato che ritiene coerente alle esigenze di tutela per ciascun Assicurato e di conseguenza, l’Impresa determina - distintamente per ciascun Assicurato - il corrispondente premio unico monoannuale lordo.
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
Art. 4 - Prestazioni
Il presente contratto prevede che in caso di:
● SaraTutelaVita Corporate tariffa 903: decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale
● SaraTutelaVita Corporate tariffa 904: decesso, ovvero invalidità permanente, dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale,
l'Impresa garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato indicato nell’Elenco Assicurati, parte integrante della proposta/polizza.
Distintamente per Assicurato il periodo di copertura delle prestazioni assicurative coincide:
● con l’anno assicurativo, nel caso in cui la posizione individuale dell’Assicurato sia presente nel contratto fin dalla data di decorrenza del contratto
● con la frazione di anno successivo alla data di ingresso, nel caso in cui la posizione individuale dell’Assicurato sia inserita in corso di contratto.
Sia la prestazione in caso di decesso che quella - per la SaraTutelaVitaCorporate 904 - in caso di invalidità permanente, sono riconosciute ai Beneficiari se e solo se - al verificarsi dell’evento - non risultino valide e applicabili le esclusioni e le limitazioni espressamente indicate al seguente Art.10 per le esclusioni e l’assunzione del rischio.
In caso di sopravvivenza degli Assicurati alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa e il contratto, per la specifica testa assicurata, si intende estinto.
Mentre, nel caso in cui l’Assicurato non soddisfi più i criteri di appartenenza alla Convenzione, uscendo di conseguenza dal contratto in corso di anno, l’Impresa rimborsa alla Contraente l’eventuale rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto.
Per la sola SaraTutelaVita Corporate 904, nel caso la prestazione venga erogata alla verifica dell’evento invalidità, il contratto, per la singola testa assicurata, si intende estinto.
Il capitale assicurato non può risultare inferiore a Euro 50.000, mentre non esiste alcun limite superiore.
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto. Di seguito si illustrano tali limiti:
età minima (età anagrafica) | età massima (età assicurativa) | |
SaraTutelaVita Corporate 903 | 18 anni | 70 anni |
SaraTutelaVita Corporate 904 | 64 anni |
Per età assicurativa si intende quella calcolata nell’ipotesi che l’Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno
Esempio: come si individua l’età assicurativa
Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l’Assicurato sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età anagrafica e non assicurativa.
età anagrafica | età assicurativa | |
45 anni, 3 mesi e 15 giorni | → | 45 anni |
45 anni, 6 mesi e 15 giorni | → | 46 anni |
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 6 - Premio unico monoannuale, costi e pagamenti Versamento
Le prestazioni in caso di morte e in caso di invalidità permanente (quest’ultima per la SaraTutelaVita Corporate 904) - descritte al precedente Art.4 - vengono garantite dietro versamento da parte della Contraente del premio unico monoannuale complessivo indicato in proposta/polizza.
L’importo viene corrisposto anticipatamente, dovuto dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene determinato - distintamente per ciascun Assicurato - in base a:
● il capitale assicurato
● l’età assicurativa alla data di decorrenza del contratto, ovvero alla data del suo inserimento nel contratto e il sesso
● lo stato di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive svolte (nei casi in cui queste informazioni sono richieste).
Il premio unico monoannuale complessivo è il risultato della somma di tutti i premi corrisposti per ciascun Assicurato.
Ciascun premio viene calcolato in base ai tassi di premio di tariffa:
● alla data di inserimento nel contratto di ciascun Assicurato: viene, infatti, assegnata per ognuno di essi una determinata posizione individuale con indicazione del capitale assicurato e del premio corrispondente
● successivamente, ad ogni rinnovo annuale.
I tassi di premio sono distinti in funzione dell’età dell’Assicurato. Per Assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare è quello relativo ad un’età ringiovanita di:
● SaraTutelaVita Corporate 903: 5 anni
● SaraTutelaVita Corporate 904: 2 anni,
resta inteso che l’età ricalcolata per il sesso femminile non può essere inferiore a 18 anni.
Costi da applicare
Il premio unico monoannuale complessivo deve intendersi al lordo:
● della cifra fissa pari a Euro 7 per ciascuna posizione individuale
● del caricamento percentuale, pari al 17,5%, da applicare al premio al netto della cifra fissa.
Modalità di pagamento
Il premio unico monoannuale viene corrisposto alla data di perfezionamento dalla Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● ordine di bonifico ● altro mezzo di pagamento bancario o postale
● sistema di pagamento elettronico ● assegno bancario, postale o circolare, munito della
clausola di non trasferibilità La scelta della modalità di versamento può variare a seconda del canale distributivo.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sulla Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
● la sottoscrizione della proposta/polizza da parte della Contraente
● il pagamento del premio unico monoannuale.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.
Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in proposta/polizza e scade alle ore 24 della data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.
Per gli anni successivi di rinnovo il contratto decorre dalle ore 24 della medesima data di ricorrenza immediatamente successiva alla prima decorrenza e scade alle ore 24 della ricorrenza immediatamente successiva.
Qualora in proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto:
● entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata
● scade alle ore 24 della data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.
Nel caso si verifichi il decesso - ovvero l’invalidità per la SaraTutelaVita Corporate 904 - dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce alla Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte ed eventualmente del documento che attesta l’invalidità.
Art. 8 - Durata
La durata del contratto è annuale, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.
Sia all’emissione del contratto che in caso di suo rinnovo - per quest’ultimo almeno 30 giorni prima della scadenza - la Contraente comunica all’Impresa l’elenco delle persone da assicurare.
L’inserimento di ciascun Assicurato - e dunque la sua permanenza nel contratto - avviene nel momento in cui egli entra nel gruppo di individui aventi caratteristiche di omogeneità.
La Contraente è tenuta a comunicare all’Impresa tale circostanza entro e non oltre 30 giorni dal momento dell’adesione al gruppo.
Qualora la comunicazione avvenga dopo il 30° giorno l’inserimento dell’Assicurato avverrà il giorno stesso della comunicazione.
Sulla base delle informazioni ricevute dalla Contraente l’Impresa determina le corrispondenti condizioni di assumibilità.
Per ciascun singolo Assicurato la copertura assicurativa cessa nei casi di decesso o invalidità (per la SaraTutelaVita Corporate 904), con il riconoscimento della prestazione da parte dell’Impresa.
Art. 9 - Recesso dal contratto
La Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.7, dandone comunicazione all'Impresa:
● con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx
● con mail indirizzata a Sara Vita tramite pec: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
● rivolgendosi direttamente all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Indipendentemente dalla tipologia di comunicazione la Contraente deve indicare gli elementi identificativi del contratto e firmare la richiesta.
Il recesso ha l'effetto di liberare la Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa alla Contraente un importo pari al versamento effettuato, al netto della quota parte riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
PARTE IV - ESCLUSIONI, ASSUNZIONE RISCHIO, COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni
Il rischio di morte o di invalidità (per la SaraTutelaVita Corporate 904) dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
È escluso dalla garanzia il decesso o l’invalidità (sempre in caso di scelta SaraTutelaVita Corporate 904) causato da:
● dolo della Contraente o del Beneficiario
● partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
● partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
● incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
● disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso la garanzia è estesa per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
Per i casi sopra elencati l’Impresa corrisponde:
● in caso di morte o invalidità causata da dolo della Contraente o del Beneficiario: nessun importo
● in caso di morte o invalidità non causata da dolo della Contraente o del Beneficiario: l’importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell’Assicurato.
Assunzione del rischio
L’Impresa ha sempre la necessità di acquisire le informazioni sull’Assicurato in merito alle sue:
● condizioni di salute
● abitudini di vita
● attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato.
Tali informazioni di base sono ricavabili nel questionario sanitario e delle attività professionali e sportive, parte integrante della proposta/polizza.
Assunzione senza visita medica
A determinate condizioni per l’emissione del contratto l’Impresa necessita della sola compilazione del questionario e assume il contratto senza alcun preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e dunque senza richiedere allo stesso:
● la visita medica
● gli accertamenti sanitari.
In altri casi è necessario il preventivo accertamento delle condizioni di salute di ciascun Assicurato, sia tramite visita medica che tramite accertamenti sanitari.
Possono essere previsti sovrappremi a seguito dei risultati relativi alle condizioni di salute, abitudini di vita e attività professionali e sportive dell'Assicurato.
Morte o invalidità (quest’ultima per la SaraTutelaVita Corporate 904) che colpisca più Assicurati
Il contratto prevede in caso di sinistro - morte o invalidità che colpisca più Assicurati a seguito di uno medesimo evento accidentale, la corresponsione di un importo complessivo pari a sei volte il capitale medio assicurato.
Tale importo viene suddiviso in relazione al numero di Assicurati colpiti da sinistro e in proporzione ai relativi capitali assicurati.
Art. 11 - Dichiarazioni della Contraente e dell’Assicurato
L'Assicurato e la Contraente devono comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione e attività dell'Assicurato stesso intervenuti in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze della Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In ogni caso anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della prestazione.
In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.
La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli accertamenti:
accertamento o meno del dolo, ovvero della colpa grave | provvedimenti che l’Impresa può adottare | |
caso in cui sia stato accertato il dolo o la colpa grave | annullamento del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza | non riconoscimento di alcuna prestazione né in caso di decesso (o invalidità (per la SaraTutelaVita Corporate 904) dell’Assicurato in corso di contratto |
caso in cui NON sia stato accertato il dolo o la colpa grave | rescissione del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza | riduzione della prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso (o invalidità (per la SaraTutelaVita Corporate 904) dell’Assicurato in corso di contratto |
Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE
Comunicazioni della Contraente o dell’Assicurato all’Impresa
Al fine di permettere all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto, l'Assicurato o la Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione, attività sportive e/o eventuale cambio di stato tabagico dell'Assicurato intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.
Le modalità di comunicazione con l’Impresa sono:
● contattando l’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto assicurativo
● via posta (indirizzata a Sara Vita - Xxx Xx, 00, 00000 Xxxx ovvero all’Intermediario) xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Comunicazioni dell’Impresa alla Contraente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto alla Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’impresa si impegna ad inviare risposte a eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Le modalità di comunicazione dell’Impresa sono:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dalla Contraente stesso
● via posta all’indirizzo del recapito comunicato
● sulla propria Area Riservata.
La Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Per una maggior efficienza si raccomanda alla Contraente l’invio delle richieste all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Documentazione rilasciata dall’Impresa alla Contraente
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia alla Contraente:
● la proposta/polizza, consegnata - a fronte del versamento del premio unico monoannuale - al momento della sottoscrizione del contratto. In esso sono indicati, tra gli altri, il numero di polizza, e la data di decorrenza del contratto
● l’Elenco degli Assicurati, parte integrante della proposta/polizza
● eventualmente, le schede di adesione
● il questionario sanitario e delle attività professionali e sportive.
Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.
Annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno (salvo disdetta), l’Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce dati e informazioni riferiti al periodo di riferimento.
In particolare, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
● il cumulo dei versamenti effettuati nell’anno precedente
● l’ammontare della quota parte detraibile
● il capitale assicurato.
HOME INSURANCE: Area Riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’Area Riservata presente nella
home page di xxx.xxxx.xx.
L'Area Riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno la richiesta di modifica dei propri dati personali.
L’Area Riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
● coperture assicurative in essere
● condizioni contrattuali sottoscritte
● nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire alla Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, la Contraente può ricevere nella sua Area Riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole. Oltre alla propria Area Riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
PARTE V - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 Mancato pagamento del premio - sospensione
Il presente contratto non prevede la sospensione del contratto.
Art. 14 Ripresa del pagamento del premio - riattivazione
Il presente contratto non prevede la riattivazione del contratto.
Art. 15 Risoluzione del contratto
Il contratto si estingue soltanto nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso
● scadenza del contratto, fatto salvo il tacito rinnovo.
Art. 16 Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 17 Cessione, Pegno e Vincolo
La Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta della Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice. In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 18 Beneficiario
Ciascun Assicurato - per il tramite della Contraente - designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
In ogni caso ciascun Assicurato può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore dei Beneficiari.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che l’Assicurato e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte dell’Assicurato
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Art. 19 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui la Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:
● verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
● individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
Indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido dell’Assicurato: può essere consegnata al momento della sottoscrizione della proposta/polizza
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
● se tra gli aventi diritto ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
● certificato di morte dell’Assicurato
● relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa, ovvero eventualmente sulle cause dell’invalidità (per la SaraTutelaVita Corporate 904)
● eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
Le spese relative all’acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 20 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 21 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Dei tre medici anzidetti uno è nominato dall’Impresa, il secondo dalla Contraente ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’Impresa, presso la sede dell’Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.
Art. 7 - Sospensione della posizione individuale
Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui all’Art.4 la Contraente sospende il pagamento della quota parte del premio relativo alla posizione individuale per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità, mentre l’Impresa si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l’invalidità è riconosciuta dall’Impresa o dal Collegio Arbitrale, di cui all’Art.6, l’obbligo al pagamento dell’importo cessa definitivamente; diversamente, se l’invalidità non viene riconosciuta, la Contraente è tenuta a corrispondere l’importo scaduto posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità permanente aumentato degli interessi legali per il periodo che intercorre dalla data di scadenza e quella di pagamento della quota parte del premio.
GLOSSARIO
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella proposta/polizza dalla Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Caricamento: parte di quanto versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Cifra fissa: onere costituito da un importo fisso assoluto a carico del Contraente
Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio annuo costante di perfezionamento - viene emesso il contratto
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni che si verificano quando un Soggetto rilevante, al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa, sia portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello dei suoi clienti o tra due clienti, in modo tale da incidere negativamente sugli interessi dei Contraenti
Contraente: colui che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso Contratto di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato
Convenzione: specifico accordo tra Xxxx Xxxx spa e la Contraente
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio
Documento unico di rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi
Dichiarazioni dell’Assicurato: documento presente in proposta/polizza sulle sue abitudini di vita, condizioni di salute e attività professionali e sportive (amatoriali e professionali)
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dalla Contraente e/o dell’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se la Contraente o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la prestazione/premi, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Xxx, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: Area Riservata presente sul sito dell’Impresa utile alla Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario, della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del modulo di proposta/polizza
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Premio unico monoannuale: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto Premio complessivo o lordo: importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge
Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato
Principio di coerenza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase precontrat tuale ogni informazione utile a valutare la coerenza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua prope sione al rischio
Proposta/Polizza: documento o modulo sottoscritto dalla Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e prova l’avvenuta corresponsione del premio di perfezionamento
Questionario sanitario e delle attività professionali e sportive: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurativa
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
CONFLITTO DI INTERESSI
Sara Vita SpA ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dalla Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
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SaraTutelaVita Corporate ed.09/22
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xxx