Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia CONVENZIONE
UNIFGCLE - Prot. n. 0010708 - II/6 del 17/03/2020 - Delibera Senato Accademico n. 97/2020
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto "Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel contesto scolastico" di cui all’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e l’Università di Pisa - Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia
tra
il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa con sede legale in Via Savi n. 10 a Pisa, C.F. 80003670504 e PI n.00286820501, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Direttore del Dipartimento stesso, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di seguito “UNIPI”;
e
l’Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, C.F. 94045260711 e Partita I.V.A. 03016180717, con sede legale in Foggia, Xxx X. Xxxxxxx x. 00/00, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito “UNIFG”,
Premesso quanto segue:
- che l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- che lo Stato, le Regioni, le Aziende e i Comuni, nei rispettivi ambiti di competenza, devono collaborare tra di loro, con l’obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini;
- che in particolare lo Stato e le Regioni, con le relative strutture aziendali, sono responsabili diretti, nei rispettivi ambiti di competenza, dell’organizzazione, attuazione e gestione delle politiche sanitarie;
- che le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) costituiscono un gruppo di malattie infettive molto diffuse in tutto il mondo e rappresentano un problema rilevante per la salute pubblica;
- che secondo i recenti dati epidemiologici in Italia circa il 20% delle IST segnalate al sistema di sorveglianza sentinella basato su centri clinici, risulta in soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni di età;
- che al fine di contrastare tale fenomeno è fondamentale promuovere la crescita responsabile e consapevole delle giovani generazioni, attraverso la ricerca di un benessere psicofisico e affettivo,
l’adozione di stili di vita sani, di relazioni sociali e affettive basate sul rispetto e il rifiuto di comportamenti a rischio anche nella sfera della sessualità;
- che come suggerito nei documenti di riferimento europei (OMS, ECDC, ENOC), l’educazione alla sessualità, inclusiva sia degli aspetti propri della sfera affettiva che di quelli relativi alla prevenzione dei comportamenti a rischio e della trasmissione delle IST, andrebbe introdotta e appropriatamente declinata in tutti i gradi di istruzione, ivi incluse la scuola primaria e la secondaria;
- che il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS), predisposto con la collaborazione delle Sezioni L e M del Comitato Tecnico Sanitario (CTS) e approvato con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede la promozione di iniziative di informazione, prevenzione ed educazione alla salute e alla sessualità;
- che il “Position Statement sulla educazione globale alle relazioni e alla sessualità: il diritto di bambini ed adolescenti di essere informati” è stato inviato ad ottobre 2017 al Ministero della Salute e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da parte dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- che il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sottoscritto il 20 febbraio 2019, ha individuato, tra l’altro, le seguenti aree di intervento: prevenzione delle malattie trasmissibili; promozione del benessere psico-fisico anche attraverso interventi sulle tematiche dell’affettività e dell’educazione globale alle relazioni;
- che a livello nazionale il documento “Raccomandazioni per un Piano nazionale delle Infezioni Sessualmente Trasmesse”, predisposto dalla Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità, prevede interventi formativi nelle scuole al fine di educare i giovani ad una affettività sana e consapevole;
- che pertanto appare necessario sviluppare e attuare attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel contesto scolastico, pervenendo alla realizzazione di strumenti didattici omogenei sul territorio nazionale;
- che presso la Direzione Generale della Prevenzione afferisce il capitolo di bilancio 4100/P.G. 39;
- che detto capitolo è dedicato a “Spese per attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana”;
- che per il 2019 si ritiene opportuno, in coerenza con la destinazione stessa del predetto capitolo, perseguire l’obiettivo di attuare le suindicate attività didattiche, quali strumenti di contrasto della diffusione delle IST nella popolazione;
- che al fine di attuare tale strategia di prevenzione e promozione della salute è indispensabile un approccio trasversale che garantisca competenza sia in ambito di sanità pubblica e prevenzione delle IST che in quello pedagogico e di comunicazione;
- che in tale contesto gli Uffici della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria hanno definito una proposta di intervento in collaborazione con l’Università degli studi di Pisa;
- che nell’individuazione dell’Università di Pisa la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria è stata supportata dal presidente e vice presidente della Sezione M) Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS (D.M. 26 Settembre 2018);
- che tale scelta è stata altresì condivisa con la Sezione L) Sezione per la lotta contro l’AIDS (D.M. 16 ottobre 2018) e con la Sezione M) Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS (D.M. 26
Settembre 2018) del Comitato Tecnico Sanitario (CTS), nella seduta del 19/07/2019, durante la quale è stato tra l’altro richiesta la partecipazione delle associazioni di volontariato, esperte in materia;
- che presso l’Università di Pisa è istituito il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia che ha come mission la promozione della salute attraverso lo sviluppo di nuovi assetti organizzativi dell’assistenza e di strategie idonee riguardanti sia la medicina preventiva pubblica e personalizzata;
- che all’interno del suindicato Dipartimento insiste il centro inter-dipartimentale di ateneo in Promozione della Salute e Information Technology (ProSIT), che si occupa di innovazione in sanità pubblica, con l’obiettivo di progettare, realizzare, valutare e promuovere metodi e sistemi innovativi per migliorare l’accesso e l’efficienza dei servizi di prevenzione, riabilitazione e cura attraverso l’uso estensivo delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione;
- che il centro nasce con la collaborazione tra i dipartimenti di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, Biologia, Informatica, Ingegneria dell’informazione e Civiltà e forme del sapere dell’ateneo pisano, e pertanto può vantare un expertise inter-disciplinare necessario per l’implementazione del progetto;
- che detto centro ha infatti già attuato interventi di comunicazione ed educazione alla salute focalizzati su tematiche quali prevenzione delle malattie infettive e malattie sessualmente trasmesse e la vaccinazione, rivolti a studenti e a personale scolastico delle scuole primarie, medie e superiori;
- che emerge pertanto, tra il Ministero della Salute e l’Università di Pisa, un interesse pubblico comune da perseguire ovvero definire un modello di intervento educativo da attuare nelle scuole per promuovere, anche in relazione agli aspetti affettivi ed emozionali, la salute sessuale e prevenire la trasmissione di malattie sessualmente trasmesse nei giovani;
- che è pertanto volontà del Ministero della Salute e dell’Università di Pisa - Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia procedere, ai sensi dell’articolo 15 della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate all’attuazione del progetto “Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel contesto scolastico”;
- che con D.D. n. 241/2017 prot. 0016118 del 31/03/2017 è stata attivata a decorrere dal 18/04/2017 la Direzione Area di Medicina (DAM), costituita per la gestione in via unitaria del supporto organizzativo, gestionale e amministrativo per l’erogazione dei servizi propri della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti di Area Medica; pertanto le attività amministrativo-contabili del Dipartimento sono gestite dalla Direzione Area di Medicina;
- che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che la valenza interregionale del suddetto Progetto, oltre all’Università di Pisa vede la partecipazione delle seguenti Unità Operative:
• Unità Operativa 2 - Università di Roma La Sapienza Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (UO2 UNILS), Referente Prof. ssa Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Unità Operativa 3: Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (UO3 UNIFG), Referente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
• Unità Operativa 4: Istituto Superiore di Sanità (UO4 ISS), Referente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx;
• Unità Operativa 5: Associazione Onlus con comprovata esperienza nella materia oggetto del progetto (UO5) referente da identificare:
• Unità Operativa 6: Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Umane (UO6 UNIVR), Referente Xxxx. X. Xxxxxxx.
- che l'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute ed UNIPI del 22 novembre 2019, è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con l’Università delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
- che il Ministero della Salute — Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria — con nota n. DGPREV/P/F.3.A.D/2019/985 del 22/11/2019, ha comunicato l'avvenuta formalizzazione in termini di legge dell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero stesso ed UNIPI, con relativa autorizzazione della spesa e che, pertanto, le attività progettuali, della durata di 24 mesi, decorrono dal 22/11/2019;
- che l'Accordo di Collaborazione in argomento prevede l'assegnazione ad UNIPI di un finanziamento complessivo di € 300.000,00 ripartito tra le diverse Unità Operative partecipanti alle attività progettuali, secondo quanto previsto nel piano finanziario per ciascuna Unità Operativa;
- che l'Unità Operativa 1, rappresentata da UNIPI, di afferenza del responsabile scientifico del progetto, prof.ssa Xxxx Xxxxxxxx, ha tra i suoi compiti il coordinamento delle restanti Unità Operative e ritenuto pertanto di dover individuare UNIPI quale soggetto attuatore del Progetto Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel contesto scolastico, con responsabilità diretta sia per quanto attiene ai risultati scientifici e sia per quanto riguarda la gestione del finanziamento assegnato;
Si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – Finalità e oggetto della convenzione
Le parti si impegnano, a realizzare il progetto di ricerca "Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel contesto scolastico" di cui all’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e UNIPI – provvedimento di registrazione DGPREV/P/F.3.A.D/2019/985 del 22/11/2019, secondo le modalità ed i contenuti approvati nel progetto stesso, e secondo i costi così come presentati nel Piano Finanziario e in conformità ai Criteri per la rendicontazione delle singole voci di spesa.
ART. 2 – Attività, relazioni e verifiche
UNIFG, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e UNIPI, si impegna a:
- trasferire, con cadenza semestrale, entro il 5 del mese successivo alla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, corredato di relativo abstract, ed un rendiconto
finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, secondo i rispettivi modelli predisposti dal Ministero e allegati al presente accordo (allegati 3 e 4).
- trasmettere ad UNIPI, entro 5 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti corredato di relativo abstract su tutta l’attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa unitamente ad un rendiconto finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute, secondo i rispettivi modelli di cui sopra.
I rapporti finanziari di cui ai precedenti alinea dovranno essere redatti sulla base della modulistica predisposta dal Ministero e secondo le voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che rispettano le indicazioni di cui all’Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e UNIPI.
La documentazione a supporto delle spese effettuate dovrà essere custodita da UNIFG presso l’ufficio amministrativo che sarà indicato in calce ai rendiconti presentati, e dovrà essere resa disponibile per ogni eventuale richiesta da parte di UNIPI.
Nell’ipotesi in cui i rapporti e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero, UNIFG dovrà fornire tempestivamente ad UNIPI le integrazioni e i chiarimenti necessari.
Ciascuna parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento.
ART. 3 – Durata
La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipula della stessa e per l’intera durata del programma di ricerca.
Il programma di ricerca avrà durata di 24 mesi a partire dal 22/02/2019, salvo eventuale proroga dello stesso concessa dal Ministero della Salute.
ART. 4 – Ruoli assegnati ai componenti nell'Accordo di Collaborazione tra Ministero della Salute e UNIPI
Il progetto prevede la collaborazione degli Enti di seguito indicati:
1. Università di Pisa - Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia - Coordinatore scientifico Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx – UO 1 e CAPOFILA (UNIPI)
2. Università La Sapienza – Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Referente Prof.ssa Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - UO PARTNER 2 (UNILS)
3. Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Referente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - UO PARTNER 3 (UNIFG)
4. Istituto Superiore di Sanità Referente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx - UO PARTNER 4 (ISS)
5. Associazione Onlus con comprovata esperienza nella materia oggetto del progetto - UO PARTNER 5
6. Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Umane Referente Prof. L Mortari – UO PARTNER 6 (UNIVR)
ART. 5 – Impegni delle parti
Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscere nella loro interezza il Progetto, l'Accordo di Collaborazione il Ministero della Salute e UNIPI e si impegnano ad osservarne compiutamente ed esattamente tutte le disposizioni negli stessi contenute.
In qualità di coordinatore, il CAPOFILA si impegna a:
- assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal progetto;
- supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile ricevuta da UNIFG;
- trasferire le quote di contributo di pertinenza di UNIFG. UNIFG si impegna a:
- concordare preventivamente con il UNIPI ogni attività da svolgere nell’ambito del progetto;
- inviare ad UNIPI, entro il 5 del mese successivo alla scadenza del semestre, le relazioni semestrali tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati conseguiti, nonché tutta la documentazione necessaria alla presentazione dei rendiconti contabili semestrali riportanti le somme impegnate e/o le spese sostenute, nei tempi e nelle modalità stabilite da UNIPI; utilizzando esclusivamente gli appositi modelli di rendicontazione tecnica e finanziaria;
- contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto.
ART. 6 – Costo del progetto
Il costo totale del progetto ammonta a € 300.000,00. Il Piano Finanziario allegato all’Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e UNIPI indica la ripartizione del finanziamento tra le parti e tra le voci di spesa ammesse al progetto.
ART. 7 – Erogazione del contributo
Il Ministero della Salute procederà al trasferimento del finanziamento concesso in favore di UNIPI (€ 300.000,00) secondo le modalità e i termini previsti dell'Accordo di Collaborazione e di seguito richiamati:
a) una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale;
b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento, pari a € 90.000,00 (novantamila/00) dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte di UNIPI. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’articolo 4, relativi al primo anno di attività.
c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, a € 60.000,00 (sessantamila/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all’articolo 4, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell’Università. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all’articolo 4, relativi al progetto. L’Università si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
Per l'esecuzione delle attività progettuali, UNIPI trasferirà ad UNIFG, la quota complessiva di finanziamento spettante pari a € 48.700,00 (quarantottomilasettecento/00).
Le quote saranno trasferite secondo le modalità di seguito riportate:
50% dell’importo complessivo, pari ad € 24.350,00 (ventiquattromilatrecentocinquanta/00), ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota trasferita dal Ministero;
30% dell’importo complessivo, pari a € 14.610,00 (quattordicimilaseicentodieci/00), dopo il primo anno di attività, successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari presentati dalla UO e subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota trasferita dal Ministero;
20% dell’importo complessivo, pari a € 9.740,00 (novemilasettecentoquaranta/00), nella misura del saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate ed approvate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute del Rapporto tecnico finale e del Rendiconto finanziario finale, subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota trasferita dal Ministero.
Le singole quote del finanziamento previsto dall'Accordo di Collaborazione di cui sopra, per la realizzazione delle attività progettuali, saranno trasferite ad UNIFG, subordinatamente all'effettivo versamento delle medesime da parte del Ministero della Salute, sul conto corrente indicato nel presente Accordo, a fronte di una richiesta di trasferimento dei fondi.
In caso di valutazione negativa da parte del Ministero dei rapporti tecnici, dei rendiconti economici e degli abstract, UNIPI sospende l'erogazione del finanziamento.
In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà contestualmente l’esonero, temporaneo o definitivo, di UNIPI dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti ad UNIFG.
Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui sopra, UNIFG s’impegna a restituire ad UNIPI, le somme eventualmente corrisposte in eccesso.
La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente convenzione.
ART. 8 – Informazioni relative all’UO PARTNER - UNIFG
DENOMINAZIONE: Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (UNIFG)
CODICE FISCALE: 94045260711 - PARTITA IVA: 03016180717
INDIRIZZO: Xxx X. Xxxxxxx, 00/00 TELEFONO/FAX: x00 0000 000000
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.
RESPONSABILI XXX.XX DEL PROGETTO: Dott.ssa Xxxxxxx del Xxxxx xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx REFERENTE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx QUALIFICA: professore associato S.S.D. MED/42 – IGIENE GENERALE ED APPLICATA
DATI BANCARI:
CONTO DI TESORERIA UNICA: 0159057
INTESTATO A: Università degli Studi di Foggia PRESSO: BANCA D’ITALIA
TESORIERE: Banca Popolare di Bari – Filiale di Potenza, Enti Pubblici
ABI 05424 CAB 4297 CIN B C/C N. 07001002 IBAN: XX00X0000000000000000000000 SWIFT: XXXXXX0X
ART. 9 – Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere confidenziale.
Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.
I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui sopra, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da tutte le UO di progetto nell'ambito o in
occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
È fatto obbligo all’Università richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.
Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria”.
Al fine di garantire la diffusione dell’attività, il Ministero può procedere, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti, i relativi abstract e i rapporti di cui all’art. 4, commi 1 e 2.
È fatto obbligo all’Università a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.
Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM”.
La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dai firmatari del presente accordo.
Data..............................................
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (Università degli Studi di Foggia)
Prof. ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia (Università di Pisa)
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx