Contract
11) di
Settore Turismo Cultura e Attività sportive
SCHEMA DI CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO NEI.
articolo 1 - oggetto
Il Comune di Monza affida al---------------------------------------------------------------
(in seguito denominato Concessionario) il servizio di gestione di un bar ristoro presso il Centro Sportivo N.E.I. sito in Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 0 da espletare nell’area specificata nell’allegata planimetria alle condizioni indicate nella presente convenzione.
Si precisa che la licenza commerciale di esercizio che il Concessionario dovrà richiedere ed espletare è di tipo C, ovvero annessa all’attività prevalente di tipo sportivo, e pertanto dovrà adeguarsi al calendario sportivo del centro garantendo il servizio sette giorni su sette in tutti gli orari di apertura del centro, così come meglio specificato al successivo articolo 7.
articolo 2 - dati identificativi dell’area L’area è così composta:
a) area interna mq. 111,6 attrezzata con banco bar ed arredi come da elenco dei beni allegato, che vengono acquistati dall’aggiudicataria direttamente dal Concessionario precedente, al prezzo convenuto di € 4.325,14 ( IVA inclusa ), ulteriore area coperta mq. 32,7;
b) area scoperta a terrazza mq. 85,7;
per un totale commerciabile computabile di mq.170,8 come da planimetria allegata.
articolo 3 - durata del contratto
La durata del contratto è prevista in anni 4 (quattro) dalla data di consegna dei locali.
Alla scadenza del contratto l’area dovrà essere immediatamente rilasciata nello stato di fatto in cui viene consegnata.
articolo 4 - canone
Il corrispettivo della concessione del servizio è stabilito in annue euro
+ IVA da versare presso la tesoreria Comunale in rate trimestrali anticipate e da indicizzare annualmente a partire dal 2° anno di esercizio in relazione alle variazioni ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo, registrate nell’anno precedente previa emissione di fattura da parte dell’ufficio Gestione diretta impianti sportivi.
Il pagamento che il Concessionario effettuerà oltre il termine previsto per ogni singola rata, comporterà l’applicazione, a carico della medesima, degli interessi legali maturati fino alla data dell’avvenuto pagamento. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per ogni singola rata, il mancato pagamento del corrispondente canone, comporterà la risoluzione della convenzione medesima.
articolo 5 - oneri del Concessionario
Il Comune concedente mette a disposizione del Concessionario l’area di proprietà comunale, individuata all’articolo 2 così come evidenziato nell’allegata planimetria, per un servizio di bar ristoro .
Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:
- le spese relative all’acquisto degli arredi ed attrezzature presenti nell’area;
- le spese relative alla licenza di esercizio e di funzionamento del servizio bar;
- i consumi relativi alle utenze ;
- le opere di manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature affidate;
- la pulizia dell’area interna ed esterna in concessione e la raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti secondo quanto previsto dalle modalità di raccolta della città di Monza.
Qualora il Concessionario non provveda ad effettuare nel più breve tempo possibile eventuali riparazioni poste a suo carico per effetto della presente concessione l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire direttamente salvo rivalsa nei confronti del Concessionario stessa che resta responsabile per tutti i danni diretti od indiretti che, per effetto della sua inadempienza possano derivare sia al concedente che a terzi.
articolo 6 –oneri dell’Amministrazione
L’Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente a propria cura e spesa agli interventi di straordinaria manutenzione, salvo che l’intervento sia reso necessario da fatto e colpa del Concessionario, ivi compresa l’inadeguata manutenzione ordinaria o l’insufficiente controllo sul comportamento degli utenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere concordati con il Concessionario al fine di limitare al massimo i disagi derivanti dall’eventuale sospensione delle attività che si rendesse necessaria.
articolo 7 - obblighi del Concessionario
L’orario di funzionamento del bar dovrà sempre essere espletato nei giorni e negli orari di apertura del Centro Sportivo Comunale. Eventuali riduzioni dell’orario di servizio, o integrazioni all’orario di apertura, dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Responsabile del Servizio Sport.
Le tariffe delle consumazioni non dovranno superare quelle fissate dalla Camera di Commercio per analoghi esercizi.
La pulizia dei locali e del banco bar con tutti gli accessori ed attrezzature varie è a cura ed a carico del Concessionario, così pure l’eventuale personale assunto per il funzionamento del bar sarà a completo carico del Concessionario, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
E’ fatto obbligo di mantenere ed utilizzare ad uso bar la porzione di immobile concessa in uso e gestione oggetto del presente contratto, con esclusione di ogni altro tipo di attività commerciale o non, senza autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
E’ fatto obbligo provvedere all’acquisto di una cappa aspirante ad integrazione dell’arredo del bar (previa autorizzazione del Servizio Sport in ordine alla congruità tecnica dell’apparecchiatura che si intende installare).
E’ fatto divieto di installare macchine, attrezzi o impianti che possano comportare pericolo, depositare materiale infiammabile e/o pericoloso.
Articolo 8 - attivita’ complementari
Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, nell’ambito dell’area concessa previi accordi con il Responsabile del Servizio Sport, distributori automatici di bevande e alimenti nonché altri distributori automatici compatibili con la natura della concessione.
Sono a carico del Concessionario gli adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie.
L’espletamento delle attività complementari dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.
Il Concessionario può svolgere le attività complementari di cui al presente articolo direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca sub concessione o cessione parziale del presente contratto, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.
Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell’esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori;
Nelle ipotesi di affidamento a terzi, l’Amministrazione Comunale rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e il Concessionario, che rimane l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente contratto.
articolo 9 - responsabilità
Il Concessionario provvederà a sue spese ad assicurare contro il furto ed incendio le attrezzature del bar ed esonererà il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Copia delle polizze stipulate dovranno essere presentate all’ufficio Gestione diretta impianti sportivi contestualmente alla stipula del contratto.
L’Amministrazione Comunale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, beni ed attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dalla stessa, rimanendo tale custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità dell’Amministrazione Comunale, ne per mancanze, sottrazioni ne per danni provenienti per qualsiasi altra causa.
articolo 10– orari e periodi di apertura del servizio
Il servizio dovrà essere garantito per tutto il periodo ed orari di apertura del Centro Nei , la cui articolazione si riporta come di seguito:
L’ impianto è aperto tutti i giorni, con interruzione solo nei giorni di chiusura annuale programmata:
• 1 novembre, 8 dicembre
• Natale (dal 24 dicembre al 1 gennaio, compresi)
• Periodo pasquale (sabato, domenica, lunedì);
• 25 aprile, 1° maggio;
• 2 giugno;
• Tre settimane mese di agosto (dalla prima alla terza settimana compresa),
con i seguenti orari di apertura:
- lunedì e giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 23.15;
- martedi , mercoledì e venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 23.15;
- sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
Nel periodo estivo (da metà giugno a fine agosto) verranno così ridotti:
- da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 22.30;
- sabato, dalle ore 9.30 alle 18.30.
Eventuali richieste motivate di estensione o riduzione dei giorni ed orari previsti dal presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Sport.
Nei periodi di chiusura del Centro Nei non potrà essere esercitata alcuna attività di somministrazione
articolo 11 – sub concessione
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di sub concedere in tutto o in parte sotto qualsiasi forma la gestione del bar oggetto di contratto pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.
E’ data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi di cui al precedente articolo 8 mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto.
Gli atti di affidamento e i contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Monza – Ufficio Gestione diretta impianti sportivi prima dell’attivazione del servizio.
articolo 12 – verbale di consegna e controlli
La consegna dell’impianto e delle dotazioni di proprietà del Comune è formalizzata decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento mediante apposito verbale di ricognizione sottoscritto tra le parti. Detto verbale verrà redatto, in contradditorio tra le parti, relativo alla consistenza dei luoghi, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione stessa nelle medesime condizioni e quantità, salvo il normale deperimento d’uso. Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di deperimento per uso o a seguito di rottura o manomissione.
Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta salva la disciplina dei vizi occulti.
L’Amministrazione Comunale effettuerà verifiche sullo stato di utilizzo delle strutture e della corretta gestione del servizio da parte del Concessionario, a mezzo di sopralluoghi effettuati dai propri funzionari all’uopo incaricati anche senza preavviso.
articolo 13 - personale addetto e loro tutela
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle normative vigenti.
Il Concessionario si impegna, nei confronti del personale, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compreso quelli disciplinanti l’esercizio delle attività professionali.
Il Concessionario solleva inoltre il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, derivanti da predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall’articolo 1676 del codice Civile nonché da eventuali infortuni.
Nel caso in cui il personale impiegato presso il Concessionario assuma un comportamento lesivo al pubblico decoro, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere che il Concessionario intervenga nei termini stabiliti dal contratto di lavoro.
Il Concessionario si obbliga, nell’ambito della gestione, ad assicurare il buon funzionamento del servizio garantendo durante l’intero orario di funzionamento della struttura la presenza di personale in numero adeguato.
articolo 14 – deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, di fare e di non fare, con il presente atto, il Concessionario dovrà versare contestualmente alla stipulazione del contratto, un deposito cauzionale a mezzo di fideiussione, per l’importo complessivo di Euro 4000,00 (quattromila/00) rilasciato da banca o primario istituto di assicurazione, iscritta all’ANIA. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’ufficio Gestione diretta impianti sportivi del Comune di Monza. L’amministrazione Comunale provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione, previa verifica puntuale del corretto adempimento degli obblighi assunti. La garanzia prestata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Dirigente del Settore Turismo, Cultura ed Attività sportive.
Articolo 15 - responsabilità e assicurazioni
Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causa.
Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese.
A tal fine si impegna a stipulare, per tutta la durata della concessione, contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni )
Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e,
in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario.
Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto.
L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazione.
articolo 16 - sospensione del servizio
Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore.
E’ comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare, previa tempestiva comunicazione, con lettera raccomandata, i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
In caso di sospensioni del servizio per cause tecniche e manutentive dell’impianto sportivo, l’Amministrazione Comunale provvederà a decurtare in misura proporzionale dal corrispettivo annuo previsto i giorni di chiusura forzata.
articolo 17 - tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate dal Codice CIG 59123945DF dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul seguente conto corrente presso - IBAN: ;
Le persone delegate ad operare sui suddetti c/c risultano essere :
………………………………………………………….
I dati di cui sopra sono stati fedelmente riportati dal prospetto trasmesso dal concessionario in data ……………..che si allega al presente atto quale parte integrante.
Quanto sopra dovrà essere osservato anche in materia di subappalto, qualora previsto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti al presente contratto.
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.
Articolo 18 - restituzione dei locali
All’atto della riconsegna al Comune dei locali e dei beni mobili costituenti l’oggetto della presente concessione, il Concessionario provvede a redigere, in contraddittorio con il responsabile del “Comune”, regolare processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
articolo 19 – inadempimenti e penali
In caso di infrazioni di lieve entità, di inadempimenti, ritardi o di cattiva e difforme esecuzione del servizio è applicabile, per ciascuna infrazione, una
penale a carico del Concessionario non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 per ciascuna infrazione. L’importo della penale sarà determinata dall’ufficio Gestione diretta impianti sportivi con riferimento alla gravità della violazione. Le suddette penalità e sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l’inadempienza comporti sanzioni di altra natura.
Per quanto sopra il Comune potrà avvalersi del deposito cauzionale.
In caso di inadempienze reiterate degli obblighi contrattuali che saranno comunicati al concedente col lettera R.R.,xxxxxxxx un termine che il concessionario riconosce perentorio entro il quale lo stesso deve ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestazione violata, è facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere anticipatamente il contratto.
Il mancato pagamento di una rata, decorsi 30 giorni dalla scadenza convenuta, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 C.C.
articolo 20 - riconsegna locali
Alla scadenza del presente contratto fissata per la data del il
Concessionario dovrà riconsegnare al Comune di Monza l’area e i beni mobili in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento d’uso, con gli adeguamenti e i miglioramenti apportati senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo, rimborso od altro e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere la rimessione in pristino in danno e spese del Concessionario.
Restano di proprietà del Concessionario le attrezzature acquisite al momento dell’aggiudicazione .
Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna l’Amministrazione Comunale applicherà una penale corrispondente all’importo di € 500,00 fatto salvo comunque il risarcimento di ulteriori maggior danni subiti.
Senza pregiudizio per l’amministrazione Comunale del diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, sono a carico del Concessionario tutti gli esborsi che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere per la remissione dell’area e degli impianti in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prevista nel presente atto.
articolo 21 - risoluzione del contratto
Il Concessionario decade dalla concessione in caso di fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente o società contraente.
La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e s.m.i. .
Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà, altresì, essere risolto per:
il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;
mancata presa in consegna dei locali entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato all’art. 12;
mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
sub - concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;
mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative;
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio.
Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.
Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
In caso di risoluzione il Comune beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o al Comune, il passaggio della documentazione necessaria per la gestione dell’impianto oggetto del presente contratto.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali,oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.
Articolo 22 - revoca della concessione
Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
1. per rilevanti motivi di interesse pubblico;
2. per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.
L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. .
La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
Nel caso di revoca, il Comune rimborserà al Concessionario i costi che il Concessionario comprova di sostenere e/o di aver sostenuto in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi assegnatari di spazi per lo svolgimento di attività complementari di cui all’art. 8 del presente atto, fatta salva la facoltà del Comune di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.
La riconsegna dei locali – e dei beni in essi esistenti – deve avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 12 del presente atto.
articolo 23 - vicende soggettive del concessionario
In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario del Concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal Concessionario.
L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto concessorio, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
articolo 24 - recesso
Il Comune si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b)reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.
Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente locali ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.
Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.
articolo 25 – imposte e gravami
Sono a totale carico del Concessionario tutte le imposte, tasse presenti o future nonché tutte le spese di bollo, registro, e diritti di segreteria inerenti il presente atto.
articolo 26 - controversie
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
articolo 27 - disposizioni finali
Le attrezzature acquisite ed ogni altro intervento di miglioria ed integrazione degli arredi messi dal Concessionario non potranno formare oggetto in nessun
caso di richiesta di rimborso anche parziale al Comune concedente ritenendosi che il Concessionario avrà tratto dalla gestione proventi valutati tali da garantire il recupero delle spese sostenute e la equa remunerazione del capitale investito. Nessun compenso, indennità o altro sarà riconosciuto al Concessionario per l’avviamento commerciale dell’esercizio all’atto della risoluzione e/o scadenza del presente rapporto.
Il Concessionario ai fini fiscali tutti, ne assume gli obblighi formali e sostanziali. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, la parte dichiara di essere domiciliato nei locali dell’azienda affittata.
Per quanto non specificato nel presente atto si rinvia alle disposizioni in materia applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare incondizionatamente gli artt. 1,2,3,7,21 e 24 del presente contratto, di approvarlo espressamente in ogni sua parte reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione.
lì…………………..
Firma
IL CONCESSIONARIO LA DIRIGENTE del SETTORE TURISMO CULTURA E ATTIVITA SPORTIVE
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATO A – ELENCO BENI/ Arredo
- n. 1 portale per vetrina verticale;
- n. 1 base retro da cm. 90 con ante e vano bicchieri;
- n. 1 base cm. 110 con vano microonde e tramogge pane;
- n. 1 base da cm. 60;
- n. 1 base sottolavello da cm. 60;
- n. 1 base da cm. 60 con tramoggia rifiuti;
- n. 1 banco cassa curvo da cm. 200 x 75 con piano in granito al campione;
- n. 1 banco refrigerato con 4 sportelli;
- n. 1 cassettone con due lavelli e canotti per bottiglie;
- n. 1 frontale banco da cm. 380 e piano in granito al campione;
- n. 1 vetrina panini da cm. 150 con cassettoni refrigerati;
- n. 1 porta;
- n. 1 schienale retro banco mq. 5;
- n. 1 copri panca sagomata;
- n. 17 tavoli quadrati 70 x 70 piano laminato base in metallo;
-n. 51sedie in metallo.