CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
REGOLAMENTO
ARBITRALE
APPROVATO IL 19 SETTEMBRE 2019
MODIFICATO IL 9 DICEMBRE 2019
CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Per attivare un arbitrato amministrato da CArAT è necessario che le parti ne facciano esplicito riferimento nella clausola compromissoria.
Chi voglia deferire una controversia all'arbitrato amministrato secondo il Regolamento CArAT può inserire nei propri contratti la seguente clausola arbitrale modello:
“Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri*, nominato/i in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato sarà rituale/irrituale** e gli arbitri decideranno secondo diritto/equità***”.
* scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia.
** scelta alternativa; in caso di opzione per l’arbitrato irrituale, può farsi riferimento allo specifico modello di clausola, che segue.
*** scelta alternativa.
CLAUSOLA PER ARBITRATI IRRITUALI
Tale modello di clausola potrà essere utilizzato qualora le parti vogliano dare al lodo valenza di determinazione contrattuale, anziché gli stessi effetti della sentenza.
"Tutte le controversie derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, da un arbitro unico/tre arbitri*, nominato/i in conformità a tale Regolamento. In deroga all'art. 824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale".
* scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia.
CLAUSOLA SOCIETARIA
Tale modello di clausola potrà essere inserito in statuti e/o atti costitutivi di società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003.
“Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri*, nominato/i dalla Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.”
* scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia.
CONTRATTO DI COMPROMESSO
Tale modello potrà essere utilizzato qualora le parti decidano di deferire la controversia in arbitrato, dopo che la lite sia insorta.
“I sottoscritti …… e premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad
oggetto ....… convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri*, nominato/i in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato sarà rituale/irrituale** e gli arbitri decideranno secondo diritto/equità***”.
* scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia.
** scelta alternativa; in caso di opzione per l’arbitrato irrituale, può farsi riferimento allo specifico modello di clausola, adattandola al contratto di compromesso.
*** scelta alternativa.
INDICE
I. - DISPOSIZIONI GENERALI 6
ART. 1 - FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE 6
ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 6
ART. 3 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO 7
ART. 4 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA 7
ART. 5 - SEDE DELL’ARBITRATO 8
ART. 6 - LINGUA DELL’ARBITRATO 8
ART. 7 – NOTIFICA, DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI 8
ART. 8 - TERMINI 9
ART. 9 - RISERVATEZZA 9
ART. 10 – COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE 10
II. - LA FASE INIZIALE 10
ART. 11 - DOMANDA DI ARBITRATO 10
ART. 12 - MEMORIA DI RISPOSTA 11
ART. 13 - DOMANDA RICONVENZIONALE E MEMORIA DI REPLICA 12
ART. 14 - CHIAMATA DI TERZO 12
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXX 13
ART. 16 - PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO 13
ART. 17 - RIUNIONE DI ARBITRATI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE 14
ART. 18 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE 14
III. - IL TRIBUNALE ARBITRALE 15
ART. 19 - NUMERO DEGLI ARBITRI 15
ART. 20 - NOMINA DEGLI ARBITRI 15
ART. 21 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI 16
ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ 17
ART. 23 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI 18
ART. 24 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI 18
ART. 25 – OSSERVAZIONI DELLE PARTI, CONFERMA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI19 ART. 26 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI 19
IV - IL PROCEDIMENTO 20
ART. 27 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE 20
ART. 28 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE 21
ART. 29 - UDIENZE 21
ART. 30 - PRIMA UDIENZA 21
ART. 31 - ISTRUTTORIA 22
ART. 32 - CONSULENZA TECNICA 22
ART. 33 - DOMANDE NUOVE 23
ART. 34 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 23
ART. 35 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE 23
ART. 36 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI 24
V. IL LODO ARBITRALE 24
ART. 37 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO 24
ART. 38 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO 25
ART. 39 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO 25
ART. 40 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO 26
ART. 41 - CORREZIONE DEL LODO 26
VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO 26
ART. 42 - VALORE DELLA CONTROVERSIA 26
ART. 43 - LIQUIDAZIONE DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO 27
ART. 44 - DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI 28
ART. 45 - MANCATO DEPOSITO DEI FONDI 29
ART. 46 - TRATTAMENTO FISCALE 29
ART. 47 - ARBITRATO SEMPLIFICATO 29
ART. 48 - ARBITRATO RAPIDO 31
VII – DISPOSIZIONI FINALI 32
ART. 49 – XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX 00
ART. 50 - NORMA FINALE 32
ALLEGATO “A”-STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI34 ALLEGATO “B” - TARIFFE 44
ALLEGATO “C” - CODICE ETICO DELL’ARBITRO 45
I. - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale degli Avvocati di Tivoli (di seguito: Camera Arbitrale) amministra i procedimenti di arbitrato in base alle disposizioni del presente Regolamento e svolge le funzioni da esso previste mediante il Consiglio Direttivo e la Segreteria.
2. Lo Statuto della Camera è contenuto nell’Allegato A.
ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Camera Arbitrale istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli (di seguito: C.O.A.), ai sensi dell'art. 29 lettera n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), al fine primario di offrire al territorio uno strumento alternativo per la decisione delle liti, caratterizzato da tempi rapidi e costi contenuti, con garanzie di professionalità dell'arbitro e di organizzazione della struttura.
2. Il presente Regolamento è applicato al giudizio arbitrale per tutte le controversie compromettibili che sono demandate alla Camera Arbitrale in quanto richiamato, con qualsiasi espressione, dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale degli Avvocati di Tivoli, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
3. Al di fuori di quanto previsto dal comma 2, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento, notificata alla controparte;
b) l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione espressa sottoscritta personalmente dalla parte, come previsto nel successivo articolo 12, comma 1, lett. d).
ART. 3 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. È sempre garantito il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
4. Il procedimento arbitrale è rituale salvo che le parti non abbiano stabilito per iscritto, con disposizione espressa prima della nomina degli arbitri, che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale.
5. In ipotesi di disaccordo fra le parti sulla qualificazione della natura dell’arbitrato, il Tribunale Arbitrale determinerà preliminarmente la natura dell’arbitrato.
6. I procedimenti arbitrali si svolgono secondo le norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali.
7. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione integrativa al Regolamento l’art. 808 ter c.p.c.
8. Nei casi previsti dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, e s.m.i., valgono le previsioni del presente Regolamento in quanto applicabili.
9. La Legge processuale applicabile è il diritto italiano.
ART. 4 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti sino al momento della sua costituzione.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante.
ART. 5 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza di tale indicazione, la sede dell’arbitrato è Tivoli, presso la Camera Arbitrale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Direttivo, tenuto conto della richiesta delle parti e di ogni altra circostanza, può fissare la sede in altro luogo.
4. Il Tribunale Arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato e, comunque, deliberare in qualunque luogo ritenga opportuno.
ART. 6 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua del procedimento arbitrale è l’italiano, salvo una diversa lingua scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o di comune accordo successivamente, sino alla nomina degli arbitri.
2. In difetto di accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale stabilisce la lingua o le lingue dell’arbitrato, tenendo conto di ogni circostanza rilevante.
3. Le parti possono utilizzare una lingua diversa da quella dell’arbitrato in atti difensivi, nella discussione, nei documenti e nella prova testimoniale, previa autorizzazione del Tribunale Arbitrale e purché la parte richiedente fornisca, a proprie spese, la traduzione e ove necessario l’interpretariato simultaneo nella lingua dell’arbitrato.
ART. 7 – NOTIFICA, DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
3. Le parti devono altresì inviare alla Segreteria copia di tutti gli atti e documenti in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità della copia informatica all’originale da cui è tratta.
4. La Segreteria, o il segretario del procedimento, trasmette alle parti o ai loro difensori, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti, i documenti e le
comunicazioni loro destinate, con posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
5. Le parti, quando previsto dal Regolamento, notificano, trasmettono gli atti, i documenti e le comunicazioni alle altre parti con posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
6. Gli arbitri e i consulenti tecnici d’ufficio, quando previsto dal Regolamento, trasmettono gli atti, i documenti e le comunicazioni con posta elettronica certificata e, se previsto, provvedono al relativo deposito cartaceo presso la Segreteria.
ART. 8 - TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Direttivo, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Direttivo, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
4. I termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto compresi.
ART. 9 - RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale, il segretario del procedimento, i consulenti tecnici sono tenuti ad osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento o, comunque, entro 30 giorni dal deposito del lodo.
ART. 10 – COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE
1. In ogni fase del procedimento la Camera Arbitrale, gli arbitri, il segretario del procedimento, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.
2. Le parti si impegnano a ottemperare ai lodi, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri.
3. Il Tribunale Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.
4. Nella ripartizione dei costi il Tribunale Arbitrale tiene conto della condotta delle parti e dei difensori.
II. - LA FASE INIZIALE
ART. 11 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura, e deve contenere ovvero essere accompagnata da:
a) la dichiarazione della volontà di promuovere l’arbitrato;
b) il nome o la denominazione, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio eletto delle parti, nonché il codice fiscale del difensore, se nominato;
c) la procura conferita al difensore;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata della parte o del difensore dove si intendono ricevere le comunicazioni;
e) la convenzione arbitrale o, nel caso indicato all’art. 2, comma 3, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato;
f) la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
g) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
h) l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della controversia;
i) l’indicazione delle domande;
j) l’indicazione del valore economico delle domande;
k) l’elenco dei documenti e degli ulteriori mezzi di prova richiesti che la parte ritenga utili a sostegno della domanda;
l) la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
2. La domanda di arbitrato è notificata dall’attore al convenuto o ai convenuti.
3. Entro 10 giorni dall’avvenuto perfezionamento della notifica, l’attore deve depositare la domanda di arbitrato, con gli eventuali documenti, presso la Segreteria, secondo quanto previsto dall’art. 7.
4. La litispendenza è determinata dall’avvenuta notificazione della domanda.
ART. 12 - MEMORIA DI RISPOSTA
1. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, il convenuto deve notificare all’attore una memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura, e deve contenere ovvero essere accompagnata da:
a) il nome o la denominazione, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio eletto del convenuto, nonché il codice fiscale del difensore, se nominato;
b) la procura conferita al difensore;
c) l’indirizzo di posta elettronica certifica della parte o del difensore dove si intendono ricevere le comunicazioni;
d) la dichiarazione espressa, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, di accettare la proposta di arbitrato;
e) la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g) l’esposizione, anche sommaria, della difesa;
h) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
i) l’elenco dei documenti e degli ulteriori mezzi di prova richiesti che la parte ritenga utile produrre;
j) la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
2. Entro 10 giorni dall’avvenuto perfezionamento della notifica, il convenuto deve depositare la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, e gli eventuali documenti, presso la Segreteria, secondo quanto previsto dall’art. 7.
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 13 - DOMANDA RICONVENZIONALE E MEMORIA DI REPLICA
1. Con la memoria di risposta, il convenuto può proporre domande riconvenzionali secondo quanto previsto dall’art. 12, lett. h).
2. Se è stata proposta una domanda riconvenzionale, la parte che ha promosso l’arbitrato e le altre parti, entro 10 giorni dal ricevimento della memoria di risposta, possono replicare ad essa, inviando a tutte le parti, secondo quanto previsto dall’art. 7, memoria di replica con l’eventuale elenco dei documenti e dei mezzi di prova richiesti che la parte ritenga utile produrre.
3. Entro 5 giorni dall’avvenuto invio alle parti, la memoria di replica, con gli eventuali documenti, deve essere depositata presso la Segreteria, secondo quanto previsto dall’art. 7.
ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXXX
1. Chi intende chiamare un altro soggetto che non è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell’atto di costituzione o nella replica di cui all’art 13, comma 2, illustrandone il motivo e le domande che contro di esso intende svolgere. La Segreteria, ottenuto l’assenso delle parti già costituite, che devono esprimersi entro 10 giorni, lo comunica alla parte che ha formulato l’istanza, la quale notifica l’atto di chiamata al terzo, unitamente all’invito a provvedere alla costituzione.
2. Chi intende chiamare un altro soggetto che è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell’atto di costituzione o nella replica di cui all’art 13, comma 2, illustrandone il motivo e le domande che contro di esso intende svolgere. La parte notifica l’atto di chiamata al terzo, unitamente all’invito a provvedere alla costituzione.
3. Il terzo chiamato deve costituirsi con atto di costituzione avente i requisiti di cui all’art. 12, e con espressa adesione alla convenzione arbitrale e accettazione del Regolamento, che va notificato, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto di chiamata, a tutte le parti già costituite e depositato, entro 10 giorni dall’avvenuto invio alle parti, presso la Segreteria, secondo quanto previsto dall’art. 8.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXX
1. Il soggetto che sia parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase, ma non può concorrere alla nomina degli arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Direttivo; se il Tribunale Arbitrale deve ancora essere nominato si applica l’art. 20.
2. Il soggetto che non sia parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento arbitrale facendone richiesta con atto inviato alla Segreteria. La Segreteria trasmette la richiesta alle altre parti entro 10 giorni. L’accettazione delle altre parti, espressa per iscritto, è trasmessa alla Segreteria entro 10 giorni. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale sia già stato nominato dal Consiglio Direttivo, il terzo non può concorrere alla nomina degli arbitri; se il Tribunale Arbitrale deve essere ancora nominato si applica l’art. 20.
3. È sempre ammesso l’intervento di un soggetto che aderisca incondizionatamente a tutte le domande svolte da una delle parti del procedimento, senza modificarle né integrarle neppure in via istruttoria; quale che sia la fase del procedimento nella quale avviene l’intervento, la parte che interviene non concorre alla nomina degli arbitri.
4. È sempre ammesso l’intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini se l’intervento tardivo non dipende da sua colpa e quanto alla nomina degli arbitri si applica l’articolo 20.
ART. 16 - PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO
1. Al momento del deposito della domanda di arbitrato, il Consiglio Direttivo procederà alla verifica dell’esistenza prima facie della convenzione arbitrale.
2. Qualora la convenzione di arbitrato sia prima facie inesistente o manifestamente nulla oppure essa non faccia riferimento al Regolamento Arbitrale della Camera, la Segreteria ne informerà le parti. Qualora le parti intendano comunque sottoporre la controversia alla Camera, esse dovranno far pervenire alla Segreteria una concorde richiesta scritta in cui dichiarano espressamente di voler applicare il Regolamento della Camera. In mancanza, la Segreteria informa le parti di non poter amministrare lo svolgimento dell’arbitrato.
3. Qualora una parte sollevi un’eccezione d’inesistenza o nullità della convenzione arbitrale, e la Camera non abbia ritenuto quest’ultima inesistente nella verifica di cui ai commi 1 e 2, il Tribunale Arbitrale resterà investito del procedimento arbitrale e si pronuncerà sull’eccezione quando riterrà opportuno.
4. Salvo diverso accordo, la competenza del Tribunale Arbitrale non viene meno per effetto di eccezioni d’inesistenza o invalidità del contratto contenente la convenzione, purché la validità della convenzione arbitrale sia accertata dal Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale è competente a pronunciarsi sui diritti delle parti e a decidere delle loro domande ed eccezioni anche in caso d’inesistenza o invalidità del contratto.
ART. 17 - RIUNIONE DI ARBITRATI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo può riunire più procedimenti arbitrali pendenti davanti alla Camera Arbitrale se tutte le parti acconsentono alla riunione, e, in ogni caso, se alternativamente ricorrono le seguenti condizioni:
a) le domande formulate si basano sulla medesima convenzione arbitrale, ovvero
b) le domande, pur basandosi su diverse convenzioni arbitrali, purché compatibili con riferimento alle modalità di nomina degli arbitri e alla sede dell’arbitrato,
i. siano tra le stesse parti, oppure
ii. le controversie riguardino lo stesso rapporto giuridico.
2. In caso di riunione, i procedimenti arbitrali successivi sono riuniti al procedimento arbitrale la cui domanda è stata depositata per prima presso la Segreteria.
ART. 18 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
III. - IL TRIBUNALE ARBITRALE
ART. 19 - NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Le controversie radicatesi nella Camera Arbitrale vengono assegnate ad un Arbitro Unico.
2. In considerazione della richiesta delle parti, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Collegio Arbitrale.
3. Nel caso di nomina del Collegio Arbitrale, gli arbitri del procedimento devono essere sempre in numero dispari.
4. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Regolamento.
5. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico od a un Collegio Arbitrale di tre membri, in considerazione dell’oggetto, della natura, della complessità o del valore della controversia. Per le controversie di valore non superiore a centomila Euro sarà preferita la nomina di un Arbitro Unico.
ART. 20 - NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante.
2. In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura:
a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo;
b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo;
c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo.
5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare.
7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa.
8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute.
9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento.
10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi.
11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.
ART. 21 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede che venga nominato un Collegio Arbitrale, ciascun gruppo nomina un arbitro e il Consiglio Direttivo nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell’intero Collegio Arbitrale o del presidente ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in un unico gruppo resistente o ricorrente, il Consiglio Direttivo, senza tener conto di
alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Collegio Arbitrale sempre in numero di tre arbitri.
3. Nei casi ove la convenzione arbitrale lo preveda e la legge non lo vieta, ciascuna parte processuale composta da più soggetti (plurisoggettiva) ha facoltà di nominare un solo arbitro; se i soggetti che compongono la parte plurisoggettiva non trovano un unanime accordo sull’individuazione dell’arbitro esso sarà nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il terzo arbitro con funzione di presidente del Collegio Arbitrale verrà in ogni caso nominato dal Consiglio Direttivo.
5. In presenza di regole specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l’opportunità di un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Direttivo procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.
ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ
1. Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli;
b) i membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
c) i membri del Consiglio Direttivo;
d) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;
e) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate sub a), b), c), d);
f) coloro che si trovano nelle situazioni previste dal primo comma dell’art. 815 c.p.c.
2. Gli arbitri devono essere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Collegio Arbitrale e rimanere tali per tutta la durata del procedimento.
3. In ogni caso, un arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento, se non siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione dell’assistenza professionale, così come previsto dall’art. 12.3 del D.M. Giustizia, 14 febbraio 2017, n. 34.
4. Si richiamano quali parti integranti del presente Regolamento, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 61 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014. Tale disposizione è applicabile anche ai professionisti non avvocati nominati in una procedura regolata dal presente Regolamento.
5. L’indipendenza, l’imparzialità, la terzietà dell’arbitro forma oggetto della dichiarazione prevista dal Codice Etico della Camera Arbitrale, che l’Arbitro dichiara di condividere e accettare espressamente al momento dell’incarico.
6. I magistrati onorari e i giudici di pace, durante il loro mandato, non possono essere iscritti nell’Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale e, quindi, ove lo divengano successivamente all’iscrizione, devono cancellarsi.
ART. 23 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina.
2. L’accettazione degli arbitri, nella quale deve essere indicata la Compagnia e il
n. di polizza assicurativa attiva per la responsabilità professionale comprendente la funzione di arbitro, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
ART. 24 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI
1. Con la dichiarazione di accettazione, gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a) qualunque rapporto con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, tale da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;
b) qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
ART. 25 – OSSERVAZIONI DELLE PARTI, CONFERMA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.
2. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria ovvero depositare istanza motivata di ricusazione entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell’arbitro.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l’arbitro può essere confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e le parti non hanno comunicato osservazioni né depositato istanza di ricusazione. In ogni altro caso decide il Consiglio Direttivo.
4. Ciascuna parte può depositare istanza motivata di ricusazione presso la Segreteria per ogni circostanza idonea a porre in dubbio l’indipendenza o l’imparzialità dell’arbitro entro 10 giorni dalla conoscenza di tale motivo.
5. Le parti possono ricusare l’arbitro se egli versa in una delle ipotesi di cui all’art. 22, nonché per ogni altro serio e comprovato motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.
6. L’istanza di ricusazione, contenente l’esposizione specifica dei motivi su cui si fonda e i mezzi di prova, va proposta al Consiglio Direttivo e depositata presso la Segreteria nei termini previsti dai commi 2 e 4.
7. L’istanza di ricusazione è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria, che entro i successivi 10 giorni possono inviare eventuali osservazioni.
8. La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso.
9. Sull’istanza di ricusazione dell’arbitro decide il Consiglio Direttivo.
10. Nel caso di accoglimento dell’istanza di ricusazione, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
11. In caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione, si applica il disposto dell’art. 815, comma 4, c.p.c.
ART. 26 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b) l’arbitro non è confermato;
c) l’arbitro è revocato da tutte le parti;
d) il Consiglio Direttivo accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
e) il Consiglio Direttivo, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento e dal Codice deontologico o per altro grave motivo;
f) l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
6. Il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dalla data dell’ordinanza che dispone la rinnovazione.
IV - IL PROCEDIMENTO
ART. 27 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che sia stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro 20 giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
5. La Segreteria, o il segretario del procedimento, comunica alle parti la data della prima udienza con un preavviso di almeno 5 giorni.
ART. 28 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Il Tribunale Arbitrale definisce modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento all’atto della propria costituzione e comunque non oltre la prima udienza.
2. In qualunque momento il Tribunale Arbitrale può tentare la conciliazione della controversia tra le parti. Nel caso la conciliazione riesca, alla prima udienza oppure nel corso di giudizio, il Tribunale Arbitrale è esonerato dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, può pronunciare lodo conforme al contenuto dell’accordo raggiunto nel corso del procedimento.
3. Il Tribunale Arbitrale ha facoltà di interrogare le parti liberamente.
4. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia ne dispone la riunione.
5. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti connessi può disporne la riunione.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.
7. Il Tribunale Arbitrale può disporre l’assunzione dei mezzi di prova, sia d’ufficio che su richiesta di parte.
ART. 29 - UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale sentita la Segreteria e sono comunicate alle parti.
2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori.
3. Salvo consenso del Tribunale Arbitrale e delle parti, non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento.
4. Se una delle parti non si presenta senza valida giustificazione benché regolarmente convocata, il Tribunale Arbitrale può decidere che l’udienza si tenga.
5. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dalle parti, dai loro difensori e dagli arbitri.
ART. 30 - PRIMA UDIENZA
1. La prima udienza è l’ultimo termine entro il quale devono essere sollevate a pena di decadenza le eccezioni di natura preliminare, sia di rito che di merito, non rilevabili d’ufficio che traggano origine dalle difese delle altre parti, rispetto alle quali non sia già maturato un termine a difesa; su di esse il Tribunale Arbitrale decide entro 10 giorni.
2. Se non appare necessario procedere a istruttoria o se non vengono ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti, il Tribunale Arbitrale può invitare alla discussione orale e all’esito riservare la deliberazione del lodo.
3. Solo su istanza di almeno una parte il Tribunale Arbitrale concede a tutte le parti un uguale termine per il deposito di una memoria di replica, con eventuali documenti, e uno successivo per il deposito di una controreplica; il Tribunale Arbitrale si riserva, all’esito del secondo deposito, di dare ingresso all’istruttoria o di provvedere ai sensi del comma 2.
ART. 31 - ISTRUTTORIA
1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
ART. 32 - CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina al Consiglio Direttivo.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
5. Il consulente dovrà osservare il presente Regolamento e provvedere al deposito dell’elaborato peritale nel termine di 60 giorni, salvo minor termine fissato dal Tribunale Arbitrale. Il termine per il deposito dell’elaborato potrà essere prorogato dal Tribunale Arbitrale su motivata richiesta da parte del consulente tecnico d’ufficio.
6. L’entità dei compensi del consulente tecnico d’ufficio è liquidata dal Consiglio Direttivo, sentite eventualmente le parti e il Tribunale Arbitrale; al suo pagamento sono tenute le parti in via solidale.
ART. 33 - DOMANDE NUOVE
Il Tribunale Arbitrale decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento, quando la parte contro la quale la domanda è proposta dichiara espressamente di accettare il contraddittorio e il Tribunale Arbitrale non rifiuta la decisione.
ART. 34 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura della trattazione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.
ART. 35 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e sono sottoscritte dagli arbitri.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle parti presenti.
5. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate presso la Segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite entro i cinque giorni successivi.
ART. 36 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segretaria, o al segretario del procedimento, la rinuncia agli atti a seguito di transazione o per altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo.
2. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Direttivo se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. La liquidazione delle spese del procedimento estinto è disposta dal Consiglio Direttivo, tenuto conto del lavoro svolto dagli arbitri.
V. IL LODO ARBITRALE
ART. 37 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a) l’indicazione degli arbitri;
b) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
c) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
d) l’indicazione della convenzione di arbitrato
e) l’indicazione delle conclusioni delle parti;
f) l’esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
g) Il dispositivo;
h) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la sottoscrizione degli arbitri;
j) la data della pronuncia.
3. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce.
ART. 38 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro 10 giorni dalla data del deposito.
3. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo formale e concorde autorizzazione delle parti.
ART. 39 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria il lodo definitivo nel termine di 180 giorni dalla sua costituzione.
2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza:
a) sulla base di accordo delle parti nella convenzione arbitrale o su espressa dichiarazione resa nel corso del procedimento;
b) dal Consiglio Direttivo in presenza di giustificato motivo su istanza motivata del Tribunale Arbitrale, oppure su istanza motivata di una delle parti e sentito il Tribunale Arbitrale e le altre parti;
3. Il Consiglio Direttivo può prorogare il termine sino a 120 giorni, e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno procedimento arbitrale, nei seguenti casi:
a) se devono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del Tribunale Arbitrale.
4. Il termine per il deposito del lodo può essere sospeso nei casi espressamente previsti dal Regolamento o su pronuncia del Tribunale Arbitrale nei casi previsti dal codice di procedura civile.
5. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
ART. 40 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Tribunale Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale o non definitivo non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la proroga disposta dal Consiglio Direttivo o autorizzata dalle parti, di cui all’articolo 39, commi 2 e 3.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo.
6. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 41 - CORREZIONE DEL LODO
1. Le parti possono depositare presso la Segreteria istanza di correzione del lodo entro 30 giorni dalla ricezione del lodo.
2. Sull’istanza decide con provvedimento il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo.
VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 42 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo i seguenti criteri:
a) le domande dichiarative, di condanna o costitutive, svolte anche in via di compensazione o di eccezione, si sommano tra loro;
b) le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali;
c) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
d) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali.
2. Se una parte nel corso del procedimento modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
3. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.
4. È fatto salvo l’utilizzo di criteri differenti da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ART. 43 - LIQUIDAZIONE DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione finale dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a) competenze della Camera Arbitrale;
b) competenze del Tribunale Arbitrale;
c) competenze dei consulenti tecnici d'ufficio;
d) compenso del segretario del procedimento arbitrale;
e) rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri, del segretario del procedimento arbitrale e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Le competenze della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinate in base al valore della controversia secondo le Tariffe allegate al Regolamento (allegato B) e comprendono l’attività che ciascun organo della Camera Arbitrale svolge per la gestione e l’amministrazione dei procedimenti arbitrali; il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità previste dal Regolamento; la gestione delle udienze nei propri locali. In caso di conclusione anticipata del procedimento, le competenze della Camera Arbitrale possono essere determinate in misura inferiore a quanto previsto dalle tariffe.
6. Le competenze del Tribunale Arbitrale sono determinate in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento (allegato B). Nella determinazione delle competenze del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinate competenze differenziate fino ad un massimo del 10% per il Presidente del Tribunale Arbitrale.
7. Le competenze dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinate dal Consiglio Direttivo con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, sentite eventualmente le parti e il Tribunale Arbitrale.
8. Il compenso del segretario del procedimento arbitrale è determinato nella misura del 60% delle competenze previste per la Camera Arbitrale secondo le Tariffe allegate al Regolamento (allegato B). Nel caso, resta riconosciuto a favore della Camera Arbitrale il restante 40% delle competenze.
9. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio e dell’eventuale segretario del procedimento devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione si considerano assorbiti dalle relative competenze.
10. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.
ART. 44 - DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI
1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale a seguito di determinazione del Consiglio Direttivo, comunicando il termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento.
2. La Segreteria, a seguito di eventuale provvedimento del Consiglio Direttivo, può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, comunicando il termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento.
3. La Segreteria richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Direttivo e prima del deposito del lodo, comunicando il termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se il Consiglio Direttivo definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. Il Consiglio Direttivo,
qualora siano stati definiti valori della controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l’intero in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, il Consiglio Direttivo può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria, fissandone le condizioni.
ART. 45 - MANCATO DEPOSITO DEI FONDI
1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, il Consiglio Direttivo può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, il Consiglio Direttivo può dichiarare l'estinzione del procedimento.
ART. 46 - TRATTAMENTO FISCALE
Ogni onere fiscale relativo al procedimento arbitrale quale, a titolo meramente esemplificativo, l’assoggettamento degli atti a bollo, è interamente a carico delle parti. Pertanto, le parti stesse terranno indenni la Camera Arbitrale e/o gli arbitri da qualsiasi relativa responsabilità.
ART. 47 - ARBITRATO SEMPLIFICATO
1. Quando la lite ha valore uguale o inferiore a 50.000,00 Euro e c’è l’accordo di tutte le parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.
2. L’arbitrato è rituale e il lodo viene emesso, secondo il diritto italiano entro 60 giorni dall’udienza di costituzione, da un Arbitro Unico, nominato come previsto nel presente regolamento, salvo proroga in caso di ammissione di mezzi istruttori;
3. L’arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle parti. È fatta salva la facoltà per una sola delle parti di richiedere l’arbitrato semplificato con domanda depositata presso la Segreteria, con la prova di avvenuta notificazione al convenuto; in tal caso, la memoria di risposta contenente anche la dichiarazione di adesione all’arbitrato semplificato sottoscritta personalmente dalla parte, dovrà essere depositata presso la Segreteria entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato con la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito. Entro 15 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di deposito della memoria di risposta con adesione all’arbitrato semplificato, la Segreteria comunica alle parti il nome dell’Arbitro Unico e la data dell’udienza.
5. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione, ove possibile, esclusivamente orale, della quale viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti o dai rappresentanti con i necessari poteri e dai loro difensori.
6. Nel corso dell’udienza le parti possono produrre documenti; l’Arbitro sente le parti e può disporre l’audizione immediata di testimoni nel corso dell’udienza stessa; la convocazione dei testimoni è onere della parte che ne richiede l’audizione.
7. È ammessa la consulenza tecnica.
8. La lingua dell’arbitrato è l’italiano; i documenti sono producibili solo se in italiano o se accompagnati da traduzione alla quale tutte le parti autorizzano l’Arbitro a far riferimento.
9. l costi del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, sono ridotti del 25 %.
10. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili.
ART. 48 - ARBITRATO RAPIDO
1. Quando la lite ha valore uguale o inferiore a 25.000,00 Euro e c’è l’accordo di tutte le parti, si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.
2. Le parti, ritenendo che la soluzione della controversia possa avvenire sulla base esclusivamente di atti e documenti (prove c.d. costituite), e rinunciando a chiedere l'espletamento di mezzi istruttori diversi (prove c.d. costituende), possono chiedere di avviare il procedimento arbitrale rapido.
3. Il procedimento va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle parti. È fatta salva la facoltà per una sola delle parti di richiedere l’arbitrato rapido con domanda depositata presso la Segreteria, con la prova di avvenuta notificazione al convenuto; in tal caso la memoria di risposta contenente anche la dichiarazione di adesione all’arbitrato rapido sottoscritta personalmente dalla parte dovrà essere depositata entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato con la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito. Entro 15 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato rapido ovvero dalla data di deposito della memoria di risposta con adesione all’arbitrato rapido, la Segreteria comunica alle parti il nome dell’Arbitro Unico e la data dell’udienza.
5. Alla udienza l'Arbitro fissa alle parti un termine unico per integrare atti e documenti, e un solo termine successivo per repliche. Trattiene da subito la causa in decisione e pronuncia il lodo nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le repliche.
6. La lingua dell’arbitrato è l’italiano; i documenti sono producibili solo se in italiano o se accompagnati da traduzione alla quale tutte le parti autorizzano l’Arbitro a far riferimento.
7. I costi del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, sono ridotti del 40%.
8. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili.
VII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 49 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
1. Entro sei mesi dalla cessazione dell’arbitrato, la Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti.
2. Il fascicolo d’ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi all’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio a spese del richiedente.
ART. 50 - NORMA FINALE
Il Consiglio Direttivo detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell’operatività della Camera Arbitrale, di formazione dell’elenco degli arbitri e di inizio delle procedure di arbitrato da essa amministrate.
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
Approvato con delibera del Consiglio degli Avvocati di Tivoli del 7.12.2018
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli (di seguito indicato come COA), ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, e del DM Giustizia 14 febbraio 2017 n.34, la Camera Arbitrale “Camera Arbitrale Degli Avvocati Di Tivoli “con sede legale presso il predetto Ordine degli Avvocati in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, di seguito Camera Arbitrale.
Art. 2 - Natura giuridica, patrimoniale e autonomia organizzativa
La camera arbitrale ha autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al decreto DM 34/2017 e con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), stabilisce le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità, di concerto con il COA.
Art. 3 - Scopo
3.1. La Camera Arbitrale ha principale scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell’arbitrato, della conciliazione e della risoluzione alternativa delle controversie sia tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati che tra gli utenti del Circondario del Tribunale di Tivoli con l’obiettivo di contribuire così a ridurre il carico della Giustizia ordinaria. In ogni caso i procedimenti di arbitrato e di conciliazione o di risoluzione alternativa delle controversie verranno trattati e regolamentati in conformità alle disposizioni di legge e del DM Giustizia n.34 del 2017
3.2. La Camera Arbitrale tratta la propria attività mediante lo svolgimento di procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, in tutte le materie compromettibili, e di attività di conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.
Art. 4 - Personale dipendente
La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni presso il Consiglio dell’Ordine di Tivoli, e si avvale del personale del COA o dell’Organismo di Conciliazione e Mediazione Forense istituito presso il medesimo COA; con protocollo concertato con il COA secondo le previsioni di cui all’art.2 del presente statuto verrà determinato l’ammontare di un contributo che la Camera Arbitrale verserà all’Ordine a titolo di rimborso per le spese di funzionamento.
TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO
Art. 5 - Organi della Camera Arbitrale Forense di Tivoli
Organi della Camera Arbitrale sono il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art.6 - Il Consiglio Direttivo
6.1. La Camera Arbitrale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 componenti nominati con delibera del Consiglio dell’Ordine ed individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può essere ridotto sino a 3 o aumentato sino al massimo consentito in relazione al numero di iscritti all’albo con delibera del COA.
6.2. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:
a) gli iscritti da almeno dieci anni all'albo istituito presso il consiglio dell'ordine;
b) i docenti universitari in materie giuridiche.
6.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio direttivo.
6.4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.
6.5. I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 4, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.
6.6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla Camera Arbitrale, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.
6.7. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.
Art. 7 - Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio Direttivo
7.1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
7.2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale e decide gli argomenti all’ordine del giorno.
7.3. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata contenente l’indicazione dei punti in discussione nella riunione del consiglio.
7.4 Spetta al Consiglio Direttivo nominare, al suo interno, il Segretario per le attività di coordinamento della Segreteria.
Art. 8 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo
8.1. Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all’albo degli avvocati.
8.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA a cura del Segretario.
8.3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.
8.4. Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta anche con indicazione delle aree di competenza professionale individuate nella tabella A allegata al presente Statuto.
8.5. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento, in numero massimo di tre, documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo III. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.
8.6. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella A.
8.7 Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, nonché per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice Etico, il Consiglio Direttivo procede alla sua sospensione o cancellazione solo dopo avergli concesso un termine non inferiore a trenta giorni per il deposito di note difensive. Il Consiglio Direttivo procede direttamente alla cancellazione quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.
8.8.Del provvedimento di sospensione o cancellazione è data immediata comunicazione al COA, nonché all’iscritto, il quale potrà ricorrere per iscritto avverso il provvedimento di non iscrizione, di sospensione o di cancellazione entro 15 giorni al COA, che decide con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni, sentite le parti.
8.9.L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo procede ai sensi del comma 4.
8.10. Il Consiglio Direttivo approva il Codice Etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.
8.11. Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.
TITOLO III - L’ELENCO DEGLI ARBITRI
Art.9 - Criteri per l’assegnazione degli arbitrati
9.1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell'arbitro con rotazione nell'assegnazione degli incarichi secondo il regolamento che verrà adottato dal Consiglio Direttivo stesso ovvero in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati nel caso in cui ne venga decisa l’acquisizione; in ogni caso il Consiglio non potrà trascurare e dovrà considerare l’esperienza professionale attestata dal professionista all’atto della richiesta di iscrizione alla camera.
9.2. Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione dell’arbitro.
9.3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi:
a) quando gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti; b) nelle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo; in ogni caso dovranno essere rispettati i principi della legge e del regolamento.
9.4. Il Consiglio Direttivo, solo previa audizione dell'interessato, in caso di sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico. dispone la cancellazione dagli elenchi dell’arbitro.
9.5. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.
9.6. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità della tabella allegata al regolamento, redatta in applicazione delle norme vigenti in materia
9.7. Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.
Art..10 - Presupposti per l’iscrizione degli avvocati nell’elenco degli arbitri
10.1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale forma l’elenco degli arbitri. L’elenco è pubblicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
10.2. Il Consiglio Direttivo, nella formazione dell’elenco degli arbitri e nella loro nomina, intende garantire i requisiti dell’assoluta terzietà e preparazione degli stessi.
10.3. L’iscrizione all’elenco è basata, oltre che sulla titolarità dei requisiti richiesti a tal scopo, anche sui principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
10.4. Potranno essere iscritti, su domanda, professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di Tivoli da almeno sette anni; gli stessi professionisti dovranno essere in regola con i crediti formativi previsti dalla legge, con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Tivoli e dei contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense; dovranno essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che deve comprendere anche la funzione di arbitro, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; ovvero dichiarare che tale polizza verrà attivata al momento della nomina ad arbitro, nonché, a seguire e in via alternativa tra loro, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti documentali:
a) aver svolto incarichi in procedure arbitrali con funzione di componente di Collegio Arbitrale o di Arbitro Unico;
b) avere tenuto corsi di formazione in materia arbitrale;
c) avere seguito corsi di formazione in materia arbitrale.
10.5. Gli avvocati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 e a seguire, in via alternativa tra loro, ai punti a), b) e c), potranno essere inseriti nell’Elenco degli Arbitri senza obbligo di frequenza del corso in materia di arbitrato tenuto dal COA.
Gli avvocati in possesso del solo requisito della iscrizione all’Albo Avvocati da almeno 7 anni, di cui al comma 4., avranno l’obbligo di frequenza del corso di formazione in materia di arbitrato tenuto dal COA con verifica finale.
10.6. Gli avvocati ammessi ed iscritti nell’Elenco degli Arbitri, al fine di poter mantenere l’iscrizione, dovranno risultare in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi di cui al comma 4 e avranno l’obbligo di frequentare, con cadenza biennale, corsi di aggiornamento in materia arbitrale.
10.7. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 7, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma del presente articolo.
Art. 11 - Segreteria
11.1. La Segreteria della Camera Arbitrale, che si avvale del personale del COA, svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all’attività della stessa Camera, ed è coordinata dal Segretario del Consiglio Direttivo.
11.2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:
a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;
b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);
c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale;
d) d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo, degli arbitri, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;
f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli arbitri;
g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.
Art. 12 - Obblighi di riservatezza.
12.1. I membri del Consiglio Direttivo, gli arbitri, tutti coloro che svolgono attività a favore della Camera Arbitrale ed ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.
12.2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.
Art.13 - Incompatibilità.
13.1. Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, presso cui è istituita la Camera Arbitrale;
b) i membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
c) i membri del Consiglio Direttivo;
d) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;
e) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b), c) e d).
13.2. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale.
13.3. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
13.4. Nel corso del procedimento l'arbitro è tenuto a comunicare senza ritardo ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
Art. 14 - Requisiti di onorabilità
14.1. I requisiti di onorabilità degli arbitri sono i seguenti:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.
Art. 15 - Regolamento e Codice etico
15.1. Il Regolamento recante le norme per il funzionamento della Camera Arbitrale, unitamente al Codice Etico, è approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi e alla disciplina previsti nel presente statuto e dalla legge.
15.2. Il Consiglio Direttivo determina il costo del procedimento, le modalità di versamento alla Camera, nonché l’ammontare dei compensi degli arbitri, con apposita tabella da allegare al Regolamento di cui al precedente comma e nel rispetto dei principi di legge.
Art.16 - Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Qualora la Camera Arbitrale decida di attivare ed amministrare altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il Consiglio Direttivo adotterà uno specifico regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.
Art. 17 - Esenzione dall’imposta di bollo
Gli atti dei procedimenti amministrativi delle Camere Arbitrali di cui all’art. 29 comma 1 lett. n) della L.31 dicembre 2012 n.247 sono esentati dall’imposta di bollo di cui all’art. 20 della allegata Tariffa parte 1 al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 per i primi quattro anni dalla data in vigore del decreto Ministeriale del 14.2.2017 n.34.
Art. 18 - Modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e del codice etico Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere approvata dal Consiglio dell’Ordine.
Ogni modifica del regolamento e del codice etico dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo.
Allegati
Costituisce allegato del presente statuto la tabella A indicante le specialità professionali.
A - TABELLA DELLE MATERIE DI COMPETENZA
🞏 Diritto delle persone e della famiglia
🞏 Associazioni, fondazioni e comitati
🞏 Diritto delle donazioni e delle successioni
🞏 Proprietà e diritti reali
🞏 Diritto condominiale e delle locazioni
🞏 Diritto della responsabilità civile
🞏 Diritto delle obbligazioni e dei contratti
🞏 Diritto dell’esecuzione forzata
🞏 Diritto commerciale
🞏 Diritto societario e d’impresa
🞏 Diritto industriale e della proprietà intellettuale
🞏 Diritto della concorrenza
🞏 Diritto bancario e finanziario
🞏 Diritto della navigazione e dei trasporti
🞏 Diritto delle procedure concorsuali
🞏 Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale
🞏 Diritto amministrativo
🞏 Diritto dell’ambiente
🞏 Diritto tributario
🞏 Diritto dell’informatica
🞏 Diritto internazionale e dell’Unione Europea
ALLEGATO “B” - TARIFFE
Fino a 10.000 | 100,00 | 300,00 | 600,00 | 500,00 | 1.200,00 | |
10.001 | 25.000 | 150,00 | 650,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 3.000,00 |
25.001 | 50.000 | 200,00 | 1.250,00 | 2.000,00 | 3.100,00 | 6.000,00 |
50.001 | 100.000 | 350,00 | 2.100,00 | 3.500,00 | 6.200,00 | 9.000,00 |
100.001 | 250.000 | 500,00 | 3.600,00 | 5.500,00 | 10.000,00 | 18.000,00 |
250.001 | 500.000 | 750,00 | 5.600,00 | 8.000,00 | 18.500,00 | 24.000,00 |
500.001 | 1.000.000 | 1.000,00 | 8.300,00 | 12.000,00 | 24.500,00 | 33.000,00 |
1.000.001 | 2.500.000 | 1.500,00 | 12.500,00 | 20.000,00 | 33.500,00 | 45.000,00 |
2.500.001 | 5.000.000 | 2.000,00 | 21.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 55.000,00 |
5.000.001 | 10.000.000 | 4.000,00 | 31.000,00 | 40.000,00 | 56.000,00 | 65.000,00 |
Oltre 10.000.000 | il valore dello scaglione precedente + 0.05 dell'eccedenza del valore | il valore dello scaglione precedente + 0,05 sull'eccedenza di € 10.000.000,00 | il valore dello scaglione precedente + 0,10 sull'eccedenza di € 10.000.000,00 |
Arbitrato semplificato: riduzione del 25% delle competenze previste
Arbitrato rapido: riduzione del 40% delle competenze previste
Al Segretario del procedimento, se nominato, verrà corrisposto il 60% delle competenze dovute a CArAT
ALLEGATO “C” - CODICE ETICO DELL’ARBITRO
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Etico con competenza, dignità, indipendenza e terzietà.
2. Il Codice Etico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera.
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Xxxxxx Xxxxx, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente dell’Organo arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 - COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ E DILIGENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale correzione e/o impugnazione dello stesso.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di nomina in un nuovo procedimento.
ART. 8 - RISERVATEZZA
L’assunzione dell’incarico di Arbitro o di Consulente tecnico comporta l’obbligo dei professionisti nominati di mantenere riservate tutte le notizie relative ai procedimenti di cui sono incaricati ed alla accettazione, in caso di violazione, delle seguenti sanzioni:
a) cancellazione dall’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale;
b) segnalazione all’ordine professionale o alle associazioni di categoria di appartenenza;
c) riduzione degli emolumenti e compensi spettanti per l’incarico assunto commisurata alla gravità dell’infrazione.
ART. 9 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 10 - COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 11 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
ART. 12 - DELIBERAZIONE DEL LODO
1. Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
2. La fase deliberativa del lodo è riservata.
3. L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’Organo arbitrale.
ART. 13 – SPESE
L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
ART. 14 - VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Etico può essere sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale con provvedimento motivato che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la nomina in successivi procedimenti. Secondo la gravità della violazione accertata, può essere motivo di sospensione o cancellazione dell'Arbitro dall'Elenco degli Arbitri.
CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
Ordine degli Avvocati di Tivoli Viale Arnaldi, 19 – 00019 Tivoli
Tel: 0774. ………………………..
Fax: 0774. ……………………….
E-mail: ………………….@...........................
PEC: ………………..……@...........................