CGA collettiva Corporate Travel
CGA collettiva Corporate Travel
Informativa per i clienti ai sensi della LCA
La seguente "Informativa per i clienti" fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA).
Chi è l'assicuratore?
L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta "Allianz Global Assistance" oppure "AGA", con sede nella Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx. Per la componente dell'assicurazione di protezione giuridica l'assicuratore è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxxx.
Chi è lo/la stipulante?
Stipulante è la XXX.
Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?
I rischi assicurati, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella polizza dell'assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Quali persone sono assicurate?
Sulla base del contratto collettivo di assicurazione concluso con la stipulante, la AGA concede alle persone definite nella proposta ed elencate nella polizza dell'assicurazione la copertura assicurativa e un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurative.
In linea di principio, le persone assicurate risultano dalla polizza dell'assicurazione e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Quali sono le esclusioni principali?
- Eventi già sopravvenuti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio o il cui sopravvenire era prevedibile da parte della persona assicurata al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio.
- Eventi correlati a epidemie o pandemie
- Eventi correlati alla partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo.
Il presente elenco comprende soltanto le esclusioni più comuni. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni ("Eventi e prestazioni non assicurati") delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.
A quanto ammonta il premio?
L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito nella proposta ed è indicato nella polizza dell'assicurazione.
Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?
- Le persone assicurate devono adempiere pienamente ai loro obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o di comportamento (ad esempio informare immediatamente la AGA di un sinistro).
- Le persone assicurate devono fare quanto è loro possibile per contribuire alla riduzione del danno e all'accertamento del sinistro (ad esempio autorizzare terzi a fornire alla AGA documenti, informazioni ecc. utili a chiarire il sinistro).
Il presente elenco comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.
Quando inizia e quando termina l'assicurazione?
Inizio e fine dell'assicurazione sono definiti nella proposta e indicati nella polizza dell'assicurazione.
Come vengono trattati i dati da parte della AGA e della CAP?
Il trattamento di dati personali costituisce un fondamento indispensabile dell'attività assicurativa. Per quanto concerne il trattamento di dati personali, la AGA rispetta la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, nel modulo per la notifica dei sinistri la AGA richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.
I dati personali trattati dalla AGA comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua gestione e per la liquidazione del danno. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti lo/la stipulante o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti a volte c'è anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre la AGA elabora i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.
Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni interessanti, i servizi della AGA sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A questo riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nel quadro dello scopo del rapporto contrattuale la AGA ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.
La AGA custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.
In base alla LPD, le persone i cui dati sono trattati dalla AGA possono richiedere informazioni su quali siano i loro dati trattati dalla AGA; inoltre hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, tel. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Corporate Travel (CT)
Sulla base del contratto collettivo di assicurazione concluso tra lo stipulante indicato nella polizza e la AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta "AGA", la AGA garantisce una copertura assicurativa nel quadro delle seguenti condizioni. Il premio assicurativo è a carico dello stipulante. Tutte le assicurazioni sono valide esclusivamente per i viaggi di lavoro.
Sommario
Panoramica delle prestazioni assicurative
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative 2
II Condizioni particolari delle singole componenti assicurative 4
C Spese di ricerca e recupero 6
E Assicurazione bagaglio incl. ritardo bagaglio e protezione dispositivi durante i viaggi di lavoro 7
F Assistenza in caso di crisi 9
H Capitale in caso di infortunio 10
I Responsabilità civile viaggi 11
J Esclusione franchigia (CDW) per veicoli a noleggio 11
K Protezione giuridica viaggi 12
L Furto di documenti personali, telefoni cellulari e borse/portafogli 12
M Soccorso stradale Svizzera ed Europa 13
N Assistenza in caso di rapimento 14
III Condizioni particolari dei singoli moduli di prestazioni di servizio opzionali 14
O Servizio di consulenza medica 24 ore su 24 14
Q Servizio blocco carte di credito e carte clienti (KKS) 15
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative
Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Condizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.
1 Persone assicurate
Sulla base della polizza collettiva stipulata con lo stipulante, la AGA, nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) riportate qui di seguito, garantisce la copertura assicurativa ai dipendenti dello stipulante con contratto a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro non sia stato disdetto e il mandato dello stipulante sia in essere (qui di seguito denominate "persone assicurate"), e ai loro coniugi o partner registrati e/o ai loro propri figli che li accompagnano durante un viaggio di lavoro.
2 Oggetto assicurato
L'assicurazione copre esclusivamente i viaggi di lavoro di durata inferiore ai 365 giorni. In caso di soggiorno più lungo, la copertura assicurativa decade una volta trascorso tale periodo.
3 Validità territoriale
Le assicurazioni valgono in tutto il mondo, a meno che nelle "Condizioni particolari delle singole componenti assicurative" non sia prevista una validità territoriale differente.
4 Recepimento delle CGA
Le presenti CGA vengono consegnate o recapitate allo stipulante insieme alla polizza. Apponendo la sua firma sulla polizza, lo stipulante conferma di aver ricevuto, letto, compreso e accettato le CGA.
5 Obblighi in caso di sinistro
5.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
5.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (fra i quali la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nelle disposizioni comuni).
5.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o lesione, la persona assicurata deve sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della AGA.
5.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla AGA anche nei confronti di xxxxx, deve tutelare tali diritti e cederli alla AGA.
5.5 I seguenti documenti devono essere inviati alla AGA all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni comuni:
certificato di assicurazione (polizza)
fatture originali e documenti originali comprovanti l'evento, il fatto, il danno assicurato (a seconda dell'evento assicurato).
6 Violazione degli obblighi
Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
7 Eventi e prestazioni non assicurati
7.1 Se un evento si è già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o se il suo verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
7.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato in uno dei seguenti modi:
abuso di alcolici, droghe o farmaci
suicidio o tentato suicidio
partecipazione a scioperi o disordini
partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni
partecipazione ad atti temerari con i quali lo stipulante si espone consapevolmente a un pericolo
azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali
crimini o delitti perpetrati o tentati
7.3 Non sono assicurati gli oneri correlati a un evento assicurato, p. es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.
7.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
7.5 Non sono assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, come p. es. sequestro patrimoniale, arresto o divieto di espatrio, chiusura dello spazio aereo.
7.6 Quando lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
7.7 Quando il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
7.8 Non sono assicurati i costi correlati a rapimenti.
7.9 La copertura assicurativa non sussiste se in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure embarghi della Svizzera applicabili direttamente ai contraenti. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme legali svizzere.
8 Definizioni
8.1 Persone vicine
Sono persone vicine:
i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni e fratelli)
il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli
le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure
gli amici stretti con i quali si hanno frequenti contatti
8.2 Danni della natura
Sono considerati danni della natura i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni della natura.
8.3 Catastrofe naturale
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.
8.4 Valori pecuniari
Si considerano valori pecuniari: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
8.5 Viaggio di lavoro
Si considera viaggio di lavoro una temporanea assenza professionale dalla sede di residenza o di lavoro, ad esclusione del percorso per raggiungere il posto di lavoro, incluso un periodo immediatamente successivo o precedente o che lo interrompa direttamente, di durata massima di 14 giorni liberi o di vacanza nella stessa località. All'interno delle presenti CGA, qualsiasi riferimento a viaggi è relativo esclusivamente a viaggi di lavoro.
8.6 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.
8.7 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.
8.8 Guasto
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto a un difetto elettrico o meccanico che rende impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o la benzina sbagliata non sono considerati guasti e non sono assicurati.
8.9 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.
8.10 Incidente al veicolo a motore
Per incidente si intende un danno al veicolo a motore assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Ciò comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
8.11 Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi quando ne deriva un'inabilità al lavoro limitata o illimitata nel tempo o un'impossibilità di fatto di intraprendere o proseguire il viaggio.
9 Clausola di complementarità
9.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni AGA che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti solo una volta.
9.2 Se la AGA ha comunque erogato prestazioni per lo stesso sinistro, esse valgono come anticipo e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura alla AGA i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione della responsabilità facoltativa od obbligatoria).
10 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione (eccezione: nel caso del capitale per infortunio il termine di prescrizione è di cinque anni).
11 Foro competente e diritto applicabile
11.1 Per le azioni legali nei confronti della AGA si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
11.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
12 Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance, Xxxxxxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
13 Lingue di comunicazione
La comunicazione con l'assicuratore può avvenire esclusivamente in tedesco, francese, italiano o inglese; a questo proposito, in relazione alle componenti assicurative e di prestazione di servizio, non viene garantita 24 ore su 24 la disponibilità di una comunicazione orale in italiano.
II Condizioni particolari delle singole componenti assicurative
A Spese di annullamento
1 Ambito di validità
La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del viaggio di lavoro e termina con l'inizio del viaggio di lavoro assicurato. Per inizio del viaggio si intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato oppure, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'albergo prenotato.
2 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
3 Prestazioni assicurative
3.1 Spese di annullamento
Se in seguito a un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, la AGA paga le spese di annullamento dovute come da contratto, fino a concorrenza della somma assicurata concordata. Le spese addebitate alla persona assicurata per i cambi di prenotazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi della cifra II A 4. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzazione (time-sharing ecc.).
3.2 Ritardo della partenza
Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, la AGA si assume, invece delle spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza delle spese di annullamento):
le spese di viaggio supplementari sostenute in relazione al ritardo della partenza
le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato del pacchetto.
3.3 Costo dei biglietti per eventi, quote di iscrizione a corsi e seminari o riunioni
Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata, nell'ambito di un viaggio di lavoro, annulla eventi, corsi, seminari o riunioni che aveva prenotato, la AGA paga le spese di annullamento dovute come da contratto fino a concorrenza della somma assicurata concordata.
3.4 Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.
4 Eventi assicurati
4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza
4.1.1 Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione:
della persona assicurata
di una persona vicina alla persona assicurata che non partecipa al viaggio, risp. del coniuge o partner registrato e/o dei figli della persona assicurata che partecipa al viaggio
del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.
4.1.2 In caso di disturbi psichici la copertura assicurativa sussiste soltanto se
uno psichiatra attesta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.
4.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Questo a condizione che, al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare.
4.1.4 In caso di gravidanza, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è iniziata dopo la prenotazione del viaggio o la stipulazione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24ª settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è iniziata dopo la prenotazione del viaggio o la stipulazione dell'assicurazione e per la destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.
4.2 Danni ai beni presso il domicilio
Se al domicilio abituale i beni della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a domicilio risulta indispensabile.
4.3 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto alla partenza
Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile dal ritardo o dalla soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
4.4 Avaria del veicolo alla partenza
Se durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. I contrattempi dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
4.5 Scioperi
Se lo svolgimento del viaggio è reso impossibile da scioperi (a eccezione degli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).
4.6 Pericoli nel luogo di destinazione
Se eventi bellici, atti terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la vita della persona assicurata nel luogo di destinazione e se servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio; se catastrofi naturali nel luogo di destinazione costituiscono un pericolo per la vita della persona assicurata.
4.7 Furto del passaporto o della carta d'identità
Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Avvertenza: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.
4.8 Annullamento dell'appuntamento di lavoro a causa di malattia, infortunio o decesso del partner commerciale
Se il viaggio di lavoro prenotato dalla persona assicurata deve essere annullato a causa dell'annullamento dell'appuntamento di lavoro programmato a causa di impedimento del partner commerciale per malattia, infortunio o decesso.
5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
5.1 Difficile processo di guarigione
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
5.2 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggi
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o deve disdirlo a motivo di circostanze concrete e in base alle disposizioni legali è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite. Tali circostanze concrete che comportano la disdetta del viaggio sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
5.3 Ordini delle autorità
Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato.
6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggi o l'organizzatore e quindi a notificare per iscritto il sinistro alla AGA (cfr. cifra I 12).
B Assistenza
1 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
2 Eventi e prestazioni assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate): Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la decisione in merito a quali misure adottare e quando spetta esclusivamente ai medici della AGA. Le prestazioni seguenti vanno richieste telefonicamente alla Centrale AGA per le chiamate di emergenza in ogni caso:
2.1 Prestazioni di assistenza
2.1.1 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, la AGA, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio
Se necessario per ragioni mediche, la AGA organizza e paga, con i medesimi presupposti della cifra II B 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure nel luogo di domicilio della persona assicurata.
2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base del relativo referto medico e con i presupposti della cifra II B 2.1.1, la AGA organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
2.1.4 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare
Se un compagno di viaggio vicino all'assicurato o un suo familiare, pure partecipante al viaggio, viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, così che la persona assicurata dovrebbe proseguire il viaggio da sola, la AGA organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata e/o del familiare assicurato.
2.1.5 Rientro anticipato a causa di malattia, infortunio o decesso di una persona vicina che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro
Se una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro della persona assicurata si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la AGA organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata fino al suo domicilio abituale.
2.1.6 Rientro anticipato per altri motivi importanti
Se i beni al domicilio della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali, la AGA organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari che lo stesso comporta (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
2.1.7 Rientro temporaneo
La AGA organizza e paga, per i medesimi motivi di cui alle cifre ll B 2.1.5 e ll B 2.1.6, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
2.1.8 Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, la AGA si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
2.2 Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per più di sette giorni, la AGA organizza e paga un viaggio per consentire a un massimo di due persone vicine alla persona ricoverata di farle visita (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino a un importo massimo di CHF 5000.–.
2.3 Invio di un collaboratore sostitutivo
Se a seguito di un grave infortunio o di una grave malattia all'estero la persona assicurata non è più in grado di lavorare, la AGA organizza e paga il viaggio di andata e ritorno fino alla sede di lavoro di un collaboratore sostitutivo (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
2.4 Anticipo delle spese ospedaliere
Se la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori del proprio Stato di domicilio, la AGA versa, se necessario, un anticipo per i costi ospedalieri fino a CHF 5000.–. L'importo anticipato va rimborsato alla AGA entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.
2.5 Rimborso delle spese di viaggio
2.5.1 Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, la AGA le rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo delle spese di annullamento assicurate. Non viene concesso alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se la AGA si assume le spese per l'alloggio sostitutivo. Il diritto alla prestazione decade se, a motivo di un'assicurazione complementare, si ha diritto alla ripetizione del viaggio.
2.5.2 Spese impreviste in caso di xxxxxxxxx, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono ecc.), la AGA si assume tali spese supplementari per un importo complessivo fino a CHF 750.– per persona, tenendo conto che in tale importo le spese telefoniche non devono superare CHF 150.–.
2.6 Costi aggiuntivi per rientro ritardato (spese d'albergo e di viaggio) in caso di furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità
In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero), senza i quali la continuazione del viaggio o il ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, la AGA, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente, si assume i costi
supplementari di soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, costi supplementari per il viaggio di ritorno) fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza dell'assicurazione.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza
Se la Centrale AGA per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggi
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte oppure se interrompe il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e, in base alle disposizioni di legge, è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o ad assumersi i costi del rientro. Tali circostanze concrete che comportano la disdetta o l'interruzione del viaggio sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
3.3 La AGA non copre le spese per i trattamenti ambulatoriali o stazionari.
3.4 Spese per il vitto, perdita di lavoro e altri danni patrimoniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II B 2):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
C Spese di ricerca e recupero
1 Somma assicurata
La somma assicurata è indicata nella polizza dell'assicurazione.
2 Evento e prestazione assicurati
2.1 Se durante il viaggio all'estero la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere recuperata, trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, la AGA si assume le spese necessarie per la ricerca e il recupero.
2.2 La Centrale AGA per le chiamate di emergenza può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
D Private Medical
1 Somme assicurate
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
2 Ambito di validità
2.1 L'assicurazione è valida per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione dello Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio principale o la sua assicurazione malattie principale.
2.2 All'estero le spese per cure mediche e ospedaliere vengono pagate fino a 90 giorni oltre il periodo di assicurazione concordato, a condizione che la malattia si sia manifestata o l'infortunio si sia verificato durante il periodo assicurato.
3 Prestazioni assicurative
La AGA fornisce le sue prestazioni a integrazione delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione di cure medico- sanitarie, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari per i ricoveri di urgenza in ospedale e le cure ambulatoriali di urgenza, quando tali spese non siano coperte integralmente dalle assicurazioni menzionate.
3.1 In caso di infortunio o malattia, la AGA si assume le spese per le prestazioni mediche elencate qui di seguito, nel paese di soggiorno, sempre che il necessario intervento medico sia prescritto da un medico o un dentista debitamente abilitati o da una persona autorizzata a esercitare la professione:
trattamenti curativi, medicamenti compresi
soggiorno ospedaliero
trattamento da parte di un chiropratico con abilitazione statale
noleggio di mezzi ausiliari sanitari
in caso di infortunio: primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.
riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari, se danneggiati da un infortunio che richiede cure mediche
trasporto nel più vicino ospedale idoneo
controlli di routine ginecologici, pediatrici o generali (al massimo una visita di controllo all'anno)
cure dentarie analgesiche (trattamento di emergenza, non protesi) fino a un importo massimo di CHF 3000.–.
3.2 Se i medici della Centrale AGA per le chiamate di emergenza hanno previamente dato il loro consenso esplicito, la AGA si assume le spese per le cure urgenti anche in caso di degenza nel reparto privato. Il consenso per il trattamento nel reparto privato deve essere comunque richiesto alla Centrale AGA per le chiamate di emergenza (le conversazioni con la Centrale vengono registrate).
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è raggiungibile 24 ore su 24.
3.3 Limitazione ed esclusione delle prestazioni
3.3.1 Se non c'è la copertura di nessuna cassa malati né dell'assicurazione infortuni svizzera, la AGA rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, soltanto il 50 % dei costi complessivi e documentati della degenza ospedaliera e delle cure ambulatoriali che eccederebbero la parte obbligatoria di una cassa malati o assicurazione infortuni svizzera, qualora la causa sia riconducibile a malattia o infortunio. In questo caso non vengono fornite prestazioni superiori.
3.3.2 In caso di infortunio o malattia la AGA si assume le spese delle necessarie cure nel reparto privato soltanto fino al momento in cui, secondo la valutazione esclusiva dei medici della Centrale AGA per le chiamate di emergenza, non sia possibile il rimpatrio o il viaggio di ritorno della persona assicurata.
3.3.3 Senza il previo consenso esplicito dei medici della Centrale AGA per le chiamate di emergenza non si ha alcun diritto all'assunzione o al rimborso delle spese di cura nel reparto privato.
3.3.4 Il consenso al trattamento nel reparto privato ai sensi della cifra II D 3.2 viene concesso o rifiutato dai medici della Centrale AGA per le chiamate di emergenza a propria discrezione, tenendo conto delle condizioni mediche vigenti nel relativo Stato di soggiorno e dopo aver ponderato la necessità medica e l'adeguatezza delle cure da effettuare. Se, malgrado non abbia ottenuto il consenso dei medici della Centrale AGA per le chiamate di emergenza o questi la abbiano assegnata espressamente al reparto comune, la persona assicurata si fa comunque curare nel reparto privato, ciò avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e a sue spese.
4 Eventi assicurati
Infortuni e malattie che richiedono un intervento medico
5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
5.1 Infortuni e malattie già verificatisi/manifestatesi al momento della stipulazione dell'assicurazione, nonché le relative conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e ricorrenti, e questo indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione
5.2 Accertamenti e trattamenti di malattie dei denti e delle mascelle (ad esclusione delle cure dentarie analgesiche)
5.3 Accertamenti e trattamenti di stati di stanchezza ed esaurimento, come pure di malattie nervose o psichiche
5.4 Accertamenti e trattamenti di malattie cancerose e relativi esami di controllo
5.5 Medicamenti profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, preparati omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, amfetamine, ormoni e farmaci per abbassare il livello di colesterolo
5.6 Gravidanza, aborto e parto, come pure le relative complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive
5.7 Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali per l'abilitazione
5.8 Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di aerei o altri velivoli
5.9 Massaggi e trattamenti wellness, come pure interventi di chirurgia estetica
5.10 Aliquote percentuali e franchigie delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione di cure medico-sanitarie, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari non sono rimborsate.
6 Garanzia di assunzione dei costi
6.1 La AGA concede garanzie di assunzione dei costi nel quadro della presente assicurazione, come pure per integrare le assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione di cure medico-sanitarie, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe dello Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio principale o la sua assicurazione malattie principale) e le eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri stazionari in ospedale. Nei confronti dei fornitori di prestazioni (medico ecc.) la persona assicurata resta debitrice di tutte le cure ambulatoriali sul posto.
6.2 La garanzia di assunzione dei costi deve essere comunque richiesta alla Centrale AGA per le chiamate di emergenza (le conversazioni con la Centrale vengono registrate).
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è raggiungibile 24 ore su 24.
7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
7.1 La AGA deve essere informata immediatamente per iscritto al verificarsi dell'evento (cfr. cifra I: Indirizzo di contatto).
7.2 A richiesta della AGA la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.
E Assicurazione bagaglio incl. ritardo bagaglio e protezione dispositivi durante i viaggi di lavoro
E1 Assicurazione bagaglio incl. ritardo bagaglio
1 Oggetti assicurati
L'assicurazione copre il bagaglio compresi gli strumenti portati con sé per svolgere l'attività lavorativa, cioè tutti gli oggetti ad uso personale e per lo svolgimento dell'attività lavorativa che vengono portati con sé in viaggio o consegnati a un vettore per il trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata o del suo datore di lavoro.
2 Validità territoriale
L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
3 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
4 Eventi e prestazioni assicurati
4.1 In caso di furto, rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), danneggiamento e distruzione, perdita, danneggiamento durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, come pure ritardo di almeno quattro ore nella consegna da parte di un'impresa di trasporti pubblici, vengono fornite per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, le prestazioni seguenti:
4.1.1 In caso di danno o perdita totale viene rimborsato il valore di acquisto attuale.
4.1.2 In caso di danno parziale i costi per la riparazione degli oggetti danneggiati sono limitati al massimo al valore attuale.
4.1.3 Per attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, dispositivi musicali (lettori MP3, discman ecc.), hardware informatico (desktop, laptop, accessori ecc.), per proiettori e apparecchi di proiezione, viene pagato il valore attuale. Per valore attuale si intende il valore pagato al momento dell'acquisto meno un ammortamento annuo del 20 % a partire dall'anno successivo a quello dell'acquisto (ammortamento).
4.1.4 Nel caso di film e supporti dati, immagini e audio viene risarcito il valore del materiale.
4.1.5 In caso di ritardo di almeno quattro ore nella consegna da parte di un'impresa di trasporti pubblici, l'indennizzo per gli acquisti assolutamente necessari e i costi di noleggio sono limitati al massimo al 20 % della somma di assicurazione concordata.
4.1.6 Per i documenti personali e dei veicoli, come pure per le chiavi l'indennizzo è limitato ai costi della loro sostituzione.
4.1.7 Per gli omaggi e/o i ricordi di viaggio vengono pagati al massimo CHF 500.–.
4.2 In caso di rapina di valori pecuniari l'indennizzo è limitato a un massimo di CHF 1000.– e di rapina di titoli di viaggio (biglietti ferroviari, aerei ecc.) a un massimo di CHF 2000.–.
4.3 Per ogni sinistro dovuto a furto viene messa a carico della persona assicurata una franchigia di CHF 200.–.
5 Oggetti non assicurati
Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e velivoli, sempre con relativi accessori
Oggetti di valore che sono coperti da un'assicurazione particolare
Xxxxxx, documenti, documenti di affari, biglietti di viaggio e buoni, contanti, carte di credito e carte clienti, come pure francobolli (per le eccezioni cfr. cifra II E 4.2)
Software di qualsiasi tipo
Oggetti di valore che vengono lasciati in un veicolo (che sia chiuso a chiave o meno)
Xxxxxxx che di giorno vengono lasciati su un veicolo o di notte (dalle 22.00 alle 6.00) in o su un veicolo in cui lo stipulante non pernotta
Metalli preziosi, pietre preziose e perle sciolte, francobolli, articoli commerciali, campioni di merce, oggetti con valore artistico o da collezionista e attrezzi professionali
Attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, finché durante il trasporto in un mezzo pubblico si trovano sotto la responsabilità del vettore
Dispositivi mobili (telefoni cellulari, smartphone), tablet, notebook
Occhiali contro il danneggiamento e la distruzione
Apparecchi acustici e relativi accessori
Furto, perdita e distruzione di valori pecuniari
6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
Non sono assicurati i danni riconducibili a:
inosservanza degli usuali doveri di diligenza da parte della persona assicurata
spostamento, smarrimento o dimenticanza
il fatto di lasciare o posare cose, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata
modalità di custodia degli oggetti preziosi non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio)
la caduta di perle o pietre preziose dal loro castone
influssi termici e meteorologici nonché usura
direttamente o indirettamente imputabili a disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.
7 Obblighi di comportamento durante il viaggio
Quando non vengono portati con sé o non sono utilizzati, gli oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o di metalli preziosi, pietre preziose e perle, laptop, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, sempre con relativi accessori, devono essere custoditi in un locale chiuso a chiave, non accessibile a chiunque e lì tenuti in un contenitore separato chiuso a chiave (valigia, armadio, safe). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell'oggetto.
8 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
8.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
in caso di furto o rapina, da parte dell'ufficio di polizia più vicino al luogo del fatto
in caso di danneggiamento, da parte dell'impresa di trasporto, di un terzo responsabile o della direzione del viaggio o dell'albergo
in caso di xxxxxxx o ritardo nella consegna, da parte dell'impresa di trasporti pubblici competente
8.2 Se la perdita o il danneggiamento durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici vengono scoperti soltanto dopo la consegna al domicilio, il fatto deve essere notificato per iscritto entro due giorni lavorativi all'impresa di trasporto competente, che lo deve confermare.
8.3 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, la AGA può ridurre o rifiutare le prestazioni.
8.4 L'evento assicurato deve essere comunicato immediatamente alla AGA per iscritto. La pretesa va motivata e documentata.
8.5 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della AGA e a sua richiesta spediti a proprie spese per una perizia.
E2 Protezione dispositivi durante i viaggi di lavoro
1 Dispositivi assicurati
Sono assicurati i telefoni cellulari, tablet e notebook portati con sé in viaggio dalla persona assicurata per uso personale e/o per svolgere l'attività lavorativa di proprietà del datore di lavoro della persona assicurata.
2 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
3 Eventi e prestazioni assicurati
3.1 In caso di danneggiamento o distruzione di un dispositivo assicurato durante il viaggio di lavoro, la AGA fornisce le prestazioni seguenti:
3.1.1 Rimborso dei costi di riparazione del dispositivo assicurato, tenendo conto del relativo valore di acquisto (prezzo originale incl. tutte le tasse) o del "prezzo senza abbonamento" (dispositivi mobili / tablet con vincolo contrattuale del provider) e dei limiti di risarcimento riportati alla cifra II E2 3.3 e definiti in funzione dell'età dell'apparecchio.
3.1.2 Se una riparazione non è possibile o in presenza di un danno economico totale (i costi della riparazione superano il valore attuale), la AGA rimborsa il costo di un dispositivo sostitutivo nuovo dello stesso tipo e della stessa qualità tenendo conto dei limiti di risarcimento riportati alla cifra II E2 3.3 e definiti in funzione dell'età dell'apparecchio.
3.2 In caso di furto di un dispositivo assicurato durante il viaggio di lavoro, la AGA fornisce le prestazioni seguenti:
3.2.1 Rimborso del costo di un dispositivo sostitutivo nuovo dello stesso tipo e della stessa qualità tenendo conto dei limiti di risarcimento riportati alla cifra II E2 3.3 e definiti in funzione dell'età dell'apparecchio. È considerato equivalente un dispositivo dello stesso tipo/modello il cui valore non superi il prezzo di acquisto o il "prezzo senza abbonamento" del dispositivo assicurato.
3.3 La prestazione assicurativa viene calcolata come segue: dispositivo con meno di un anno di vita: riacquisto al valore a nuovo
dispositivo con più di uno ma meno di due anni di vita: 80 % del valore di acquisto originario; dispositivo con più di due ma meno di tre anni di vita: 60 % del valore di acquisto originario; dispositivo con più di tre ma meno di quattro anni di vita: 40 % del valore di acquisto originario; dispositivo con più di quattro ma meno di cinque anni di vita: 20 % del valore di acquisto originario.
3.4 Se a seguito di un evento assicurato un dispositivo assicurato non è più funzionante, la AGA rimborsa alla persona assicurata il costo di un necessario dispositivo in uso temporaneo (incl. consegna) fino a un importo massimo di CHF 200.–.
4 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
Non sono assicurati i danni riconducibili a:
danni causati da programmazione, impostazione, manutenzione, revisione, modifica delle caratteristiche originarie o pulizia del dispositivo.
danni attribuibili a utilizzo non corretto o ad altro uso diverso da quello previsto.
danni attribuibili a negligenza grave o intenzionale.
danni causati mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzionale di perpetrare un delitto o un crimine.
danni che non pregiudicano il funzionamento del dispositivo (danni estetici come graffi, ammaccature, rigonfiamenti).
danni causati da fuoco, fulmini, esplosione o eventi naturali di forza maggiore (piene, inondazioni, tempeste, grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane o terremoti).
danni causati da energia nucleare, eventi bellici di qualsiasi tipo, guerre civili o disordini interni.
danni dovuti ad abbandono, dimenticanza, smarrimento o perdita di altro tipo.
danni causati dall'impossibilità di utilizzare il dispositivo danneggiato, perdita di dati, danni che ne riducono il valore nonché danni conseguenti di qualsiasi tipo.
componenti del prodotto che devono essere sostituite regolarmente; vi rientrano p. es. pile e accumulatori.
danni causati ad accessori dei dispositivi (p. es. cuffie, cavo di ricarica, unità di entrata di qualsiasi tipo, apparecchio di salvataggio e ricarica).
costi per software, inclusi sistema operativo, perdita di dati, supporti dati esterni, installazioni successive, conversioni e upgrade.
danni a software e danni causati da software o virus (eccetto i costi per l'aggiornamento di software nell'ambito delle prestazioni di riparazione coperte).
usura e logorio naturali.
danni occorsi in seguito a furto dovuto al mancato rispetto dell'obbligo generale di diligenza da parte della persona avente diritto.
5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
5.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
in caso di furto, da parte dell'ufficio di polizia più vicino al luogo del fatto
5.2 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, la AGA può ridurre o rifiutare le prestazioni.
5.3 L'evento assicurato deve essere comunicato immediatamente alla AGA per iscritto. La pretesa va motivata e documentata.
5.4 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della AGA e a sua richiesta spediti a proprie spese per una perizia.
F Assistenza in caso di crisi
1 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
2 Eventi e prestazioni assicurati
La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
Le prestazioni seguenti vanno richieste telefonicamente alla Centrale AGA per le chiamate di emergenza in ogni caso:
2.1 Prestazioni di assistenza in caso di crisi:
2.1.1 Viaggio di rientro o prolungamento del soggiorno in caso di disordini, catastrofi naturali o scioperi
Se disordini, catastrofi naturali o scioperi nel luogo di destinazione rendono dimostrabilmente impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata, la AGA organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) risp. per l'inevitabile prolungamento del soggiorno della stessa.
2.1.2 Viaggio di rientro o prolungamento del soggiorno in caso di eventi bellici / atti terroristici
Se eventi bellici o atti terroristici nella destinazione del viaggio della persona assicurata, entro 14 giorni dalla loro prima manifestazione, fanno palesemente immaginare che non sia più opportuno effettuare il viaggio di lavoro o che esso possa costituire un pericolo per l'integrità fisica, la AGA organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) risp. per l'inevitabile prolungamento del soggiorno della stessa.
2.1.3 Inoltre, al verificarsi degli eventi indicati alla cifra II E 2.1.2 la AGA fornisce le prestazioni seguenti:
1 Organizzazione di consulenza post-traumatica a cura di psicologi all'arrivo in Svizzera (al massimo fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza dell'assicurazione)
2 Trasmissione di messaggi importanti da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza
3 Predisposizione di un'unità di crisi
Se un evento secondo la cifra II E 2.1.2 coinvolge più di quattro persone assicurate ferite e/o decedute, la AGA mette a disposizione dello stipulante, entro tre ore dalla relativa decisione, un call center con un massimo di dodici linee e un intervallo di numeri di telefono per la fornitura di informazioni a terzi (clienti, stampa, persone interessate) tra le ore 6.00 e le 22.00 di tutti i giorni della settimana.
Scopo
Call Center Allianz Global Assistance per informazioni mirate in caso di catastrofe
Max. dodici linee
Operatività entro tre ore Disponibilità
Ore 06.00–22.00 / 365 giorni
Decisione relativa alla messa in funzione
Stipulante e responsabile dell'unità di crisi Allianz Global Assistance
2.2 Rimborso delle spese di viaggio
2.2.1 Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, la AGA le rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo delle spese di annullamento assicurate. Non viene concesso alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se la AGA si assume le spese per l'alloggio sostitutivo. Il diritto alla prestazione decade se, a motivo di un'assicurazione complementare, si ha diritto alla ripetizione del viaggio.
2.2.2 Spese impreviste in caso di rientro fuori programma
Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono ecc.), la AGA si assume tali spese supplementari per un importo complessivo fino a CHF 750.– per persona, tenendo conto che in tale importo le spese telefoniche non devono superare CHF 150.–.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza
Se la Centrale AGA per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggi
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte oppure se interrompe il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e, in base alle disposizioni di legge, è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o ad assumersi i costi del rientro. Tali circostanze concrete che comportano la disdetta o l'interruzione del viaggio sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
3.3 La AGA non copre le spese per i trattamenti ambulatoriali o stazionari.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato o al manifestarsi della malattia va informata immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza:
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
G Ritardo del volo
1 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
2 Evento e prestazione assicurati
Se si perde la coincidenza fra due voli a causa di un ritardo di almeno tre ore per colpa esclusiva della prima compagnia aerea, la AGA si assume i costi supplementari (spese di albergo, modifiche del viaggio, spese telefoniche) per la continuazione del viaggio.
3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
Se la persona assicurata stessa è responsabile del ritardo.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto alla AGA l'evento assicurato o il sinistro.
H Capitale in caso di infortunio
1 Somme assicurate
La somma assicurata è indicata nella polizza dell'assicurazione.
2 Prestazioni assicurative
2.1 In caso di decesso
La somma assicurata concordata, se la persona assicurata muore entro tre anni da un infortunio per i postumi dello stesso.
2.1.1 Questo capitale viene versato agli eredi legali, sempre che la persona assicurata non abbia lasciato disposizioni scritte di tenore diverso.
2.1.2 Se l'infortunio causa il decesso della persona assicurata, viene versata la somma concordata, dopo deduzione delle indennità di invalidità eventualmente già versate per il medesimo infortunio.
2.2 In caso di invalidità
Il capitale calcolato in base ai principi seguenti, se la persona assicurata subisce a causa di un infortunio – entro tre anni dal verificarsi dello stesso – un danno fisico o psichico permanente.
2.2.1 Il capitale di invalidità viene calcolato in base al grado di invalidità e alla somma assicurata concordata nel documento dell'assicurazione, comunque per un importo massimo di CHF 1 000 000.–. Le prestazioni sono limitate al 100 % del capitale concordato.
2.2.2 In caso di perdita completa o assoluta inutilizzabilità si applicano i seguenti gradi di invalidità fissi:
entrambe le braccia o le mani | 100 % | uno stinco (gamba dal ginocchio in giù) | 50 % |
entrambe le gambe o i piedi | 100 % | un piede | 40 % |
un braccio o una mano e simultaneamente una gamba o un piede | 100 % | la vista di entrambi gli occhi | 100 % |
un braccio | 70 % | la vista di un occhio | 30 % |
un avambraccio o una mano | 60 % | l'udito di entrambe le orecchie | 60 % |
un pollice | 22 % | l'udito di un orecchio | 15 % |
un indice | 15 % | il senso del gusto o dell'odorato | 3 % |
un altro dito | 8 % | un rene | 20 % |
una coscia | 60 % | impossibilità di qualsiasi attività lavorativa a causa di un disturbo mentale | 100 % |
2.2.3 In caso di perdita a inutilizzabilità parziali il grado di invalidità viene ridotto di conseguenza.
2.2.4 Se sono interessati simultaneamente più arti od organi, la determinazione del grado di invalidità, che al massimo può arrivare al 100 %, avviene sommando le singole menomazioni.
2.2.5 Nei casi che non sono elencati più sopra, il grado di invalidità viene fissato attenendosi alle percentuali summenzionate.
2.2.6 Menomazioni fisiche preesistenti che aggravano le conseguenze dell'infortunio non danno diritto a un'indennità di invalidità maggiore di quella che riceverebbe una persona perfettamente sana che subisse il medesimo infortunio. Se già prima dell'infortunio c'erano state una perdita o un'inutilizzabilità complete o parziali di qualche arto, nel calcolo dell'invalidità si deduce il grado di invalidità preesistente, da calcolarsi secondo i principi di cui sopra.
2.2.7 Per i disturbi psichici o nervosi viene pagato un indennizzo soltanto se tali disturbi sono riconducibili a una malattia organica del sistema nervoso provocata dall'infortunio.
2.3 Responsabilità e prestazione massime
Se il medesimo sinistro cagiona l'invalidità o il decesso di più persone assicurate presso la AGA, l'indennizzo che questa deve pagare per tutte le persone assicurate presso la stessa è limitato all'importo di CHF 10 000 000.–. Se le richieste superano tale importo, si effettua una ripartizione su base proporzionale tenendo conto della somma assicurata singolarmente concordata e indicata nella polizza dell'assicurazione e della somma assicurata massima secondo le cifre II H 2.1 e II H 2.2.
3 Evento assicurato
Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.
4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
Se l'invalidità o il decesso sono riconducibili a:
Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali
Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di velivoli di qualsiasi tipo
Conseguenze di coinvolgimento in risse e colluttazioni, a meno che la persona assicurata non abbia riportato delle ferite nonostante la sua estraneità ai fatti o mentre prestava soccorso a una persona indifesa
5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
La persona assicurata o avente diritto deve comunicare immediatamente l'evento assicurato alla AGA per iscritto (cfr. cifra I: Indirizzo di contatto). In caso di decesso la AGA deve essere informata in tempo utile per consentirle di richiedere un'autopsia qualora il decesso possa essere stato provocato da cause diverse da un infortunio.
La violazione dell'obbligo di denuncia comporta la perdita del diritto alle prestazioni assicurative, a meno che tale omissione possa essere considerata senza colpa sulla base delle circostanze.
I Responsabilità civile viaggi
1 Somme assicurate
La somma assicurata è indicata nella polizza dell'assicurazione.
2 Prestazione assicurata
L'assicurazione di responsabilità civile in viaggio copre il patrimonio della persona assicurata, in qualità di privato, contro le richieste di risarcimento legali di terzi che risultino durante il viaggio. La AGA paga le pretese giustificate di terzi e rappresenta la persona assicurata nei confronti dei danneggiati. La AGA respinge le pretese ingiustificate e assiste la persona assicurata nella riduzione di richieste elevate.
3 Eventi assicurati
La copertura assicurativa sussiste per le pretese avanzate nei confronti delle persona assicurata, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, a causa di
lesioni corporali, cioè morte, ferimento o altri danni alla salute di persone;
danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti.
4 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi non assicurati)
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
4.1 responsabilità correlata a un'attività professionale.
4.2 pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto e che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.
4.3 responsabilità civile ai sensi dell'art. 54 CO (responsabilità di equità per gli incapaci di discernimento).
4.4 responsabilità civile in qualità di detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, compresi i go-kart e relativi rimorchi.
4.5 responsabilità civile in qualità di detentore, pilota o utilizzatore di imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipo.
4.6 danni alle imbarcazioni e ai velivoli utilizzati, compresi attrezzature e accessori.
4.7 pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software).
4.8 pretese per danni alle chiavi di locali commerciali o ad altri mezzi per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali, quali ad esempio i badge, come pure per danni derivanti dalla loro perdita, comprese le spese conseguenti.
4.9 spese per la prevenzione dei danni.
4.10 pretese a seguito della trasmissione di malattie contagiose di esseri umani, animali e piante.
4.11 pretese correlate a modifiche genetiche.
4.12 pretese correlate all'amianto o materiali contenenti amianto.
5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
5.1 Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, la persona avente diritto è tenuta a notificare immediatamente per iscritto il verificarsi dell'evento.
5.2 I casi di decesso devono essere notificati xxx xxx xxxxx 00 ore.
5.3 Se la persona assicurata viene citata in giudizio in via giudiziale o extragiudiziale ovvero viene avviato contro di essa un procedimento penale, la AGA deve essere informata immediatamente e devono esserle inoltrati tutti documenti.
5.4 La persona assicurata è tenuta a sostenere la AGA nell'accertamento delle circostanze, nella conduzione delle trattative con la persona che ha subito il danno e nell'opposizione a richieste di risarcimento ingiustificate o eccessive. Senza il consenso della AGA, la persona assicurata non può riconoscere né soddisfare, del tutto o in parte, le richieste di risarcimento.
J Esclusione franchigia (CDW) per veicoli a noleggio
1 Veicolo assicurato
L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dallo stipulante. I taxi e i veicoli di scuole guida non sono assicurati.
2 Validità temporale
La copertura assicurativa incomincia con la data di inizio indicata nel contratto di noleggio e cessa alla data di fine indicata nel contratto di noleggio, al più tardi però con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa è valida per i danni provocati durante il periodo di validità del contratto.
3 Somma assicurata
La somma assicurata è indicata nella polizza dell'assicurazione.
4 Prestazioni assicurative
4.1 L'assicurazione va considerata un'assicurazione complementare per i veicoli a noleggio. In caso di sinistro la AGA rimborsa allo stipulante la franchigia addebitatagli dal noleggiatore (o da un'altra assicurazione).
4.2 L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla relativa franchigia, ma è limitata alla somma assicurata massima.
5 Eventi assicurati
5.1 È assicurata la franchigia dovuta a motivo di un danno al veicolo noleggiato o in seguito a un furto dello stesso durante il noleggio. Presupposto necessario per l'indennizzo sono un evento coperto da un'altra assicurazione e la franchigia che ne risulta.
5.2 Se il danno assicurato secondo la cifra II J 5.1 non raggiunge l'ammontare della franchigia, la AGA si assume il danno, sempre che si tratti di un evento assicurato.
6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
6.1 Danni per i quali l'assicurazione che fornisce la prestazione non prevede una franchigia
6.2 Danni dovuti a grave negligenza del conducente
6.3 Danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge dello Stato in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci
6.4 Non sono assicurati i danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore del veicolo.
6.5 Non sono assicurati i danni che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali.
6.6 Non sono assicurati i danni subiti da roulotte e altri tipi di rimorchi.
K Protezione giuridica viaggi
1 Oggetto e validità territoriale
La persona assicurata può usufruire della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Assuntore del rischio è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede a Wallisellen.
2 Somme assicurate
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
3 Controversie e procedimenti assicurati
3.1 Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati dovuti a negligenza.
3.2 Rivendicazione di pretese extra-contrattuali di responsabilità civile in qualità di vittima di infortuni di ogni genere e di vie di fatto, furti o rapine.
3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono l'assicurato.
3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale
riparazione o trasporto di un tale veicolo
contratto di viaggio e di alloggio
locazione temporanea di un appartamento di vacanze
trasporto di persone o bagagli
4 Prestazioni assicurative
4.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP
4.2 Prestazioni pecuniarie fino alla somma assicurata massima per ogni sinistro relativo a viaggi nell'ambito di validità "Europa" e per ogni sinistro relativo a viaggi al di fuori dell'ambito di validità "Europa" (sempre che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:
costi di xxxxxxx e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale
costi di tribunali e arbitrati
indennità di parte
onorari di avvocato
costi delle traduzioni necessarie
cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva)
Da tali prestazioni vengono dedotti i costi di intervento assegnati alla persona assicurata in via processuale o di transazione.
5 Liquidazione di un sinistro
5.1 La necessità di un'assistenza legale va comunicata al più presto alla:
CAP Protezione giuridica, Contratti speciali, casella postale, 8010 Zurigo, telefono x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx, xxx.xxx.xx, riferimento Z75.1.685.643.
5.2 Senza il consenso della CAP la persona assicurata non può incaricare nessun rappresentante legale, avviare nessun procedimento, concludere nessuna transazione né utilizzare nessun rimedio giuridico, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre la persona assicurata deve trasmettere alla CAP tutti i documenti concernenti il sinistro. Qualora la persona assicurata non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni.
5.3 Se in un procedimento giudiziario o amministrativo secondo il diritto processuale applicabile è necessario servirsi di un rappresentante legale o se sussiste una collisione di interessi (vertenza legale fra due assicurati CAP o con una società del Gruppo Allianz), la persona assicurata può scegliere liberamente il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, la persona assicurata ha il diritto di proporre tre altri patrocinatori provenienti da studi legali differenti e la CAP è tenuta ad accettarne uno.
5.4 In caso di divergenze di opinione fra la persona assicurata e la CAP in merito alle misure da prendere per la liquidazione del sinistro, la persona assicurata può esigere che la questione sia giudicata da un tribunale arbitrale, designato di comune accordo dalla persona assicurata e dalla CAP.
6 Eventi e prestazioni non assicurati
6.1 Se la persona assicurata al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida o non era autorizzata a guidare il veicolo
6.2 In caso di controversie con autorità fiscali o doganali in seguito a infrazione di norme fiscali o doganali (p. es. contrabbando)
6.3 Se la persona assicurata intende procedere nei confronti della CAP, della AGA o di persone che in caso di sinistro forniscono prestazioni
6.4 Se si tratta di controversie o conflitti di interesse fra persone coperte dalla medesima polizza dell'assicurazione (questa esclusione non concerne lo stipulante stesso)
6.5 Se la necessità di un'assistenza legale viene notificata dopo la scadenza dell'assicurazione
6.6 Costi di decisioni penali e amministrative
L Furto di documenti personali, telefoni cellulari e borse/portafogli
1 Somma assicurata
Le somme assicurate sono indicate nella polizza dell'assicurazione.
2 Evento e prestazione assicurati
2.1 Rimborso dei costi di sostituzione di documenti/carte personali in caso di furto, xxxxxx e perdita
Se durante il viaggio di lavoro la persona assicurata subisce il furto o lo smarrimento di un documento o una carta personale come ad es. passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, abbonamenti generali, metà-prezzo, di percorso annuale o di comunità, carta di debito, carta di credito, abbonamento della palestra, tessera della biblioteca ecc. la AGA rimborsa i costi di sostituzione addebitati alla persona assicurata con documento giustificativo della spesa per i documenti o le carte personali sottratti o smarriti e coperti dell'assicurazione, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza dell'assicurazione.
2.2 Rimborso dei costi sostenuti per abuso di chiamate e dati in caso di furto del telefono cellulare
Se durante il viaggio di lavoro si verifica il furto del telefono cellulare assicurato portato con sé dalla persona assicurata, la AGA rimborsa alla persona assicurata le spese delle conversazioni e di trasmissione di dati dimostrabilmente riconducibili a un utilizzo abusivo del cellulare rubato da parte di terzi nel periodo compreso tra il furto e la segnalazione al provider (blocco), comunque per un periodo massimo di 48 ore dal furto. L'obbligo della AGA di erogare le prestazioni decade se il furto del telefono cellulare non viene segnalato al provider entro 48 ore con richiesta di blocco della relativa scheda SIM, e se il furto non viene denunciato alla stazione di polizia locale competente. La prestazione è limitata alla somma assicurata indicata nella polizza dell'assicurazione.
2.3 Sostituzione della borsa / del portafoglio in caso di furto o rapina
Se durante il viaggio di lavoro la persona assicurata subisce un furto o una rapina con sottrazione della borsa e/o del portafoglio, la AGA rimborsa alla persona assicurata il valore d'acquisto originario della borsa / del portafoglio sottratti fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza dell'assicurazione.
3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
3.1 Non sono assicurati nel quadro della copertura secondo la cifra II L 2.2 i costi di gestione e i crediti di liquidità su carte di credito e carte clienti.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
4.1 Il furto / la rapina / lo smarrimento va denunciato immediatamente alla stazione di polizia più vicina al luogo del fatto e l'evento assicurato va segnalato immediatamente alla AGA.
4.2 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, la AGA può ridurre o rifiutare le prestazioni.
4.3 La pretesa va motivata e documentata. I seguenti documenti devono essere inviati alla AGA all'indirizzo di contatto indicato alla cifra 12:
– Rapporto di polizia
– Ricevuta originale della borsa / del portafoglio rubati
– Conteggio dell'emittente della carta che riporti l'importo addebitato alla persona assicurata
– Condizioni generali in vigore dell'emittente della carta
– Lettera di conferma dell'emittente della carta riguardo al blocco della carta corrispondente
– Fattura dettagliata del provider che riporti l'importo delle telefonate effettuate abusivamente da terzi, e copia dei tre conteggi del provider precedenti. Gli eventuali costi sostenuti per ottenere le fatture del provider sono a carico della persona assicurata.
– Copia della lettera di conferma del provider riguardo al blocco della scheda SIM
M Soccorso stradale Svizzera ed Europa
1 Veicoli assicurati
Il veicolo a motore utilizzato dalla persona assicurata durante il viaggio di lavoro in qualità di conducente (autovetture o camper fino a 3,5 t e moto)
2 Validità territoriale
La copertura assicurativa vale esclusivamente per i sinistri che si verificano nei Paesi seguenti: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro (zona greca), Croazia, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM), Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria. In caso di trasporto marittimo la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entrambi nella zona di validità territoriale. La validità territoriale "Svizzera" comprende anche il Principato del Liechtenstein.
3 Evento e prestazione assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate).
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
3.1 Soccorso stradale / traino / recupero
– Se a causa di un guasto o di un incidente il veicolo non è più in condizioni di circolare, la AGA organizza e paga il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il traino fino a un vicino garage idoneo.
I costi per il ricupero dopo un incidente (riportare il veicolo sulla strada) sono assicurati fino a CHF 2000.–.
3.2 Pernottamento / viaggio di rientro / vettura a noleggio
Se il veicolo è stato rubato o dopo un guasto o un incidente non può essere riparato in giornata (all'estero entro 48 ore, sulla base di una perizia) in un garage idoneo vicino al luogo dell'evento, la AGA, sulla base di una telefonata, organizza e paga una delle tre prestazioni seguenti:
3.2.1 Pernottamento
Se il veicolo non può essere riparato in giornata o in seguito a furto non è più possibile effettuare il viaggio di ritorno o continuare il viaggio lo stesso giorno, la AGA organizza e paga nello Stato di domicilio della persona assicurata un pernottamento fino a CHF 120.– per occupante, all'estero al massimo due pernottamenti fino a CHF 120.– per occupante e notte.
3.2.2 Viaggio di rientro
Il viaggio di rientro di tutti gli occupanti al luogo di domicilio dello stipulante utilizzando un mezzo di trasporto pubblico (Svizzera: biglietto ferroviario di 1ª classe / estero: biglietto ferroviario di 1ª classe o biglietto aereo in classe economica, se il viaggio in treno dura più di sei ore). Se la persona assicurata rientra nello Stato di domicilio con un taxi perché non circolano mezzi di trasporto pubblici, viene rimborsato un importo massimo di CHF 300.–.
3.2.3 Vettura a noleggio
La AGA organizza e paga per un massimo di due giorni in caso di sinistro in Svizzera e per un massimo di cinque giorni e fino a un importo di CHF 1500.– in caso di sinistro all'estero un veicolo a noleggio per continuare il viaggio o effettuare il viaggio di ritorno. I costi della benzina e le altre spese accessorie non sono rimborsati. La persona assicurata si impegna a rispettare le condizioni contrattuali dell'impresa di noleggio.
3.3 Costi di taxi
Se in relazione a un evento assicurato ai sensi della cifra II M 3.2 vi sono spese di taxi, la AGA si assume tali spese fino a un importo massimo di CHF 100.– per evento.
3.4 Trasporto di ritorno del veicolo
Se nello Stato di domicilio della persona assicurata il veicolo non può essere riparato in giornata oppure all'estero entro 48 ore, la AGA organizza e paga il trasporto di ritorno del veicolo inidoneo alla circolazione o ritrovato fino all'officina di riparazione più vicina al domicilio dello stipulante. In caso di ritorno dall'estero le spese di trasporto vengono pagate soltanto se inferiori al valore attuale del veicolo dopo l'evento. Se il veicolo non viene riportato nello Stato di domicilio della persona assicurata, la AGA organizza lo smaltimento e si assume le spese doganali.
3.5 Trasporto di ritorno mediante autista
Se il conducente è gravemente ammalato, ha subito gravi lesioni o muore e nessun altro dei suoi compagni di viaggio può riportare il veicolo, la AGA organizza e paga il ritorno degli altri occupanti e del veicolo al domicilio della persona assicurata con l'intervento di un autista.
3.6 Invio di ricambi all'estero
Se il garage idoneo più vicino dopo l'evento non può procurarsi i ricambi necessari, la AGA organizza e paga, sempre che sia possibile, l'invio immediato. I costi dei ricambi non sono assicurati.
4 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
4.1 Se la AGA non ha previamente autorizzato le prestazioni secondo la cifra II M 3: Eventi e prestazioni assicurati
4.2 Le prestazioni secondo le cifre da II M 3.2 a II M 3.6 compresa possono essere richieste soltanto se prima la AGA ha organizzato il soccorso stradale o il traino secondo la cifra II M 3.1.
4.3 Se al momento dell'evento il veicolo era in condizioni non conformi alle disposizioni vigenti della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal produttore
4.4 Guasti e incidenti che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali
4.5 Guasti e incidenti che si verificano durante viaggi proibiti per legge o per ordine delle autorità
4.6 Se si tratta di un veicolo adibito ad uso professionale o a noleggio
4.7 Se l'evento è stato cagionato da vandalismo o da un danno della natura
4.8 Non sono assicurati i danni al veicolo e ai beni trasportati né gli eventuali costi conseguenti.
4.9 I costi della riparazione e dei ricambi non sono assicurati.
4.10 La AGA non risponde dei danni cagionati da un fornitore di prestazioni incaricato dalla stessa.
5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
5.1 Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenerne il consenso a eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II M 3).
5.2 Per i danni al veicolo assicurato cagionati da un fornitore di prestazioni incaricato dalla AGA in relazione a un evento assicurato ci si deve rivolgere direttamente al fornitore di prestazioni o a chi li ha cagionati.
N Assistenza in caso di rapimento
1 Somme assicurate
La somma assicurata è indicata nella polizza dell'assicurazione.
2 Rischio assicurato
Sono assicurate le spese dovute al fatto che la persona assicurata viene rapita durante il viaggio di lavoro assicurato.
3 Prestazioni assicurative
3.1 La AGA fornisce, a scelta, una delle due prestazioni seguenti:
3.1 Prolungamento o interruzione del viaggio degli altri viaggiatori in caso di rapimento
Rimborso delle spese per il necessario prolungamento del soggiorno sul posto o il ritorno a casa anticipato dei compagni di viaggio della persona assicurata.
3.1 Viaggio di una persona vicina a quella rapita, fino al luogo del rapimento
Rimborso delle spese di viaggio per una persona vicina a quella assicurata per recarsi sul luogo del rapimento. Il diritto a questa prestazione sussiste soltanto per il primo viaggio, indipendentemente dalla durata e dalle circostanze del rapimento.
3.2 Costi per la consulenza in caso di crisi
Rimborso dei costi addebitati alla persona assicurata da uffici pubblici per prestazioni di consulenza in caso di crisi, fino a un importo massimo di CHF 20 000.–.
3.3 Le prestazioni secondo la cifra II N 3.1 devono essere richieste telefonicamente alla Centrale AGA per le chiamate di emergenza in ogni caso: La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 7: Eventi e prestazioni non assicurati)
4.1 Sinistri che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicurata tenta di ingannare l'assicuratore.
4.2 Mancato consenso da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza
Se la Centrale AGA per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni secondo la cifra II N 3.1.
5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato va informata immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza:
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
III Condizioni particolari dei singoli moduli di prestazioni di servizio opzionali
O Servizio di consulenza medica 24 ore su 24
1 Servizi
In caso di piccoli problemi medici nel Paese in cui si viaggia, la AGA offre consulenza alle persone assicurate mediante
triage assistito da computer in caso di disturbi acuti con una raccomandazione in merito all'urgenza di un trattamento
consulenza in caso di domande su sintomi e decorsi di malattie, terapia e prevenzione ecc. nel senso più ampio di salute e malattia.
Per avvalersi del servizio di consulenza medica, la persona assicurata può telefonare o mandare un fax – 24 ore su 24 – ai numeri seguenti:
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
2 Responsabilità
La AGA non risponde dei danni patrimoniali né dei problemi di salute che potrebbero derivare dalle informazioni del Servizio di consulenza medica 24 ore su 24.
P Travel Hotline
1 Servizi
Per utilizzare i servizi della Travel Hotline, la persona assicurata può telefonare o mandare un fax – sia prima che durante il viaggio – ai numeri seguenti:
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
1.1 Informazioni di viaggio
Su richiesta la AGA fornisce alle persone assicurate, prima della loro partenza, importanti informazioni sulle disposizioni per l'ingresso nel Paese, le tasse, le dogane, le monete e le disposizioni sanitarie.
1.2 Mediazione di ospedali e recapiti di medici all'estero
Se necessario la AGA procura alle proprie persone assicurate un medico corrispondente o un ospedale nella zona del soggiorno. In caso di problemi di comunicazione, la AGA fornisce un aiuto per la traduzione.
1.3 Servizio di consulenza
In caso di piccoli problemi medici nel Paese in cui si viaggia, la AGA offre consulenza agli assicurati. Inoltre gli assicurati possono rivolgersi alla AGA anche per i comuni problemi che incontrano nel Paese in cui viaggiano.
1.4 Servizio di informazione
Se la AGA organizza provvedimenti, se necessario informa i familiari e il datore di lavoro della persona assicurata in merito all'accaduto e alle misure prese.
2 Responsabilità
La AGA non risponde dei danni patrimoniali né dei problemi di salute che potrebbero derivare dalle informazioni della Travel Hotline.
Q Servizio blocco carte di credito e carte clienti (KKS)
Al KKS, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, le persone assicurate possono chiedere aiuto in caso di rapina, furto, smarrimento e perdita durante il viaggio per quanto riguarda carte di credito, bancarie, postali e clienti e documenti personali.
1 Carte assicurate
Tutte le carte di credito, bancarie, postali e clienti rilasciate in Svizzera a nome della persona assicurata
2 Prestazioni assicurative
2.1 A seguito di una chiamata da parte della persona assicurata alla centrale AGA si compie il tentativo di bloccare tutte le carte indicate presso i rispettivi istituti (emittente delle carte, banca, posta ecc.).
2.2 Se l'istituto competente non esegue il blocco, la AGA ne informa la persona assicurata, comunicandole il numero di telefono dell'istituto in questione.
3 Eventi assicurati
Furto, rapina (furto con minacce o uso di violenza) e perdita della carta assicurata
4 Responsabilità
La AGA non risponde dei danni derivanti dall'irraggiungibilità dei relativi istituti né dei danni patrimoniali conseguenti allo smarrimento di carte di credito, bancarie e postali.
5 Per accedere al Servizio blocco carte di credito e carte clienti (KKS), la persona assicurata deve contattare, telefonicamente o via fax, i numeri seguenti (24 ore su 24, 365 giorni all'anno):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00