CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
NEL COMUNE DI GELA
Tra
L’Automobile Club Caltanissetta, Ente Pubblico non Economico, con sede in Caltanissetta Via Xxxxxx Xxxxx n. 2 (P.I. 00050830850), in persona del Presidente, Avv. Xxxxx Xxxxxx, di seguito anche “Concedente”;
e
la…………………….. con sede in … Via … n. … (P.I ), in persona del legale
rappresentante p.t. e amministratore, Xxx. , giusti poteri di cui all’allegata
visura camerale aggiornata al , di seguito anche “Affittuaria”;
PREMESSO
A) che l’Automobile Club è proprietario dell’impianto di distribuzione di carburanti indicato di seguito;
B) che l’Automobile Club, con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente nr° 503/1 del 18 gennaio 2018, ha stabilito di procedere all’affitto del ramo di azienda relativo alla gestione del distributore di carburanti di seguito indicato;
C) che con determina del Direttore nr° 1/1 del 19 gennaio 2018 si è proceduto all’indizione della gara per l’aggiudicazione a soggetto avente i requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara;
D) che la
d’azienda indicato di seguito.
si è aggiudicata la gara per l’affitto del ramo
Tutto ciò premesso, costituente parte integrante ed inscindibile del presente contratto si conviene quanto segue:
Art. 1) - OGGETTO
La Concedente affitta alla Affittuaria il ramo d’azienda afferente l’impianto di distribuzione di carburanti ubicato in XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX.
L’impianto oggetto di affitto è costituito da:
- piazzale mq. 800;
- nr° 1 erogatore doppio corpo per SSP;
- nr° 1 erogatore doppio corpo per GASOLIO;
- nr° 1 erogatore doppio corpo SSP non in funzione;
- nr° 3 serbatoi da mc. 10 per SSP;
- nr° 2 serbatoi da mc. 15 per GASOLIO;
- nr. 1 serbatoio da mc. 0,3 per OLIO ESAUSTO;
- nr° 1 pensilina metallica completa a copertura dell’area rifornimento;
- nr° 1 chiosco per gestore in pre-fabbricato;
- nr° 1 colonnina self-service bifronte marca “Gilbarco”;
- accessori ed impianti atti a rendere la stazione di servizio in perfetto esercizio.
Le attrezzature utilizzate nell’impianto di distribuzione carburanti, oggetto del presente contratto, sono di proprietà della Concedente e permarranno nell’area dell’impianto.
La concessione dell’esercizio dell’impianto di distribuzione di cui al presente art. A) è stata rilasciata all’Automobile Club Caltanissetta dall’Assessorato Regionale alle attività produttive con D.D. nr° RS 99/U.O. S 8.3 del 20/01/2011 e andrà a scadere il 03/04/2027.
L’Affittuaria si impegna ad utilizzare il ramo d’azienda per l’attività di distribuzione carburanti e lubrificanti, a non mutarne la destinazione e a provvedere a propria cure e spese a tutto quanto interessa la gestione, ivi comprese l’espletamento di tutte le pratiche ed interventi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni di legge in materia urbanistica, petrolifera, per le attività produttive, ambientale e quant’altro.
La Concedente presta, comunque, sin d’ora il consenso alla voltura del Decreto di Concessione Assessoriale e di ogni altra autorizzazione necessaria al funzionamento dell’impianto, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per l’esito delle stesse.
Art. 2) - DURATA
Il presente contratto di affitto di ramo d’azienda decorre dalla data odierna e terminerà una volta decorsi diciotto anni, fatto salvo il recesso anticipato previsto dall’art. 18 del presente contratto.
Alla scadenza l’impianto dovrà essere restituito senza alcuna preventiva comunicazione e senza possibilità di proroga.
Art. 3) - CORRISPETTIVO
Il canone annuo di affitto da versare alla Concedente è convenuto in:
a) una quota fissa annua di €… oltre IVA
Il suddetto canone dovrà essere versato come segue:
• La prima rata (pari ad 1/2 dell’importo del canone annuo) alla firma dl contratto e per gli anni successivi entro il 01 marzo di ogni anno;
• La seconda rata (pari ad 1/2 dell’importo del canone annuo) entro il 01 settembre di ogni anno.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini si applicheranno gli interessi legali di mora stabiliti dal D.lgs 231 del 2002.
b) una quota variabile annua di € 20,00 (Euro venti/00) oltre IVA per ogni metro cubo eccedente i primi 750 venduto durante ciascuna annualità contrattuale.
La suddetta quota, per ogni annualità contrattuale, dovrà essere versata entro il 15 marzo successivo.
Il suddetto canone, anche in deroga all’art. 1623 del codice civile, non potrà essere ridotto per nessuna ragione ed in particolare, a titolo esemplificativo, non potrà essere ridotto per la necessità di eseguire ulteriori lavori, siano essi di manutenzione o derivanti dalla necessità di adeguamento ad obblighi normativi sopravvenuti, né per variazione delle condizioni di mercato o della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 1462 del codice civile l’Affittuaria non potrà in alcun caso opporre eccezioni per ritardare il versamento del suddetto canone, anche per un solo semestre o parte di esso, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
A decorrere dalla seconda annualità, senza necessità di preventiva comunicazione, il canone verrà aggiornato nella misura del 100% (cento per cento) della variazione ISTAT, calcolato sulla variazione percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il pagamento del suddetto canone avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Concedente.
Art. 4) - CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO
L’Affittuaria viene immessa nel possesso del ramo d’azienda, oggi affittato, il giorno
1 marzo 2018, mediante redazione di uno specifico verbale di sopralluogo, inventario e consegna.
Si da atto sin d’ora che l’Affittuaria ha preso esatta visione anche tecnica del complesso dei beni oggetto di affitto e di averli trovato in buono stato e comunque confacenti alle proprie esigenze.
L’Affittuaria dovrà presentare tutte le istanze di volturazione dei Decreti Regionali e delle autorizzazioni agli enti competenti entro trenta giorni dall’immissione in possesso dell’impianto e darne comunicazione tempestiva all’odierna concedente. Al termine del contratto la Concedente rientrerà in possesso del ramo d’azienda oggi complessivamente affittato, con tutti gli eventuali miglioramenti effettuati dall’Affittuaria che rimarranno acquisiti agli impianti senza diritto alcuno della stessa Affittuaria a rimborso od indennità di sorta o ad asporto che possa determinare qualsiasi genere di danno all’impianto, che ne determini un minor valore dello stesso.
I beni facenti parte del ramo d’azienda verranno riconsegnati nello stesso stato di funzionalità in cui si trovano alla data di immissione in possesso dell’Affittuaria, in virtù degli obblighi di garanzia dell’efficienza e del ripristino spettanti a quest’ultima. L’Affittuaria rilascia alla Concedente, con la sottoscrizione del presente contratto, delega irrevocabile di volturazione a quest’ultima, così da consentirle, alla scadenza del contratto, il ripristino della titolarità delle concessioni e delle autorizzazioni così come oggi intestate.
L’Affittuaria non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente per differenze inventariali, anche in deroga all’art. 2561, quarto comma, del codice civile, ad esclusione dei prodotti petroliferi giacenti nei serbatoi dei distributori, così come nulla sarà riconosciuto per l’avviamento commerciale.
Art. 5) - DEBITI, CREDITI E RAPPORTI CONTRATTUALI
Il ramo d’azienda oggetto di affitto non comprende:
- i crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione in possesso che rimarranno in capo alla Concedente;
- coperture assicurative;
- altri contratti non menzionati di seguito.
I contratti di lavoro afferenti al ramo d’azienda che verranno stipulati dall’affittuario graveranno sullo stesso.
Il ramo d’azienda oggetto di affitto, comprende comunque:
- i contratti di utenza e somministrazione utilizzati nell’impianto, per l’esercizio delle attività, per i quali la Concedente esprime sin d’ora il proprio consenso all’intestazione in capo all’Affittuaria, impegnandosi anche ad intervenire, senza spese a proprio carico, per tutto ciò che si rendesse necessario per il perfezionamento delle pratiche di voltura
Al termine del contratto d’affitto l’azienda rientrerà nel possesso della Concedente con esclusione dei crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione in possesso che rimarranno in capo alla Affittuaria, analogamente ai contratti, anche di lavoro di qualsivoglia titolo e natura, eventualmente stipulati dall’Affittuaria per la gestione del ramo di azienda.
Art. 6) – TUTELA DEL CONTENZIOSO
La Concedente garantisce la piena e pacifica proprietà del suddetto ramo d’azienda e l’assenza alla data del bando di gara di contenziosi giudiziari pendenti civili, penali, lavoristici, tributari, amministrativi, arbitrali o di altro tipo, di pignoramenti, di ipoteche o qualsivoglia altro peso gravante o intimato con riguardo all’azienda oggetto del presente accordo.
La Concedente terrà indenne l’Affittuaria per eventuali contenziosi che dovessero insorgere relativamente al periodo precedente l’immissione in possesso di quest’ultima nel ramo d’azienda.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 7) – TUTELA AMBIENTALE
La Concedente garantisce che l’impianto di distribuzione carburanti è stato realizzato e gestito in conformità e nel rispetto della normativa di legge, ivi compresa quella relativa alla materia ambientale (in via esemplificativa D.lgs 152 del 2006) e nel rispetto dei pareri rilasciati dai vari enti ed in assoluta osservanza di quanto indicato nei permessi di costruire e nelle autorizzazioni petrolifere rilasciate dal Comune, e che le condizioni del sottosuolo e del terreno su cui sono situati i citati impianti sono conformi alla vigente normativa riguardante la tutela ambientale.
Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue (dilavamento piazzale, civili, industriali), è onere dell’Affittuaria provvedere al loro adeguamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 8) – AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
La stipula dei seguenti contratti da parte dell’Affittuaria è soggetta ad autorizzazione scritta da parte della Concedente:
- cessioni, alienazioni di beni mobili e immobili, nonché costituzione di diritti reali a favore di terzi;
- contratti di sub-locazione dell’impianto di distribuzione carburanti;
- contratti di somministrazione, di fornitura e convenzionamento di durata eccedente le scadenze di cui all’articolo 2Art. 2).
Art. 9) – IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Affittuaria tutte le spese per imposte, tasse e altri corrispettivi da versare ad Enti ed Autorità competenti relativamente agli impianti oggetto di affitto di ramo d’azienda, alla loro attività ed alle loro pertinenze, nessuno escluso, ivi compresi quelli inerenti gli accessi carrabili agli impianti stessi dalla pubblica viabilità, le tasse relative alle insegne, la tassa annuale occupazione suolo pubblico, lo smaltimento di rifiuti ordinari/straordinari/speciali.
Art. 10) – MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ogni parte degli impianti di distribuzione di carburanti e delle relative pertinenze, nessuna esclusa, saranno eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria senza diritto di questa ad indennità o rimborso di sorta.
Saranno altresì eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria tutti gli interventi di adeguamento normativo che si rendessero necessari nel corso di esecuzione del presente contratto in virtù dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 11) - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
L’Affittuaria si impegna ad effettuare nel corso dei primi 18 mesi di vigenza del presente contratto, almeno le seguenti migliorie:
a) sostituzione delle attuali colonnine con moduli multiprodotto;
b) installazione prezziario elettronico;
c) realizzazione impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
d) potenziamento impianto di video sorveglianza.
Le variazioni, addizioni e le migliorie saranno eseguite ad esclusiva cura e spese dell’Affittuaria ed al termine del presente contratto, rimarranno acquisiti al ramo d’azienda senza che la Concedente debba corrispondere alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta a cui pertanto e per quanto occorrer possa l’Affittuaria fin d’ora rinuncia.
L’esecuzione di opere contrarie alla normativa vigente determineranno la risoluzione immediata ed espressa del presente contratto.
Art. 12) – RENDICONTAZIONE
Art. 13)– CONDIZIONE RISOLUTIVA O SOSPENSIVA
Nelle ipotesi previste dal presente articolo alle parti non spetterà alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta.
Art. 14)– POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 15) – GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto l’Affittuaria consegna alla Concedente la polizza fidejussoria allegata (all. B), rilasciata da ….. (Banca). recante come beneficiario la stessa Concedente, dell’importo di € 20.000,00 (ventimila/00 euro).
La polizza contiene le seguenti clausole:
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile;
- svincolo in seguito a comunicazione scritta della Concedente.
- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito dell’esecuzione del contratto.
La Concedente svincolerà la suddetta garanzia entro sei mesi dalla reimmissione in possesso dell’azienda conseguente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, previa verifica del rispetto degli impegni assunti con il presente atto da parte dell’Affidataria.
Art. 16) – PENALI
Art. 17) – CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di costituzione in mora da parte della Concedente, salve le penali maturate ed il risarcimento del maggior danno, in caso di:
- ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del canone;
- rilievi per inadempimenti o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria verbalizzati da parte dell’Autorità giudiziaria, della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Dogane;
- violazione dell’obbligo di rendicontazione annuale;
- ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari.
Art. 18) – RECESSO ANTICIPATO
Decorsi ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto l’affittuario potrà recedere dal contratto trasmettendo la relativa comunicazione con raccomandata A\R o posta elettronica certificata all’altra parte, con preavviso di mesi 6 (sei).
Art. 19)– SPESE
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto saranno ad esclusivo carico dell’Affittuaria tutte le spese necessarie all’esercizio del ramo d’azienda.
Le spese ricollegabili alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Affittuario, ivi comprese quelle di bollo di registro.
Art. 20) – CLAUSOLA ETICA
Le parti dichiarano che nessuna percentuale, commissione o pagamento similare sono stati richiesti o pagati in relazione al presente contratto e riconoscono che le parti si sono indotte alla stipula del presente contratto esclusivamente sulla base del suo contenuto.
Art. 21) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto previsto dalla disciplina dettata dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice privacy) le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati esclusivamente per la corretta esecuzione del presente contratto. I dati in questione non saranno
fatti oggetto di discussione e potranno essere comunicati solo a società di consulenza o servizi di cui le parti si dovessero avvalere per attività correlate al presente contratto.
Art. 22) – FORO ED ELEZIONE DOMICILIO
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di CALTANISSETTA. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Art. 23) – RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile ed a quelle speciali applicabili in ragione della materia.
LA CONCEDENTE AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA IL PRESIDENTE AVV. XXXXX XXXXXX … | L’AFFITTUARIA … … … |
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Affittuaria accetta espressamente le seguenti clausole:
Art. 1) - OGGETTO Art. 2) - DURATA
Art. 4) - CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO Art. 5) - DEBITI, CREDITI E RAPPORTI CONTRATTUALI Art. 6) - TUTELA DEL CONTENZIOSO
Art. 8) – AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI Art. 9) – IMPOSTE E TASSE
Art. 10) – MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI Art. 11) - VARIAZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
Art. 13) – CONDIZIONE RISOLUTIVA O SOSPENSIVA Art. 14) – POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 15) – GARANZIA FIDEIUSSORIA Art. 16) – PENALI
Art. 17) – CLAUSOLA RISOLUTIVA Art. 18) – RECESSO ANTICIPATO Art. 19) – SPESE
Art. 21) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 22) – FORO ED ELEZIONE DOMICILIO
L’AFFITTUARIA
…
…
…
ALLEGATI:
1. Planimetria dell’impianto;
2. Polizza fidejussoria;