CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Tra la Società SIAD Prenatal rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx da una parte e
la FILCAMS CGIL rappresentata dalla Sig.a Xxxxxxx D'Aleo; la FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx; la UILTUC UIL rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx;
nonché dal Coordinamento nazionale SIAD Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Musei Rossana, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Amico Xxxxxxxx, Pozzati, Xxxxxx dall'altra, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo.
Art. 1 POLITICA STRUTTURALE, PIANI DI SVILUPPO, INVESTIMENTI
Le parti ribadiscono la validità delle intese intercorse, ai sensi del l'art. 137
C.C.N.L. 17 dicembre 1979, in materia di informazione e riconfermano la positività dei confronti sviluppatisi negli incontri periodici in tema di politica strutturale, piani di sviluppo e investimenti. In questo contesto l'azienda conferma l'impegno alla programmazione del proprio sviluppo teso a coprire tutte le realtà commerciali possibili e a perseguire maggiori livelli di efficienza e di produttività privilegiando a tal fine la rete di vendita diretta. Le parti salvo la naturale riservatezza per tutte le iniziative che possono avere interesse per la concorrenza confermano la natura consuntiva e preventiva del diritto all'informazione che avverrà, con le normali scadenze previste dall'accordo aziendale 1-3-1978 ai seguenti livelli e con i seguenti contenuti:
A livello nazionale: le informazioni di rilevanza o carattere generale e/o che comunque abbiano riguardo all'azienda come complesso o a sue strutture di dimensione nazionale quando siano interessate globalmente. Il contenuto di questo livello di informazione riguarderà i temi degli investimenti, dello sviluppo, dell'andamento economico dell'azienda, delle strategie commerciali, dei programmi di formazione, dei programmi di ristrutturazione, delle innovazioni tecnologiche, dell'occupazione dei programmi di decentramento e più in generale, di tutti quei fenomeni che abbiano rilevanza aziendale.
A livello territoriale: le informazioni che presentino rilevanza o specificità territorialmente delimitata e, su richiesta, verifica dell'attuazione delle informazioni date a livello nazionale quando esse riguardino le realtà territoriali.
Art. 2 RETE DI VENDITA INDIRETTA
L'azienda impegna la rete di vendita indiretta a rispettare le norme di legge previdenziali e sul lavoro nonché i contratti collettivi. Il fenomeno nel complesso e nello specifico sarà oggetto di informazione anche su richiesta delle XX.XX.
Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti si impegnano a verificare concordemente a livello territoriale una XX.XX. ponendosi come obiettivi la valorizzazione della professionalità il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro, più elevati livelli di efficienza e produttività, un migliore servizio alla clientela, una ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro nei quali si creino le condizioni per una valorizzazione professionale degli addetti.
Le parti convengono di verificare a livello territoriale gli organici delle unità di vendita tenendo conto di obiettivi da considerarsi in concorso tra di loro quali l'andamento economico dell'unità produttiva, l'organizzazione del lavoro, la struttura delle unità.
Art. 4 PART-TIME
Le parti convengono che il part-time venga utilizzato nell'XX.XX. anche in funzione del restringimento del nastro orario. Pertanto i criteri e la sua entità verranno verificati rispetto agli occupati a full-time. L'utilizzo del part-time deve tendere ad una progressiva riduzione del ricorso al lavoro straordinario.
Art. 5 TRASFERTE
L'azienda dichiara che il ricorso alle trasferta ed alle missioni sia riferito a carenze eccezionali di organico e cioè di carattere contingente ovvero necessità di interventi promozionali di qualificazione o riqualificazione professionale ricercando e privilegiando la consensualità dei lavoratori interessati con l'obiettivo di accrescimento della professionalità individuale ritenuto comune dalle parti.
Art. 6 TRASFERIMENTI
Le parti convengono che i trasferimenti non temporanei dei quadri devono avvenire in una prospettiva di arricchimento di esperienze e di sviluppo professionale tali da determinare la consensualità dei soggetti interessati che dovrà comunque essere ricercata.
Art. 7 PROFESSIONALITA'
Le parti ribadendo il comune obiettivo del massimo sviluppo della professionalità individuale e collettiva convengono con decorrenza 1-1-1982 quanto segue:
- inquadramento al IV livello contrattuale per tutti gli addet-ti al magazzino previo programma di addestramento e qualificazione da effettuarsi comunque entro un anno.
In relazione a quanto sopra per i neo assunti il superiore inquadramento aziendale competerà, previo programma di addestramento e qualificazione, alla scadenza di un anno dall'assunzione;
- inquadramento al III livello contrattuale per tutti gli addetti alla vendita tenuto conto delle nuove mansioni di concetto che, in aggiunta alle ordinarie mansioni, si esplicano in attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività
commerciale, in rapporti commerciali di vendita al pubblico anche attraverso azioni promozionali in iniziative promozionali ed interventi diretti all'addestramento e alla riqualificazione laddove necessari.
In relazione a quanto sopra per i neo assunti e per gli apprendisti il superiore inquadramento aziendale competerà ad una anno dall'assunzione o a sei mesi dal raggiungimento della qualifica per gli apprendisti.
Art. 8 ORARIO DI LAVORO NASTRO ORARIO
Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale annessa all'art. 137 del C.C.N.L. 17-12-1979 in materia di disciplina legislativa degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, le parti convengono sull'opportunità di esaminare le condizioni per la sperimentazione della riduzione del nastro orario attraverso soluzioni che tengano conto della realtà organizzativa SIAD. La sperimentazione avrà luogo previa verifica delle seguenti condizioni essenziali:
- non aggravio dei costi gestionali e di esercizio
- non diminuzione di produttività e di efficienza
- copertura delle esigenze di presidio
- mantenimento di un elevato livello di servizio per la clientela
- mantenimento di una efficiente gestione interna delle merci
- razionale utilizzo degli impianti e conseguente equilibrato utilizzo della forza lavoro.
Le parti, convengono sulla necessità di uno studio approfondito a livello territoriale della problematica in esame e sulla opportunità di un confronto sullo stato dei lavoro rispettivamente svolti da tenersi entro e non oltre il primo incontro informativo e di gestione del contratto aziendale o, comunque, non appena modifiche in materia di disciplina legislativa o amministrativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi lo consentano.
Nota a verbale
Le parti convengono che la valutazione dei costi per la fattibilità della sperimentazione non sarà svolta su singoli elementi di costo, ma sull'insieme dei medesimi giudicati nella loro globalità e, ove necessario, tenendo conto del gruppi di ore di permesso retribuito di cui all'art. 36 C.C.N.L.
Art. 9 AMBIENTE E SALUTE
L'azienda conferma quanto già previsto in materia dai preceden-ti accordi e si impegna all'applicazione delle leggi e regolamenti emanate dalle regioni nell'attuazione della riforma sanitaria.
Art. 10 AMBIENTE DI LAVORO
L'azienda si impegna a ricercare soluzioni tendenti ad una più agevole gestione delle merci con particolare riferimento al volume ed al peso.
Art. 11 MENSA
Le parti ricercheranno a livello aziendale una soluzione per i lavoratori della sede intesa a prospettare un servizio mensa, qualora anche per problemi di compatibilità di costi strutturali non si addivenga a soluzione per l'l-l-1982, si stabilisce sin d'ora con la stessa decorrenza un concorso sino a un totale di L.
2.500 a pasto da corrispondere al lavoratore dietro presentazione di documentazione.
Art. 12 RIMBORSI SPESE AUTO E RISCHI MACCHINA
Ai lavoratori che preventivamente autorizzati dall'azienda, fanno uso di automezzo proprio per l'espletamento delle proprie mansioni, sarà corrisposto un rimborso chilometrico in base alle tabelle ACI.
Fermo restando l'accollo al lavoratore della franchigia di L. 200.000 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati, senza dolo, durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dall'azienda con forme apposite assicurative nel massimale di L. 2.000.000, fermo restando il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura.
Art. 13 SALARIO
In coerenza con un impegno concorde al pieno sviluppo della professionalità anche dal punto di vista economico le parti concordano quanto segue:
- In occasione della corresponsione della retribuzione di mag-gio 1981 una una- tantum di L. 170.000 per il personale addetto alla vendita inquadrato al IV livello nonché per il personale addetto alla movimentazione fisica delle merci nel magazzino.
- A decorrere dal 1-5-1981 L. 20.000 mensili al IV livello contrattuale riparametrate secondo i valori del C.C.N.L., per i lavoratori non inclusi dal punto precedente nonchè ulteriori L. 20.000 mensili computate con le stesse modalità dal 1-6-1982 (cfr. Tabella).
- A decorrere dal 1-6-1982 L. 20.000 mensili per i lavoratori addetti alla movimentazione fisica delle merci in magazzino.
Tabelle degli aumenti del premio aziendale
Livello | Dal 1-5-1981 | Dal 1-6-1982 |
I Super | 31.496 | 62.992 |
I | 29.921 | 59.842 |
II | 25.196 | sino a 50.392 |
III | 22.834 | 45.668 |
IV | 20.000 | 40.000 |
V | 18.748 | 37.496 |
Le parti concordano che è comune obiettivo il raggiungimento della perequazione del premio aziendale con l'abbattimento dei differenziali retributivi oggi esistenti da realizzare nel futuro accordo integrativo compatibilmente ad un equilibrio economico complessivo.
Art. 14 INCARICATO AZIENDALE
Le parti concordano sulla validità dell'incaricato aziendale e ritengono necessaria in tutti i punti di vendita tale presenza ferme restando le funzioni espletate.
Art. 15 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dall' 1° gennaio 1981 e scadrà il 31 dicembre 1983 salve le diverse decorrenze previste per i diversi istituti dai relativi articoli.