Accordo per la realizzazione di attività formativa in cooperazione
Accordo per la realizzazione di attività formativa in cooperazione
TRA
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste con sede in Trieste, xxx Xxxxxx 00, codice fiscale 80020520328, partita IVA 01240910321, d'ora in poi denominato “OrdIngTS”, rappresentato dal Presidente Xxx. Xxxxxxxxx Xxx, nato a Firenze il 28/11/1957
e
– con xxxx xx , xxx x. , XX , xxxxxxx XXX , x'xxx in poi denominato “Partner”, rappresentato da , in qualità di , nat_ a il ;
PREMESSO
- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali (art.3,
c.5. lett. b);
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l’attività di formazione svolta dagli Ordini e Xxxxxxx professionali può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti (art.7 c.5);
- che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha adottato, in data 21 giugno 2013, il “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”;
- che il suddetto Regolamento è stato precedentemente approvato dal Ministro della Giustizia in data 21 giugno 2013 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013;
- che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha approvato le "Linee di indirizzo – Testo Unico 2018" del Regolamento sopra citato con la Circolari n. 164 dd. 19.12.2017, nelle quali sono definite le modalità per una corretta sponsorizzazione degli eventi formativi;
- che OrdIngTS intende svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto dell’accordo di cooperazione
1) La premessa è parte integrante del presente accordo.
2) Gli eventi formativi, ai sensi del Regolamento e delle Linee di indirizzo, sono definiti:
a) corso di formazione;
b) corso di formazione abilitante previsto dalla legge;
c) seminario;
d) convegno;
e) visita tecnica qualificata a siti di interesse.
3) Gli eventi formativi di cui al comma 2 devono rispettare i requisiti obbligatori minimi individuati dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo che vengono riassunti nell’allegato A al presente accordo.
4) Si definisce Partner un’organizzazione, associazione (comprese Federazioni, Fondazioni e Consulte afferenti al sistema ordinistico) o altro ente pubblico o privato, di natura non commerciale, che supporta OrdIngTS nella realizzazione dell’evento attraverso la messa a disposizione non onerosa di beni e servizi di natura scientifica, tecnologica o organizzativa.
5) Il Partner coopererà con OrdIngTS per l’organizzazione del seguente evento formativo:
6) L’evento formativo sarà rivolto agli iscritti di OrdIngTS e di Ordini degli Ingegneri di tutta Italia; la partecipazione sarà comunque aperta anche a non iscritti ad Ordini degli Ingegneri.
7) La responsabilità scientifica e tecnico-professionale dell’attività formativa sarà di competenza esclusiva di OrdIngTS, che individuerà un responsabile scientifico dell’evento.
8) Il programma dell’evento formativo sarà concordato tra XxxXxxXX ed il Partner, ferma restando la responsabilità scientifica di cui al punto precedente.
9) La cooperazione potrà essere estesa, senza modifiche al presente accordo, anche agli altri Ordini e Collegi professionali territoriali della Provincia di Trieste.
Art. 2
Compiti e impegni di OrdIngTS
1) Compiti e impegni di OrdIngTs nell’ambito del presente accordo di cooperazione sono:
a) informare il Partner del numero di crediti formativi professionali (CFP) per ingegneri attribuiti alle attività formative;
b) predisporre la locandina e procedere alla pubblicizzazione dell’evento ai propri iscritti;
c) incaricare con apposita lettera d’incarico i docenti non dipendenti dal Partner;
d) raccogliere le iscrizioni e le eventuali quote di partecipazione all’evento;
e) curare la compilazione del registro delle presenze di ciascun giorno di lezione, riportante le ore di ingresso e uscita dalle lezioni di ciascun partecipante, controfirmate dal partecipante stesso all’ingresso e all’uscita;
f) procedere alla consegna ai partecipanti e alla raccolta del questionario in forma anonima per la verifica della qualità percepita;
g) provvedere alla preparazione e consegna degli attestati di partecipazione;
h) provvedere all’effettiva assegnazione dei crediti formativi professionali per ingegneri ai partecipanti iscritti ad un Ordine degli Ingegneri;
i) garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti e degli invitati che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali.
Art. 3
Compiti e impegni del Partner
1) Compiti e impegni del Partner nell’ambito del presente accordo di cooperazione sono:
a) fornire i servizi oggetto dell’accordo nei tempi stabiliti;
b) non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo;
c) compilare, almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’evento, l’apposita richiesta on-line disponibile sul sito dell’Ordine degli Ingegneri nella sezione “Formazione – Proposte eventi formativi”, nella quale sono riassunti i dati principali dell’evento formativo, con particolare riferimento a:
- tipologia dell'evento (con riferimento all’elenco di cui all’art. 1, comma 2);
- titolo dell’evento;
- durata al netto di saluti iniziali, pause, test;
- sintesi degli obiettivi formativi;
- sede, data e orario;
- programma dell’evento;
- nominativi e CV dei formatori/docenti/relatori;
- costo presunto per gli ingegneri partecipanti;
d) presentare a OrdIngTS su richiesta, e comunque 30 giorni prima dell’inizio dell’evento, tutta la documentazione attestante i requisiti di qualità dell’evento, con particolare riferimento ai CV dei relatori/docenti (firmati e riportanti l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003), al contenuto dell’evento, ai materiali didattici previsti e alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate;
e) predisporre la locandina dell’evento formativo (ove richiesto), concordandola con OrdIngTS;
f) pubblicizzare, solo su esplicita richiesta di XxxXxxXX, le iniziative secondo modalità concordate;
g) non diffondere materiali didattici predisposti da OrdIngTS ai fini dell’iniziativa;
h) riconoscere a OrdIngTS, quale contributo alle spese di segreteria, a fronte del quale XxxXxxXX rilascerà al Partner regolare fattura, un importo pari a 250,00 euro al netto dell’IVA.
Art. 4
Presenza di eventuali Sponsor commerciali
1) Per sponsor commerciale si intende qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi, in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante; non esistono vincoli sulla natura e tipologia dello sponsor.
2) Il Partner garantisce che l’evento formativo di cui all’art. 1 non è finalizzato ad interessi commerciali nel settore dell’ingegneria, che non sono presenti Sponsor commerciali, come definiti al punto 1, e che durante l’evento non viene effettuata alcuna forma di pubblicità o di attività promozionale.
3) In presenza di Sponsor commerciali o di forme di pubblicità o di attività promozionale di ogni genere, il presente accordo dovrà essere integrato con un apposito contratto direttamente con lo Sponsor che regoli le forme di pubblicità.
4) Il Partner garantisce inoltre che sono rispettate tutte le condizioni descritte ai punti del successivo art. 5.
Art. 5
Regolamentazione delle forme di pubblicità ai sensi del Regolamento
1) La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono interferire con l'attività di formazione e aggiornamento professionale dell’evento.
2) E’ vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l’attività di formazione e aggiornamento professionale con modalità frontale e nei materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la didattica sia con modalità frontale che a distanza (esempio nelle slide proiettate e nelle dispense).
3) Nel materiale didattico, informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo.
4) E’ vietata la vendita di materiale da parte di Sponsor durante l’evento formativo.
5) E’ vietata l’apposizione del logo di qualunque Sponsor nell’eventuale attestato di partecipazione con l’indicazione dei CFP per il relativo evento.
Art. 6 Trattamento dei dati
1) Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della privacy).
2) Il titolare del trattamento dei dati personali forniti in fase di iscrizione a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 è esclusivamente OrdIngTS.
Art. 7 Altri accordi
1) Tutte le variazioni del presente accordo di cooperazione dovranno essere concordate ed accettate da entrambi i soggetti sottoscrittori.
2) La sottoscrizione del presente accordo non dà in alcun modo al Partner la qualifica di ente formativo accreditato da OrdIngTS.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
PARTNER
Trieste,