CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO –CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO –CONDIZIONI GENERALI
Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, (d’ora in avanti Co con sede in 30175 Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx xxxxx Xxxx, 0/X
Sviluppo Artigiano, nella persona del signor XXXXXX XXXXXXXXX nato a Padova il 07/08/1971 in qualità di Direttore Generale autorizzato a quanto infra dal Consiglio di Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere il presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede di Sviluppo Artigiano
e
l’Impresa con sede legale a _ prov. in P.IVA
Codice Fiscale in persona del legale Rappresentate
Nato a il e residente in
PREMESSO CHE
ƒ Sviluppo Artigiano è un Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art.106 T.U.B., che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni; l’oggetto sociale di Confidi è quello di agevolare l’accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie e sostegno al fine di agevolare l’accesso al credito; è soggetto autorizzato altresì a concedere alle imprese socie altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106 del Tub;
ƒ il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente;
ƒ le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di mutuo sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell’unito documento di sintesi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
TUTTO CIO’ PRsi EcoMnvEienSe Se sOi s,tipula quanto segue: Art. 1 –PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati.
Sviluppo Artigiano concede al Cliente un finanziamento, a titolo di mutuo, mediante bonifico del relativo importo, al netto di spese intestato al Cliente. L’importo concesso con il finanziamento dovrà essere versato sul conto corrente intestato al cliente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'erogazione dell’importo del finanziamento concesso da Sviluppo Artigiano mediante bonifico SCT sul conto corrente indicato dal mutuatario.
Art. 2 –CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO
Il contratto produce i suoi effetti dalla sottoscrizione ed a seguito dell’erogazione, al netto, delle quote sociali, delle spese e delle altre somme dovute dal Cliente a favore del Confidi così come indicato nel Foglio Informativo. Il Cliente prende atto che il Confidi può eventualmente inoltrare richieste di controgaranzia al Fondo Centrale di Garanzia c/o MCC, altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari. Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, il finanziamento prestato da Confidi può essere considerato “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, il finanziamento sarà concesso in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006. Nel caso la domanda di finanziamento fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente Sviluppo Artigiano da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.
Art. 3 –CONDIZIONI ECONOMICHE
Il presente contratto evidenzia le voci di costo e le quote sociali che dovranno essere corrisposte al Confidi.
Il Confidi, valutata la presenza del merito creditizio, delibera la erogazione del finanziamento alle condizioni pattuite.
Le quote sono rimborsabili in caso di recesso, previa estinzione di ogni rapporto in essere col Confidi. La richiesta di recesso, presentata dal socio, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi che, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità. Il Cliente accetta, insindacabilmente, la classe di rating/scoring assegnata dal Confidi ed è a conoscenza che le condizioni economiche applicate dal Confidi al finanziamento variano in base alla classe di rischio assegnata.
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
E’ previsto un contributo per l’apertura e la valutazione della pratica in misura variabile a seconda dell’importo richiesto; recuperato una tantum al momento dell’erogazione secondo lo specchietto:
Diritti di Segreteria | €120,00 per finanziamenti fino a €10.000,00 €200,00 per finanziamenti fino a €25.000,00 €350,00 per finanziamenti oltre €25.000,00 |
Spese Istruttoria | €170,00 per finanziamenti fino a €10.000,00 €250,00 per finanziamenti fino a €25.000,00 €450,00 per finanziamenti oltre €25.000,00 |
XXXXX D’INTERESSE:
Sulla somma di denaro mutuata il Cliente si obbliga a corrispondere a Sviluppo Artigiano l’interesse in ragione del tasso indicato nel documento di sintesi. Se il tasso di interesse convenuto è indicizzato, esso può variare al mutare del parametro alla data di scadenza di ciascuna rata di ammortamento, con decorrenza a far tempo dalla data di inizio del periodo relativo alla rata successiva.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):
Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è riportato il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG), calcolato come previsto dalla normativa sul credito ai consumatori di cui al capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni di attuazione, in ragione del tasso di interesse e degli altri oneri e condizioni a carico del Cliente. Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse, laddove previste e/o consentite ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 e del successivo art. 6 della presente sezione, delle spese e degli altri oneri riportati nel documento di sintesi. Non risultano compresi nel TAEG il compenso eventualmente previsto per l’esercizio della facoltà di pagamento anticipato, gli interessi di mora, nonché eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal presente contratto.
QUOTE DI CAPITALE:
E’ previsto il versamento di ulteriore capitale sociale ad integrazione di quello già posseduto secondo le regole:
- una quota sociale (Euro 5,16) per ogni 1.000,00 (mille) Euro di finanziamento erogato;
ONERI PER ALTRE OPERAZIONI:
Nel caso in cui il Cliente richieda, successivamente al rilascio del finanziamento, variazioni di qualsiasi tipo (moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, trasferimenti, sospensioni, allungamenti …) verranno applicate spese e/o commissioni a seconda del tipo di operazione richiesta.
Art. 4 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA
Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con Sviluppo Artigiano sono depositate presso la sede centrale del Consorzio.
Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Sviluppo Artigiano, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale).
Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Sviluppo Artigiano sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 5 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
All'atto della costituzione dei singoli rapporti, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire a Sviluppo Artigiano i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.
Al fine di tutelare il proprio Cliente, Sviluppo Artigiano valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).
Il cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile penale ed amministrativa della correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati forniti al Confidi.
Art. 6 –CONDIZIONI CONTRATTUALI
6.1 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto
Fermo restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., il Confidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando il Confidi dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c..
Il Confidi può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con il Confidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o
di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nel documento di sintesi. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.
6.2 Modalità di rimborso del finanziamento
Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l’allegato piano di ammortamento che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il pagamento delle singole rate avviene con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN), nel quale il Cliente si obbliga a costituire i fondi necessari. Se è pattuito un periodo di preammortamento, in esso il Cliente paga i soli interessi con le modalità concordate e, comunque, non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.
6.3 Pagamento di terzi
Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 quater del Testo Unico Bancario, laddove applicabile, il Confidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito del Confidi stesso o nelle garanzie che l’assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.
6.4 Facoltà di rimborso anticipato
Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo al Confidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto al Confidi un compenso pari a quanto indicato documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del Testo Unico Bancario.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Confidi non rimborsa neanche parzialmente le spese e i diritti corrisposti all’atto dell’erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.
6.5 Interessi di mora
Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente deve corrispondere al Confidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, gli interessi moratori in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura.
Sugli interessi di mora non viene effettuata la capitalizzazione periodica.
6.6 –Garanzie
A fronte del presente mutuo vengono rilasciate le seguenti garanzie:
'HVFUL]LRQH
,QWHVWD]LRQH JDUDQWH
&RGLFH ILVFDOH JD
BBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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6.7 Modifiche del Contratto
Le richieste di variazione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, sospensioni, allungamenti …) che perverranno al Confidi dal cliente stesso o per il tramite di soggetti autorizzati, verranno esaminate dal Confidi che invierà apposita comunicazione di avvenuta variazione, ovvero rifiuto, e delle nuove condizioni applicate di cui agli “oneri per altre operazioni” sopraindicati.
Il Cliente accorda specificamente a Sviluppo Artigiano la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).
Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione contenuta nella “proposta di modifica unilaterale del contratto” , che sarà comunicata da Sviluppo Artigiano con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.
In caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin da ora che il mutuo continuerà a produrre interessi al tasso indicato nel documento di sintesi.
6.8 Modifica dello "status" del Cliente
Il cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nella ditta (es: Ragione Sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.).
6.9 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti
Tutte le obbligazioni del Cliente verso Sviluppo Artigiano, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso Sviluppo Artigiano, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Sviluppo Artigiano può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi garanti, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.
Art. 7 –CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
Resta ferma la facoltà del Confidi di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito e del contratto ai sensi di legge.
Il Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Confidi, inclusa la compensazione, anche in deroga all’art. 1248 c.c.
Il Confidi si impegna a notificare al Cliente la cessione attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato secondo l’opzione esercitata dal Cliente per le comunicazioni; la cessione produce gli effetti di cui agli artt. 1264, 1265 e 1407 c.c.. La comunicazione della cessione non è necessaria se il Confidi, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.
Art. 8 –DIRITTO DI RITENZIONE
A seguito del mancato rimborso degli importi dovuti dal cliente, il Confidi ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal cliente versata e detenuta dal Confidi in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.
Art. 9 –COMUNICAZIONI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
9.1 Il Confidi fornisce al Cliente e/o ai Garanti:
x comunicazione annuale contenente un rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto nel caso di operazioni con durata superiori a 18 mesi;
x comunicazioni riguardanti l'art. 6.7;
x comunicazione della cessazione del contratto entro 60 gg. dall'estinzione del debito. Trascorso detto termine, e in caso di mancata comunicazione, la stessa si considera come trasmessa (silenzio assenso).
Il Confidi su richiesta del Cliente è tenuto a comunicare gli elementi essenziali di eventuali variazioni del rapporto contrattuale. L’invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto in forma cartacea ovvero elettronica, presso la sede legale e gli indirizzi di riferimento indicati nel presente contratto o sue variazioni. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento.
9.2 Invio della corrispondenza a Sviluppo Artigiano
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti a Sviluppo Artigiano, debbono essere inviati alla sede centrale del Consorzio fermo restando l’obbligo del cliente di verificare eventuali errori derivanti da disguidi o ritardi nella trasmissione.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che dovranno essere per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti a Sviluppo Artigiano – ivi compresi eventuali titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in riferimento al regime degli ordini impartiti a Sviluppo Artigiano ed alla modalità di inoltro della corrispondenza prescelta. Si indica all’uopo le pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx:
È onere del Cliente informare per iscritto Sviluppo Artigiano di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni all’indirizzo prescelto ai sensi dei commi precedenti inviando apposito modulo di variazione sottoscritto.
9.3 Modalità di comunicazione tra le parti
Le comunicazioni di cui agli artt. 6.7, 6.8, 7, 9.1, 9.2, 10, 12 e del presente art. 9.3 sono effettuate mediante:
a) Raccomandata A/R;
b) Posta elettronica certificata (se disponibile a tutte le parti interessate);
c) Brevi manu.
Art. 10 –RICHIESTE AL CONFIDI
Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese come espressamente citato nel Foglio Informativo, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, informazioni sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
Art. 11 –PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto si considererà perfezionato al momento della sottoscrizione.
Art. 12 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE
Sviluppo Artigiano nei rapporti con il cliente è tenuto ad osservare criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c. nonché alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 3856 e successive integrazioni e modificazioni (TUB) e relative disposizioni attuative).
Il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per mezzo lettera A/R a:
Sviluppo Artigiano - Xxx Xxxxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o ancora al Confidi stesso.
Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.
Art. 13 –ELEZIONE DOMICILIO
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: Sviluppo Artigiano - Xxx Xxxxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
Il Cliente e/o i Garanti presso la sede legale della ditta come indicato nel presente contratto (o successive variazioni ai sensi dell’art 7.1).
Art. 14 –LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Cliente e il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di Venezia.
Art. 15 - REGIME FISCALE E SPESE
Il presente contratto, qualora abbia una durata superiore a 18 mesi, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 29/9/1973, n. 601, è sottoposto al regime fiscale che le parti hanno pattuito e indicato nel documento di sintesi, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto di finanziamento. L’importo dovuto, secondo quanto ivi indicato, a titolo di imposte e tasse, è a carico del Cliente.
Laddove le parti hanno pattuito l’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui al DPR 29/09/1973, n. 601, ai fini dell’applicazione, nella misura dello 0,25 per cento, della predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del richiamato D.P.R. 601/1973, così come integrato dal comma 6, dell’art. 1-bis del D.L. 12/07/2004 n. 168, conv. L. n. 191 del 30/7/2004, il Cliente dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto NON è destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze.
Il Cliente si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato, manlevando e obbligandosi a rimborsare il Confidi per eventuali differenze d’imposta, sanzioni ed interessi richiesti dall’Amministrazione finanziaria in caso di dichiarazione mendace, autorizzando sin d’ora il Confidi medesimo ad addebitare tali somme sul proprio conto corrente.
Art. 16 –TABELLA DI AMMORTAMENTO
Il Cliente ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta, una tabella di ammortamento, corrispondendo al Confidi, se previsto nel documento di sintesi, il relativo importo
Luogo e data,
(Sviluppo Artigiano) (Il Cliente)
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente,.c. lae sieguesntiensi e clausole contrattuali: art. 3) Condizioni Economiche; art. 4) deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza;
art. 5) identificazione della clientela; art. 6) Condizioni Contrattuali; art. 7) cessione del credito e del contratto; art. 8) diritto di ritenzione; art. 9) Comunicazioni e modalità di comunicazione; art. 10) richieste al confidi; art. 11) Perfezionamento del contratto; art. 12) pubblicità e trasparenza delle condizioni. reclami e mezzi di tutela stragiudiziale; art. 13) elezione domicilio; art. 14) legge applicabile e foro competente; art. 15) regime fiscale e spese.
Luogo e data,
(Il Cliente)
Il Cliente dichiara che gli è stata consegnata copia del presente contratto comprensiva delle condizioni economiche.
Luogo e data,
(Il Cliente)
DOCUMENTO DI SINTESI
Spett.le
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Oggetto: Condizioni economiche del contratto di prestazione d
CARATTERISTICHE DEL CREDITO DIRETTO | |
PRODOTTO | PICCOLO CREDITO |
FORMA TECNICA | Mutuo chirografario |
FINALITA’ | Descrizione finalità |
IMPORTO FINANZIA | Eur€o€€€€€€€,€€ |
DURATA | MESNIN FREQUENZA :RAMTEANSILE |
CONTO CORRENTE INTESTATO AL CLI | IBAXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Spett.le CLIENTE,
nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D. X.xx. 1 settembre 1993, n.385 e successive norme attuative e modificative, di seguito si riportano le condizioni economiche vigenti alla data odierna:
Tassi
Xxxxx Xxxxx Nominale (TAN) | Xx,xx% |
Tasso di Interesse di Preammortamento | Pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato |
Tasso di Mora | Tasso del contratto + 3 punti percentuali |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) | Xx,xx% |
Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm) | Il TEGM è l’informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d’Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca D’Italia. |
Xxxxxxxx di salvaguardia – ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso soglia | Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso - soglia (ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso-soglia dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente entro il limite del tasso soglia usurario ed il Confidi restituirà al Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso – soglia |
Spese
Diritti di segreteria | Euro €€€€€€€€,€€ |
Spese istruttoria | Euro €€€€€€€€,€€ |
Spese di incasso rata | €3,00 |
Spese per sollecito rate insolute | €5,00 per ogni sollecito |
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie | Gratuite: nel caso di comunicazioni telematiche €2,00 nel caso di comunicazioni cartacee |
Penale estinzione anticipata | pari al 2% del valore residuo del finanziamento |
Imposta di bollo | €16,00 |
Richiesta di variazioni al contratto post perfezionamento | €150,00 |
Piano di ammortamento
Tipo di ammortamento | Ammortamento (aratle lmeansili fcorstaantni ccomeprsenesive di quota capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito) |
Liquidazione interessi | Liquidazione men. Gsliiinlteeressi dsoneogcallcoilati aintnicitpaetamreentesesd inseriti nella rata di cui al piano di ammortamento. |
Gli interessi di preammortamento, intercorrenti tra il giorno dell’erogazione e la fine del mese in corso verranno recuperati unitamente alla prima rata. |
Scedletlala modalità per l'invio delle comunicazioni periodiche
In relazione al rapporto, dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche ex art. art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB) e le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all’art. 118 TUB:
in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
in forma elettronica all’indirizzo PEC comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto.
Dichiarazione della qualifica attribuita al cliente
Dichiaro che, in relazione al contratto sopra indicato, che il Confidi, sulla base delle informazioni disponibili, mi ha comunicato di avermi qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale soggetto che riveste la qualifica di cliente al dettaglio, qualificazione nella quale mi riconosco e che accetto.
Prendo atto che il Confidi è tenuto a modificare tale qualifica, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia esplicita richiesta.
Salvo quanto diversamente pattuito negli articoli che precedono, il pagamento delle spese diverse dagli interessi convenzionali inseriti nel piano di ammortamento dovrà essere effettuato mediante addebito SDD sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN).
Cordiali saluti
Sviluppo Artigiano
Per accettazione:
(data, luogo, timbro e firma del cliente)
PIANO DI AMMOROTAMENT
Tipo finanziamento | Durata mesi |
Importo finanziamento € | Frequenza |
Tasso d'interesse % | Numero rate |
Importo rata € | Interessi € |
15 | &$37,$/( | ,17(5(6 | 63(6( ,1& 5$7$ | 727$/( 5 | '(% 5(6 | 6&$'(1=$ |
| ||||||
| ||||||
« | ||||||
1 |
Per accettazione:
(data, luogo timbro e firma del cliente)