PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Tribunale di Genova,
rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx
Ordine degli Avvocati di Genova,
rappresentato dal Presidente, Xxxxx Xxxxxx
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova,
rappresentata dal Direttore Provinciale, Xxxxxxx Xxxxx
su impulso della
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria,
rappresentata dal Direttore Regionale, Xxxxx Xxx Xxxxxxx
di seguito congiuntamente denominate “le Parti”
PREMESSO CHE
− Ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito “decreto”),“Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte
l’amministrazione dello Stato”;
− nell’articolo 8 della Tariffa parte I allegata al medesimo decreto, è contenuto l’elenco degli atti dell’Autorità Giudiziaria soggetti a tassazione a termine fisso;
− l’articolo 10 del predetto decreto indica, al comma 1, lettera c), i cancellieri e i segretari, quali soggetti obbligati a chiedere la registrazione “per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni”;
− l’articolo 16 del decreto detta le modalità di esecuzione della registrazione;
− l’articolo 57, comma 1 del decreto individua tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa di registro le parti in causa;
− l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115 indica la procedura per la registrazione degli atti giudiziari;
− l’articolo 278 del predetto decreto stabilisce che: “Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche”;
− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
− il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
− il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di il “Codice dell’amministrazione digitale”;
− il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 detta all’articolo 16-undecies le modalità dell'attestazione di conformità nell’ambito della Giustizia Digitale.
CONSIDERATO CHE
− l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Genova 1, procede alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione degli atti giudiziari prodotti dal Tribunale di Genova;
− la registrazione è attualmente richiesta mediante presentazione all’Ufficio di istanza, accompagnata da copia autentica dei singoli provvedimenti giudiziari, oltre ad eventuale documentazione di ausilio, tutto su supporto cartaceo;
− è interesse delle Parti accelerare l’iter della registrazione dei documenti, mediante sostituzione dei supporti cartacei impiegati con documenti informatici già dalla fase di predisposizione degli atti giudiziari, sino alla loro restituzione a registrazione avvenuta;
− è altresì interesse dell’Agenzia delle Entrate semplificare il sistema di comunicazione della avvenuta tassazione degli atti ai contribuenti tenuti al versamento delle imposte, consentendo agli stessi di assolvere il tributo senza alcun ulteriore aggravio;
tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente Protocollo di intesa disciplina i rapporti tra le Parti al fine di semplificare l’iter di liquidazione dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari emessi dal Tribunale di Genova, nonché l’adempimento dei soggetti obbligati al versamento dell’imposta.
ARTICOLO 2
Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano a realizzare l’iter di liquidazione degli atti giudiziari di competenza, secondo le seguenti modalità.
2. Le richieste di registrazione e gli esiti delle medesime saranno trasmessi, previo superamento di una fase di test mediante simulazioni per natura di atto, a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
a. per l’Ufficio Territoriale di Genova 1: xx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
b. per il Tribunale di Genova: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
3. I messaggi di posta elettronica certificata in partenza dalla casella del Tribunale di Genova e indirizzati all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 dell’Agenzia delle Entrate, di dimensioni non superiori singolarmente a 100 MB, contengono:
a. [file in formato PDF/A firmato digitalmente, con estensione “p7m”] richiesta di registrazione corredata dall’elenco1 degli atti da registrare, attestazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 18 ottobre 2012 n. 212, recante i requisiti di cui all’art.19-ter del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014, come modificato dal Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2015, sottoscritta dal cancelliere o altro dirigente/funzionario responsabile, di conformità agli originali dei files in formato PDF/A di cui alla lettera c), lettera i. del presente articolo;
b. [file in formato foglio di calcolo] copia di cortesia dell’elenco di cui al punto precedente in formato editabile;
c. [files in formato PDF/A] per ogni atto in elenco sarà allegato al messaggio di posta elettronica di cui al presente articolo un unico file in formato PDF/A, denominato in maniera da consentire la univoca individuazione secondo la seguente stringa: “anno, natura, numero atto, "_", lettera e numero di repertorio”,2 e il cui contenuto comprenda:
i. copia informatica del documento, dove sia leggibile n. dell’atto, n. di Ruolo Generale, n. di Repertorio e data di repertoriazione;
ii. elenco delle parti, qualora necessario;
iii. ogni altro documento utile alla liquidazione del tributo dovuto per la registrazione.
4. Onde consentire il tempestivo assolvimento dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti ad opera dei soggetti obbligati, l’Ufficio Territoriale di Genova 1, effettuata la liquidazione secondo le consuete modalità, comunica a mezzo posta elettronica certificata ai difensori delle parti l’avvenuta liquidazione del tributo, con avvertenza che gli assistiti potranno procedere al versamento dell’imposta e pertanto consentire la registrazione automatizzata dell’atto senza necessità di notifica di ulteriori provvedimenti3.
1 Ogni atto occuperà una singola riga e sarà descritto dalle colonne: a. numero progressivo in elenco; b. repertorio; c. numero dell’atto; d. anno dell’atto; e. natura dell’atto; f. richiesta di registrazione a debito (SI/NO); g. ufficio/sezione/cancelleria.
2 Esempio: 2019SC1000_A1234.pdf.
3 Di seguito si riporta il testo della comunicazione: “Buongiorno, Le comunico che l’Ufficio ha proceduto alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal Suo assistito/assistiti in relazione all’atto giudiziario in oggetto della PEC. La presente comunicazione è prevista da un accordo sottoscritto dalla Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate, dall’Ordine degli Avvocati di Genova e dal Tribunale di Genova, volto a semplificare la registrazione degli atti giudiziari.
5. I messaggi di posta elettronica certificata in partenza dalla casella dell’Ufficio Territoriale di Genova 1 dell’Agenzia delle Entrate e indirizzati al Tribunale di Genova, di dimensioni non superiori singolarmente a 100 MB, contengono:
a. [file in formato PDF/A firmato digitalmente, con estensione “p7m”] lettera di “restituzione” che tiene luogo delle annotazioni di cui all’art. 16, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, contenente l’elenco4 degli atti registrati;
b. [file in formato foglio di calcolo] copia di cortesia dell’elenco di cui al punto precedente in formato editabile.
6. Per soddisfare le eventuali necessità di comunicazione, i vari Uffici, Sezioni o Cancellerie del Tribunale di Genova potranno contattare direttamente il Team gestione atti 2 dell’Ufficio Territoriale di Genova 1 anche al seguente indirizzo email: xx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
7. Al fine di attuare e favorire lo scambio di informazioni di cui ai punti precedenti le Parti individuano i rispettivi referenti per l’attuazione del Protocollo.
ARTICOLO 3
Durata
1. Il presente Protocollo, che non comporta alcun onere a carico delle parti, ha la durata di dodici mesi con automatico rinnovo salvo disdetta di una delle parti, da comunicare almeno un mese prima della scadenza.
ARTICOLO 4
Modifiche
1. Le Parti si impegnano a modificare o integrare gli accordi ivi previsti, anche in relazione all’approvazione di nuove norme, all’introduzione di nuove tecnologie o a causa
Il Suo cliente, da Lei opportunamente notiziato, potrà infatti procedere al versamento dell’imposta utilizzando il modello F24 espressamente generato, che troverà in allegato e che consentirà la registrazione automatizzata dell’atto. In tale maniera eviterà l’emissione di avvisi di liquidazione e/o la cartellazione degli importi dovuti, come accadeva nel passato, e pertanto ogni ulteriore onere accessorio, quali le spese di notifica e/o eventuali sanzioni per tardività. Lo stato di lavorazione dell’atto e i relativi elementi di dettaglio sono consultabili nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx?xxxxxx0
avendo cura di inserire quale Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx “GENOVA 1 UT DPGE” e seguendo le istruzioni a video.”.
4 Ogni atto occuperà una singola riga e sarà descritto dalle colonne: anno, natura, numero, data di registrazione, numero di registrazione, importo totale, importo a debito, repertorio e numero, lettera art. 59 (registrazione a debito), numero del volume (registrazione a debito), numero dell’articolo (registrazione a debito).
di eventuali difficoltà che potranno emergere nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
0. Le modifiche e/o integrazioni di cui al comma precedente saranno recepite in appositi addenda sottoscritti dalle Parti.
ARTICOLO 5
Trattamento dei dati personali
1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente protocollo implica un trattamento di dati personali – ed in particolare dati giudiziari – di persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private.
2. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del protocollo sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
6. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli
obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni relative al presente protocollo tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del protocollo.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
13. per il Ministero della Giustizia, la dott.ssa Xxxxx Xx Xxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
ARTICOLO 6
Tutela della riservatezza
1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione del protocollo medesimo ovvero per ragioni d’ufficio e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti o agli interessati.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Letto, confermato e sottoscritto, con firma digitale
Il Presidente del Tribunale di Genova,
Xxxxxx Xxxxxx
_
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Xxxxx Xxxxxx
_
Il Direttore Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate
Xxxxx Xxx Xxxxxxx
_
Il Direttore Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate
Xxxxxxx Xxxxx
_