PREMESSA
Allegato 1 alla DGR n.XI/ del
DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO (L.R. 27 del 17.12.2021, ART. 23 comma 1 e 2)
PREMESSA
Il presente atto, in attuazione dell’art. 23, c.2 della legge regionale 27/2021 (di seguito “Legge di PC”), disciplina i compiti e i termini per la costituzione dei Comitati di Coordinamento del Volontariato (di seguito “CCV”), che rappresentano, con compiti definiti dall’art. 23, c.1 della Legge di PC, tutto il volontariato organizzato di protezione civile (di seguito “VOPC”) iscritto nella sezione provinciale di riferimento nell’Elenco Territoriale del volontariato organizzato di protezione civile della Regione Lombardia di cui all’articolo 22, c. 3 della Legge di PC (di seguito “Elenco Territoriale”).
Il presente atto disciplina, inoltre, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi CCV, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali.
Al fine di garantire la rappresentanza, anche nel Comitato regionale previsto all’art. 23 comma 3 della Legge di PC, dei soggetti di cui all’art. 2, c. 4, primo periodo del Regolamento regionale n. 10 del 19/12/2022 del volontariato di protezione civile, in attuazione dell’art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), di seguito “RR”, detti soggetti, attraverso propri delegati:
• concorrono all’individuazione del Consiglio Direttivo del CCV costituito nella provincia/Città metropolitana dove hanno sede legale, esprimendo il voto nell’Assemblea del CCV che elegge il Consiglio Direttivo;
• partecipano, senza diritto di voto, alle ulteriori sedute.
Sono organi del CCV:
• l’Assemblea del CCV;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vicepresidente;
• il Segretario.
1. ORGANI DEL CCV
1.1 ASSEMBLEA DEL CCV
L’Assemblea del CCV (di seguito “Assemblea”) è costituita da tutti i soggetti del VOPC di cui alle sezioni
dell’Elenco Territoriale elencate in premessa rappresentati dai rispettivi delegati.
Ogni soggetto del VOPC iscritto deve comunicare il nome del volontario delegato (di seguito “Delegato CCV”), e del suo supplente, che sostituisce il Delegato CCV quando questi non sia disponibile, entrambi democraticamente eletti tra i volontari iscritti, che rappresenteranno il soggetto del VOPC nell’Assemblea.
I Delegati CCV hanno diritto di voto per tutte le competenze attribuite all’Assemblea, con la sola eccezione dei delegati dei soggetti di cui all’art. 2, c. 4, primo periodo del RR, i quali esprimono il proprio voto solo nell’Assemblea del CCV che elegge il Consiglio Direttivo e partecipano, senza diritto di voto, alle ulteriori sedute. La composizione dell’Assemblea viene modificata in modo automatico a seguito dell’iscrizione o cancellazione, disposta dagli enti competenti, di un soggetto del VOPC dalla relativa sezione dell’Elenco Territoriale ed è immediatamente esecutiva.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo del CCV (di seguito “Consiglio Direttivo”), definendone le linee
strategiche ed operative per la durata triennale del mandato.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su decisione del
Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea stessa.
La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente del CCV e viene inviata almeno sette giorni prima della seduta stessa, con indicazione dell’ordine del giorno della seduta, della data, dell’ora e del luogo di riunione, presso una sede messa a disposizione dagli enti o individuata dal Consiglio Direttivo.
Per la validità delle sedute dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati CCV; la seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei
presenti alla seduta e vengono riportate in una sintesi del verbale, redatta dal Xxxxxxxxxx, che viene trasmesso a tutto il VOPC ed agli enti competenti.
I Delegati CCV possono essere sostituiti, ad opera dei soggetti del VOPC di appartenenza, nei seguenti casi:
• dimissioni o decesso;
• revoca della delega da parte dei soggetti del VOPC.
Ogni provvedimento di sostituzione dei Delegati CCV viene comunicato al Consiglio Direttivo e agli enti competenti.
1.2 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo del CCV ed ha durata triennale.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti tra i Delegati CCV appartenenti ai soggetti del VOPC operativi, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, al momento della convocazione dell’Assemblea; il numero dei consiglieri è variabile, in proporzione al numero di soggetti del VOPC iscritti alla rispettiva sezione provinciale, secondo il seguente schema:
• fino a 50 soggetti del VOPC iscritti: fino a 7 membri;
• fino a 100 soggetti del VOPC iscritti: 9 membri;
• oltre 100 soggetti del VOPC iscritti: 11 membri.
Hanno diritto ad essere eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
La procedura per le elezioni deve essere avviata, mediante convocazione dell’Assemblea, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente, che resterà in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, in occasione della seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti:
• un Presidente, che:
- detiene il potere di firma degli atti propri del CCV;
- rappresenta tutto il VOPC della propria Provincia/Città Metropolitana;
- garantisce il corretto funzionamento del CCV e degli organi che lo compongono;
- convoca le Assemblee ordinarie;
- convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
• un Vicepresidente, che affianca il Presidente o, in caso di suo impedimento, lo sostituisce nello svolgimento dei propri compiti;
• un Segretario, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CCV, i soggetti del VOPC e gli enti ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle sedute assembleari.
Il risultato delle elezioni e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario vengono comunicati agli enti competenti per la conseguente presa d’atto.
Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio adattarsi alle esigenze dei diversi territori, può dotarsi di una struttura organizzativa ed essere affiancato da gruppi di lavoro o staff, definiti liberamente a livello provinciale.
Tutte le votazioni del Consiglio Direttivo relative all’attività del CCV avvengono obbligatoriamente in forma
palese.
Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alle persone devono avvenire in forma segreta, salvo accordo unanime del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in una sede messa a disposizione dagli enti, oppure in altra sede autonomamente individuata e, di norma, è convocato con cadenza mensile dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche con la modalità del video collegamento che consenta di individuare con certezza i partecipanti.
La convocazione, comunicata almeno sette giorni prima della seduta o, in caso di particolare urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora e la sede della riunione.
La Provincia/Città Metropolitana, di intesa con il Consiglio Direttivo del relativo CCV, può convocare riunioni periodiche per concordare e condividere iniziative e proposte sul territorio di riferimento per l’espletamento delle attività di competenza.
La Regione convoca, almeno una volta l’anno, un’assemblea dei presidenti dei CCV, per la definizione delle
linee di indirizzo comuni e lo scambio di proposte, idee e osservazioni.
1.3 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
La sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo può avvenire nei seguenti casi:
• dimissioni o decesso;
• approvazione di una mozione di sfiducia, votata a maggioranza dall’Assemblea, per:
✓ motivazioni sottoscritte dalla maggioranza dei Delegati CCV;
✓ assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Ogni provvedimento di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo viene comunicato agli enti competenti. Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse rassegnare le dimissioni dalla carica, ovvero in caso di decesso, il Consiglio Direttivo procede con la sostituzione dello stesso, secondo la graduatoria dei primi non eletti.
Nel caso in cui le dimissioni, il decesso o la mozione di sfiducia dovessero riguardare il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario, il Consiglio Direttivo, dopo la sostituzione di tale membro, procede con il rinnovo delle cariche, dandone tempestiva comunicazione all’Assemblea e agli enti competenti.
La mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo, di uno o più dei suoi membri, viene discussa nell’Assemblea,
mediante contraddittorio tra le parti in causa, a cui segue la votazione, a scrutinio segreto, della mozione. L’approvazione della mozione comporta l’immediata decadenza dalla carica, con la sostituzione a beneficio dei primi non eletti, secondo l’ordine delle preferenze ricevute.
In caso di sfiducia dell’intero Consiglio Direttivo, vengono indette, dalla Provincia/Città Metropolitana di riferimento, nuove elezioni, da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia.
1.4 INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per assicurare la trasparenza dell’attività dei CCV e la circolazione delle informazioni, per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale scritto, a cura del Segretario.
Il Segretario raccoglie tale verbale, in formato elettronico, in un apposito registro, consultabile da tutti i soggetti del VOPC iscritti alla relativa sezione provinciale e reso accessibile, su richiesta, all’interno Consiglio Direttivo e agli Enti competenti.
Una sintesi del verbale viene inviata a tutti i soggetti del VOPC iscritti nella relativa sezione ed alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.
Dopo l’approvazione, nella successiva seduta del Consiglio Direttivo, del verbale della riunione precedente, il Segretario, a mezzo posta elettronica, invia a tutti i soggetti del VOPC iscritti e al settore protezione civile della rispettiva Provincia/Città Metropolitana una sintesi del verbale, mentre la versione integrale viene inviata alla rispettiva Provincia /Città Metropolitana entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.
1.5 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE
Il CCV, al fine di svolgere attività operative di coordinamento del VOPC può costituirsi in associazione, anche
in forma riconosciuta, ai sensi dell’art. 23, c. 6 della Legge di PC.
La volontà di costituirsi in associazione è approvata dall’Assemblea mediante specifica deliberazione, che incarica il Consiglio Direttivo di avviare le procedure di costituzione. Lo statuto dell’Associazione deve essere coerente con le presenti disposizioni, fermo restando quanto disposto dal DLgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.
Qualora il CCV si costituisca in associazione, quest’ultima partecipa alle Assemblee del CCV senza diritto di
voto, ivi compresa l’Assemblea Elettorale.
1.6 LOGHI/DENOMINAZIONI
Per la disciplina dei loghi identificativi e delle loro modalità di utilizzo si rimanda alla disciplina prevista
dall’articolo 25, comma 3, della Legge di PC.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI
2.1 CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO
Prima del 60° giorno antecedente la scadenza del proprio mandato, il Consiglio Direttivo uscente stabilisce la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo, nel rispetto dei termini di cui al successivo punto 2.10.
A tal fine, il Presidente del CCV convoca l’Assemblea per l’elezione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; la data di tale Assemblea deve, in ogni caso, essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
2.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I volontari individuati come Delegati CCV dai soggetti del VOPC di appartenenza possono presentare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo, compilando un’apposita scheda, pubblicata sul sito istituzionale della relativa Provincia/Città Metropolitana e, se disponibile, sul sito dei CCV.
La scheda dovrà pervenire al recapito del rispettivo Consiglio Direttivo uscente entro il termine indicato al successivo punto 2.10, a mezzo PEC, raccomandata postale, o consegnata a mano in originale.
2.3 COMMISSIONE ELETTORALE
Il Consiglio Direttivo uscente, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, nomina una Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due Segretari, tutti individuati tra i Delegati CCV non candidati, per le successive verifiche e procedure elettorali.
2.4 VERIFICA DELLE CANDIDATURE
La Commissione Elettorale, per ciascuna candidatura presentata, verifica che il Delegato CCV appartenga ad un soggetto del VOPC, regolarmente iscritto alla relativa sezione provinciale dell’Elenco Territoriale e considerato “operativo” secondo la normativa vigente, alla data di convocazione dell’Assemblea.
Ai fini della valutazione dell’operatività il riferimento è rappresentato:
- dal decreto di aggiornamento dell’Elenco Territoriale del VOPC predisposto annualmente da Regione
Lombardia e riferito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
- da apposita comunicazione inviata dalla Provincia/Città Metropolitana di riferimento, su richiesta del Presidente, contestualmente alla convocazione dell’Assemblea, contenente l’elenco di soggetti del VOPC iscritti alla relativa sezione provinciale e dichiarati “operativi” alla data della convocazione, ai sensi della normativa vigente.
Per svolgere la verifica, la Commissione Elettorale si avvale anche del sistema informativo denominato “DBVOL
– Anagrafica Regionale del Volontariato della Protezione Civile”, predisposto da Regione Lombardia. A ciascun Consiglio Direttivo sarà pertanto consentito, relativamente ai soggetti del VOPC di propria competenza, l’accesso al sistema per la suddetta verifica.
L’esito della verifica viene comunicato, nei termini indicati al punto 2.10, al Delegato CCV interessato, ai recapiti indicati nella scheda di candidatura, ed al soggetto del VOPC di appartenenza, utilizzando i recapiti riportati nel DBVOL.
2.5 RICORSI SULLE CANDIDATURE ESCLUSE
In caso di esclusione di una candidatura, il Delegato CCV interessato può inoltrare a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, ricorso motivato, che dovrà pervenire, entro i termini indicati al punto 2.10, a mezzo PEC, all’indirizzo xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, allegando tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso medesimo.
Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, nei termini indicati al punto 2.10, comunica l’esito
del ricorso, con le relative motivazioni, alla Commissione Elettorale e al Delegato CCV interessato, ai recapiti
indicati nella scheda di candidatura, nonché al soggetto del VOPC di appartenenza, ai recapiti riportati nel DBVOL.
2.6 PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMESSE
Al termine delle verifiche, la Commissione Elettorale comunica l’elenco delle candidature ammesse, in lista unica, alla Provincia/Città Metropolitana di riferimento e a Regione Lombardia, per la successiva pubblicazione, nei termini indicati al punto 2.10, sui rispettivi siti istituzionali, nonché sul sito del CCV, qualora disponibile.
2.7 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Nel giorno stabilito per lo svolgimento dell’Assemblea, viene individuato dai Delegati CCV, tra i Delegati CCV non candidati, il presidente della seduta.
Il presidente della seduta, per la stesura del verbale dell’Assemblea, si avvale del Segretario del Consiglio Direttivo. Qualora il Segretario sia candidato per il Consiglio Direttivo, il Presidente si avvale, per la stesura del verbale, di un segretario individuato tra i Delegati CCV non candidati.
Verificata, a cura della Commissione Elettorale, la presenza del numero legale, l’Assemblea Elettorale si ritiene regolarmente costituita e procede con l’Ordine del Giorno.
2.8 EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI
Ai fini dell’elezione del Consiglio Direttivo, i Delegati CCV presenti all’Assemblea possono esprimere un massimo
di 3 (tre) preferenze tra i candidati riportati nella lista unica.
Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede con lo spoglio delle schede. Completato lo spoglio, il presidente della seduta rende immediatamente noto l’esito delle elezioni, con l’elenco degli eletti nel Consiglio Direttivo.
In caso di risultati ex-aequo, in funzione del raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo, viene immediatamente svolto un ballottaggio tra i candidati interessati; in sede di ballottaggio, i Delegati CCV presenti potranno esprimere 1 (una) preferenza tra i candidati interessati.
In caso di ulteriore ex-aequo, si procederà ad ulteriori votazioni di ballottaggio, con le medesime modalità, sino al completamento della lista degli eletti nel Consiglio Direttivo.
Concluso lo spoglio delle schede, il presidente della seduta comunica l’esito del ballottaggio e l’elenco definitivo
dei Delegati CCV eletti nel Consiglio Direttivo.
Il presidente della seduta procede quindi alla convocazione della prima seduta del Consiglio Direttivo, da tenersi il prima possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data delle elezioni. Se l’intero Consiglio Direttivo concorda, la prima seduta può essere immediata.
Nel periodo compreso tra la data della sua scadenza e la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per lo svolgimento delle sole funzioni ordinarie e per garantire la continuità operativa del CCV.
2.9 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE VOTAZIONI
Il Consiglio Direttivo, al termine della prima seduta, nel corso della quale vengono eletti Presidente, Vicepresidente e Segretario, comunica agli enti competenti (Provincia/Città Metropolitana e Regione) l’esito delle votazioni, per consentirne la presa d’atto e la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi.
La medesima comunicazione viene inviata a tutti i soggetti del VOPC partecipanti al CCV e al Comitato Regionale di cui all’art. 23 della Legge di PC.
2.10 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE
Il calendario delle attività previste per lo svolgimento dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo è il seguente:
• tra 60 e 45 gg. prima della data stabilita per l’Assemblea: presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo, redatte su apposita scheda;
• tra 44 e 35 gg. prima della data stabilita per l’Assemblea: verifica delle candidature presentate e comunicazione ai candidati dell’esito della verifica;
• tra 34 e 30 gg. dalla data stabilita per l’Assemblea: presentazione a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile di eventuali ricorsi per le candidature non ammesse;
• tra 29 e 20 gg. dalla data stabilita per l’Assemblea: verifica degli eventuali ricorsi, comunicazione dell’esito e pubblicazione delle candidature definitive.
I giorni sono da intendersi naturali e consecutivi; i termini indicati per la presentazione delle candidature e di eventuali ricorsi sono perentori.
2.11 ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO
Nel caso in cui, alla scadenza dei termini previsti ai precedenti punto 2.1 e punto 2.10, il Consiglio Direttivo uscente non abbia provveduto all’adempimento di quanto di propria competenza, l’ente territorialmente competente provvede d’ufficio all’esercizio del potere sostitutivo, procedendo secondo le fasi stabilite dalla presente disciplina.
3. RUOLO E FUNZIONI DEL CCV
3.1 INDICAZIONI GENERALI
L’art. 6 della Legge di PC, al comma 1 attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana di Milano competenze
nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, tra cui:
✓ previsione e prevenzione dei rischi;
✓ pianificazione di area vasta;
✓ concorso alle attività per il superamento dell’emergenza;
✓ individuazione di eventuali sub-ambiti operativi.
Inoltre, vi è la possibilità di stipulare apposite convenzioni con il VOPC, ivi inclusi i CCV costituiti in associazione
nelle more del riconoscimento della stessa ai sensi dell’articolo 23 della Legge di PC.
Nel quadro normativo di riferimento del sistema regionale di protezione civile, trovano collocazione attività connesse all’impiego del VOPC, con o senza riflessi finanziari, di carattere amministrativo, programmatorio e operativo, anche in relazione alla gestione dei mezzi e materiali assegnati in comodato per la costituzione delle colonne mobili.
I CCV supportano e collaborano con le relative Province/Città Metropolitana nello svolgimento delle attività previste dalla normativa di protezione civile, secondo le specifiche esigenze e per valorizzare al meglio le caratteristiche di ciascun territorio.
Le Province/Città Metropolitana mantengono un costante rapporto di collaborazione con il Consiglio Direttivo del CCV, con cui concordano l’assegnazione di attività di carattere operativo ed amministrativo, a supporto degli enti e dei soggetti del VOPC.
3.2 INDICAZIONI SPECIFICHE
I CCV, nell’ambito delle attività pertinenti al volontariato di protezione civile di cui al punto 3.1, elaborano proposte di miglioramento organizzativo ed operativo e hanno il ruolo di supporto tecnico operativo della Provincia/Città Metropolitana di riferimento, di Regione Lombardia e delle altre componenti del sistema regionale di protezione civile, con compiti di coordinamento e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del VOPC. Inoltre, i CCV possono organizzare momenti di formazione o di promozione, anche nei confronti della popolazione, informando la Provincia/Città Metropolitana di riferimento.
I componenti del Consiglio Direttivo, dopo l’insediamento, partecipano a corsi di formazione finalizzati ad ottimizzare la conoscenza in materia di protezione civile (es. volontariato, pianificazione, procedure allertamento, pianificazione, scuola di protezione civile, ecc.).
Vengono di seguito elencati, in modo non esaustivo, gli ambiti entro cui si possono svolgere le attività dei CCV.
Gestione del VOPC a livello provinciale
• Rappresentanza di tutti i soggetti del VOPC iscritti nell’apposita sezione di riferimento dell’Elenco
territoriale;
• Rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 2, c.4, primo periodo del RR, con sede legale sulla provincia/Città metropolitana in cui ricade il CCV;
• Supporto per le attività formative, addestrative e operative della Provincia/Città Metropolitana di riferimento e dei singoli VOPC di protezione civile;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nella promozione e sostegno del VOPC con finalità di protezio- ne civile;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nell’individuazione di azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali del VOPC, in situazioni ordinarie e di emergenza;
• Supporto ai soggetti del VOPC nella predisposizione della documentazione per l’iscrizione alla rispettiva sezione provinciale dell’Elenco Territoriale del VOPC e per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione;
• Supporto ai soggetti del VOPC per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.i., in materia di sicurezza e controllo sanitario;
• Supporto ai soggetti del VOPC per l’aggiornamento del Database del Volontariato di Protezione Civile
Regionale, in modo da garantire il flusso informativo da parte del VOPC stesso;
• Affiancamento alle Province/Città Metropolitana nei compiti di verifica dell’operato dei soggetti del VOPC, in armonia con le disposizioni legislative, anche al fine della segnalazione di eventuali comportamenti non corretti;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nell’individuazione e coordinamento dei soggetti del VOPC in
caso di emergenze, esercitazioni ed eventi, anche attraverso i sistemi informatici in uso;
• Supporto ai soggetti del VOPC, ed ai datori di lavoro dei volontari, per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici di legge (di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018), anche attraverso i sistemi informatici in uso.
Colonna Mobile Provinciale (CMP)
• Supporto alle Province/Città Metropolitana, anche con l’impiego del CCV costituito in associazione:
o per la gestione della colonna mobile provinciale/Città Metropolitana;
o per la verifica dell’efficienza dei moduli logistici e specialistici inseriti nella struttura della colonna mobile regionale, con riferimento ai beni di proprietà regionale o provinciale, assegnati in comodato d’uso ad enti ed ai soggetti del VOPC;
o per l’aggiornamento delle informazioni relative ai comodati d’uso vigenti;
o per l’inserimento ed aggiornamento dei dati relativi a mezzi ed attrezzature della colonna mobile
provinciale, nei sistemi informativi in uso a livello provinciale e regionale;
• Collaborazione con le Province/Città Metropolitana:
o nella formulazione di proposte di miglioramento della gestione delle risorse presenti sul territorio;
o nell’elaborazione di proposte di miglioramento dell’organizzazione dei moduli logistici e specialistici
delle colonne mobili provinciali;
o nell’individuazione di nuove necessità, mediante la proposta di acquisto o di progetti per l’implementazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale/Città Metropolitana, nell’ambito del progetto della colonna mobile regionale;
• Collaborazione con le Province /Città Metropolitana per la costruzione di un sistema di reperibilità dei volontari, secondo criteri impostati su competenze e professionalità.
Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e Sale Operative
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nella gestione ordinaria e manutenzione dei CPE di interesse provinciale e regionale, anche attraverso il presidio organizzato del volontariato, sia in normalità che in situazioni di emergenza, anche con l’impiego del CCV costituito in associazione;
• Valorizzazione delle strutture dei CPE per attività di carattere formativo ed addestrativo;
• Elaborazione di proposte di implementazione e sviluppo dei CPE, compatibilmente con la programmazione economico-finanziaria delle Province /Città Metropolitana;
• Affiancamento alle Province/Città Metropolitana durante la gestione di emergenze, esercitazioni ed eventi di livello provinciale e regionale, per il coordinamento operativo del volontariato e per il presidio delle Sale Operative;
• Supporto alle Province /Città Metropolitana per il mantenimento in efficienza della Sala Operativa provinciale di protezione civile, ove esistente, e, se di proprietà della provincia, con particolare riferimento alla sala radio, attraverso il volontariato specializzato in telecomunicazioni;
• Elaborazione di proposte di miglioramento delle dotazioni tecnologiche della Sala Operativa provinciale di protezione civile, compatibilmente con la programmazione economico-finanziaria delle Province/Città Metropolitana.
Formazione ed attività addestrative ed esercitative
• Agevolazione dello scambio di esperienze e dell’integrazione tra i soggetti del VOPC, in accordo con le Province/Città metropolitana, anche mediante una rete di comunicazione dedicata alla formazione e alla diffusione della cultura di protezione civile;
• Organizzazione e/o supporto alle Province/Città Metropolitana e/o con i soggetti del VOPC nella progettazione e realizzazione di corsi di protezione civile, secondo gli standard della Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana, e ai soggetti del VOPC, nella raccolta e presentazione delle domande di riconoscimento dei corsi di formazione alla Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia per il successivo riconoscimento;
• Supporto, in accordo con le Province /Città Metropolitana, ai team di formatori territoriali, per uniformare i programmi ed i contenuti dei corsi, secondo gli standard della Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia, e nella gestione di eventuale materiale didattico;
• Selezione e formazione dei CTV “coordinatori territoriali del volontariato” insieme alle Province /Città Metropolitana, ai sensi delle direttive regionali di cui all’art. 7, c.5 del RR;
• Organizzazione e collaborazione con le Province/Città Metropolitana di eventi e manifestazioni di protezione civile (es. giornate di studio, convegni o raduni) in ambito provinciale;
• Supporto ai soggetti del VOPC nella promozione e progettazione di attività esercitative ed addestrative in ambito locale e provinciale e nella partecipazione ad attività in ambito regionale e nazionale;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana e Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione della
cultura della protezione civile nelle scuole ed alla popolazione (es. campagna “Io non rischio”);
• Elaborazione ed organizzazione di proposte di iniziative ed attività indirizzate all’informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione alla consapevolezza sui rischi ed alla sicurezza individuale e collettiva.
Prevenzione, monitoraggio e pianificazione di emergenza
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nella predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nell’affiancamento di amministratori e tecnici comunali nella redazione e nella divulgazione dei piani di protezione civile comunali/intercomunali;
• Collaborazione con le Province/Città Metropolitana nella predisposizione di materiale divulgativo e informativo sugli scenari di rischio contenuti nei piani di protezione civile provinciali e comunali, destinato a studenti e popolazione;
• Supporto ai soggetti del VOPC nelle attività di monitoraggio del territorio locale e provinciale, anche a seguito dell’emissione, da parte delle competenti autorità, di bollettini previsionali di allerta, in conformità alle vigenti pianificazioni e disposizioni di legge;
• Supporto alle Province/Città Metropolitana nel coordinamento del VOPC negli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico su scala locale e provinciale (es. “Fiumi sicuri”).
Ciascun Ente di Area Vasta/Città Metropolitana, nell’ambito delle deleghe assegnate da Regione Lombardia, può concordare con apposito atto da sottoscrivere con il rispettivo CCV le modalità di esercizio di quanto sopra indicato, nonché attività ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.
3.3 INDICAZIONI OPERATIVE
Le Province/Città Metropolitana, in ragione delle funzioni svolte e dell’apporto fornito dal CCV nell’ambito del sistema di protezione civile del territorio di riferimento, assicurano al Consiglio Direttivo adeguato sostegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo le normative vigenti e compatibilmente con le disponibilità materiali e le previsioni di bilancio di ciascun ente.
Nell’ambito della propria organizzazione interna, ciascuna Provincia/Città Metropolitana definisce, in accordo con il rispettivo Consiglio Direttivo del CCV, le modalità di collaborazione nelle attività elencate al precedente punto 2, assicurando l’autonomia del Consiglio Direttivo stesso nello svolgimento delle funzioni proprie, ed in particolare:
• la disponibilità, possibilmente in uso esclusivo e nel rispetto dei regolamenti interni, di spazi adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati;
• la disponibilità, possibilmente in uso esclusivo e nel rispetto dei regolamenti interni, di strumentazione nelle forme e nei limiti previsti dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di mezzi ed attrezzature (es. personal computer, stampanti, caselle di posta elettronica, accesso a sistemi informatici, ecc.), di proprietà dell’ente o assegnati in comodato d’uso da Regione Lombardia.
La Provincia/Città Metropolitana, nel rispetto dei regolamenti interni, in assenza dell’applicazione dei benefici di legge di cui al d.lgs. 1/2018, può definire le modalità di un eventuale rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo, preventivamente autorizzate, per l’attività svolta a supporto dell’ente; tale rimborso potrà avvenire anche tramite i soggetti del VOPC di appartenenza del volontario.
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta al Dirigente del settore protezione civile della rispettiva Provincia/Città Metropolitana una previsione delle risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati e per le attività gestionali del Consiglio Direttivo medesimo (es. cancelleria, materiali di consumo, ecc.).
Il Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo, presenta altresì, al Dirigente del settore protezione civile della rispettiva Provincia/Città Metropolitana, una relazione consuntiva relativa all’anno precedente, contenente, tra l’altro, la descrizione delle varie attività svolte tra cui:
• interventi in emergenza;
• attività esercitative;
• formazione.
4. NORMA TRANSITORIA
Gli attuali CCV e i relativi Consigli Direttivi, costituiti ai sensi dell’abrogata legge regionale 16/2004, potranno proseguire nella loro attività, per garantire la continuità rappresentativa ed operativa, sino a nuove elezioni del Consiglio Direttivo, da svolgere alla scadenza fisiologica del mandato e comunque non oltre il 30.04.2023, al fine di poter rispettare quanto previsto dall’art. 29, comma 5, della legge PC, ai fini della costituzione del Comitato Regionale.