Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura
1. Disposizioni generali
1.1 Tutte le forniture e prestazioni sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni generali oltre che da eventuali accordi contrattuali complementari. Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, di persone giuridiche, anche di diritto pubblico, nonché nei confronti di enti a partecipazione pubblica.
1.2 Salvo diversamente pattuito tra le parti, il contratto si perfeziona con la conferma d’ordine scritta di LOGITRONIC.
1.3 I l c o n t e n u t o d e l l e s i n g o l e clausole d’uso nel commercio, deve essere interpretato secondo quanto previsto nelle regole interpretative di Incoterms nella versione più recente, sempre che non sia stabilito diversamente nelle presenti condizioni generali di fornitura.
1.4 I documenti, le illustrazioni, i disegni e i dati di misura e di prestazione di LOGITRONIC non sono impegnativi a meno che siano espressamente indicati come vincolanti e sottoscritti dalle parti.
1.5 LOGITRONIC si riserva, in ogni caso, la proprietà e il diritto di autore sui campioni, preventivi di spesa, disegni etc. come anche sulle informazioni materiali ed immateriali – incluse quelle in formato digitale ed elettronico. Tali informazioni non possono essere riprodotte ovvero rese disponibili a terzi senza l’esplicito consenso di LOGITRONIC. A sua volta LOGITRONIC avrà la facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti riservati dell’acquirente solo previo suo consenso.
2. Determinazione dei Prezzi e modalità di pagamento
2.1 Salvo il diverso accordo, i xxxxxx s’intendono franco stabilimento del fornitore, carico incluso, e con esclusione dell’imballaggio e dello scarico. Al prezzo va aggiunta l’IVA al tasso di legge pro tempore vigente.
2.2 Il pagamento va effettuato senza deduzioni di sorta sul conto di LOGITRONIC secondo le pattuizioni contenute nella conferma d’ordine. In caso di mora nei pagamenti, sono dovuti gli interessi convenzionali di mora al tasso annuo previsto dal D.Lgs. 231/02.
2.3 Non è ammessa la compensazione degli eventuali crediti dell’acquirente che siano contestati o non riconosciuti da LOGITRONIC. L’acquirente può trattenere il pagamento solamente nel caso in cui il diritto relativo discenda dal medesimo rapporto contrattuale.
3. Termine di consegna, ritardo
3.1 I termini di consegna sono stabiliti dagli accordi tra le parti. Il decorso e il rispetto dei termini sono condizionati al preventivo chiarimento di ogni aspetto tecnico e commerciale e all’adempimento da parte dell’acquirente di ogni onere di sua pertinenza quale ad es. l’ottenimento da parte delle autorità delle certificazioni e delle autorizzazioni necessarie ovvero il pagamento dell’acconto.
In ogni caso il termine di consegna si considera rispettato se entro la sua scadenza quanto l’oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica, ovvero è stata trasmessa la comunicazione di merce pronta per la spedizione.
3.2 Qualora il contratto preveda l’accettazione/la verifica di quanto oggetto di fornitura, il termine stabilito in contratto è vincolante, salvo che ricorra un legittimo motivo di rifiuto dell’accettazione/della verifica. In subordine, si farà riferimento alla comunicazione di merce pronta per l’accettazione/verifica.
3.3 Nel caso in cui la spedizione ovvero l’accettazione/verifica, di quanto oggetto di fornitura subisca un ritardo per motivi imputabili all’acquirente ovvero se l’acquirente viola colpevolmente i propri doveri di collaborazione, LOGITRONIC avrà facoltà di pretendere il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti e, nei casi più gravi, dei danni derivanti dalla condotta dell’Acquirente. Fatto salvo ogni altro diritto LOGITRONIC, spirato inutilmente un congruo termine di proroga, avrà facoltà di disporre in altro modo di quanto oggetto di fornitura, in particolare, di depositarlo a rischio e spese dell’acquirente.
3.4 Nel caso in cui il termine di consegna non venga rispettato per cause di forza maggiore quali per es., catastrofi naturali, epidemie, guerre, conflitti armati, insurrezioni popolari, rivoluzioni, terrorismo, sabotaggio, incidenti nucleari, agitazioni di lavoratori o altri eventi estranei alla sfera di controllo di LOGITRONIC, questa dovrà ritenersi esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni per tutta la durata degli effetti dell’evento di forza maggiore e il termine di consegna si intenderà conseguentemente prorogato del periodo necessario al ristabilimento della normalità operativa. LOGITRONIC provvederà il prima possibile ad informare l’acquirente dell’inizio e della cessazione di tali circostanze. Qualora gli effetti dell’evento di forza maggiore permangano per oltre 6 mesi, LOGITRONIC avrà altresì facoltà di recedere dal contratto.
3.5 Se LOGITRONIC è in mora e il ritardo cagiona danni all’acquirente, questi ha facoltà di pretendere un risarcimento forfetario del danno cagionato da tale ritardo. Il risarcimento ammonta per ciascuna settimana completa di ritardo allo 0,5 % non oltre tuttavia complessivamente il 5 % del valore della porzione di fornitura che a causa del ritardo non è stato possibile utilizzare tempestivamente ovvero secondo le modalità contrattuali. E’ esclusa ogni altra pretesa. In caso di ritardo superiore a 15 intere settimane, l’acquirente, previa notifica di apposita diffida scritta all’adempimento con fissazione di un termine congruo per la consegna, avrà facoltà di risolvere il contratto se LOGITRONIC, per motivi ad essa imputabili, non darà corso alla consegna nemmeno nel termine stabilito nella diffida. E’ esclusa ogni ulteriore pretesa in ordine al ritardo fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 7 delle presente condizioni generali di fornitura.
4. Immissione nel possesso Trasferimento del rischio, accettazione/verifica, imballaggi
4.1 Fatto salvo il diverso accordo il possesso e conseguentemente il rischio si trasferisce all’acquirente al momento del primo carico in fabbrica delle prime parti della fornitura oggetto del contratto e ciò anche in caso di consegne parziali od anche se LOGITRONIC si è assunta altri oneri quali ad es. le spese di spedizione ovvero l’onere di consegna in loco e montaggio.
4.2 Se è prevista una accettazione/verifica essa va eseguita senza ritardo rispetto al termine convenuto ovvero, in subordine, dopo la comunicazione di LOGITRONIC che quanto oggetto di fornitura è pronto per l’accettazione/verifica. L’acquirente non
ha facoltà di rifiutare la consegna in presenza di vizi di scarsa entità se LOGITRONIC ha dichiarato espressamente di doverli eliminare.
4.3 Nel caso in cui la spedizione subisca ritardi ovvero non abbia luogo o non abbia luogo la consegna accettazione di quanto oggetto di fornitura per cause non imputabili a LOGITRONIC, il rischio di perdita o di rovina accidentali si considera trasferito in capo all’acquirente dal giorno della comunicazione di merce pronta per la spedizione ovvero per l’accettazione/verifica.
4.4 Sono, in ogni caso, ammesse le consegne parziali in considerazione delle esigenze organizzative di LOGITRONIC.
4.5 Tutti gli imballaggi, inclusi quelli per il trasporto, realizzati in conformità alle norme sugli imballaggi, non saranno ritirati; fanno eccezione i bancali in legno. L’acquirente è tenuto a curare, a proprie spese, lo smaltimento degli imballaggi.
5. Riserva di proprietà
5.1 LOGITRONIC si riserva la proprietà su quanto oggetto di fornitura fino al pagamento di ogni credito, in particolare, di tutti i pagamenti dovuti in ragione del rapporto commerciale intrattenuto con l’acquirente (riserva fino al saldo).
5.2 L’acquirente è tenuto a curare con diligenza i beni soggetti a riserva di proprietà (di seguito: beni riservati); egli è in particolare tenuto ad assicurarli adeguatamente a proprie spese, per il di loro valore a nuovo, contro il furto, lo scasso, l’incendio, i danni provocati dall’acqua ed altri eventi dannosi. LOGITRONIC ha facoltà di stipulare essa stessa, ma a spese dell’acquirente, dette polizze assicurative se l’acquirente non dimostra di averle stipulate.
5.3 Se i beni riservati vengono uniti con altre cose in modo da costituire parte essenziale di un altro bene, LOGITRONIC mantiene la comproprietà sul nuovo bene. La creazione di un bene attraverso l’unione o la trasformazione dei beni riservati comporta l’acquisto del corrispondente diritto di comproprietà in capo a LOGITRONIC.
5.4 L’acquirente ha facoltà di cedere a terzi i beni riservati secondo la normale prassi commerciale. In caso di cessione dei beni riservati che siano stati forniti o creati in base a quanto previsto al precedente par. 5.3, l’acquirente cede sin da ora a LOGITRONIC tutti i relativi crediti verso il terzo debitore ceduto (totale fatturato incluso l’iva) insieme ai suoi frutti, fino alla completa estinzione di ogni debito dell’acquirente verso LOGITRONIC. L’acquirente è tenuto a comunicare a LOGITRONIC l’ammontare del credito e a consegnargli i dati identificativi del terzo debitore ceduto con ogni documento identificativo del credito ceduto.
5.5 LOGITRONIC si asterrà dal pretendere il pagamento dal terzo ceduto finché l’acquirente adempie puntualmente ai propri obblighi di pagamento, finché non è presentata istanza per dichiarazione di insolvenza o altra procedura concorsuale, ovvero in ipotesi di cessione di azienda.
5.6 In caso di violazioni contrattuali dell’acquirente, in particolare ritardo dei pagamenti, LOGITRONIC, previa notifica di apposita diffida, ha facoltà di pretendere la restituzione dei beni riservati. Ciò non costituisce risoluzione del contratto. Del pari non costituisce risoluzione del contratto il pignoramento da parte di LOGITRONIC dei beni riservati.
5.7 L’istanza per la dichiarazione di insolvenza o altra procedura concorsuale dà facoltà a LOGITRONIC di risolvere il contratto e richiedere l’immediata restituzione dei beni riservati.
5.8 Fino al completo pagamento dei crediti di LOGITRONIC è fatto divieto all’acquirente di costituire diritti di pegno sui beni riservati ovvero di cederli a terzi a titolo gratuito o a garanzia di obbligazioni proprie od altrui.
5.9 L’acquirente è tenuto ad assolvere a sua cura e spese alle formalità di cui all’art. 1524 c.c. ai fini della opponibilità del riservato dominio ai terzi. L’acquirente è altresì obbligato a assistere LOGITRONIC nella tutela della proprietà riservata e ad informarla immediatamente degli atti di terzi (per. es. pignoramento) pregiudizievoli della riserva di proprietà.
6. Responsabilità per vizi
Per i vizi della cosa e per i vizi legali LOGITRONIC presta la garanzia nei termini di cui oltre, con esclusione di ogni altra pretesa.
6.1 Vizi della cosa
6.1.1 I dati forniti da LOGITRONIC afferenti le proprietà dei beni oggetto di fornitura contrattuale corrispondono agli esiti delle misurazioni e dei calcoli da essa effettuati e valgono come sue caratteristiche ma in nessun caso
possono essere ritenute qualità promesse o essenziali ai sensi dell’art. 1497 c.c.
6.1.2 Ogni pretesa in garanzia per vizi della cosa è condizionata all’ immediata verifica della fornitura consegnata e alla denuncia scritta dei vizi non appena scoperti. Se l’acquirente omette di provvedere alla verifica, la fornitura si intende accettata ed esente da vizi, salvo il caso in cui si tratti di vizi che non potevano essere scoperti in sede di verifica. In tal caso il vizio deve essere denunciato per iscritto a LOGITRONIC entro e non oltre tre giorni dalla scoperta. Le parti sostituite diventano proprietà di LOGITRONIC.
6.1.3 LOGITRONIC potrà a propria scelta riparare o sostituire a titolo gratuito le parti che si accerta essere state difettose già prima del trasferimento del rischio all’acquirente.
6.1.4 In caso di vizi a componenti rilevanti della fornitura prodotte da terzi, LOGITRONIC è tenuta unicamente a cedere all’acquirente le pretese di garanzia che essa stessa vanta nei confronti dei terzi fornitori. Qualora l’acquirente non riesca a rivalersi nei confronti del terzo, LOGITRONIC risponderà in ragione e limitatamente a quanto stabilito al par. 6.1.3.
6.1.5 L’acquirente deve permettere a LOGITRONIC di provvedere alle riparazioni e sostituzioni di parti di ricambio che risultino necessarie secondo i tempi e le modalità da concordare; in caso contrario, LOGITRONIC non sarà responsabile delle conseguenze che ne dovessero derivare. Solo in casi urgenti di rischio per la sicurezza aziendale o per evitare danni considerevolmente maggiori, ciò di cui LOGITRONIC va immediatamente informata, previa autorizzazione scritta, l’acquirente ha il diritto di provvedere direttamente o tramite terzi alla eliminazione del difetto accertato, addebitandone a LOGITRONIC l’onere economico conseguente.
6.1.6 Sono a carico di LOGITRONIC, sempre che la pretesa in garanzia si riveli fondata, i costi connessi alle riparazioni ovvero alle forniture delle parti di ricambio, inclusi i costi dei pezzi di ricambio. In ogni caso la garanzia viene assunta da LOGITRONIC solo verso il committente diretto.
La garanzia si intende franco stabilimento della LOGITRONIC, pertanto qualora il cliente richieda l’intervento fuori Sede in periodo di garanzia, indipendentemente dalla causa del difetto, verranno addebitati il costo chilometrico e le ore di viaggio più eventuale trasferta e spese pernottamento al costo.
6.1.7 Ferme restando le eccezioni di legge, l’acquirente ha facoltà di risolvere il contratto in aderenza al diritto applicabile, se LOGITRONIC in relazione ai vizi della cosa, lascia infruttuosamente spirare il termine ragionevole fissatole per la riparazione o la fornitura delle parti di ricambio. In caso di vizi di scarsa entità all’acquirente spetta esclusivamente il diritto alla riduzione del prezzo che sarà concordata tra le parti.
6.1.8 LOGITRONIC non risponde dei vizi riferibili a soluzioni o costruzioni espressamente richieste dall’acquirente ovvero connessi a materiali o prodotti messi a disposizione dall’acquirente o il cui utilizzo è stato da questi espressamente preteso nonostante l’indicazione contrario di LOGITRONIC. LOGITRONIC inoltre non risponde nei casi di seguito indicati: utilizzo inidoneo o improprio; erroneo montaggio o erronea messa in esercizio da parte dell’acquirente o terzi; utilizzo di parti o materiali non originali; normale usura; trattamento non corretto o negligente; manutenzione impropria, uso di materiali di esercizio non inadeguati; lavori di muratura difettosi; suolo inidoneo; omessa od insufficiente messa in sicurezza dei dati da parte dell’acquirente; omessa od insufficiente verifica dei programmi e dati per i virus di computer da parte dell’acquirente; effetti atipici di ogni sorta (per es. vibrazioni di aggregati eterni, introduzione di corpi estranei); influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, sempre che non cagionate da LOGITRONIC.
6.1.9 LOGITRONIC non risponde delle conseguenze derivanti dalla non corretta riparazione eseguita dall’acquirente o da terzi. Lo stesso vale in caso di modifiche a quanto oggetto di fornitura eseguite senza previo consenso di LOGITRONIC.
6.1.10 Su richiesta di LOGITRONIC, l’acquirente è obbligato a rispedirle i pezzi difettosi.
6.2 Vizi di natura giuridica
6.2.1 Nei casi in cui l’acquirente fosse chiamata in giudizio da terzi o comunque ricevesse qualsiasi tipo di contestazione relativa a violazioni di diritti di proprietà industriale o industriale di terzi, l’acquirente dovrà informare LOGITRONIC entro 5 giorni dal ricevimento dell’atto o della comunicazione sopra indicata. L’acquirente è tenuto a collaborare con diligenza e buona fede con LOGITRONIC per la difesa del diritto in oggetto di contestazione A LOGITRONIC in ogni caso è concesso il diritto di esercitare ogni attività difensiva inclusa la definizione stragiudiziali della lite.
6.2.2 Ove emerga da sentenza passata in giudicato che l’oggetto della fornitura comporti violazione della normativa sulla proprietà intellettuale o industriale, LOGITRONIC terrà indenne l’acquirente da ogni pretesa del titolare del diritto a condizione che:
- sia stato rispettato quanto previsto dal paragrafo 6.2.1,
- la violazione non afferisca a disposizioni dell’acquirente ovvero si verifichi solo a causa della combinazione tra quanto oggetto della fornitura con beni o forniture ad essa estranee
- la violazione non sia stata causata dalla modifica di quanto oggetto di fornitura effettuata in proprio dall’ acquirente ovvero non dipenda dall’utilizzo non conforme al contratto.
6.2.3 LOGITRONIC non garantisce che i prodotti finali ottenuti attraverso quanto oggetto di fornitura e il processo produttivo siano liberi da diritti di privativa.
7. Responsabilità
LOGITRONIC risponde nei confronti dell’acquirente solo entro i limiti delle sopra specificate obbligazioni di garanzia. LOGITRONIC è in particolare esonerata da ogni responsabilità per danni, subiti anche da terzi, a cose o a persone, qualora dipendenti da un utilizzo difforme ed erroneo del prodotto.
8. Prescrizione
8.1 Ogni diritto dell’acquirente, indipendentemente dalla sua natura giuridica, si prescrive in 12 mesi. Per dolo o mala fede ovvero in caso di colpevole danno alla
vita, alla persona e alla salute e i diritti tutelati dalla legge sulla responsabilità da prodotto, si applicano i termini di legge. I termini di legge si applicano anche in ipotesi di vizi in una costruzione relativi a beni forniti usualmente utilizzati per una costruzione e da cui sia derivato
il vizio della costruzione.
8.2 Qualora nell’ambito della eliminazione di vizi e difetti l’acquirente acquisisca ulteriori diritti, essi si prescrivono in ogni caso 12 mesi dopo la fornitura del primo pezzo fornito. Eventuali estensioni dei diritti di garanzia dovranno essere concordati per iscritto tra le parti.
9. Utilizzo del software
9.1 Qualora nel volume di fornitura sia incluso un software all’acquirente viene ceduto un diritto non esclusivo di utilizzo dello stesso e della sua documentazione. Il diritto è limitato all’utilizzo sullo specifico bene fornito. E’ fatto divieto di utilizzare il software su più di un sistema.
9.2 E’ fatto divieto all’acquirente di rimuovere i dati di fabbricazione del software, in particolare l’annotazione del copyright ovvero di modificarli senza il preventivo consenso scritto di LOGITRONIC. Ogni altro diritto sul software e sulla sua documentazione, incluse le copie, sono riservati a LOGITRONIC ovvero il fornitore del software.
La sub licenza non è consentita. E’ fatto altresì divieto all’acquirente di riprodurre, modificare, tradurre o convertire il software da codice oggetto a codice di risorsa.
10. Diritto applicabile, foro competente
Il foro competente in via esclusiva per l’interpretazione, l’esecuzione o l’applicazione del presente contratto viene stabilito dalle parti con esclusione di qualunque altro, in Vicenza.
11. Clausole finali
11.1 Salva la diversa previsione nella conferma d’ordine, il luogo di adempimento delle reciproche obbligazioni sorgenti dal rapporto contrattuale è la sede legale di LOGITRONIC. Ciò vale anche qualora siano convenute clausole d’uso commerciale.
11.2 Le dichiarazioni finalizzate alla costituzione alla tutela o all’esercizio di diritto necessitano della forma scritta ad substantiam a pena di nullità.
11.3 All’acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i
diritti nascenti dal contratto con LOGITRONIC senza preventiva autorizzazione scritta.
11.4 Qualora LOGITRONIC esegua a favore dell’acquirente attività di montaggio, messa in esercizio, manutenzione, riparazione e servizi similari si applicano in aggiunta alle presente condizioni generali di fornitura, le corrispondenti condizioni particolari applicate da LOGITRONIC per queste attività, sempre che le stesse siano conosciute dall’acquirente. In caso di contrasto prevalgono le condizioni particolari.
12. Trattamento dati personali
12.1 Ai sensi del Reg.UE 2016/679 GDPR LOGITRONIC potrà raccogliere e trattare i dati personali dell’acquirente al fine di eseguire il contratto. Responsabile del trattamento che potrà eseguirlo anche attraverso mezzi elettronici è LOGITRONIC srl via Rostoncello, 14 Carrè, nella persona del legale rappresentante pro- tempore ovvero responsabile del trattamento di volta in volta in carica.
12.2 I dati raccolti potranno essere condivisi con società dello stesso gruppo o con terze parti quali, ad esempio, enti finanziari, fermo restando che la finalità del trattamento è limitata alla esecuzione del contratto.
Xxxxx, 01/08/2018 rev. 1.0
LOGITRONIC S.r.l. L’acquirente
(timbro e firma) (timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341-1342 del codice civile, l’acquirente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:
1.5 (riserva proprietà; diritto autore; divieto di riproduzione); 2.2 (termini di pagamento e acconto e interessi convenzionali di mora); 2.3 (divieto di compensazione crediti); 3.2 (tempestività termine consegna); 3.3 (risarcimento danni per ritardo acquirente; facoltà di procedere al deposito a spese e rischio acquirente); 3.4 (proroga automatica termine consegna per forza maggiore); 3.5 (limitazione risarcimento danno da ritardo; ritardo superiore a 10 settimane: obbligo notifica diffida ad adempiere; limitazione responsabilità verso acquirente); 4.1 (trasferimento del rischio all’acquirente); 4.2 (divieto di rifiutare consegna in presenza di vizi di scarsa entità); 4.3 (trasferimento rischio all’acquirente in caso di ritardo o mancata consegna/accettazione per motivi non imputabili a LOGITRONIC); 4.4 (facoltà di eseguire consegne parziali); 5.1 (riserva di proprietà fino al saldo di ogni credito); 5.2 (obbligo di assicurare i beni riservati; facoltà di surroga di LOGITRONIC per la stipula delle polizze assicurative); 5.4 (cessione a LOGITRONIC dei crediti in ipotesi di cessione a terzi dei beni riservati); 5.7 (facoltà di risoluzione contratto/restituzione beni riservati in presenza di istanza procedimenti concorsuali); 5.8 (divieto costituzione pegni su beni riservati; divieto di cessione dei beni riservati a titolo gratuito/garanzia obbligazioni); 5.9 (obbligo dell’acquirente di assolvere alle prescrizioni ex art. 1524 c.c.; obbligo dell’acquirente di assistenza e informazione); 6.1.2 (obbligo di verifica immediata e di denuncia scritta dei vizi; decadenza dalla garanzia per omessa verifica/denuncia nel termine); 6.1.3 (facoltà di scelta tra riparazione e sostituzione parti difettose); 6.1.4 (limitazione garanzia per vizi su parti di terzi); 6.1.7 (divieto di risoluzione contratto per mancata eliminazione di vizi di scarsa entità); 6.1.8 (esclusione di responsabilità per vizi e soluzioni/costruzioni richieste dall’acquirente o determinati da prodotti/materiali messi a disposizione dell’acquirente; altre specifiche ipotesi di esclusione della responsabilità); 6.1.9 (limitazione di responsabilità per modifiche e/o errate riparazioni effettuate dall’acquirente o da terzi); 6.2.1 (facoltà di recesso in ipotesi di violazione di diritti di privativa di terzi); 6.2.2 (condizioni di procedibilità in ipotesi di violazione dei diritti di privativa di terzi); 7 (limitazione della responsabilità); 8.1 (termine di prescrizione); 8.2 (termine di prescrizione di ulteriori diritti); 9.1 (limitazione utilizzo software); 9.2 (altre limitazioni dei diritti di utilizzo software; divieto di sub licenza); 10 (diritto applicabile e foro competente); 11.1 (luogo di adempimento delle obbligazioni); 11.2 (obbligo di forma scritta ad substantiam); 11.3 (divieto di cessione a terzi dei diritti contrattuali); 11.4 (applicabilità di altre condizioni generali contratto di LOGITRONIC); 12.1 (raccolta e trattamento dati personali);
12.2 (condivisione dati personali con xxxxx).
L’acquirente
(timbro e firma)