CONTRATTO
CONTRATTO
tra
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 8 e sede operativa in Xxx X. X. Xxxxx 0 – Roma, rappresentata da ,
nato a …………. il , munito dei necessari poteri, in seguito
denominata “Cassa” o “Committente”.
e
la Società……………..con sede legale in…….., Via iscritta
alla CCIAA con il numero…………….., C.F ,
P.IVA…………….rappresentata da…………………., nato a
……………….. il …………………..in qualità di ,
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società………………., di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”.
PREMESSO
− che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2018 la Cassa ha indetto una gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura di apparati e per l’erogazione dei servizi accessori per l’allestimento delle sale dedicate allo svolgimento delle attività istituzionali, delle sale dedicate allo svolgimento delle attività di voto e delle sale multimediali
− che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata la procedura di gara e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società
……………..., la quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei criteri enunciati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare;
− che l’Impresa dichiara:
− di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
− di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
− di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
− di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto
con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
− che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1;
− che, a seguito dell’aggiudicazione, sono state richieste le informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/11.
− che, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla suindicata richiesta e non essendo pervenuto riscontro al momento della sottoscrizione del presente contratto, quest’ultimo viene stipulato sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11.
Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Norme che regolano l’appalto
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:
− Disciplinare, che viene allegato in copia al presente contratto sotto il numero 2;
− Capitolato Tecnico, che viene allegato al presente contratto sotto il numero 3;
− Offerta Tecnica che viene allegato al presente contratto sotto il numero 4;
− Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 5.
I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di contrasto normativo, l’ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:
− Contratto;
− Capitolato Tecnico;
− Disciplinare;
− Offerta tecnica;
− Offerta Economica.
A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell’Offerta Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica o dal Disciplinare, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell’Appaltatore del presente contratto.
Art. 3 – Oggetto e obblighi dell’Appaltatore
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di apparati e per l’erogazione dei servizi accessori per l’allestimento delle sale dedicate allo svolgimento delle attività istituzionali, delle sale dedicate allo svolgimento delle attività di voto e delle sale multimediali. Tali prestazioni sono specificatamente indicate nell’allegato Capitolato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente contratto.
L’offerta tecnica presentata dalla Società……………….allegata al presente contratto è parte integrante dello sviluppo del servizio; il puntuale rispetto di tale progetto costituisce specifico obbligo contrattuale per la società.
Art. 4 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata 60 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La Cassa si riserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero in qualunque altra circostanza sulla base della disciplina di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 con pagamento delle spese vive sostenute dall’Impresa ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente, in deroga espressa a quanto previsto nel citato articolo.
Art. 5 - Ammontare dell’appalto
L’ammontare dell’appalto è di € ………………(Euro ),
IVA esclusa.
Alla liquidazione degli acconti, si procede sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dell’esecuzione e secondo la disciplina fissata dal Capitolato tecnico.
Il saldo verrà corrisposto all’esito della verifica di conformità di tutte le prestazioni contrattuali.
Art. 6 – Pagamenti e penali
La Cassa provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla trasmissione delle fatture in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013.
Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione del servizio.
Le modalità e la tempistica di fatturazione e l’entità delle penali sono analiticamente indicate e descritte nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.
Le penali potranno avere un importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell’appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 7 – Xxxxx e garanzie a carico dell’Appaltatore
Si dà atto che il compenso pattuito all’art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all’esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l’onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.
Sono totalmente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d’arte del servizio affidato.
Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore garantisce che il servizio di cui al presente contratto sarà pienamente conforme alle specifiche funzionali indicate, fornirà le prestazioni richieste e risponderà alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
Art. 8 – Variazioni
Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l’esecuzione dell’appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l’Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.
Da parte sua l’Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.
Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
E’ altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall’offerta dell’appaltatore e dalla normativa vigente. Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.
Il subentro all’appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione anche qualitativa stabiliti dagli
atti di gara e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e la Cassa, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.
Art. 10 – Clausola sociale
L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà alla Cassa di esercitare la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Cassa medesima.
Art. 11 – Tutela contro azioni di terzi e manleva L’Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.
L’appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare la Cassa da qualsiasi pretesa e/o richiesta di eventuali terzi danneggiati in conseguenza del servizio oggetto del presente appalto – ivi compresi ritardi, interruzioni e malfunzionamenti nell’erogazione dei servizi– al riguardo esonerando espressamente da qualunque responsabilità la Cassa in relazione a qualsiasi pretesa e/o azione avanzate a qualunque titolo da parte di terzi. L’Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d’autore.
L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.
Art. 12 – Controlli in corso di esecuzione
E’ in facoltà della Cassa di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l’Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.
Ai predetti fini, il Responsabile del procedimento (RUP) si avvale del direttore dell’esecuzione
Si applica il decreto ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018 in quanto compatibile con la natura delle prestazioni contrattuali e con la disciplina stabilita nel presente contratto.
Art. 13 – Rispetto della normativa antimafia
Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt.
2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.
L’Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936
e. n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.
L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch’essa la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 14 – Risoluzione dell’appalto
Tutte le obbligazioni assunte dalla Società con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempienza, da parte della Società, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione del contratto, con ogni conseguenza di legge
Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108.
E’ inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, oltre che per le fattispecie espressamente previste dal predetto art. 108, nei seguenti ulteriori casi:
a) per effetto di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
b) per effetto di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 18;
c) nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 19;
d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all’art. 10 del presente contratto;
Inoltre, la Cassa procede alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16.
E’, altresì facoltà della Cassa recedere dal presente contratto in qualunque momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive sostenute dall’Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 del presente contratto.
Art. 15 – Risoluzione delle controversie
Ogni contestazione o riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all’indirizzo della Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o della riserva.
Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell’Appaltatore.
Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l’esecutore crede di avere diritto. Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di
questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel capitolato o nel Disciplinare.
L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni o comunque l’esecuzione del contratto sotto la pena di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa.
La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Cassa adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.
L’eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.
L’espletamento di ogni azione da parte dell’Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all’esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.
Art. 16 – Foro competente
Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma.
Art. 17 - Obblighi di riservatezza e segretezza L’Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, “il regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e il D.Lgs. n. 101/18.
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A
tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 19 - Spese
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, sono a carico dell’Impresa.
Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma,
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2 (Norme che regolano l’appalto), 3 (Oggetto e obblighi dell’Appaltatore), 4 (Durata del contratto), 5 (Ammontare dell’appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Xxxxx e garanzie a carico dell’Appaltatore), 8 (Variazioni), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Clausola sociale), 11 (Tutela contro azioni di terzi e manleva), 12 (Controlli in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxxx della normativa antimafia), 14 (Risoluzione dell’appalto), 15 (Risoluzione controversie), 16 (Foro competente), 17 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 19 (Spese).
Roma,
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