SET INFORMATIVO
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SET INFORMATIVO
Assicurazione
R.C. AUTO
Edizione 1 Ottobre 2019
Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Sommario
Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP) 1
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (Dip Aggiuntivo) 1
Condizioni Contrattuali 1
GLOSSARIO 1
Norme Comuni a tutte le garanzie 3
1.1 Come posso stipulate la mia polizza? 3
1.2 In che modo si conclude il mio contratto? 3
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo? 3
1.4 Cosa fa Quixa per il controllo e la repressione delle frodi? 3
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto? 3
1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà della mia auto (se la vendo, la cedo in conto vendita, la demolisco, la esporto definitivamente all’estero, la ritiro dalla pubblica circolazione)? 4
1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa di aver trasferito la proprietà della mia auto? 4
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano l’auto? 4
1.8 Se anche Quixa è d’accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi? 4
1.9 Se mi rivolgo a un intermediario? 4
1.10 Qual è il foro competente? 5
Responsabilità Civile Auto 6
2.2 Ci sono limiti di copertura? 6
2.3 Posso personalizzare la polizza in base al conducente 7
2.3 Quali opzioni posso attivare? 7
2.4 Opzioni con sconto sul premio 7
2.4.1 Total Quality - Servizio di riparazione “diretta” del veicolo in caso di sinistri senza responsabilità dell’assicurato - Risarcimento in forma specifica tramite carrozzerie convenzionate 7
2.5 Opzione con pagamento di premio aggiuntivo – Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza 8
2.6 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto? 9
2.7 Cos’è l’attestato di rischio? 9
2.8 Dove vale la mia assicurazione x.x.xxxx? 9
Danni al veicolo 10
3.1 Cosa assicurano le garanzie danni? 10
3.2 Ci sono dei limiti di copertura? 10
3.3 Cosa comprende la garanzia Incendio e furto? 10
3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto? 10
3.4 Che cosa assicura la garanzia Cristalli? 11
3.5 Cosa assicura la garanzia Eventi Naturali? 11
3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali? 11
3.6 Cosa assicura la garanzia Xxxxxxx non Assicurati? 11
3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati? 12
3.7 Cosa assicura la garanzia Collisione? 12
3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione? 12
3.8 Cosa assicura la garanzia Kasko? 12
3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko 12
3.9 Cosa assicura la garanzia Atti Vandalici? 12
3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici? 12
3.10 Perdita delle chiavi 13
3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi? 13
3.11 Che cosa si intende con diritto di surrogazione? Come opera 13
3.12 Dove vale la mia assicurazione danni al veicolo? 13
Infortuni del conducente 14
4.1 Cosa assicura la garanzia Infortuni del Conducente? 14
4.1.2 Invalidità permanente 14
4.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni? 14
4.3 Le lesioni sono cumulabili fra loro? 15
4.5 Dove vale la copertura? 15
Assistenza 16
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE 17
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli 17
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) 17
5.2.3 Recupero difficoltoso 18
5.2.4 Servizio di accompagnamento 18
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli 18
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) 18
5.3.2 Recupero del veicolo riparato 19
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto 19
5.3.4 Invio pezzi di ricambio 19
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo 20
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario 20
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero 20
5.3.8 Rientro/Assistenza dei fi gli minori privi di tutela 20
5.3.9 Interprete a disposizione 21
5.4 Estensione territoriale prodotto base e prodotto Top 21
SEZIONE B) ASSISTENZA SATELLITARE 21
5.6.1 Richiesta di soccorso e Invio di un auto medica 22
5.6.2 Consulto medico in viaggio 22
5.6.3 Informazioni generiche 22
5.6.4 Procedura in caso di Incidente/compilazione CAI 22
5.6.5 Supporto materiale fotografi co in caso di incidente 22
5.6.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale o di rapina 22
5.6.7 Limitazioni specifiche dell’assistenza satellitare 22
5.7 Estensione territoriale 23
Tutela Legale 24
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 24
6.6 Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro 25
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 26
6.11 Estensione territoriale 26
Il Sinistro 27
7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro? 27
7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo? 27
7.1.3 Gestione delle vertenze 27
7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno? 27
7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo? 27
7.1.6 Come viene liquidato il danno? 27
7.1.7 Cosa fa Quixa per controllare e reprimere le frodi? 27
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto 27
7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa? (Procedura di risarcimento diretto) 27
7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del
7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato? 28
7.2.4 Lesioni di lieve entità 28
7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox 28
7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera? 28
7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada? 28
7.3 Sinistro Garanzie Danni al veicolo 29
7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata? 29
7.3.4 Come viene determinato l’ammontare del danno? 29
7.3.6 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti 29
7.3 Sinistro – Garanzia Infortuni 31
La disciplina del bonus malus 32
TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio 32
TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro 33
TABELLA B - Classe di conversione universale 33
❯ TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa 34
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa 34
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza 35
Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente 36
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 36
Assicurazione R.C. Auto
AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP) Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Auto Quixa - Data Realizzazione 01/10/2019 Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono
coperti dall’ assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
🗶 se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Che cosa è assicurato?
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da figli minori;
✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell’auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;
✓ Pet on board - Animali a bordo: le spese medico veterinarie sostenute per la cura di lesioni riportate dall’ animale trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo quanto disposto dal Codice della strada, che le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’incidente e che lo stesso sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato. L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa;
✓ Xxxxxx Xxxxxx: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto (opzionale) Cristalli (opzionale)
Eventi Naturali (opzionale) Atti vandalici (opzionale)
Veicoli non assicurati (opzionale) Collisione (opzionale)
Kasko (opzionale)
Soccorso stradale (opzionale) Assistenza Satellitare (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) Tutela legale (opzionale)
Zero rivalsa di caso di ebbrezza (opzionale) Xxxxxxx xxxxxx (opzionale).
Ci sono limiti di copertura?
L’impresa ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! guida in stato di ebbrezza (fino a € 10.000);
! conducente non abilitato alla guida;
! xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
! conducente minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni in caso di opzione “Guida esperta” (fino a € 10.000);
! Nel caso in cui il prodotto preveda l’opzione QuixaBox e il dispositivo satellitare non sia stato installato entro il termine di 20 giorni (fino a € 10.000).
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall’impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite Carta di credito, My Bank, Postepay, Paypal, Amazon Pay, Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450), Lottomatica (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450), SisalPay (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1497, COOP (solo nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 998). Nel caso in cui sia espressamente previsto, il pagamento potrà essere inoltre effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
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AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Auto Quixa - Data Realizzazione 01/10/2019 - Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00)00 00000000
L’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, evidenzia un patrimonio netto pari a 5.000.000 euro, con capitale sociale pari a 5.000.000 euro.
Trattandosi di impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019, durante l’esercizio a cui si riferisce l’ultimo bilancio non sono state appostate riserve patrimoniali.
Per lo stesso motivo non è stata redatta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria
dell’impresa (SFCR), che pertanto non è disponibile sul sito internet dell’impresa.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000
– Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxx@xxxxx.xx
Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00)00 00000000
– Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da Quixa ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero)
– Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Al contratto si applica la Legge Italiana
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale). Quali personalizzazioni/opzioni è possibile attivare? |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ⮚ € 6.070.000 per danni a persona ⮚ € 1.220.000 per danni a cose La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Estensioni di garanzia (già descritte nel Dip Base) che sono offerte gratuitamente: Gancio Traino, Pet on Board (animali a bordo), Figli Minori, RCA Trasportati, e Ricorso terzi da incendio. |
Tipi di guida | La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera” che ti consente di far guidare l’ auto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida. Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione “Guida Esperta” che in tal caso puoi scegliere di attivare. Con tale formula l’auto può essere guidata, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni. L’impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose fino a € 10.000 (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro non presenta i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”. |
OPZIONI CON SCONTO DI PREMIO | |
Total Quality | Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione Total Quality che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta in caso di incidente con ragione soggetto alla procedura di risarcimento diretto, la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Quixa aderente al servizio Total Quality (servizio di liquidazione del danno in forma specifica). L’opzione Total Quality determina l’applicazione di uno sconto sul premio R.C. Auto. La scelta di non riparare il veicolo o di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata determina comunque la definizione del risarcimento in misura corrispondente a quanto Quixa avrebbe corrisposto alla propria carrozzeria convenzionata. |
QuixaBox | Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione QuixaBox che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta l’installazione di un dispositivo satellitare sulla tua auto (c.d scatola nera). L’opzione QuixaBox determina l’applicazione di uno sconto sul premio x.x.xxxx. L’installazione di QuixaBox può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati Vodafone Automotive, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza. Nel caso in cui QuixaBox, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, Quixa provvederà a rettificare il contratto eliminando l’opzione e, di conseguenza, anche la garanzia “assistenza satellitare” ricalcolando opportunamente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità. Nel caso in cui non venga versata l’integrazione di premio così determinata sarà automaticamente addebitata sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto della polizza. Nel caso in cui la transazione automatica non vada a buon fine e non sia stata pagata l’integrazione di premio con altro metodo, in caso di incidente, Quixa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) a fino a € 10.000. La scelta di attivare l’opzione QuixaBox comporta l’inserimento automatico delle garanzie soccorso stradale e assistenza satellitare. |
OPZIONI PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza | Nel caso in cui la tua auto sia guidata da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Quixa rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Quali coperture posso aggiungere alla mia R.C. Auto con un premio aggiuntivo?
INCENDIO/FURTO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni arrecati alla tua auto in caso di ⮚ furto (totale o tentato) o rapina; ⮚ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da circolazione causati all'auto successivi al furto o alla rapina, i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati e il valore degli oggetti stessi con i seguenti massimali: ⮚ € 1000: massimale complessivo (danni all’auto e oggetti trasportati); ⮚ € 200 (massimale per i soli oggetti trasportati). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se la tua auto è stata danneggiata nel tentativo di rubarla, in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia non comprende i danni: ⮚ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ⮚ conseguenti ad appropriazione indebita; ⮚ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ⮚ determinati da incendio doloso. All’ estensione riguardante la copertura ai danni causati all’auto per rubare gli oggetti trasportati e il rimborso del valore degli oggetti stessi si applica una franchigia di € 100. |
CRISTALLI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Cristalli copre le spese che dovrai sostenere per riparare/sostituire i cristalli della tua auto in seguito a rotture accidentali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono comprese nella garanzia una riparazione e una sostituzione del vetro nell’annualità assicurativa presso uno dei centri convenzionati con Quixa (Carglass, Glassdrive, VetroCar). La riparazione viene effettuata senza applicazioni di scoperti/franchigie. La sostituzione comporta l’applicazione di uno scoperto pari al 5% o di un minimo pari a € 100. La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato determina il raddoppio degli scoperti e minimi sia per la riparazione, sia per la sostituzione. La garanzia non comprende: ⮚ le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; ⮚ le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo; ⮚ i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; ⮚ i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni; ⮚ i danni determinati al tetto apribile o panoramico. |
EVENTI NATURALI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni alla tua auto provocati dalla grandine e da altri fenomeni naturali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ⮚ causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili; ⮚ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere; ⮚ al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate. |
VEICOLI NON ASSICURATI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni subiti dalla tua auto in caso di incidente con veicolo non assicurato fino ad un massimale di 5.000€ |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia è operante a condizione che: ⮚ tu non abbia alcuna responsabilità nel sinistro; ⮚ il veicolo del responsabile abbia targa italiana; ⮚ l’incidente sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo, oppure attraverso denuncia presentata entro 48 ore dalla data del sinistro; ⮚ nell’incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso il tuo). |
COLLISIONE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti alla tua auto in seguito ad una collisione accidentale con un altro veicolo targato. La garanzia Collisione comprende anche tutte le prestazioni della garanzia Xxxxxxx non assicurati. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ⮚ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ⮚ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ⮚ se il conducente non è abilitato alla guida. |
KASKO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti provocati alla tua auto, in seguito a collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento. La garanzia comprende anche tutte le prestazioni delle garanzie Veicoli non assicurati e Collisione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. |
La garanzia non comprende i danni: ⮚ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ⮚ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ⮚ se il conducente non abilitato alla guida; ⮚ conseguenti ad atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
ATTI VANDALICI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti alla tua auto causati da atti di vandalismo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni ⮚ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ⮚ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell’auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non ha la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intende aumentata al 5% a somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni: ⮚ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ⮚ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni; ⮚ derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l; ⮚ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. |
SOCCORSO STRADALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale Base offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’esaurimento della batteria. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | La garanzia Soccorso Stradale Top prevede, in aggiunta alle prestazioni incluse nell'opzione base, il rimborso delle spese sostenute per proseguire il viaggio o per pernottare in hotel, l’invio dei pezzi di ricambio, l’interprete a disposizione in caso di ricovero all’estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo e l’auto sostitutiva. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ⮚ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ⮚ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ⮚ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ⮚ fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. |
ASSISTENZA SATELLITARE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia, grazie alla localizzazione satellitare attiva sul dispositivo QuixaBox (c.d. black box), ti consente di ricevere assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con l’invio dei soccorsi automatico direttamente in caso di incidente. È previsto inoltre il supporto telefonico in tempo reale da parte di un operatore specializzato che ti assiste nella compilazione del modulo CAI e per ogni necessità conseguente alla circolazione della tua auto. Inoltre, grazie al tasto di emergenza, puoi contattare direttamente la centrale operativa per richiedere informazioni sul meteo o sul traffico. Puoi anche richiedere di poter parlare con un medico, disponibile in centrale operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare QuixaBox ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale” per cui valgono le medesime esclusioni e limitazioni. |
TUTELA LEGALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l’assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000. Tale tutela è estesa anche all’ipotesi in cui il contraente (persona fisica), il coniuge e i figli minori conviventi siano coinvolti in un incidente in veste di pedoni, ciclisti, o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente. Le garanzie non sono valide: ⮚ in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; ⮚ per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; ⮚ nelle controversie nei confronti dell’Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l’incarico venga conferito al legale prima che l’Impresa abbia già formulata l’offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo. |
XXXXXXX XXXXXX (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. |
Che cosa non è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Base, sono esclusi anche danni causati da eventuali rimorchi una volta sganciati dalla tua auto. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare. Inoltre, l’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro: ⮚ abbia provocato danni con dolo; ⮚ si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci; ⮚ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso; ⮚ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; oppure recuperare fino a 10.000 euro se: ⮚ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno; ⮚ il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente; ⮚ l’auto venga utilizzata per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ⮚ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; ⮚ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ⮚ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ⮚ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ⮚ i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; |
⮚ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx- italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ⮚ veicoli non assicurati; ⮚ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ⮚ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ⮚ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ⮚ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. | |
Assistenza diretta in convenzione: il servizio di riparazione dell’auto è effettuato dalle carrozzerie convenzionate con Quixa, il cui elenco è disponibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx . | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx ; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Se preferisci puoi richiedere a Quixa di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da Quixa, potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell’attestato di rischio. Gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Tutela Legale è stata affidata da Quixa ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. |
Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. Prescrizione: ⮚ il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; ⮚ i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; ⮚ nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: ⮚ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ⮚ per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite. |
Obblighi dell’Impresa | L’impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure di negarla indicandone i motivi entro 60 giorni. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Se accetti l’offerta, Quixa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di danni fisici il termine previsto è di 90 giorni. Per i danni materiali 30 giorni. In caso tu abbia sottoscritto la garanzia Infortuni al Conducente, Xxxxx provvede al pagamento dell’indennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base. |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà della tua auto (la vendi, la cedi in conto vendita) oppure la rottami, la demolisci o la esporti definitivamente all’estero) e decidi di non sostituirla con un altro veicolo, Quixa, ti restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Anche nel caso in cui la tua auto ti sia stata rubata oppure se ci ripensi entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso) l’impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra impresa assicurativa. Le garanzie diverse dalla x.x.xxxx sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. |
Nel caso in cui sia presente l’opzione QuixaBox, la garanzia Assistenza Satellitare ha effetto dal momento dell’installazione del dispositivo satellitare. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo nemmeno per le garanzie diverse dalla x.x.xxxx (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Quixa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua auto viene: ⮚ venduta/consegnata conto vendita ⮚ demolita/rottamata ⮚ esportata definitamente all’estero ⮚ ritirata dalla pubblica circolazione ⮚ rubata/ rapinata |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture e autotassametri per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria. |
Quali costi devo sostenere? |
Il prodotto è distribuito da Quixa sia direttamente sia attraverso intermediari. Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso Quixa, non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 6.7%. |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di Quixa Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 –Ed. A – 00000 Xxxxxx L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’Ivass | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx . |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DEI SEGUENTI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L’ ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
Condizioni Contrattuali
Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Auto Quixa - Data Realizzazione 01/10/2019 Ultima edizione disponibile
GLOSSARIO
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante
l’estensione della copertura di assicurazione
R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
❯ Centro Servizi Vodafone Automotive: l’insieme delle infrastrutture tecnologiche di proprietà di Vodafone Automotive dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla QuixaBox.
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipula
l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contratto nel sistema informatico di Quixa.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fi siche obiettivamente constatabili.
❯ Installatore convenzionato: installatore facente parte del network di assistenza selezionato da Vodafone Automotive e operante sul territorio italiano, in grado di effettuare l’installazione dal dispositivo satellitare e fornire la necessaria assistenza.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono Riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle
quali Quixa presta l’assicurazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova
l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al
P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Quixa: marchio commerciale di Quixa Assicurazioni S.p.A.
❯ QuixaBox: è il dispositivo satellitare dotato di modulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM e accelerometro omologato secondo le Direttive Europee.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
❯ Sala Operativa di Sicurezza: la centrale operativa di Vodafone Automotive, attraverso la quale viene erogato il servizio di localizzazione del veicolo (con l’eventuale coordinamento con le Forze dell’Ordine) dopo il furto la rapina del veicolo.
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato abbia cambiato impresa.
❯ Surrogazione: Il diritto dell’impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
❯ Vodafone Automotive: Vodafone Automotive Italia S.p.A. con sede in Busto Arsizio (Va), SS Sempione n. 212
1.1 Come posso stipulate la mia polizza?
Al salvataggio del tuo preventivo, Quixa effettua in via telematica i controlli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE. Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a Quixa, tramite e- mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, Quixa ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
1.2 In che modo si conclude il mio contratto? La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione effettuata via mail che ti conferma l’avvenuta emissione della polizza. Contestualmente Xxxxx procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo?
Hai l’obbligo di comunicare all’Impresa ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).
Quixa Point, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a effettuare le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assicurato, a comunicarti l’eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall’ impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato. Il recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.4 Cosa fa Quixa per il controllo e la repressione delle frodi?
Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.
In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
L’impresa utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto?
Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio Quixa, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contratto, l’impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti al contraente di pagare l’eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di
15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
Nel caso in cui Quixa rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
⮚ ricalcolare la
eventualmente dell’operazione dell’eventuale
quota di premio dovuta, a seguito richiesta, al netto credito vantato
dall’impresa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
⮚ attivare l’eventuale recupero coattivo del
maggior premio dovuto.
Devi darne immediata comunicazione a Quixa e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):
a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
b) Puoi cedere il contratto all’acquirente del
veicolo.
In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde, dell’auto di cui hai trasferito la proprietà.
Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione
c) Puoi sostituire l’auto con un altro veicolo di tua proprietà trasferendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale
n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato Quixa si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare ad eventuali danneggiati.
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi
rubano l’auto?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa inviandoci contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia presente nella tua polizza.
Quixa procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un’altra auto beneficiando della classe di merito maturata.
1.8 Se anche Quixa è d’accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi?
In caso di accordo con Xxxxx, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
Sei tenuto a inviare a Quixa apposita richiesta. Tale richiesta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde.
1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa di aver trasferito la proprietà della mia auto?
Se non comunichi a Quixa l’eventuale trasferimento di proprietà della tua auto nel corso dell’annualità assicurativa e non scegli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall’art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell’art 1896 del Codice Civile.
Quixa, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. Nel caso in cui l’impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dalla citata norma.
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, Quixa provvede all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta al netto dell’imposta e del contributo al
La data di invio della richiesta costituirà la data di
chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.9 Se mi rivolgo a un intermediario?
Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest’ultimo deve darne immediata informazione all’impresa.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che l’impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell’intermediario (art. 1393 del Codice Civile).
Quixa consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazione, l’acquisto del preventivo non
potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.
1.10 Qual è il foro competente?
Il Foro competente è quello dell’Autorità
Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
2.1 Che cosa è assicurato?
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
A) CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
B) XXXXXX XXXXXX: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;
C) PET ON BOARD (ANIMALI A BORDO): le spese medico veterinarie sostenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di incidente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:
- il trasporto dell’animale sia effettuato secondo quanto disposto dall’art. 169 del Codice della strada;
- le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’incidente;
- l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato;
- l’animale sia identificato e registrato qualora
previsto dalla legge n. 281 del 1991.
L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa.
D) FIGLI MINORI: (la responsabilità civile per fatto di figli minori) Xxxxx, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all’insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela, rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;
E) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
F) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
2.2 Ci sono limiti di copertura?
a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d2) nel caso in cui il conducente del veicolo abbia meno di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni e in polizza sia presente la formula “guida esperta”;
e2) limitatamente ai contratti che prevedono l’opzione QuixaBox, nel caso in cui non sia stata pagata l’integrazione di premio
Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 10.000 nei seguenti casi:
a1) in caso di dolo del conducente;
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
d1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
e1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l’utilizzo delle mani.
Quixa eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
derivante dalla rettifica effettuata da Quixa a seguito della mancata installazione o manomissione della QuixaBox.
f2) nei casi di gravi irregolarità contrattuali; g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni
alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti.
assicurazione RCA ai sensi dell’art. 14 del DPR
254/2006.
Il servizio di riparazione “diretta” permette di poter accedere alla rete di carrozzerie selezionate e convenzionate da Quixa senza dover anticipare alcuna spesa di riparazione e, quindi, senza alcun esborso di denaro.
2.3 Posso personalizzare la polizza in base al conducente? (Guida Libera – Guida Esperta)
La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula
“Guida Libera”.
Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Quixa si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, la formula “Guida Esperta”.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Il servizio di liquidazione del danno in forma specifica riguarda unicamente i sinistri:
⮚ soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
⮚ totalmente risarcibili (ovvero quando l’assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno);
⮚ con soli danni al veicolo o con danni al veicolo e a persone, ma limitatamente ai danni al veicolo;
Per riparazione “diretta” del veicolo si intende l’impegno dell’impresa a corrispondere i costi di riparazione direttamente alla carrozzeria convenzionata, senza alcun esborso di denaro da parte dell’assicurato/danneggiato.
L’elenco delle carrozzerie convenzionate è consultabile sulla pagina web xxx.xxxxx.xx, e potrà essere aggiornato in corso di polizza.
Nella sola ipotesi in cui a seguito dell’avvio delle attività di riparazione dovesse emergere, differentemente da quanto indicato in sede di denuncia di sinistro ovvero di richiesta
risarcitoria, il
responsabilità
concorso di colpa o la totale
dell’assicurato/danneggiato nella
causazione del sinistro, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere i costi di riparazione a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli:
⮚ alla singola carrozzeria convenzionata, in caso di riparazione avviata e non ancora compiuta alla data dell’emergere della responsabilità concorsuale o totale dell’assicurato/danneggiato;
⮚ direttamente a Quixa, per l’ipotesi in cui il danno risulti già essere stato liquidato alla carrozzeria convenzionata.
Alla scelta di rivolgersi a una carrozzeria “non” convenzionata con Xxxxx, consegue la riduzione del risarcimento richiesto in misura corrispondente alla differenza tra quanto Xxxxx avrebbe corrisposto direttamente alla propria carrozzeria convenzionata per consentire la riparazione del veicolo danneggiato e i costi di riparazione richiesti dalla carrozzeria non convenzionata e comunque nei limiti del valore del danno stimato dall’impresa.
Non sono riconosciuti inoltre risarcimenti per spese di noleggio/locazione di auto sostitutive per la durata della riparazione in considerazione del fatto che il servizio era da ritenersi compreso nel caso ti fossi rivolto presso una carrozzeria convenzionata.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”, l ‘impresa eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 10.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
⮚ se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
⮚ nel caso in cui tu abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito di comportamento colposo, di furto o di rapina.
2.3 Quali opzioni posso attivare?
Quixa si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, le seguenti opzioni che comportano uno sconto sul premio di polizza:
1. Total Quality
2. QuixaBox
Con il pagamento di un premio aggiuntivo, potrai inserire l’opzione “Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza”.
2.4 Opzioni con sconto sul premio
La sottoscrizione e l’accesso al servizio di riparazione “diretta” del veicolo è gratuito e consente di ottenere uno sconto sul premio di
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dal tuo
Con la sottoscrizione dell’opzione, ti impegni a non manomettere e a non rimuovere QuixaBox senza darne comunicazione all’Impresa.
In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici, Vodafone Automotive ti contatterà per la verifica delle cause e per stabilire gli interventi necessari alla risoluzione del problema.
Nel caso in cui la QuixaBox, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, Xxxxx provvederà a rettificare il contratto eliminando l’opzione QuixaBox e, di conseguenza, anche la garanzia “assistenza satellitare”. ricalcolando opportunamente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità.
L’integrazione di premio così determinata sarà automaticamente addebitata sulla carta di credito che hai utilizzato per l’acquisto della polizza, per tale motivo la carta di credito dovrà avere, all’atto del pagamento della polizza, una validità residua di almeno due mesi.
Nel caso in cui tale transazione non dovesse andare a buon fine e tu non abbia provveduto al pagamento dell’integrazione con altro metodo, Quixa si riserva la facoltà di esercitare, in caso di incidente, il proprio diritto alla rivalsa fino a € 10.000.
Tali azioni verranno altresì intraprese da parte dell’Impresa nell’ipotesi in cui, in caso di mal funzionamento del dispositivo, non ti sia reso disponibile a effettuare la manutenzione richiesta presso un Centro Assistenza Vodafone Automotive, entro sette giorni dalla ricezione della notifica.
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’auto assicurata sei tenuto a contattare Vodafone Automotive e fissare un appuntamento per la disinstallazione del dispositivo (e l’eventuale re- installazione su un'altra auto in caso di sostituzione del veicolo assicurato).
Nel caso in cui il veicolo riporti uno o più danni sopra descritti la QuixaBox non potrà essere installata.
indirizzo di residenza (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare), ove Quixa non sia in condizioni di offrire un servizio di trasporto e restituzione del veicolo tramite la rete delle proprie carrozzerie convenzionate, potrai rivolgerti a una carrozzeria non necessariamente rientrante tra quelle convenzionate con Quixa, senza che trovi applicazione la riduzione del risarcimento nei termini detti.
In ogni caso non sei obbligato a far riparare il veicolo e, in questa ipotesi, il risarcimento sarà liquidato per un valore pari a quello del danno stimato dall’Impresa.
Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e ti verrà liquidato un importo pari al valore commerciale del veicolo stesso al netto del valore del relitto.
QuixaBox è un dispositivo satellitare GSM e GPS fornito in comodato d’uso gratuito i cui dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati da Quixa per la gestione del rapporto assicurativo e la definizione dei profili tariffari degli assicurati. Ferme le caratteristiche sopra descritte, il dispositivo offerto, indicato nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive, può cambiare sulla base della compatibilità con il veicolo da assicurare.
Qualora previsto dall’Impresa, potrai aderire all’opzione QuixaBox che prevede l’installazione del dispositivo sul veicolo assicurato con la conseguente riduzione del premio x.x.xxxx indicata in polizza, così come previsto dall’art. 132 del Codice delle assicurazioni private.
I costi di installazione, sostituzione e disinstallazione del dispositivo sono a carico di Quixa.
L’installazione di QuixaBox può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati Vodafone Automotive, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza.
L’operazione di installazione avviene dopo la verifica del buono stato del veicolo da parte dell’installatore che, in tale circostanza, potrà effettuare una documentazione fotografica dell’auto.
Con “buono stato” si intende che il veicolo sia privo di danni estesi a un’intera parte dello stesso, oppure che pregiudichino la circolazione o determino un mal funzionamento.
Così come previsto dall’art. 14 Informativa privacy delle Condizioni generali di Servizio Vodafone Automotive, i dati rilevati da QuixaBox sono inviati da Vodafone Automotive all’Impresa e ad Axa Assistance in formato aggregato per analisi statistiche e in modo analitico in caso di sinistro.
2.5 Opzione con pagamento di premio aggiuntivo – Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. Dovrai, di conseguenza, inviare documentazione idonea a dimostrare il mancato raggiungimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente opzione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2 art. 2.2.
2.6 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto?
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio
decrescente indicati nella tabella A dell’Allegato 1
– “La disciplina del bonus malus” del presente Set
Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Quixa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Quixa successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di sinistro tardivo non presente
nell’attestato di rischio perché pagato negli ultimi
60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualora l’assicurato abbia cambiato impresa.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Quixa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
2.7 Cos’è l’attestato di rischio?
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno della MYQuixa, l’apposita area del sito internet dell’Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell’attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
2.8 Dove vale la mia assicurazione x.x.xxxx? L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l’assicurazione vale per gli stati non barrati sulla carta verde.
L’elenco degli Stati dove Quixa garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito xxx.xxxxx.xx.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie
descritte nel presente capitolo, qualora previste dall’offerta a te riservata.
lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro, fermo restando quanto disposto dall’estensione di copertura PET ON BOARD;
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
f) conseguenti ad appropriazione indebita;
g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria).
3.1 Cosa assicurano le garanzie danni?
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al alla tua auto e agli accessori di serie stabilmente fissati.
La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, corrisponde al valore dell’auto come risultante:
⮚ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
⮚ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Di seguito trovi la descrizione di dettaglio di ogni garanzia con l’elenco completo delle specifiche limitazioni/esclusioni che integrano quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
3.2 Ci sono dei limiti di copertura?
3.3 Cosa comprende la garanzia Incendio e furto?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
⮚ incendio, scoppio o esplosione
dell’impianto di alimentazione;
⮚ furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
Quest’ultima estensione opera fino a un massimo di € 200 per gli oggetti trasportati e un massimale complessivo di € 1000 con l’applicazione di una franchigia pari a € 100.
La garanzia comprende altresì i danni causati al veicolo per il furto consumato o tentato delle cose trasportate e degli oggetto eventualmente rubati.
Le garanzie danni al veicolo operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
L’ Impresa si riserva la facoltà di concedere le garanzie del presente capitolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, tutte le garanzie al veicolo non comprendono i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa
grave dell’assicurato o dalle persone da
3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?
a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio,
b) determinati da incendio doloso.
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni:
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza, all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione.
Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.4 Che cosa assicura la garanzia Cristalli? La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali.
riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
⮚ da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni:
a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili;
b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali?
La garanzia prevede l’applicazione di uno
scoperto del 5% o di un minimo di € 100.
Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori
autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - xxx.xxxxxxxx.xx), GLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606 - xxx.xxxxxxxxxx.xx), VETROCAR (Numero Verde 000.00.00.00 -
xxx.xxxxxxxx.xx ), convenzionati con Quixa, non sarà necessario alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende:
a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
e) i danni determinati al tetto apribile o panoramico.
La sostituzione del cristallo comporta comunque
l’applicazione dello scoperto e del minimo.
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR
scoperti e minimi si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.
3.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Cristalli?
3.6 Cosa assicura la garanzia Xxxxxxx non Assicurati?
La garanzia copre i danni materiali diretti all’auto assicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa x.x.xxxx a patto che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
3.5 Cosa assicura la garanzia Eventi Naturali?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
⮚ grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall’indirizzo di residenza dell’assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata. La quantificazione dell’ammontare del danno viene effettuata secondo i criteri descritti al par. 7.3.2 fermo il limite del massimale indicato in polizza pari a € 5000.
⮚ il conducente dell’auto assicurata non abbia alcuna responsabilità nel sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
⮚ il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
⮚ nell’incidente non siano coinvolti più di
due veicoli (compreso quello assicurato).
L’impresa sarà surrogata, ai sensi dell’art. 1916
c.c. nei diritti dell’assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del responsabile, nei limiti dell’importo ricevuto a
titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.
Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effettuata a cura delle Imprese designate dall’Ivass e che di conseguenza l’assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia, la parte eccedente dell’importo indennizzato.
Resta inteso che la presenza della garanzia determina l’impegno dell’Impresa di farsi carico delle franchigie previste sollevandoti di tutto l’iter burocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.
Sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico;
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati?
solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.8 Cosa assicura la garanzia Kasko?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento. La garanzia comprende le prestazioni previste dai precedenti paragrafi “Xxxxxxx non assicurati” e Collisione.
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.
Sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico;
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko
3.7 Cosa assicura la garanzia Collisione?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altro veicolo identificato con targa.
La garanzia comprende le prestazioni previste dal
precedente paragrafo “Veicoli non assicurati”.
3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione?
3.9 Cosa assicura la garanzia Atti Vandalici? La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.
Alla garanzia non sono applicate ulteriori esclusioni specifiche rispetto a quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici?
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.
Sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico;
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in
stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato
3.10 Perdita delle chiavi
La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenuta per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250.
3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi?
La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa.
3.11 Che cosa si intende con diritto di surrogazione? Come opera?
Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell’assicuratore, che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, surroga Quixa nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime delle Strada, nei limiti dell’entità dell’indennizzo ricevuto.
3.12 Dove vale la mia assicurazione danni al veicolo?
Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia
descritta nel presente capitolo.
4.1 Cosa assicura la garanzia Infortuni del Conducente?
Quixa si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Set Informativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato
2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
⮚ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
⮚ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
4.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni?
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
4.3 Le lesioni sono cumulabili fra loro?
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo. La garanzia “Assistenza satellitare” è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare denominato QuixaBox ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale”.
La scelta di attivare l’Opzione QuixaBox comporta l’inserimento automatico di entrambe le garanzie.
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Quixa Assicurazioni S.p.A. ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) –
Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
DEFINIZIONI
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
⮚ errore carburante;
⮚ esaurimento carburante;
⮚ gelo carburante;
⮚ rottura e/o smarrimento chiavi;
⮚ blocco della serratura o
dell’antifurto/immobilizer;
⮚ tentato furto o furto parziale;
⮚ rottura o foratura dello pneumatico;
⮚ esaurimento batteria;
⮚ furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
5.1.1 Operatività della polizza
⮚ mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
⮚ con costi a carico dell’impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
⮚ a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
⮚ senza limite di numero di prestazioni
nell’ambito del medesimo sinistro;
⮚ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
⮚ Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.
Salvo quanto diversamente specificato all’interno
delle singole prestazioni, la garanzia opera:
insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
c)
d)
e)
b)
a) atti di guerra, servizio militare,
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
5.1.2 Esclusioni
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normale operazione di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Axa Assistance.
3. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4. L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanea) emessa da un’Autorità pubblica
competente.
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul
luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio
restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento. L’Impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno o festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e per i veicoli il cui peso supera i 25 quintali.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni
Si specifica che:
⮚ in caso di immobilizzo avvenuto in
⮚
⮚
⮚
autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.
responsabilità della Centrale Operativa e dell’Impresa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre
8 (xxxx) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
⮚ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
⮚ le spese di pernottamento prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
⮚ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
⮚ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
⮚ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
⮚ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
5.2.4 Servizio di accompagnamento
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.
Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in:
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli
Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:
⮚ aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza;
⮚ treno (prima classe);
⮚ auto sostitutiva.
⮚ il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
⮚ il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
L’Impresa terrà a proprio carico:
⮚ il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
Si specifica che:
⮚ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
⮚ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
⮚ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
⮚ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
⮚ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
⮚ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
⮚ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
⮚ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
⮚ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
⮚ Axa Assistance potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
⮚ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
⮚ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
Si specifica che:
⮚ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
⮚ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
⮚ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
⮚ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
⮚ fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di Axa Assistance per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
⮚ comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
⮚ rimborsare quanto anticipato da Axa Assistance al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
L’Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più
in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
⮚ il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
⮚ il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
⮚ la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
⮚ aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
⮚ aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
⮚ treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
⮚ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
⮚ altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
⮚ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
⮚ le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
⮚ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
⮚ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
⮚ tutte le spese diverse da quelle indicate;
⮚ tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente
tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
⮚ il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
⮚ al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
⮚ l’Assicurato, su richiesta di Axa Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
5.3.9 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
L’Impresa terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), Axa Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
⮚ per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
⮚ di cilindrata 1.600 c.c.; Si specifica che:
⮚ sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
⮚ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
⮚ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del
5.4 Estensione territoriale prodotto base e prodotto Top
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
SEZIONE B) ASSISTENZA SATELLITARE
5.5 Cosa Assicura
La garanzia Assistenza Satellitare ha per oggetto la fornitura dei servizi, descritti all’art. 5.6 in favore del conducente e dei trasportati a bordo del veicolo coperto dall’assicurazione X.x.xxxx di Quixa, a bordo del quale il Contraente abbia fatto installare il dispositivo satellitare che registra l’attività del veicolo, denominato QuixaBox, nei modi e nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive.
La garanzia di Assistenza Satellitare, si intende in vigore dal giorno di installazione della QuixaBox
L’installazione della QuixaBox dovrà essere effettuata presso uno dei centri di installazione Vodafone Automotive entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale circostanza verrà eseguita documentazione fotografica dell’autovettura.
L’erogazione dei servizi offerti, disciplinati dagli articoli sottoelencati e dalle Condizioni Generali di
Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive, è analoga per tutte le tipologie di dispositivo offerte. In particolare, il contatto diretto con la centrale operativa è disponibile, per tutti i dispositivi, attraverso l’utilizzo dell’applicazione collegata.
5.6.1 Richiesta di soccorso e Invio di un auto medica
Nel caso in cui la QuixaBox registri e segnali un sinistro o sia attivata in caso di malore, la Centrale Operativa contatterà il conducente prima tramite viva voce e successivamente, se non ottenuta risposta, al numero di cellulare indicato nell’anagrafica del Contraente, per verificare se sia necessario l’intervento dei soccorsi sul posto. In caso di richiesta del servizio o di mancata risposta, la Centrale Operativa invierà sul luogo una propria auto medica, per constatare le condizioni del conducente e degli eventuali trasportati.
Il servizio non è sostitutivo né alternativo al servizio pubblico di pronto intervento sanitario che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.
5.6.2 Consulto medico in viaggio
La Centrale Operativa dopo avere ricevuto segnalazione tramite vivavoce da parte dell’assicurato o di un trasportato a bordo dell’auto, metterà subito in contatto la persona con un medico.
5.6.5 Supporto materiale fotografi co in caso di incidente
In caso di incidente e se richiesto, la Centrale Operativa invierà un carro attrezzi sul luogo identificato dalla scatola d’emergenza.
Il fornitore di soccorso intervenuto sul posto, sarà autorizzato a predisporre documentazione fotografica attestante la dinamica dell’incidente che sarà poi inviata alla Centrale Operativa che, a sua volta, provvederà a renderla disponibile all’Impresa Assicurativa per una corretta ricostruzione del sinistro. Detta documentazione fotografica avrà come oggetto solo e unicamente i danni avvenuti alle cose, intese come mezzi o oggetti coinvolti; in nessun caso verranno scattate delle foto a persone.
5.6.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale o di rapina
L’assicurato in caso di furto dovrà immediatamente comunicare l’evento alla centrale operativa chiamando il numero 000.00.00.00 ed inoltre appena possibile dovrà inviare copia della denuncia presentata alle autorità competenti al numero di fax che gli verrà comunicato.
L’assicurato non dovrà agire autonomamente e si atterrà scrupolosamente alle istruzioni che verranno fornite dalla Centrale operativa.
5.6.7 Limitazioni specifiche dell’assistenza satellitare
Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se il richiedente può essere ricontattato dal medico su un telefono cellulare.
1. Mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi previsti ai punti 5.6.1 e 5.6.2
2. Qualsiasi intervento di riparazione sul veicolo che
3. comporti il non corretto funzionamento
dell’impianto,
4. Errori o differenze tra i dati riportati nel contratto ei dati effettivi (per esempio recapiti telefonici),
5. Eventi che abbiano causato guasti o danneggiamenti all’impianto tali da rendere impossibile la trasmissione del segnale,
6. Mancato funzionamento, totale o parziale, della rete che consente la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo,
7. Impossibilità di geolocalizzazzione del veicolo quando situato in luoghi non raggiungibili da segnale (per esempio: tunnel, garage sotterranei, ecc.),
8. Mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente da Axa Assistance.
L’Impresa non è responsabile e non risponderà per l’interruzione o la limitazione dei servizi nel caso di:
La Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relative a viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurbane, nonché alle condizioni meteorologiche presenti sulle strade.
Il servizio potrà essere erogato compatibilmente con gli aggiornamenti presenti in internet.
5.6.4 Procedura in caso di Incidente/compilazione CAI
In caso di incidente, la Centrale Operativa presterà assistenza per la corretta e tempestiva denuncia di sinistro a Quixa. Nel caso in cui l’incidente veda il coinvolgimento di un altro veicolo per il quale vi sia l’obbligo di assicurazione, la Centrale Operativa si attiverà per assistere il conducente del veicolo nella completa compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente – CAI, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il servizio prestato dalla centrale Operativa è esclusivamente di supporto e non sostitutivo all’assicurato.
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
L’Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto
applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, l’Impresa, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
⮚ le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
⮚ le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
⮚ le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Axa Assistance;
⮚ le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
⮚ le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
⮚ le spese per il contributo unificato;
⮚ le spese di giustizia in sede penale;
⮚ le spese investigative per la ricerca e
l’acquisizione di prove a difesa;
⮚ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
⮚ le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
⮚ le spese per la negoziazione assistita obbligatoria
⮚ (D. L. n. 132/2014);
⮚ le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’assicurato deve:
⮚ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
⮚ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
L’Impresa non si assume il pagamento di:
⮚ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
⮚ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006
l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte
- regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per
dell’Impresa qualora questa non sia stata accettata.
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto
all’estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso
6.4 Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed
b)
c)
d)
amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
per fatti dolosi delle persone assicurate;
per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti
negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una
destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L’Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
j) le controversie nei confronti dell’Impresa,
salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art.
6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla
procedura del Risarcimento Diretto.
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
⮚ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
⮚ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
6.6 Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro
nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
AXA
immediatamente
a) informare
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese
7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comunicare l’evento al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo? Quixa applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
⮚ rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
⮚ negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte le altre garanzie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.
Quixa non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali
7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo?
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni
7.1.6 Come viene liquidato il danno?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Cosa fa Quixa per controllare e reprimere le frodi?
Quixa, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa? (Procedura di risarcimento diretto) Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a Quixa se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art 149 del Codice delle assicurazioni:
⮚ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
⮚ il conducente non deve riportare lesioni
superiori al 9% d’invalidità;
⮚ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
⮚ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
⮚ i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
⮚ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito
xxx.xxxxx.xx nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa, mediante raccomandata a/r.
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox Nel caso in cui il veicolo provvisto di QuixaBox sia coinvolto in un incidente, Quixa utilizza i dati registrati dal dispositivo al fine di ricostruirne la dinamica. Tali dati verranno altresì utilizzati ai fini della gestione del
sinistro stesso.
7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail
xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito ti comunicherà il nome dell’Impresa incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all’Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx. it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi- informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP
S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
⮚ veicoli non assicurati;
⮚ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
⮚ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
⮚ veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
⮚ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
⮚ i danni alla persona;
⮚ i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
7.3 Sinistro Garanzie Danni al veicolo
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati alla par 7.3.4, salvo diverso massimale indicato in polizza.
7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati?
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a
condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile
dalla fattura di acquisto.
7.3.4 Come viene determinato l’ammontare
del danno?
Per la determinazione dell’ammontare del danno
valgono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica
successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Quixa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da Quixa per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con
Quixa è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx .
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La riparazione o la sostituzione di un cristallo presso un centro di riparazione non convenzionato comporta il raddoppiamento di scoperti e minimi indicati in polizza.
7.3.6 Procedure di valutazione del danno –
Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene
soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo Quixa provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
⮚ in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
⮚ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
⮚ il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
⮚ libretto di circolazione se disponibile;
⮚ tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
⮚ una procura notarile a vendere intestata a Quixa, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
⮚ quietanza (documento attestante l’importo
liquidabile) debitamente sottoscritta;
⮚ nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’antifurto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Quixa entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Di tale verbale dovrà essere fornita copia all’Impresa.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Quixa se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a Quixa l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
⮚ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
CRISTALLI:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
⮚ regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
EVENTI NATURALI:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Quixa;
⮚ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
VEICOLI NON ASSICURATI:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente;
⮚ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
COLLISIONE E KASKO:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
⮚ in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente.
ATTI VANDALICI:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ originale o copia autentica della denuncia
inoltrata all’ Autorità competente;
⮚ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
PERDITA DELLE CHIAVI:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
⮚ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente.
7.4 Sinistro – Garanzia Infortuni
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi
età.
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla
Quixa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
7.5 Sinistro Soccorso stradale
Si rimanda al capitolo 5.
7.6 Sinistro tutela legale
Si rimanda al capitolo 6.
❯ TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.
BM Class | Coefficienti |
da -8 in poi | 0,84700 |
-7 | 0,86880 |
-6 | 0,89690 |
-5 | 0,89920 |
-4 | 0,90160 |
-3 | 0,95610 |
-2 | 0,97190 |
-1 | 1,00000 |
0 | 1,01110 |
1 | 1,01770 |
2 | 1,01870 |
3 | 1,03240 |
4 | 1,05330 |
5 | 1,06910 |
6 | 1,08390 |
7 | 1,09920 |
8 | 1,11280 |
9 | 1,15900 |
10 | 1,16270 |
11 | 1,24420 |
12 | 1,24750 |
13 | 1,37720 |
14 | 1,70180 |
15 | 2,08920 |
16 | 2,43370 |
17 | 3,37590 |
18 | 3,77980 |
❯ TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
BM Class | Coefficienti | In assenza di sinistri | In presenza di sinistri | ||
da -8 in poi | 0,84700 | -- | -- | 5,89% | 16,19 |
-7 | 0,86880 | -2,51% | -7,07 | 3,50% | 9,86 |
-6 | 0,89690 | -3,13% | -9,12 | 0,52% | 1,52 |
-5 | 0,89920 | -0,26% | -0,75 | 6,33% | 18,46 |
-4 | 0,90160 | -0,27% | -0,78 | 7,80% | 22,81 |
-3 | 0,95610 | -5,70% | -17,68 | 4,59% | 14,24 |
-2 | 0,97190 | -1,63% | -5,13 | 4,03% | 12,72 |
-1 | 1,00000 | -2,81% | -9,12 | 1,77% | 5,74 |
0 | 1,01110 | -1,10% | -3,60 | 0,75% | 2,47 |
1 | 1,01770 | -0,65% | -2,14 | 1,44% | 4,77 |
2 | 1,01870 | -0,10% | -0,32 | 3,40% | 11,23 |
3 | 1,03240 | -1,33% | -4,44 | 3,55% | 11,91 |
4 | 1,05330 | -1,98% | -6,78 | 2,91% | 9,93 |
5 | 1,06910 | -1,48% | -5,13 | 2,82% | 9,77 |
6 | 1,08390 | -1,37% | -4,80 | 2,67% | 9,38 |
7 | 1,09920 | -1,39% | -4,96 | 5,44% | 19,40 |
8 | 1,11280 | -1,22% | -4,41 | 4,48% | 16,19 |
9 | 1,15900 | -3,99% | -14,99 | 7,35% | 27,64 |
10 | 1,16270 | -0,32% | -1,20 | 7,29% | 27,51 |
11 | 1,24420 | -6,55% | -26,44 | 10,69% | 43,15 |
12 | 1,24750 | -0,26% | -1,07 | 36,42% | 147,39 |
13 | 1,37720 | -9,42% | -42,08 | 51,70% | 231,00 |
14 | 1,70180 | -19,07% | -105,31 | 43,01% | 237,46 |
15 | 2,08920 | -18,54% | -125,69 | 61,59% | 417,46 |
16 | 2,43370 | -14,16% | -111,77 | 55,31% | 436,73 |
17 | 3,37590 | -27,91% | -305,69 | 11,96% | 131,04 |
18 | 3,77980 | -10,69% | -131,04 | -- | -- |
TABELLA B - Classe di conversione universale
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle
N.A. (veicolo non assicurato)
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
❯ TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa
Classe CU | Classe Quixa | Classe CU | Classe Quixa |
1 | -8 | 6 | 6 |
1 | -7 | 7 | 7 |
1 | -6 | 8 | 8 |
1 | -5 | 9 | 9 |
1 | -4 | 10 | 10 |
1 | -3 | 11 | 11 |
1 | -2 | 12 | 12 |
1 | -1 | 13 | 13 |
1 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 15 | 15 |
3 | 3 | 16 | 16 |
4 | 4 | 17 | 17 |
5 | 5 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa
Classe di merito Quixa | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU' SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza
Classe di merito Quixa | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU' SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Perdita anatomica o funzionale di: | |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,50% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
Privacy
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati), in relazione ai Dati Personali che La riguardano e che formeranno oggetto di Trattamento, La informiamo che, per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, la "Compagnia") deve poter disporre di Dati Personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
Rientrano tra le Finalità assicurative: la preventivazione dei premi; la predisposizione e la stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e le relative azioni legali; la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; le attività statistiche e l'utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
È richiesto il Suo Consenso espresso al Trattamento dei Dati Personali per le Finalità assicurative descritte nella presente Informativa: la base giuridica del Trattamento è costituita dal fatto che il Trattamento risulta essere necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso Interessato.
Il Consenso al Trattamento dei Dati Personali per le Finalità assicurative è obbligatorio in quanto risulta essere necessario per l’erogazione dei servizi offerti dalla Compagnia o per il riscontro di richieste dell’Interessato (come ivi esplicitato), atteso che l’eventuale rifiuto al Trattamento per le Finalità ivi menzionate ovvero il mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di utilizzo dei servizi offerti / forniti ovvero di riscontro alle richieste mosse dall’Interessato.
Nel caso fosse necessario gestire Categorie Particolari di Dati Personali (cc.dd. Dati Personali “Sensibili”) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, Le verrà richiesto specifico Consenso al momento della raccolta di tali tipologie di Dati, i quali verranno trattati nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La informiamo inoltre che, esclusivamente per le Finalità ivi indicate e, pertanto, limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi Dati, a seconda dei casi, potranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Compagnia coopera, in Italia o all'estero – e presso Paesi che assicurino adeguate garanzie di Trattamento dei Dati autorizzate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo appartenenti alla c.d. "Catena Assicurativa".
In particolare, nel perseguimento delle Finalità assicurative, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti (indicati nell'invito);
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
iv. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
v. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Si precisa – inoltre – che i Dati forniti dagli Interessati potranno essere utilizzati altresì per la consultazione di banche Dati legittimamente accessibili utili a determinare la tariffa applicabile, al fine di verificare la coerenza dell’offerta con i rischi ed i bisogni del contraente e dell’assicurato, nonché per analizzare il possesso di requisiti eventualmente richiesti dalla Compagnia / Titolare per l’accesso a particolari modalità di pagamento e vantaggi specifici.
Infine, tenuto conto che i Dati forniti, nell'ambito del rapporto assicurativo esistente o da costituire, potranno essere utilizzati per fornire il servizio di preventivazione ed emissione di polizze, a tal fine potranno essere elaborati e confrontati con altre banche Dati legittimamente disponibili ed adottando adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei Dati stessi.
1.2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato
In aggiunta alle Finalità assicurative ivi menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo Consenso espresso e facoltativo, al Trattamento di Suoi Dati da parte della nostra Compagnia al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti, nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di collaborazione e partnership. In particolare, i Dati, con il Suo Consenso specifico ed espresso, verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono), sia con strumenti automatici (e-mail, SMS, MMS, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo Consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il Consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo Consenso specifico alla raccolta e al Trattamento dei Suoi Dati per tali Finalità.
Inoltre, i Dati, con il Suo ulteriore separato Consenso, potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell’Interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle proprie necessità e caratteristiche.
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi Dati saranno trattati dalla nostra Compagnia – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dalla vigente normativa. Il Trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dalla legge. Inoltre, i Dati potranno essere resi anonimi ed elaborati su base statistica per desumere informazioni strumentali alla fornitura del servizio assicurativo. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattare i Dati usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche Finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Compagnia, i Dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche Finalità indicate nella presente informativa. La Compagnia si riserva altresì di comunicare i Suoi Dati a soggetti di propria fiducia – operanti anche all'estero – che svolgono, per conto della Compagnia, compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro Trattamento dei Dati. Nel caso invece in cui esse operino in autonomia come distinti "titolari" di Trattamento, rientrano, come detto, nella c.d. "Catena Assicurativa" con funzione organizzativa.
In tale ambito di attività, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione.
Tutti i Dati Personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra Compagnia per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle Finalità del Trattamento ivi indicati. I Dati di cui non sia necessaria la conservazione per obblighi di legge o per legittimo interesse del Titolare saranno cancellati decorsi i termini riferiti ad eventuali obblighi di conservazione connessi a obblighi di legge o a termini prescrizionali decorrenti dalla data di cessazione delle esigenze correlate alle Finalità indicate nella presente informativa; il Trattamento dei medesimi viene effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati di tipo informatico, tramite terminali e personal computer collegati in rete con un elaboratore centrale e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Le metodologie applicate garantiscono, inoltre, la non interferenza tra i trattamenti relativi alle varie Finalità e l’accesso
limitato ai soli incaricati per ciascuna delle Finalità inerenti il rapporto contrattuale con la Compagnia.
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nel caso in cui Lei presti specifico e separato Consenso, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze appartenenti al settore assicurativo o con i quali la nostra Compagnia abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale.
In tal caso, grazie al Suo Consenso, questi soggetti – agendo quali autonomi titolari del Trattamento, fornendo separata informativa – potranno utilizzare i Dati per inviarLe offerte e proposte riservate. Per piena trasparenza, Le precisiamo che l'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati con il suo Consenso sono sempre disponibili, rivolgendosi al Titolare del Trattamento all'indirizzo indicato al punto 4 seguente.
In ogni caso, i Suoi Dati non saranno diffusi.
4. RUOLI NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento dei Suoi Dati è QUIXA Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Xxxxx Xxxx 00, 00000 –
Xxxxxx (XX), Xxxxxx, e Sede Operativa in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX) – e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx . Per piena trasparenza, attraverso apposita richiesta da effettuare secondo le modalità di seguito indicate (v. Sez. 5 “Diritti dell’Interessato”), è possibile visionare l'elenco dei Responsabili Interni del Trattamento, con indicazione delle specifiche Aree di riferimento, i quali vengono a conoscenza di Dati Personali tramite i rispettivi incaricati del Trattamento.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La vigente normativa conferisce all'Interessato specifici diritti, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri Dati Personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei Dati, nonché della logica e delle Finalità su cui si basa il Trattamento; di ottenere la Cancellazione, la Trasformazione in forma anonima (c.d. Anonimizzazione o Pseudonimizzazione) o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei Dati; di opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento. Inoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ogni Interessato può esercitare il diritto alla portabilità dei Dati e la limitazione del Trattamento dei Dati stessi. Potrà inoltre presentare Reclamo all’Autorità di Controllo.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi Dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, ossia per richiedere l’elenco dei Responsabili del Trattamento, potrà rivolgersi al Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati, inviando una e-mail a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx , ovvero una comunicazione scritta a QUIXA Assicurazioni S.p.A., Casella Postale 13320 – 00000 Xxxxxx (XX).
COME CONTATTARCI
Invia una e-mail
Per qualsiasi richiesta di informazioni scrivi a xxxxxxx@xxxxx.xx
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Scrivi a QUIXA Casella postale 13320 20141 Milano
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Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 Xx. X, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – Telefono: (x00) 00 00000000 – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza
– Xxxx e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 –
Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019
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