DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED694’ del 18/07/2018
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI LUGLIO / AGOSTO 2018
1.1) Ccnl COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI (001 / 014)
Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto sottoscritto da Confesercenti, ricordiamo che, con la busta paga del mese di agosto 2018, deve essere erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 12/07/2016.
La modalità di gestione di tale indennità è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di novembre 2016 Acred628.
Relativamente alle aziende che adottano il contratto Viaggiatori e Piazzisti (014), segnaliamo che, a partire dalla denuncia Uniemens relativa al mese di agosto 2018, il codice contratto riportato sarà ‘042’ e non più ‘170’, come indicato nel messaggio Inps n. 2723 del 5/07/2018.
1.2) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE SNA (010)
Per quanto riguarda il fondo assistenza sanitaria, comunichiamo che la causale prevista (‘ASS1’) viene adesso riportata anche sulla denuncia UniEmens, in quanto è stata inclusa nell’Allegato Tecnico versione 4.2.0 del 27/06/2018.
1.3) Ccnl RADIO PRIVATE (022)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 19/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1022 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2018 Acred685.
1.4) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)
E’ stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa, previsto dal contratto nazionale del 7/07/2017 (fondo EST) e dalla circolare del Fondo Est n. 3 del 13/06/2018.
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al fondo, è sufficiente impostare le voci 578 e 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola l’importo dovuto dal datore di lavoro per ogni dipendente a tempo indeterminato o apprendista, pari ad E. 10,00 mensili, mentre la voce 57G calcola il contributo a carico dipendente, pari ad E. 2,00 mensili. Sono esclusi i dipendenti con qualifica di quadro.
Inoltre, viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘EST1’ (tramite la voce 57G). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa a carico ditta viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.
Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire al fondo assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento distinto della retribuzione’ (EDR), corrispondente ad E. 16,00 mensili per 14 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse. La voce 131 determina l’importo dovuto, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time.
Dal mese di agosto 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 07/07/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1023 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2017 Acred650.
1.5) Ccnl LEGNO ARTIGIANATO (035)
Con la busta paga del mese di luglio 2018 viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 13/03/2018, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2016 – 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.6) Ccnl AREA COMUNICAZIONE (038)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto negli accordi di rinnovo del 27/02/2018 e del 13/03/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle retributive 1038 (aziende artigiane) e 1638 (piccole e medie imprese), ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2018 Acred685.
Con effetto dal mese di luglio 2018, è stata modificata la sigla del livello indicata sul cedolino per gli apprendisti, riportando il livello di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati).
1.7) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)
A partire dal mese di luglio 2018, sulla base del verbale di accordo del 31/01/2018, la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa viene nuovamente suddivisa tra ditta e dipendente. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 57G, corrispondente alla quota a carico del dipendente, pari a E. 3,00 mensili, mentre la voce 578, corrispondente alla quota a carico dell’azienda, viene riportata al valore di E. 7,00 mensili.
1.8) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674.
1.9) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 21/02/2017, sono state aggiornate le tabelle retributive 1055 (tessili industria), 1555 (aziende terziste del Mezzogiorno), 1655 (settore tessili vari), alle decorrenze di luglio 2018 / luglio 2019.
1.10) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 13/07/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle retributive 1057 – 1557 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred660.
1.11) Ccnl CHIMICI INDUSTRIA (058)
Ricordiamo che, a partire dal mese di luglio 2018, cessa l’erogazione dell’EDR (voce 009) previsto nell’accordo di rinnovo del 27/06/2017 e predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.
1.12) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 31/03/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1059 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2016 Acred607.
1.13) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)
Segnaliamo che, dal mese di luglio 2018, è stato modificato il calcolo della base imponibile relativa ai contributi al fondo previdenza complementare Fondapi, limitatamente alle aliquote “volontarie” a carico del dipendente pari a 1,60% o 1,80%. Per le suddette aliquote, il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione utile ai fini del Tfr: tale criterio viene applicato automaticamente a seguito del presente aggiornamento. Precisiamo che, per l’aliquota minima a carico del dipendente, pari a 1,20%, il contributo continua ad essere calcolato sulla “retribuzione Fondapi”.
1.14) Ccnl LAPIDEI ARTIGIANATO (064)
Con la busta paga del mese di luglio 2018 viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 13/03/2018, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2016 – 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.15) Ccnl IMPRESE PORTUALI (066)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 15/12/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1066 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2016 Acred620.
1.16) Ccnl COOPERATIVE AGRICOLE – OPERAI (068) / IMPIEGATI (069)
A partire dalla busta paga relativa al mese di agosto 2018, è possibile erogare automaticamente l’elemento sostitutivo previsto nell’accordo di rinnovo del 03/08/2016.
Precisiamo che la scelta di erogare il suddetto elemento rimane a carico dell’Utente, in quanto occorre verificare se sussistono, o meno, le condizioni di spettanza previste dall’accordo contrattuale.
Per attivare l’erogazione dell’elemento sostitutivo, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Voci Fisse operando a livello di dipendente, ditta o contratto: è possibile attivare la voce 043 sui singoli soggetti (ditte o dipendenti) che soddisfano le condizioni previste; in alternativa, se risulta più conveniente, la voce può essere attivata a livello di contratto e disabilitata sui soggetti per i quali non sussistono le condizioni di spettanza (a quest’ultimo scopo, occorre inserirla sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di dipendente, e selezionare l’opzione ‘Blocco voce - Tutti i mesi’).
La voce 043 rileva l'importo da erogare dalla tabella 8068 (operai) / 8069 (impiegati): la somma in questione viene erogata per 12 mensilità. Ricordiamo che la voce 043 è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
1.17) Ccnl OPERAI AGRICOLI – OTI (084)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 19/06/2018, sono state aggiornate le retribuzioni contrattuali, stabilite a livello nazionale, sulle tabelle 1484 (agricoli) e 1584 (florovivaisti), riportando gli aumenti previsti alla decorrenza di luglio 2018.
Inoltre, le tabelle 1084 (agricoli) e 1384 (florovivaisti), utilizzate per le aziende che non applicavano gli aumenti previsti a gennaio 2014 (aggiornamento Acred548 del 22/10/2014), sono state aggiornate riportando gli importi in vigore precedentemente all’aumento di luglio 2018. Dal momento che le tabelle 1084 / 1384 non riportano l’aumento previsto a luglio 2018, possono essere utilizzate per le aziende che applicheranno successivamente tale aumento.
Segnaliamo che lo stesso accordo contrattuale prevede un aumento delle retribuzioni applicate nelle singole province, nella misura del 1,7% dal 1/07/2018. Ricordiamo che le retribuzioni stabilite a livello territoriale, sia integrative che sostitutive di quelle definite a livello nazionale, devono essere gestite inserendo delle apposite tabelle tramite il servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’ (aggiornamento Acred355 del 22/12/2008).
1.18) Ccnl COOPERATIVE SOCIALI (087)
Ricordiamo che il calcolo dell’imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base riportato sul cedolino. Abbiamo predisposto una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell’ex-indennità di contingenza e dell’EDR: a tale scopo, occorre intervenire sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, a livello di ditta, selezionando la tabella 13587 dall’elenco delle tabelle contrattuali.
1.19) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)
Con il presente aggiornamento, è stata prevista la possibilità di erogare la quattordicesima mensilità sulla busta paga del mese di luglio, considerando un periodo di competenza da agosto dell’anno precedente a luglio dell’anno corrente.
A tale scopo, è sufficiente indicare la voce 476 sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando l’opzione ‘Estesa a tutti i dipendenti’; sempre sulle Voci Fisse, occorre bloccare la voce 479 con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
Precisiamo che, utilizzando la voce 476 al posto della voce 479, non è possibile elaborare una busta paga separata per la quattordicesima mensilità.
1.20) Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo contrattuale del 23/11/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1091 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.
Inoltre, a partire dal mese di luglio 2018 è stato predisposto il calcolo automatico dell’Elemento Retributivo Separato (ERS) previsto dal suddetto accordo. Per la gestione dell’ERS è stata predisposta la voce 04A, che rileva l’importo spettante dalla tabella 9091 (agganciata automaticamente). L’importo viene rapportato alla percentuale di apprendistato e/o part-time.
1.21) Ccnl ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI (093)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo contrattuale del 08/09/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1093 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.
1.22) Ccnl CASE DI CURA PRIVATE (095)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di incentivazione per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 05/12/2012.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.23) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)
Con l’aggiornamento di giugno 2018 Acred691, è stata rilasciata l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, sulla busta paga del mese di giugno, secondo quanto previsto nel rinnovo del 9/07/2015.
A seguito di alcune segnalazioni, abbiamo verificato che tale somma non veniva erogata agli apprendisti. Di conseguenza, abbiamo previsto la possibilità di erogare l’elemento di garanzia agli apprendisti, sulla busta paga relativa al mese di luglio: a tale scopo, occorre operare secondo stesse le modalità descritte nell’aggiornamento Acred691.
1.24) Ccnl ACQUA E GAS (098)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di luglio, è possibile erogare il premio di risultato previsto nell’accordo di rinnovo del 27/06/2017 (sottoscritto da Assogas). La modalità di gestione del suddetto premio è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di luglio 2017 Acred660. Ricordiamo che la verifica delle condizioni previste nel suddetto accordo e, quindi, la scelta di erogare il relativo premio, rimane a carico dell’Utente.
Inoltre, è possibile erogare il premio di risultato previsto nell’accordo di rinnovo del 18/05/2017 (sottoscritto da Anfida, Anigas, Assogas, Confindustria Energia ed altre associazioni): anche in questo caso, la verifica delle condizioni previste nel suddetto accordo e, quindi, la scelta di erogare il relativo premio, rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione del suddetto premio, occorre inserire la voce 053 sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione, sui dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei dipendenti, è possibile indicare la stessa voce sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’; in tal caso, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello di erogazione, bloccando o cancellando la voce 053.
L’importo previsto per ogni livello è riportato sulla tabella 9098 (colonna 1), agganciata automaticamente a livello di contratto. Tale importo viene automaticamente proporzionato al numero di ratei mensili maturati nell’anno precedente a quello di erogazione, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
1.25) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120)
Per le Pubbliche Assistenze, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 17/01/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
Per le Misericordie, con la busta paga relativa al mese di luglio è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 26/06/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.26) Ccnl OPERAI AGRICOLI – OTD (124)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 19/06/2018, sono state aggiornate le retribuzioni contrattuali, stabilite a livello nazionale, sulle tabelle 1524 (agricoli) e 1624 (florovivaisti), riportando gli aumenti previsti alla decorrenza di luglio 2018.
Inoltre, le tabelle 1124 (agricoli) e 1424 (florovivaisti), utilizzate per le aziende che non applicavano gli aumenti previsti a gennaio 2014, sono state aggiornate riportando gli importi in vigore precedentemente all’aumento di luglio 2018. Dal momento che le tabelle 1124 / 1424 non riportano l’aumento previsto a luglio 2018, possono essere utilizzate per le aziende che applicheranno successivamente tale aumento.
Segnaliamo che lo stesso accordo contrattuale prevede un aumento delle retribuzioni applicate nelle singole province, nella misura del 1,7% dal 1/07/2018. Ricordiamo che le retribuzioni stabilite a livello territoriale, sia integrative che sostitutive di quelle definite a livello nazionale, devono essere gestite inserendo delle apposite tabelle tramite il servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’ (aggiornamento Acred355 del 22/12/2008).
1.27) Ccnl ENTI CULTURALI FEDERCULTURE (138)
Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 12/05/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1138 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred610.
1.28) Ccnl FARMACIE MUNICIPALIZZATE (141)
E’ stata effettuata una correzione nella gestione automatica della maturazione dei permessi (ROL): nella versione attuale, per i dipendenti già in forza al 31/12/2012, i permessi spettanti aumentano da 104 a 116 ore annue.
1.29) Ccnl RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP (143)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo contrattuale del 12/12/2013.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.30) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)
Sulla base dell’accordo del 09/07/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1149, alle decorrenze di agosto 2018 / gennaio 2019 / ottobre 2019.
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO
Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare nel calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di competenza di luglio 2018, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 68 del 11/05/2018.
Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene bloccata soltanto se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. Tale data deve essere antecedente al giorno finale del mese da elaborare: per bloccare l’erogazione degli ANF dal mese di luglio 2018, è possibile indicare ‘30/06/2018’ oppure ‘01/07/2018’ (a discrezione dell’Utente), mentre non è corretto indicare ‘31/07/2018’. La data di scadenza degli ANF viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli arretrati devono essere corrisposti indicando l’importo da erogare sulla voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto
5.1 ‘Rettifiche Inps’ nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.
2.2) INAIL – MINIMALI E MASSIMALI
Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base della determinazione presidenziale n. 253 del 29/05/2018: i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2018. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre dell’anno 2018, sono i seguenti:
- minimale mensile collaboratori E. 1.364,48
- massimale mensile collaboratori E. 2.534,03
Sono stati aggiornati anche i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori familiari di aziende non artigiane). Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare il cedolino, in quanto gli imponibili convenzionali vengono determinati automaticamente dalla procedura di generazione dati per l’Autoliquidazione Inail.
2.3) DECADENZA EROGAZIONE QUIR
Come confermato dal messaggio Inps n. 2791 del 10/07/2018, l’obbligo di erogazione in busta paga della QUIR risulta decaduto a partire dal 1 luglio 2018, ad eccezione dei casi di accesso finanziamento, per i quali occorre continuare ad erogare le quote pregresse già maturate.
Con il presente aggiornamento, l’erogazione della QUIR relativa al mese corrente viene automaticamente bloccata a partire dall’elaborazione del mese di luglio. Fino al mese di settembre, inoltre, rimane attiva l’erogazione della QUIR relativa ai mesi pregressi, nel caso in cui sia stato attivato il finanziamento (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
Sulla denuncia Uniemens, la scelta della QUIR viene automaticamente annullata a partire dal mese di competenza di luglio, ad eccezione dei casi di finanziamento, per i quali continuerà ad essere riportata fino al mese di settembre.
E' possibile verificare se sono presenti, in archivio, dei dipendenti ai quali viene erogata la QUIR: a tale scopo, lanciare il programma SEGNAVOX (procedura Stampe Accessorie – elenco programmi
3.1 ‘Controlli e statistiche’) richiedendo il campo Quantità della voce 69A, in relazione all’ultimo mese elaborato (giugno 2018). Sulla stampa prodotta vengono riportati i soggetti che hanno scelto la QUIR (il valore riportato sulla voce 69A è puramente convenzionale).
NOTA: sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, consigliamo di effettuare una storicizzazione sul mese di luglio 2018 (decorrenza 01/07/2018), azzerando il campo ‘Data Scelta QUIR’. In caso di finanziamento, tale storicizzazione deve essere effettuata sul mese di ottobre 2018 (mese successivo all’ultima erogazione).
2.4) CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI EDITORIA
Sono state predisposte due nuove tabelle contributive Inps, relative al settore editoria (12212 fino a 50 dipendenti / 12216 oltre 50 dipendenti), sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 2449 del 19/06/2018.
Sulle nuove tabelle contributive, in corrispondenza degli apprendisti viene riportata l’aliquota CIG sia ordinaria che straordinaria. Ricordiamo che il contributo CIG viene versato per l’apprendistato professionalizzante (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594) e, nella generalità dei casi, è dovuta soltanto una delle due aliquote (ordinaria o straordinaria). Nel settore editoria, invece, per l’apprendistato professionalizzante sono dovute entrambe le aliquote.
Le nuove aliquote contributive hanno effetto dal 1/07/2018: sui datori di lavoro del settore editoria, occorre agganciare una delle nuove tabelle contributive, tramite il servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, storicizzando in data 01/07/2018.
2.5) CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI AGRICOLTURA
A seguito di una segnalazione e dei conseguenti approfondimenti, nel settore agricoltura è stata attivata l’aliquota CIG per l’apprendistato professionalizzante. A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps n. 77 del 27/04/2017, relativa alla CIG del settore agricolo (CISOA), non accennava alla contribuzione CIG per gli apprendisti.
Abbiamo trovato conferma che il contributo CIG è dovuto anche per gli apprendisti del settore agricolo soltanto nella circolare di Confagricoltura n. 15691 del 28/07/2017 (anche questa circolare, comunque, conferma che da parte dell’Inps non è mai stata emanata una direttiva specifica in merito alla contribuzione CIG per gli apprendisti).
La modifica ha effetto dal mese di luglio 2018 e l’aliquota CIG applicata per gli apprendisti professionalizzanti corrisponde sempre a 1,50%. Le tabelle contributive interessate dalla modifica sono le seguenti: 12096 / 12277 / 12278.
Con i prossimi aggiornamenti, prevederemo la possibilità di calcolare anche i contributi pregressi, per gli apprendisti in questione (allo scopo di ricalcolare i contributi a carico ditta ed il corrispondente costo del personale).
2.6) LAVORO INTERMITTENTE – MATURAZIONE RATEI
Dal mese di luglio 2018, a seguito di alcuni approfondimenti, per i lavoratori intermittenti è stato uniformato il criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, tra i vari contratti gestiti.
In particolare, i ratei in questione maturano sempre ed esclusivamente in proporzione all’orario “lavorabile” di ogni mese (ricordiamo che si tratta dell’orario gestito sulla finestra ‘Orario lavorabile’, sul servizio Variazioni Mensili).
Come in precedenza, dall’orario del lavoratore intermittente si ricava una percentuale analoga a quella prevista per il part-time, riportata nel campo Quantità della voce 032. Tale percentuale corrisponde alla proporzione tra l’orario del lavoratore intermittente e l’orario previsto per il full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria). La suddetta percentuale veniva già considerata, in generale, per la maturazione dei ratei degli intermittenti. Inoltre, su alcuni contratti (Commercio / Turismo) i ratei venivano automaticamente bloccati in caso di elaborazione del cedolino senza che il lavoratore intermittente avesse svolto alcun orario.
A seguito del presente aggiornamento, per i lavoratori intermittenti di tutti i contratti, la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive avviene esclusivamente in base alla suddetta percentuale, senza alcun controllo in merito al numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I ratei, quindi, maturano anche nel caso in cui l’assunzione o la cessazione siano avvenute rispettivamente a fine o ad inizio mese (ovviamente in proporzione all’orario del lavoratore intermittente). Alcuni contratti (ad esempio quelli del settore edile) presentano comunque criteri particolari di maturazione dei ratei, che restano validi anche per i lavoratori intermittenti.
2.7) ANAGRAFICO DIPENDENTE – STATO CIVILE
Con il presente aggiornamento, nel campo ‘Stato Civile’ del servizio Dipendente – Anagrafico sono state aggiunte le opzioni relative alle unioni civili, sulla base di quanto previsto dall’Inps nel modello ANF/DIP.
Le nuove opzioni previste sono le seguenti:
• Unito/a civilmente - corrispondente a coniugato/a ai fini delle detrazioni e degli ANF
• Sciolto/a da unione civile - corrispondente a divorziato/a ai fini delle detrazioni e degli ANF
• Parte superstite dell’unione civile – corrispondente a vedovo/a ai fini delle detrazioni e degli ANF
Le nuove opzioni sono disponibili anche nel campo ‘Stato Civile’ del servizio Collocamento.
Sulle stampe che trattano lo stato civile, è stata prevista l’indicazione delle nuove opzioni: in particolare, sui programmi ‘STADEANF’ (modulo richiesta ANF) e ‘STADEIMP’ (modulo richiesta detrazioni), viene riportato lo stato civile indicato sull’anagrafico del dipendente, nel caso in cui venga utilizzata l’opzione di compilazione dei dati anagrafici completi.
2.8) ANAGRAFICO DIPENDENTE – RICERCA CODICE FISCALE
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova funzionalità di ricerca di un dipendente su tutto l’archivio Paghe, attraverso il suo codice fiscale. Tale funzionalità è utile per verificare se un dipendente ha avuto un altro rapporto di lavoro con la stessa ditta (su un diverso codice matricola) oppure con un’altra ditta tra quelle presenti in archivio. E’ anche possibile che l’altro rapporto di lavoro risulti ancora in essere (in particolare per i part-time).
Sul servizio Dipendente – Anagrafico, selezionando un dipendente presente in archivio, viene verificato se il suo codice fiscale è presente anche su un’altra matricola della stessa ditta o di un’altra ditta: in entrambi i casi, viene emessa una segnalazione in corrispondenza del campo ‘Codice Fiscale’, distinguendo se è stata individuata un’altra matricola della stessa ditta (‘Soggetto già presente su altra matricola’) o di un’altra ditta (‘Soggetto già presente su altra ditta’).
Quando viene emessa la suddetta segnalazione, in corrispondenza del campo ‘Codice Fiscale’ compare il richiamo alla nuova finestra ‘Ricerca Codice Fiscale’. Inoltre, il richiamo alla stessa finestra compare al momento dell’inserimento di un nuovo dipendente, dopo aver digitato i codici ditta / matricola, la data di riferimento e premuto ‘Ricerca’: in questo caso, è necessario aver compilato il codice fiscale del dipendente, per poter effettuare la ricerca tramite la nuova finestra.
Aprendo la finestra ‘Ricerca Codice Fiscale’, vengono visualizzate le seguenti situazioni:
• se il codice fiscale del dipendente risulta presente su altre matricole della stessa ditta, queste matricole vengono evidenziate in grassetto e colore marrone, ed è possibile selezionarle;
• se il codice fiscale risulta presente su altre ditte, i rapporti di lavoro in questione vengono solo elencati;
• vengono visualizzati, in colore blu, anche il codice ditta e matricola impostati sul servizio anagrafico.
Come già detto, la finestra di ricerca del codice fiscale può essere richiamata al momento dell’inserimento di un nuovo dipendente, dopo aver digitato il codice fiscale del dipendente e PRIMA di confermare l’inserimento con il pulsante ‘Inserisci’. In tale situazione, è possibile che la finestra evidenzi la presenza dello stesso codice fiscale su un’altra matricola della stessa ditta, in corrispondenza di un rapporto cessato: in questo caso, è opportuno selezionare la matricola in questione ed inserire il nuovo rapporto di lavoro su tale matricola, effettuando un’apposita storicizzazione. Ricordiamo che, se un dipendente o collaboratore viene riassunto dalla stessa ditta, è sempre opportuno riutilizzare la matricola relativa al precedente rapporto (è necessario utilizzare una nuova matricola soltanto se il dipendente o collaboratore ha avuto un precedente rapporto come lavoratore interinale, lavoratore distaccato o soggetto gestito solo ai fini Inail).
Le nuove funzionalità di ricerca del codice fiscale sono disponibili anche sul servizio Collocamento, secondo le stesse modalità previste sul servizio Dipendente – Anagrafico (compresa la possibilità di ricercare il codice fiscale nella fase di inserimento di un nuovo rapporto, prima di confermare col pulsante ‘Inserisci’).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile ricercare il codice fiscale di un dipendente attraverso la preesistente finestra ‘Ricerca’, riportata nella parte alta di tutti i servizi del ramo ‘Amministrazione del Personale’.
2.9) DIPENDENTE – SCADENZE VARIE
Con il presente aggiornamento, sono state aggiunte 4 righe nella sezione ‘Scadenze Varie’, sul servizio Dipendente – Altri Dati. Niente è cambiato in merito al funzionamento delle scadenze inserite in tale sezione.
Ricordiamo, in particolare, che sulle ‘Scadenze Varie’ è possibile inserire scadenze sia bloccanti che non bloccanti per l’elaborazione mensile, barrando o meno la casella ‘Blocco elaborazione’.
Le 4 righe aggiuntive sono disponibili anche sulla finestra ‘Scadenze’ del servizio Collocamento.
Inoltre, sul programma ‘SEGNADIP’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 1.1 ‘Stampe periodiche’), è stata prevista la possibilità di selezionare un singolo codice scadenza (3 cifre), tra quelle inserite nella sezione ‘Scadenze varie’.
Ricordiamo che, tramite il programma ‘SEGNADIP’, è possibile ottenere un elenco delle scadenze relative ai dipendenti, ricadenti nel periodo indicato al lancio della procedura. Per selezionare un singolo codice scadenza, occorre impostare l’opzione ‘Scadenze Varie’ nel campo ‘Tipo di scadenza da segnalare’.
2.10) STATISTICA ORE – DETTAGLIO ASSENZE
Sulla statistica delle ore in formato CSV, generata tramite il programma ‘STADIPE6’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’), sono state aggiunte ulteriori colonne per dettagliare le singole voci totalizzate nella colonna ‘Altre assenze’, già presente sia sul file CSV che sulla stampa in formato PDF.
Le ulteriori colonne (presenti solo nel file CSV), sono state aggiunte in coda a quelle già previste. Sulle colonne aggiuntive viene riportato il codice della voce di assenza e la relativa descrizione (prima riga) ed il numero di ore presenti sulla voce in questione (righe successive, in corrispondenza dei singoli dipendenti).
2.11) PROSPETTO FERIE / PERMESSI
Sul prospetto ferie e permessi in formato CSV (‘listaferie.csv’), che può essere generato dalle procedure ‘Elaborazione Mensile Ditte’ e ‘Stampa Mensile Ditte’ abilitando la corrispondente opzione, è stata aggiunta un’ulteriore colonna con l’indicazione del settore di costo (sullo stesso file era già prevista l’indicazione del centro di costo).
2.12) STAMPE ACCESSORIE – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sul programma ‘LISTAPRE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.1 ‘Stampe periodiche’), è stata prevista un’opzione che consente di escludere il “contributo contrattuale” (voce 58F) per i dipendenti non iscritti ai fondi di previdenza complementare previsti contrattualmente (PREVEDI / FONDAPI / ASTRI / BYBLOS).
2.13) MODELLO F24 – FORMATO ENTRATEL
Come indicato nell’aggiornamento di giugno 2017 Acred655, per i modelli F24 che presentano un totale uguale a zero oppure che riportano crediti fiscali diversi da quelli relativi al sostituto d’imposta, se è richiesto il formato CBI (banche), viene automaticamente “forzato” il formato Entratel, in quanto risulta obbligatorio in presenza delle suddette condizioni (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 09/06/2017).
Prima del presente aggiornamento, il formato Entratel veniva “forzato” per i singoli modelli F24 che presentavano le condizioni sopra descritte (modello a zero e/o presenza di crediti fiscali non relativi al sostituto d’imposta), mentre eventuali modelli successivi continuavano ad essere prodotti nel formato CBI.
A seguito del presente aggiornamento, in presenza delle condizioni sopra descritte, il formato Entratel viene invece “forzato” su TUTTI i modelli F24 relativi ad uno stesso soggetto (limitatamente alla singola scadenza trattata).
Il suddetto automatismo è previsto sulla procedura ‘Stampa Modello F24’ disponibile sul menù Amministrazione del Personale, sul servizio ‘Tributi per Scadenza’ e sulle procedure del menù Archivio Tributi.
Ricordiamo che, sulla gestione delle stampe, i files in formato Entratel sono identificati dal prefisso ‘TEL-’, mentre quelli in formato banche riportano il prefisso ‘CBI-‘.
2.14) MODELLO 770/2018 – MODIFICA CREDITO SX4 / SX32
Come segnalato nella nostra comunicazione del 28/06/2018, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 27 giugno, una variazione delle specifiche tecniche relative al modello 770/2018. A seguito di tale variazione, l’eventuale credito residuo derivante dai rimborsi di assistenza fiscale deve essere incluso nel credito residuo risultante dalla dichiarazione.
Ricordiamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred690 del 12/06/2018, avevamo evidenziato una probabile incongruenza nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche del modello 770/2018, in merito alle modalità di calcolo del credito risultante dalla stessa dichiarazione: il credito in questione, riportato al rigo SX4 colonna 4, non comprendeva l’eventuale credito residuo derivante dai rimborsi di assistenza fiscale, riportato al rigo SX2 (colonna 1 – colonna 2).
Con la variazione pubblicata dall’Agenzie delle Entrate in data 27/06/2018, l’incongruenza è stata risolta: secondo le nuove specifiche tecniche, il credito risultante dalla dichiarazione deve essere calcolato secondo la seguente formula:
SX4 col. 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 – col. 5) + SX2 (col. 1 – col. 2) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)
Nei casi in cui è presente un credito residuo sul rigo SX2, la suddetta modifica ha effetto anche sul rigo SX4 colonna 5 (credito da utilizzare in compensazione) e sul rigo SX32 colonna 2 (credito scaturito dalle ritenute di lavoro dipendente), entrambi calcolati sulla base del valore riportato sul rigo SX4 colonna 4.
Nel caso in cui il quadro SX venga generato (o rigenerato) successivamente al presente aggiornamento, il rigo SX4 ed il rigo SX32 saranno calcolati automaticamente come previsto dalle nuove specifiche tecniche, includendovi quindi anche l’eventuale credito residuo derivante dai rimborsi di assistenza fiscale.
Nel caso, invece, che già stati generati i dati, NON è necessario rigenerare il quadro SX: con il presente aggiornamento abbiamo predisposto un apposito programma di controllo, tramite il quale è possibile individuare i sostituti che presentano un credito residuo sul rigo SX2 e, nei casi interessati, ricalcolare automaticamente i righi SX4 e SX32.
Sulla procedura ‘770/2018: Stampe di controllo’ è disponibile il nuovo programma ‘CONSX770’, tramite il quale è possibile generare un elenco dei sostituti che presentano un credito residuo derivante dai rimborsi di assistenza fiscale.
Il credito residuo in questione corrisponde alla seguente differenza: rigo SX2 colonna 1 – colonna 2 (precisiamo che il sostituto viene riportato in stampa soltanto se tale differenza è maggiore di zero). In presenza del suddetto credito residuo, il programma ‘CONSX770’ verifica che il credito risultante dalla dichiarazione, presente sul rigo SX4 colonna 4, includa il credito residuo riportato sul rigo SX2. Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, è possibile richiedere il ricalcolo automatico del rigo SX4 (colonne 4 e 5) e del rigo SX32 (colonna 2): a tale scopo, è sufficiente barrare l’apposita casella prevista al lancio del programma.
Con il presente aggiornamento, inoltre, è stato variato il calcolo automatico effettuato dal servizio relativo al quadro SX: adesso il rigo SX4 colonne 4 e 5 ed il rigo SX32 colonna 2 vengono calcolati includendo anche il credito residuo presente sul rigo SX2 (il ricalcolo viene effettuato modificando uno dei campi considerati nella determinazione del credito residuo).
2.15) MODELLO 770/2018 – IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA
E’ possibile generare la stampa dell’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario: a tale scopo, per il modello 770/2018, occorre selezionare il programma ‘STAIM717’, sulla procedura ‘770/2018: Stampe di Controllo’.
Ricordiamo che, per generare la stampa dell’impegno, sul servizio ‘Frontespizio’ devono risultare compilate le informazioni necessarie: codice fiscale dell’intermediario, impegno a presentare la dichiarazione predisposta dal contribuente oppure predisposta da chi effettua l’invio (ossia dall’intermediario) e data dell’impegno.
Quest’anno, inoltre, è obbligatoria la scelta della tipologia di invio: “gestione unificata” oppure “gestione separata”, con l’indicazione dei tipi di reddito gestiti. In caso di “gestione unificata”, l’intera dichiarazione 770 (compresi eventuali dati relativi ai redditi di capitale) viene inviata da un unico soggetto. In caso di “gestione separata”, la dichiarazione viene inviata da diversi soggetti, fino ad un massimo di 3. Sempre in caso di “gestione separata”, occorre indicare il codice fiscale dei soggetti che inviano le parti rimanenti del modello (in merito alla “gestione separata”, vedere quanto indicato nell’aggiornamento Acred690 del 12/06/2018, al punto 1.1.1 ‘Gestione quadri – Frontespizio).
In caso di dichiarazione predisposta dall’intermediario, sulla stampa dell’impegno è prevista la scelta dei tipi di reddito che l’intermediario si assume l’impegno di gestire (lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute). A tale riguardo, con l’opzione ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ (proposta automaticamente al lancio del programma), vengono riportate in stampa le caselle corrispondenti ai diversi tipi di reddito previsti, barrando quelle che risultano abilitate sul Frontespizio.
Scegliendo invece l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa vengono predisposte le caselle relative ai diversi tipi di reddito, senza tuttavia barrarle (dovranno essere barrate al momento della sottoscrizione).
Infine, se viene scelta l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa viene riportata un’indicazione generica dell’impegno da parte dell’intermediario, senza riferimento ai tipi di reddito gestiti.
Sempre tramite le opzioni ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ o ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, viene riportata in stampa la scelta tra “gestione unificata” e “gestione separata”; per quest’ultima, inoltre, viene indicato il codice fiscale degli altri soggetti incaricati ed i relativi tipi di reddito gestiti.
In ogni caso, sulla stampa viene riportata anche la casella relativa alla condizione di dichiarazione predisposta dal sostituto, eventualmente già barrata se tale condizione risulta impostata sul Frontespizio.
Come già precisato nell’aggiornamento Acred690 del 12/06/2018, non è prevista la gestione dei quadri relativi ai redditi di capitale: se si devono gestire tali redditi, occorre impostare la “gestione separata”, oppure esportare i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo verso il software utilizzato per gestire la parte rimanente del modello.
Ricordiamo che è possibile ottenere l’archiviazione automatica della stampa prodotta, in formato PDF e suddivisa per ditta: a tale scopo, è sufficiente indicare il numero del ‘Soggetto Autorizzato’. Inoltre, tramite l’apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno (in caso di rettifiche).
La funzionalità di archiviazione è disponibile solo per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.