DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED743’ del 23/01/2020
1) ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2020
Prima di procedere all’elaborazione del mese di gennaio 2020, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’ occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/2020, annullando le caselle ‘Abilitato’ ed ‘Elaborato’ nella sezione ‘Controllo Mensilità’.
A tale scopo, può essere utilizzata la procedura ‘Storicizza Ditte su Gennaio’, presente sul menù Amministratore Paghe.
La procedura richiede l’Anno da inizializzare: indicare ‘2020’.
Così facendo, si ottiene una storicizzazione al 01/01/2020 per tutte le ditte attive (non cessate entro tale data).
Se il campo ‘Abilita elaborazione ditte’ della procedura viene impostato a ‘N’ (o non viene compilato), le caselle ‘Abilitato’ relative ai singoli mesi NON vengono barrate sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’, nella storicizzazione al 01/01/2020. In tal modo, gli Utenti dovranno abilitare la casella relativa alla mensilità da elaborare, ditta per ditta, dopo aver terminato l’inserimento delle variazioni mensili – da parte nostra, consigliamo questa modalità di lavoro.
In alternativa, è possibile abilitare preventivamente l’elaborazione mensile su tutte le aziende: a tale scopo, è sufficiente selezionare ‘Y’ nel campo ‘Abilita elaborazione ditte’. Si ottiene così l’abilitazione di 13 mensilità su tutte le aziende (la 14° mensilità può essere abilitata, eventualmente, sulle sole aziende interessate); ricordiamo che l’elaborazione di una busta paga separata per le mensilità aggiuntive rimane comunque facoltativa. L’opzione ‘Y’ può essere utilizzata nel caso in cui l’abilitazione preventiva delle mensilità risulti più confacente alla modalità di lavoro dell’Utente.
Infine, se il campo ‘Abilita elaborazione ditte’ è impostato a ‘S’, viene abilitata l’elaborazione di 12 mensilità sulle ditte per le quali risulta barrata la casella ‘Solo gestione Inail’; ricordiamo, tuttavia, che non occorre elaborare le buste paga dei soggetti gestiti solo ai fini Inail (quali, ad esempio, i soci, familiari e coadiuvanti di aziende non artigiane).
Nel caso in cui, per una o più aziende, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione Paghe’ risulti già presente una storicizzazione in data 01/01/2020 (o successiva), viene generata la stampa ‘errori.gennaio’, con l’indicazione delle ditte che presentano tale situazione. Per le aziende in questione, le caselle ‘Abilitato’ ed ‘Elaborato’ devono essere annullate manualmente.
Ricordiamo che è possibile attivare la gestione dell’ulteriore casella ‘Esterno’, per confermare e rendere disponibili, agli “utenti esterni” (aziende), i risultati delle elaborazioni mensili (aggiornamento Acred322 del 26/10/2007). Nel caso in cui la casella ‘Esterno’ risulti attiva, viene anch’essa annullata sulla storicizzazione al 01/01/2020.
Precisiamo che la procedura ‘Storicizza Ditte su Gennaio’ può essere utilizzata anche dai nuovi Clienti che non hanno effettuato le elaborazioni mensili relative all’anno 2019.
2) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI GENNAIO 2020
2.1) Ccnl COMMERCIO – CONFCOMMERCIO (001 - 014)
Sulla base dell’accordo sottoscritto da Confcommercio in data10/09/2019, sono state allineate le retribuzioni sulle tabelle 1001 / 1014, con effetto da gennaio 2020. Precisiamo che, rispetto ai valori rilasciati in precedenza, le variazioni sono di pochi centesimi e riguardano esclusivamente le aziende che adottano il CCNL di Confcommercio.
2.2) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA (010)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 05/02/2018. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.3) Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 23/10/2019. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e di agosto 2016 Acred618 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.4) Ccnl PROPRIETARI DI FABBRICATI (026)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 26/11/2019, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1026, con effetto dal mese di gennaio 2020.
2.5) Ccnl DIRIGENTI INDUSTRIA (040)
Segnaliamo che, dal mese di gennaio 2020, devono essere aggiornate le aliquote ed il massimale relativi al Previndai e le quote di contribuzione relative al Fasi. Ricordiamo che le variazioni devono essere effettuate dall'Utente, intervenendo sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (le voci da utilizzare si trovano nell'elenco al punto 3.2).
Inoltre, occorre verificare ed eventualmente adeguare i vari elementi retributivi, anch’essi inseriti sul servizio Voci Fisse, per ottenere il nuovo trattamento minimo complessivo di garanzia previsto, su base annua, dal contratto nazionale.
2.6) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento perequativo previsto nel rinnovo contrattuale del 5/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.7) Ccnl ALIMENTARISTI INDUSTRIA (042)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 22/09/2009. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.8) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 30/05/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
A partire dal mese di gennaio 2020, secondo quanto previsto dall’accordo del 11/07/2019, la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa viene nuovamente suddivisa tra ditta e dipendente. A tale scopo, in presenza della voce 578 (aggiornamento di gennaio 2013 Acred501) viene elaborata automaticamente la voce 57G, corrispondente alla quota a carico del dipendente, pari ad E. 3,00 mensili, mentre la voce 578, corrispondente alla quota a carico dell’azienda, viene riportata al valore di E. 7,00 mensili.
2.9) Ccnl CARTAI INDUSTRIA (044)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nel suddetto accordo. La modalità di gestione di tale elemento, già previsto nel precedente accordo del 13/09/2012, è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.10) Ccnl LEGNO INDUSTRIA (051)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 11/09/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred632 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.11) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)
Dal mese di gennaio 2020 il contributo mensile al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa aumenta di
E. 2,00 a carico del datore di lavoro, passando quindi ad E. 15,00 mensili. Ricordiamo che tale contributo viene gestito tramite la voce 578, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di ottobre 2013 Acred510.
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nei rinnovi contrattuali del 24/05/2010 e del 29/10/2019: l’importo stabilito contrattualmente è di E. 190,00 annuali. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’ aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.12) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 27/04/2017: dal mese di gennaio 2020, l’importo stabilito contrattualmente è di E. 300,00 annuali. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
2.13) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)
Dal mese di gennaio 2020, il contributo mensile al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa SANIMODA aumenta di E. 3,00 a carico del datore di lavoro, passando ad E. 15,00 mensili. Ricordiamo che tale contributo viene gestito tramite la voce 578, secondo le modalità descritte negli aggiornamenti di gennaio 2018 Acred678 e dicembre 2019 Acred739.
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva, sulla base dell’accordo del 21/02/2017. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2018 Acred677 e gennaio 2019 Acred710 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.14) Ccnl ORAFI INDUSTRIA (056)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento perequativo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/09/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.15) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento perequativo previsto nell’accordo di rinnovo del 13/07/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di dicembre 2016 Acred629 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.16) Ccnl CHIMICI INDUSTRIA (058)
Dal mese di gennaio 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/07/2018.
L’aumento è stato predisposto con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e di ottobre 2018 Acred704 ed interessa le seguenti tabelle retributive: 1058 – 6058 (settore chimico / farmaceutico), 1358 – 6358 (settore fibre chimiche), 1458 – 6458 (settore ceramica e abrasivi).
E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa FASCHIM, sulla base di quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 15/07/2019. Per attivare il calcolo automatico della quota, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 578 calcola automaticamente l’importo mensile a carico ditta, pari ad E. 22,50 per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato non inferiore a 6 mesi; in caso di orario part-time, la quota è dovuta se la percentuale media non è inferiore al 50%. In presenza della voce 578, viene elaborata automaticamente la voce 57G, tramite la quale viene calcolato il contributo a carico del dipendente, pari a E.4,00 mensili.
Il contributo non è previsto per i dipendenti che risultano ancora in prova: per tali dipendenti, quindi, occorre bloccare il calcolo del contributo impostando la voce 578 sulle Voci fisse del dipendente, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’; una volta terminato il periodo di prova, occorre poi eliminare tale impostazione.
Precisiamo infine che il fondo FASCHIM non prevede (ad oggi) il versamento tramite modello F24, né la corrispondente indicazione sulla denuncia UniEmens; di conseguenza, non esiste alcun codice identificativo del fondo da inserire sul servizio Ditta – Posizione Inps, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento perequativo previsto nell’accordo del 22/03/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.17) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 11/05/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.18) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento perequativo previsto nel rinnovo contrattuale del 03/07/2017. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.19) Ccnl COOPERATIVE AGRICOLE – OPERAI (068) / IMPIEGATI (069)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento sostitutivo previsto nell’accordo di rinnovo del 03/08/2016.
La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di luglio 2018 Acred694 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.20) Ccnl ISTITUTI ASSISTENZIALI AGIDAE (079)
Con effetto dal mese di gennaio 2020, è stata apportata la seguente modifica alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa Salus, rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632: in caso di cessazione, viene calcolata anche la quota relativa alla tredicesima mensilità.
2.21) Ccnl SCUOLE PRIVATE AGIDAE (081)
Con effetto dal mese di gennaio 2020, è stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa Salus. Per attivare tale calcolo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La voce 578 calcola automaticamente la quota dovuta, pari ad E. 5,00 per 13 mensilità, totalmente a carico del datore di lavoro. Tale quota è dovuta per ciascun dipendente in forza, compresi gli apprendisti. Nel mese di cessazione, inoltre, viene calcolata anche la quota relativa alla tredicesima mensilità.
Segnaliamo che, al momento, non risulta che siano stati previsti i codici da utilizzare per il versamento tramite F24 e la conseguente esposizione sulla denuncia UniEmens.
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa (a carico ditta) viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.
Inoltre, il contributo assistenza sanitaria integrativa può essere assoggettato ad Irpef, qualora ne ricorrano i presupposti: a tale scopo, occorre inserire la voce 58G sul servizio Voci Fisse (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714).
2.22) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)
Sulla base del rinnovo contrattuale del 6/12/2016, a partire dal mese di gennaio 2020 cessa l’erogazione della somma prevista a titolo di ‘Elemento di Copertura Economica’ (ECE). Ricordiamo che l’elemento era gestito tramite la voce 016 (aggiornamento di luglio 2019 Acred729).
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto accordo di rinnovo del 6/12/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.23) Ccnl CREDITO (090)
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/12/2019, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1090, alle seguenti decorrenze: gennaio 2020 / gennaio 2021 / gennaio 2022.
Dal 1/01/2020 sono stati unificati i livelli appartenenti alla 2° Area ed alla 1° Area. Con effetto dal mese di gennaio 2020, quindi, i livelli di seguito elencati risultano descritti come “Ex 1° - 2° Area”: 2’Area 3’ livello (cod. 15) / 2’Area 2’ livello (cod. 16) / 2’Area 1’ livello (cod. 18) / 1’Area 1’ livello (cod.
20).
Per tutti i livelli sopra elencati, la retribuzione base (tabella 1090), gli scatti di anzianità (tabella 2090) e l’importo ex ristrutturazione tabellare (tabella 6090) devono essere adeguati alla retribuzione prevista per la 2’Area 2’ livello (cod. 16). Tale variazione è stata effettuata, sulle tabelle interessate, con effetto dal mese di gennaio 2020.
Ai dipendenti inquadrati nella 2’ Area 3’ livello, dal mese di gennaio 2020 è possibile erogare la differenza di trattamento economico sotto forma di “Integrazione stipendio ex Ccnl 2019”, non riassorbibile. Per erogare tale elemento è possibile indicare la voce 018 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. La voce verifica che nel mese di dicembre 2019 il dipendente fosse inquadrato nella 2’Area 3’ livello e che il dipendente sia stato assunto prima del 2020. E’ possibile “forzare” l’erogazione di tale elemento, indicando ‘1’ nel campo importo unitario della voce 018.
Per i dipendenti inquadrati nella 1’ Area e nella 2 ’ Area 1’ livello è previsto che vengano assorbiti, fino a concorrenza degli aumenti, l’importo maturato a titolo scatti di anzianità e l’importo ex ristrutturazione tabellare. A tale scopo, occorre intervenire manualmente sulle voci degli scatti (voce
003) e dell’ex ristrutturazione (voce 013).
I livelli 3’Area 1’ livello PN / PR (cod. 25 / 26) risultano abrogati a partire dal mese di gennaio 2020; precisiamo che le corrispondenti retribuzioni tabellari sono state lasciate invariate. Per gli stessi livelli, una norma transitoria prevede l’aumento dell’integrazione ex F.O.C,, passata a E. 175,07 ad
E. 225,91 dal mese di gennaio 2020; ricordiamo che il suddetto elemento è riportato sulla voce 08N (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594).
2.24) Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 23/10/2009. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.25) Ccnl ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI (093)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 29/04/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.26) Ccnl SERVIZI DI RECAPITO (094)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 8/02/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.27) Ccnl CENTRO ELABORAZIONE DATI (097)
Con effetto dal mese di gennaio 2020, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite la voce 010, relativa ai quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 226,00) e ai quadri direttivi (aumento E. 7,00
/ totale E. 259,00), sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/12/2018.
2.28) Ccnl ASSOCIAZIONE UNEBA (108)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 10/12/2019, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1108, alle seguenti decorrenze: gennaio 2020 / dicembre 2020.
Inoltre, secondo quanto previsto dal suddetto accordo, a partire dal mese di giugno 2020 e fino al mese di dicembre 2022, viene sospesa la maturazione degli scatti di anzianità.
2.29) Ccnl CINEAUDIOVISIVI (111)
Dal mese di gennaio 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/2018. L’aumento interessa la tabella 1111 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2018 Acred691.
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 21/12/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.30) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia previsto nell’accordo di rinnovo del 26/06/2014, relativo al settore delle Misericordie. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.31) Ccnl ALIMENTARI CONFAPI (122)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/2014. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.32) Ccnl ISTITUTI INVESTIGATIVI E AGENZIE DI SICUREZZA (128)
Dal mese di gennaio 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 15/12/2017. L’aumento interessa la tabella 1128 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681.
2.33) Ccnl TESSILI CONFAPI (132)
Dal mese di gennaio 2020, il contributo mensile al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa SANIMODA aumenta di E. 3,00 a carico del datore di lavoro, passando ad E. 15,00 mensili. Ricordiamo che tale contributo viene gestito tramite la voce 578, secondo le modalità descritte negli aggiornamenti di gennaio 2018 Acred678 e dicembre 2019 Acred739.
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto negli accordi del 12/10/2016 e 22/07/2010; facciamo presente che nell’accordo non è specificato il mese di erogazione. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred632 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.34) Ccnl LEGNO CONFAPI (133)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento perequativo previsto negli accordi del 25/10/2013 e del 18/04/2017. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e giugno 2017 Acred655 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.35) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento retributivo annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 1/10/2013. La modalità di gestione del suddetto elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.36) Ccnl ENTI CULTURALI - FEDERCULTURE (138)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo del 12/05/2016. La modalità di gestione del suddetto elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.37) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE – UNAPASS (140)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 18/12/2017. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.38) Ccnl VIDEOFONOGRAFICI (142)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 15/02/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.39) Ccnl LAPIDEI CONFAPI (147)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 05/10/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di giugno 2017 Acred655 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.40) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)
Con effetto dal mese di gennaio 2020, la maturazione dei permessi per riduzione orario passa da 8 a 16 ore annue, secondo quanto previsto dall’accordo di rinnovo del 09/07/2018.
2.41) Ccnl ALIMENTARI – IMPRESE NON ARTIGIANE (151)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).
2.42) Ccnl TURISMO CISAL (156)
Dal mese di gennaio 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 23/05/2017. L’aumento interessa la tabella 1156 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.
3) VARIAZIONI CONTRIBUTIVE
3.1) MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero sostanzialmente diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).
In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,98 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.
Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 47.379,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.948,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene effettuato sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.
Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 103.055,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 ‘Gestione Inps’).
E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 503,30 (41% di E. 1.227,55) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2020. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2019 (E. 500,61).
Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.143,05 per gli eventi dell’anno 2020.
Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2020, abbiamo aggiornato i seguenti valori:
- limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.159,48
- massimale non edili E. 939,89 (1° fascia) ed E. 1.129,66 (2° fascia)
- massimale edili E. 1.127,86 (1° fascia) ed E. 1.355,58 (2° fascia)
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).
Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a
E. 100,40 per gli eventi dell’anno 2020.
3.2) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2020.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.
3.3) FONDO TESORERIA
Per l’anno 2020, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 1,79% (non ancora ufficializzato dall’Inps).
Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondi gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2020, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2019. A tale scopo, l’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio viene riportata sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2019, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2020 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione di gennaio 2020, sia l’imposta sulla rivalutazione dell’anno 2018. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente si trovano sulla voce 71B.
4) VARIAZIONI FISCALI
4.1) ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2020
Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2020). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).
La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del mese di gennaio 2020, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738.
4.2) CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2019 sulla busta paga di gennaio 2020, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto
4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1001 se a debito oppure 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche gli eventuali crediti delle addizionali regionale e comunale derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘6781 RP’ e ‘6781 CP’).
Nel caso in cui occorra effettuare anche il conguaglio del bonus D.L. 190/2014 relativo all’anno precedente, è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente tramite la voce 606 precedentemente descritta ed aggiungere, sulle Variazioni Mensili di gennaio, anche la voce 66L selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
In tal modo, il bonus spettante per l’anno precedente viene ricalcolato in base all’imponibile ed alle detrazioni risultanti dal conguaglio fiscale relativo allo stesso anno. Quindi, dal valore del bonus spettante viene decurtato quanto è stato effettivamente erogato nell’anno precedente: la differenza viene erogata o trattenuta sulla busta paga di gennaio. Il valore del bonus spettante, del bonus già erogato e della differenza sono riportati sulla stampa del cedolino.
Precisiamo che il bonus relativo all’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2020, viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1655 ed il periodo ’12/2019’ (in quanto di competenza dell’anno 2019).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A (‘Credito famiglie numerose – anno precedente’) sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio anno precedente’, non viene indicato alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza (2019). Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente venga effettuato sul mese di gennaio, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
4.3) ADDIZIONALE REGIONALE
E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Sardegna, relativamente all’anno di competenza 2020.
Per le suddette regioni, i nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale sono i seguenti:
• Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 55.000 + 1,73% oltre
E. 55.000) con deduzione pari ad E. 15.000, da applicare ai soli redditi imponibili non superiori a 15.000. La deduzione è riportata sulla nuova voce 66R (visibile solo nel Dettaglio del cedolino).
• Bolzano: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000) con deduzione pari ad E. 35.000, riportata sulla nuova voce 66R. Inoltre, viene applicata la detrazione di E. 252 per ogni figlio a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili nell’anno. La detrazione è riportata sulla nuova voce 66X e viene applicata per i soli redditi non superiori ad E. 70.000 (si considera il reddito al lordo della deduzione, determinato secondo gli stessi criteri previsti per le altre detrazioni).
• Sardegna: aliquota valida su base nazionale (1,23%). Inoltre, viene applicata automaticamente la detrazione prevista, pari ad E. 200 per ogni figlio minore a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili nell’anno. La detrazione è riportata sulla nuova voce 66U.
Precisiamo che le detrazioni relative alle addizionali regionali, dove previste, vengono calcolate al momento del conguaglio fiscale (al pari delle stesse addizionali) e, in questa fase, sono evidenziate nella parte centrale del cedolino.
Per quanto riguarda la detrazione della regione Sardegna, inoltre, è necessario calcolare mensilmente i “ratei” della detrazione per figli minori, in quanto tale tipologia non corrisponde a quelle attualmente previste per le detrazioni relative ai familiari a carico (ricordiamo che i “ratei” delle detrazioni sono gestiti sul servizio Cedolino – Anno Corrente). A tale scopo, viene elaborata mensilmente la voce 66U, riportando i ratei relativi ai figli minori nel campo Quantità (tale campo è visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino). I ratei così memorizzati vengono poi utilizzati, al momento del conguaglio fiscale, per determinare il valore della detrazione relativa ai figli minori a carico.
Le nuove detrazioni regionali possono essere gestite anche in relazione all’anno 2019, nel caso in cui venga attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente sul mese di gennaio 2020, secondo le modalità descritte al precedente punto 4.2.
Per quanto riguarda la provincia di Bolzano, in caso di reddito inferiore ad E. 70.000 ed in presenza di figli a carico, per l’anno precedente (2019) viene automaticamente applicata la detrazione prevista, riportandola sulla nuova voce 66Y.
Relativamente alla regione Sardegna, non è possibile ottenere il calcolo automatico della detrazione per l’anno precedente, in quanto non sono stati determinati i “ratei” relativi ai figli minori a carico nell’anno 2019. Nel caso in cui si intenda effettuare il conguaglio della detrazione per l’anno 2019, è necessario indicare il numero di ratei (corrispondenti al numero di figli minori moltiplicati per il numero di mesi utili) nel campo Importo Unitario della nuova voce 66V.
Per agevolare la suddetta gestione, sulla stampa generata da ‘STAREGDP’ (Stampe Accessorie, 1.3 ‘Stampe di controllo’) in relazione all’anno 2019, è stata aggiunta l’indicazione del numero di figli minori e del numero totale di mesi in cui risultano a carico. Quest’ultimo corrisponde al numero di ratei da indicare sulla voce 66V, nel caso in cui il dipendente abbia chiesto di applicare le detrazioni a partire dalla data di nascita del figlio (in caso contrario, occorre ridurre il numero di ratei, rispetto al numero di mesi indicato sulla stampa). Le suddette indicazioni sono riportate in stampa per i soli dipendenti residenti nella regione Sardegna, limitatamente all’anno 2019: in tal modo, è possibile individuare i soggetti interessati dalla nuova detrazione (considerando quelli ancora in forza nel mese di gennaio 2020). Ricordiamo che, per conguagliare la detrazione, occorre attivare il conguaglio dell’anno precedente sui dipendenti interessati.
4.4) ADDIZIONALE COMUNALE – FUSIONE COMUNI
Per i comuni derivanti da fusione, nel caso in cui risulti compilato il nuovo campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, descritto nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738, a partire dall’elaborazione del mese di gennaio 2020 viene riportato, sul modello F24 (Archivio Tributi) il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario.
I tributi interessati da tale indicazione sono, ovviamente, quelli relativi all’addizionale comunale (rate anno precedente, saldo e acconto anno corrente, saldo e acconto da 730), derivanti dall’elaborazione di gennaio o dei mesi successivi.
4.5) DETASSAZIONE L. 208/2015
Per l’anno di competenza 2020, il massimale delle somme detassabili ed il limite di reddito (dell’anno precedente) che dà diritto alla detassazione, restano invariati rispetto all’anno di competenza 2019.
Il massimale delle somme detassabili rimane quindi impostato ad E. 3.000 (oppure ad E. 4.000 nei casi previsti dalla normativa). Ricordiamo che, per attivare la detassazione e scegliere il massimale da applicare, occorre indicare la voce 47A sul servizio Voci Fisse (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738).
Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2019), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, rimane impostato ad E. 80.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2020.
Ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.
Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione relativa all’anno precedente, sulla busta paga di gennaio.
Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione dell’anno precedente, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi precedente punto 4.2).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato nell’anno precedente, indicando la differenza nel campo Importo Totale della voce 59C. Nel caso in cui l’imponibile da detassare debba essere aumentato, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con valore positivo (non va indicato alcun segno). Se, invece, occorre diminuire l’imponibile da detassare, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imponibile detassato indicato sulla voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare anche il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Precisiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non viene sottoposto al controllo sul limite di reddito detassabile.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile detassato (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1053 se a debito o 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1053 AP’ e ‘6781 DS’).
5) ALTRE VARIAZIONI
5.1) BUONI PASTO – PARTE ESENTE
Segnaliamo che, dal 1 gennaio 2020, sono previste le seguenti variazioni relative alla parte esente dei buoni pasto:
- per i buoni pasto cartacei, la parte esente diminuisce da E. 5,29 ad E. 4,00 giornalieri;
- per i buoni pasto elettronici, la parte esente aumenta da E. 7,00 ad E. 8,00 giornalieri.
Ricordiamo che il valore dei buoni pasto può essere indicato sulle voci 06H (valore esente) e 06E
(valore imponibile), documentate con l’aggiornamento di ottobre 2008 Acred351.
5.2) ASSENZE NON RETRIBUITE – NUOVA VOCE
E’ stata predisposta una nuova voce di assenza non retribuita, che può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui si intenda assoggettare a contribuzione il valore imponibile corrispondente alla retribuzione “persa”.
La voce in questione è la 19E, riportata nell’elenco delle voci al paragrafo 1.3 ‘Assenze non retribuite’.
Ai fini dell’assoggettamento Inps / Inail, la voce 19E viene considerata, a tutti gli effetti, come un’assenza retribuita:
- l’imponibile viene reintegrato con il valore della retribuzione spettante per il periodo di assenza;
- il periodo di assenza viene incluso nei giorni, nelle ore e nelle settimane utili ai fini contributivi;
- nella retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità (malattia, maternità, infortunio, ecc.) l’assenza viene considerata come retribuita (anche per il numero di giornate utilizzato come divisore);
- sulla denuncia Uniemens, le sezioni ‘Settimane’ e ‘Calendario’ sono compilate secondo gli stessi criteri previsti per le assenze retribuite a carico del datore di lavoro (ferie, permessi, ecc.).
Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nei giorni di assenza interamente coperti dalla voce 19E, viene riportata la sigla ‘PE’ (la stessa sigla utilizzata per tutte le tipologie di permesso retribuito). Precisiamo che tale sigla è necessaria per la corretta compilazione delle sezioni ‘Settimane’ e ‘Calendario’ dell’Uniemens, mentre non ha alcun effetto sulla sezione ‘Presenze’ del LUL (nella quale viene invece riportata la descrizione, anche personalizzata, della voce).
5.3) PREVISIONE ANNUA FERIE E PERMESSI
Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di esporre, nella parte finale del cedolino, le ore di ferie e permessi che (prevedibilmente) matureranno fino alla fine dell’anno o al termine del rapporto.
La nuova opzione è disponibile dal mese di gennaio 2020: per attivarla, occorre indicare la voce 16P
sul servizio Voci Fisse (elenco voci, 2.4.1 ‘Indicazioni sul cedolino’), operando a qualsiasi livello (ditta
/ dipendente / ecc.).
Per calcolare i ratei di ferie e permessi che matureranno nei mesi futuri, si parte dai corrispondenti ratei maturati nel mese corrente. I ratei del mese corrente vengono moltiplicati per il numero di mesi che intercorrono fino alla più recente tra la data di fine anno e la data di fine rapporto; quest’ultima, a sua volta, corrisponde alla data di cessazione oppure alla data termine contratto (ovviamente, se indicate sul dipendente interessato).
Sulla voce 16P (visibile nel Dettaglio del cedolino) vengono riportate le seguenti informazioni: nel campo Quantità il numero di mesi futuri per i quali viene effettuata la previsione, nel campo Importo Unitario le ore di ferie previste e nel campo Importo Totale le ore di permesso previste per i mesi in questione.
Precisiamo che la voce 16P ha effetto esclusivamente sulle ore di ferie e di permesso riportate nella parte finale del cedolino: non produce invece alcun effetto sui dati contabili, sul costo del personale o su altre stampe.
5.4) UNIEMENS – INDICAZIONE A.N.F.
Secondo le anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, sulla denuncia Uniemens l’indicazione dei dati relativi agli ANF rimarrà inalterata fino alla denuncia relativa al mese di marzo 2020.
Inoltre, l’Inps ha annunciato la pubblicazione di un apposito messaggio, nel quale dovrebbero essere descritte le variazioni che decorreranno dal mese di aprile 2020.
5.5) UNIEMENS – QUALIFICA STAGIONALI
Dal mese di gennaio 2020, per i dipendenti stagionali che risultano inquadrati come ‘Stagionale avvisi comuni / Ccnl’ (campo Tipo Contratto del servizio Dipendenti – Inquadramento), sulla denuncia Uniemens viene riportato il codice ‘S’ (“Stagionale”) nel campo ‘Tempo determinato / indeterminato’ del servizio Uniemens – Dipendenti.
Ricordiamo che, in precedenza, per la stessa tipologia di stagionali veniva riportato il codice ‘G’ sulla denuncia Uniemens: tale codice, tuttavia, non consente l’assoggettamento al contributo aggiuntivo Naspi (0,50%).
5.6) UNIEMENS – CODICI CONTRATTO
Sulla base del messaggio Inps n. 4798 del 20/12/2019, a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di gennaio 2020 vengono riportati automaticamente i nuovi codici contratto di seguito elencati:
- Agenzie di Viaggi Confcommercio (005): codice ‘288’ (in precedenza veniva riportato ‘167’)
- Commercio CNAI (125): codice ‘185’ (in precedenza veniva riportato ‘042’)
- RSA e strutture residenziali AIOP (143): codice ‘278’ (in precedenza veniva riportato ‘031’)
In merito al contratto Agenzie di Viaggi (005), precisiamo che la variazione non ha effetto per le aziende che adottano il contratto di Confesercenti (presenza della voce 02A con ‘1’ nella colonna Importo Unitario): per tali aziende si continua a riportare il codice contratto ‘497’.
Sempre in base al suddetto messaggio Inps, risulta variata la descrizione del codice contratto ‘118’, che adesso include un riferimento al Ccnl di Assoambiente, corrispondente al contratto Nettezza Urbana (089). Precisiamo che, per il momento, anche il contratto Multiservizi Unci (123) rimane agganciato al codice ‘118’.
Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.