Contract
ALLEGATO 2
OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI “VILLA MIARI” DI SANTORSO DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA UNITA’ XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X0 “PEDEMONTANA” E L’ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI “VILLA MIARI” SITO IN COMUNE DI SANTORSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 -ARTICOLO 17, COMMA 3 -COSI’ COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO XXXX XXXXXXXXX APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N1231 DEL 14/08/2018.
PARTI:
XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX di SANTORSO PRESTATORE DEL SERVIZIO:
BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI VILLA MIARI di SANTORSO
Premesso che:
− Il/La dott/dott.ssa è iscritto/a nell’elenco aziendale dei medici disponibili all’incarico di medico curante istituito dall’Azienda ULSS 7 “Pedemontana” (Azienda ULSS) ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l’Ente gestore del Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxxxx);
− /La dott/dott.ssa dichiara di aver preso attenta visione dell’accordo contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall’articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell’incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
− /La dott/dott.ssa dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l’orario di accesso funzionale all’organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l’attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
− l’incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 1 dell’accordo contrattuale, su autorizzazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS, come da nota prot. 7040 U del 26/01/2021, allegata quale parte integrante del presente atto;
Si conviene quanto segue
Articolo 1 -Compiti
I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:
− effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell’ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell’ospite;
− dispone la visita medica generale periodica dell’ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
− prescrive, secondo le indicazioni dell’Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in
materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
− prescrive, secondo le indicazioni dell’Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all’eventuale contenzione;
− rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l’ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall’Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
− provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
− compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
− partecipa all’Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
− collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l’orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
− periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell’ospite;
− provvede all’evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall’Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
− si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell’ospite;
− si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all’articolo 4 dell’accordo contrattuale su richiamato;
− si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
− partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.
Articolo 2 -Orario
Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale.
Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell’orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.
La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:
Lunedì | dalle ore | alle ore |
Martedì | dalle ore | alle ore |
Mercoledì | dalle ore | alle ore |
Giovedì | dalle ore | alle ore |
Venerdì | dalle ore | alle ore |
Sabato | dalle ore | alle ore |
Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l’accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.
Resta inteso che nel caso in cui all’interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l’orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell’arco della giornata.
Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.
Articolo 3 -Rapporti con il personale della struttura
Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest’ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.
Articolo 4 -Divieti
Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterni durante l’orario di presenza all’interno del Centro di Servizi.
Il medico riconosce, inoltre, i seguenti ulteriori divieti: di accedere ai sistemi informatici/informativi dell’Azienda ULSS e di utilizzare il ricettario regionale standardizzato messo a sua disposizione per effettuare prescrizioni a favore di persone diverse dagli ospiti del Centro di Servizi.
Articolo 5 -Assenze e sostituzioni
È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell’incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.
La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all’orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.
Contestualmente alla comunicazione dell’assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l’orario del medico curante sostituito.
Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi.
La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall’incarico conferito.
Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.
Articolo 6 -Rapporto di lavoro
Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l’incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.
Articolo 7 -Ripartizione degli ospiti per medico curante
La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d’intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell’eventuale presenza di più medici all’interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, sia dell’organizzazione dell’assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell’arco della giornata.
Fermo lo standard minimo di riferimento, di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale, il numero degli ospiti in carico al singolo medico (sezione E dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale), tenuto conto delle tipologie contrattuali, non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.
Articolo 8 -Trattamento economico
Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all’articolo 1.
La corresponsione integrale del predetto corrispettivo, è subordinata all’effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell’impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in misura pari a quanto riconosciuto dall’Azienda ULSS ai sensi del comma precedente, entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all’Azienda
ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.
Articolo 9 -Cause di sospensione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell’assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.
Articolo 10 -Cessazione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico cessa per:
− decesso dell’assistito;
− dimissione definitiva dell’ospite;
− cambio del medico richiesto dall’ospite o da chi ne tutela gli interessi.
Articolo 11 -Controversie interpretative
In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che l’Azienda ULSS è esentata da qualsiasi responsabilità, anche economica, che ne dovesse risultare.
Articolo 12 -Risoluzione del rapporto
In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.
Qualora il medico incaricato intenda interrompere l’attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all’Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 13 -Prestazioni Aggiuntive
Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell’Azienda ULSS.
Articolo 14 -Durata
Il presente contratto decorre dalla data del e cessa di fatto e di diritto il 31/03/2022, e può essere annualmente rinnovato per 12 mesi salvo quanto previsto all’articolo 12 e salvo quanto previsto negli eventuali accordi tra il Centro di Servizi e il medico di cui al successivo articolo 17 rubricato “Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda ULSS”.
Articolo 15 -Copertura Assicurativa
Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all’incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dal Centro di Servizi.
Articolo 16 -Tutela dei dati personali
Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell’art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’AIDS”, e dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.
Articolo 17 -Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda ULSS
Il Centro di Servizi e il medico possono prevedere accordi specifici finalizzati ad ottimizzare i livelli prestazionali, disponendo espressamente che gli accordi qui previsti non comportino oneri diretti od indiretti a carico dell’Azienda ULSS e a condizione che questi non comporti una riduzione dei parametri minimi di assistenza medica di cui all’articolo 2 del presente contratto, fatta salva ogni disposizione di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale anche in materia di revoca dell’incarico conferito con il presente atto.
Letto, firmato e sottoscritto il
Il Rappresentante Legale del Centro di Servizi
Il medico
Dati anagrafici, fiscali ed assicurativi.
Cognome e Nome | |
Luogo di nascita | |
Data di nascita | |
Codice Fiscale | |
Partita IVA | |
Polizza assicurative | |
Residenza |