Ente Emittente Acquisti Centrale
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Autore Xxxxxxxx Xxxxxx
Verifica Qualità Centrale Xxxxxxx Xxxxxxxx Approvazione Dir. Generale Xxxxxxx Xxxxxx Data 14/10/2015
Processo PROD
Numero NI 09.02
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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. SCOPO
Scopo della presente norma è chiarire e fissare i termini e le condizioni generali di acquisto dai quali saranno disciplinati i contratti di fornitura di Sapa Srl.
2. DEFINIZIONI
Ogni qualvolta usate nelle disposizioni del documento d’ordine e dei suoi allegati, le seguenti espressioni avranno il significato che ad esse è qui di seguito attribuito:
o COMMITTENTE: la Società SAPA SRL e sue consociate.
o FORNITORE: ogni società che abbia ricevuto un ordine emesso da SAPA SRL o sue consociate, per eseguire la fornitura di materiale.
o ORDINE: è l’insieme dei documenti contrattuali inviati dalla Committente al Fornitore, costituiti dal documento d’Ordine con le Condizioni Speciali, le Condizioni Generali di Acquisto, le specifiche tecniche, i disegni e tutti gli altri documenti necessari alla corretta esecuzione dell’ordine da parte del Fornitore.
o MATERIALE: è costituito dall’oggetto dell’ordine assegnato dalla Committente al Fornitore, che il fornitore è tenuto a realizzare ed a consegnare alla Committente secondo quanto prescritto nell’Ordine.
o PARTE: significa o la Committente o il Fornitore.
o PARTI: significa congiuntamente la Committente ed il Fornitore.
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o INFORMAZIONI TECNICHE: sono ogni tipo di informazioni, documentazioni tecniche e tecnologiche, di modelli e di campioni passate dalla Committente al Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’ordine.
o CLIENTE: la società che ha assegnato alla Committente la fornitura di sistemi in relazione ai quali viene emesso l’Ordine al Fornitore.
3. RESPONSABILITÀ
Le responsabilità sono di seguito chiarite.
4. GENERALITÀ
Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’Ordine è retto dalle presenti Condizioni Generali e da quelle Speciali espresse nell’Ordine, nonché dai capitolati generali e particolari interessanti l’esecuzione dell’Ordine che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. Eventuali deroghe o variazioni alle condizioni saranno valide solo se pattuite per iscritto.
L’Ordine diventa irrevocabile da parte della Committente a partire dal momento in cui perviene alla stessa la seconda copia dell’Ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione. Fino a quando la Committente non abbia ricevuto l’Accettazione dell’Ordine sottoscritta dal Fornitore, essa avrà la facoltà di revocare l’Ordine previo invio di semplice avviso scritto. Il Fornitore è consapevole del fatto che la mancata restituzione della copia sottoscritta nell’Ordine può causare ritardi nei pagamenti.
L’Ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore neppure parzialmente. Per ogni controversia è competente il Foro di Vasto. La legge applicabile è quella italiana.
Il Fornitore si obbliga a trattare come confidenziali tutte quelle informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione dell’Ordine.
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Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l’adempimento corretto degli impegni assunti, tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la Committente avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale attraverso semplice comunicazione scritta.
Qualsiasi comportamento di una delle due Parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni darà il diritto all’altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
4.1. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Le informazioni tecniche che la Committente comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva della Committente e possono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione degli Ordini della Committente. In relazione ad essi, il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
a. conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle alla Committente su richiesta della medesima;
b. contraddistinguerle come di proprietà della Committente nei casi in cui la Committente non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dalla Committente e non trasmetterne o rivelarne il contenuto a terzi; non richiedere la registrazione di brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali, ove tuttavia domandati, dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva alla Committente;
c. non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche risultanti dalle attività realizzate nell’ambito dell’esecuzione dell’Ordine della Committente;
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d. imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente Articolo a qualsiasi terzo cooperante col Fornitore anche se autorizzato dalla Committente.
Nel proporre o accettare di studiare e/o adattare per la Committente o fornire alla stessa un particolare, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto alla Committente se e da quale titolo di privativa industriale sia coperto il particolare stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali diritti nei confronti della Committente e dei fornitori ai quali venga affidata dalla Committente la produzione del particolare interessato.
Salvo diversa preventiva pattuizione scritta nel momento in cui lo studio e/o l’adattamento e/o la fornitura del particolare, vengono proposti o accettati dal Fornitore, salva, ove nel caso, l’applicazione dell’Articolo 3.1, salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale comunicati alla Committente in conformità con il precedente Articolo 3.2, nel caso in cui, il collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un particolare da impiegare sulla produzione della Committente, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione alla Committente e metterà a disposizione della stessa ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la realizzazione produttiva; in relazione a tali invenzioni e dai relativi titoli di privativa industriale, si intenderanno automaticamente concessi alla Committente il diritto di licenza per la produzione (diretta o per il tramite di terzi) la vendita e l’uso in Italia e all’estero, per l’impiego nella produzione della Committente. Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla Committente, a domandare l’idonea privativa dell’invenzione in Italia e in paesi esteri oppure a consentire alla Committente di farlo, in nome e per conto del Fornitore. Nel caso in cui l’invenzione oggetto di titolo di privativa industriale sia ottenuta dal Fornitore comprovatamente in modo autonomo, con il benestare della Committente, senza informazione, documentazione o collaborazione tecnica della Committente, quest’ultima pagherà una equa remunerazione come corrispettivo della suddetta licenza.
Negli altri casi i diritti di licenza e sublicenza di cui sopra si intenderanno concessi a titolo gratuito.
Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico della Committente l’invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni e in generale i risultati tecnici saranno di proprietà esclusiva della Committente.
Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla Committente, ad apporre il marchio del Committente sui particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che la Committente potrà richiedere. Siffatta
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applicazione e/o confezione non potranno in nessun caso intendersi come licenza d’uso del marchio della Committente. Pertanto, i particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente alla Committente .
4.2. ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI
Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo ecc.) che la Committente mette a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’ordine rimangono di proprietà esclusiva della Committente. Il Fornitore è responsabile della loro manutenzione, conservazione come pure di ogni loro perdita, rottura o danneggiamento.
In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:
a. registrarle e contrassegnarle come di proprietà della Committente;
b. provvedere, ove richiesto dalla Committente, ad adeguata copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
c. custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
d. segnalare alla Committente le riparazioni straordinarie, sostituzioni o rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà alla Committente ogni decisione circa l’attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico della Committente medesima sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest’ultimo;
e. non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzati dalla Committente;
f. consentire agli incaricati della Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione e utilizzazione nonché il loro stato d’uso;
g. non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie ;
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h. non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione degli ordini della Committente anche dopo la cessazione della fornitura alla Committente, comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
i. conformarsi alle istruzioni che verranno fornite dalla Committente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione della fornitura del particolare per il quale vengono impiegate.
Le disposizioni di cui all’Articolo 4.1 si intendono applicabili per quanto compatibile, anche in relazione a semilavorati e ad altri materiali di proprietà della Committente che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione all’esecuzione dell’Ordine.
Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore, in ordine alle quali la Committente si obblighi a pagare l’ammortamento residuo in caso di cessazione anticipata della fornitura; esse dovranno essere cedute alla Committente ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura; è espressamente pattuito che esse potranno essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione dell’Ordine.
4.3. MODIFICA E VARIAZIONI DELLA FORNITURA
Il Fornitore si obbliga, ove ne sia richiesto dalla Committente, a prontamente:
a. modificare le caratteristiche del particolare ordinato; e/o
b. sospendere o cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato al momento del ricevimento di tale decisione da parte della Committente.
In questo caso, purché il Fornitore rispetti le disposizioni di cui all’Articolo 5.2 la Committente sarà tenuta a prendere in carico, salvo accordi diversi, i particolari già ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla somma: (1) delle consegne previste per il
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mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento per il mese successivo; (2) dei semilavorati e delle materie prime per la produzione dei particolari oggetto di consegna per il secondo mese successivo e (3) del volume di scorte contrattuali obbligatorie.
Detti particolari, ultimati o in corso di lavorazione, e le relative materie prime si intenderanno a tutti gli effetti vendute alla Committente e pertanto il Fornitore sarà tenuto ad attenersi alle istruzioni della Committente con riferimento alla loro destinazione o consegna.
Nei casi di cui all’Articolo precedente il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei particolari modificati o annullati addebitabili alla Committente secondo il precedente Articolo 5.1 e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con la Committente e/o con le istruzioni di quest’ultima, nonché a consentire alla Committente il controllo delle giacenze.
4.4. AFFIDABILITÀ’, QUALITÀ’ E CONTROLLI
Salvo diverso preventivo accordo scritto al momento in cui lo studio e/o l’adattamento e/o la fornitura del particolare vengono proposti o accettati dal Fornitore e fatto salvo il caso in cui il particolare venga prodotto dal Fornitore in conformità con documentazione tecnica e tecnologica messagli a disposizione dalla Committente, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l’affidabilità e l’idoneità del particolare all’impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni di legge italiane ed estere segnalate dalla Committente.
I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno la Committente, la quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio.
Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie solo dopo aver ricevuto il benestare di fornitura dalla Committente sui primi campioni.
E’ comunque inteso che, salvo diversa preventiva e specifica pattuizione scritta, l’eventuale omologazione degli Enti tecnici della Committente e/o il benestare di fornitura della Committente non esonerano né diminuiscono la responsabilità e le garanzie del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetto della fornitura siano, in ogni momento affidabili, di qualità adeguata
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e conformi alle prescrizioni tecniche della Committente (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati, ecc.).
Xxxxx restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti Articoli 6.1 e 6.2, il Fornitore si obbliga a conformarsi alle prescrizioni contenute nella norma NI_09.01 “quality agreement” che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare, e si obbliga, altresì, a consentire l’accesso al personale delegato dalla Committente ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o collaudo attuati.
Il Fornitore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i particolari spediti alla Committente sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo sono risultati idonei.
Ciascun lotto di particolari spedito alla Committente dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di qualità in mancanza del quale la Committente avrà il diritto di respingere la merce.
Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare se non a seguito di autorizzazione scritta della Committente.
Il Fornitore è tenuto a segnalare alla Committente le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del particolare ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità del particolare.
Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere, riguardanti la sicurezza e l’ambiente, su indicazione della Committente il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa alla omologazione e ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate.
Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 15 anni e dovrà essere consegnata alla Committente su richiesta della medesima.
Inoltre, poiché la Committente è tenuta nei confronti delle autorità competenti a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda.
Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.
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4.5. IMBALLAGGIO, RESA E TEMPI DI CONSEGNA
La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della Committente. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, o al mancato rispetto delle sopraddette istruzioni.
Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla Committente, ha luogo all’atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimenti di destinazione.
Nell’ambito di una metodologia di programmazione che verrà comunicata dalla Committente o in presenza di termini o programmi di consegna pattuiti, i termini ed i programmi di consegna sono tassativi ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.
La Committente è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio.
In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, la Committente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
a. pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, e applicare una penalità convenzionale pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita - allo 0,50% del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del valore di tale fornitura;
b. approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
c. risolvere, con effetto immediato, l’ordine di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell’Articolo 1456 C.C., mediante semplice comunicazione al Fornitore.
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E fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.
Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di particolari necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi.
Le scorte, costituite dal materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitarne l’individuazione e il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati della Committente.
Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione alla Committente, la quale lo potrà autorizzare ad attingere le quantità necessarie dalle scorte, salvo il pronto reintegro una volta cessata l’emergenza. Periodicamente, sarà precisata dalla Committente al Fornitore l’entità delle scorte per ogni tipo di particolare, essendo inteso che, in relazione ai particolari per i quali nulla sarà comunicato, le relative scorte di sicurezza dovranno risultare, come minimo, equivalenti al 30% del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento (valore medio relativo al trimestre in corso).
In caso di inadempienza, sarà applicabile al Fornitore una penale pari al 20% del valore delle scorte mancanti.
Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all’impedimento e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente la Committente a mezzo telegramma dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.
E’ precisato, inoltre, che in nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub- fornitori.
Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della Committente quest’ultima avrà il diritto di risolvere l’Ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.
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La responsabilità della Committente è esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo della Committente che impediscano il ricevimento della consegna o comportino una diminuzione di fabbisogno dei particolari ordinati.
4.6. ACCETTAZIONE E GARANZIA
La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come tacita accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti della Committente secondo le modalità indicate nel seguito del presente Articolo.
Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti della Committente, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione.
Il Fornitore garantisce la conformità, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nelle bolle di consegna. Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata al pattuito, la Committente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
a. accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
b. salve le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza a rischio e spese del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
c. ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l’immediata integrazione dell’ammanco saranno a carico del Fornitore.
Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa rispetto a quanto dichiarato nel rimesso di consegna, la Committente, in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà
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applicare al Fornitore una penalità del 10% sul valore dei particolari mancanti.
I reclami della Committente per l’esercizio delle facoltà previste nel presente Articolo 7.2. dovranno essere comunicati al Fornitore entro 90 giorni dalla data di consegna del lotto interessato.
Il Fornitore garantisce i particolari forniti esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate dalla Committente, constatati in qualunque momento, prima o dopo l’impiego in produzione del particolare, durante o dopo il montaggio sul prodotto nonché dopo la messa in esercizio del prodotto o dopo la immissione in commercio dei particolari forniti come parti di ricambio o come parti sciolte e fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto dalla Committente ai suoi clienti sui diversi mercati.
E ciò in conformità con le modalità descritte nel seguito del presente Articolo 8.3.
Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo fra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento di produzione del particolare o del prodotto sul quale il particola- re stesso è stato impiegato, la Committente avrà la facoltà di:
a. ottenere, a spese del Fornitore, l’immediata sostituzione dei particolari interessati o dell’intero lotto di cui fanno parte quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta;
b. respingere i particolari interessati o, quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta, l’intero lotto di cui fanno parte, a spese e rischio del Fornitore, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per la Committente;
c. chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei particolari difettosi o effettuare tale selezione a spese e rischio del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto dalla Committente o nei casi concordati con il Fornitore;
d. recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i particolari interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.
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I reclami della Committente per l’esercizio delle suddette facoltà dovranno essere comunicati ai Fornitori entro 9 mesi dalla data di consegna dei particolari interessati.
Per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo fra l’uscita dallo stabilimento di produzione del prodotto sul quale il particolare viene montato (oppure, ove del caso, dopo la vendita del particolare o del prodotto come ricambio o come parte sciolta) e la scadenza della garanzia data dalla Committente al cliente la Committente avrà le seguenti facoltà:
a. chiedere la pronta sostituzione gratuita dei particolari risultati difettosi, a spese del Fornitore, essendo inteso che, nel caso in cui il Fornitore non vi abbia provveduto entro il termine di 45 giorni dalla richiesta della Committente, quest’ultima avrà facoltà di addebitare allo stesso il prezzo di prima fornitura dei predetti particolari difettosi, in vigore in quel momento, maggiorato del 3%;
b. riparare i particolari difettosi addebitando la spesa al Fornitore;
c. addebitare al Fornitore il valore dei particolari risultati difettosi al prezzo in vigore in quel momento, nel caso in cui la sostituzione di cui al paragrafo (a) non risulti utile per la Committente in relazione alla cessazione di impiego del particolare nella produzione dei particolari;
d. relativamente ai particolari per i quali così sia indicato nell’Ordine, addebitare al Fornitore il valore dei particolari risultati difettosi o non conformi sulla base dell’esame congiunto di quantitativi campioni raccolti dalla Committente, secondo metodologia separatamente comunicata al fornitore; il predetto valore dovendosi calcolare al prezzo di prima fornitura in vigore nel momento dell’addebito maggiorato del 3% (salvo aliquota maggiore eventualmente concordata tra le parti) ed essendo altresì inteso che nel caso in cui il Fornitore, invitato dalla Committente per l’esame congiunto non si presenti entro il termine previsto, la Committente avrà facoltà di effettuare l’addebito sulla base dei quantitativi di particolari presunti difettosi attraverso l’esame a campione effettuato in assenza del Fornitore.
In ognuno dei casi di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c), (d) sarà addebitato al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio necessarie per l’eliminazione del difetto.
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Per l’esercizio delle facoltà di cui alle lettere (a), (b), (c) i reclami della Committente dovranno essere presentati al Fornitore entro 6 mesi dalla data in cui viene constatato il difetto; il Fornitore si obbliga ad effettuare gli interventi richiesti sulla base dei predetti reclami essendogli riservata la facoltà di controllare, a proprie spese, la fondatezza degli stessi presso le sedi indicate dalla Committente.
Nel caso in cui il materiale per la produzione del particolare difettoso sia stato fornito al Fornitore dalla Committente, si applicherà quanto segue:
a. se si tratta di vizio del materiale fornito dalla Committente non rilevabile da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo concordate o, in mancanza delle medesime, in base alle norme di collaudo del Fornitore, non saranno applicabili le obbligazioni di garanzia del presente Articolo;
b. se si tratta di vizio del materiale non occulto o comunque rilevabile in base alle norme sopra citate, saranno applicabili le obbligazioni di garanzia del presente Articolo, essendo tuttavia inteso che al Fornitore sarà addebitabile, anziché il prezzo del particolare, il compenso stabilito per la lavorazione del Fornitore in vigore nel momento dell’addebito, maggiorato del 3%;
c. se si tratta di vizio derivante dalla lavorazione saranno integralmente applicabili le obbligazioni di garanzia del presente Articolo.
Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio e a rottamare i particolari difettosi o non conformi restituiti dalla Committente e per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per la Committente con lavorazioni supplementari, essendo alla Committente riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento.
Previo accordo con il fornitore sulle modalità di attuazione, la Committente potrà provvedere diret- tamente alla suddetta rottamazione e ciò per conto e a spese del Fornitore.
Fatta eccezione per i particolari di proprietà industriale della Committente, il Fornitore garantisce che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei particolari da lui forniti non comportano contraffazione di
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titoli di privativa industriale di terzi, sia in Italia, sia all’estero, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque la Committente indenne da tali pretese e garantita da ogni azione volta ad impedire la libera produzione, vendita o commercializzazione.
Nel caso in cui la Committente fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la Committente e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima.
La Committente è tenuta a informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.
Salvo diverso e preventivo accordo scritto al momento in cui viene proposta o accettata dal Fornitore la fornitura del particolare, nel caso in cui la Committente effettui una campagna di richiamo o di risana- mento dei propri prodotti al fine di sostituire o riparare particolari rivelatisi difettosi o non affidabili o non conformi a prescrizioni legali segnalate dalla Committente e anche se il difetto o la non affidabilità o la non conformità si riveli dopo la scadenza della garanzia, il Fornitore sarà tenuto alla fornitura gratuita e senza spese per la Committente dei particolari necessari per attuare la campagna di richiamo o di risanamento e rimborserà alla Committente il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio.
4.7. PREZZI
I prezzi indicati nell’Ordine sono fissi e non revisionabili: sono perciò escluse variazioni sulla base di eventuali aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto fra le Parti.
Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Committente solo se preventivamente accettati per iscritto da quest’ultima.
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4.8. FATTURE, BOLLE DI CONSEGNA E PAGAMENTI
Le fatture devono riportare i riferimenti dei particolari oggetto di un solo Ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:
a. il numero dell’Ordine, della Commessa interna, di Codice Anagrafico del Fornitore, di Codice Fiscale del fornitore, della bolla di consegna e del Disegno o del Simbolo della Committente;
b. l’elencazione dei particolari nella progressione delle bolle di consegna;
c. l’unità di misura.
L’unità di misura, sia sulla fattura che sulla bolla di consegna, dovrà essere quella indicata sull’Ordine e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile, dovrà chiaramente essere riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra le stesse (Esempio: metri x pari a Kg. y)
I particolari spediti devono sempre essere accompagnati dalla bolla di consegna nel numero di copie richiesto dalla Committente.
La bolla di consegna deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno oppure simbolo della Committente, numero di Codice Anagrafico del Fornitore, denominazione del particolare, data di spedizione, numero e data dell’Ordine e della commessa interna, numero del magazzino di destinazione, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell’Ordine.
Il numero della bolla di consegna dovrà essere solo numerico, senza barre e non superiore alle 7 posizioni. Ciascuna bolla di consegna dovrà contemplare i particolari oggetto di un solo ordine o programma di consegna.
La Committente effettuerà il pagamento, con le modalità e nei termini pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nei precedenti Articoli 2.2, 9.1 e 9.2 e/o nell’Ordine.
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E’ fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture. In ogni caso, se venissero emesse tratte, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i costi e danni derivanti dal mancato ritiro.
Il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione di delegazione sotto qualsiasi forma fatto salvo ogni altra accordo scritto tra le parti.
Nel caso in cui, su uno o più lotti di particolari forniti, venga rilevata una percentuale di particolari difettosi o non conformi superiore in misura sensibile al limite di tolleranza pattuito, la Committente avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il Fornitore non abbia consegnato i particolari o il lotto di sostituzione.
5. ALLEGATI
Documento | Titolo | Responsabile di archiviazione | Periodo di conservazione | Supporto per l’archiviazione |
- NN - | - NN - | - NN - | - NN - | - NN - |
Dichiarazione del fornitore
Abbiamo preso nota delle condizioni generali di acquisto in oggetto e le accettiamo integralmente
Data Timbro e firma