Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020
Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020
In data 10 marzo 2020 presso Veneto Lavoro, alle ore 16.30
si sono incontrati
⮚ l’Assessore alle Politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione Xxxxx Xxxxxxxx, assistita dal dott. Xxxxx Xxxxxx, Direttore dell’Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria, dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore della Direzione Lavoro e dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore di Veneto Lavoro.
⮚ i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:
Confindustria Veneto X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Xxxx Xxxxxxxxxxx
Confapi Veneto X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Confimi Veneto X.xx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx X.xx Xxxxxxxx Xx Xxxx Confartigianato Imprese Veneto X.xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Veneto X.xx Xxxxxxx D'Xxxxxxxx
CNA Veneto X.xx Xxxxxx Xxxxx
Coldiretti Veneto X.xx Xxxxxxxx Xxxxxx
CIA Veneto X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Confagricoltura Veneto X.xx Xxxxx Xxxxxxx
Confcommercio Veneto X.xx Xxxx Xxxxxxxx Confturismo Veneto
Confesercenti Veneto X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxXxxxx Veneto
Confcooperative Veneto X.xx Confcooperative Veneto
Legacooperative Veneto X.xx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Confprofessioni Veneto X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
1. i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL Veneto X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
CISL Veneto X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
UIL Veneto X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CISAL Veneto X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx
UGL Veneto X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Confsal Veneto X.xx Calogero Carità
VISTI
1
• l’art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 13, n. 147
• il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
• l’art. 1 comma 304 della Legge, 28 dicembre 2015, n. 208
• il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
• il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 febbraio 2020
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
• il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
• il Decreto - Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26.
CONSIDERATO CHE
Il citato Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9:
• disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali, che qui si intendono recepite;
• prevede, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore delle imprese, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un’indennità, come delineati nel presente Accordo;
• Considerato che attualmente i residui a valere sulle risorse assegnate al Veneto e non utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a 58 milioni di euro, risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS.
• Considerato che il DL n. 9/2020 all’art. 17 ha stanziato risorse pari a 40 milioni di euro per il Veneto;
• Considerato che all’art. 15 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 7,3 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020;
• Considerato che all’art. 16 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 5,8 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020;
• Considerato altresì che si può stimare un fabbisogno, anche alla luce di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, tenuto conto delle prime stime acquisite dalle parti datoriali e sindacali, molto più ampio rispetto alle risorse attualmente previste e destinate;
• Considerato che, pertanto, le risorse non sono adeguate a dare copertura alle richieste sia dei datori di lavoro privati sia dei lavoratori autonomi che potranno pervenire nel 2020 a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19” e che pertanto, successivi provvedimenti dovranno recepire in maniera più puntuale le esigenze dei territori colpiti dall’emergenza;
• Viste le richieste di modifica normativa al DL n. 9/2020 già avanzate in sede di Conferenza delle Regioni, che riguardano:
▪ estensione a tutto il Veneto delle previsioni di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL n. 9/2020
▪ estensione a tre mesi in tutto il Veneto nei casi di cui all’art. 17
▪ possibilità di utilizzo di tutte le risorse residue del Veneto risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa a disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS
▪ il prolungamento di ulteriori tre mesi della NASPI per i lavoratori del settore stagionale, in considerazione della sospensione o riduzione delle attività nei settori in cui operano.
• Visto altresì l’accordo interconfederale nazionale del 26 Febbraio 2020 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiani (FSBA) attuato in Veneto con accordo interconfederale del 4 marzo 2020, che ha previsto di erogare le prestazioni del Fondo a tutte le imprese artigiane con la causale “Covid – 19”;
• Ritenuto che sia, comunque, necessario ed urgente assicurare la CIG in deroga e l’indennità lavoratori autonomi per l’anno 2020 alle condizioni attuali per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”.
RITENUTO
- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni degli artt. 15, 16 e 17 del citato Decreto-Legge n. 9/2020.
- di rinviare a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.
LE PARTI CONVENGONO
1. che i datori di lavoro privati assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale. Nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva, essi si impegnano, pertanto, ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015,
n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, e future modificazioni e integrazioni;
2. Le parti firmatarie convengono altresì di chiedere al Governo l’integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà nei prossimi mesi in base all’evoluzione della crisi.
Art.1
(Ambito di applicazione)
Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede le seguenti tre tipologie di intervento:
3
1. Art. 15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
- La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune.
- Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
- L’accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro privati sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
- La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di tre mesi, pari a 90 giornate.
- I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
- La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS.
1. Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni del Veneto
- La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.
- Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
- L’accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro privati sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi compreso l’accesso al FSBA secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale citato in premessa.
- In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020, l’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019).
- L’accesso alla CIG in deroga è limitato ai soli casi di accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall’emergenza sanitaria in corso e dalle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti con il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 e con il DPCM 8 marzo 2020.
- Il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale-.
- La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di un mese, pari a 30 giornate.
- I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
- La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS.
2. Art.16 – Riconoscimento indennità lavoratori autonomi individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
- Per i lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori automi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività d’impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che svolgono attività lavorativa nel Comune individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i lavoratori autonomi residenti o domiciliati nello stesso Comune, è previsto il riconoscimento di un‘indennità mensile pari a 500 euro per un periodo massimo di tre mesi parametrata all’effettivo periodo di sospensione.
- Gli interessati devono svolgere l’attività lavorativa o devono risultare residenti o domiciliati nel Comune individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 alla data del 23 febbraio 2020.
Art. 2
(Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui ai punti 1. e 2.)
1. I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015
2. I datori di lavoro privati esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS che possono accedere al solo assegno di solidarietà ex art. 31 del D.lgs. n. 148/2015, in quanto esclusi dalla possibilità di accesso all’assegno ordinario ex art. 30 del D.lgs. n.148/2015, accedono alla CIGD in alternativa al fondo di solidarietà, qualora la sospensione dell’attività ecceda il 60% delle ore teoriche lavorate, qualora non intervengano modifiche normative di allargamento del perimetro del FIS.
3. I datori di lavoro privati che occupano da 6 a 14 dipendenti per i quali il D.lgs n. 148/2015 prevede l’accesso al FIS con assegno di solidarietà possono accedere alla CIGD nel caso di reiezione da parte dell’INPS di una richiesta in tal senso.
4. Possono accedere alla CIGD, inoltre, i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. Possono altresì accedere alla CIGD i datori di lavoro privati che ricevono un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall’emergenza sanitaria in corso e dalle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti con il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6.
6. Possono accedere alla CIGD anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati che dispongono ancora di ammortizzatori ordinari, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi ove previsti (ad esempio lavoratori con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni).
7. Possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne al Veneto limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Veneto limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
8. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.
5
Art. 3
(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1. e 2. dell’art. 1)
1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui ai punti 1. e 2. dell’art. 1 del presente Accordo:
• operai
• impiegati
• quadri
• apprendisti
• soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
• lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
• lavoranti a domicilio monocommessa
• lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti
• i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
Art. 4
(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai punti 1. e 3. dell’art. 1 del presente Accordo)
I datori di lavoro privati di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3. dell’art. 1 sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale.
Art. 5
(Accordo sindacale per datori di lavoro di cui al punto 2. dell’art. 1 del presente Accordo)
• I datori di lavoro di cui al punto 2. dell’art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all’integrazione salariale previo accordo con le XX.XX. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
• Procedura semplificata: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle XX.XX. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIGD allegando l’evidenza dell’informativa data alle XX.XX, fatta salva l’entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall’entrata in vigore delle stesse.
• L’informativa deve attestare l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.
• Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata di un mese, pari a 30 giornate, a partire dal 23.02.2020, fino ad esaurimento delle giornate disponibili.
Art. 6 (Monitoraggio risorse finanziarie)
1. Con riguardo alle tre tipologie d’intervento previste ai punti 1.,2. e 3. dell’art. 1 del presente Accordo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.
1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori
Art. 7 (Clausola finale)
1. Per le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di CIGD e indennità lavoratori autonomi si rinvia ad un successivo Accordo tra le parti di approvazione di apposite Linee guida.
2. Nelle Linee Guida si dovrà prevedere che il decreto regionale autorizzatorio dei trattamenti sarà emanato solo a seguito della presentazione da parte del datore di lavoro, tramite CO Veneto, del consuntivo mensile delle giornate utilizzate.
le Organizzazioni Sindacali le Associazioni Datoriali
L’Assessore alle politiche del lavoro Xxxxx Xxxxxxxx
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