Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori che eseguono lavori
Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori che eseguono lavori
di riparazione di motori di automobli, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997 con la quale è stata conferita l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i lavori di ripara- zione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA) e successive modifiche,
vista la domanda di rimessa in vigore dell’obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2006, presentata il 16 novembre 2004 e la richiesta di adeguamento salariale inoltrata il 22 dicembre 2004 dalle parti contraenti del citato CCLA,
richiamata la pubblicazione della domanda di rimessa in vigore nel Foglio Ufficiale n. 99 del Cantone Ticino del 10 dicembre 2004 e nel Foglio Ufficiale Svizzero di Com- mercio n. 250 del 23 dicembre 2004, e della domanda di adeguamento salariale nel Fo- glio Ufficiale n. 104 del 28 dicembre 2004 e nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commer- cio n. 1 del 3 gennaio 2005.
ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,
precisato che al CCLA sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 31 dicembre 2006,
considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del caratte- re obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,
richiamati:
– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l’art. 16,
– il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carat- tere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,
su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia,
risolve:
1. La domanda di rimessa in vigore dell’obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2006 del CCLA è accolta.
2. È conferita l’obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate del CCLA:
Salari minimi
La tabella dei salari minimi è adeguata al rincaro nella misura dello 0,9% (indice di fine settembre pari a 103.3 punti).
Adeguamento al rincaro
I dipendenti con un salario lordo fino a fr. 5000.– mensili hanno diritto ad un ade- guamento al rincaro dello 0,9%.
Per i dipendenti con un salario superiore a fr. 5000.–, si raccomanda di concedere un analogo adeguamento (0,9%); le ditte hanno tuttavia la facoltà di commisurarlo alle prestazioni del collaboratore.
Salari mensili minimi contrattuali a partire dal 1° gennaio 2005
Maestro meccanico Accordo individuale
Capo meccanico Accordo individuale
Ricezionista Accordo individuale
Meccanico diagnostico Accordo individuale
Meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli
1° anno dopo il tirocinio
– nel 1° semestre fr. 2964.–
– nel 2° semestre fr. 3493.–
2° anno dopo il tirocinio fr. 3768.–
3° anno dopo il tirocinio fr. 4020.–
4° anno dopo il tirocinio fr. 4057.–
5° anno dopo il tirocinio fr. 4617.–
Riparatore d’automobili
1° anno dopo il tirocinio
– nel 1° semestre fr. 2646.–
– nel 2° semestre fr. 3356.–
2° anno dopo il tirocinio fr. 3589.–
3° anno dopo il tirocinio fr. 3786.–
Aiuto meccanico
1° anno fr. 3336.–
2° anno fr. 3365.–
Serviceman e addetto al lavaggio,
grassaggio e riparazione gomme fr. 3332.–
Commesso di vendita pezzi di ricambio
1° anno dopo il tirocinio
– nel 1° semestre fr. 2964.–
– nel 2° semestre fr. 3191.–
2° anno dopo il tirocinio fr. 3342.–
3° anno dopo il tirocinio fr. 3492.–
4° anno dopo il tirocinio fr. 3800.–
5° anno dopo il tirocinio fr. 4027.–
Magazziniere
1° anno
– nel 1° semestre* fr. 2646.–
– nel 2° semestre fr. 3039.–
2° anno fr. 3342.–
3° anno fr. 3649.–
Addetto alla vendita di carburanti
1° anno fr. 3403.–
2° anno fr. 3581.–
solo in caso di primo impiego dopo il tirocinio (negli altri casi il salario iniziale è pari a quello del 2. semestre)
Retribuzione mensile apprendisti a partire dal 1° gennaio 2005 Meccanico d’automobili e elettricista
elettronico per autoveicoli
nel 1° anno di tirocinio fr. 492.–
nel 2° anno di tirocinio fr. 613.–
nel 3° anno di tirocinio fr. 799.–
nel 4° anno di tirocinio fr. 1045.–
Riparatori d’automobili
nel 1° anno di tirocinio fr. 492.–
nel 2° anno di tirocinio fr. 613.–
nel 3° anno di tirocinio fr. 799.–
Supplementi
nel 1° anno di tirocinio fino a fr. 110.– annui
nel 2° anno di tirocinio fino a fr. 220.– annui
nel 3° anno di tirocinio fino a fr. 540.– annui
nel 4° anno di tirocinio fino a fr. 650.– annui
2. La presente decisione, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore immediatamente. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.
Bellinzona, 2 febbraio 2005
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: X. Xxxxxxxx Il Cancelliere: X. Xxxxxxxx
Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 7 marzo 2005.