Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 9753/20 ADD 1. Subject Codes: FISC 156 ECOFIN 618 IA 37. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATO della Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Commission Document Number: COM(2020) 314 final - ANNEX. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 16 luglio 2020. Interinstitutional Files: 2020/0148(CNS). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4692960379945240585_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2020/0148(CNS)
Bruxelles, 16 luglio 2020 (OR. en)
9753/20
ADD 1
FISC 156
ECOFIN 618
IA 37
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data: 16 luglio 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 314 final - ANNEX
Oggetto: ALLEGATO della Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 314 final - ANNEX.
All.: COM(2020) 314 final - ANNEX
9753/20 ADD 1 md
ECOMP.2.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.7.2020
COM(2020) 314 final ANNEX
ALLEGATO
della
Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
{SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} -
{SWD(2020) 131 final}
ALLEGATO
"ALLEGATO V
NORME DI COMUNICAZIONE PER I GESTORI DELLE PIATTAFORME
Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 bis quater della presente direttiva.
Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate nello stesso.
SEZIONE I
DEFINIZIONI
Si applicano le definizioni seguenti:
X. Xxxxxxx di piattaforme con obbligo di comunicazione
1. "Piattaforma", qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibile agli utenti e che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Essa comprende inoltre qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente.
Il termine "piattaforma" non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentano esclusivamente una delle seguenti azioni:
(a) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;
(b) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;
(c) la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.
2. "Gestore di piattaforma", un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma.
3. "Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione", un gestore di piattaforma che si trova in una delle seguenti situazioni:
(a) è residente a fini fiscali in uno Stato membro o, se non ha la residenza fiscale in uno Stato membro, soddisfa una delle seguenti condizioni:
i) è costituito a norma delle leggi di uno Stato membro;
ii) ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in uno Stato membro;
iii) ha una stabile organizzazione in uno Stato membro;
(b) non è residente a fini fiscali, né costituito o gestito, in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro.
4. "Attività pertinente", un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito:
(a) la locazione di beni immobili;
(b) i servizi personali;
(c) la vendita di beni;
(d) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
(e) gli investimenti e i prestiti nel contesto del crowdfunding, quale definito nel quadro giuridico dei mercati finanziari dell'Unione.
Il termine "attività pertinente" non comprende le attività svolte da un venditore che agisca in qualità di dipendente del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione o di un'entità collegata al gestore di piattaforma.
5. "Corrispettivo", la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia pagato o accreditato a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto o ragionevolmente conoscibile dal gestore di piattaforma.
6. "Servizio personale", un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di una entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato di una piattaforma.
B. Venditori oggetto di comunicazione
1. "Venditore", un utente della piattaforma, sia esso una persona singola o un'entità, che è registrato sulla piattaforma in qualsiasi momento nel periodo oggetto di comunicazione e svolge l'attività pertinente.
2. "Venditore attivo", un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o che è remunerato o riceve un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione.
3. "Venditore oggetto di comunicazione", un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che risiede in uno Stato membro o che ha dato in locazione beni immobili ubicati in uno Stato membro.
Un venditore oggetto di comunicazione è considerato residente in uno Stato membro ai sensi del primo comma se soddisfa una delle seguenti condizioni nel corso del periodo oggetto di comunicazione:
(a) aveva l'indirizzo principale in uno Stato membro;
(b) aveva un numero di identificazione fiscale o di partita IVA rilasciato in uno Stato membro;
(c) qualora il venditore sia un'entità, aveva una stabile organizzazione in uno Stato membro.
4. "Venditore escluso", qualsiasi venditore che è un'entità statale.
C. Altre definizioni
1. "Entità", una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
2. "Entità statale", il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"entità statale").
3. "NIF", un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
4. "Numero di partita IVA", il numero unico che identifica un soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. "Indirizzo principale", l'indirizzo della residenza principale di un venditore che è una persona fisica, come pure l'indirizzo della sede statutaria di un venditore che è un'entità.
6. "Periodo oggetto di comunicazione", l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi della sezione III.
7. "Elenco dei beni", tutte le unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore.
8. "Identificativo del conto finanziario", il numero o riferimento unico di identificazione di cui dispone il gestore di piattaforma e relativo al conto bancario o ad altri servizi di pagamento analoghi su cui è versato o accreditato il corrispettivo.
SEZIONE II
PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
Le procedure elencate di seguito si applicano al fine di identificare i venditori oggetto di comunicazione.
X. Xxxxxxxxx non soggetti a riesame
Per determinare se un venditore che è un'entità possa essere considerato un venditore escluso di cui al comma B(4), un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore che è un'entità.
B. Raccolta di informazioni sul venditore
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione raccoglie le seguenti informazioni per ciascun venditore che è una persona fisica:
(a) nome e cognome;
(b) indirizzo principale;
(c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, compresi tutti gli Stati membri che lo hanno rilasciato;
(d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
(e) la data di nascita.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione raccoglie le seguenti informazioni per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso:
(a) denominazione legale;
(b) indirizzo principale;
(c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, compresi tutti gli Stati membri che lo hanno rilasciato;
(d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
(e) il numero di registrazione dell'impresa.
(f) l'esistenza di una stabile organizzazione nell'Unione, se disponibile, indicando i singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.
3. In deroga ai commi B(1) e (2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma B(1), lettere da b) a e), e al comma B(2), lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.
4. In deroga al comma B(1), lettera c), e al comma B(2), lettere c) ed e), non è necessario acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'impresa, a seconda del caso, in una delle seguenti situazioni:
(a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'impresa;
(b) lo Stato membro di residenza del venditore non richiede l'accertamento del NIF rilasciato a tale venditore.
C. Verifica delle informazioni sul venditore
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma del paragrafo A, comma B(1), e paragrafi A, comma B(2), lettere da a) a e), e del paragrafo E, utilizzando tutte le informazioni e i documenti di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione nei suoi registri come pure tutte le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per verificare la validità del NIF e/o del numero di partita IVA.
2. In deroga al comma C(1), per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma del comma F(2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma del paragrafo A, comma B(1), del paragrafo A, comma B(2), lettere da a) ad e) e del paragrafo E, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili per via elettronica nei registri del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In applicazione del comma F(3), lettera b), e in deroga ai commi C(1) e C(2), nei casi in cui abbia ragione di ritenere che le informazioni di cui ai paragrafi B o E possano essere inesatte alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione chiede al venditore di rettificare le informazioni rivelatesi inesatte e di fornire documenti giustificativi, dati, o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:
a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
b) un recente certificato di residenza fiscale.
D. Determinazione dello o degli Stati membri di residenza del venditore ai fini della presente direttiva
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera che un venditore è residente nello Stato membro in cui il venditore ha l'indirizzo principale. In caso di differenza rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale del venditore, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF o il numero di partita IVA. Qualora il venditore abbia fornito informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi del comma B(2), lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ritiene il venditore residente anche nello Stato membro rispettivo, come specificato dal venditore.
2. In deroga al comma D(1), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera un venditore residente in ogni Stato membro confermato da un servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione a norma del comma B(3).
X. Xxxxxxxx di informazioni sui beni immobili in locazione
Se un venditore è impegnato in un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo delle singole proprietà e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale.
F. Tempistica e validità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione completa le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui ai paragrafi da A ad E entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga al comma F(1), per i venditori che erano già registrati sulla piattaforma al 1º gennaio 2022 o alla data in cui un'entità è divenuta gestore di piattaforma con obbligo comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui ai paragrafi da A ad E devono essere completate entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In deroga al comma F(1), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione a condizione che:
(a) le informazioni relative al venditore di cui ai commi B(1) e B(2) siano state acquisite e verificate o confermate negli ultimi 36 mesi; e
(b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni acquisite a norma dei paragrafi A, B ed E sono o si sono rivelate inattendibili o inesatte.
G. Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai venditori attivi
Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dei paragrafi da A a F esclusivamente in relazione ai venditori attivi.
H. Svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidarsi a un terzo prestatore di servizi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma la responsabilità per tali obblighi ricade sullo stesso gestore.
2. Quando il gestore di piattaforma adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conto di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alla stessa piattaforma a norma del comma H(1), tale gestore svolge le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in conformità alle norme di cui alla presente sezione.
SEZIONE III
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
A. Tempi e modalità della comunicazione
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), comunica all'autorità competente dello Stato membro determinato a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), le informazioni di cui al paragrafo B della presente sezione in relazione al periodo oggetto di comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui il venditore è identificato come venditore oggetto di comunicazione.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), che soddisfa una delle condizioni ivi elencate in più di uno Stato membro sceglie uno di questi Stati membri per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione. Tale gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica le informazioni elencate al paragrafo B della presente sezione relativamente al periodo oggetto di comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di elezione, quale determinato conformemente alla sezione IV, comma E(1), entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è versato o accreditato il corrispettivo a un venditore oggetto di comunicazione per l'attività pertinente.
3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui alla sezione I, comma A(3), lettera b), comunica le informazioni elencate al paragrafo B della presente
sezione relativamente al periodo oggetto di comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di registrazione, quale determinato conformemente alla sezione IV, comma F(1), entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è versato o accreditato il corrispettivo a un venditore oggetto di comunicazione per l'attività pertinente.
4. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce anche le informazioni di cui ai commi B(2) e B(3) al venditore oggetto di comunicazione a cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è versato o accreditato il corrispettivo a un venditore oggetto di comunicazione per l'attività pertinente.
5. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Qualora sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta legale, il corrispettivo viene comunicato utilizzando una valuta locale, convertita o valutata con modalità determinate coerentemente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
6. Le informazioni relative ai corrispettivi o ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.
B. Informazioni da comunicare
Ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione trasmette le seguenti informazioni:
1. il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di informazione, come pure la denominazione commerciale della piattaforma, cui si riferiscono le informazioni trasmesse dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
2. in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha realizzato un'attività pertinente, diversa dalla locazione di beni immobili:
a) gli elementi d'informazione che devono essere acquisiti a norma della sezione II, paragrafo B;
b) l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;
c) se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, nella misura in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
d) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai fini della sezione I, paragrafo B(3), della presente direttiva;
e) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
f) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
3. in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha fornito servizi di locazione di beni immobili:
a) gli elementi d'informazione che devono essere acquisiti a norma della sezione II, paragrafo B;
b) l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;
c) se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, nella misura in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
d) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai fini della sezione I, comma B(3), della presente direttiva;
e) l'indirizzo di ogni singola proprietà ripresa nell'elenco dei beni determinato sulla base delle procedure di cui alla sezione II, paragrafo E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, se disponibile;
f) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
g) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
h) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà ripresa nell'elenco dei beni durante il periodo oggetto di comunicazione.
SEZIONE IV
ATTUAZIONE EFFICACE
Ai sensi dell'articolo 8 bis quater gli Stati membri devono adottare norme e procedure amministrative per garantire un'efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III del presente allegato.
A. Norme per l'applicazione dei requisiti in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il gestore di piattaforme con obbligo di comunicazione applichi i requisiti in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II in relazione ai loro venditori oggetto di comunicazione.
2. Qualora un venditore oggetto di comunicazione non fornisca le informazioni di cui alla sezione II dopo due solleciti a seguito della richiesta iniziale da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, quest'ultimo chiude il conto del venditore e gli impedisce di registrarsi nuovamente sulla piattaforma per un periodo di sei mesi o trattiene il corrispettivo dovuto al venditore.
B. Norme che impongono al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione e misure adeguate per acquisire tali dati
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a 5 anni ma non superiore a 7 anni dopo la fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo in tal senso nei confronti del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2.
C. Procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione
Gli Stati membri stabiliscono le procedure per verificare il rispetto, da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III.
D. Procedure amministrative di follow up con un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, qualora siano segnalate informazioni incomplete o inesatte
Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative da seguire nei confronti di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.
X. Xxxxxxxxx amministrativa per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), che soddisfa una delle condizioni ivi elencate in più di uno Stato membro sceglie uno di questi Stati membri per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione
III. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione informa della sua scelta tutte le autorità competenti di tali Stati membri.
F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi della sezione I, comma A(3), lettera b), si registra presso l'autorità competente di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, non appena avvia la sua attività di gestore di piattaforma. Qualora sia già identificato ai fini dell'IVA nell'Unione nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 358 bis e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio1 o del regime speciale di cui all'articolo 369 bis e seguenti della stessa direttiva, tale gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non si registra in nessun altro Stato membro.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:
(a) nome;
(b) indirizzo postale;
(c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
(d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
(e) una dichiarazione che la piattaforma non è ancora identificata ai fini dell'IVA nell'Unione.
3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del comma F(2).
4. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica.
5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
(a) il gestore di piattaforma comunica allo Stato membro che non esercita più alcuna attività in qualità di gestore di piattaforma;
(b) in assenza di una notifica ai sensi della lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di piattaforma abbia cessato le attività;
(c) il gestore di piattaforma non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione I, comma A(3), lettera b).".
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).