CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ME-PAT)
Allegato parte integrante
Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT)
CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ME-PAT)
PARTE I - Disposizioni introduttive 3
Articolo 1 - Definizioni 3
Articolo 2 - Oggetto e finalità 6
PARTE II - Il Sistema per l’utilizzo del ME-PAT 7
Articolo 3 - Il ME-PAT 7
Articolo 4 - Contenuto del Sito e del ME-PAT 7
Articolo 5 - Sistema informatico, registrazioni di sistema e
documentazione 8
Articolo 6 - Proprietà intellettuale 9
Articolo 7 - Malfunzionamenti e guasti 9
Articolo 8 - Comunicazioni. 10
Articolo 9 - Manleva 10
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 11
Articolo 11 - Accesso agli atti. 11
PARTE III – I Soggetti del ME-PAT 12
Articolo 12 - L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. 12
Articolo 13 - Il Gestore del Sistema. 12
Articolo 14 - Soggetti legittimati all’utilizzo del ME-PAT 12
Articolo 15 - Amministrazioni 13
Articolo 16 - Operatori economici e Fornitori 14
Articolo 17 - Registrazione degli operatori economici 15
Articolo 18 - Utenza per l’accesso al Sistema 16
Articolo 19 - Sospensione e revoca dell’utenza 18
Articolo 20 - Responsabilità dell’Amministrazione e dell’operatore
economico e manleva 19
PARTE IV - Abilitazione degli operatori economici al ME-PAT 20
Articolo 21 - Bandi di abilitazione al ME-PAT e operatori economici
legittimati a chiedere l’abilitazione 20
Articolo 22 - Domanda di abilitazione al ME-PAT 21
Articolo 23 - Concessione dell’abilitazione 22
Articolo 24 - Durata, sospensione e revoca dell’abilitazione 23
Articolo 25 - Stato di sospensione e revoca 23
Articolo 26 - Richiesta di disabilitazione dal ME-PAT 23
PARTE V – Modalità di vendita nel ME-PAT 25
Articolo 27 - Contenuto ed efficacia del catalogo dei beni e/o dei servizi
inseriti nel ME-PAT - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori abilitati 25
Articolo 28 - Formazione e pubblicazione del catalogo 26
Articolo 29 - Modifica e integrazione del catalogo 26
Articolo 30 - Eliminazione del catalogo 27
PARTE VI – Modalità d’acquisto nel ME-PAT 28
Articolo 31 - Procedure di acquisto nel ME-PAT. 28
Articolo 32 - Acquisto mediante ordine diretto 28
Articolo 33 - Ordine diretto e conclusione del contratto 29
Articolo 34 - Acquisto di beni e servizi tramite RDO 29
Articolo 35 - Offerta del fornitore. 30
Articolo 36 - Conclusione del contratto 30
Articolo 37 - Stipula del contratto. 31
Articolo 38 - Esecuzione del contratto 32
Articolo 39 - Violazione dei Criteri e modalità di utilizzo del ME-PAT 32
Articolo 40 - Norma finale 33
PARTE I - Disposizioni introduttive
Articolo 1 - Definizioni Ai sensi dei presenti Criteri e modalità, si intende per:
Abilitazione al Mercato Elettronico (o Abilitazione): il risultato della procedura che consente l’attribuzione delle autorizzazioni necessarie a vendere i propri prodotti nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (o A.P.A.C.): l’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Amministrazioni: le Amministrazioni e gli altri Enti e Società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, sono legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;
Bando di Abilitazione (o Bando): uno dei bandi per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) degli operatori economici al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10- 40/Leg;
Bene e Servizio: il bene e/o il servizio abilitato al Sistema ed offerto nel Catalogo;
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema fornito dal Gestore del Sistema.
Capitolato tecnico: l’allegato al bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per l’abilitazione dell’operatore economico;
Catalogo: l’elencazione di beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del Sistema , secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;
Categoria del bando di abilitazione: una delle categorie merceologiche in cui si articola il bando di abilitazione;
Codice dei contratti pubblici: X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Codice dell’Amministrazione digitale (o CAD): il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il contratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento – tra Amministrazioni e Fornitori in conformità a quanto stabilito da ciascun bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dall’Amministrazione nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;
Contratto: il contratto di fornitura dei beni e/o di prestazione dei servizi concluso nell’ambito del Sistema tra Amministrazioni e Fornitori;
Disponibilità Garantita: il quantitativo garantito di beni/servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante ordine diretto da parte delle Amministrazioni nell’ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun bando;
Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di contratto, i presenti Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento - le indicazioni e le istruzioni inviate agli Utenti registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l’abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del ME-PAT nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati;
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare all’A.P.A.C., attraverso la procedura prevista;
Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del CAD;
Fornitori: gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento che offrono beni e/o servizi attraverso il Sistema;
Gestore del Sistema: il soggetto responsabile della conduzione tecnico-informatica del sistema, ai sensi dell’art. 24 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;
Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter) del CAD;
Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun capitolato tecnico fatturabile per ciascun punto di consegna per il quale l’Amministrazione richiede al Fornitore la consegna dei beni mediante ordine diretto nel ME-PAT e al di sotto del quale l’ordine diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;
Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore;
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (o ME-PAT): il sistema di acquisto telematico della Provincia autonoma di Trento realizzato ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
Metaprodotto: bene e/o servizio generico a cui è associato un insieme di attributi base e di attributi specifici che lo descrivono
Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore all’Amministrazione a seguito del ricevimento di una RDO;
Operatori economici: le imprese e i consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, ai sensi dei presenti Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’abilitazione al ME-PAT;
Ordine diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dall’Amministrazione al Fornitore per l’acquisto di beni e/o servizi nel ME-PAT direttamente dal catalogo;
Posta Elettronica Certificata (o PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 1, lett. v-bis) del CAD.
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l’Amministrazione di appartenenza all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del ME-PAT;
Registrazione al Sistema: attribuzione delle autorizzazioni necessarie ad operare nel Sistema, che si concretizza nell’assegnazione dell’utenza;
Revoca: il provvedimento adottato dall’APAC, nei casi previsti dai presenti Criteri e modalità, nei confronti del Fornitore e che consiste nell’esclusione del medesimo dall’Abilitazione, con conseguente eliminazione del relativo Catalogo dal Sistema;
Richiesta di offerta (o RDO): l’invito ad offrire, inviato dalle Amministrazioni ai Fornitori selezionati tra quelli abilitati al ME-PAT, secondo le modalità e le procedure di cui all’Articolo 34 e seguenti dei presenti Criteri e modalità;
Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;
Sistema: il sistema di acquisto telematico/piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento.
Sito: il punto di accesso alla piattaforma di e-procurement, raggiungibile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx; - o diverso indirizzo Internet comunicato dall’APAC ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema;
Sospensione: il provvedimento che viene adottato dall’APAC nei casi previsti dai presenti Criteri e modalità, nei confronti del Fornitore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla partecipazione del medesimo al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo dal Sistema;
Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema;
Utenza: l’insieme di dati – userID e password - associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema, utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica.
Articolo 2 - Oggetto e finalità
1. I presenti Criteri e modalità disciplinano il funzionamento del ME-PAT, nel rispetto ed in attuazione della normativa provinciale, definendo, tra l’altro, le condizioni di legittimazione e di accesso, i termini e le modalità operative di utilizzo del medesimo.
PARTE II - Il Sistema per l’utilizzo del ME-PAT Articolo 3 - Il ME-PAT
1. Il ME-PAT è uno degli strumenti di acquisto previsti dal Sistema della Provincia
autonoma di Trento attraverso il quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa vigente per l’approvvigionamento di beni e servizi della Provincia autonoma di Trento.
2. Per il calcolo del valore dell’acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, gli articoli 28 e 29 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Ai sensi dell’articolo 39-ter della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dell’articolo 23 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, il ME-PAT consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il ME-PAT sono adottate e utilizzate dalle Amministrazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Gli acquisti effettuati attraverso il ME-PAT sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.
Articolo 4 - Contenuto del Sito e del ME-PAT
1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al ME-PAT sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli utenti.
2. L’APAC ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema del ME-PAT a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, dell’operatore economico, del Fornitore e dell’Amministrazione.
3. L’APAC ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.
4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all’interno del Sito sono al di fuori del controllo dell’APAC e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai beni ed ai servizi presentati nei Cataloghi e forniti tramite il ME-PAT sono quelle rilasciate dal Fornitore. L’APAC ed il Gestore del
Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni ed ai servizi presentati nei cataloghi dal Fornitore, ai beni ed ai servizi acquistati dall’Amministrazione ed alle relative garanzie, così come all’attività svolta dai Fornitori.
6. L’APAC ed il Gestore del Sistema abilitano gli operatori economici e registrano le Amministrazioni sulla base dei requisiti e con le modalità previste dai presenti Criteri e modalità e dai Documenti del ME-PAT e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli utenti circa l’attività svolta dagli altri utenti.
Articolo 5 - Sistema informatico, registrazioni di sistema e documentazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l’utenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del CAD, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD.
3. Gli utenti dichiarano e riconoscono che le registrazioni di sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e la richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
4. Ove possibile, l’APAC e/o il Gestore del Sistema comunicano anticipatamente agli utenti gli interventi di manutenzione sul Sistema. Gli utenti, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al sito ed al Sistema può in ogni momento essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Gli utenti, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano l’APAC ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.
6. Tutti gli utenti, anche per conto delle Amministrazioni ovvero degli operatori economici che rappresentano, sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al CAD e s.m..
7. Il Gestore del Sistema provvede all’archiviazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di registrazione e di acquisto che sono stati prodotti e scambiati nell’ambito del Sistema.
8. Per quanto riguarda il diritto di accesso alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall’Articolo 11.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono all’APAC o al Gestore del Sistema o a terzi loro danti causa.
2. L’Amministrazione e l’operatore economico, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e legali rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono all’APAC il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i beni protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti all’APAC, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell’utilizzo del ME-PAT.
3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà dell’APAC e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.
4. Il marchio, il logo, la ragione e la denominazione sociale, la ditta e, in generale, i segni distintivi dell’APAC o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l’attività ed i servizi dell’APAC o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. L’APAC autorizza a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all’interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema ed alle seguenti condizioni:
a. i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
b. i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
c. le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti dell’APAC disponibili nel Sito non possono essere rimosse.
6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.
Articolo 7 - Malfunzionamenti e guasti
1. Qualora nel corso della negoziazione si verifichino gravi compromissioni del Sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica, è data facoltà all’Amministrazione di sospendere, annullare o rinviare l’intero procedimento. Resta ferma la facoltà del Gestore del Sistema di intraprendere, con approvazione dell’APAC, azioni di controllo, sospensione, annullamento o rinvio della negoziazione.
Articolo 8 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni effettuate dagli utenti e dai medesimi ricevute, quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, devono essere effettuate utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle Amministrazioni ovvero degli operatori economici che rappresentano, prendono atto che l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’atto della registrazione è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema. Non è pertanto ammesso l’impiego di tale indirizzo per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti all’utilizzo predetto.
2. Qualsiasi comunicazione inviata agli utenti del Sistema, compresi i provvedimenti di registrazione e l’eventuale rigetto delle domande di registrazione, si intende eseguita con l’invio all’indirizzo di cui al precedente comma 1.
3. Qualsiasi comunicazione inviata dagli utenti nell’ambito del Sistema si ha per eseguita nel momento in cui perviene all’indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle Amministrazioni ovvero degli operatori economici che rappresentano, si impegnano ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, la casella di posta elettronica certificata. Gli utenti, anche per conto delle Amministrazioni ovvero degli operatori economici che rappresentano, si impegnano, inoltre, ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema, tenendo indenne l’APAC ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio possa agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall’utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.
5. L’APAC ed il Gestore del Sistema non possono comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema stesso che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
6. E’ fatto divieto agli operatori economici di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli utenti per l’invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti degli utenti reperibili nell’ambito del Sistema sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l’effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti al ME-PAT.
Articolo 9 - Manleva
1. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle Amministrazioni ovvero degli operatori economici che rappresentano, si impegnano a manlevare e a tenere indenne il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal medesimo a causa di violazioni dei presenti Criteri e modalità, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
1. Il Gestore del Sistema è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. In base a quanto disposto dall’art 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, gli aderenti al Sistema autorizzano il Gestore del Sistema e/o l’APAC al trattamento dei dati riportati durante la registrazione, ai fini della creazione di utenze per l’accesso al Sistema; autorizzano altresì espressamente lo stesso Gestore del Sistema a rendere pienamente disponibili i dati di registrazione all’Amministrazione ed a tutti gli utilizzatori del Sistema stesso.
3. Gli utenti del Sistema autorizzano il Gestore del Sistema e/o l’APAC al trattamento dei dati concernenti lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e autorizzano altresì espressamente lo stesso Gestore del Sistema e/o l’APAC a rendere pienamente disponibili tali dati oltreché all’Amministrazione, a tutti gli altri utenti del Sistema stesso nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza delle informazioni commerciali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
Articolo 11 - Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 per gli atti e i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul sito si esercita, come previsto dall’art. 32 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, nei confronti del Gestore del Sistema, previa formale autorizzazione specifica della Provincia autonoma di Trento, con l'interrogazione delle registrazioni, che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura e delle attività compiute all'interno del Sistema.
2. Le Amministrazioni possono chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di registrazione degli operatori economici inviando al Gestore del Sistema apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità indicate sul Sito.
3. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa.
4. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall’APAC o dal Gestore del Sistema, ove coperti dal diritto di privativa intellettuale.
PARTE III – I Soggetti del ME-PAT
Articolo 12 - L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
1. L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) opera come centrale di committenza, relativamente alle attività e ai compiti previsti dall’art. 39 bis, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
2. L’APAC non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto delle Amministrazioni attraverso il ME-PAT: le relative procedure saranno svolte da ciascuna Amministrazione, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.
3. L’APAC opera in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, l’APAC non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, dell’Amministrazione, dell’operatore economico o di qualunque altro soggetto. In nessun caso l’APAC o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per gli obblighi derivanti dalla stipula dei contratti conclusi dalle Amministrazioni e dai Fornitori nell’ambito del Sistema.
Articolo 13 - Il Gestore del Sistema
1. Il Gestore del Sistema provvede a fornire i servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità. È, inoltre, il soggetto incaricato di controllare i parametri di funzionamento del Sistema stesso, adottando i provvedimenti necessari in caso di riscontrate anomalie.
2. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato dell’archiviazione e conservazione delle registrazioni di sistema in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD.
3. Il Gestore del Sistema è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema, riveste, altresì, il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia ed adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal relativo disciplinare tecnico Allegato b).
4. Il Gestore del Sistema non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari o intermediario. In nessun caso può essere ritenuto responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il Sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.
Articolo 14 - Soggetti legittimati all’utilizzo del ME-PAT
1. L’accesso e l’utilizzo del ME-PAT sono riservati ai soli soggetti registrati e devono avvenire nel rispetto dei presenti Criteri e modalità, delle istruzioni contenute all’interno del sito o di volta in volta comunicate dall’APAC e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti del ME-PAT e delle norme vigenti in materia.
2. L’accesso e l’utilizzo del ME-PAT sono gratuiti. Al fine di poter accedere e utilizzare il ME-PAT, l’Amministrazione e l’operatore economico sono tenuti a dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di firma digitale, posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete
Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema. I requisiti tecnologici richiesti sono consultabili, per le Amministrazioni, all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx, per gli operatori economici all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx.
3. Le Amministrazioni e gli operatori economici prendono atto che il Gestore del Sistema e l’APAC non effettuano alcun controllo preventivo né successivo in ordine al rispetto, da parte degli utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione che dichiarano di ben conoscere ed accettare. Gli utenti stessi, pertanto, sono responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale sia commesso attraverso od in occasione dell'utilizzo del Sistema. Gli utenti si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, e a non immettere nel sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo, blasfemo, pornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
4. L’Amministrazione e l’operatore economico si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. L’operatore economico, in particolare, dichiara, tra l’altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. Le Amministrazioni si impegnano a segnalare all’APAC comportamenti dei Fornitori suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire all’APAC di assumere gli opportuni provvedimenti ed eventualmente di segnalare tali circostanze all’Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.
Articolo 15 - Amministrazioni
1. Sono legittimate all'acquisto di beni e/o servizi tramite il Sistema, le Amministrazioni come definite all’art. 1 dei presenti Criteri e modalità.
2. L’Amministrazione opera nell’ambito del Sistema attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza cui è associato. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza e di impegnarla validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema. Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante è quindi imputato direttamente ed esclusivamente all’Amministrazione di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione.
3. Gli utenti prendono atto che il Gestore del Sistema e l’APAC non effettuano alcuna verifica sugli effettivi poteri dei Punti Ordinanti, la cui individuazione rientra nella esclusiva responsabilità dell'Amministrazione di competenza.
4. Nel caso più Punti Ordinanti di una medesima Amministrazione siano abilitati al ME-PAT, l’attività di ciascun Punto Ordinante è riferibile all’Amministrazione di appartenenza e non ha effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti.
5. L’Amministrazione e per essa il Punto ordinante che utilizza il ME-PAT, per le proprie forniture di beni e servizi, agisce in piena e completa autonomia e
indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei beni, dei servizi da questo offerti e della stipula del relativo contratto. L’utente che utilizza il ME-PAT è tenuto a verificare preventivamente l’applicabilità nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il ME-PAT, accertando l’adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.
6. I Punti Ordinanti possono richiedere, con le modalità previste nel sito, l’attivazione di uno o più utenze da assegnare a uno o più Assistenti del Punto Ordinante da loro designati, che assistono gli stessi nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema.
7. L’attivazione delle utenze per gli Assistenti del Punto Ordinante da parte del Punto Ordinante avviene attraverso l’apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le modalità ivi indicate. L’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante che nomina gli Assistenti del Punto Ordinante si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all’attività svolta dagli stessi, nonché alla riservatezza dell’utenza a questi attribuita. Qualsiasi attività compiuta dai sopra citati Assistenti del Punto Ordinante, o comunque attraverso la loro utenza, è dunque di esclusiva imputazione e responsabilità dell’Amministrazione di appartenenza.
8. L’attività svolta dagli Assistenti del Punto Ordinante ha carattere meramente interno rispetto all’Amministrazione di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del Punto Ordinante che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l’analisi dei cataloghi, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per richieste di offerta. Gli Assistenti del Punto Ordinante non operano e non svolgono alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri utenti del Sistema.
Articolo 16 - Operatori economici e Fornitori
1. L’operatore economico che intende utilizzare il Sistema per vendere i propri beni e/o servizi deve richiedere la registrazione al Sistema ed ottenere l’abilitazione al ME-PAT, mediante le procedure di registrazione e di abilitazione ai bandi pubblicati dall’APAC.
2. Il legale rappresentante dell’operatore economico che richiede la registrazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell’operatore economico stesso, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le attività che possono essere svolte nel ME-PAT, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi, l’inoltro di istanze e domande, incluse le richieste di registrazione al Sistema, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.
3. Il Fornitore abilitato opera nel ME-PAT attraverso il proprio legale rappresentante registrato, dotato dei necessari poteri e che, per mezzo dell’utenza a questo rilasciata al momento della registrazione, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto compiuto tramite l’utenza rilasciata al legale rappresentante è quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
4. Il legale rappresentante del Fornitore e i relativi poteri devono essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione.
Articolo 17 - Registrazione degli operatori economici
1. Il Legale Rappresentante che intende accedere ed utilizzare il ME-PAT in nome e per conto del proprio operatore economico di appartenenza è tenuto preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l’apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l’utenza necessaria per operare nel Sistema.
2. La registrazione del Legale Rappresentante può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con l’operatore economico in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema. Per ogni operatore economico è prevista l’attribuzione di un’unica utenza, associata alla persona fisica che si registra in qualità di Legale Rappresentante.
3. Per la registrazione al Sistema i soggetti interessati devono seguire l’apposita procedura descritta nella guida operativa presente sul sito.
4. Ricevuta la richiesta di registrazione, il Gestore del Sistema trasmette al richiedente le credenziali di accesso (utenza) al sistema tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato. Resta inteso che il controllo sulla conformità della registrazione del Legale Rappresentante alle norme interne dell'organizzazione spetta agli operatori economici aderenti al Sistema, in nome e per conto dei quali il suddetto soggetto si è registrato.
5. Il soggetto che richiede la registrazione al Sistema è l’unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell’aggiornamento e dell’accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite in tale sede, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dal medesimo forniti al Gestore del Sistema e agli altri utenti del Sistema, esonerando il Gestore del Sistema da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla esattezza e veridicità delle informazioni che transitano sullo stesso.
6. Con la sottoscrizione e l'invio della richiesta di registrazione, gli utenti dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente in ogni loro parte:
le informazioni e le disposizioni pubblicate sul sito per la registrazione, l’accesso e l’utilizzo del Sistema, ivi compresi gli altri documenti agli stessi allegati o da questi richiamati e citati;
il contenuto dei presenti Criteri e modalità nonché delle altre regole di funzionamento del Sistema o di sue singole sezioni pubblicate sul sito, ivi compresi gli altri documenti agli stessi allegati o da questi richiamati e citati.
7. Non sono registrati i soggetti che hanno presentato domande incomplete, ovvero contenenti dati e/o allegati diversi da quelli previsti nel modulo di richiesta di registrazione.
8. L’operatore economico prende atto che l’APAC e/o il Gestore del Sistema non effettuano alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di registrazione, rimanendo gli operatori economici, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che l’APAC e/o il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità in relazione all’eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di registrazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
9. Gli utenti e per essi gli operatori economici che rappresentano, si impegnano a comunicare tramite l’apposita procedura prevista dal sito, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di registrazione. In particolare eventuali variazioni anagrafiche, in riferimento al Legale Rappresentante e/o all’operatore economico dallo stesso rappresentato, devono essere comunicate al Gestore del Sistema mediante l’apposito modulo disponibile sul Sito. Gli utenti, e per essi gli operatori economici che rappresentano, prendono atto ed accettano che l’intervenuto mutamento dei predetti requisiti può comportare l’eventuale sospensione o revoca dell’utenza.
10. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte degli utenti, e per essi degli operatori economici che rappresentano, comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o sulla colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
11. L’accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell’ambito del Sistema possono comportare l’immediata sospensione o revoca dell’utenza, con conseguente impossibilità dell’operatore economico di accedere al Sistema e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’APAC, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori e/o da terzi.
12. Gli utenti, e per essi gli operatori economici che rappresentano, riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella domanda di registrazione possono essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dall’APAC e dal Gestore del Sistema, dalle Amministrazioni, dai Fornitori e dai relativi legali rappresentanti, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell’operatività del Sistema, e comunque da tutti i soggetti legittimati ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge.
13. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 19, le utenze ottenute a seguito di registrazione sono efficaci a tempo indeterminato.
14. Le comunicazioni agli utenti del Sistema si danno per eseguite, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal richiedente all'atto della registrazione.
Articolo 18 - Utenza per l’accesso al Sistema
1. La UserID e la Password ottenute all'atto della registrazione sono necessarie per l'utilizzo del ME-PAT. L’utenza rilasciata è utilizzata quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica.
2. Il titolare dell’utenza è tenuto a modificare la propria password in conformità a quanto indicato dal Gestore del Sistema e, comunque, conformemente a quanto
previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l’apposita procedura prevista dal sito. In qualunque momento il titolare può procedere alla modifica della propria password con le modalità indicate nel sito.
3. L’utenza di accesso al Sistema (UserID e Password) è strettamente personale e deve essere conservata con cura e diligenza. L'utente si impegna a mantenerla segreta, a non divulgarla o comunque cederla a terzi e ad utilizzarla sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, agli altri utenti e, in generale, a terzi. L’utente prende atto ed accetta fin d'ora che ogni operazione compiuta con l'utilizzo della predetta utenza identifica l'operatore come il soggetto titolare della stessa ed imputa al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
4. L’utilizzo dell’utenza vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell’ambito del Sistema, che si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter) del CAD e dell’art. 289 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
5. Il titolare dell’utenza, così come l’Amministrazione e l’operatore economico di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell’utenza da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l’accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dell’utenza stessa.
6. Il titolare dell’utenza, personalmente e in nome e per conto dell’Amministrazione o dell’operatore economico per cui è registrato, si impegna quindi ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell’utenza. L’utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Gestore del Sistema e/o all’APAC di ogni evento giuridicamente rilevante riguardante la propria partecipazione al Sistema, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo del Sistema, smarrimento o sottrazione dell’utenza, indebito utilizzo della stessa da parte di terzi, mutamento dei dati comunicati all'atto della richiesta di registrazione al Sistema.
7. Il titolare dell’utenza e la relativa Amministrazione od operatore economico di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema e l’APAC da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell’utenza da parte di terzi e, in generale, in connessione con l’utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del Sistema e, se del caso, l’APAC per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
8. In ogni caso, il titolare dell’utenza e la relativa Amministrazione od operatore economico di appartenenza prendono atto ed accettano che l’utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell’utenza può comportare la sospensione o la revoca della stessa.
9. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l’abusiva divulgazione dell’utenza, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell’utenza, il titolare della stessa ovvero l’operatore economico o l’Amministrazione di appartenenza devono comunicare tale circostanza al Gestore
del Sistema che provvede – effettuate le opportune verifiche – a sospendere la validità dell’utenza; in caso di sottrazione o furto il titolare dell’utenza ovvero il rispettivo operatore economico o Amministrazione di appartenenza devono quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l’utilizzazione dei suddetti codici per l’accesso al Sistema sono ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili all’operatore economico o all’Amministrazione di appartenenza del titolare dell’utenza.
10. In caso di comunicazione di sottrazione, furto, smarrimento, uso abusivo o improprio dell’utenza, il Gestore del Sistema provvede a sospendere la validità della stessa e ad assegnarne una nuova.
11. L’utenza costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal CAD in materia di documento informatico.
12. In ogni caso l’uso dell’utenza non sostituisce l’utilizzo della firma digitale, ove questa è prevista. L’Amministrazione e l’operatore economico prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l’utilizzo della firma digitale non possono considerarsi validi ed efficaci se non sono sottoscritti secondo la modalità richiesta.
13. Il Punto Ordinante dell’Amministrazione e il legale rappresentante dell’operatore economico, quali titolari dello strumento di firma digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni del DigitPA in tema di conservazione ed utilizzo dello stesso, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente l’APAC ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di firma digitale.
14. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell’ambito del ME-PAT costituiscono una violazione dei presenti Criteri e modalità rilevante ai sensi dell’Articolo 19, oltre che al fine del risarcimento dei danni eventualmente provocati.
15. L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con firma digitale e dei documenti sottoscritti con l’utenza sono disciplinate dal CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia.
Articolo 19 - Sospensione e revoca dell’utenza
1. Fermo restando le cause di sospensione e di revoca previste espressamente nei presenti Criteri e modalità e/o nei restanti Documenti del ME-PAT, l’APAC si riserva il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l’utenza dell’Amministrazione e/o dell’operatore economico, senza che questi o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
2. L’utenza dell’Amministrazione e/o dell’operatore economico può essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
3. Successivamente alla sospensione o alla revoca dell’utenza, l’Amministrazione e l’operatore economico si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere
all’interno dello stesso, salva diversa espressa indicazione da parte dell’APAC e fermi restando gli obblighi già assunti.
Articolo 20 - Responsabilità dell’Amministrazione e dell’operatore economico e manleva
1. A fronte di violazioni dei presenti Criteri e modalità, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del ME-PAT da parte dell’Amministrazione o dell’operatore economico, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all’Articolo 19 dei presenti Criteri e modalità, l’APAC ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. L’Amministrazione e l’operatore economico, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni l’APAC ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dall’APAC e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni dei presenti Criteri e modalità, degli altri Documenti relativi al ME-PAT o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del ME-PAT o della violazione della normativa vigente, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.
PARTE IV - Abilitazione degli operatori economici al ME-PAT
Articolo 21 - Bandi di abilitazione al ME-PAT e operatori economici legittimati a chiedere l’abilitazione
1. L’APAC provvede, attraverso appositi bandi di abilitazione suddivisi in categorie merceologiche e aperti ad ogni operatore economico registrato a sistema che soddisfi i requisiti di abilitazione, ad abilitare l’operatore economico e le categorie merceologiche per le quali questo ultimo ha chiesto l’abilitazione al ME-PAT.
2. I bandi di abilitazione sono pubblicati sul sito dell’APAC.
3. Ai sensi dell’art. 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg i bandi di abilitazione contengono, tra l’altro:
a. le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il ME-PAT ed è suddiviso il bando;
b. le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai Fornitori;
c. i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per l’abilitazione e le modalità di valutazione degli stessi;
d. la durata dell'abilitazione al ME-PAT dei Fornitori;
e. l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni relative al funzionamento del ME-PAT.
4. Può essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal ME-PAT, che conduce al relativo provvedimento di diniego o revoca dell’abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e xx.xx., e realizzate con riferimento alle categorie di beni e/o servizi relative al bando in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l’abilitazione.
5. I bandi di abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono agli operatori economici registrati al Sistema di presentare la domanda di abilitazione in qualunque momento, per tutta la durata di ciascun bando. Nel corso della vigenza del bando, l’APAC può aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che sono di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
6. Tutti gli operatori economici registrati al Sistema che, tramite il proprio legale rappresentante, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo bando di abilitazione possono essere abilitati al ME-PAT, nel rispetto delle condizioni contenute nel bando di abilitazione medesimo e delle disposizioni dei presenti Criteri e modalità, con particolare riferimento all’Articolo 22 e seguenti.
7. Fatto salvo quanto di volta in volta previsto nei bandi, l’abilitazione per almeno una categoria merceologica è presupposto indispensabile per l’operatore economico al fine di ottenere e/o mantenere l’abilitazione al ME-PAT. Il mancato rilascio, o il mancato mantenimento dell’abilitazione e della relativa offerta a catalogo - di almeno una categoria merceologica per ciascun bando per il quale l’operatore economico ha richiesto l’abilitazione impediscono rispettivamente la concessione ed il mantenimento dell’abilitazione dello stesso con riferimento a tale bando.
8. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun bando di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al ME-PAT i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, lettera e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mentre sono ammessi a richiedere l’abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 22 - Domanda di abilitazione al ME-PAT
1. L’abilitazione dell’operatore economico al ME-PAT nell’ambito del Sistema avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dai presenti Criteri e modalità, con particolare riferimento agli articoli seguenti, e dall’apposito bando di abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.
2. Gli operatori economici registrati al Sistema e interessati al bando devono compilare correttamente la domanda di abilitazione disponibile sottoscrivendola per mezzo di firma digitale ed inviandola all’APAC, conformemente alle modalità indicate nel sito stesso.
3. Nella domanda di abilitazione è necessario indicare la categoria/le categorie merceologiche per le quali si richiede l’abilitazione.
4. Salvo quanto disposto al comma successivo, l’Amministrazione e l’operatore economico prendono atto ed accettano che l’APAC non effettua alcun controllo in merito:
alla rispondenza della/e categoria/e e dei beni e/o servizi in essa/e ricompresi ai requisiti previsti nel bando di abilitazione;
alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di abilitazione.
Gli operatori economici, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, sono, pertanto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che l’APAC non assume alcuna responsabilità in relazione all’eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
5. Fermo quanto previsto al precedente comma, l’APAC si riserva, altresì, la facoltà di chiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio dell’abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dagli operatori economici e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di abilitazione e di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l’abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei beni e/o servizi alle specifiche ed ai requisiti previsti dal bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi od elenchi rilevanti ai fini dell’abilitazione.
6. In caso di consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la domanda di abilitazione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l’indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del ME-PAT. Prima dell’invio della domanda di abilitazione da parte del consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella domanda di abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con firma digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma
che attesti l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, seguendo l’apposita procedura descritta nella guida operativa presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all’art. 34, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
7. Le imprese partecipanti ad un consorzio abilitato al ME-PAT possono anche essere abilitate autonomamente allo stesso, quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
8. L’operatore economico garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornisce all’APAC, al Gestore del Sistema e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al ME-PAT.
9. L’invio della domanda di abilitazione dell’operatore economico comporta l’integrale conoscenza ed accettazione dei presenti Criteri e modalità e degli altri Documenti del ME-PAT.
Articolo 23 - Concessione dell’abilitazione
1. Preso atto dell’avvenuta accettazione dei presenti Criteri e modalità e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando di abilitazione in capo all’operatore economico richiedente, l’APAC emette il provvedimento di abilitazione entro il termine e con le modalità indicate nel bando, dandone notizia al richiedente. L’abilitazione dei Fornitori ha la durata prevista dal relativo bando sulla base del quale è stata richiesta.
2. L’abilitazione ottenuta ha validità per le categorie merceologiche richieste e si estende a tutti i meta-prodotti rientranti nelle categorie abilitate.
3. Salvo quanto disposto al successivo comma 4, l’Amministrazione e l’operatore economico prendono atto che l’APAC e/o il Gestore del Sistema non effettuano alcun controllo in merito ai beni e/o servizi inseriti nel catalogo del Fornitore, alla loro rispondenza ai requisiti previsti nel bando di abilitazione e/o alla loro sussumibilità nelle categorie abilitate, rimanendo i Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che l’APAC e/o il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità in relazione all’eventuale caricamento a Sistema, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di beni e/o servizi non rispondenti ai requisiti previsti nei bandi di abilitazione e/o non rientranti nelle categorie merceologiche abilitate.
4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, l’APAC e/o il Gestore del Sistema si riservano la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio dell’abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per la rispondenza dei beni e/o dei servizi rientranti nelle categorie abilitate alle specifiche ed ai requisiti previsti dal bando e/o per la loro sussumibilità nelle categorie merceologiche abilitate.
5. Nel medesimo termine di cui al comma 1, l’APAC può emettere motivato provvedimento di diniego di abilitazione, dandone notizia al’operatore economico.
Articolo 24 - Durata, sospensione e revoca dell’abilitazione
1. La durata dell’abilitazione dei Fornitori al ME-PAT è indicata nei relativi bandi.
2. Fermo restando le cause di sospensione e di revoca previste espressamente l’APAC si riserva il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l’abilitazione del Fornitore al ME-PAT, senza che il Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. Inoltre è considerato quale autonoma causa di sospensione dal ME-PAT l’accertamento da parte dell’APAC di una o più violazioni dei presenti Criteri e modalità da parte del Fornitore nel corso degli ultimi
24 mesi, ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo Articolo 39. L’abilitazione del Fornitore può essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
3. L’APAC si riserva altresì il diritto di sospendere ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l’abilitazione di una o più categorie merceologiche abilitate. Qualora il Fornitore mantenga comunque l’abilitazione per una o più categorie merceologiche continua ad essere abilitato al ME-PAT con riferimento a tali categorie.
4. Successivamente alla sospensione o alla revoca dell’abilitazione al ME-PAT, il Fornitore si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all’interno dello stesso, salva diversa espressa indicazione da parte dell’APAC e fermi restando gli obblighi già assunti.
Articolo 25 - Stato di sospensione e revoca
1. Durante lo stato di sospensione, le Amministrazioni non possono effettuare acquisti dal catalogo del Fornitore e questo ultimo non può presentare offerte in risposta a RDO. Per tutto il periodo di durata della sospensione, il Fornitore sospeso può accedere alla piattaforma di e-procurement e visualizzare gli ordini ricevuti prima della sospensione e le RDO ad esso aggiudicate.
2. Nel caso di revoca, il Fornitore è escluso dal ME-PAT, con conseguente disabilitazione del fornitore su una o più categorie merceologiche abilitate ed eliminazione del relativo catalogo dal ME-PAT.
Articolo 26 - Richiesta di disabilitazione dal ME-PAT
1. Tramite apposito modulo redatto secondo le modalità indicate sul sito, firmato digitalmente dal legale rappresentante e inviato all’APAC e, per conoscenza, al Gestore del Sistema, con le modalità previste nel Sito, ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal ME-PAT, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Dal momento dell’invio della richiesta di disabilitazione dal ME-PAT, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque l’esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni. Le offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO dell’Amministrazione prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli ordini diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimangono comunque pienamente vincolanti.
3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal ME-PAT, l’APAC e il Gestore del Sistema, per le parti di rispettiva competenza, provvedono a
disabilitare il Fornitore dal ME-PAT, eliminando i cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del Fornitore.
PARTE V – Modalità di vendita nel ME-PAT
Articolo 27 - Contenuto ed efficacia del catalogo dei beni e/o dei servizi inseriti nel ME-PAT - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori abilitati
1. Per poter vendere i propri prodotti nel ME-PAT, ciascun Fornitore è tenuto a predisporre il proprio catalogo dei beni e dei servizi abilitati da inserire nel ME-PAT, conformemente a quanto disposto dai Documenti del ME-PAT.
2. Il catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l’efficacia di un’offerta al pubblico rivolta alle Amministrazioni, ai sensi dell’art. 1336 del codice civile. Tale offerta è valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del catalogo sul sito e fino al termine successivo alla sua modifica o eliminazione, definito da ciascun bando di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l’obbligo per il Fornitore abilitato al ME-PAT di applicare alle Amministrazioni che ne facciano richiesta attraverso l’invio dell’ordine diretto, i prezzi e le condizioni presenti sul catalogo fino al termine fissato da ciascun bando di abilitazione successivo alla modifica o eliminazione del catalogo dal sito.
3. La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini delle Amministrazioni sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel catalogo. In ogni caso il Fornitore non può sottoporre la validità o l’efficacia dell’offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dai presenti Criteri e modalità o dal bando relativo al bene e/o servizio offerto a catalogo.
4. Il catalogo contiene i beni e/o i servizi rientranti nelle categorie merceologiche per le quali è stata concessa l’abilitazione. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il catalogo, avendo cura, tra l’altro, che i beni e/o i servizi rientranti nelle categorie merceologiche per le quali è stata concessa l’abilitazione siano effettivamente disponibili.
5. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del catalogo e della rispondenza dei beni e/o servizi ai requisiti previsti dai bandi di abilitazione, e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei beni e/o dei servizi ivi inseriti. L’Amministrazione ed il Fornitore riconoscono che l’APAC ed il Gestore del Sistema si limitano a riportare informazioni fornite da terze parti e pertanto esonerano l’APAC ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità con riferimento alla correttezza, completezza, veridicità del contenuto dei cataloghi. In particolare, ove non sia diversamente stabilito dai documenti relativi al bando, gli eventuali allegati e l’eventuale materiale illustrativo predisposto dal Fornitore e le immagini dei beni e dei servizi pubblicati non sono oggetto di alcuna verifica o controllo, nemmeno formale, da parte dell’APAC, così come l’eventuale collegamento al sito Internet del Fornitore o di terze parti.
6. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei beni e/o servizi inseriti a catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
7. Il Fornitore si impegna a non inserire nel catalogo beni e/o servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all’ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l’ordinamento.
8. L’Amministrazione ed il Fornitore riconoscono che l’APAC ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei beni e/o dei servizi offerti a
catalogo con quelli che sono effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori alle Amministrazioni, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui beni, sui servizi, sulla loro conformità ai requisiti dei bandi e/o alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel ME-PAT tra i Fornitori e le Amministrazioni.
Articolo 28 - Formazione e pubblicazione del catalogo
1. Il catalogo del Fornitore può contenere esclusivamente i beni e/o i servizi rientranti nelle categorie merceologiche abilitate. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di inserire nel catalogo beni e/o servizi diversi da quelli rientranti nelle categorie abilitate o, in ogni caso, indicazioni o contenuti difformi da quelli indicati nella lista di beni e servizi inseriti nel Capitolato tecnico, in generale, nella documentazione inviata ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, fatte salve le facoltà di modifica del contenuto del catalogo che spettano al Fornitore ai sensi del successivo Articolo 29. Gli eventuali allegati al catalogo non possono in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del catalogo e, in caso di discordanza, prevale il contenuto del catalogo.
2. Il catalogo è caricato a Sistema direttamente dal Fornitore attraverso le funzionalità disponibili sul Sistema. Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 27 dei presenti Criteri e modalità, le liste e i cataloghi di beni e/o servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati all’interno della piattaforma di e-procurement e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del ME-PAT.
3. L’APAC ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei beni e/o dei servizi inseriti nel catalogo.
4. Qualora il fornitore desideri arricchire il contenuto informativo dei beni e/o servizi proposti, può associare ad ognuno di essi un immagine o un allegato. I file delle immagini/degli allegati collegati non possono essere archiviati direttamente sulla piattaforma di e-procurement, ma devono essere depositati in autonomia dal fornitore in un’area di storage accessibile via web mediante chiamata di un indirizzo URL di tipo http. L’area di archiviazione dei file deve essere predisposta e gestita direttamente dal fornitore, anche avvalendosi di un servizio online di storage disponibile sul mercato. L’attivazione e gli eventuali costi connessi all’utilizzo di questo servizio sono da intendersi interamente a carico del fornitore. Per i dettagli relativi all’archiviazione e alla condivisione online dei file si rinvia alle guide di utilizzo messe a disposizione dal provider di servizi di storage prescelto.
Articolo 29 - Modifica e integrazione del catalogo
1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al ME-PAT può eliminare un bene e/o un servizio dal proprio catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei beni e/o dei servizi contenuti nel catalogo attraverso le apposite procedure previste sulla piattaforma di e-procurement.
2. Qualsiasi modifica effettuata sui cataloghi è valida ed efficace nei confronti delle Amministrazioni a partire dal momento della sua pubblicazione sulla piattaforma di e-procurement.
3. Il Fornitore abilitato può provvedere in qualsiasi momento all’integrazione del proprio catalogo inserendo nuovi beni e/o servizi inerenti le categorie merceologiche
per le quali è stato abilitato, attraverso le procedure di integrazione del catalogo previste dal Sistema.
Articolo 30 - Eliminazione del catalogo
1. Oltre a quanto previsto dall’Articolo 29, l’APAC può procedere alla rettifica e all’eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più beni e/o servizi contenuti nei cataloghi del ME-PAT, dandone comunicazione motivata al Fornitore. In particolare l’APAC si riserva di esercitare tale facoltà nel caso in cui, a seguito di controlli a campione di cui ai precedenti Articolo 22 e Articolo 23, riscontri la mancata conformità di uno o più beni e/o servizi inseriti a catalogo ai requisiti previsti dal bando e il Fornitore non abbia provveduto direttamente alla rettifica o eliminazione.
2. L’eliminazione dei beni e/o servizi e la disattivazione del catalogo è efficace nei confronti delle Amministrazioni a decorrere dalla data dell’effettivo oscuramento del catalogo dalla piattaforma di e-procurement, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore abilitato.
PARTE VI – Modalità d’acquisto nel ME-PAT Articolo 31 - Procedure di acquisto nel ME-PAT
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-
40/Leg, le Amministrazioni abilitate al ME-PAT tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti di beni e/o servizi sotto soglia:
a. tramite ordine diretto;
b. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del ME-PAT o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati.
2. Il Sistema mette a disposizione delle Amministrazioni gli strumenti di ordine diretto e richiesta di offerta per acquistare beni e/o servizi sotto soglia di rilievo comunitario e concludere nell’ambito del ME-PAT contratti con i Fornitori abilitati per l’acquisto di beni e/o servizi.
3. L’utilizzo degli strumenti di ordine diretto e richiesta di offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e della relativa Amministrazione, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili, tra cui, in particolare, la legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 e il relativo regolamento di attuazione, il D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10- 40/Leg, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di attuazione, il
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dalle disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, dai principi nazionali e comunitari in materia.
4. La scelta della procedura di acquisto applicabile all’Amministrazione procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la valutazione dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dal D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, in capo alle Amministrazioni per compiere gli acquisti sul ME-PAT, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione procedente anche ai fini e per gli effetti della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23. L’Amministrazione procedente, tramite il Punto Ordinante, è l’unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all’interno del ME-PAT con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
5. L’APAC si limita a mettere a disposizione il ME-PAT e non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dalle Amministrazioni.
Articolo 32 - Acquisto mediante ordine diretto
1. Considerato che i cataloghi dei Fornitori abilitati al ME-PAT contengono offerte di beni e/o servizi impegnative e vincolanti nei confronti delle Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 33 dei presenti Criteri e modalità, il Punto Ordinante che intende acquistare un bene o un servizio direttamente da catalogo concludendo un contratto con il Fornitore abilitato, senza effettuare richieste di offerta, predispone ed invia al Fornitore un ordine diretto, sottoscrivendolo con firma digitale.
2. L’ordine deve essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come “obbligatori”, in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del ME-PAT. In ogni
caso, il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell’ordine diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo la relativa Amministrazione responsabile in via esclusiva del contenuto dell’ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia, il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema deve essere sottoscritto con apposizione di firma digitale dal Punto Ordinante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del sito. A seguito del corretto caricamento dell’ordine firmato digitalmente, il Sistema provvede automaticamente a notificare al Fornitore una comunicazione di posta elettronica certificata contenente l’ordine.
Articolo 33 - Ordine diretto e conclusione del contratto
1. L’ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del ME-PAT, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale ordine è caricato e registrato nel Sistema dall’Amministrazione ed inviato al Fornitore con posta elettronica certificata il contratto di prestazione dei beni e/o servizi indicati nel catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al successivo comma 3.
2. Il contratto concluso e composto dall’ordine relativo al bene e/o servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di contratto della categoria merceologica cui appartengono il bene e/o il servizio. Ad esso è applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta la specifica materia degli acquisti della amministrazione provinciale.
3. La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel catalogo, tra cui, in particolare, quelle relative a quantitativo, importo e luogo di consegna e l’eventuale disponibilità garantita di beni e/o servizi acquistabili sul ME-PAT, come previsto al successivo comma 4, nonché alla non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'ordine, ai sensi del successivo comma 5.
4. L’ordine diretto che ha ad oggetto quantitativi di beni e/o servizi non corrispondenti alle condizioni indicate a catalogo o che richieda la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi in un luogo diverso da quello previsto dal Fornitore è privo dell’efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel catalogo e non comporta pertanto la conclusione del contratto. Nel caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso a tale ordine deve comunicare tale volontà al Punto Ordinante entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell’ordine stesso, secondo le modalità previste dal sito.
5. Nel caso in cui l'ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un’Amministrazione che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all’interno del ME-PAT, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dello stesso con le modalità previste sul sito. In tal caso nessun contratto si considera stipulato tra le Parti.
Articolo 34 - Acquisto di beni e servizi tramite RDO
1. Il Punto Ordinante, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso l’acquisizione di una o più offerte, può utilizzare l’apposita procedura di richiesta di offerta prevista dal Sistema, individuando e descrivendo i beni e/o servizi e selezionando i Fornitori ai quali inviare la medesima.
2. La richiesta di offerta del Punto Ordinante può avere quale oggetto principale esclusivamente beni e/o servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico di ciascun bando. Al contratto che è eventualmente concluso tra Amministrazione e Fornitore sono pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo Articolo 37, le relative condizioni generali di contratto.
3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con firma digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche condizioni particolari di contratto e condizioni particolari di RDO.
4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative offerte, il Punto Ordinante è tenuto ad indicare nella richiesta il termine entro il quale i Fornitori possono inviare la loro offerta nonché il termine entro il quale l’offerta rimane valida, efficace ed irrevocabile e può pertanto essere eventualmente accettata dall’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 328, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Punto Ordinante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L’Amministrazione è l’unico ed esclusivo soggetto responsabile dell’andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell’aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in essere dall’Assistente del Punto Ordinante. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti e ai relativi regolamenti interni dell’Amministrazione e possono avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.
Articolo 35 - Offerta del fornitore
1. Il Fornitore che intende inviare un’offerta a fronte del ricevimento della RDO, specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, compilando l’offerta telematica e caricando i documenti richiesti entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l’invio delle offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituisce una proposta contrattuale rivolta all’Amministrazione valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile. Tale offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai criteri indicati a catalogo. Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dall’Amministrazione.
2. L’offerta di beni e/o servizi non conformi alle caratteristiche stabilite nel Capitolato tecnico di ciascun bando costituisce violazione dei presenti Criteri e modalità.
3. Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in caso di consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) del medesimo Decreto, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate il consorzio concorre.
Articolo 36 - Conclusione del contratto
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, il sistema informatico di negoziazione del ME-PAT provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dall’Amministrazione tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più beni e/o servizi, il Sistema fornisce un’unica graduatoria complessiva delle offerte pervenute da ciascun Fornitore; l’accettazione dell’Amministrazione deve avere ad oggetto l’intera offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il Sistema fornisce una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l’idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da parte dell’Amministrazione dipende dai criteri scelti ed utilizzati dall’Amministrazione per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente all’Amministrazione valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare il contratto.
3. Sulla base delle offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dagli stessi ai sensi del precedente Articolo 35, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili all’Amministrazione procedente, l’Amministrazione stessa, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procede alla valutazione delle offerte ricevute e può, quindi, alternativamente:
a. accettare una delle offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell’offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intende validamente perfezionato nel momento in cui l’Amministrazione procede all’invio del documento di aggiudicazione secondo le modalità previste dal sito;
b. non accettare alcuna delle offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell’offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
4. L’Amministrazione è tenuta a verificare la conformità dell’offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.
Articolo 37 - Stipula del contratto
1. Il contratto è stipulato per scrittura privata, secondo le modalità previste dal sito. L’eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del contratto è, in assenza di diverse indicazioni contenute nelle Condizioni particolari di contratto, di esclusiva competenza, cura e spese dell’Amministrazione.
2. L’Amministrazione, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO.
3. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo contratto stipulato.
4. Il contratto concluso è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al bene o al servizio oggetto del contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall’Amministrazione nell’apposito documento allegato alla RDO ai sensi del precedente Articolo 34; inoltre ad esso è applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Articolo 38 - Esecuzione del contratto
1. L’Amministrazione ed il Fornitore si impegnano a fornire all’APAC le informazioni relative alla fase di esecuzione del contratto. Resta inteso che i dati forniti hanno valore meramente informativo nei confronti dell’APAC e non hanno alcuna efficacia giuridica tra le parti del contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
Articolo 39 - Violazione dei Criteri e modalità di utilizzo del ME-PAT
1. Nell’ambito dei poteri spettanti all’APAC per la gestione del ME-PAT, questa vigila sul rispetto dei presenti Criteri e modalità da parte degli utenti e provvede all’accertamento delle relative violazioni.
2. La violazione dei presenti Criteri e modalità da parte del Fornitore, è contestata dall’APAC con apposito atto comunicato tramite posta elettronica certificata. Entro trenta giorni solari successivi all’invio della contestazione, il Fornitore può fornire all’APAC le proprie deduzioni scritte sempre tramite posta elettronica certificata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, l’APAC procede ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. L’APAC provvede a comunicare al Fornitore la propria motivata decisione e gli eventuali relativi provvedimenti, entro i sessanta giorni solari successivi all’invio dell’atto di contestazione al Fornitore, fatta salva la possibilità per l’APAC di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.
3. Oltre alle ipotesi di violazione espressamente previste dall’Articolo 18 e dall’Articolo 35, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione dei presenti Criteri e modalità e, come tali, sono oggetto di accertamento da parte dell’APAC ai sensi del precedente comma 2: l’invio non autorizzato alle Amministrazioni di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all’acquisto, in qualunque forma esso avvenga; l’inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all’interno del ME-PAT.
4. Le eventuali segnalazioni da parte delle Amministrazioni relative alle violazioni delle disposizioni, di cui al all’Articolo 14, comma 4, devono essere inviate all’APAC per mezzo di documento elettronico sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità indicate nel sito.
5. L’accertamento di tre violazioni dei presenti Criteri e modalità da parte del Fornitore nel corso degli ultimi ventiquattro mesi può comportare la sospensione dell’abilitazione per un periodo di tempo variabile tra uno e dodici mesi, ai sensi dell’Articolo 24 dei presenti Criteri e modalità, nonché il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’APAC e/o da terzi.
6. E’ fatta comunque salva la possibilità per l’APAC di valutare che anche una singola violazione dei presenti Criteri e modalità, inclusa una delle violazioni semplificativamente indicate al comma 3 del presente articolo, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito – e come tale produttivo di danni risarcibili – e/o autonoma causa di sospensione, revoca o diniego dell’abilitazione, anche prescindendo dall’accertamento di cui al comma 2.
7. In caso di violazione dei presenti Criteri e modalità, dei Documenti del ME-PAT e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti del Sistema tramite la
pubblicazione nel sito e/o l’invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai contratti stipulati nell’ambito del ME-PAT, l’APAC si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati, oltre ai provvedimenti di cui all’Articolo 14 e alle eventuali conseguenze relative all’abilitazione al ME-PAT o alla registrazione al sistema.
Articolo 40 - Norma finale
1. Le disposizioni riportate nei presenti Criteri e modalità disciplinano il funzionamento generale del ME-PAT. Per quanto non previsto nei presenti Criteri e modalità, ovvero, per quanto concerne le modalità operative di funzionamento del Sistema si rimanda alla documentazione specifica indirizzata ai soggetti registrati sulla piattaforma.
2. Per ogni aspetto non disciplinato dai presenti Criteri e modalità, si applicano le norme della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m., nonché la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.